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AGM Information Nov 19, 2024

4276_egm_2024-11-19_13621c59-7e5f-491c-b4cf-7e6c190157e7.pdf

AGM Information

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Parte straordinaria

Modifiche degli artt. 9 (Convocazione), 10 (Intervento e voto), 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

  • 1.1 Proposta di introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica artt. 9 e 10); deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 9, 10, 16, 22 e 25); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sulle proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale indicati nel punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria.

Con la presente relazione (la "Relazione") – redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato ("TUF"), e 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"), nonché secondo quanto previsto dall'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti – si fornisce illustrazione delle motivazioni delle proposte di modifiche statutarie sottoposte alla Vostra approvazione.

I. LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE E LE RELATIVE MOTIVAZIONI

Modifiche degli artt. 9 e 10 dello Statuto

a) Assemblee mediante partecipazione esclusiva del c.d. "Rappresentante Designato"

Si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto, introducendo i nuovi commi 3 e 4 come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, con le modalità previste dalle medesime leggi o disposizioni regolamentari (art. 10, nuovi commi 3 e 4).

Allo stesso fine, in coordinamento con le modifiche sopra proposte, si propone altresì di modificare l'art. 9 terzo comma, dello Statuto, introducendo il secondo periodo come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere, in caso di intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea esclusivamente mediante conferimento di delega di voto al suddetto Rappresentante Designato della Società, che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

b) Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

Inoltre, si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto, introducendo il nuovo comma 5 come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere la possibilità di svolgimento delle Assemblee anche mediante idonei mezzi di telecomunicazione e allineare la disposizione statutaria in oggetto alle più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari1, secondo cui, nell'eventualità di riunione svolta esclusivamente a distanza con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, l'assemblea non venga convocata in un luogo fisico (art. 10, nuovo comma 5); l'integrazione proposta al primo periodo del terzo comma dell'art. 9 è di coordinamento alla suddetta proposta di modifica all'art. 10.

Alla luce di quanto precede, al nuovo comma 5 dell'art. 10 dello Statuto sarà prevista la facoltà che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sia stabilito che le adunanze si tengano – anche esclusivamente – mediante mezzi di telecomunicazione.

c) Considerazioni

Le proposte in esame hanno l'evidente scopo di garantire la massima flessibilità ed efficienza organizzativa in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, riconoscendo, la prima proposta, la facoltà di prevedere che le assemblee si tengano anche esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato, nonché, la seconda proposta, la facoltà in generale di stabilire, nei relativi avvisi di convocazione, che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (e, pertanto, omettendo l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione), sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Con particolare riferimento alla modalità di intervento assembleare mediante mezzi di telecomunicazione si ritiene che la partecipazione alle Assemblee esclusivamente online (o con altri mezzi di telecomunicazione eventualmente utilizzabili tempo per tempo) consenta, in generale, un'opportuna flessibilità nella modalità di svolgimento delle e partecipazione alle Assemblee. Tale possibilità inoltre, ben si adatta all'ipotesi in cui alla riunione prenda parte un numero limitato di soggetti, quale il caso di intervento unicamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135- undecies.1 del TUF.

1 Si fa riferimento, in particolare, alla Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e alla Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, nonché allo Studio della Commissione d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41/2023, "La riunione assembleare a distanza".

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 9 - Convocazione Articolo 9 - Convocazione
1.
L'Assemblea
viene
convocata
nei
termini prescritti dalla disciplina di legge
e regolamentare pro tempore
vigente
mediante
avviso
pubblicato
sul
sito
internet della Società nonché secondo le
altre modalità previste dalla legge e dai
regolamenti applicabili, e contenente le
informazioni richieste dalle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili, anche
in ragione delle materie trattate.
Invariato
2.
Nell'avviso
di
convocazione
potrà
essere prevista una data di seconda e
ulteriore convocazione per il caso in cui
nell'adunanza precedente l'Assemblea
non
risulti
legalmente
costituita.
Il
Consiglio di Amministrazione può stabilire,
qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia
l'Assemblea
ordinaria
che
quella
straordinaria
si
tengano
in
un'unica
convocazione, con applicazione delle
maggioranze richieste dalla normativa
applicabile.
Invariato
3. L'Assemblea può essere convocata
anche fuori dal Comune ove si trova la
sede sociale, purché in Italia.
3. L'Assemblea può essere convocata
anche fuori dal Comune ove si trova la
sede sociale, purché in Italia, salvo quanto
previsto dall'articolo 10 paragrafo 5 del
presente Statuto. Nel caso in cui la Società
preveda che l'intervento e l'esercizio del
diritto di voto in Assemblea da parte degli
aventi
diritto
avvenga
esclusivamente
mediante
conferimento
di
delega
(o
subdelega)
di
voto
al
rappresentante
designato
della
Società
ai
sensi
dell'articolo 135-undecies del TUF, come
previsto
dal
quarto
paragrafo
del
successivo
articolo
10
del
presente
Statuto, la Società potrà inoltre prevedere
che la partecipazione all'Assemblea da
parte
dei
soggetti
legittimati
possa
avvenire anche o unicamente mediante

mezzi
di
telecomunicazione
che
ne
garantiscano
l'identificazione
senza
necessità che si trovino nello stesso luogo
il Presidente, il Segretario e/o il Notaio
(ove previsto).
4.
L'Assemblea
ordinaria
per
l'approvazione del bilancio dev'essere
convocata entro 120 (centoventi) giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio
sociale,
ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364,
comma 2, del codice civile, e sempre
che
disposizioni
di
legge
non
lo
escludano, entro 180 (centottanta) giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in
mancanza
di
formale
convocazione,
l'Assemblea è validamente costituita in
presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Invariato
Articolo 10 – Intervento e voto Articolo 10 – Intervento e voto
1.
La
legittimazione
all'intervento
in
Assemblea e all'esercizio del diritto di
voto
è
disciplinata
dalla
normativa
vigente.
Invariato
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare in Assemblea
ai
sensi
di
legge,
mediante
delega
rilasciata secondo le modalità previste
dalla normativa vigente. La delega può
essere notificata alla Società anche in
via
elettronica,
mediante
trasmissione
per
posta
elettronica
secondo
le
modalità
indicate
nell'avviso
di
convocazione.
Invariato
3. La Società ha la facoltà di designare un
soggetto al quale i soci possono conferire
una
delega
per
la
rappresentanza
in
Assemblea
ai
sensi
dell'articolo
135-
undecies
del
TUF,
dandone
notizia
nell'avviso
di
convocazione

dell'Assemblea.
4. Ove previsto e/o consentito dalla legge
e/o
dalle
disposizioni
regolamentari
tempo per tempo vigenti, la Società potrà
prevedere che l'intervento e l'esercizio del
diritto di voto in Assemblea da parte degli
aventi
diritto
possa
anche
avvenire
esclusivamente mediante conferimento di
delega
(o
subdelega)
di
voto
al
rappresentante designato dalla Società ai
sensi dell'articolo 135-undecies
del TUF,
con le modalità previste dalle medesime
leggi e/o disposizioni regolamentari.
5. Nell'avviso di convocazione può essere
stabilito
che
l'Assemblea
si
tenga
(i)
anche o (ii) esclusivamente mediante
mezzi
di
telecomunicazione,
con
le
modalità e nei limiti di cui alla disciplina
normativa
regolamentare
tempo
per
tempo vigente, omettendo, nel caso sub
(ii),
l'indicazione
del
luogo
fisico
di
svolgimento
della
riunione.
Il
tutto
a
condizione che siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di
parità
di
trattamento
dei
soci.
In
particolare, a condizione: (a) che sia
consentito al Presidente della riunione di
accertare
l'identità
degli
intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della
votazione;
(b)
che
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione; (c) che sia
consentito agli intervenuti di partecipare
alla
discussione
ed
alla
votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno.

Modifica dell'art. 16 dello Statuto

Si propone di espungere dal secondo comma dell'art. 16 dello Statuto i riferimenti al telegramma e al telefax quali modalità di invio dell'avviso di convocazione per le

riunioni del Consiglio di Amministrazione, in quanto modalità di trasmissione ormai in disuso.

Inoltre, in linea con le modifiche proposte agli artt. 9 e 10 dello Statuto riguardanti le modalità di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, si propone di modificare il terzo comma dell'art. 16 dello Statuto, come evidenziato nella seguente tabella di confronto, al fine di consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano, anche, o esclusivamente, mediante collegamento a distanza per audioconferenza o videoconferenza.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 16 – Deliberazioni Articolo 16 – Deliberazioni
1.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
si
riunisce, anche fuori dalla sede sociale
purché nell'Unione Europea, ogni volta
che il Presidente lo ritenga opportuno,
nonché quando ne venga fatta richiesta
da qualsiasi Consigliere in carica e negli
altri casi di legge.
Invariato
2. Il Consiglio di Amministrazione viene
convocato dal Presidente con avviso
inviato
mediante
posta,
telegramma,
telefax o posta elettronica almeno 2
(due) giorni prima della riunione, ovvero,
in
caso
di
urgenza,
almeno
24
(ventiquattro) ore prima della riunione. In
caso
di
assenza,
indisponibilità
o
impedimento
del
Presidente,
la
convocazione
è
fatta
dal
Vice
Presidente,
se
nominato.
Saranno
comunque valide le riunioni consiliari,
altrimenti
convocate,
qualora
partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci
effettivi in carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene
convocato
dal
Presidente
con
avviso
inviato
mediante
posta,
telegramma,
telefax o posta elettronica almeno 2 (due)
giorni prima della riunione, ovvero, in caso
di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore
prima della riunione. In caso di assenza,
indisponibilità
o
impedimento
del
Presidente, la convocazione è fatta dal
Vice Presidente, se nominato. Saranno
comunque
valide
le
riunioni
consiliari,
altrimenti convocate, qualora partecipino
tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in
carica.
3.
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
si
possono
svolgere
anche
per
audio-conferenza
o
videoconferenza, a condizione: (a) che
sia consentito al Presidente della riunione
di accertare l'identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della
3.
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
si
possono
svolgere
anche,
o
esclusivamente,
per
audio
conferenza
o
videoconferenza,
a
condizione:
(a)
che
sia
consentito
al
Presidente
della
riunione
di
accertare
l'identità
degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento della riunione, constatare e

votazione;
(b)
che
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione; (c) che sia
consentito agli intervenuti di partecipare
alla
discussione
ed
alla
votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
proclamare i risultati della votazione; (b)
che
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione; (c) che sia
consentito agli intervenuti di partecipare
alla
discussione
ed
alla
votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
4. Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio
di
Amministrazione
sono
necessari
la
presenza
effettiva
della
maggioranza dei Consiglieri in carica e il
voto favorevole della maggioranza dei
presenti (salve le diverse disposizioni del
presente
Statuto).
In
caso
di
parità
prevale il voto di chi presiede la riunione.
Invariato

Modifica dell'art. 22 dello Statuto

In linea con le modifiche proposte al terzo comma dell'artt. 16 e agli artt. 9 e 10 dello Statuto con riguardo alle modalità di svolgimento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, si propone di modificare l'art. 22 dello Statuto, come evidenziato nella seguente tabella di confronto, al fine di consentire che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano, anche, o esclusivamente, mediante collegamento a distanza per teleconferenza o videoconferenza.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 22 – Collegio Sindacale Articolo 22 – Collegio Sindacale
1. La gestione sociale è controllata da un
Collegio
Sindacale,
costituito
da
tre
membri effettivi e due supplenti, nominati
e funzionanti a norma di legge e del
presente statuto.
Invariato
2. I componenti del Collegio Sindacale
devono essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità, onorabilità, professionalità e
relativi al limite di cumulo degli incarichi
previsti
dalla
normativa
anche
regolamentare pro tempore vigente. Ai
Invariato

fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e
c)
del
decreto
del
Ministero
della
Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come
successivamente
modificato
ed
integrato,
le
materie
strettamente
attinenti all'attività della Società sono: il
commercio,
anche
internazionale,
l'industria agro-alimentare e il trasporto.
3. Ai componenti del Collegio Sindacale
spetterà un compenso determinato per
l'intero periodo di carica dall'Assemblea
all'atto della loro nomina.
Invariato
4.
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
possono
anche
essere
tenute
in
teleconferenza e/o videoconferenza a
condizione che: (a) sia consentito al
Presidente della riunione di accertare
l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione; (b)
sia consentito al soggetto verbalizzante
di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione oggetto di verbalizzazione;
(c)
sia
consentito
agli
intervenuti
di
partecipare
alla
discussione
ed
alla
votazione
simultanea
sugli
argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono
anche
essere
tenute
anche
o
esclusivamente
in
teleconferenza
e/o
videoconferenza a condizione che: (a) sia
consentito al Presidente della riunione di
accertare
l'identità
degli
intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della
votazione; (b) sia consentito al soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto
di
verbalizzazione;
(c)
sia
consentito agli intervenuti di partecipare
alla
discussione
ed
alla
votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.

Modifica dell'art. 25 dello Statuto

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024 (il "Decreto 125") di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), è previsto che il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (il "Dirigente Preposto") e gli organi delegati rilascino una attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, al Decreto 125, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852. Cogliendo la possibilità offerta dal nuovo comma 5-ter dell'art. 154-bis del TUF, si propone di modificare l'art. 25 dello Statuto al fine di prevedere l'opzione di affidare tale attestazione a un dirigente – diverso dal Dirigente Preposto – dotato di specifiche competenze in materia di

rendicontazione di sostenibilità e nominato previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Si propone inoltre di precisare che, fatto salvo diversa decisione della Società secondo l'opzione sopra prevista, i compiti spettanti al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari includono quelli in materia di rendicontazione di sostenibilità stabiliti dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del TUF, nonché dalla normativa pro tempore applicabile e che il dirigente preposto debba essere scelto tra coloro che abbiano svolto, oltre a funzioni direttive in materia contabile o amministrativa, anche funzioni direttive e in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 25 – Redazione dei documenti
contabili societari
Articolo 25 – Redazione dei documenti
contabili societari Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili
societari e dirigente responsabile della
rendicontazione di sostenibilità
1.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
provvede, previo parere obbligatorio del
Collegio
Sindacale, alla nomina e alla
revoca di un dirigente preposto alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari e all'adempimento dei doveri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge
e
di
regolamento,
scegliendolo
tra
dirigenti
che
abbiano
svolto
funzioni
direttive
in
materia
contabile
o
amministrativa per almeno un triennio, in
una
società
con
azioni
quotate
o
comunque
con
capitale
sociale
non
inferiore a un milione di euro, o in una
società che fornisca servizi di natura
finanziaria.
1.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
provvede, previo parere obbligatorio del
Collegio Sindacale, alla nomina e alla
revoca
di
un
dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari e all'adempimento dei doveri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e
di regolamento, inclusi quelli stabiliti in
materia di rendicontazione di sostenibilità
dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del
TUF, nonché dalla normativa, anche di
attuazione, tempo per tempo applicabile,
scegliendolo tra dirigenti che abbiano
svolto
funzioni
direttive
in
materia
contabile o amministrativa e in materia di
rendicontazione
di
sostenibilità
per
almeno un triennio, in una società con
azioni quotate o comunque con capitale
sociale non inferiore a un milione di euro,
o in una società che fornisca servizi di
natura finanziaria., e che siano in possesso
dei requisiti di onorabilità prescritti dalla
normativa pro tempore vigente per coloro
che svolgono funzioni di amministrazione
e direzione.

2. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità di cui al comma 5-ter dell'articolo 154-bis del TUF e della normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità, a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che abbia maturato un'esperienza almeno triennale in materia di rendicontazione di sostenibilità e che sia in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano mutatis mutandis le previsioni disposte dal precedente paragrafo del presente articolo 25 per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

II. DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto.

III. PROPOSTE DI DELIBERE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di deliberazione sul punto 1.1. all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Orsero S.p.A.:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica del testo dello Statuto sociale;
  • condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

    1. di modificare il terzo comma dell'art. 9 dello Statuto introducendo il secondo periodo e l'art. 10 dello Statuto introducendo il terzo e il quarto comma, il tutto come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente Raffaella Orsero e all'Amministratore delegato Matteo Colombini, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.

Proposta di deliberazione sul punto 1.2. all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Orsero S.p.A.:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica del testo dello Statuto sociale;
  • condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

    1. di modificare il primo periodo del terzo comma dell'art. 9 dello Statuto, l'art. 10 dello Statuto introducendo il quinto comma, e gli artt. 16, 22 e 25 dello Statuto, il tutto come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente Raffaella Orsero e all'Amministratore delegato Matteo Colombini, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.

* * *

Milano, 19 novembre 2024

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Prudenziati

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