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Pharmanutra

Regulatory Filings Jun 29, 2021

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PHARMANUTRA S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2021

1. PREMESSA

La presente procedura (la "Procedura") è adottata da Pharmanutra S.p.A. ("Pharmanutra" o la "Società" o l'"Emittente") e, in particolare:

  • disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
  • stabilisce le regole per l'individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
  • disciplina le procedure per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento1 ;
  • stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Società, in quanto (i) società di minori dimensioni, nonché (ii) società di recente quotazione ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, da ultimo modificato dalla Delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624, al fine di recepire, anche a livello di normativa secondaria, i contenuti della Direttiva (UE) 2017/828, c.d. "Shareholders' Right Directive II" (la "SHRD II"), che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento a lungo termine degli azionisti (il "Regolamento OPC"), applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi del successivo art 10.2 e dell'Allegato 3 del Regolamento OPC), una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento OPC medesimo (come infra meglio specificato).

Si precisa che la Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato" (la "Comunicazione Applicativa"), che si allega alla presente Procedura sub "Allegato A".

La presente Procedura vale come istruzione impartita dall'Emittente alle società da essa controllate secondo la definizione di controllo di cui all'Appendice al Regolamento OPC (nei termini di cui al successivo Paragrafo 2.1) (le "Controllate" o, singolarmente, la "Controllata") ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, del TUF.

La presente Procedura è stata originariamente adottata da Pharmanutra in vista dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, avvenuta in data 18 luglio 2017, previo parere favorevole dell'amministratore indipendente in carica a tale data. È stata da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2021, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti (ai sensi di quanto disposto dalla presente procedura) al fine di adeguarne le previsioni al Regolamento OPC, come modificato dalla Delibera Consob n. 21624.

Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della

1 Pertanto, ai fini della presente Procedura, laddove la stessa disciplina le Operazioni con Parti Correlate effettuate per il tramite di società controllate, si precisa che queste ultime sono da intendersi le società controllate, direttamente o indirettamente dall'Emittente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

pubblicazione della Procedura sul sito internet dell'Emittente, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito internet della Società www.pharmanutra.it alla sezione "Investor Relations / Corporate / Documenti Societari" e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizione di "parte correlata"

Ai fini della presente Procedura, per "parti correlate" si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/20022 .

La Funzione Responsabile (come infra definita), con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali ed eventualmente anche tramite appositi strumenti informativi predispone, tiene aggiornato, su base almeno semestrale, e mette a disposizione

  • (i) dell'organo amministrativo della Società,
  • (ii) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché
  • (iii) degli amministratori e delle principali funzioni aziendali della società controllante, delle Controllate dei soggetti che esercitano, direttamente o indirettamente il controllo sulla Società e delle società collegate ai sensi dell'Appendice al Regolamento OPC, per quanto relativo a, o rilevante per, tali società e soggetti,

un elenco delle parti correlate della Società.

Ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia ai soggetti interessati (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e gli altri "dirigenti con responsabilità strategiche" della Società, della società controllante e delle Controllate), con cadenza annuale, il modello di "questionario" riportato nell'"Allegato C" alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio in relazione alle informazioni ivi contenute.

2.2 Definizione di "operazione con parte correlata"

Ai fini della Procedura, per "operazioni con parti correlate" si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura dell'art. 6 del

2 Si rinvia all'Allegato B della presente Procedura per la definizione di "Parti Correlate", quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento. Allo stesso Allegato B si rinvia per le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari" e "dirigenti con responsabilità strategiche" ai fini della presente Procedura.

Regolamento (CE) n. 1606/20023 ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa: (i) le fusioni che coinvolgano la Società e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (iv) le scissioni di cui sia beneficiaria una parte correlata; (v) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da società controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

2.3 Definizione di "Amministratori Indipendenti", di "Amministratori Non Correlati", di "Amministratori Coinvolti nell'Operazione" e di "Funzione Responsabile"

Ai fini della Procedura:

  • per "Amministratori Indipendenti" si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente (ivi incluse le previsioni del Codice di Corporate Governance);
  • per "Amministratori Non Correlati", si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
  • per "Amministratori Coinvolti nell'Operazione" si intendono gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
  • per "Funzione Responsabile", si intende la Funzione Legale e Affari Societari della Società ovvero, in mancanza o comunque quando non ci si avvalga di alcuna struttura interna, l'organo o il soggetto delegato. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, per Funzione Responsabile si intende la funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra, previo parere favorevole di un comitato composto da almeno tre Amministratori Indipendenti (il "Comitato Consiglieri Indipendenti") fermo restando quanto segue. Qualora il numero degli Amministratori Indipendenti in carica in seno al Consiglio di Amministrazione sia: (i) superiore a tre, il Comitato Consiglieri Indipendenti viene, di volta in volta, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) pari a tre, il Comitato Consiglieri Indipendenti si intende automaticamente costituito nelle persone di detti Amministratori Indipendenti non essendo necessaria l'adozione di apposita delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione; (iii) inferiore a tre, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti in carica o, in loro

3 Si rinvia all'Allegato B della presente Procedura per la definizione di "Operazioni con Parti Correlate", quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento.

assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi sub (i) e (ii) che precedono, il Comitato Consiglieri Indipendenti si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione del Comitato Consiglieri Indipendenti, alla quale sono invitati il Presidente del Collegio Sindacale e il Responsabile della Funzione Internal Audit, partecipa il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF. Il parere del Comitato Consiglieri Indipendenti viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione prima della riunione.

Nel caso sub (iii) che precede, il parere degli Amministratori Indipendenti in carica ovvero dell'esperto indipendente, a seconda del caso, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione prima della riunione. In tal caso, gli Amministratori Indipendenti e l'esperto, a seconda del caso, si confrontano previamente con i soggetti sopra indicati ove lo ritengano opportuno.

Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato o degli Amministratori Indipendenti, a seconda del caso.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, annualmente, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali della Società, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, Internal Audit e Responsabile della Funzione Internal Audit, e al Collegio Sindacale).

Anche ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, ai componenti dell'organo amministrativo e (ove presente) dell'organo di controllo delle Controllate e alle principali funzioni aziendali delle stesse, affinché tali soggetti ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, deve essere trasmessa all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione4 contenente istruzioni riguardo ai principali adempimenti a carico delle Controllate al fine di garantire l'effettività dei processi disciplinati dalla Procedura medesima nell'ambito del gruppo. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, alla Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Funzione Responsabile) una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli

4 Ai sensi della presente Procedura: (i) per Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo diversamente specificato, si intende il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; (ii) i poteri e le funzioni attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno essere esercitati dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in caso di assenza o impedimento del Presidente oppure a seguito di sua specifica istruzione.

obblighi previsti dalla Procedura nonché a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali e alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitino il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle società controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata, essi comunicano tempestivamente alla Funzione Responsabile, che informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.

La comunicazione, da redigersi eventualmente anche tramite strumenti informativi, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
  • tipologia ed oggetto dell'operazione;
  • condizioni economiche dell'operazione;
  • tempistica prevista;
  • motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale soggezione all'attività di direzione e coordinamento;
  • eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard (nel significato di cui al successivo art. 9.3), la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il supporto della funzione aziendale competente, valuta tempestivamente se:

  • (a) l'operazione sia qualificabile come operazione con parte correlate ai sensi della Procedura, nel qual caso provvede ad applicare i principi e la procedura di cui ai successivi artt. 5 e 6;
  • (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo art. 9.

Nel caso sub (a) che precede, la Funzione Responsabile, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvia la procedura di cui al successivo art. 6.

Nel caso sub (b) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate e a porre in essere (ovvero a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali affinché siano posti in essere) gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo art. 9.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e della funzione aziendale competente, riscontra altresì se l'informazione relativa all' operazione sia idonea ad avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società e ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi del Regolamento UE 596/2014 ("MAR") e se vi siano i presupposti per l'applicazione della "Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate" e della "Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate" adottate dalla Società ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 MAR.

La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'"Archivio delle Operazioni con Parti Correlate"), in formato elettronico:

  • delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di società controllate, approvate ai sensi del successivo art. 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo art. 8); nonché
  • delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di società controllate, rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 9.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società5 .

La Società, in quanto (i) società di minori dimensioni; nonché (ii) società di recente quotazione6 , ai sensi dell'art. 10 del Regolamento OPC, applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi

5 Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la Società. Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le Operazioni con Parti Correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni della Società e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

6 Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento OPC, per "società di minori dimensioni" si intendono le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino la soglia di Euro 500 milioni. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti. Per "società di recente quotazione" si intendono le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti

comprese quelle di "maggiore rilevanza" (come individuate ai sensi del successivo art. 10.2 e dell'Allegato 3 del Regolamento OPC), , una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza di cui all'art. 7 del Regolamento OPC medesimo, ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. a) del Regolamento OPC, in relazione alle operazioni infra indicate. Restano altresì ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento OPC ("Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate").

In particolare, come illustrato al successivo paragrafo 6, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate previo parere non vincolante espresso da un comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, i quali con riferimento a ciascuna operazione devono altresì essere Amministratori Non Correlati (il "Comitato Parti Correlate"). Qualora non siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente in carica, ovvero, in loro assenza dal Collegio Sindacale (ove i suoi componenti possano considerarsi non correlati analogamente alla valutazione di non correlazione alla base della individuazione degli Amministratori Non Correlati). È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente.

Resta fermo che, nei casi di cui sopra, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e l'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione.

Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni sopra indicate, le funzioni del Comitato Parti Correlate siano demandate e assolte dall'Amministratore Indipendente Non Correlato, dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente, i riferimenti di cui alla presente Procedura al Comitato Parti Correlate dovranno intendersi, a seconda del caso, all'Amministratore Indipendente Non Correlato, al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente.

È riservata in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società ogni decisione e/o deliberazione in merito a:

  • (i) operazioni effettuate a condizioni non di mercato;
  • (ii) Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, individuate dal successivo art. 10.2.

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle operazioni indicate nell'articolo precedente, nonché il disposto dell'art. 2391 del codice civile, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le regole di governance della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.

dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione.

A tal fine, una volta qualificata l'operazione come Operazione con Parte Correlata secondo quanto indicato al precedente art. 4 ed esclusa l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 9, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione e della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento OPC; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Funzione Responsabile, al Comitato Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete, adeguate e aggiornate sull'operazione affinché lo stesso dichiari per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata)7 . Tale informativa deve quanto meno avere ad oggetto:

  • la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
  • l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
  • le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
  • le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità del corrispettivo / valore rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
  • gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. Il Comitato Parti Correlate può in ogni caso richiedere informazioni aggiuntive.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato Parti Correlate (o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono) ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta ai fini delle valutazioni di propria competenza, a titolo esemplificativo in relazione ai profili finanziari, legali o tecnici, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinion. A tal fine, il medesimo Comitato (o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono) potrà indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/no specificamente anche il Comitato Parti Correlate nello svolgimento delle sue funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione. All'atto della nomina l'esperto dovrà dichiarare la propria indipendenza; qualora intercorrano (o siano intercorse nel passato) relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie tra l'esperto e i soggetti

7 Resta inteso che, ai fini della valutazione della composizione del Comitato Parti Correlate con riguardo ad una specifica operazione, l'amministratore indipendente che sia qualificabile come Amministratore Coinvolto nell'Operazione è equiparato all'Amministratore Correlato.

indicati nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC, l'esperto dovrà dichiararne l'esistenza e motivare le ragioni della loro inidoneità a compromettere la propria indipendenza. Lo stesso Comitato Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto (ove esistenti) delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.

Le perizie e/o fairness e/o legal opinions vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto Comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato Parti Correlate esprime il proprio parere in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione. Il Comitato Parti Correlate si confronta con i membri del Collegio Sindacale e, ove ritenuto opportuno, con gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) della Società o delle eventuali Controllate (ove queste ultime siano coinvolte nell'operazione), nonché altri eventuali soggetti indicati dal Comitato Parti Correlate.

Il Comitato Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui la conclusione e/o l'esecuzione dell'operazione sono subordinate, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o fairness e/o legal opinion richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato Parti Correlate. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate chiamato ad esprimersi sull'operazione.

Tutte le informazioni trasmesse al Comitato Parti Correlate e le osservazioni da questo formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione dell'organo competente ad approvare l'operazione.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, anche ai sensi dell'art. 2391 del codice civile. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione valutano, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della discussione / della deliberazione relativa all'operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

In ogni caso gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Comitato Parti Correlate illustra al Consiglio di Amministrazione il proprio motivato parere.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno) riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato Parti Correlate. Qualora l'approvazione dell'operazione con parte correlata rientri nella competenza degli Amministratori Delegati della Società (ove nominati), del Comitato Esecutivo (ove costituito) di amministratori esecutivi o di dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza

sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile. Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione della Società, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispone e mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere del Comitato Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet della Società www.pharmanutra.it, alla sezione "Investor Relations / Documenti Societari".

Presidi alternativi in caso di correlazione di uno o più Amministratori Indipendenti rispetto ad una determinata operazione

Qualora in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiari(no) correlato/i con riferimento alla specifica operazione, il motivato parere favorevole dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata8 .

Si applicano, mutatis mutandis, le previsioni contenute nel presente art. 6.1 per il caso in cui il parere sia espresso dall'Amministratore Indipendente, anche con riferimento agli esperti indipendenti.

6.2. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione con Parte Correlata è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione

8 Nel caso in cui siano presenti profili di correlazione con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale che precludono l'espressione del parere da parte dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione farà ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento di un esperto indipendente quale presidio equivalente a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione (applicandosi i principi di cui all'art. 6.1, per il conferimento dell'incarico e la verifica dei requisiti di indipendenza del predetto esperto).

Resta inteso che, qualora, rispetto ad una specifica Operazione con Parti Correlate, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti, ogni riferimento al Comitato Parti Correlate contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito all'Amministratore Indipendente o agli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti, al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente art. 6.1.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della Società esamini e/o approvi Operazioni con Parti Correlate effettuate da società controllate, il Comitato Parti Correlate, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società ricevono, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle società controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono). Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Si applicano i principi generali illustrati ai precedenti artt. 5 e 6.1, anche con riferimento al conferimento degli incarichi ad esperti indipendenti. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite di una società controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, mutatis mutandis, la procedura sopra indicata all'art. 6.2.

Sono fatti salvi gli obblighi informativi di cui al successivo art. 10, nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento OPC.

8. DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art 12 del Regolamento OPC, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite di società controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento OPC, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano i principi illustrati al precedente art. 5 e le disposizioni del precedente art. 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Società (o, nel caso in cui l'operazione sia compiuta dalla società controllata, dell'organo amministrativo della medesima in forma collegiale, ove presente) qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al successivo art. 10.2.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando

almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo art. 10.2 se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo art. 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dei precedenti artt. 6 e 7. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo art. 10.2.

9. CASI DI ESENZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO OPC

Fermi restando i casi di esenzione di cui all'art. 13, comma 1 e (ove applicabile) comma 4 del Regolamento OPC, e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 10, nei termini e con le modalità ivi indicati, le disposizioni della Procedura non si applicano:

  • a) alle operazioni di importo esiguo di cui all'art. 9.1 che segue;
  • b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2.1);
  • c) alle deliberazioni assembleari diverse da quelle indicate all'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo paragrafo 9.2.2);
  • d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (cfr. successivo art. 9.3);
  • e) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo art. 9.4);
  • f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. successivo art. 9.5).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (a), (c), (d) ed (e) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dal successivo art. 10.3 e dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento OPC e della presente Procedura (fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 10, nei termini e con le modalità ivi indicati) e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate, fermi restando gli obblighi di informativa di cui al successivo art. 10.1.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, non superano l'importo di Euro 200.000, qualora la

controparte sia una persona giuridica, o di Euro 100.000, qualora la controparte sia una persona fisica.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino gli importi sopra indicati.

9.2 Deliberazioni in materia di remunerazione

Le deliberazioni in materia di remunerazione sono esenti dall'applicazione della presente Procedura ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC9 , ovvero nei casi previsti dai successivi artt. 9.2.1 e 9.2.2.

Resta inteso che, ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alla presente Procedura perché non rientranti nelle sopra richiamate esenzioni, potranno comunque trovare applicazione altre fattispecie di esenzione, con particolare riferimento all'esenzione di cui all'art. 9.1 per le operazioni di importo esiguo.

9.2.1 Piani di compenso basati su strumenti finanziari ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

9.2.2 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione del Regolamento OPC medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

  • la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
  • nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  • la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

9 Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento OPC non si applicano alle deliberazioni assembleari: (i) relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, nonché (iii) relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

9.3 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

9.3.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard

Per operazioni "ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria (art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento OPC). Per la qualificazione dell'operazione come "ordinaria" si tiene conto dei criteri indicati nel par. 3 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo (art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento OPC).

L'identificazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard di cui al presente art. 9.3.1 è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile, la quale può avvalersi a tal fine del Comitato e riferisce in ogni caso agli Amministratori Delegati riguardo all'esito della valutazione svolta.

9.3.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione della presente Procedura e del Regolamento OPC, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 9.3 e fatti salvi gli obblighi informativi previsti dal successivo paragrafo 10, nei termini e con le modalità ivi indicati.

All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'operazione dovrà comunque essere fornita, in tempo utile anteriormente all'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi oggettivi di riscontro relativi alla sussistenza delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza ai sensi del successivo paragrafo 10.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

  • comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione10, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (tenuto conto degli elementi informativi da includere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate), fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato Parti Correlate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto (ii) del Regolamento OPC, verifica senza indugio, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'art. 13 del Regolamento OPC, alle "operazioni di maggiore rilevanza" (cfr. art. 10.2) definite "operazioni ordinarie" e, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni alla Funzione Responsabile che è tenuta a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime.

10 Ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, di elementi relativi a: (i) natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione, (ii) natura della correlazione, (iii) documentazione contrattuale, e (iv) dimensione e tipologia della controparte.

9.4 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo articolo 10, nei termini e con le modalità ivi indicati, le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione della presente Procedura qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate alla Società, fermi restando tuttavia gli obblighi di informativa contabile periodica di cui ai successivi artt. 10.1, 10.3 e 10.4 (ove applicabili).

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione della significatività degli interessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, è effettuata secondo quanto di seguito indicato:

  • (i) si tiene conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra la Controllata o la società collegata dell'Emittente e altre parti correlate alla Società medesima o di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la Controllata o la società collegata, da una parte, e altre parti correlate della Società, dall'altra;
  • (ii) si tiene conto di quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia e in particolare si considerano interessi significativi gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'Operazione con Parti Correlate, controllata da, o collegata a, la Società abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società;
  • (iii) non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e la Controllata o la società collegata (cfr. art. 14, comma 2, Regolamento OPC);
  • (iv) sussistono, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Controllata o società collegata con le quali l'operazione è compiuta.

9.5 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni di cui alla presente Procedura e al Regolamento OPC non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

  • a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile11;
  • b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  • c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile;
  • d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.rmativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, fornisce, l'informativa interna in relazione alle operazioni con Parti Correlate, nei termini e con le modalità di seguito indicati:

Informativa riguardo i casi di esenzione

  • ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto (i) del Regolamento OPC, è fornita al Comitato Parti Correlate l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente art. 9, con periodicità annuale, con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del successivo art. 10.2, mediante invio di un report contenente gli elementi informativi indicati nel precedente art. 4; resta fermo l'obbligo informativo di cui al precedente art. 9.3.2 con riferimento alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard di maggiore rilevanza;
  • è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Parti Correlate ed al Collegio Sindacale, con periodicità annuale, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento e oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 9 della Procedura.

Informativa sulle operazioni cui si applica la Procedura

Al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Parti Correlate e al Collegio Sindacale della Società è fornita, con periodicità trimestrale, una completa e adeguata informativa sull'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, ivi incluse le operazioni che costituiscono attuazione delle delibere quadro di cui all'art. 8 della Procedura; detta informativa ha ad oggetto anche le Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle società

11 Come chiarito da Consob, l'operazione che beneficia dell'esenzione è quella deliberata dalla Società a parità di condizioni per tutti i suoi azionisti (tra cui eventuali azionisti parti correlate in quanto controllanti ovvero soci che esercitano un'influenza notevole sulla stessa) e non quella a cui la Società eventualmente partecipi, in qualità di azionista di una parte correlata. Ad esempio, se la Società delibera un'operazione di aumento di capitale in opzione, la circostanza che tale aumento di capitale si rivolga anche a una parte correlata (es. azionista di controllo) non rende applicabili all'operazione le regole della disciplina per le operazioni con parti correlate. Viceversa, se la Società deve valutare se sottoscrivere un aumento di capitale, sia pure in opzione, di una sua controllata o collegata non potrà applicare la presente esenzione, fermo restando che potrà eventualmente applicare l'esenzione prevista dall'art. 9.4 per le operazioni con Controllate o società collegate qualora non sussistano nella concreta operazione interessi significativi di altre parti correlate.

controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.

La documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata a cura della Funzione Responsabile.

10.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche per il tramite di società controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC, cui si rinvia.

Sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle società controllate, nelle quali:

  • l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della Società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero
  • l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società; ovvero
  • l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui sopra (c.d. "operazioni cumulate"). Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi dell'art. 9 della Procedura.

Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento OPC.

10.3 Informativa contabile periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

  • singole operazioni di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento OPC, concluse nel periodo di riferimento anche per il tramite di società controllate;

  • altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

  • qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste ai sensi del presente art. 10.3, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione dell'art. 9.3 (operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard).

10.4 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'operazione con parte correlata, conclusa anche per il tramite di società controllate, resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

  • la descrizione dell'operazione;
  • l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
  • la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
  • se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 10.2 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
  • la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto ai sensi del paragrafo 9 della presente Procedura;
  • l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo ai sensi del precedente art. 10.2, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente art. 10.2, sia perché si applicano i casi e le facoltà di esenzione previste dal precedente art. 9, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 17 MAR, in materia di Operazioni con Parti Correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;

l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo, nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

  • Allegato A: Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato";
  • Allegato B: Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
  • Allegato C: modello di "Questionario" relativo alla procedura per l'aggiornamento dell'Elenco parti correlate di Pharmanutra.

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