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Piaggio & C

Governance Information Apr 27, 2018

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Governance Information

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Piaggio & C. S.p.A.

Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate

Quadro normativo di riferimento 1
Premessa 2
1. Principi Generali 3
2. Trattamento delle Informazioni Privilegiate 4
3. Ritardo della comunicazione 8
4. Principi generali della comunicazione di informazioni relative all'Emittente 12
5. Modifiche ed integrazioni 14

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente procedura (la "Procedura"), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

  • Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – di seguito, "MAR");
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 ("ITS 1055");
  • "Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate" pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale ("Orientamenti ESMA sul Ritardo");
  • Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le "Linee Guida").

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - European Securities and Markets Authority (ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

PREMESSA

La presente procedura (la "Procedura") è adottata da Piaggio & C. S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 17 MAR, nonché nell'ITS 1055, e regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Riservate (entrambe, come di seguito definite) riguardanti l'Emittente e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 58/1998 (il "TUF") (le "Controllate" e congiuntamente alla Società, il "Gruppo").

La Procedura è finalizzata (i) ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Riservate; la Procedura è volta, tra l'altro, a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate.

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali (ove nominati), i Dirigenti, i Dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, nonché i soggetti "esterni" iscritti nel "Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate" (il "Registro Insider") che a qualsiasi titolo abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate (e/o alle Informazioni Riservate) riguardanti l'Emittente e il relativo Gruppo (tutti congiuntamente considerati, i "Destinatari"). Il Registro Insider è disciplinato dalla procedura denominata "Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società e disponibile sul sito internet di Piaggio & C. S.p.A., all'indirizzo www.piaggiogroup.com ed accessibile nella sezione Governance (la "Procedura Registro Insider").

Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che non siano Informazioni Riservate ai sensi della Procedura, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.

La presente Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016, è stata successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. del 26 febbraio 2018. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato.

1. PRINCIPI GENERALI

Definizione di Informazione Privilegiata

Ai fini della presente Procedura e in conformità all'articolo 7 MAR, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (l'"Informazione Privilegiata").

Un'informazione è di "carattere preciso", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, par. 2, MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo.

Per "informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (…)" si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Informazione che concerne direttamente o indirettamente l'Emittente

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, l'Informazione Privilegiata che riguardi direttamente detto Emittente.

Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dall'Emittente quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influendo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente1 .

Le Linee Guida forniscono (i) un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente ed (ii) esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente; tali elenchi sono entrambi riprodotti nell'Allegato "A" alla presente Procedura, a cui si rinvia.

Le medesime Linee Guida chiariscono altresì che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Riservate (come definite al successivo paragrafo 4.1) che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall'Emittente assumano, viceversa, tale natura; le Linee Guida forniscono altresì alcuni esempi che sono

1 Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida.

riprodotti nell'Allegato "A" alla presente Procedura, a cui si rinvia.

Rapporti con le Controllate [e con le società partecipate] dall'Emittente

L'Emittente informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per l'Emittente medesimo.

Al fine di adempiere tale obbligo, (i) l'Emittente trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie Controllate; (ii) ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo amministrativo. Le Controllate trasmettono tempestivamente all'Emittente le notizie necessarie secondo le disposizioni da questo impartite ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF.

2. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente detto Emittente, nei termini e con le modalità precisati al successivo paragrafo 2.2.

Nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal presente articolo 2 della Procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, par. 8, MAR, quando la Società – o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto – comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata (il "Ritardo") al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 3 della Procedura.

Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3), è effettuata nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata, secondo le modalità di seguito indicate.

Tale valutazione è rimessa alla competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato. Resta in ogni caso inteso che tali soggetti, ove ritenuto necessario o opportuno, hanno la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, che dovrà in tal caso riunirsi nel più breve tempo possibile.

Qualora ad esito della predetta valutazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato o ancora il Consiglio di Amministrazione:

  • (a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 4 della Procedura;
  • (b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 2.2 della Procedura, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3.

Resta inteso che, nel caso in cui si decida di non attivare la predetta procedura del Ritardo, risulteranno indicate nel Registro Insider le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata2 . A tale scopo, fermo restando quanto previsto al par. 3.2 con riferimento all'ipotesi di Ritardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 4.1 (ove applicabili).

Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione di cui al presente paragrafo 2.1 è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione3 .

Come precisato nelle Linee Guida4 :

  • (a) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente all'Emittente, l'Emittente si attiva preventivamente in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazione. In particolare, la Società predispone una bozza di comunicato e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione, ai sensi dei precedenti paragrafi, siano pronte ad eseguire i relativi adempimenti;
  • (b) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento non prevedibile o, comunque, molto velocemente, il lasso temporale "quanto prima possibile" di cui all'articolo 17, par. 1, MAR, include il tempo necessario per la (rapida) valutazione dell'eventuale decisione di ritardare o meno la pubblicazione stessa, sussistendone le condizioni.

2 Paragrafo 5.2.2 delle Linee Guida.

3 Paragrafo 6.1.2 delle Linee Guida.

4 Paragrafo 7.1 delle Linee Guida.

Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

Come sopra rilevato, nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga: (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque; (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dall'Emittente, secondo quanto infra previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili.

L'Ufficio Legale & Societario, la funzione External & Media Relations e la funzione Investor Relations elaborano congiuntamente la bozza del comunicato in modo da consentire, a ciascuna delle medesime funzioni, per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.

Elaborata la bozza di comunicato, la stessa deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Delegato e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, al Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno, previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente Preposto") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del TUF.

Come precisato nelle Linee Guida5 :

  • (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle Regulated Information (lo "SDIR")6 ;
  • (b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
  • (c) allo scopo di consentire alla Consob e alla società di gestione del mercato il tempestivo

5 Paragrafo 7.1 delle Linee Guida.

6 Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. Paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

esercizio delle rispettive attività di vigilanza, l'Emittente preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che Informazioni Privilegiate di particolare rilievo siano diffuse al pubblico mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato alla società di gestione del mercato in conformità alle regole del mercato.

L'Ufficio Legale & Societario, la funzione External & Media Relations o la funzione Investor Relations immettono nel circuito SDIR il comunicato, il quale, attraverso lo SDIR medesimo, è trasmesso alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e alle agenzie di stampa collegate al sistema7 .

Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la conferma, attraverso il sistema SDIR, della corretta decorrenza del periodo di blocco previsto dalla normativa pro tempore vigente. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio del sistema SDIR, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. sono assolti a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.8 .

In ogni caso, l'Emittente assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle Regulated Information.

L'Ufficio Legale & Societario, la funzione External & Media Relations o la funzione Investor Relations si attivano per il caricamento del comunicato stampa sul sito internet della Società da parte delle funzioni a ciò dedicate, garantendo (i) che sia assicurato un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in modo facilmente identificabile nella sezione Governanace del sito internet; (iii) l'indicazione della data e dell'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 4, ove applicabili.

La Società conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

7 Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), dell'ITS 1055 "Gli emittenti (…) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (…) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.".

8 Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevedono che, in tali casi, il comunicato vada trasmesso a uno dei seguenti numeri di fax: 02/8646.4242; 02/7200.4666.

La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci dell'Emittente determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui all'articolo 2.2.

Nel caso in cui l'Emittente od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri la cui platea è formata da analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, la funzione Investor Relations dell'Emittente provvede a:

  • (a) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
  • (b) trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato, attraverso il sistema SDIR o secondo le modalità alternative stabilite dall'Autorità competente, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;
  • (c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dal paragrafo 2.2, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati9 .

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri l'Emittente non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal paragrafo 2.2, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Nel caso in cui l'Emittente partecipi ad incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, l'Emittente comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata10 .

3. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

Condizioni per il Ritardo.

La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "Condizioni per il Ritardo"):

  • (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;
  • (b) il Ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
  • (c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la

9 Paragrafo 7.9.1 delle Linee Guida.

10 Paragrafo 6.5.8 delle Linee Guida.

propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

Come indicato al precedente articolo 2.1, la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo, e compila l'apposito modulo, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato "B" alla presente Procedura.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso l' Ufficio Legale & Societario dell'Emittente il suddetto modulo, nonché gli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del Ritardo. Detti documenti sono redatti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dall'ITS 1055 per la prova e la notifica del Ritardo, come di seguito precisato.

Per il Ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, ITS 1055, di seguito riportate:

(A) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;

(B) identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto;

(C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, ITS 1055 indicate alla precedente lettera (a) – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza, il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 4 della Procedura. A tale scopo informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider, dell'attivazione della procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti dell'attivazione della procedura del Ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 4.1 (ove applicabili).

L'Emittente si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata11 .

Comportamento dell'Emittente durante il Ritardo

(a) Durante il Ritardo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato, monitora caso per caso e con il supporto del soggetto indicato nei documenti depositati ai sensi del paragrafo 3.2, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo12 .

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 2 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui alla successivo paragrafo 3.4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, par. 7, MAR).

(b) Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 MAR (il "Programma di Buy Back"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Ufficio Legale & Societario

11 Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida.

12 Paragrafo 6.7.2 delle Linee Guida.

dell'Emittente segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)13 salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, [l'Ufficio Legale & Societario dell'Emittente segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR14 .

(c) Durante il Ritardo l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di Ritardo15 .

Notifica del Ritardo

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 3, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale Ritardo all'Autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo, nonché le informazioni previste dall'ITS 1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'Allegato "B" via posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]16 .

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, ITS 1055 la notifica del Ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

(A) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;

(B) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;

(C) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;

(D) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;

(E) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

(F) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

13 Resta ferma la possibilità per l'Emittente di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

14 Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida.

15 Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida.

16 È necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato17 .

4. PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

Informazioni Riservate.

Ai fini della presente Procedura, per "informazione riservata" si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda l'Emittente e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (l'"Informazione Riservata").

L'Emittente limita e controlla l'accesso alle Informazioni Riservate assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle stesse, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti18 .

I Destinatari in possesso di un'Informazione Riservata sono obbligati a:

  • (a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
  • (b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
  • (c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Destinatario, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Destinatario debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Ogni rapporto da parte del Destinatario con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione Media & External Relations e della funzione Investor Relations, la quale dovrà ottenere l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano

17 Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida.

18 Paragrafo 3.4.1 delle Linee Guida.

riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione del Dirigente Preposto.

Resta inteso che (i) le prescrizioni di cui all'articolo 4.1 si applicano anche con riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per garantire la riservatezza dell'informazione e (ii) per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'articolo 2 della Procedura.

In presenza di un'Informazione Riservata che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata l'Emittente, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poter eventualmente attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3 della Procedura19 .

Comunicazione tramite la sezione Investor del sito internet.

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, l'Emittente tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo dell'area Investor del proprio sito internet:

  • (i) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
  • (ii) indica in chiaro, in ciascuna pagina internet, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
  • (iii) assicura che il contenuto dei documenti redatti in lingua inglese sia il medesimo di quello dei documenti redatti in lingua italiana, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze e fermo restando che la versione italiana resta comunque il testo di riferimento;
  • (iv) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito internet;
  • (v) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e/o notizie elaborati da terzi;
  • (vi) dà notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito internet dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
  • (vii) mette a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
  • (viii) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito internet, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
  • (ix) effettua eventuali rinvii ad altri siti internet sulla base di principi di correttezza, neutralità e trasparenza, in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito internet si trova;

19 Paragrafo 6.1.1 delle Linee Guida.

  • (x) indica la fonte e l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente ripotati;
  • (xi) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
  • (xii) nei forum di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

La Società, al fine di garantire una corretta e completa informazione agli azionisti, si atterrà, in ogni caso, alle eventuali raccomandazioni formulate in materia dall'Autorità compente.

Gli stessi principi volti alla corretta informazione si applicano, in quanto compatibili, ai siti internet delle altre società del Gruppo, di cui sono responsabili le rispettive società.

5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

  • Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
  • Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
  • Allegato "A": Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un Emittente e esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente.
  • Allegato "B": Modulo per l'attivazione del Ritardo.

ALLEGATO A

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI TIPI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE CHE POTREBBERO INTERESSARE DIRETTAMENTE UN EMITTENTE E ESEMPI DI INFORMAZIONE CHE RIGUARDANO INDIRETTAMENTE UN EMITTENTE

A. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni privilegiate che potrebbero direttamente interessare un emittente.

Informazioni attinenti a:

  • assetti proprietari
  • composizione del management
  • piani di incentivazione del management
  • attività dei revisori
  • operazioni sul capitale
  • emissione di strumenti finanziari
  • caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
  • acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
  • ristrutturazioni e riorganizzazioni
  • operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
  • procedure concorsuali
  • contenzioso legale
  • revoca di affidamenti bancari
  • svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
  • brevetti, licenze, diritti, ecc.
  • insolvenze di importanti debitori
  • distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
  • acquisto o vendita di asset
  • andamento della gestione
  • variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
  • ricevimento o annullamento di ordini importanti
  • ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
  • modifica dei piani di investimento
  • policy di distribuzione di dividendi

per le istituzioni bancarie, informazioni che l'emittente apprende dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) effettuato ai sensi dell'articolo 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV).

B. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente.

Informazioni attinenti a:

  • dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
  • prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
  • prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
  • raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
  • decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
  • decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
  • decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
  • decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
  • decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione, ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
  • decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

C. Esemplificazione non esaustiva di informazioni riguardanti indirettamente l'emittente a seguito della cui pubblicazione è possibile che informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'emittente assumano tale natura.

Nel caso in cui il Governo adotti un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera l'emittente, l'emittente potrebbe essere il solo a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.

Qualora il consensus degli analisti finanziari incrementi la valutazione dell'emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.

Ove il gestore di un indice azionario provveda all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari dell'emittente, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari dell'emittente che non sia già noto al mercato.

ALLEGATO B

MODULO PER L'ATTIVAZIONE DEL RITARDO

* * *

[su carta intestata della Società]

RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

[Nota: il presente documento, una volta compilato e sottoscritto dal soggetto deputato ad effettuare la valutazione circa l'attivazione della procedura del Ritardo, deve essere depositato presso il luogo indicato "Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società ed essere conservato in apposito archivio presso la Società medesima.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3.2 della predetta Procedura, il soggetto che ha effettuato la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata deve informare immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro insider della Società dell'attivazione della procedura del ritardo affinché, quest'ultimo, provveda all'apertura dell'apposita "Sezione Singola" del Registro.]

* * *

DEFINIZIONI

Condizioni per il Ritardo: le condizioni per il Ritardo di cui all'art. 17, par. 4, MAR e art. 3 della Procedura.

Informazione Privilegiata: un'informazione che sia qualificabile come privilegiata ai sensi dell'art. 7 MAR e dell'art. 1 della Procedura.

ITS 1055: il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016.

MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation).

Procedura: la procedura denominata "Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società.

Ritardo: il ritardo nella comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, par. 4, MAR e dell'art. 3 della Procedura.

Società: Piaggio & C. S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio, n. 25.

* * *

VALUTAZIONI INERENTI AL RITARDO

Informazione Privilegiata
oggetto del Ritardo:
[Nota: da completare con l'indicazione dell'Informazione Privilegiata
oggetto
del Ritardo
(ad es. contratto/progetto/evento
aziendale
o
finanziario/dato contabile/annuncio di utili inferiori alle attese, etc.).]
Data e ora dell'Informazione [Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora di prima
Privilegiata: esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società.]
Data e ora dell'assunzione della
decisione di ritardare la
divulgazione dell'Informazione
Privilegiata:
[Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora di assunzione
della decisione di attivare la procedura per l'attivazione del Ritardo.]
Data e ora della probabile [Nota: da completare con l'indicazione della data e dell'ora della probabile
divulgazione dell'Informazione divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata da parte della
Privilegiata: Società.]
Responsabile dell'assunzione
della decisione (i) di ritardare la
divulgazione e (ii) che stabilisce
l'inizio del periodo di Ritardo e
la sua probabile fine:
[Nota: da completare con l'indicazione dell'identità e della carica ricoperta
dal soggetto responsabile dell'assunzione della decisione di ritardare la
divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo
e la sua probabile fine, ai sensi di quanto disposto dalla Procedura (es. il
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Roberto Colaninno).]
Responsabile del monitoraggio [Nota: da completare con l'indicazione dell'identità e della carica ricoperta
continuo delle Condizioni per il dal soggetto responsabile del monitoraggio continuo, durante il periodo di
Ritardo: Ritardo, delle Condizioni per il Ritardo.]
Responsabile dell'assunzione [Nota: da completare con l'indicazione, a seconda del caso, dell'organo
della decisione di comunicare al ovvero dell'identità e della carica ricoperta dal soggetto, responsabile
pubblico l'Informazione dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione
Privilegiata: Privilegiata oggetto del Ritardo.]
Responsabile della
comunicazione alla Consob
delle informazioni richieste per
il Ritardo e della spiegazione
per iscritto:
Nome: [●]
Cognome: [●]
Posizione: [●]
Numero di telefono: [●]
Indirizzo di posta elettronica: [●]
[Nota: da completare con l'indicazione di nome, cognome e posizione
ricoperta presso la Società del soggetto responsabile ai sensi della
Procedura a diffondere le Informazioni Privilegiate, il quale sarà chiamato
a (i) comunicare alla Consob le informazioni richieste per il Ritardo
dall'ITS 1055; e (ii) fornire alla Consob la spiegazione per iscritto inerenti
al Ritardo dell'Informazione Privilegiata.]
[Nota: da completare con l'indicazione della prova del soddisfacimento
iniziale delle Condizioni per il Ritardo (di seguito riportate) e di qualsiasi
modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo.
Condizioni per il Ritardo:
(a)
la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i
legittimi interessi della Società;
(b)
il Ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe
l'effetto di fuorviare il pubblico;
Prova del soddisfacimento delle (c)
la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali
informazioni.
Condizioni del Ritardo: Con riferimento al punto (c) di cui sopra si potrà, ad esempio, fare
riferimento all'adozione da parte della Società della Procedura fornendo
altresì indicazione circa le:
(i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso
l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di
altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel
normale esercizio della propria attività professionale o della propria
funzione;
(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni
Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.]
Modalità di comunicazione del
Ritardo alla Consob:
Immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata oggetto
della presente procedura del Ritardo sarà stata comunicata al
pubblico, il Ritardo andrà notificato alla Consob con le modalità
indicate dalla Comunicazione Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016,
ossia
mediante notifica
trasmessa a mezzo PEC
all'indirizzo
[email protected], specificando come destinatario la "Divisione
Mercati"
e indicando
all'inizio
dell'oggetto
"MAR
Ritardo
Comunicazione".

_____________, lì___________

[Luogo e data della valutazione]

______________________

[Firma del soggetto che ha effettuato la valutazione e indicazione della carica dallo stesso ricoperta]

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