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Orsero

Related Party Transaction Nov 27, 2024

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ORSERO S.P.A.

Procedura per le operazioni con parti correlate

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2024)

1.Premessa

La presente procedura (la "Procedura") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (la "Società" o "Orsero"), da ultimo in data 14 novembre 2024 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Orsero, composto interamente da amministratori indipendenti (in numero di 3) e in vigore dal 1 dicembre 2024.

La Procedura disciplina le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni concluse dalla Società con Parti Correlate (come infra definite), ai sensi del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata (il "Regolamento")1 , in attuazione dell'art. 2391 bis del codice civile e degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF"). In particolare, la Procedura, in attuazione dei principi fissati dal Regolamento nonché dalle norme del codice civile e del TUF, sopra richiamate, descrive le regole, i ruoli, le responsabilità e le attività poste in essere da Orsero al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di Controllate (come infra definite).

Il Consiglio di Amministrazione e le funzioni aziendali interessate di Orsero applicano i principi e le regole fissate dalla Procedura anche sulla base delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato", che si allega alla Procedura sub "Allegato I" (la "Comunicazione Applicativa").

La Procedura vale come istruzione impartita da Orsero alle Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, del TUF.

1 Il Regolamento reca i principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono attenersi "al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate".

2.Definizioni e riferimenti

2.1 Definizione di parti correlate

Ai fini della Procedura, per "Parti Correlate" si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/20022, come riportati nell'Allegato II alla Procedura.

La Funzione Responsabile (come infra definita), tramite appositi strumenti informatici, predispone, tiene aggiornato almeno su base semestrale e mette a disposizione dell'organo amministrativo e delle principali funzioni aziendali della Società, nonché dell'organo amministrativo delle società italiane ed estere, controllate dalla Società ai sensi dell'art. 93 TUF o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento (le "Controllate") un elenco delle Parti Correlate alla Società (l'"Elenco Parti Correlate).

Ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia ai soggetti interessati (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle eventuali società che esercitano il controllo sulla stessa, con cadenza opportuna e almeno semestrale, il questionario riportato nell'"Allegato III" (A e B) alla Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute.

2.2 Definizione di "Operazioni con Parti Correlate"

Per "Operazioni Con Parti Correlate" si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/20023.

2 Allo stesso Allegato II si rinvia per le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche" rilevanti ai fini della presente Procedura.

3 Si rinvia all'Allegato II della presente Procedura per la definizione di "Operazioni con Parti Correlate". Si considerano come operazioni con parti correlate, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, nonché tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Consob: (i) le fusioni che coinvolgano la Società e una Parte Correlata (quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione di Orsero nella società controllante, ovvero la fusione propria tra Orsero e eventuale altra società sottoposta a comune controllo con Orsero stessa); (ii) le scissioni per incorporazione con una Parte Correlata (ossia le operazioni con le quali Orsero, a titolo di esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa); (iv) le scissioni di cui sia beneficiaria una Parte Correlata nelle quali il patrimonio di Orsero viene scisso, per esempio, a favore di più beneficiarie con assegnazione non proporzionale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci di Orsero; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (v) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata [e (vi) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal paragrafo 9 della Procedura, cui si rinvia.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel Paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

2.3 Definizione di "Amministratori Indipendenti", di "Amministratori Non Correlati", di "Amministratori Coinvolti nell'Operazione" e di "Funzione Responsabile"

Ai fini della Procedura:

  • per "Amministratori Indipendenti" si intendono gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in applicazione della disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente (ivi inclusi i principi e le raccomandazioni di cui al "Codice di Corporate Governance" adottato dal Comitato per la Corporate Governance, cui la Società ha aderito);
  • per "Amministratori Non Correlati", si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte;
  • per "Amministratori Coinvolti nell'Operazione", si intendono gli amministratori che abbiano nell'operazione di volta in volta rilevante un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
  • per "Funzione Responsabile", si intende il Chief Financial Officer e Amministratore Delegato della Società, il quale può avvalersi, ai fini di quanto previsto dalla Procedura, delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo" e "Affari Societari" della Società Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere, ove differente dal Chief Financial Officer e Amministratore Delegato della Società.

2.4 Definizione di Operazioni con Parti Correlate di "Maggiore Rilevanza"

Sono da considerarsi Operazioni con Parti Correlate di "Maggiore Rilevanza" le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

  • l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della Società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato; ovvero

  • l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto
  • l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società,

dell'operazione e il totale attivo della Società; ovvero

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

2.5 Definizione di Operazioni con Parti Correlate di "Importo Esiguo"

Ai fini della Procedura, per Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo si intendono:

  • (i) l'operazione il cui valore non superi singolarmente l'importo di Euro 250.000,00 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 100.000,00 qualora la controparte sia una persona fisica, o
  • (ii) più operazioni facenti parte del medesimo progetto ma realizzate in momenti diversi che non superino complessivamente durante un singolo esercizio l'importo di Euro 300.000,00 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 150.000,00 qualora la controparte sia una persona fisica. In relazione a tali operazioni, trova applicazione quanto previsto dal successivo paragrafo 9.1.

2.6 Definizione di Operazioni con Parti Correlate "Ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard"

Per operazioni "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Ai fini della valutazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard trova applicazione il successivo paragrafo 9.3.1.

3. Approvazione, diffusione e pubblicazione della procedura

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

Le delibere sulla Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato (come infra definito) composto da tre Amministratori Indipendenti.

A tal fine, il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del Comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, con la frequenza ritenuta necessaria e comunque con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e/od organizzativi, nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile della Società trasmette, anche mediante riferimento a supporti informatici, la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, agli Amministratori, ai Sindaci, ai dirigenti con responsabilità strategiche e alle principali funzioni aziendali della Società, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF.

La Procedura è altresì trasmessa, anche mediante riferimento a supporti informatici, a cura della Funzione Responsabile, al legale rappresentante delle Controllate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 2, del TUF.

Le Controllate prendono atto della Procedura, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi ivi previsti e a trasmettere la stessa alle società sulle quali esercitano il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

La Procedura, nel testo di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è pubblicata senza indugio sul sito internet della Società www.orserogroup.it, alla sezione "Governance/Procedure Societarie" e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile; la Procedura,

come di volta in volta approvata dal Consiglio di Amministrazione, trova applicazione dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate (a seconda del caso), sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, accertano se la controparte dell'operazione medesima sia una Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata della Società, essi comunicano tempestivamente alla Funzione Responsabile l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione, indicando almeno le seguenti informazioni:

  • (i) la Parte Correlata (dati identificativi della stessa) controparte dell'operazione e la natura della correlazione;
  • (ii) la tipologia ed oggetto dell'operazione;
  • (iii) le motivazioni sottese all'operazione, gli elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
  • (iv) le condizioni economiche dell'operazione (ivi compreso, per quanto applicabile, il controvalore stimato dell'operazione medesima, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione o comunque i dati e le informazioni necessarie o utili ai fini della determinazione del controvalore dell'operazione);
  • (v) la tempistica prevista;
  • (vi) le eventuali altre operazioni concluse con la stessa Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard (nei termini di cui al precedente paragrafo 2.6), la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, e quindi la qualificazione dell'operazione con Operazione con Parte Correlata ai sensi del precedente paragrafo 2.2, la Funzione Responsabile, con il supporto della/e funzione/i aziendale/i competente/i, valuta tempestivamente se:

  • (a) l'operazione sia di minore rilevanza ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui ai successivi paragrafi 6.1 (ossia operazioni che non rientrano nella competenza assembleare) ovvero 6.3 (ossia operazioni di competenza assembleare), a seconda del caso;
  • (b) l'operazione sia di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 2.4 (tenendo conto anche delle operazioni cumulate) e quindi debba essere applicata la procedura di cui ai successivi paragrafi 6.2 (ossia operazioni che non rientrano nella competenza assembleare) ovvero 6.3 (ossia operazioni di competenza assembleare), a seconda del caso;
  • (c) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

La Funzione Responsabile, eventualmente con il supporto del soggetto incaricato o della funzione aziendale competente, riscontra altresì se l'operazione sia price sensitive ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, "MAR") e se vadano attivate la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata e la procedura inerente al registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate adottate dalla Società ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 MAR.

Nei casi sub (a) e (b) che precedono, la Funzione Responsabile avvia, a seconda del caso, la procedura di cui al successivo paragrafo 6.1 (operazioni di minore rilevanza che non rientrano nella competenza assembleare) o al successivo paragrafo 6.2 (operazioni di maggiore rilevanza che non rientrano nella competenza assembleare) o al successivo paragrafo 6.3 (operazioni di competenza assembleare).

Nel caso sub (c) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'"Archivio delle Operazioni con Parti Correlate"):

  • delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
  • delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 9 (disciplinante i casi di esenzione dall'applicazione della Procedura),

fermo restando quanto altrove previsto dalla Procedura in relazione all'archiviazione delle informazioni.

5. Principi generali per l'approvazione di Operazioni con Parti Correlate

Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società4.

- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e presidi equivalenti

Come illustrato al successivo paragrafo 6, le Operazioni con Parti Correlate, siano esse di minore o di Maggiore Rilevanza, sono approvate previo parere motivato di un Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere Amministratori Non Correlati (il "Comitato per le Operazioni con Parti Correlate" o il "Comitato").

Qualora uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati e/o Amministratori Coinvolti nell'Operazione di volta in volta di riferimento, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere dovrà essere rilasciato, dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati e non Coinvolti nell'Operazione eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente, fermo restando la verifica preventiva dell'indipendenza (secondo quanto infra indicato). Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora, rispetto ad una specifica Operazione con Parti Correlate, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti di cui sopra, ogni riferimento al Comitato contenuto nella Procedura va inteso come riferito (a seconda del caso) all'Amministratore Indipendente o agli Amministratori Indipendenti non Correlati, al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

Il funzionamento, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato sono disciplinati dal relativo regolamento del Comitato medesimo.

4 Per "correttezza sostanziale", si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la Società. Per "correttezza procedurale" si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le Operazioni con Parti Correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni della Società e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

- Conservazione della documentazione in caso di Operazione con Parti Correlate

Qualora la Società, anche per il tramite delle Controllate, effettui un'operazione con Parti Correlate rilevante ai sensi del Regolamento, la Funzione Responsabile conserva la documentazione a supporto delle operazioni eseguite, dalla quale devono risultare, tra l'altro: (i) le caratteristiche dell'operazione (valenza strategica e industriale, aspetti economicofinanziari, legali, fiscali ed elementi di criticità, garanzie rilasciate/ricevute, ecc.), (ii) la natura della correlazione e l'indicazione della Parte Correlata, (iii) l'interesse della società all'operazione e (iv) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione (ivi comprese le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili).

- Esperto/i indipendente/i

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti, di propria scelta, ai fini delle valutazioni di propria competenza, a titolo esemplificativo in relazione ai profili finanziari, legali o tecnici, , attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinion e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. A tal fine, il Comitato potrà indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'esperto, o gli esperti, da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto, o gli esperti, assista(no) specificamente il Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza dell'esperto (o degli esperti, a seconda del caso) tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento. Ciascun esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o fairness e/o legal opinion vengono trasmesse al Comitato in tempo utile (e con congruo anticipo) prima della riunione del Comitato medesimo per formulare il proprio parere.

- Competenza del Consiglio di Amministrazione e partecipazione degli amministratori alla valutazione / deliberazione in merito all'Operazione con Parti Correlate

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione (con astensione dell'eventuale Amministratore Coinvolto nell'Operazione): (i) ogni deliberazione in merito alle operazioni di minore rilevanza effettuate a condizioni non di mercato; (ii) ogni deliberazione in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza, come individuate ai sensi del precedente paragrafo 2.4 della Procedura, nonché (iii) le deliberazioni in merito a operazioni nelle quali sussista un interesse dell'Amministratore Delegato, in forza del disposto dell'art. 2391, comma 1, del codice civile.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente

e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2391 del codice civile, valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta di Amministratore Delegato, esso si astiene dal compiere l'operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario quorum costitutivo.

Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione (siano esse di minore o Maggiore Rilevanza ai sensi della Procedura), fermo restando quanto sopra, lo/gli Amministratore/i Coinvolto/i nell'Operazione si astiene/astengono dalla votazione della stessa5 .

6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

6.1 Operazioni di minore rilevanza che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie indicate nel paragrafo precedente, le Operazioni con Parti Correlate di "minore rilevanza" che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le regole di governance della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, per il tramite della Funzione Responsabile, i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata).

Ai fini del rilascio del parere di propria competenza ai sensi della Procedura, il Comitato è coinvolto tempestivamente nell'operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo

5 Al riguardo si precisa che (i) lo/gli Amministratore/i tenuto/i ad astenersi dalla votazione, concorre/ono al raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto, ma è/sono escluso/i dal computo del quorum deliberativo di cui alla legge e allo statuto e (ii) l'obbligo di astensione riguardo solo la fase deliberativa

adeguato, completo e aggiornato. L'informativa da rendere al Comitato ha pertanto ad oggetto informazioni complete, aggiornate ed adeguate sull'operazione e, in particolare, deve contenere almeno l'indicazione della controparte, della natura della correlazione, dell'oggetto e delle condizioni economiche e temporali dell'operazione, delle modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché delle valutazioni sulla congruità del corrispettivo / valore rispetto ai valori di mercato per operazioni simili, degli interessi e delle motivazioni sottostanti l'operazione, nonché degli eventuali elementi di criticità e degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società. Qualora le condizioni di un'operazione ordinaria siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard come indicato nel precedente paragrafo 2.6 della Procedura, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive, anche al fine di valutare l'assenza in capo ai componenti del Comitato di rapporti di correlazione o coinvolgimento rispetto alla specifica operazione.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale sono invitati i membri del Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) della Società o delle Controllate, nonché altri eventuali soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato che ha esaminato e valutato l'operazione ai fini del rilascio del parere medesimo.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o fairness e/o legal opinion richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio di Amministrazione il motivato parere del Comitato medesimo.

Il parere del Comitato riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali della valutazione svolta dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Qualora l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Parimenti, il verbale della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione, ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale della stessa, dando evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione, nonché gli elementi principali del parere, sono illustrati dal soggetto competente all'operazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza trovano applicazione i principi generali di cui al precedente paragrafo 5.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispone e mette a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet della Società www.orserogroup.it, alla sezione "Governance/Procedure Societarie".

6.2 Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate – individuate ai sensi del precedente paragrafo 2.4 della Procedura – che non siano di competenza assembleare e delibera sulle medesime previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La Funzione Responsabile assicura che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o uno o più componenti dallo stesso delegati) sia tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, aggiornato e tempestivo sullo stato di avanzamento dell'operazione e, ove necessario, mediante una dettagliata relazione e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive, anche al fine di valutare l'assenza in capo ai componenti del Comitato di rapporti di correlazione o coinvolgimento rispetto alla specifica operazione.

A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, la Funzione Responsabile informa tempestivamente la Funzione aziendale competente della rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento; quest'ultima, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, in caso di riscontro positivo informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, la Funzione Responsabile che a sua volta informa senza indugio i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate avvia tutte le attività necessarie ed opportune al fine di partecipare alla fase istruttoria e delle trattative.

Si applicano con riguardo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 6.1 della Procedura e i principi generali di cui al precedente paragrafo 5 della Procedura.

Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e le osservazioni da questo formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

In difetto di un motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare di dar corso all'Operazione.

6.3 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione con Parte Correlata di minore rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata (operazioni di competenza assembleare per disposizione di legge ovvero operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea per previsione statutaria), per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1.

Quando un'Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente paragrafo 6.2, ivi inclusa l'impossibilità di dar corso all'Operazione qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate non abbia espresso parere favorevole.

7. Operazioni effettuate per il tramite di controllate

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della Società sia tenuto a esaminare e/o approvare Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle

Controllate e non rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al paragrafo 9, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società ricevono, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della Parte Correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione). Qualora le condizioni di un'operazione ordinaria siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard (nei termini di cui al precedente paragrafo 2.6), la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, parere che deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Si applicano i principi generali di cui al precedente paragrafo 5, anche con riferimento al conferimento degli incarichi a uno o più esperti indipendenti. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto o organo delle Controllate competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

8. Procedura per delibere quadro

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli organi delegati della Società rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate dal precedente paragrafo 2.4.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni del precedente paragrafo 6. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto dal successivo paragrafo 10.

9. Casi diesenzione ex art. 13 del Regolamento

Fermi restando i casi di esenzione di cui all'art. 13, commi 1 e (ove applicabile) 4 del Regolamento6, le disposizioni del Regolamento medesimo e della Procedura non si applicano:

  • a) alle operazioni di Importo Esiguo, come individuate nel precedente paragrafo 2.5;
  • b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2.1);
  • c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo paragrafo 9.2.2);
  • d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (cfr. successivo paragrafo 9.3);
  • e) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.4);
  • f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. successivo paragrafo 9.5).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) si applicano gli obblighi di informativa di cui al successivo paragrafo 10, nei termini e secondo le modalità ivi indicati.

6 L'art. 13, comma 1, stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409- terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile". Il comma 4 stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo".

9.1. Operazioni di Importo Esiguo

Le operazioni di Importo Esiguo (come definite al precedente paragrafo 2.5 della Procedura) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della Procedura (fatti salvi gli obblighi di informativa di cui al successivo paragrafo 10, nei termini e secondo le modalità ivi indicati) e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate (a seconda del caso).

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di Importo Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino l'importo (rilevante e applicabile) indicato al precedente paragrafo 2.5 della Procedura.

9.2. Deliberazioni in materia di compensi

Le deliberazioni in materia di remunerazione sono esenti dall'applicazione della Procedura ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento7, ovvero nei casi previsti dai successivi paragrafi 9.2.1 e 9.2.2.

Resta inteso che, ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alla Procedura perché non rientranti nelle sopra richiamate esenzioni, potranno comunque trovare applicazione altre fattispecie di esenzione, con particolare riferimento all'esenzione di cui al paragrafo 9.1 per le operazioni di importo esiguo.

9.2.1 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

7 Le disposizioni della Procedura e del Regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari: (i) relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, nonché (iii) relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

9.2.2 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

  • la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
  • nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  • la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

9.3 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

9.3.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard

L'identificazione delle "operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" (di cui al precedente paragrafo 2.6) è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile (che, ove ritenuto opportuno, può avvalersi del supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate); la Funzione Responsabile riferisce in ogni caso al Consiglio di Amministrazione riguardo all'esito della valutazione svolta.

Con riferimento alle "operazioni ordinarie" l'identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3, della Comunicazione Applicativa.

9.3.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura, fermo restando quanto previsto dal presente paragrafo e fatti salvi gli obblighi di informativa di cui al successivo paragrafo 10, nei termini e secondo le modalità ivi indicati.

All'organo competente a deliberare l'operazione dovrà comunque essere fornita, almeno 3 (tre) giorni prima dell'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa e adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o standard.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggiore rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR:

  • la Società provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, lett. c), punto i) del Regolamento, a comunicare alla Consob e al Comitato, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (tenuto conto degli elementi informativi da includere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate sopra richiamati), fornendo oggettivi elementi di riscontro;
  • il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 9.3.1, verifica senza indugio, e in ogni caso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'art. 13 del Regolamento, alle "operazioni di maggiore rilevanza" definite "operazioni ordinarie", e, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni alla Funzione Responsabile che è tenuta a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime.

9.4 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Fermo restando quanto previsto dal presente paragrafo e fatti salvi gli obblighi di informativa di cui al successivo paragrafo 10, nei termini e secondo le modalità ivi indicati, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate8 , qualora nelle Controllate o nelle società collegate, controparti dell'operazione, non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate alla Società.

La significatività degli interessi in capo ad altre Parti Correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate secondo i principi generali e i criteri indicati nella

8 Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato 1 del Regolamento.

Comunicazione Applicativa. In tale contesto, la Funzione Responsabile e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tengono, tra l'altro, conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le società controllate o collegate di Orsero e altre Parti Correlate a Orsero medesima ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate, da una parte, e altre Parti Correlate di Orsero, dall'altra. Resta ferma la facoltà, della Funzione Responsabile e/o del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rimettere al Consiglio di Amministrazione la valutazione in merito alla sussistenza di eventuali interessi significativi.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta (ai fini della significatività degli interessi si dovrà tenere conto di quanto previsto dal Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

9.5 Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

  • Le disposizioni di cui alla presente Procedura e al Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni9, ivi inclusi:
  • (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
  • (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  • (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile;
  • (d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

9 Come chiarito da Consob, l'operazione che beneficia dell'esenzione è quella deliberata dalla Società a parità di condizioni per tutti gli azionisti (tra cui eventuali azionisti parti correlate in quanto controllanti ovvero soci che esercitano un'influenza notevole sulla stessa) e non quella a cui la Società eventualmente partecipi, in qualità di azionista di una parte correlata. Ad esempio, se la Società delibera un'operazione di aumento di capitale in opzione, la circostanza che tale aumento di capitale si rivolga anche a una parte correlata (es. azionista di controllo) non rende applicabili all'operazione le regole della disciplina per le operazioni con parti correlate. Viceversa, se la Società deve valutare se sottoscrivere un aumento di capitale, sia pure in opzione, di una sua Controllata o collegata, non potrà applicare la presente esenzione, fermo restando che potrà eventualmente applicare l'esenzione prevista dal paragrafo 9.4 per operazioni con Controllate o società collegate qualora non sussistano, nella concreta operazione, interessi significativi di altre parti correlate.

10. Informativasulle Operazioni con Parti Correlate

10.rmativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate

Gli organi / amministratori delegati, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono l'informativa interna in relazione alle Operazioni con Parti Correlate nei termini e con le modalità di seguito indicate:

  • a) informativa relativa ai casi di esenzione:
    • su base almeno annuale, è fornita al Comitato l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione previsti dal precedente paragrafo 9 mediante l'invio di un report contenente gli elementi informativi indicati nel precedente paragrafo 4 e, in aggiunta, con riferimento alle operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard di minore rilevanza, gli elementi indicati al precedente paragrafo 9.3, nonché, con riferimento alle operazioni con e tra Controllate e/o società collegate, le eventuali valutazioni svolte circa l'assenza di interessi significativi quali indicati nel precedente paragrafo 9.4. Resta fermo l'obbligo informativo di cui al precedente paragrafo 9.3.2 con riguardo alle operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard di maggiore rilevanza;
    • su base almeno annuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto (i) del Regolamento, è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale, completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento e oggetto di esenzione ai sensi del precedente paragrafo 9, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza;
  • b) informativa relativa alle operazioni con Parti Correlate cui si applica la Procedura:
    • su base almeno trimestrale, è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale un'informativa completa e dettagliata sull'esecuzione delle operazioni concluse nel periodo di riferimento, ivi incluse le operazioni che costituiscono attuazione delle delibere quadro di cui al paragrafo 8 della Procedura; detta informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate ai sensi del precedente paragrafo 7.

10. Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse dalla Società, anche per il tramite di Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto secondo i termini e le

modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "operazioni cumulate").

10.3 Informativa periodica

nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo, cui si rinvia.

La Società fornisce informazioni, ai sensi del Regolamento, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

  • singole operazioni individuate come di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 2.4 e dell'Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
  • altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
  • qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste ai sensi del presente paragrafo 10.3, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione in materia di operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard (di cui al precedente paragrafo 9.3).

10.4 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, in tale comunicato sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le informazioni indicate dall'art. 6 del Regolamento, ossia:

  • − la descrizione dell'operazione;
  • − l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione

della natura della correlazione;

  • − la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
  • − se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 2.4 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
  • − la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dalla presente Procedura previsto dal precedente paragrafo 9;
  • − l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti;
  • − nonchè le informazioni di cui alle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in merito agli schemi di comunicati price sensitive relativi a operazioni con parti correlate.

Allegati:

Allegato I Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data
24 settembre 2010
Allegato II Appendice al "Regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente
modificato – Definizioni
Allegato III Questionari per l'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate di
Orsero, per persone fisiche (sub A) e per persone giuridiche (sub
B).

Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010

OGGETTO: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato

La presente comunicazione fornisce indicazioni sugli orientamenti che la Consob intende seguire nell'attività di vigilanza sull'attuazione del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento"). Il documento affronta i principali aspetti della nuova disciplina, precisando il punto di vista della Commissione sulle modalità applicative del Regolamento ritenute più idonee a realizzare gli obiettivi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale individuati dal legislatore, ferma la necessità di valutare caso per caso i comportamenti concreti delle società sia con riguardo alla definizione delle procedure sia nella loro effettiva applicazione.

1. Definizione di "operazioni con parti correlate" [art. 3, lettera a), e Allegato n. 1]

1.1. Le nozioni di "parte correlata" e di "operazione con parte correlata" riprendono quelle contenute nel principio contabile internazionale IAS 24 ("Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate") ("IAS 24"), nel testo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento. La formulazione dell'Allegato n. 1 non opera un rinvio diretto al principio contabile internazionale; pertanto, il perimetro delle parti correlate e delle operazioni rilevanti non è modificato automaticamente in caso di variazioni nei principi contabili internazionali: queste ultime, infatti, giustificate dal punto di vista della disciplina contabile, non necessariamente lo sono anche dal punto di vista della disciplina di trasparenza e correttezza oggetto del Regolamento. Nel riprendere le definizioni contenute nello IAS 24, l'Allegato n. 1 apporta alcuni marginali adeguamenti al quadro normativo nazionale e introduce alcune precisazioni.

Pur in assenza di un rinvio diretto allo IAS 24, nell'individuare il perimetro soggettivo di correlazione e la nozione di operazioni con parti correlate, le definizioni contenute nell'Allegato n. 1 saranno considerate, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, avendo riguardo – oltre che all'intero corpo dei principi contabili internazionali come indicato nel Regolamento (v. § 3.2. dell'Allegato n. 1) – anche alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti, purché

applicabili allo IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

1.2. Con riferimento alla nozione di "parte correlata", l'Allegato n. 1 ricorre a criteri generali: così come accade per la predisposizione dei documenti contabili periodici ai sensi dei principi contabili internazionali, l'applicazione concreta di questi criteri è rimessa alle società, le quali valutano in relazione alle specifiche circostanze del caso se un soggetto possa essere considerato come loro "parte correlata".

La valutazione della società è particolarmente importante per stabilire se un soggetto sia in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente, o un'influenza notevole sulla società stessa. Per tale ragione l'Allegato n. l, ad esempio, non stabilisce in termini generali ed astratti in quali casi uno o più aderenti a un patto parasociale debbano essere considerati parti correlate. Premesso che, come nel sistema dei principi contabili internazionali, la mera partecipazione a un patto non comporta di per sé che il pattista sia parte correlata dell'emittente, si ritiene che tale qualificazione ricorrerà per il singolo pattista qualora, per le specifiche caratteristiche del patto, sia possibile riscontrare un controllo (individuale o congiunto) o un'influenza notevole sull'emittente ai sensi delle definizioni funzionali contenute nel medesimo Allegato n. 1. Tra i criteri di valutazione della correlazione si avrà riguardo, tra l'altro, all'entità delle partecipazioni (individuali e complessive) e alle clausole che regolano i rapporti tra soci. Quanto a tale ultimo aspetto, si valuterà il contenuto del patto, al di là del nomen iuris allo stesso attribuito dai paciscenti, anche tenendo conto delle prassi applicative dello stesso con riguardo alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società.

Fermo quanto sopra, non si ritiene che la semplice partecipazione a un patto dal quale derivi in capo a uno o più soggetti il potere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società determini in capo a tutti i pattisti, per ciò solo, la qualità di parti correlate della società stessa. È quindi con riguardo al singolo soggetto che si valuterà la sussistenza del potere di esercitare il controllo (anche congiuntamente a uno o più degli altri pattisti) o l'influenza notevole, alla luce del potere di determinare (o di contribuire a determinare) le politiche finanziarie e gestionali della società o, rispettivamente, di partecipare alla loro determinazione.

Le definizioni dell'Allegato n. 1 non contemplano, ai fini dell'individuazione delle parti correlate, l'ipotesi in cui l'influenza notevole sia esercitata da più soggetti in modo congiunto. Poiché, tuttavia, l'influenza notevole si risolve nella "partecipazione" alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società, è chiaro che l'imputazione di tale potere a un soggetto non esclude che altri possano, parimenti, partecipare alla medesima determinazione, con o senza forme di coordinamento (ad esempio, all'interno di un patto parasociale).

1.3. L'Allegato n. 1 stabilisce, tra l'altro, che un soggetto sia "parte correlata" a una società qualora, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone, esso detenga nella società stessa una partecipazione tale da consentire l'esercizio di un'influenza notevole. Pertanto, risulta parte correlata il controllante di una società la quale eserciti influenza notevole

sull'emittente quotato o diffuso. Al contrario, non si ritengono parti correlate i soggetti che esercitano influenza notevole sulla società controllante l'emittente quotato o diffuso. L'Allegato n. 1 stabilisce, inoltre, che siano parti correlate alla società quotata o diffusa le società su cui quest'ultima esercita un'influenza notevole. In modo analogo a quanto indicato con riferimento alle società poste a monte delle quotate o diffuse nella catena di controllo, si ritiene che siano parti correlate le società sulle quali le controllate dell'emittente quotato o diffuso esercitano un'influenza notevole; viceversa non si ritengono parti correlate le controllate di società soggette all'influenza notevole dell'emittente quotato o diffuso.

1.4. Si precisa, inoltre, in linea con quanto affermato nel documento di esito delle consultazioni del 27 luglio 2006 in materia di "Principi contabili internazionali: schemi di bilancio per le imprese ed informazione societaria", che nella categoria dei "dirigenti con responsabilità strategiche" si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza).

1.5. Inoltre, si ritiene che il richiamo ai fondi pensione contenuto nella definizione di parte correlata di cui all'Allegato n. 1 faccia riferimento non già a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dei dipendenti bensì ai soli fondi istituiti o promossi dalle società nonché ai fondi sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza.

1.6. Come già indicato, anche la definizione di "operazioni con parti correlate" rilevante per la disciplina in esame riprende, con alcune precisazioni, lo IAS 24 adottato con la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigente al tempo dell'emanazione del Regolamento.

In particolare, è previsto che "per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.".

È inoltre precisato che "si considerano comunque incluse:

– le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

– ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.".

Con specifico riguardo alle fusioni e scissioni, il Regolamento chiarisce quindi che sono soggette alla disciplina in esame tutte le fusioni che coinvolgono la società quotata e una parte correlata e, con riguardo alle scissioni, solo le operazioni di scissione per incorporazione con una parte correlata (ossia le operazioni con le quali la quotata, ad esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa) ovvero le operazioni di scissione in senso stretto non proporzionale (ossia le operazioni nelle quali il patrimonio della quotata viene scisso, ad esempio,

in più società con assegnazione non proporzionale delle azioni ai suoi soci1 ). Non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni. Analoga considerazione vale per gli aumenti di capitale. Sono considerati operazioni con parti correlate solo gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.

1.7. Rientrano tra le operazioni con parti correlate anche i prestiti sindacati erogati da pool di banche a cui partecipino una parte correlata e una pluralità di altri soggetti non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto all'interno del consorzio, in qualità di mero partecipante, dalla parte correlata: a tal fine, si avrà riguardo all'influenza della parte correlata nell'assunzione delle decisioni riguardanti le condizioni economiche e giuridiche del finanziamento nonché alla quota dalla stessa erogata sul totale del prestito. Sono quindi sempre soggette al Regolamento le operazioni di finanziamento nelle quali la parte correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di arranger o capofila.

2. Definizione di "operazioni di maggiore rilevanza " [art. 3, lettera b), e Allegato n. 3, par. 1.3] e cumulo di operazioni [art. 5, comma 2, e Allegato n. 4, par. 2.9]

2.1. Il Regolamento prevede che le società, nell'adottare le procedure ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), debbano identificare le "operazioni di maggiore rilevanza" – alle quali applicare la disciplina della trasparenza con documento informativo e la disciplina procedurale più rigorosa – includendo almeno le operazioni che superano delle soglie di rilevanza quantitativa indicate nell'Allegato n. 3 del Regolamento.

In particolare:

i) sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nello stesso Allegato n. 3 (controvalore dell'operazione in rapporto al patrimonio netto2 ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione3 ; totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione

1 Purché, naturalmente, esistano soci qualificabili come "parti correlate" della società e, in particolare, soci in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

2 Qualora la società tenuta all'applicazione del Regolamento rediga conti consolidati, la valutazione riguardante il superamento degli indici di rilevanza è compiuta con riferimento al patrimonio netto consolidato o alternativamente, se maggiore, alla capitalizzazione. Anche in considerazione della necessità che nel valutare la dimensione dell'operazione siano applicati parametri tra loro omogenei, sia pure alternativi, si ritiene che nel valore del patrimonio netto non debbano essere incluse, ai fini dell'Allegato n. 1, le interessenze di terzi: ciò anche in coerenza con l'identificazione separata, rispetto al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, della quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle società controllate consolidate come previsto dai principi contabili internazionali.

3 Per le banche si fa esclusivo riferimento al rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

su totale dell'attivo della società; totale passività dell'entità acquisita su totale attivo della società) superi il 5%;

ii) la soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con la controllante quotata, o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società, in considerazione della separazione tra proprietà e controllo strutturalmente più elevata nelle società quotate controllate da altre quotate e dei conseguenti maggiori rischi di estrazione di benefici privati del controllo a vantaggio di queste ultime;

iii) rimane ferma la facoltà per le società di identificare, nelle procedure, soglie di rilevanza inferiori a quelle stabilite nel Regolamento, anche solo per determinate categorie di operazioni, così come di individuare criteri, sia quantitativi sia qualitativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato n. 3 da cui derivi un ampliamento del novero delle operazioni di maggiore rilevanza. Rimane altresì ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, operazioni cui applicare la disciplina prevista per le operazioni "di maggiore rilevanza" anche se inferiori alle soglie di rilevanza;

iv) le società devono valutare se prevedere soglie di rilevanza inferiori a quelle sopra indicate, per le operazioni "che possano incidere sull'autonomia gestionale" delle stesse "(ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi e brevetti)".

Con riguardo al punto i), l'Allegato n. 3 prevede che, nell'applicazione dell'indice di rilevanza dell'attivo, per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore sia definito, in caso di acquisizioni, dal "controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente". In proposito, si precisa che il valore del numeratore conteggerà anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività, come può verificarsi in ipotesi di accollo ex articolo 1273 del codice civile da parte del cessionario dei debiti della società acquisita4 . In assenza di obblighi di tale natura, dunque, il numeratore dell'indicatore sarà pari unicamente al controvalore dell'operazione.

Sempre con riferimento all'indice di rilevanza dell'attivo, per le operazioni di acquisizione di attività diverse da una partecipazione, l'Allegato prevede che il numeratore sia costituito dal

4 Per quanto attiene alle modalità di computo delle passività da aggiungersi al controvalore dell'operazione, occorrerà tener conto degli obblighi specificamente nascenti dal contratto di compravendita. Se ad esempio gli accordi di compravendita prevedono che il compratore si accolli tutte le passività della società acquisita, rilevate a una certa data, il controvalore dell'operazione dovrà essere maggiorato dell'intero importo delle passività della società target. Analogo percorso logico va seguito ove gli accordi tra venditore e compratore siano di contenuto diverso rispetto al caso considerato sopra in via esemplificativa. Così se tali accordi prevedono l'assunzione da parte dell'emittente quotato di particolari obblighi di rimborso di talune passività della società oggetto di acquisizione (come può accadere quando un contratto di finanziamento consideri tra gli event of default anche il cambiamento del controllo della società debitrice e l'acquirente non ottenga l'eliminazione di una siffatta clausola in occasione della compravendita), tali passività dovranno essere aggiunte al controvalore dell'acquisizione.

"maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività". A tal fine, si ritiene che l'emittente debba previamente determinare il valore contabile che sarà ragionevolmente attribuito a tale attività nei propri bilanci. Ad esempio, ove l'emittente che abbia acquisito un immobile intenda, ricorrendo le condizioni previste dai principi contabili internazionali, iscriverlo in bilancio al fair value, al numeratore del rapporto dovrà essere riportato il fair value, se superiore al controvalore dell'operazione. Analoghi criteri valgono in caso di un'operazione che si configuri come business combination in base allo IFRS 3, per cui le attività acquisite e le passività assunte dovranno essere valutate al fair value determinato alla data di acquisizione e se questo importo risulta maggiore del controvalore dell'operazione, il primo dovrà essere indicato al numeratore del rapporto.

Quanto all'indice di rilevanza delle passività, si precisa che nella determinazione del "totale delle passività" sono da escludere gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell'entità acquisita costituenti componenti del patrimonio netto (ossia è da escludersi la voce ( r ) del paragrafo 54 dello IAS 1, ovvero, nel caso di bilanci di redatti secondo principi contabili italiani, la voce A del passivo ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile). Per ciò che concerne l'indice di rilevanza dell'attivo, al fine di fornire maggiori indicazioni sulle categorie di voci delle stato patrimoniale da includervi e tenuto conto che i principi contabili internazionali IAS/IFRS non prescrivono schemi di bilancio obbligatori, si ritiene che possa costituire un utile punto di riferimento per la determinazione del "totale attivo" considerare il totale delle voci incluse dall'articolo 2424 del codice civile nell'attivo dello stato patrimoniale. Ove la società, tenuto conto della natura dell'attività svolta, adotti diversi schemi di bilancio, essa considererà il totale delle diverse categorie di voci dell'attivo risultante dal proprio stato patrimoniale.

Con riguardo al punto iii), potrebbero, ad esempio, essere oggetto di specifiche soglie, inferiori a quelle stabilite dal Regolamento, ovvero di criteri di carattere qualitativo, operazioni che determinino la cessione del controllo di società partecipate che, pur non avendo dimensioni tali da determinare il superamento della soglia del 5% (o del 2,5%, secondo i casi), siano ciò nondimeno particolarmente significative in ragione della rilevanza strategica dell'attività da loro svolta.

Con riferimento al punto iv), le società sono chiamate a valutare se prevedere soglie di rilevanza ridotte per operazioni che riguardano attività o beni di rilevanza strategica per la propria attività, soprattutto nel caso in cui abbiano ad oggetto attività immateriali per le quali il mero valore del corrispettivo potrebbe sottostimarne l'effettiva rilevanza. Possono rientrare in questa tipologia, ad esempio, le operazioni che prevedono la cessione ad una parte correlata (ad esempio, la controllante) della proprietà di un marchio essenziale per l'attività della società e il riacquisto del diritto all'uso dello stesso attraverso la stipula di un contratto di licenza d'uso. Parimenti, può ad esempio ricadere tra le operazioni riguardanti beni o attività strategiche la cessione ad una parte correlata dell'unico stabilimento industriale adibito alla produzione dell'azienda gestita dalla società quotata in previsione del successivo acquisto dei prodotti dalla medesima parte correlata al

fine della loro commercializzazione5 . Operazioni di questo tipo possono, infatti, determinare una stretta dipendenza della società dalla parte correlata e, incidentalmente, costituire delle tecniche di difesa contro trasferimenti del controllo non graditi alla parte correlata, soprattutto se accompagnate a clausole contrattuali che pongano a rischio la possibilità per la società di continuare a produrre beni o servizi (ad esempio, recesso dal contratto da parte del proprietario del marchio in caso di cambio di controllo della società licenziataria).

Giova rilevare che, ovviamente, non è possibile fornire un elenco esaustivo della casistica che può configurarsi in concreto, ma un utile criterio di individuazione è quello di valutare se una specifica transazione sia da considerarsi isolatamente ovvero se non debba tenersi conto, ai fini dell'autonomia gestionale, di un complesso di operazioni che appaiano funzionalmente collegate (ad esempio il riacquisto dei prodotti finiti dal socio di riferimento per la successiva commercializzazione).

2.2. Ove non diversamente specificato (in particolare, articolo 5, comma 2, del Regolamento: v. par. 2.3), le operazioni con parti correlate sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o minore rilevanza, su base individuale. Nel caso dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, si ritiene quindi che l'assegnazione della remunerazione a ciascun componente e a ciascun dirigente costituisca un'autonoma operazione con parte correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, varranno naturalmente le norme sul cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario.

2.3. Il Regolamento prevede che siano oggetto di informazione al pubblico, mediante apposito documento, le operazioni diverse da quelle "di maggiore rilevanza" tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse con la stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società quotata6 , qualora esse superino cumulativamente, nel corso dell'esercizio, le soglie di rilevanza, fatte salve le esenzioni stabilite dal Regolamento o dalle società ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (cfr.

5 Anche se apparentemente l'acquisto dei prodotti finiti dal socio di controllo rientra nell'attività ordinaria, esso è in effetti diretta conseguenza della decisione di cedere l'unico stabilimento produttivo di cui dispone l'emittente quotato. Senz'altro quest'ultima può ritenersi un'operazione estranea all'attività tipicamente svolta dall'emittente; inoltre il riacquisto dei prodotti finiti dal socio di controllo determina un sostanziale mutamento nell'attività svolta dalla società quotata, in quanto essa, per effetto della dismissione dell'impianto di produzione, perde l'attività produttiva e diviene una società di sola commercializzazione. Si tratta altresì di operazioni non ricorrenti (in quanto non riscontrate su base storica), rilevanti sotto il profilo dimensionale (e ciò sembra si possa asserire per definizione, visto che si tratta dell'unico stabilimento di produzione), e con rischi di conflitti di interesse legati alla natura della controparte.

6 Saranno quindi, ad esempio, tra loro cumulate, se tra loro omogenee o legate da un disegno unitario, le operazioni compiute tra l'emittente tenuto all'applicazione del Regolamento e società soggette a comune controllo con quest'ultimo, purché tali operazioni non siano oggetto di esenzione, ad esempio in quanto esse non siano ordinarie (art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento) o esigue (art. 13, comma 2).

articolo 5, comma 2, del Regolamento; v. anche il par. 2.5). Si ritiene pertanto che, nel verificare il superamento delle soglie dimensionali in applicazione dell'Allegato n. 1, le società debbano considerare le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio che non ricadano tra le operazioni escluse in quanto, ad esempio, di importo esiguo ovvero ordinarie o realizzate con società controllate o collegate. Un effetto analogo alla chiusura dell'esercizio ha anche la pubblicazione del documento informativo in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo: le operazioni che sono oggetto di informativa in tale documento non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

2.4. L'articolo 13, comma 3, lettera c), prevede la possibilità di escludere dall'applicazione del Regolamento (fatti salvi gli obblighi in materia di informativa contabile periodica) le operazioni ordinarie (sulle quali v. il par. 3). Per il caso in cui le società decidano di avvalersi dell'esclusione, la medesima norma prevede, oltre ad alcuni obblighi informativi da fornire nel contesto della relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, anche un obbligo di comunicazione alla Consob della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza che hanno beneficiato dell'esclusione (punto i) dell'articolo 13, comma 3, lettera c)). Tra le operazioni da comunicare alla Consob ai sensi di tale ultima disposizione non rientrano, pertanto, le operazioni di minore rilevanza ordinarie che, beneficiando dell'esenzione, non concorrono al cumulo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento.

2.5. Nel caso di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del cumulo di più operazioni, l'Allegato n. 4 richiede che la società fornisca le informazioni previste dallo schema di documento informativo "con riferimento a tutte le predette operazioni". Come reso evidente dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento, queste informazioni possono essere incluse "anche su base aggregata, per operazioni omogenee".

3. Definizione di "operazioni ordinarie" [art. 3, lettera d)]

3.1. Il Regolamento prevede la possibilità per le società di applicare un regime di esenzioni informative e procedurali per le operazioni con parti correlate qualificabili come "ordinarie", purché concluse a condizioni di mercato o standard.

La ratio della previsione risiede nella volontà di calibrare gli oneri di adempimento alla luce dei costi che essi determinano nell'operatività delle società, con riferimento ad operazioni che presentano minori rischi di lesione degli interessi degli azionisti. L'esenzione riguarda pertanto le operazioni che rientrano nello "ordinario esercizio dell'attività operativa" ovvero della "attività finanziaria" ad essa connessa.

Gli elementi che assumono rilevanza per la definizione di operazioni ordinarie sono in alcuni casi già noti alle società in quanto in parte ispirati ai principi contabili internazionali e, quindi,

tendenzialmente7 oggetto di considerazione nella redazione della documentazione contabile, con particolare riguardo alla classificazione dell'origine dei flussi finanziari richiesta per la compilazione del rendiconto finanziario (IAS 7)8 .

Nel Regolamento, un'operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa (v. §§ 3.2 e 3.3). In secondo luogo, sempre per poter beneficiare dell'esenzione, la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria (v. § 3.4).

3.2. L'elemento principale della definizione di operazione ordinaria è rappresentato dal concetto di attività operativa, espressione con la quale si intende l'insieme: (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

La nozione di attività operativa raccoglie quindi sia, in positivo, le operazioni che rientrano nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato – o, per soggetti non industriali, dell'operatività corrente – sia, in negativo, tutte le altre operazioni che, pur se estranee all'attività principale dell'oggetto sociale, non sono riconducibili alle altre due aree gestionali (investimento e finanziamento).

Nell'attività di investimento ricadono, ai presenti fini:

(i) le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate – quali, ad esempio, gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali – ad eccezione delle attività non correnti9 che siano possedute per la vendita;

(ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. "disponibilità liquide equivalenti"10 .

7 Ai fini della presente Comunicazione, si considerano infatti anche le operazioni non rilevate nel rendiconto finanziario in quanto non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o di mezzi equivalenti (c.d. operazioni non monetarie).

8 Gli elementi che nella presente Comunicazione definiscono le operazioni ordinarie sono pertanto interpretati dalla Consob in conformità dei principi contabili internazionali. Viceversa, la nozione di operazione ordinaria prevista nel Regolamento e gli orientamenti relativi alla sua applicazione non hanno naturalmente alcuna incidenza sull'interpretazione delle definizioni contenute nei principi contabili internazionali.

9 Il termine "non corrente" indica le attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine. Un'attività si intende come "corrente" quando: (i) si suppone sia realizzata, oppure posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità ovvero (ii) è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata ovvero (iii) si suppone sia realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio ovvero, infine, (iv) è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia preclusa dall'essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

10 Si considerano disponibilità liquide equivalenti, oltre alla cassa e ai depositi a vista (c.d. "disponibilità liquide"), gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Le operazioni che determinino l'acquisto o la cessione di attività immobilizzate non correnti possedute per la vendita e di disponibilità liquide equivalenti possono quindi essere esentate purché rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.4.

Nell'attività finanziaria ricadono le attività che determinano modifiche:

(i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato;

(ii) dei finanziamenti ottenuti dalla società.

Si ritiene che la classificazione di un'operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento, finanziaria) debba essere compiuta nel modo più appropriato secondo l'attività svolta dalla società: si consideri, ad esempio, la natura dell'attività svolta dalle banche o dalle società finanziarie indicate negli artt. 106, 107 e 113 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico bancario" o "Tub"), per le quali la concessione di prestiti, in qualunque forma, è solitamente classificabile come attività operativa anziché di investimento, poiché essa ricade tra le principali attività generatrici di ricavi della società.

3.3. Il secondo elemento della definizione di "operazione ordinaria" è rappresentato dall'attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa. Tale elemento consente di estendere il beneficio dell'esenzione anche a operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

In alcune ipotesi, il vincolo di accessorietà è facilmente individuabile in quanto riflesso nella causa del contratto di finanziamento (si pensi al mutuo di scopo o alle operazioni non monetarie11) o comunque inequivocabilmente ricostruibile alla luce delle caratteristiche dell'operazione (si pensi, a titolo di esempio, alle passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime): tra gli altri criteri considerati nell'attività di vigilanza, particolare attenzione sarà prestata alla durata del prestito, anche in relazione alla vita utile dei beni con esso acquistati. In linea generale e salve specifiche circostanze eccezionali, si ritiene che il carattere dell'accessorietà rispetto all'attività operativa sussista con riferimento ai c.d. "prestiti ponte" bancari ottenuti al fine di assicurare temporaneamente la continuità finanziaria o la copertura di fabbisogno finanziario.

Qualora l'operazione di finanziamento non sia caratterizzata da elementi oggettivi tali da consentire un'univoca ricostruzione del carattere dell'accessorietà all'attività operativa, si ritiene sufficiente la presenza di circostanze tali da giustificare il ragionevole convincimento che il finanziamento ottenuto sarà destinato a tale scopo. A tal fine, si considererà la ragionevolezza di

11 Si tratta delle operazioni di finanziamento da cui non discendono flussi di disponibilità liquide o mezzi equivalenti (v. ad esempio l'acquisizione di un'attività con contrazione di un debito).

tale valutazione secondo le circostanze esistenti al momento della conclusione dell'operazione, indipendentemente da eventuali successive diverse destinazioni, ove giustificate alla luce dell'evolversi delle circostanze di fatto.

Quanto agli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione – gli unici a rilevare poiché gli aumenti in opzione non si considerano "operazioni con parti correlate" secondo quanto indicato nel par. 1 – si ritiene che gli stessi non rientrino in via generale nell'ordinario esercizio dell'attività finanziaria connessa all'attività operativa (si veda il paragrafo 3.4);

3.4. La definizione di operazioni ordinarie richiede infine che, per poter beneficiare dell'esenzione, un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa. Rispetto alle classificazioni sopra ricordate è quindi necessario applicare un ulteriore criterio selettivo.

In particolare, per valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:

i) oggetto dell'operazione. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

ii) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società. La ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario12;

iii) dimensione dell'operazione. Un'operazione che rientra nell'attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Occorre tuttavia ricordare che l'esenzione di cui trattasi è applicabile anche alle operazioni di maggiore rilevanza (ossia alle operazioni che superano le soglie di rilevanza calcolate secondo l'Allegato n. 1): ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società;

iv) termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie

12 Si consideri infatti il ruolo che all'elemento della ripetizione è assegnato, nell'individuare l'ordinaria attività della società, dal Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio (§ 72), secondo cui "è prassi comune distinguere tra quegli elementi di ricavo e costo che trovano origine nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità e quelli, invece, estranei a essa. Tale distinzione è effettuata in funzione del fatto che la fonte di un elemento ha rilevanza nella valutazione della capacità dell'entità di generare flussi finanziari o mezzi equivalenti in futuro; per esempio, operazioni eccezionali, quali la dismissione di una partecipazione a lungo termine, non è probabile che si ripetano regolarmente. Quando si distingue tra gli elementi in tale modo, deve essere presa in considerazione la natura dell'entità e della sua attività. Gli elementi che trovano origine dall'attività ordinaria di un'entità possono essere inusuali per un'altra".

da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;

v) natura della controparte. Nell'ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta: si pensi, a mero titolo di esempio, al caso di una società che ceda un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene.

La rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della società quotata o della parte correlata.

3.5. Nel valutare se un'operazione possa qualificarsi come "operazione ordinaria" si avrà riguardo all'attività svolta dalla società che compie l'operazione: ciò anche qualora la società che compie l'operazione rediga un bilancio consolidato o sia inclusa nell'area di consolidamento del bilancio redatto dalla società tenuta all'applicazione delle procedure. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'operazione sia svolta da una società controllata dalla società quotata, rileverà l'attività svolta (o una tra le attività ordinariamente svolte) dalla società controllata. Tuttavia, se la società che compie l'operazione con parte correlata è una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale operazione, si ritiene che la verifica dell'ordinarietà debba essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal gruppo di appartenenza, costituito dalle società comprese nel bilancio consolidato redatto dalla società quotata controllante o dalla società controllante più a monte nella catena del controllo. Nel caso di operazioni compiute da società veicolo, infatti, la contemporanea soddisfazione delle due condizioni (ordinarietà per la società che compie l'operazione; ordinarietà alla luce di una delle attività d'impresa del gruppo) meglio risponde alla ratio, sopra ricordata, sottostante all'esenzione relativa alle operazioni ordinarie. Ciò fa sì che non sia possibile avvalersi dell'esenzione attraverso società veicolo costituite al solo scopo di compiere un'operazione che risulti estranea alle attività caratteristiche svolte fino a quel momento dalle società incluse nell'area di consolidamento.

3.6. Al fine dell'applicazione dell'esenzione per le operazioni ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, le procedure adottate dalle società ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento possono meglio identificare, anche alla luce dell'attività svolta dalla società, le caratteristiche generali delle operazioni che possono essere oggetto dell'esenzione stessa.

4. Società di minori dimensioni, società di recente quotazione e società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante [art. 3, comma 1, lettere f) e g), e art. 10]

4.1. La definizione di "società di minori dimensioni", dettata al fine di identificare i soggetti che possono beneficiare di alcune semplificazioni procedurali (articolo 10), contempla regole asimmetriche per quanto riguarda l'acquisizione e la perdita della qualifica. Con disposizione di favore per le società, infatti, si prevede che sia sufficiente rispettare anche per un solo esercizio i requisiti dimensionali previsti per poter assumere la qualità di "società di minori dimensioni", mentre i medesimi requisiti devono essere superati per due esercizi consecutivi affinché la qualifica venga meno.

La qualifica di società di minori dimensioni può inoltre essere acquisita senza soluzione di continuità dalle società che, perdendo la qualifica di "società di recente quotazione", ne presentino i requisiti. Nell'ipotesi di scissione di una società con azioni quotate con contestuale ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse da una società beneficiaria di nuova costituzione, è possibile che la medesima società beneficiaria, pur senza potersi avvalere dell'esenzione relativa alle società di recente quotazione, presenti immediatamente le caratteristiche di "società di minori dimensioni". Si ritiene che, anche prima della maturazione del primo esercizio successivo alla scissione, la società beneficiaria di nuova costituzione possa considerarsi "di minori dimensioni" ai sensi del Regolamento qualora i relativi requisiti dimensionali siano soddisfatti avuto riguardo, quanto all'attivo dello stato patrimoniale, agli elementi assegnati alla società beneficiaria secondo il progetto di scissione nonché, per quanto riguarda i ricavi, ai dati pro-forma contenuti nel prospetto di ammissione a quotazione. Quanto alla società scissa, la valutazione circa il rispetto dei limiti dimensionali ha riguardo al primo bilancio redatto successivamente alla scissione.

4.2. L'articolo 10 del Regolamento prevede un regime procedurale semplificato per le operazioni di maggiore rilevanza compiute dalle società di minori dimensioni, dalle società di recente quotazione o dalle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Possono infatti applicarsi anche a tali operazioni procedure adottate ai sensi delle disposizioni che fanno riferimento alle operazioni di minore rilevanza. Resta peraltro fermo13 che alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario dal comitato degli amministratori indipendenti troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento (c.d. whitewash): ciò anche nel caso in cui il parere fosse di natura non vincolante in quanto la società ha deciso di avvalersi della facoltà di adottare le procedure di cui all'articolo 7 del medesimo Regolamento.

13 Tra le norme oggetto di esenzione non è richiamato l'articolo 11 del Regolamento relativo alle operazioni di competenza assembleare; inoltre l'articolo 11, comma 3, si riferisce generalmente alle ipotesi in cui la proposta di deliberazione assembleare relativa a un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, senza richiamare i soli pareri espressi ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

5. Definizione di amministratori indipendenti [art. 3, comma 1, lettera h)]

Il Regolamento richiede in linea generale che un amministratore, per poter essere definito "indipendente" ai sensi della disciplina, sia in possesso quanto meno dei requisiti previsti dall'art. 148 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico"). Tuttavia, per le società che dichiarino nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" di aderire a un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (articolo 123-bis del Testo unico), il Regolamento richiede che siano considerati "amministratori indipendenti" gli amministratori giudicati tali dalle società ai sensi del medesimo codice, a condizione che i criteri di valutazione dell'indipendenza indicati da tale codice siano almeno equivalenti a quelli previsti dall'articolo 148 del Testo unico.

Si ritiene che i criteri attualmente previsti dal Codice di autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance siano "almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico". Si considereranno quindi "amministratori indipendenti" ai fini del Regolamento gli amministratori riconosciuti come tali dalle società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di autodisciplina.

Tale valutazione è basata su un confronto del livello di indipendenza complessivamente richiesto dal Testo unico, da un lato, con quello offerto dall'applicazione dei criteri del Codice di autodisciplina, dall'altro.

La maggiore restrittività dei requisiti dell'articolo 148 Testo unico su alcuni singoli aspetti (ad esempio, indicazione più dettagliata del grado di parentela rilevante) è, infatti, più che compensata dalla più ampia indicazione di ipotesi significative di assenza di indipendenza e dall'esistenza di un principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma che guida l'applicazione dei criteri del Codice e che comporta una forte responsabilizzazione delle società stesse.

La Consob considererà eventuali modifiche al Codice di autodisciplina, al fine di valutare se confermare, anche per il nuovo testo, il giudizio di equivalenza espresso in questa sede con riguardo alla vigente versione del Codice.

6. Adozione delle procedure [art. 4]

6.1. L'articolo 4 del Regolamento richiede ai consigli di amministrazione o di gestione l'adozione di procedure contenenti regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

La medesima norma prevede alcuni presidi di correttezza e, in particolare, l'espressione di un parere favorevole da parte di un comitato composto di soli consiglieri indipendenti, applicabili

con riferimento sia all'adozione delle procedure sia alle loro eventuali modifiche. In proposito, si ritiene che le società possano individuare liberamente tale comitato tra quelli già esistenti che rispettino il requisito di composizione o di costituirne appositamente uno nuovo. Si raccomanda alle società di valutare con una cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione delle procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Appare inoltre opportuno, sebbene non richiesto dal Regolamento, acquisire un parere del comitato di consiglieri indipendenti anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione delle procedure in essere, ad alcuna modifica.

6.2. Il Regolamento prevede che, qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le società debbano ricorrere, in sede di deliberazione delle procedure, a presidi alternativi al comitato di amministratori indipendenti. In particolare, in tal caso, è previsto che le delibere siano approvate "previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente". Pertanto, qualora nelle società tenute all'adozione delle procedure siano in carica un solo o due soli consiglieri indipendenti è possibile ricorrere al parere favorevole di questi ultimi, senza che vi sia la necessità di modificare la composizione del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza. Tra le possibili misure non figura, invece, l'espressione di un parere da parte del collegio sindacale: a quest'organo, infatti, è già assegnato non solo il compito di controllare l'osservanza delle procedure adottate, ma anche quello di verificare la conformità delle procedure stesse ai principi indicati nel Regolamento (v. articolo 2391-bis del codice civile, articolo 149 del Testo unico nonché articolo 4, comma 6, del Regolamento). In proposito, si ritiene che la valutazione del collegio sindacale riguardi sia la conformità delle procedure adottate al Regolamento sia il rispetto delle procedure medesime in occasione dell'approvazione delle singole operazioni: nel primo caso – così come, ovviamente, nel secondo – si tratta di valutazioni condotte ex post, ma si ritiene che nulla impedisca l'acquisizione di un parere del collegio sindacale sulla legittimità delle procedure prima che queste siano approvate14 . In tal caso, il parere si affiancherebbe, senza sostituirlo, a quello espresso, in sede di adozione delle procedure, dai consiglieri indipendenti o dagli esperti indipendenti.

7. Operazioni compiute dalle società controllate [art. 4, comma 1, lettera d), e art. 5, comma 1]

Le operazioni compiute dalle società controllate possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalle società controllanti che siano direttamente soggette

14 Resta inoltre ferma la possibilità, per le società, di coinvolgere nella redazione delle procedure, anche mediante espressione di specifici pareri, altri soggetti, quali ad esempio il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (al fine di assicurare un coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-bis del Testo unico: v. l'art. 4, comma 4, del Regolamento).

alla disciplina di correttezza e di trasparenza stabilita dal Regolamento in quanto emittenti azioni negoziate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Per tale motivo, le operazioni compiute dalle società controllate15 sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico.

Diversamente, in materia di correttezza sostanziale e procedurale, l'articolo 4, comma 1, lettera d), del Regolamento prevede che le società definiscano regole specifiche con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui la società controllante "esamini o approvi" le operazioni compiute da società controllate, italiane o estere. La disposizione, diretta a stabilire i principi generali in materia di operazioni compiute "per il tramite di società controllate" (articolo 2391-bis del codice civile16), richiede quindi che vi sia un'attività qualificata (sotto forma di esame o approvazione dell'operazione) della controllante affinché quest'ultima sia tenuta ad attuare regole di correttezza.

Il Regolamento non impone, quindi, alle società controllanti l'esercizio di un'influenza (con o senza attività di direzione e coordinamento) ulteriore rispetto a quella che esse già esercitino nei propri rapporti con le società controllate. Esso, infatti, si limita ad incidere sui processi decisionali, relativi alle operazioni compiute dalle controllate, adottati dalle società indipendentemente dall'attuazione del Regolamento, per scelta autonoma o per imposizione di legge (quest'ultimo è il caso, ad esempio, delle operazioni sulle quali la capogruppo sia chiamata ad esprimere il proprio assenso in applicazione dell'articolo 136, comma 2, Tub).

A tali fini, si ritiene che:

  • l'esame o l'approvazione delle operazioni non debbano necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni né debbano necessariamente avvenire con deliberazione espressa ma che sia sufficiente che un esponente aziendale della controllante esamini preventivamente o approvi le operazioni in forza delle deleghe conferitegli;

  • per "esame" si possa intendere non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

15 A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile anziché alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.

16 Per l'individuazione delle controllate indicate nell'art. 2391-bis del codice civile si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile e non alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate, contenuta nell'Allegato n. 1 al Regolamento e mutuata dai principi contabili internazionali vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento: tale precisazione può assumere rilevanza in quanto si ritiene che la definizione civilistica faccia riferimento al solo controllo individuale; al contrario, la definizione contenuta nel citato Allegato 1 contiene un espresso riferimento al controllo congiunto.

Qualora, in base a quanto precede, le società siano tenute ad individuare regole relative ad operazioni compiute per il tramite di società controllate, il Regolamento rimette interamente alla responsabilità delle società l'individuazione di regole in grado di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni. Le società controllanti non saranno, quindi, tenute ad applicare integralmente, per le operazioni delle controllate da loro esaminate o approvate, le disposizioni di natura procedurale dettate dal Regolamento. Queste ultime, infatti, potranno essere declinate da ciascuna società controllante secondo il grado di influenza che essa esercita in conformità alle autonome determinazioni in materia di rapporti con le società controllate ovvero secondo la maggiore o minore rilevanza dell'operazione.

Nell'ipotesi in cui l'operazione sia compiuta da una società quotata per il tramite di un'altra società quotata, nel senso sopra indicato, entrambe le società saranno tenute all'applicazione delle procedure secondo i rispettivi ruoli: la società controllante applicherà, in sede di esame o approvazione dell'operazione, le regole autonomamente individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del Regolamento, mentre la società controllata applicherà le procedure richieste dal Regolamento per le operazioni di maggiore o minore rilevanza. Ciò, naturalmente, sempreché la parte correlata sia tale anche per la società controllata.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dagli organi di controllo delle società tenute all'applicazione delle procedure, particolare attenzione sarà prestata al compimento, da parte di società controllate, di operazioni con parti correlate della controllante che possano indicare – in ragione del numero, del tipo, dell'entità o della frequenza – un'elusione dei presidi di correttezza indicati nel Regolamento.

8. Individuazione dei soggetti rilevanti per l'applicazione della disciplina [art. 4, comma 2]

La disciplina del Regolamento si applica alle operazioni con "parti correlate" come definite nell'Allegato n. 1 del medesimo Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento al momento dell'adozione delle procedure le società devono valutare se individuare - e conseguentemente indicare nelle stesse procedure ulteriori categorie di soggetti, rispetto alle parti correlate come definite nel citato Allegato n. 1, a cui applicare, in tutto o in parte17, la disciplina procedurale e di trasparenza di cui trattasi.

Ai fini della predetta valutazione le società devono tenere conto di:

  • particolari assetti proprietari. Ad esempio, una società con assetti proprietari particolarmente frammentati potrebbe decidere di applicare la disciplina, in tutto o in parte, a titolari di partecipazioni inferiori a quelle rilevanti per le presunzioni di esercizio dell'influenza notevole (20 per cento previsto nell'Allegato n. 1 del Regolamento e mutuato dal vigente IAS 28; 10 per cento

17 Ad esempio, le società potrebbero decidere di applicare alle operazioni con i predetti ulteriori soggetti solo la disciplina della trasparenza con documento informativo prevista dall'art. 5.

indicato con riferimento alle partecipazioni nelle società con azioni quotate dall'articolo 2359 del codice civile), indipendentemente dall'esercizio di un'influenza notevole o dominante (individuale o congiunta) sulla società partecipata;

  • eventuali vincoli contrattuali rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile nonché di eventuali vincoli contrattuali o statutari tramite i quali si possono realizzare la direzione e il coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-septies del codice civile. In particolare, si fa riferimento ai contratti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possono determinare un'influenza dominante sulla società; si fa, inoltre, riferimento alle ipotesi in cui una società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento in forza di un contratto o di clausole statutarie;

  • discipline di settore eventualmente applicabili in materia di parti correlate. Qualora, ai fini di una disciplina di settore analoga o contigua (ad esempio, in ambito bancario), una società sia tenuta ad individuare un "perimetro di correlazione" più ampio di quello derivante dalle definizioni contenute nell'Allegato n. 1, essa potrebbe ritenere utile, ai fini di una semplificazione delle procedure, individuare un unico perimetro per entrambe le discipline.

Nel valutare se ampliare il novero dei soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le regole procedurali e di trasparenza stabilite dal Regolamento, le società possono inoltre avere riguardo alla disciplina applicabile in materia di contabilità. In particolare, si potrà estendere l'ambito dei soggetti inclusi nell'Allegato n. 1 facendo riferimento a una o più delle ulteriori fattispecie di correlazione previste dalla nozione di "parte correlata" contenuta nel principio contabile IAS 24 adottato dal Regolamento (UE) n. 632/2010 del 19 luglio 2010. Trattandosi di una mera estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento, resta fermo che le fattispecie di correlazione comuni al nuovo IAS 24 e all'Allegato n. 1 rimarrebbero disciplinate da quest'ultima fonte.

9. Pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza, dei pareri del comitato di amministratori indipendenti e degli eventuali pareri di esperti indipendenti [art. 5, comma 1]

Come espressamente indicato nel comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento, la pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza nonché la pubblicazione dei pareri del comitato di amministratori indipendenti e degli eventuali pareri di esperti indipendenti è richiesta dalla Consob ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico. Ciò rende altresì applicabile la disciplina del reclamo per grave danno prevista dal comma 6 del medesimo articolo 114 del Testo unico18 .

18 In particolare, il comma 6 dell'art. 114 del Testo unico prevede: " Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o

Il Regolamento richiede la pubblicazione del documento informativo e dei pareri ora ricordati con riguardo alle sole operazioni di maggiore rilevanza. Ciò non impedisce naturalmente la diffusione di un documento contenente le informazioni richieste per tali operazioni (o anche solo di parte di esse) in occasione dell'approvazione di operazioni di minore rilevanza, secondo le modalità previste per l'informazione regolamentata: gli emittenti possono cioè liberamente valutare se un'operazione, anche a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo ai sensi del Regolamento, meriti una maggiore disclosure a vantaggio del mercato. Questa facoltà può essere di ausilio agli emittenti in ipotesi "di confine", nelle quali, pur essendo un'operazione qualificabile come "di minore rilevanza" in applicazione dell'Allegato n. 3, essa si collochi poco al di sotto della soglia di maggiore rilevanza.

10. Informazione finanziaria periodica [art. 5, comma 8]

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, l'articolo 5, comma 8, del Regolamento contiene norme in materia di informazione periodica sulle operazioni con parti correlate (obblighi aggiuntivi di informativa periodica sono previsti in altre disposizioni: si veda, ad esempio, l'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento).

In particolare, viene richiesto che nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale sia fornita informazione:

a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento (art. 5, comma 8, lett. a));

b) sulle altre singole operazioni con parti correlate "che abbiano influito in misura rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società (art. 5, comma 8, lettera b));

c) sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento (art. 5, comma 8, lettera c)).

Le disposizioni delle lettere b) e c) attuano, in conformità all'articolo 154-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni delle direttive europee in materia di operazioni con parti correlate da includere nella relazione intermedia sulla gestione (art. 5, par. 4, direttiva 2004/109/CE e art. 4 direttiva 2007/14/CE). Per tale motivo, l'oggetto dell'informazione, ivi incluso il perimetro rilevante della correlazione, è definito mediante rinvio alla nozione stabilita dai principi contabili internazionali, come richiesto dalle direttive europee per le società che redigano i documenti contabili secondo tali principi (si veda anche il Considerando 5 della direttiva 2007/14/CE). La lettera a), al contrario, fa riferimento alle "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai

temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.".

sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Regolamento con riferimento sia all'ambito soggettivo sia ai criteri di rilevanza dell'operazione.

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

  • a) nella relazione sulla gestione annuale:
  • 1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
  • 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
    • o il nominativo della controparte dell'operazione;
    • o la natura della relazione con la parte correlata;
    • o l'oggetto dell'operazione;
    • o il corrispettivo dell'operazione;
    • o ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;
  • b) nella relazione intermedia sulla gestione:
  • 1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
  • 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a), punto n. 2).

Come indicato nell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza.

11. Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico [art. 6]

L'articolo 6 del Regolamento, nel caso in cui operazioni con parti correlate siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, richiede che nel

comunicato da diffondere al pubblico siano inserite talune specifiche informazioni, "in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi" ai sensi della predetta norma.

A tale riguardo, si rammenta che l'articolo 66, comma 2, lettera a), del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") prevede che il comunicato con cui sono pubblicate le informazioni privilegiate debba contenere "gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati": deve quindi essere comunicato ogni elemento informativo idoneo ad influire, anche congiuntamente ad altre informazioni, in modo sensibile sui prezzi dei relativi strumenti finanziari. Restano altresì fermi gli obblighi informativi eventualmente stabiliti da schemi di comunicato price-sensitive definiti dalle società di gestione del mercato in cui sono ammesse alla negoziazione le azioni emesse dalla società.

Con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità all'Allegato n. 4 del Regolamento, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previsti dal Regolamento, si riporta di seguito una lista, non esaustiva, di elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto del citato articolo 66, comma 2, lettera a), e che, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento, costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni. Tali elementi sono:

  • i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
  • ii) le motivazioni economiche dell'operazione;
  • iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
  • iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
  • v) l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

12. Procedure per le operazioni di minore rilevanza [art. 7, comma 1, e Allegato n. 2, par. 1.1]

12.1. Le previsioni del Regolamento in materia di procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate rappresentano il livello minimo delle tutele in materia di correttezza sostanziale e procedurale dettate ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile. Resta, quindi, ferma la facoltà per le società di adottare misure più stringenti, come reso evidente dal termine "almeno" (per le operazioni di minore rilevanza, v. articolo 7, comma 1, del Regolamento e par. 1.1. dell'Allegato n. 2; analoghe previsioni riguardano le operazioni di maggiore rilevanza e le operazioni strategiche, v. articolo 8, comma 1, del Regolamento e parr. 2.1. e 3.1 dell'Allegato n. 2). Per quanto riguarda in particolare le operazioni di minore rilevanza, l'articolo 7, comma 1, del Regolamento fa espressamente salva la possibilità di adeguare le procedure alle previsioni in materia di operazioni di maggiore rilevanza (indicate nell'articolo 8). Ne deriva che le procedure potranno adottare, su base volontaria, tali ultimi presidi ovvero anche solo alcuni tra essi19, ferma la facoltà di individuare altre misure, ulteriori a quelle applicabili in forza dell'articolo 7, non previste dal Regolamento. Analoghe considerazioni valgono, pur in assenza di un richiamo espresso alle previsioni in materia di operazioni di maggiore rilevanza, per le società che adottino il sistema dualistico di amministrazione e controllo (Allegato n. 2, par. 1.1.).

12.2. Per le operazioni di minore rilevanza è previsto il ricorso a un parere preventivo non vincolante rilasciato da un comitato composto da amministratori non esecutivi e non correlati20 in maggioranza indipendenti (articolo 7, comma 1, lettera a)). La previsione consente tanto l'utilizzo di comitati già esistenti, come, ad esempio, il comitato di controllo interno richiesto dal Codice di autodisciplina delle società quotate21, quanto il ricorso a comitati costituiti in occasione dell'approvazione della singola operazione con parte correlata.

Rimane peraltro auspicabile che le società, eventualmente in occasione del primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore della disciplina di cui trattasi, anche per le operazioni di minore rilevanza costituiscano un comitato composto esclusivamente da

19 Anche per alcune soltanto tra le operazioni di minore rilevanza.

20 Ai sensi dell'art. 3, lett. i), del Regolamento sono "amministratori non correlati": gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

21 Si rammenta che il Codice di Autodisciplina richiede un comitato di controllo interno composto esclusivamente da amministratori indipendenti per le sole società quotate controllate da un'altra quotata. Si rammenta, inoltre, che il nuovo art. 37 del Regolamento Mercati prevede a regime (cfr., per indicazioni sulla disciplina transitoria, il successivo paragrafo 23), tra le condizioni per l'ammissione a quotazione di società controllate sottoposte ad attività di direzione e coordinamento:

a) la presenza di un comitato di controllo interno composto interamente da amministratori indipendenti;

b) che, ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria siano composti esclusivamente da amministratori indipendenti.

amministratori indipendenti, come previsto dalle migliori prassi internazionali. Ciò consentirebbe altresì di concentrare i presidi sulle operazioni con parti correlate in un unico comitato22 .

In ogni caso, si auspica che le società evitino di includere nel comitato cui spetta il parere sull'operazione amministratori non esecutivi che, per quanto non correlati alla controparte dell'operazione, abbiano con essa rapporti tali da lederne l'indipendenza dalla medesima: ad esempio, qualora l'operazione dovesse essere conclusa con il socio di controllo e un amministratore non esecutivo avesse un legame professionale o familiare con quest'ultimo, sarebbe preferibile non assegnare a tale amministratore alcun ruolo nell'espressione del parere richiesto.

Particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di assegnare agli amministratori indipendenti presenti in consiglio un ruolo significativo nella scelta dei componenti di tale comitato.

13. Pareri preliminari all'approvazione delle operazioni [art. 7, comma 1, lettere a) e d); art. 8, comma 1, lettere c) e d); Allegato n. 2, parr. 1.1.a, 1.3, 2.1.c, 2.2, 3.1.d]

Il Regolamento collega alcuni effetti giuridici ai pareri non favorevoli rilasciati dai soggetti tenuti alla sua espressione. Tali effetti possono ad esempio consistere – a seconda della rilevanza dell'operazione, del sistema di amministrazione e controllo adottato o delle scelte compiute in sede di redazione delle procedure – nell'impossibilità di deliberare l'operazione, nell'onere di ricorrere alla deliberazione di un diverso organo sociale o, più semplicemente, in obblighi informativi.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni con riguardo a talune ipotesi particolari di formulazione del parere. Perché il parere possa essere considerato "favorevole", è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre gli effetti sopra ricordati. È quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto "favorevole" ai sensi del Regolamento, purché le

22 Si rammenta, infatti, che:

- per l'adozione delle procedure, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, è richiesto un parere preventivo vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti;

- per le operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, è richiesto il coinvolgimento nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa (con il rilascio di un parere preventivo vincolante) di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo [articolo 7, lettera f) e Allegato n. 2, parr. 1.1.f e 3.1.i].

14. Esperti indipendenti [art. 7, comma 1, lettera b); Allegato n. 2, paragrafi 1.1.b, 1.3, 2.2.b, 3.1.c]

14.1. Il Regolamento stabilisce, con una previsione richiamata in più disposizioni, che i consiglieri indipendenti non correlati o i comitati da loro composti abbiano la facoltà di farsi assistere a spese della società da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il principio non impone che gli esperti scelti dai consiglieri indipendenti debbano essere diversi da quelli eventualmente nominati dalla società: si ritiene pertanto che tale disposizione sia rispettata anche qualora ai consiglieri indipendenti sia assegnato il potere di indicare gli esperti che la società nominerà per il compimento dell'operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli amministratori indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle operazioni con parti correlate. La precisazione vale qualunque sia l'operazione oggetto di esame da parte dei consiglieri indipendenti; qualora la stessa sia di minore rilevanza, sarà inoltre applicabile la possibilità, per la società, di porre un limite di spesa, riferito a ciascuna singola operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti. La valutazione circa l'indipendenza dell'esperto chiamato ad assistere i consiglieri indipendenti compete naturalmente a questi ultimi.

14.2. Con riferimento ai requisiti di indipendenza degli esperti, l'Allegato n. 4 ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate") indica le relazioni da tenere in considerazione nel qualificare l'esperto come indipendente e di cui occorre far menzione nel documento. Tuttavia, nello stesso Allegato è precisato che tali relazioni possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornirne espressa motivazione nel documento.

15. Presidi alternativi in mancanza di amministratori indipendenti [art. 7, comma 1, lettera d); art. 8, comma 1, lettera d)]

15.1. Il Regolamento prevede che le società debbano ricorrere a specifici presidi nelle ipotesi in cui, per l'esiguo numero di amministratori indipendenti, non sia possibile costituire un comitato secondo le regole indicate nell'articolo 7. I presidi alternativi così adottati devono in ogni caso essere equivalenti a quello indicato nella lettera a) dell'articolo 7.

Ferma la facoltà per le società di individuare altre soluzioni, si considerano comunque "presidi equivalenti" l'assunzione della delibera previo motivato parere, non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza

sostanziale delle condizioni di quest'ultima rilasciato dal collegio sindacale o da un esperto indipendente. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del collegio sindacale, l'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si considera inoltre presidio equivalente il ricorso, per l'espressione del parere, all'amministratore indipendente non correlato eventualmente presente.

Quale che sia la soluzione prescelta dalle società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), il giudizio di equivalenza riguarda anche il rispetto sostanziale delle previsioni sulla trasparenza in materia di operazioni approvate pur in presenza di indicazioni contrarie che siano emerse in applicazione dei presidi adottati [art. 7, comma 1, lettera g)]. Ne discende che qualora il presidio consista nell'espressione di un parere – sia esso rilasciato da soggetti interni alla società o da esperti indipendenti – si dovrà procedere alla pubblicazione del documento informativo e del parere negativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g).

15.2. Analoghi rimedi sono previsti per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza. In tal caso, l'equivalenza rispetto alle funzioni svolte dagli amministratori indipendenti nelle forme previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 8 (in materia di trattative, istruttoria e approvazione dell'operazione) si ritiene soddisfatta, ferma la facoltà delle società di individuare altre soluzioni:

i) con riferimento alle fasi delle trattative e dell'istruttoria, mediante l'attribuzione ad uno o più degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero al collegio sindacale o a un esperto indipendente dei compiti indicati nella ricordata lettera b);

ii) con riferimento alla fase dell'approvazione dell'operazione, mediante l'assunzione della delibera previo motivato parere favorevole degli amministratori indipendenti indicati nel punto i) sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima ovvero previo motivato parere, sul medesimo oggetto, del collegio sindacale o dell'esperto indipendente indicato nel punto i).

Così come indicato per le operazioni di minore rilevanza, l'equivalenza rispetto ai presidi indicati nel Regolamento del parere rilasciato dal collegio sindacale può ritenersi sussistente solo qualora i componenti del collegio, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Anche i pareri rilasciati in attuazione dei presidi alternativi sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

Parimenti, si considera presidio equivalente l'assunzione della delibera, in conformità allo statuto, previa autorizzazione al compimento dell'operazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile.

16. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza [art. 8, comma 1, lettera c), e comma 2; Allegato n. 2, par. 2.2]

16.1. Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, le procedure devono prevedere, tra l'altro, che l'operazione sia approvata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole di un comitato composto da soli amministratori indipendenti, anche appositamente costituito in vista della singola operazione, "ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati". Le procedure possono quindi prevedere che le operazioni siano approvate, anziché dal comitato di amministratori indipendenti il ricorso al quale è comunque richiesto durante la fase delle trattative e la fase istruttoria, direttamente dal consiglio di amministrazione con doppie maggioranze o quorum rafforzati che attribuiscano un ruolo determinante agli amministratori indipendenti. Ad esempio, potrebbe essere previsto che l'operazione debba essere approvata dall'organo amministrativo, oltre che con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati che compongono tale organo.

Si ritiene, peraltro, che il parere di un comitato di indipendenti possa più efficacemente garantire la correttezza procedurale e sostanziale dell'operazione in quanto tale soluzione consente non solo di dare maggiore evidenza all'opinione degli indipendenti con la pubblicazione del loro parere, ma anche una maggiore libertà di espressione da parte degli indipendenti, potendosi essi riunire da soli nell'ambito del comitato.

Come già indicato per le operazioni di minore rilevanza, particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di assegnare agli amministratori indipendenti presenti in consiglio un ruolo significativo nella scelta dei componenti di tale comitato.

16.2. Il secondo comma dell'articolo 8 prevede la possibilità di consentire ai consigli di amministrazione di approvare un'operazione di maggiore rilevanza, ricorrendo all'autorizzazione assembleare, anche nelle ipotesi in cui gli amministratori indipendenti abbiano espresso un "avviso contrario" al compimento dell'operazione stessa. L'espressione riportata, volutamente ampia, fa riferimento alle diverse modalità con le quali le procedure possono declinare il ruolo degli amministratori indipendenti nella fase di approvazione dell'operazione secondo quanto indicato nell'articolo 8, comma 1, lettera c). L'espressione include pertanto sia il rilascio del parere da parte del comitato indicato nella lettera b) sia il voto contrario da parte della maggioranza degli indipendenti sia, infine, qualunque altra modalità di espressione da parte degli amministratori indipendenti che le società abbiano deciso di adottare nell'assegnare alla maggioranza di tali amministratori (o ai soggetti chiamati ad esprimersi in forza dei presidi alternativi, qualora applicabili) un ruolo determinante nell'approvazione dell'operazione.

16.3. Si rammenta che nello schema di documento informativo da pubblicare per le operazioni di maggiore rilevanza ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento è espressamente richiesto quanto

segue: "Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, [il documento informativo contiene] un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso" (cfr. par. 2.3 dell'Allegato n. 4 al Regolamento).

Con riferimento al contenuto del medesimo documento informativo, il par. 2.4 dell'Allegato n. 4 richiede di indicare "i termini e l'oggetto del mandato" eventualmente conferito ad esperti indipendenti per la valutazione della congruità dell'operazione. A tali fini, per "termini del mandato" si intendono le clausole accessorie a quelle che individuano l'oggetto dell'incarico, tra cui quelle con le quali si definiscono le c.d. "assumptions". Le società non sono invece tenute a indicare il compenso corrisposto all'advisor né le altre condizioni economiche dell'incarico.

17. Procedura c.d. di whitewash in assemblea [art. 11, comma 3]

In materia di operazioni di maggiore rilevanza, per le ipotesi in cui, in conformità alle procedure, una proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, il Regolamento prevede che le procedure debbano contenere regole volte a impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei "soci non correlati votanti" esprima voto contrario sull'operazione.

La definizione di "soci" non correlati prevista dall'articolo 3, lettera l), include tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto. La definizione considera inoltre "non correlati" e, pertanto, inclusi nel computo del quorum speciale, i titolari del diritto di voto che (i) non siano controparte dell'operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e alla società. In questo modo, ai fini dell'esclusione dal calcolo della maggioranza richiesta nell'articolo 11, comma 3, sono presi in considerazione solo soggetti che siano direttamente correlati alla società oltre che alla controparte dell'operazione. Ai fini dell'accertamento di rapporti di correlazione tra parti correlate della società, quest'ultima si avvarrà delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del Regolamento.

La disposizione indicata nell'art. 11, comma 3, del Regolamento lascia impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di maggioranze assembleari (in particolare, articoli 2368 e 2369) e in materia di conflitto d'interessi dei soci (in particolare, articoli 2368, comma 3, e 2373). A tali norme si aggiunge, senza sostituirsi, la condizione che non vi sia un voto contrario da parte della maggioranza dei "soci non correlati", da calcolarsi sui soli votanti al fine di evitare che gli astenuti siano computati a favore o contro la deliberazione.

A tale risultato è certamente possibile pervenire attraverso un'apposita previsione statutaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del codice civile. Tuttavia, si ritiene che il medesimo effetto possa essere ottenuto anche in assenza di modifiche statutarie mediante una regola, da includere nelle procedure, che richieda l'inserimento nella proposta di deliberazione assembleare di una

previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza indicata nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento.

18. Procedure per le operazioni di competenza assembleare nei casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale [art. 11, comma 5]

Per le operazioni di competenza assembleare è prevista la possibilità, ove espressamente consentito dallo statuto, di derogare nei casi di urgenza alle disposizioni procedurali, ferma la disciplina della trasparenza, purché vengano soddisfatte alcune condizioni indicate nell'articolo 11, comma 5.

Considerato che le operazioni di competenza assembleare sono quelle che possono più direttamente incidere sulla struttura di una società (si pensi, ad esempio, ad una fusione o ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione), si è ritenuto di limitare l'utilizzo di tale facoltà per le operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai soli "casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali".

Si rappresenta che, ai soli fini della disciplina in esame, con l'espressione "crisi aziendali" s'intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s'intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei ricordati articoli 2446 e 2447 ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari.

19. Operazioni di importo esiguo [art. 13, comma 2]

Le procedure possono prevedere che il Regolamento non si applichi alle operazioni di importo esiguo. A tal fine, esse identificano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), la dimensione delle operazioni da esentare.

Nell'identificare la "soglia di esiguità" le società tengono conto del fatto che l'esenzione è dettata nella logica di escludere operazioni che non comportano prima facie alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una parte correlata. Seppure tale giudizio non possa prescindere dalle dimensioni dell'impresa, è opportuno che nel definire le soglie dimensionali per le operazioni di importo esiguo le società facciano ricorso, laddove possibile, a valori assoluti anziché a grandezze di tipo percentuale. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'individuazione di una soglia particolarmente elevata in rapporto alle dimensioni della

società, per quanto definita in valore assoluto, rappresenterebbe una violazione del Regolamento23 . Si evidenzia inoltre che le procedure potrebbero anche individuare soglie di esiguità differenziate a seconda della tipologia dell'operazione o della categoria di parte correlata coinvolta.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dagli organi di controllo delle società tenute all'applicazione delle procedure, particolare attenzione sarà prestata a possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

20. Deroga alle procedure per le operazioni urgenti [art. 13, comma 6]

20.1. Il Regolamento consente alle società i cui statuti lo prevedano di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate. In tali ipotesi, il Regolamento indica alcuni obblighi a cui le società sono tenute ad adempiere. Qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, tra i presidi indicati rientra anche un'informativa preventiva al presidente del consiglio di amministrazione o di gestione circa le ragioni di urgenza. In tal modo, la previsione assicura che i soggetti in grado di convocare gli organi amministrativi collegiali siano informati della disapplicazione dei presidi di correttezza dell'operazione e delle ragioni per le quali ciò avviene. Poiché i principi di correttezza contenuti nel Regolamento e nei suoi Allegati sono sempre derogabili in senso più restrittivo da parte delle società (come reso evidente dall'impiego del termine "almeno" negli articoli 7 e 8 nonché nell'Allegato n. 2), queste ultime potranno sempre prevedere nelle procedure, nell'ipotesi in cui il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione non sia qualificabile come consigliere indipendente non correlato, che la medesima informazione sia fornita anche a un consigliere indipendente, preventivamente designato, a cui sia attribuito il potere di convocare riunioni tra soli consiglieri indipendenti. Tale figura può naturalmente coincidere con il lead independent director previsto dal Codice di autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

20.2. La facoltà di avvalersi dell'esenzione relativa alle operazioni urgenti è applicabile anche per le operazioni compiute tramite società controllate. A tal fine, in conformità all'articolo 13, comma 6, del Regolamento, le società quotate o diffuse dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione.

21. Facoltà di esclusione per le operazioni con o tra società controllate e con società collegate [art. 14, comma 2]

23 Più precisamente, sebbene la soglia debba preferibilmente essere espressa in termini assoluti, la valutazione da condursi per l'individuazione di tale soglia non potrà che essere relativa alle dimensioni della società interessata.

Il Regolamento prevede la facoltà di esentare dall'applicazione delle norme procedurali e di trasparenza (salve le disposizioni in materia di informazione contabile periodica previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento) le operazioni compiute con o tra società controllate e con società collegate24, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società soggetta all'applicazione del Regolamento (società con azioni quotate o diffuse), che esercita il controllo o l'influenza notevole. La qualificazione della significatività degli interessi di altre parti correlate è rimessa alle società, anche sulla base dei criteri individuati nelle procedure. Tuttavia, il Regolamento precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate (e, a maggior ragione, collegate) non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro. Si pensi, ad esempio, all'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della società controllante: è chiaro come tale rapporto giuridico possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata che potrebbero tuttavia non essere vantaggiose per la società controllante.

Interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

La valutazione di significatività è altresì rimessa alle società nell'ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla società quotata o con azioni diffuse tenuta all'applicazione del Regolamento) dal soggetto che controlla la società. In tal caso, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale

24 Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1. Ne deriva la possibilità di esentare, ad esempio, operazioni compiute con joint venture partecipate dalla società tenuta all'applicazione del Regolamento.

sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata25. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate26 .

22. Disciplina transitoria del Regolamento sulle operazioni con parti correlate [Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, par. IV.1, modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010]

22.1. Nella delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, con riferimento al regime transitorio delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate è previsto quanto segue:

a) le società devono adottare le procedure previste dall'articolo 4 del Regolamento entro il 1° dicembre 2010;

b) le disposizioni in materia di trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza previste dall'articolo 5 del Regolamento (pubblicazione di un documento informativo e informazione nei documenti contabili ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico) si applicano a decorrere dal 1° dicembre 201027. Fanno eccezione le disposizioni in materia di documento informativo relative al cumulo delle operazioni con una stessa parte correlata o con soggetti che siano contestualmente

25 A meri fini illustrativi, si considerino i seguenti esempi di valutazione del criterio di significatività:

(i) La società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a 50%+(50*50%)=75%, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

(ii) La società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a 10%+(30*50%)=25%, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

26 Si consideri ad esempio la seguente circostanza: la società A (quotata) controlla la società B (non quotata) detenendo il 51% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La società C (non quotata), sulla quale A esercita il controllo o l'influenza notevole, detiene il rimanente 49% del capitale di B. Nell'operazione tra A e B, la partecipazione detenuta da C in B non costituisce interesse significativo ai fini dell'art. 14, comma 2, del Regolamento.

27 Fino a tale data rimangono in vigore gli articoli 71-bis (pubblicazione documento informativo per operazioni con parti correlate), 91-bis (invio alla Consob del documento informativo sulle operazioni con parti correlate) e 81, comma 1, (informativa sulle operazioni con parti correlate nella relazione finanziaria semestrale) del Regolamento Emittenti.

parti correlate di quest'ultima e della società: tale cumulo delle operazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5, si applica con riferimento alle operazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le società il cui esercizio non inizi il 1° gennaio terranno conto, ai fini del cumulo, delle operazioni concluse a partire da tale data e fino al termine naturale dell'esercizio: il computo delle operazioni ai fini del cumulo sarà riavviato con l'inizio dell'esercizio successivo;

c) le società, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del Regolamento, devono trasmettere alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, i documenti e i pareri pubblicati ai sensi del medesimo articolo 5 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti. Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico, si applica la disciplina transitoria contenuta nel punto IV della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009;

d) le società applicano le disposizioni procedurali del Regolamento entro il 1° gennaio 2011.

Tra le disposizioni la cui entrata in vigore o la cui applicabilità sono differite ai sensi della disciplina transitoria contenuta nella citata delibera n. 17221 non rientra l'articolo 6 del Regolamento ("Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico"). Ne deriva che già dall'entrata in vigore del Regolamento28 i comunicati pubblicati in applicazione dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico devono contenere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale norma, le indicazioni previste nell'articolo 6 29 , se ed in quanto queste siano applicabili secondo la disciplina transitoria.

In particolare:

1) le previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), si applicano a partire dall'entrata in vigore del Regolamento con riferimento alle operazioni con parti correlate identificate dalle società ai fini dell'applicazione dell'articolo 71-bis (documento informativo) e dell'articolo 81, comma 1, (relazione finanziaria semestrale) del Regolamento Emittenti che, come detto, sono abrogati (insieme all'articolo 91-bis del medesimo regolamento) a decorrere dal 1° dicembre 2010;

28 In data 9 aprile 2010.

29 L'art. 6 ("Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico") prevede: "Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;

b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5;

d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;

e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.".

2) l'articolo 6, comma 1, lettera c), si applica dal 1° dicembre 2010. Dalla medesima data, le società applicano le lettere a) e b) con riferimento alle parti correlate come definite dal Regolamento;

3) le lettere d) ed e) dell'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

22.2. Con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza che siano state approvate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento in materia di trasparenza (1° dicembre 2010) e che non abbiano costituito oggetto di informativa ai sensi dell'articolo 71-bis, in quanto non ancora concluse, si raccomanda di pubblicare comunque il documento informativo previsto dal citato articolo 5, comma 1, nei termini ivi previsti, a decorrere dall'esecuzione dell'operazione, rimanendo fermo che la Consob potrà richiedere tale pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, con riferimento alla specifica operazione.

23. Disciplina transitoria dell'articolo 37 del Regolamento Mercati [Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, paragrafi II e IV.2]

Con la delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 è stato modificato l'articolo 37 del Regolamento Mercati che individua, in attuazione dell'articolo 62, comma 3-bis, del Testo unico, le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le società controllate sottoposte ad attività di direzione e coordinamento.

Per l'entrata in vigore della nuova disciplina è previsto che:

a) le società con azioni già quotate e già soggette ad attività di direzione e coordinamento alla data di entrata in vigore della delibera, ovvero che diventino soggette a tale attività entro il 1° ottobre 2010, si adeguino alle nuove disposizioni dell'articolo 37 entro 30 giorni dalla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

b) alle società soggette ad attività di direzione e coordinamento che presentino domanda di ammissione a quotazione entro il 1° ottobre 2010 si applicano le condizioni previste dall'articolo 37 ante modifica30. Tali società si dovranno adeguare alle nuove prescrizioni dell'articolo 37 modificato a partire dalla prima assemblea di rinnovo del consiglio di amministrazione o del

30 In particolare l'art. 37, comma 1, lett. d), ante modifica richiede "la presenza di amministratori indipendenti in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o da associazioni di categoria". La Borsa Italiana, a sua volta, fa riferimento a quanto previsto dall'art. IA.2.13.6, comma 1 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa per il segmento STAR in tema di numero degli amministratori indipendenti (almeno 2 amministratori indipendenti per consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri; almeno 3 indipendenti per i consigli composti da 9 a 14 membri; almeno 4 indipendenti per i consigli composti da oltre 14 membri) e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina in tema di requisiti di indipendenza degli amministratori.

consiglio di sorveglianza convocata dopo il 1° ottobre 2010. Anche in tal caso si applica il termine di adeguamento dei 30 giorni successivi all'assemblea ricordato nella lettera a), inserito con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (termine previsto al fine di consentire la costituzione dei comitati in conformità al nuovo articolo 37);

c) alle società che presentino domanda di ammissione a quotazione dopo il 1° ottobre 2010 si applicheranno le nuove condizioni previste dal novellato articolo 37.

IL PRESIDENTE VICARIO Vittorio Conti

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate - Appendice

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

  • (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  • (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  • (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

  • (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  • (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  • (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  • (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  • (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  • (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  • (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
  • (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Regolamento in materia di operazioni con parti correlate - Appendice

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]57 .

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

  • (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
  • (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
  • (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

57 Tra tali operazioni rientrano:

ALLEGATO III SUB A

MODELLO DI "QUESTIONARIO"

PERSONE FISICHE

Dati Personali

Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo (domicilio)
Codice Fiscale

SEZIONE I - DICHIARANTE PERSONA FISICA CONTROLLANTE ORSERO S.P.A. O DIRIGENTE CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DI ORSERO S.P.A.

[Nota: Sezione I da completare a cura: (i) della persona fisica che esercita il controllo ( 1 ) o il controllo congiunto ( 2 ) su Orsero S.p.A., (ii) dei dirigenti con responsabilità strategiche ( 4 ) di Orsero S.p.A., (iii) dei dirigenti con responsabilità strategiche ( 4 ) della/e società controllante/i di Orsero S.p.A.]

* * * * * *

1 – Stretti familiari [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di Orsero S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

1) il coniuge ( A) o il convivente

Generalità Domicilio Codice Fiscale

2) i Suoi figli

Generalità Domicilio Codice Fiscale

3) le persone a Suo carico

Generalità Domicilio Codice Fiscale

A Ai fini del presente questionario, deve essere incluso il coniuge separato.

4) i figli del coniuge o del Suo convivente

Generalità Domicilio Codice Fiscale

5) le persone a carico del coniuge o del Suo convivente

Generalità Domicilio Codice Fiscale

6) altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con Orsero S.p.A.

Generalità Domicilio Codice Fiscale

2 – Rapporti mediati [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di Orsero S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.1) Società controllate dal Dichiarante:

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente il controllo( 1 ) o il controllo congiunto ( 2 )?

SI NO

Denominazione sociale
dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di
partecipazione
(diretta / indiretta)

2.2) Società controllate dagli stretti familiari del Dichiarante

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente il controllo ( 1 ) o il controllo congiunto ( 2 )?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare *:

__________________________________________

Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/
Partita IVA
Quota di
partecipazione
(diretta / indiretta)

* Qualora più stretti familiari si trovino nella situazione di cui al punto 2.2) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

SEZIONE II - DICHIARANTE CONTROLLANTE ORSERO S.P.A.

[Nota: Sezione II da completare solo a cura della persona fisica che esercita il controllo ( 1 ) o il controllo congiunto ( 2 ) su Orsero S.p.A.]

* * * * * *

Rapporti mediati [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di Orsero S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

1) Società collegate al Dichiarante:

1.1) Esistono entità italiane o estere nelle quali, alla data della presente dichiarazione, Lei esercita un'influenza notevole( 3 )?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione Sede Codice Fiscale/ Partita Quota di partecipazione
sociale dell'entità IVA (diretta / indiretta)

1.2) Esistono entità controllate ( 1 ) dalle società a Lei collegate elencate al precedente punto 1.1)?

SI NO
Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)

1.3) Esistono società in cui Lei, alla data della presente dichiarazione, è un dirigente con responsabilità strategiche ( 4 )?

SI NO
Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:
Denominazione sociale dell'entità Carica ricoperta
  • 1.4) Esistono società controllate ( 1 ) da una delle entità (elencata al precedente punto 1.3) in cui Lei è un dirigente con responsabilità strategiche ( 4 )?
    • SI NO
10 Г

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità Carica ricoperta

2) Società collegate agli stretti familiari del Dichiarante:

2.1) Esistono entità italiane o estere nelle quali, alla data della presente dichiarazione, i Suoi stretti familiari esercitano un'influenza notevole ( 3 )?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

__________________________________________

Denominazione
Sede
sociale dell'entità
Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)
---------------------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------

  • * Qualora più stretti familiari si trovino nella situazione di cui al punto 2.1) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.
  • 2.2) Esistono entità controllate(1 ) dalle società collegate ai Suoi stretti familiari elencate al precedente punto 2.1)?
SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

__________________________________________

Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)

* Qualora più stretti familiari si trovino nella situazione di cui al punto 2.2) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

2.3) Esistono società in cui i suoi stretti familiari, alla data della presente dichiarazione, sono dirigenti con responsabilità strategiche( 4 )?

SI NO
Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

__________________________________________

Denominazione sociale dell'entità Carica ricoperta

* Qualora più stretti familiari si trovino nella situazione di cui al punto 2.3) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

2.4) Esistono società controllate da una delle entità (elencate al precedente punto 2.3)in cui un Suo stretto familiare è un dirigente con responsabilità strategiche( 4 )?

SI NO
Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello stretto familiare*:

__________________________________________

Denominazione sociale dell'entità Carica ricoperta

* Qualora più stretti familiari si trovino nella situazione di cui al punto 2.4) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

Il Dichiarante si impegna a comunicare – direttamente presso la sede di Orsero S.p.A. o al seguente indirizzo e-mail: [email protected] con in copia conoscenza Michele Moirano al seguente indirizzo e-mail: michele\[email protected] , con le modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura OPC – ogni variazione nei dati, recapiti e nominativi forniti con il presente questionario, con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo.

[Luogo], [data],

[Firma]

[Nome per esteso]

___________________________________

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il sottoscritto presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dalla Procedura OPC e farà quanto in proprio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti di cui sopra.

______________________________ Firma

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole" e "dirigenti con responsabilità strategiche" ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Nota 1 – Definizione di Controllo (IFRS 10, paragrafi 6 e 7).

"An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Thus, an investor controls an investee if and only if the investor has all the following:

(a) power over the investee (see paragraphs 10–14);

(b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee (see paragraphs 15 and 16); and

(c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns (see paragraphs 17 and 18)".

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto (IFRS 11, paragrafo 7).

"Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control".

Nota 3 – Definizione di influenza notevole (IAS 28, definizioni, paragrafi 5 e 6).

"If an entity holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), 20 per cent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the entity has significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the entity holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), less than 20 per cent of the voting power of the investee, it is presumed that the entity does not have significant influence, unless such influence can be clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an entity from having significant influence.

The existence of significant influence by an entity is usually evidenced in one or more of the following ways:

(a) representation on the board of directors or equivalent governing body

of the investee;

(b) participation in policy-making processes, including participation in

decisions about dividends or other distributions;

  • (c) material transactions between the entity and its investee;
  • (d) interchange of managerial personnel; or
  • (e) provision of essential technical information".

Nota 4 – Definizione di dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

"Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of that entity".

ALLEGATO III SUB B

MODELLO DI "QUESTIONARIO"

PERSONE GIURIDICHE

Dati del Dichiarante

Denominazione
Stato
Indirizzo sede legale
P.IVA

Dati e recapiti personali del firmatario della dichiarazione

Carica / funzione presso
il Dichiarante
Nome e Cognome:
Codice fiscale:
E-mail:
Recapito telefonico:

SEZIONE I - DICHIARANTE CONTROLLANTE ORSERO S.P.A.

[Nota: Sezione I da completare solo a cura della persona giuridica che esercita il controllo( 1 ) o il controllo congiunto( 2 ) su Orsero S.p.A.]

* * * * * *

Rapporti mediati [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di Orsero S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

1) Dirigenti con responsabilità strategiche(5 ) del Dichiarante alla data della presente dichiarazione:

Nome e Cognome Carica ricoperta presso il Dichiarante Codice Fiscale (ove
applicabile)

2) Società controllate dal Dichiarante:

Esistono entità italiane o estere nelle quali, alla data della presente dichiarazione, il Dichiarante esercita direttamente o indirettamente il controllo ( 1 ) o il controllo congiunto ( 2 )?

SI NO
Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)

3) Società collegate al Dichiarante:

3.1) Esistono entità italiane o estere nelle quali, alla data della presente dichiarazione, il Dichiarante esercita un'influenza notevole ( 3 )?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)

3.2) Esistono entità controllate ( 1 ) dalle società collegate al Dichiarante elencate al precedente punto 3.1?

SI NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)

4) Joint venture partecipate dal Dichiarante:

4.1) Esistono joint venture( 4 ) italiane o estere delle quali, alla data della presente dichiarazione, il Dichiarante sia, direttamente o indirettamente, parte?

SI NO

Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)

4.2) Esistono entità controllate ( 1 ) dalle joint venture cui partecipa il Dichiarante elencate al precedente punto 4.1?

SI NO

Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)

SEZIONE II - DICHIARANTE COLLEGATO A ORSERO S.P.A.

[Nota: Sezione II da completare solo a cura della persona giuridica che esercita un'influenza notevole ( 3 ) su Orsero S.p.A.]

* * * * * *

Rapporti mediati [IAS 24, paragrafo 9]

Individuazione delle parti correlate di Orsero S.p.A. ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

1) Società controllate dal Dichiarante:

Esistono entità italiane o estere nelle quali, alla data della presente dichiarazione, il Dichiarante esercita direttamente o indirettamente il controllo ( 1 ) o il controllo congiunto ( 2 )?

SI NO

Denominazione
sociale dell'entità
Sede Codice Fiscale/ Partita
IVA
Quota di partecipazione
(diretta / indiretta)

Il Dichiarante si impegna a comunicare – direttamente presso la sede di Orsero S.p.A. o al seguente indirizzo e-mail: [email protected], con in copia conoscenza Michele Moirano al seguente indirizzo e-mail: michele\[email protected] con le modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura OPC – ogni variazione nei dati, recapiti e nominativi forniti con il presente questionario, con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo.

[Luogo], [data],

[Firma]

[Nome per esteso]

____________________

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il sottoscritto presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dalla Procedura OPC e farà quanto in proprio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti di cui sopra.

Firma

______________________________

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "joint venture" e "dirigenti con responsabilità strategiche" ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data del presente modello di questionario, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Nota 1 – Definizione di Controllo (IFRS 10, paragrafi 6 e 7).

"An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Thus, an investor controls an investee if and only if the investor has all the following:

(a) power over the investee (see paragraphs 10–14);

(b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee (see paragraphs 15 and 16); and

(c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns (see paragraphs 17 and 18)".

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto (IFRS 11, paragrafo 7).

"Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control".

Nota 3 – Definizione di influenza notevole (IAS 28, definizioni, paragrafi 5 e 6).

"If an entity holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), 20 per cent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the entity has significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the entity holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), less than 20 per cent of the voting power of the investee, it is presumed that the entity does not have significant influence, unless such influence can be clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an entity from having significant influence.

The existence of significant influence by an entity is usually evidenced in one or more of the following ways:

(a) representation on the board of directors or equivalent governing body of the investee;

(b) participation in policy-making processes, including participation in decisions about dividends or other distributions;

  • (c) material transactions between the entity and its investee;
  • (d) interchange of managerial personnel; or
  • (e) provision of essential technical information".

Nota 4 – Definizione joint venture (IFRS 11, paragrafo 16).

"A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers".

Nota 5 – Definizione di dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9).

"Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of that entity".

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