AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Porto Aviation Group

Board/Management Information Jun 14, 2024

6503_rns_2024-06-14_424e1d53-09ab-45f7-8b73-62f55da98edb.pdf

Board/Management Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Informazione
Regolamentata n.
20298-10-2024
Data/Ora Inizio Diffusione
14 Giugno 2024 16:06:56
Euronext Growth Milan
Societa' : PORTO AVIATION GROUP
Identificativo Informazione
Regolamentata
: 192222
Utenza - Referente : PORTOAVIATIONSS01 - -
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 14 Giugno 2024 16:06:56
Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Giugno 2024 16:06:56
Oggetto : CDA PORTO AVIATION GROUP DELIBERA:
NUOVO EGA ed Equity Research Provider,
COOPTA NUOVO AMMINISTRATORE E
CRITERI DI VALUTAZIONE AMM.
INDIPENDENTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Porto Aviation Group ha:

  • risolto l'incarico di Euronext Growth Advisor ed Equity Research Provider e conferito i relativi nuovi incarichi a Invest Italy SIM S.p.A.
  • cooptato Dr. Stefano Gualandris quale amministratore non esecutivo
  • approvato i criteri valutativi di indipendenza degli amministratori

Cremella (LC), 14 giugno 2024 – Porto Aviation Group S.p.A. ("Porto Aviation" o la "Società"), società attiva nel settore aeronautico ed in particolare nella progettazione, realizzazione e produzione di velivoli monomotore ed eliche, quotata su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, rende noto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che in data odierna ha risolto per mutuo consenso i contratti di Euronext Growth Advisor ed Equity Research Provider con EnVent Italia SIM S.p.A. ("EnVent"), che ricoprirà tali ruoli fino al 30 giugno 2024.

L'incarico di Euronext Growth Advisor è stato conferito a Invest Italy Sim, con efficacia a partire dal 1° luglio 2024. Invest Italy SIM in data odierna ha rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisor. L'incarico di Equity Research Provider è stato anch'esso conferito a Invest Italy Sim e avrà efficacia a far data dal 1° luglio 2024.

La Società ringrazia EnVent per la collaborazione e professionalità dimostrate.

La Società rende noto, inoltre, che, a seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Massimo Masetti in data 9 aprile 2024, come comunicato in pari data, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha cooptato ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il dott. Stefano Gualandris, quale amministratore non esecutivo, il quale rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio. Una sintesi del curriculum vitae del dott. Stefano Gualandris è disponibile per la consultazione sul sito internet www.portoaviationgroup.com.

Alla data odierna il dott. Stefano Gualandris non detiene azioni di Porto Aviation Group.

Si segnala, infine, che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – come da ultimo modificato in data 4 dicembre 2023 – ha altresì approvato i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori ed ha revocato la "Procedura per l'acquisizione del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 giugno 2023. Per maggiori informazioni inerenti ai suddetti criteri, si rinvia all'Allegato "Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori" del presente comunicato stampa.

Il presente comunicato è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione "Investors/Comunicati stampa price sensitive" sul sito internet della Società www.portoaviationgroup.com.

***

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket Storage disponibile all'indirizzo gestiti da Teleborsa S.r.l. con sede legale in Piazza di Priscilla, 4, Roma.

***

Porto Aviation Group opera nel settore aeronautico ed è attiva nella progettazione, realizzazione e produzione di velivoli monomotore ed eliche, coprendo tutte le fasi del processo produttivo. La Società è attiva attraverso un'unica business unit mediante la quale produce il velivolo ultraleggero monomotore denominato "RISEN" e le eliche denominate "IDROVARIO" e presta le seguenti distinte attività nei confronti della clientela: (i) la vendita dei velivoli e delle eliche; e (ii) la manutenzione e l'ottimizzazione dei velivoli già venduti dalla Società.

Contatti

Investor Relator Euronext Growth Advisor Massimiliano Fontana EnVent Italia SIM S.p.A. Via Confalonieri 22, 23894 Cremella (LC) Via degli Omenoni 2, 20121 Milano 0399212128 02 22175979 [email protected] [email protected]

Specialist MiT Sim S.p.A. Corso Venezia 16, 20121 Milano 02 305 612 70 [email protected]

Porto Aviation Group S.p.A.

CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2024

1. Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Porto Aviation Group S.p.A. (la "Società") in data 14 giugno 2024, contiene i criteri di valutazione dell'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, compresi i criteri quantitativi e qualitativi delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della predetta valutazione, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

2. Criteri di valutazione

La valutazione circa l'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società viene effettuata tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

  • (a) se si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
  • (b) se è un azionista significativo della Società, dove per "azionista significativo" si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
  • (c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi:
    • (i) un amministratore esecutivo o un dipendente della Società;
    • (ii) un amministratore esecutivo o un dipendente di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo; ovvero
    • (iii) un amministratore esecutivo o un dipendente di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di "azionista significativo" riportata nella precedente lettera (b));
  • (d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • (i) con la Società o le società da essa controllate o da società sottoposte a comune controllo, o con i relativi amministratori o il top management;
    • (ii) con il soggetto che controlla la Società, ovvero, se tale soggetto è una società o ente, con i relativi amministratori o il top management;
    • (iii) con gli stretti familiari (v) degli amministratori della Società, o (w) degli amministratori delle società da essa controllate, (x) degli amministratori delle società sottoposte a comune controllo e/o (y) del soggetto che controlla la Società o (z) degli amministratori del soggetto che controlla la Società, qualora sia una persona giuridica.

Ai fini di quanto precede, per "stretto familiare" di un soggetto si intende il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e il convivente di tale soggetto.

Ai fini di quanto precede, per "top management" si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo;

  • (e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o di una sua controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società;
  • (f) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  • (g) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
  • (h) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
  • (i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini della lettera (d) che precede, sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, a seconda dei casi, almeno uno dei seguenti parametri:

  • − in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i), (ii) e (iii) della lettera (d), Euro 20.000 su base annua; o
  • − in caso di relazione indiretta, il 5% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner, e comunque non superiore a Euro 20.000 su base annua.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'amministratore sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Ai fini della lettera (e) che precede, per "compenso fisso per la carica" si intende:

  • − la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione; o
  • − l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio (Presidente o Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "compensi per la partecipazione ai comitati" si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da comitati, e dunque rientrano nel "compenso fisso per la carica" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo. Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua significatività ai fini della lettera (e) che precede.

Ai fini della lettera (e) che precede, per "significativa remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione pari al 150% del compenso fisso per la carica, come di volta in volta definito.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.