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Ovs Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 17, 2025

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Proxy Solicitation & Information Statement

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OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v. Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE - 378007 Sito internet istituzionale: www.ovscorporate.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. sul sesto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte ordinaria convocata per il 30 maggio 2025, in unica convocazione.

6. PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società") vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica del Regolamento Assembleare, a disposizione presso la sede sociale della Società e sul sito internet della Società.

In particolare, si ricorda che l'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, consente la facoltà di prevedere in statuto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. A tal riguardo, l'Assemblea della Società il 30 maggio 2024 ha approvato la proposta di modifica dello statuto per introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

La presente proposta di aggiornamento del Regolamento Assembleare è finalizzata ad adeguare lo stesso alle disposizioni statutarie attualmente in vigore. Con l'occasione si è altresì provveduto ad apportare alcune modifiche formali per rendere il Regolamento Assembleare più chiaro.

La versione aggiornata del Regolamento Assembleare, ove la presente proposta di modifica fosse approvata, verrà pubblicata tempestivamente sul sito internet della Società.

Al fine di fornire evidenza delle singole modifiche proposte, si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente Testo proposto
Articolo 1, comma 4
4.
Non presente
4. Laddove il consiglio di amministrazione
preveda
nell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea che l'intervento e l'esercizio
del diritto di voto in assemblea da parte degli
aventi
diritto
avvenga
(i)
esclusivamente
mediante conferimento di delega o sub-delega
al rappresentante designato dalla Società ai
sensi dell'art. 10. 3 dello Statuto e dell'art. 135-
undecies
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
come successivamente modificato e integrato,
e/o (ii) anche o in via esclusiva, mediante
mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art.
8.4 dello Statuto, l'assemblea sarà tenuta
applicando
le
disposizioni
normative
e
regolamentari
pro
tempore
vigenti
e
le
disposizioni
del
presente
regolamento
si
applicheranno in quanto compatibili.
Articolo
2, comma 1
1.
Possono
partecipare
e
intervenire
in
assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto
e i loro rappresentanti ai sensi della normativa
di legge e di regolamento di tempo in tempo
vigente.
1.
Possono
partecipare
e
intervenire
in
assemblea coloro ai
quali spetta il diritto di voto
e i loro rappresentanti
ai sensi della
secondo
quanto previsto dalla normativa di legge e di
regolamento
di
tempo
in
tempo
vigente,
nonché,
eventualmente,
dalle
previsioni
contenute nell'avviso di convocazione.
Articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6
1.
La verifica della legittimazione all'intervento
in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento
della riunione almeno un'ora prima di quella
fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso
termine stabilito nell'avviso di convocazione.
1.
La verifica della legittimazione all'intervento
in assemblea assemblee convocate presso un
luogo fisico
ha inizio nel luogo di svolgimento
della riunione almeno un'ora prima di quella
fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso
termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire e
assistere
in
assemblea
devono
esibire
al
personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui
si
svolge
la
riunione,
un
documento
di
identificazione personale. Il personale ausiliario
rilascia apposito documento da conservare per
il
periodo
di
svolgimento
dei
lavori
assembleari.
2.
Coloro che hanno diritto di intervenire e
assistere
in
assemblea
devono
esibire
al
personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui
si
svolge
la
riunione,
un
documento
di
identificazione
personale
e
l'eventuale
documentazione
richiesta
ai
fini
dell'ammissione
in
conformità
a
quanto
previsto dall'avviso di convocazione, dallo
Statuto
e
dalle
disposizioni
di
legge
o
regolamentari
applicabili.
Il
personale
ausiliario
rilascia
apposito
documento
di
ammissione da conservare per il periodo di
svolgimento dei lavori assembleari.
3.
Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si
allontanano
dai
locali
in
cui
si
svolge
l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione
al personale ausiliario.
3.
Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si
allontanano
dai
locali
in
cui
si
svolge
l'assemblea, ovvero interrompano l'intervento
alla stessa laddove collegati mediante mezzi
di
teleconferenza,
sono
tenuti
a
darne
comunicazione al personale ausiliario, secondo
le modalità indicate dal presidente della
riunione stessa.
6. Salvo diversa decisione del presidente, nei
locali in cui si svolge la riunione
non possono
essere utilizzati apparecchi fotografici o video e
similari, nonché strumenti di registrazione di
qualsiasi
genere.
Il
presidente,
qualora
autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne
determina condizioni e limiti.
6. Salvo diversa decisione del presidente, nei
locali in cui si svolge la
durante lo svolgimento
della riunione
non possono essere utilizzati
apparecchi fotografici o video e similari, nonché
strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il
presidente, qualora autorizzi l'uso di dette
apparecchiature, ne determina condizioni e
limiti.
Articolo 4, comma 9
9.
Qualora non siano raggiunte le presenze
necessarie per la costituzione dell'assemblea, il
presidente, non prima che sia trascorsa un'ora
da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne
dà comunicazione e rimette la trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno alla successiva
convocazione.
9.
Qualora non siano raggiunte le presenze
necessarie per la costituzione dell'assemblea, il
presidente, non prima che sia trascorsa un'ora
da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne
dà comunicazione agli intervenuti
e rimette al
consiglio di amministrazione
la convocazione
di una nuova riunione dell'assemblea per
la
trattazione
degli
argomenti
all'ordine
del
giorno
alla successiva convocazione.
Articolo 7, commi 2 e 3
2.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374
del codice civile, l'assemblea, con delibera
favorevole
della
maggioranza
del
capitale
rappresentato, può decidere di aggiornare i
lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la
prosecuzione entro un termine anche superiore
a 5 giorni, purché congruo rispetto ai motivi
dell'aggiornamento e non superiore comunque
a trenta giorni.
2.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374
del codice civile, l'assemblea, con delibera
favorevole
della
maggioranza
del
capitale
rappresentato, può decidere di aggiornare i
lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la
prosecuzione entro un termine anche superiore
a 5 (cinque) giorni, purché congruo rispetto ai
motivi dell'aggiornamento e non superiore
comunque a 30
(trenta)
giorni.
all'interruzione del collegamento in un arco
temporale non superiore a 3 (tre) ore, i lavori
assembleari
proseguiranno
dopo
l'interruzione.
Nel
caso
in
cui,
invece,
l'interruzione causata dal malfunzionamento
dei mezzi di teleconferenza si protragga e non
sia
possibile
rimediare
al
difetto
di
collegamento
nell'arco
temporale
sopra
individuato, il presidente potrà dichiarare
sciolta
la
riunione
per
impossibilità
di
funzionamento, con la conseguente necessità
di
riconvocazione
della
stessa
e
facendo
eventualmente salve le delibere già approvate.
Articolo 8, comma 4
4.
Qualora uno o più intervenuti impediscano
4.
Qualora uno o più intervenuti impediscano
ad altri la discussione oppure provochino con il ad altri la discussione oppure provochino con il
loro comportamento una situazione di chiaro loro comportamento una situazione di chiaro
ostacolo
al
regolare
svolgimento
ostacolo
al
regolare
svolgimento
dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine
e all'osservanza del regolamento. Ove tale e all'osservanza del regolamento. Ove tale
richiamo risulti vano, il presidente può disporre richiamo risulti vano, il presidente può disporre
l'allontanamento dalla sala della riunione
per
l'allontanamento dalla sala della
riunione, per
tutta la fase della discussione delle persone tutta la fase della discussione,
delle persone
precedentemente ammonite. precedentemente ammonite.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare la seguente proposta di delibera:

"Con riferimento al sesto punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A., parte ordinaria:

esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Assembleare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede, anche apportando al Regolamento Assembleare eventuali modifiche di carattere non sostanziale."

* * * * *

Venezia-Mestre, 17 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Franco Moscetti