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Piovan — Governance Information 2024
Aug 7, 2024
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Governance Information
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PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Data ultimo aggiornamento: 7 agosto 2024
| Premessa3 |
|---|
| 1. Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate3 |
| 2. Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione 6 |
| 3. Obblighi informativi - Termini e modalità di adempimento7 |
| 4. Funzioni del soggetto preposto 8 |
| 5. Accettazione della Procedura e modalità di comunicazione delle operazioni alla Società 9 |
| 6. Closed periods9 |
| 7. Obblighi dei Soggetti Rilevanti e sanzioni11 |
| 8. Modifiche e integrazioni della Procedura12 |
| 9. Trattamento dei dati personali 12 |
| ALLEGATO 113 |
| ALLEGATO 215 |
| ALLEGATO 316 |
| ALLEGATO 422 |
| ALLEGATO 525 |
| ALLEGATO 627 |
PREMESSA
La presente procedura (la "Procedura") applicabile a Piovan S.p.A. (di seguito "Piovan" o la "Società") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della, ed in conformità alla, disciplina europea1 e nazionale2 in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (c.d. internal dealing) e abusi di mercato (la "Normativa Internal Dealing").
In particolare, la Procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le condotte che dovranno essere osservate dai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti), dalle Persone Strettamente Associate (come di seguito definite) e dalla Società al fine di assicurare specifica, puntuale e corretta trasparenza informativa in merito alle Operazioni (come di seguito definite) nei confronti del pubblico e delle autorità competenti.
ARTICOLO 1 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE
- 1.1 Ai fini della Procedura e della Normativa Internal Dealing sono definiti "Soggetti Rilevanti":
- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale della Società; e
- (b) i dirigenti della Società e del Gruppo che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la
1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la "Direttiva Abusi di Mercato"); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il "Regolamento sugli Abusi di Mercato" o "MAR") e, in particolare, l'art. 19; (iii) il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la MAR per quanto riguarda, inter alia, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il "Regolamento 522/2016") (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR (il "Regolamento 523/2016"); e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.
2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").
Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
- 1.2 Ai fini della Procedura e della Normativa Internal Dealing:
- i. per "Informazioni Privilegiate" 3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "Azioni") (collettivamente, gli "Strumenti Finanziari"), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati.
Un'Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.
A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata
3 Si veda l'art. 7 della MAR.
un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate.
Un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento;
- ii. sono definite "Persone Strettamente Associate":
- a) il coniuge non separato legalmente, il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell'Operazione (come di seguito definita), i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo;
- c) le persone giuridiche, le società di persone e i trust controllati, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo;
- e) le persone giuridiche, le società di persone e i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo.
-
1.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di individuare, mediante modifica della presente Procedura, ulteriori Soggetti Rilevanti, nonché Persone Strettamente Associate rispetto a quelli già indicati nella Procedura.
-
1.4 La Società redige e tiene costantemente aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate (l'"Elenco").
- 1.5 Il soggetto investito della carica di Investor Relator della Società è individuato anche quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura e dalla Normativa Internal Dealing (il "Soggetto Preposto").
ARTICOLO 2 FATTISPECIE OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
- 2.1 La presente Procedura si applica a tutte le operazioni, ivi incluse quelle riportate nell'Allegato 1 (le "Operazioni dei Soggetti Rilevanti") aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (incluse le Azioni), strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari collegati (gli "Strumenti Finanziari Collegati"), effettuate:
- a) direttamente o indirettamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate;
- b) da persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale o per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate, anche quando è esercitata discrezionalità;
- c) nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui (i) il contraente sia un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di rendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita o di eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione;
Ai fini di quanto stabilito al precedente punto 2.1 e al successivo Articolo 3, gli obblighi di comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico, si applicano esclusivamente alle Operazioni effettuate direttamente o per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila)
nell'arco di un anno solare, calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni.
- 2.2 Non sono comunicate:
- a) le Operazioni effettuate direttamente o per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di Euro 20.000,00 (ventimila) nell'arco di un anno solare, calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni; fermo restando che, una volta raggiunta tale soglia, tutte le Operazioni successive devono essere comunicate, a prescindere dal loro controvalore;
- b) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate; e
- c) le operazioni effettuate negli altri casi previsti dal Regolamento Emittenti, per quanto applicabili e rilevanti.
ARTICOLO 3 OBBLIGHI INFORMATIVI - TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
- 3.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni di cui all'Articolo 2.1 (i) che precede entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.
-
3.2 La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunica al pubblico con le modalità previste dalla Normativa Internal Dealing di tempo in tempo vigente le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione. Per consentire alla Società di rispettare tale termine, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate si impegnano nei confronti della Società a effettuare la comunicazione prevista dal precedente comma 1 nei confronti della Società non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.
-
3.3 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni di cui al precedente Articolo 2, conferendo apposito mandato conforme al modello qui unito come Allegato 2, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dovranno comunicare le Operazioni effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione, richiedendo che la comunicazione alla Consob venga effettuata dalla Società. Ricevute le informazioni dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà ad effettuare la comunicazione alla Consob e al pubblico, con le modalità previste dalla Normativa Internal Dealing di tempo in tempo vigente, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.
- 3.4 Le comunicazioni, dirette e indirette, alla Consob e al pubblico previste dall'Articolo 3.1, 3.2 e 3.3 della Procedura devono essere effettuate utilizzando il modello riportato in appendice alla presente Procedura quale Allegato 3 (il "Modello MAR") in conformità con le modalità previste dalla Normativa Internal Dealing di tempo in tempo vigente.
- 3.5 La Società pubblica sul proprio sito internet tutte le comunicazioni previste dal presente Articolo 3 della Procedura.
ARTICOLO 4 FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO
- 4.1 Il Soggetto Preposto provvede alla consegna, mediante posta elettronica, di copia della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti, notificando loro per iscritto gli obblighi gravanti su di essi ai sensi della Normativa Internal Dealing.
-
4.2 Il Soggetto Preposto conserva copia della sopra indicata notifica ed è investito del ricevimento, della gestione e della diffusione al pubblico e alla Consob delle informazioni previste dalla Normativa Internal Dealing.
-
4.3 Il Soggetto Preposto fornisce ai soggetti interessati chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione della Procedura e ne monitora la corretta e puntuale applicazione e sottopone al Consiglio di Amministrazione, formulandole al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.
- 4.4 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'Elenco e conserva tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle o per conto delle Persone Strettamente Associate ed effettuate alla Consob e al pubblico.
ARTICOLO 5 ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETÀ
- 5.1 Ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive e restituisce al Soggetto Preposto, mediante posta elettronica, la dichiarazione di cui all'Allegato 4 all'atto del ricevimento della Procedura e si impegna a rispettarne le previsioni.
- 5.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono tenuti a effettuare le comunicazioni alla Consob e alla Società delle Operazioni concluse utilizzando il Modello MAR, restando inteso che il Modello MAR deve essere trasmesso mediante mezzi elettronici conformi a quelli indicati dalla Consob.
- 5.3 La Società, tramite il Soggetto Preposto, dovrà fornire al Soggetto Rilevante e alle Persone Strettamente Associate ad esso un riscontro tempestivo del ricevimento della notifica.
ARTICOLO 6 CLOSED PERIODS
6.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le Operazioni per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni precedenti la comunicazione al pubblico dei bilanci o delle relazioni finanziarie intermedie che la Società sia tenuta a rendere pubblici ai sensi della normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente ("Closed Periods"). Resta inteso che il termine di 30 (trenta) giorni di
calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il Closed Period termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.
- 6.2 Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del Soggetto Preposto, a mezzo posta elettronica, circa le date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero delle altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici e del conseguente avvio dei relativi Closed Periods, oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un Closed Period.
- 6.3 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione (ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione) di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti e in tal caso di tali decisioni dovrà essere data immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Soggetto Preposto, nonché di consentire ai Soggetti Rilevanti di negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante i Closed Periods (i) in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari, ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalla Normativa Internal Dealing descritte nell'Allegato 6 e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
6.4 Ai fini di cui al precedente Articolo 6.3, punto (i), i Soggetti Rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione durante il Closed Period chiedono, tramite richiesta scritta motivata, mediante messaggio di posta elettronica, al Soggetto Preposto, il quale curerà la trasmissione della stessa al Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a realizzare l'operazione durante un Closed Period; tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui detta operazione è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Nell'esaminare se le circostanze addotte sono eccezionali, ossia si tratti di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo, il Consiglio di Amministrazione (o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante: (i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; (ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Closed Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non può ragionevolmente farvi fronte se non dando corso all'operazione.
ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI E SANZIONI
- 7.1 I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate, sulla base del modello di cui all'Allegato 5, gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura e della Normativa Internal Dealing. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente.
- 7.2 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporta le responsabilità di cui alla Normativa Internal Dealing e alle altre disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
7.3 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Associate, in violazione della presente Procedura.
ARTICOLO 8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA
- 8.1 La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del pubblico; le modifiche e/o correzioni e/o aggiornamenti non sostanziali potranno essere direttamente apportati dalle funzioni competenti in Società, seppur aggiornando conseguentemente il Presidente e il Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e dovrà attivarsi al fine di ottenere l'accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo 8.1, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.
ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
9.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate saranno oggetto di comunicazione e trattamento in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali di tempo in tempo vigente e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa Internal Dealing.
Le Operazioni oggetto della presente Procedura e degli obblighi informativi previsti dalla Normativa Internal Dealing4 ricomprendono:
- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
4 Si veda l'art. 10 del Regolamento 522/2016.
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito o la costituzione di altri diritti reali di garanzia (es. pegno) aventi ad oggetto di azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (ad eccezione della cessione in garanzia o in prestito o della costituzione di altri diritti reali di garanzia in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia in prestito o altra costituzione di garanzia reale sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia).
Io sottoscritto
in qualità di ["Soggetto Rilevante"]/["Persona Strettamente Associata"] ai sensi della procedura in materia di internal dealing adottata da Piovan S.p.A. (la "Procedura" le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa Internal Dealing e dall'Articolo 3 della Procedura relativamente alle Operazioni di cui all'Articolo 2 della Procedura stessa,
_____________________________________________________________,
CONFERISCO
- a Piovan S.p.A., in persona del Soggetto Preposto, l'incarico di effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob delle Operazioni effettuate dal sottoscritto.
A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni al Soggetto Preposto, immediatamente e, in ogni caso, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.
(Firma)
(Luogo e Data)
_________________________________
________________________
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate5 (Modello MAR)
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata |
|
|---|---|---|
| a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'in- terno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di |
5 Il Modello è conforme al modello riportato nell'Allegato del Regolamento 523/2016.
| amministrazione, di controllo o di direzione; | |||
|---|---|---|---|
| — nome e cognome e posizione della |
|||
| pertinente persona che esercita funzioni di | |||
| amministrazione, di controllo o di direzione.] | |||
| b) | Notifica iniziale/modifica |
[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In |
|
| caso di modifica, spiegare l'errore che viene | |||
| corretto con la presente notifica.] | |||
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di | ||
| emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al | |||
| sorvegliante d'asta | |||
| a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] | |
| b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
|
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di | ||
| strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) | |||
| ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |||
| a) | Descrizione dello |
[— Indicare la natura dello strumento: | |
| strumento | — un'azione, uno strumento di debito, un | ||
| finanziario, tipo di | derivato o uno strumento finanziario | ||
| strumento | legato a un'azione o a uno strumento | ||
| Codice di |
di debito; | ||
| identificazione | — una quota di emissione, un prodotto | ||
| oggetto d'asta sulla base di quote di | |||
| emissione o un derivato su quote di | |||
| emissione. | |||
| — Codice di identificazione dello strumento | |||
|---|---|---|---|
| come definito nel regolamento delegato | |||
| della Commissione |
che integra il |
||
| regolamento (UE) |
n. 600/2014 del |
||
| Parlamento europeo e del Consiglio per | |||
| quanto riguarda le norme tecniche di | |||
| regolamentazione | sulla segnala- zione |
||
| delle operazioni alle autorità competenti | |||
| adottato a norma dell'articolo 26 del | |||
| regolamento (UE) n. 600/2014.] | |||
| b) | Natura | [Descrizione del |
tipo di operazione |
| dell'operazione | utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni | ||
| stabiliti dal- l'articolo 10 del regolamento | |||
| delegato (UE) 2016/522 della Commissione | |||
| adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo | |||
| 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure | |||
| uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, | |||
| paragrafo 7, del |
regolamento (UE) n. |
||
| 596/2014. | |||
| A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera | |||
| e), del regolamento |
(UE) n. 596/2014, |
||
| indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di | |||
| programmi di opzioni su azioni] | |||
| c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
| [Se più operazioni |
della stessa natura |
||
| (acquisto, vendita, assunzione e concessione | |||
| in prestito ecc.) |
sullo stesso strumento |
||
| finanziario o sulla stessa quota di emissione |
| necessarie. secondo la definizione dal regolamento (UE) n. 600/2014 quanto riguarda le norme tecniche n. 600/2014.] d) Informazioni aggregate aggregati quando tali operazioni: |
||
|---|---|---|
| vengono effettuate nello stesso giorno e nello | ||
| stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi | ||
| e i volumi di dette operazioni, su due colonne | ||
| come illustrato sopra, inserendo tutte le righe | ||
| Utilizzare gli standard relativi ai dati per il | ||
| prezzo e la quantità, comprese, se necessario, | ||
| la valuta del prezzo e la valuta della quantità, | ||
| regolamento | ||
| delegato della Commissione che integra il | ||
| del | ||
| Parlamento europeo e del Consiglio per | ||
| di | ||
| regolamentazione sulla segnalazione delle | ||
| operazioni alle autorità competenti adottato | ||
| a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) | ||
| [I volumi delle operazioni multiple sono | ||
| — Volume — si riferiscono allo stesso |
strumento | |
| aggregato finanziario o alla stessa quota di emissione; |
||
| — Prezzo — sono della stessa natura; |
||
| — sono effettuate lo stesso giorno e | ||
| — sono effettuate nello stesso luogo; | ||
| Utilizzare gli standard relativi ai dati per la | ||
| quantità, compresa, se necessaria, la valuta | ||
| della quantità, secondo la definizione del | ||
| regolamento delegato della Commissione che | ||
| integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del | ||
| Parlamento europeo e del Consiglio per |
| quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
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|---|---|---|
| e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
| f) | Luogo dell'operazione |
[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata |
effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]
Io sottoscritto [nome e cognome], residente in [indirizzo di residenza], nella mia qualità di [job position] della società [ragione sociale]
- a) prendo atto di essere stato incluso tra i "Soggetti Rilevanti" e di essere stato inserito nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate, ai sensi della procedura in materia di internal dealing (la "Procedura", le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) adottata da Piovan S.p.A. (la "Società");
- b) dichiaro di aver ricevuto la Procedura e di averne compreso e accettati integralmente i contenuti;
- c) dichiaro di essere consapevole degli obblighi previsti dalla Normativa Internal Dealing;
- d) mi impegno ad osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla Procedura, dalla Normativa Internal Dealing e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili;
- e) mi impegno a notificare per iscritto alle "Persone Strettamente Associate" al sottoscritto come definite nella Procedura, gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della Procedura, della Normativa Internal Dealing e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e conservare copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente;
- f) prendo atto che la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing, comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla legge, in particolare dal Decreto Legislativo n. 58/1998;
- g) mi impegno a comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni, con le modalità e i termini stabiliti dalla Procedura;
- h) mi impegno a tenere la Società indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare da comportamenti tenuti da parte mia o dalle Persone Strettamente Associate, in violazione della Procedura; nonché
- i) indico, ai fini della redazione e aggiornamento dell'Elenco previsto dall'art. 1.4. della Procedura, i seguenti recapiti personali:
- Numero di telefono professionale______________________________
_________________________________
________________________
- Numero di telefono privato___________________________________
- E-mail professionale_________________________________________
- E-mail personale____________________________________________
e i seguenti dati identificativi delle Persone Strettamente Associate a me riconducibili6 :
- __________________________________________________________
- __________________________________________________________ ▪ __________________________________________________________
impegnandomi altresì a comunicare al Soggetto Preposto ogni eventuale variazione dei dati forniti relativamente al sottoscritto e alle persone Strettamente Associate tempestivamente o dietro semplice richiesta del Soggetto Preposto.
(Firma)
(Luogo e Data)
6 Si prega di indicare nome e cognome o denominazione sociale della Persona Strettamente Associata, unitamente al tipo di legame in essere con detta Persona Strettamente Associata ai sensi dell'art. 1 della Procedura.
Confermo di essere stato debitamente informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, come da ultime modifiche) delle finalità e modalità del trattamento dei miei dati personali, che saranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Internal Dealing e dalla Procedura ed unicamente per il tempo necessario al perseguimento di tale finalità.
(Firma)
(Luogo e Data)
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Oggetto: notifica dell'individuazione quale Persona Strettamente Associata ai Soggetti Rilevanti in materia di Internal Dealing ex art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014
Gent.ma / Egregio [nome e cognome della Persona Strettamente Associata],
in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR") e della Procedura in materia di internal dealing adottata da Piovan S.p.A. (rispettivamente la "Procedura" e la "Società"), di cui il Sottoscritto è Soggetto Rilevante (come ivi definito), con la presente, rendo noto che ho provveduto ad indicarLa quale Persona Strettamente Associata al Sottoscritto ai sensi dell'art.1 della Procedura e, pertanto, verrà inserita nell'Elenco delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti tenute a rispettare gli obblighi di legge in materia di internal dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19 del MAR e dalla Procedura.
Anche in considerazione delle sanzioni che possono essere erogate in caso di violazione dei citati obblighi di comunicazione, La invito a prendere visione delle norme in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente e reperibile nel sito internet della Società).
Per ottemperare a quanto prescritto dalla normativa, La prego di restituirmi copia della presente debitamente datata e sottoscritta per presa d'atto e accettazione.
(Luogo e Data)
(Firma del Soggetto Rilevante)
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PER ACCETTAZIONE
(Luogo e Data)
(Firma della Persona Strettamente Associata)
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Negoziazione durante un Closed Period (Artt. 7 e 8 del Regolamento 522/2016)
Un Soggetto Rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un Closed Period quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, della MAR e all'articolo 6 della Procedura a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, della MAR e dell'articolo 6.3 della Procedura;
- b) il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Closed Period.
Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), della MAR e all'articolo 6.3. (i) della Procedura, prima di qualsiasi negoziazione durante il Closed Period il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante il Closed Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie Azioni durante un Closed Period, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante. La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di Azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.
Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Azioni.
Caratteristiche della negoziazione durante un Closed Period (Art. 9 del Regolamento 522/2016)
La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Closed Period in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-
il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
-
il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
i. al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Closed Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- ii. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Closed Period, e vende le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a. il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- b. la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
- c. il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
-
iii. il Soggetto Rilevante acquisisce Azioni della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a. il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Closed Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
-
b. il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Closed Period;
- c. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Closed Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Closed Period;
- d. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Azioni, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- e. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Closed Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

Procedura in materia di internal dealing di Piovan S.p.A.
PIOVAN S.p.A. Via delle Industrie 16 – 30036 S. Maria di Sala VE - Italy