Governance Information • Jun 25, 2021
Governance Information
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Piaggio & C. S.p.A.
Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
| Premessa | 3 | |
|---|---|---|
| 1. | Definizioni | 4 |
| 2. | Soggetti Rilevanti | 6 |
| 3. | Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti | 6 |
| 4. | Soggetto Preposto | 8 |
| 5. | Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto | 9 |
| 6. | Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto | 10 |
| 7. | Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob | 11 |
| 8. | Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti |
12 |
| 9. | Blocking Period | 13 |
| 10. | Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti | 15 |
| 11. | Trattamento dei dati personali | 16 |
| 12. | Modificazioni e integrazioni | 17 |
La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di informazioni privilegiate.
La Procedura è adottata da Piaggio & C. S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11971/1999.
Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come infra definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.
La presente Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016, è stata da ultimo aggiornata in data 25 giugno 2021, al fine di recepire le modifiche apportate alla MAR dal Regolamento (UE) n. 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019; detti aggiornamenti entrano in vigore a partire dalla medesima data. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato.
Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
| Azionisti Rilevanti | i soggetti come definiti all'articolo 2.3. |
|---|---|
| Elenco delle Persone Rilevanti | l'elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR. |
| Giorno Lavorativo | tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale. |
| Lettera di Accettazione | la lettera di accettazione della Procedura – redatta, a seconda del caso, secondo il modello di cui agli Allegati "C.1" (Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR) e "C.2" (Lettera di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti) della Procedura – debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Procedura. |
| Lettera di Trasmissione | la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato "B" della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto. |
| Lista dei Soggetti Rilevanti | la lista dei Soggetti Rilevanti. |
| Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti |
la lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti. |
| Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR |
la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR. |
| MAR | il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation). |
| Modello di Notifica | il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti. Per i Soggetti Rilevanti MAR il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato "E.1" alla presente Procedura. Per gli Azionisti Rilevanti il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato "E.2" alla presente Procedura. |
| Operazioni | le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A" della presente Procedura. |
| Operazioni Rilevanti | le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura. | |
|---|---|---|
| Persone Rilevanti | i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. |
|
| Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti |
i soggetti come definiti all'articolo 3.3. | |
| Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti |
congiuntamente, le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti. |
|
| Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR |
i soggetti come definiti all'articolo 3.2. | |
| Procedura | la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di internal dealing, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante. |
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| Q&A ESMA | le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dall'ESMA (European Securities and Markets Authority), nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale. |
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| Regolamento Emittenti | il Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999. |
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| SDIR | il circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle Regulated Information. |
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| Sede di Negoziazione | una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. |
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| Società o l'Emittente | Piaggio & C. S.p.A., con sede legale in Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio, n. 25. |
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| Soggetto Interessato | il soggetto come definito all'articolo 9.2. | |
| Soggetto Preposto | il Responsabile della Divisione Affari Societari dell'Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati. |
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| Soggetti Rilevanti | congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti. |
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| Soggetti Rilevanti MAR | i soggetti come definiti all'articolo 2.2. | |
| Strumenti Finanziari | gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5. |
SSA il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle Regulated Information pubblicate.
TUF il Decreto Legislativo n. 58/1998.
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione;
3.5 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l'Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).
3.6 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo articolo 6.2.1 sono tenuti a fornire alla Società la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione mutatis mutandis quanto previsto dai precedenti articoli 3.4 e 3.5.
destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.
della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A.1" alla Procedura.
dell'Operazione (la "Data dell'Operazione"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.4.
In tal caso dovrà essere preventivamente trasmessa al Soggetto Preposto apposita delega scritta (redatta secondo il modello di cui all'Allegato "D") con cui l'Azionista Rilevante incarica la Società ad effettuare, per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, le comunicazioni relative alle Operazioni di cui alla presente Procedura.
del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
6.6 L'Operazione si intende notificata nella data in cui il Soggetto Preposto riceve il Modello di Notifica secondo le modalità indicate nel precedente articolo 6.4 (la "Data di Notifica dell'Operazione").
9.1 I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario
1 In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo [email protected], specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del blocking period.
Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.
Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato.
9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l'Operazione durante il blocking period, il Soggetto Interessato richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Interessato contiene almeno: (I) la descrizione dell'Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).
Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.3, la Società, con le modalità previste dal paragrafo 9.5, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Interessato ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Interessato:
Resta inteso che in caso di mancata trasmissione della delega di cui all'articolo 6.2.1 al Soggetto Preposto da parte degli Azionisti Rilevanti, resterà ad esclusivo carico degli stessi ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.
10.4 Le comunicazioni di cui al presente articolo 10 sono effettuate dal Soggetto Preposto con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata consegnata a mano o con avviso di ricevimento; (ii) via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura; (iii) via posta elettronica certificata; (iv) con ogni ulteriore mezzo che preveda la notifica – anche elettronica – dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
titolare: Piaggio & C. S.p.A., con sede legale in Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio n. 25;
responsabile: il Direttore Affari Legali e Societari presso Piaggio & C. S.p.A. - Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio n. 25.
11.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui agli articoli 10.2 e 10.3 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del GDPR.
12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
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"1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni."
"7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
b)operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c)operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica".
"1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
"1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met: (a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking; (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets; (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b). If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information."
For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.
For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.
Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company".
"1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.
Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
(i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;
(j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;
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"3. Non sono comunicate:
a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker,
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni."
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"3. The following are not disclosed:
a) operations for which the total value does not amount to twenty thousand euros by the end of the year; subsequent to all communications, operations are not disclosed where the total amount does not amount to an equivalent value of a further twenty thousand euros by the end of the year; for financial instruments connected to derivatives, the amount is calculated with reference to the underlying shares;
b) operations implemented between the significant subject and the persons directly connected with it;
c) operations carried out by the same listed issuer and by companies it controls;
d) operations carried out by a credit entity or an investment firm which contributes to building the trading portfolio of that entity or enterprise, as defined by Article 11 of Directive 2006/49/EC, as long as said subject:
- keeps the trading and market making structures organisationally separated from the treasury and structures managing strategic investments, trading and market making structures;
- is able to identify the shares held for the purpose of trading and/or market making activities in ways that can be verified by Consob, or by holding them in a specific, separate account;
and, if acting as market maker
- is authorised by the Member State of origin in accordance with Directive 2004/39/EC to carry out market making activities;
- provides Consob with the market making agreement with the market management company and/or the issuer as may be required by the law and the related implementation provisions in force in the EU Member State where the market maker operates;
- notifies Consob that it intends to carry out or carries out market making activities on the shares of an issuer of listed shares, using model TR-2 contained in Annex 4; the market maker must also immediately notify Consob of the cessation of market making activity on said shares."
* * *
[su carta intestata della Società]
Egregio Sig. [indirizzo] [indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all'art. 10.4 della Procedura]
Con la presente Le trasmettiamo la "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" (la "Procedura") adottata da Piaggio & C. S.p.A. (la "Società") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D. Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11971/1999.
La Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016, è stata da ultimo aggiornata in data [●].
Come stabilito dall'articolo 4.1 della Procedura il Soggetto Preposto è l'Ufficio Legale & Societario.
La invitiamo a prendere visione dell'Informativa al trattamento dei dati personali riportata in allegato alla presente comunicazione (Informativa al trattamento dei dati personali).
La invitiamo altresì a prendere visione della normativa, anch'essa riportata in allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa), relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa è accessibile sul sito internet della Consob all'indirizzo www.consob.it.
La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate.
Le segnaliamo inoltre che il responsabile del trattamento dei dati personali è [●].
Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione, copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina unitamente all'Allegato C.1 (Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR) della Procedura medesima in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:
[luogo, data]
Piaggio & C. S.p.A.
Ufficio Legale & Societario
___________________
(in qualità di Soggetto Preposto)
Allegati:
informativa al trattamento dei dati personali;
appendice normativa;
copia della Procedura da conservare a cura del Soggetto Rilevante;
copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto unitamente alla Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR di cui all'Allegato C.1 della Procedura medesima.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), Le forniamo di seguito l'informativa richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali (il "Trattamento").
Il Trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione della Procedura sarà effettuato per le finalità previste dalla Procedura stessa al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari a carico di Piaggio & C. S.p.A. in quanto società con azioni quotate in mercati regolamentati. La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto rappresentata dagli obblighi legali imposti a Piaggio & C. S.p.A.
I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata, mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I dati personali che la riguardano saranno oggetto delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione. I dati saranno custoditi presso la sede sociale di Piaggio & C. S.p.A., negli archivi dell'Ufficio legale. I dati personali saranno accessibili, oltre che al responsabile di Piaggio & C. S.p.A. anche agli "incaricati al trattamento dei dati personali" nominati da Piaggio & C. ai sensi di legge per adempiere alle finalità di cui sopra; tali soggetti sono stati opportunamente istruiti al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto. Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob ed eventuali altre autorità competenti. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità per Piaggio di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Il consenso espresso al trattamento non è pertanto necessario e Piaggio potrà comunque trattare i Suoi dati personali indipendentemente dalla sottoscrizione della presente comunicazione, che le verrà comunque consegnata.
I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui sono venute meno le circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di Piaggio & C. S.p.A. Della cancellazione dal Registro sarà data tempestiva comunicazione.
Il titolare del trattamento è Piaggio & C. S.p.A., che ha anche nominato un DPO contattabile all'indirizzo mail [email protected].
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; v. ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendo una richiesta scritta al seguente recapito: [●].
(Data e luogo) (firma)
"1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:
a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.
Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.
1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.
Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.
3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.
L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.
In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.
4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.
5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.
6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) il nome della persona;
b) il motivo della notifica;
c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in cui:
i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.
10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.
11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:
a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
b) il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la
negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.
15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010".
"1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
c)un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa; d)la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
g)l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h)sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE ( 1 ) il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 2 ) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 3 ) per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo".
"1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a)la gravità e la durata della violazione;
b)il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
g)misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri".
"1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a)rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
b)pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
c)non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
ii)che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati".
* * *
"1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.
Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari."
"1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
"L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
ii)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
"1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
* * *
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 ("ITS 523")
"Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico."
"1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.
2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.
3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione."
"Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016."
"1. Persons discharging managerial responsibilities, as well as persons closely associated with them, shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority referred to in the second subparagraph of paragraph 2:
(a)in respect of issuers, of every transaction conducted on their own account relating to the shares or debt instruments of that issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto;
(b)in respect of emission allowance market participants, of every transaction conducted on their own account relating to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
Such notifications shall be made promptly and no later than three business days after the date of the transaction.
The first subparagraph applies once the total amount of transactions has reached the threshold set out in paragraph 8 or 9, as applicable, within a calendar year.
1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met:
(a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking;
(b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets;
(c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b).
If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.
2. For the purposes of paragraph 1, and without prejudice to the right of Member States to provide for notification obligations other than those referred to in this Article, all transactions conducted on the own account of the persons referred to in paragraph 1, shall be notified by those persons to the competent authorities.
The rules applicable to notifications, with which persons referred to in paragraph 1 must comply, shall be those of the Member State where the issuer or emission allowance market participant is registered. Notifications shall be made within three working days of the transaction date to the competent authority of that Member State. Where the issuer is not registered in a Member State, the notification shall be made to the competent authority of the home Member State in accordance with point (i) of Article 2(1) of Directive 2004/109/EC or, in the absence thereof, to the competent authority of the trading venue.
3. The issuer or emission allowance market participant shall make public the information contained in a notification referred to in paragraph 1 within two business days of receipt of such a notification.
The issuer or emission allowance market participant shall use such media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the Union, and, where applicable, it shall use the officially appointed mechanism referred to in Article 21 of Directive 2004/109/EC.
Alternatively, national law may provide that a competent authority may itself make public the information.
4. This Article shall apply to issuers who:
5. Issuers and emission allowance market participants shall notify the person discharging managerial responsibilities of their obligations under this Article in writing. Issuers and emission allowance market participants shall draw up a list of all persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them.
Persons discharging managerial responsibilities shall notify the persons closely associated with them of their obligations under this Article in writing and shall keep a copy of this notification.
6. A notification of transactions referred to in paragraph 1 shall contain the following information:
(a)the name of the person;
(b)the reason for the notification;
(c)the name of the relevant issuer or emission allowance market participant;
(d)a description and the identifier of the financial instrument;
(e)the nature of the transaction(s) (e.g. acquisition or disposal), indicating whether it is linked to the exercise of share option programmes or to the specific examples set out in paragraph 7;
(c)transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:
For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.
For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.
Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company.
8. Paragraph 1 shall apply to any subsequent transaction once a total amount of EUR 5 000 has been reached within a calendar year. The threshold of EUR 5 000 shall be calculated by adding without netting all transactions referred to in paragraph 1.
9. A competent authority may decide to increase the threshold set out in paragraph 8 to EUR 20 000 and shall inform ESMA of its decision and the justification for its decision, with specific reference to market conditions, to adopt the higher threshold prior to its application. ESMA shall publish on its website the list of thresholds that apply in accordance with this Article and the justifications provided by competent authorities for such thresholds.
10. This Article shall also apply to transactions by persons discharging managerial responsibilities within any auction platform, auctioneer and auction monitor involved in the auctions held under Regulation (EU) No 1031/2010 and to persons closely associated with such persons in so far as their transactions involve emission allowances, derivatives thereof or auctioned products based thereon. Those persons shall notify their transactions to the auction platforms, auctioneers and auction monitor, as applicable, and to the competent authority where the auction platform, auctioneer or auction monitor, as applicable, is registered. The information that is so notified shall be made public by the auction platforms, auctioneers, auction monitor or competent authority in accordance with paragraph 3.
11. Without prejudice to Articles 14 and 15, a person discharging managerial responsibilities within an issuer shall not conduct any transactions on its own account or for the account of a third party, directly or indirectly, relating to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked to them during a closed period of 30 calendar days before the announcement of an interim financial report or a year-end report which the issuer is obliged to make public according to:
(a)the rules of the trading venue where the issuer's shares are admitted to trading; or (b)national law.
12. Without prejudice to Articles 14 and 15, an issuer may allow a person discharging managerial responsibilities within it to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period as referred to in paragraph 11 either:
(a)on a case-by-case basis due to the existence of exceptional circumstances, such as severe financial difficulty, which require the immediate sale of shares; or
(b)due to the characteristics of the trading involved for transactions made under, or related to, an employee share or saving scheme, qualification or entitlement of shares, or transactions where the beneficial interest in the relevant security does not change.
13. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35 specifying the circumstances under which trading during a closed period may be permitted by the issuer, as referred to in paragraph 12, including the circumstances that would be considered as exceptional and the types of transaction that would justify the permission for trading.
14. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 35, specifying types of transactions that would trigger the requirement referred to in paragraph 1.
15. In order to ensure uniform application of paragraph 1, ESMA shall develop draft implementing technical standards concerning the format and template in which the information referred to in paragraph 1 is to be notified and made public.
ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 3 July 2015.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010".
"1. Without prejudice to any criminal sanctions and without prejudice to the supervisory powers of competent authorities under Article 23, Member States shall, in accordance with national law, provide for competent authorities to have the power to take appropriate administrative sanctions and other administrative measures in relation to at least the following infringements:
(a)infringements of Articles 14 and 15, Article 16(1) and (2), Article 17(1), (2), (4) and (5), and (8), Article 18(1) to (6), Article 19(1), (2), (3), (5), (6), (7) and (11) and Article 20(1); and
(b)failure to cooperate or to comply with an investigation, with an inspection or with a request as referred to in Article 23(2).
Member States may decide not to lay down rules for administrative sanctions as referred to in the first subparagraph where the infringements referred to in point (a) or point (b) of that subparagraph are already subject to criminal sanctions in their national law by 3 July 2016. Where they so decide, Member States shall notify, in detail, to the Commission and to ESMA, the relevant parts of their criminal law.
By 3 July 2016, Member States shall notify, in detail, the rules referred to in the first and second subparagraph to the Commission and to ESMA. They shall notify the Commission and ESMA without delay of any subsequent amendments thereto.
2. Member States shall, in accordance with national law, ensure that competent authorities have the power to impose at least the following administrative sanctions and to take at least the following administrative measures in the event of the infringements referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 1:
(ii) for infringements of Articles 16 and 17, EUR 1 000 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
(iii)for infringements of Articles 18, 19 and 20, EUR 500 000 or in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on 2 July 2014; and
References to the competent authority in this paragraph are without prejudice to the ability of the competent authority to exercise its functions in any ways referred to in Article 23(1).
For the purposes of points (j)(i) and (ii) of the first subparagraph, where the legal person is a parent undertaking or a subsidiary undertaking which is required to prepare consolidated financial accounts pursuant to Directive 2013/34/EU, the relevant total annual turnover shall be the total annual turnover or the corresponding type of income in accordance with the relevant accounting directives – Council Directive 86/635/EEC for banks and Council Directive 91/674/EEC for insurance companies – according to the last available consolidated accounts approved by the management body of the ultimate parent undertaking.
3. Member States may provide that competent authorities have powers in addition to those referred to in paragraph 2 and may provide for higher levels of sanctions than those established in that paragraph".
"1. Member States shall ensure that when determining the type and level of administrative sanctions, competent authorities take into account all relevant circumstances, including, where appropriate:
2. In the exercise of their powers to impose administrative sanctions and other administrative measures under Article 30, competent authorities shall cooperate closely to ensure that the exercise of their supervisory and investigative powers, and the administrative sanctions that they impose, and the other administrative measures that they take, are effective and appropriate under this Regulation. They shall coordinate their actions in accordance with Article 25 in order to avoid duplication and overlaps when exercising their supervisory and investigative powers and when imposing administrative sanctions in respect of cross-border cases".
"1. Subject to the third subparagraph, competent authorities shall publish any decision imposing an administrative sanction or other administrative measure in relation to an infringement of this Regulation on their website immediately after the person subject to that decision has been informed of that decision. Such publication shall include at least information on the type and nature of the infringement and the identity of the person subject to the decision.
The first subparagraph does not apply to decisions imposing measures that are of an investigatory nature.
Where a competent authority considers that the publication of the identity of the legal person subject to the decision, or of the personal data of a natural person, would be disproportionate following a case-by-case assessment conducted on the proportionality of the publication of such data, or where such publication would jeopardise an ongoing investigation or the stability of the financial markets, it shall do any of the following:
(a)defer publication of the decision until the reasons for that deferral cease to exist;
(b)publish the decision on an anonymous basis in accordance with national law where such publication ensures the effective protection of the personal data concerned;
Where a competent authority takes a decision to publish a decision on an anonymous basis as referred to in point (b) of the third subparagraph, it may postpone the publication of the relevant data for a reasonable period of time where it is foreseeable that the reasons for anonymous publication will cease to exist during that period.
2. Where the decision is subject to an appeal before a national judicial, administrative or other authority, competent authorities shall also publish immediately on their website such information and any subsequent information on the outcome of such an appeal. Moreover, any decision annulling a decision subject to appeal shall also be published.
3. Competent authorities shall ensure that any decision that is published in accordance with this Article shall remain accessible on their website for a period of at least five years after its publication. Personal data contained in such publications shall be kept on the website of the competent authority for the period which is necessary in accordance with the applicable data protection rules".
522")
"1. A person discharging managerial responsibilities within an issuer shall have the right to conduct trading during a closed period as defined under Article 19(11) of Regulation (EU) No 596/2014 provided that the following conditions are met:
(a)one of the circumstances referred to in Article 19(12) of Regulation (EU) No 596/2014 is met; (b)the person discharging managerial responsibilities is able to demonstrate that the particular transaction cannot be executed at another moment in time than during the closed period.
2. In the circumstances set out in Article 19(12)(a) of Regulation (EU) No 596/2014, prior to any trading during the closed period, a person discharging managerial responsibilities shall provide a reasoned written request to the issuer for obtaining the issuer's permission to proceed with immediate sale of shares of that issuer during a closed period.
The written request shall describe the envisaged transaction and provide an explanation of why the sale of shares is the only reasonable alternative to obtain the necessary financing."
"1. When deciding whether to grant permission to proceed with immediate sale of its shares during a closed period, an issuer shall make a case-by-case assessment of a written request referred to in Article 7(2) by the person discharging managerial responsibilities. The issuer shall have the right to permit the immediate sale of shares only when the circumstances for such transactions may be deemed exceptional.
2. Circumstances referred to in paragraph 1 shall be considered to be exceptional when they are extremely urgent, unforeseen and compelling and where their cause is external to the person discharging managerial responsibilities and the person discharging managerial responsibilities has no control over them.
3. When examining whether the circumstances described in the written request referred to in Article 7(2) are exceptional, the issuer shall take into account, among other indicators, whether and to the extent to which the person discharging managerial responsibilities:
"The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:
(i) the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;
(ii) the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;
"1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.
Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
(m)transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council (4), insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
(n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;
"For the purposes of this Regulation, the following definition shall apply: 'electronic means' are means of electronic equipment for the processing (including digital compression), storage and transmission of data, employing wires, radio, optical technologies, or any other electromagnetic means."
"1. Persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them shall ensure that the template for notifications set out in the Annex is used for the submission of the notifications of the transactions referred to in Article 19(1) of Regulation (EU) No 596/2014.
2. Persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them shall ensure that electronic means are used for the transmission of the notifications referred to in paragraph 1. Those electronic means shall ensure that completeness, integrity and confidentiality of the information are maintained during the transmission and provide certainty as to the source of the information transmitted.
3. Competent authorities shall specify and publish on their website the electronic means referred to in paragraph 2 with respect to the transmission to them."
"This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 3 July 2016."
* * *
Spettabile Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, n. 25 – 56025 Pontedera (PI) Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing
Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________,
(v) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.
Allegati:
copia della Procedura siglata in ogni sua pagina dal Soggetto Rilevante MAR;
Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR.
(luogo e data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante MAR sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 15 del GDPR.
(luogo e data) (firma)
Nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR come individuate ai sensi dell'articolo 3.2 della Procedura:
| Nome e Cognome | Legame con il Soggetto Rilevante MAR |
|
|---|---|---|
| coniuge | / | |
| partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano |
/ | |
| figli a carico ai sensi del diritto italiano |
/ | |
| parente convivente | ||
| persona giuridica, trust o società di persone |
* * *
Spettabile Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, n. 25 – 56025 Pontedera (PI) Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing
Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________,
Allegati:
− copia della Procedura siglata in ogni sua pagina dall'Azionista Rilevante.
(luogo e data) (firma) ------------------------------------- ----------------------------- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti di cui al punto 3.3 della presente Procedura. All'Azionista Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 15 del GDPR.
(luogo e data) (firma)
* * *
Spettabile Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, n. 25 – 56025 Pontedera (PI) Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing
Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________, nella sua qualità di Azionista Rilevante di Piaggio & C. S.p.A. (la "Società") ai sensi e per gli effetti della "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" (la "Procedura") adottata dalla Società a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) ("MAR") e relative disposizioni di attuazione, nonché in conformità delle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, richiamando la Lettera di Accettazione già a disposizione di codesta Società, con la sottoscrizione della presente conferisce alla delega ad effettuare – per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità – le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.
A tal fine, indica i nominativi delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, come individuate ai sensi dell'articolo 3.3 della Procedura, riportati nell'Allegato "A" della presente. Prende altresì atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della Procedura relative alle modalità e/o ai termini delle comunicazioni dovute ai sensi della procedura medesima, la Società è esonerata da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi degli articoli 7 e 8.
(luogo e data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti. All'Azionista Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 15 del GDPR.
(luogo e data) (firma) ------------------------------------ ---------------------------------
Nominativi delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti come individuate ai sensi dell'articolo 3.3 della Procedura:
| Nome e Cognome |
Data e luogo di nascita (Comune, Provincia e Stato) |
Codice Fiscale (se applicabile) |
Residenza (indirizzo completo, Comune, Provincia e Stato) |
|
|---|---|---|---|---|
| (a) Il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti |
||||
| Denominazione completa |
Sede Legale (indirizzo completo, Comune, Provincia e Stato) |
Codice Fiscale / P. Iva |
Legame con l'Azionista Rilevante o con la Persona strettamente legata all'Azionista Rilevante |
|
| (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione |
| (c) le persone | ||
|---|---|---|
| giuridiche, | ||
| controllate | ||
| direttamente o | ||
| indirettamente | ||
| da un Azionista | ||
| Rilevante o da | ||
| una delle | ||
| persone | ||
| indicate alla | ||
| lettera (a) | ||
| (d) le società di |
||
| persone i cui | ||
| interessi | ||
| economici siano | ||
| sostanzialmente | ||
| equivalenti a | ||
| quelli di un | ||
| Azionista | ||
| Rilevante o di | ||
| una delle | ||
| persone | ||
| indicate alla | ||
| lettera (a) | ||
| (e) i trust | ||
| costituiti a | ||
| beneficio di un | ||
| Azionista | ||
| Rilevante o di | ||
| una delle | ||
| persone | ||
| indicate alla | ||
| lettera (a) |
- ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523 -
* * *
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata |
|
|---|---|---|
| a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] |
| [Per le persone strettamente associate, | ||
| —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; |
||
| —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
||
| b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta |
|
| a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
| b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
| 4 | sono state effettuate | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione |
[—Indicare la natura dello strumento: —un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del |
| Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
|||
|---|---|---|---|
| b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. |
|
| A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |
regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata | ||
| c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
| [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
|||
| d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato |
operazioni: | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali |
| — Prezzo |
quota di emissione; | —si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa | |
| — sono della stessa natura; |
|||
| — sono effettuate lo stesso giorno e |
|||
| — sono effettuate nello stesso luogo; |
|||
| regolamento delegato della Commissione che integra il Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: |
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del |
||
| —nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; |
| —nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
||
|---|---|---|
| e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
| f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
* * *
| 1 | Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated | ||
|---|---|---|---|
| a) | Name | [For natural persons: the first name and the last name(s).] [For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.] |
|
| 2 | Reason for the notification | ||
| a) | Position/status | [For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.] |
|
| [For persons closely associated, | |||
| —An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; |
|||
| —Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.] |
|||
| b) | Initial notification/Amendment |
[Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.] |
|
| 3 | Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor |
||
| a) | Name | [Full name of the entity.] | |
| b) | LEI | [Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.] |
|
| 4 | Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) | Description of the financial | [—Indication as to the nature of the instrument: | |
| instrument, type of instrument |
—a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; |
||
| Identification code | —an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. |
||
| —Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] |
|||
| b) | Nature of the transaction | [Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 adopted under Article |
| 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.] |
|||
|---|---|---|---|
| c) | Price(s) and volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
| many lines as needed. | [Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, …) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as |
||
| Using the data standards for price and quantity, including where regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] |
applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with |
||
| d) | Aggregated information —Aggregated volume |
transactions: | [The volumes of multiple transactions are aggregated when these |
| —Price | —relate to the same financial instrument or emission allowance; | ||
| — are of the same nature; |
|||
| — are executed on the same day; and |
|||
| — are executed on the same place of transaction. |
|||
| European Parliament and of the Council with regard to (EU) No 600/2014.] |
Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation |
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| [Price information: | |||
| transaction; | —In case of a single transaction, the price of the single | ||
| —In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the |
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| (EU) No 600/2014.] | European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation |
| e) | Date of the transaction | [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] |
|---|---|---|
| f) | Place of the transaction | [Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention 'outside a trading venue'.] |
- ALLEGATO 6 REGOLAMENTO EMITTENTI – * * *
| 1. | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata |
|
|---|---|---|
| a)2 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: |
| Per le persone giuridiche: Denominazione: |
||
| 2. | Motivo della notifica | |
| a) | Motivo della notifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: |
| Soggetto che controlla l'emittente quotato: | ||
| -------------------------------------------------------------- ------- |
||
| Soggetto strettamente legato | ||
| Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: |
||
| Per le persone fisiche: | ||
| Nome: | ||
| Cognome: | ||
| Per le persone giuridiche: | ||
| Denominazione: | ||
| b)3 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: |
| Modifica della precedente notifica | ||
| Motivo della modifica: |
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
2 Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
3 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
| 3 | Dati relativi all'emittente | |
|---|---|---|
| a)4 | Nome | |
| b)5 | LEI | |
| 4 | sono state effettuate | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento |
|
| Codice di identificazione | ||
| b)6 | Natura dell'operazione | |
| c)7 | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i Volume/i |
| d)8 | Data dell'operazione | |
| e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
4 [Nome completo dell'entità.]
5 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
6 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
7 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
8 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
* * *
| 1. | Data related to the party holding shares representing at least 10 percent or that controls the listed issuer or the person strictly associated therewith |
||
|---|---|---|---|
| a)9 | Full name | For natural persons: First name(s): Surname: |
|
| For legal persons: Company name: |
|||
| 2. | Reason for the notification | ||
| a) | Reason for the notification | Party holding shares representing at least 10 per cent of the listed issuer: |
|
| Party controlling the listed issuer: | |||
| -------------------------------------------------------------- ------- |
|||
| Person closely associated | |||
| Indicate that the notification concerns a person strictly associated with: |
|||
| For natural persons: | |||
| First name(s): | |||
| Surname: | |||
| For legal persons: | |||
| Company name : | |||
| b)10 | Initial notification /amendment | Initial notification | |
| Amendment to the previous notification | |||
| Reason for the notification: | |||
| 3 | Issuer's data |
9 Data related to the party carrying out the transaction
[For natural persons: first name(s) and surname.]
[For legal persons: full name of the company, including the legal form as required in the registry where it is entered, if relevant.]
10 [Show whether it is an initial notification or an amendment to a previous notification. If it is an amendment, explain the error that is corrected with this notification.]
| a)11 | Name | |
|---|---|---|
| b)12 | LEI | |
| 4 | Transaction data: section to repeat for i) each type of instrument; ii) each type of transaction; iii) each date; and iv) each place the transactions have been carried out |
|
| a) | Description of the financial instrument, |
|
| type of instrument | ||
| Identification code | ||
| b)13 | Type of transaction | |
| c)14 | Price(s) and volume(s) | Prices(s) Volume(s) |
| d)15 | Date of the transaction | |
| e) | Place of the transaction | Name of the trading centre: Identification code: «Outside a trading centre»: |
13 [Purchase, sale, subscription or swap].
11 [Complete name of the entity.]
12 [Identification code of the legal person in compliance with the LEI code as specified in ISO 17442 standard.]
14 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in aggregate form and the average weighted price of said transactions].
15 [Date of the day the notified transaction is carried out. Use ISO 8601 format: YYYY-MM-DD; time UTC.]
* * *
"L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
* * *
Article 9, Delegated Regulation 522
"The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:
(ii) the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;
(iii) the purchase operations are clearly organized under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;
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