AI assistant
Openjobmetis — Proxy Solicitation & Information Statement 2018
Mar 15, 2018
4064_agm-r_2018-03-15_b27e8845-b808-4685-801d-531a3395cb3c.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
OPENJOBMETIS SPA – Agenzia per il Lavoro Direzione Generale e Uffici via Marsala, 40/C - 21013 Gallarate (VA) [email protected] - www.openjobmetis.it
Assemblea ordinaria di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il lavoro
Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998
24 aprile 2018 (unica convocazione) h. 09:30
Signori Azionisti,
l'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro (di seguito anche "Openjobmetis" o la "Società") – convocata per il prossimo 24 aprile 2018 ad ore 09.30 presso l'Hotel NH Milano Touring, in Milano, via Ugo Tarchetti, n. 2 – sarà chiamata, tra l'altro a deliberare in merito al punto n. 3 all'ordine del giorno,
"Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti"
ciò in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica – nominato per un triennio in data 3 novembre 2015 – è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 2017.
L'Assemblea è, pertanto, chiamata a:
- determinare il numero dei componenti l'Organo amministrativo che sulla base dell'art. 15.1 dello Statuto può variare da un numero non inferiore a sette ad un massimo di tredici;
- nominare il "nuovo" organo amministrativo di Openjobmetis, per il tramite del cd. sistema del "voto di lista" e, dunque, sulla base di liste presentate (i.e. depositate) dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, (al momento del deposito delle liste medesime) rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con l'obbligo di comprovarne la titolarità (i.e. presentazione dell'apposita comunicazione prevista dal TUF) anche successivamente al deposito, purché almeno 21 giorni (vale a dire entro il 3 aprile 2018) prima dell'Assemblea.
Con riferimento al primo punto, Vi proponiamo di determinare in nove il numero dei componenti l'eligendo Consiglio di Amministrazione. L'attuale Consiglio di Amministrazione, costituito da nove Consiglieri a seguito delle dimissioni di due amministratori con efficacia a partire dal 19 dicembre 2017, ha infatti comunque garantito competenze tecnico professionali adeguate allo svolgimento delle attività proprie dell'organo amministrativo delle società quotate ed un costruttivo ed efficace confronto.
Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni (vale a dire entro il 30 marzo 2018) prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet www.openjobmetis.it con le informazioni e la documentazione previste dall'art. 144-octies Regolamento Emittenti.
Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, terzo e quarto comma, TUF e art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (di seguito "Codice di Autodisciplina") indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.
Nel rispetto dell'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari ad un quinto ai sensi dell'art. 2, Legge n. 120/2011.
Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati:
- − l'indicazione dell'identità degli azionisti che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- − le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, quarto comma, TUF e dal DM Giust. 30 marzo 2000 n. 162;
- − il curriculum vitae di ciascun candidato, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.
Si raccomanda, inoltre, ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società.
Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procede, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, come segue:
- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il primo candidato in ordine progressivo, che sarà il restante amministratore.
Nel caso in cui le prime due o più liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dagli azionisti in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero degli azionisti.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle disposizioni di legge e/o regolamentari, ossia ad un quinto, ex art. 2 Legge n. 120/2011, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle disposizioni di legge e/o regolamentari inerenti l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari ad un quinto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e all'equilibrio tra generi, senza osservare il procedimento sopra previsto. Il procedimento del voto di lista trova applicazione unicamente in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Oltre alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si rende, altresì, necessario determinare l'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori.
Nella determinazione del compenso da attribuire ai componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a tenere in considerazione, come prescritto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, l'impegno richiesto dal ruolo ricoperto, nonché le caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.
Tutto ciò premesso, tenuto conto:
- di quanto illustrato nella presente Relazione;
- di quanto disposto dall'art. 15.1 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;
- della board evaluation i cui esiti sono stati riportati nell'ambito della Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari dal Consiglio di Amministrazione in scadenza;
- di quanto previsto dalla normativa (riportata in calce alla presente Relazione),
il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea degli azionisti a:
- a) determinare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone la durata;
- c) nominare il Presidente;
- d) determinare il compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Milano, 9 marzo 2018
Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Marco Vittorelli
APPENDICE NORMATIVA
STATUTO SOCIALE OPENJOBMETIS
Art. 15 – Consiglio di Amministrazione
15.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici). L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.
15.2 - Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.
15.3 - Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
15.4 - Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
15.5 - Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.
15.6 - Qualora siano applicabili criteri inderogabili di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta prevista dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il genere meno rappresentato.
15.7 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale o la diversa percentuale eventualmente stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.
15.8 - La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da parte della Società.
15.9 - Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.
15.10 - Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti sono considerate come non presentate.
15.11 - Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in un sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
15.12 - Alla elezione degli amministratori si procede, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, come segue: (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il primo candidato in ordine progressivo, che sarà il restante amministratore.
15.13 - Nel caso in cui le prime due o più liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero
di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
15.14 - Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri nel Consiglio di Amministrazione un numero di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
15.15 - Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e all'equilibrio tra generi, senza osservare il procedimento sopra previsto. Il procedimento del voto di lista trova applicazione unicamente in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
15.16 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi.
15.17 - L'Assemblea può variare, anche nel corso del mandato, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui al precedente articolo 15.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
15.18 - Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
15.19 - L'assunzione e il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, fermo restando che la perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza del medesimo amministratore qualora permanga in carica un numero di componenti almeno pari a quello minimo richiesto dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti per gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.
CODICE CIVILE
-
Cause di ineleggibilità e di decadenza.
-
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
TUF
Art. 147-ter
(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)
- Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non
superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.
1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il temine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.
2. ...omissis...
-
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
-
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409 septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Art. 147-quinquies (Requisiti di onorabilità)
-
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
-
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Art. 148-bis
(Limiti al cumulo degli incarichi)
-
Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
-
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.
REGOLAMENTO EMITTENTI
Art. 144-quater
(Quote di partecipazione)
- Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:
a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.
- Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il flottante sia superiore al 25%;
b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.
-
Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.
-
…omissis...
-
…omissis...
-
In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.
Art. 144-quinquies
(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)
- Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
a) rapporti di parentela;
b) appartenenza al medesimo gruppo;
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.
Art. 144-septies
(Pubblicità della quota di partecipazione)
-
La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.
-
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.
Art. 144-octies
(Pubblicità delle proposte di nomina)
- Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:
a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144 sexies, comma 4;
b) per i candidati alla carica di amministratore:
b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
- Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.
Art. 144-novies
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)
- Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:
a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore
eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:
a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147 quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;
b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta.
1-ter. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-bis.
Art. 144-decies
(Informazione periodica)
- Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies, commi 1 e 1-bis, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-bis del Testo unico.
Art. 144-undecies.1
(Equilibrio tra generi)
-
Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.
-
Gli statuti delle società quotate disciplinano:
a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.
-
Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
-
In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
Art. 144-terdecies
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)
-
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
-
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo
pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
-
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
-
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.
D.M. 30-3-2000 n. 162
Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 1
(Requisiti di professionalità)
-
Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
-
I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
- Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.
Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
- Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
-
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
-
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agentedi cambio.
(Requisiti di onorabilità)
- La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che: a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Art. 3
(Accertamento dei requisiti)
-
Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.
-
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
COMUNICAZIONE N. DEM/9017893 DEL 26-2-2009
Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni 1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che "la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".
In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di "garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze" 1.
A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti2 alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza
1 Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 ("Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").
2 L'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti ("Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza") recita: "1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-ter Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
a) rapporti di parentela;
b) appartenenza al medesimo gruppo;
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-quinquies con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti3).
Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF.
Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo.
Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.
2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144- quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.
In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.
In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
-
i rapporti di parentela;
-
l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
-
l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
-
l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.".
3 L'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti ("Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista") prevede: "Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:....b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; ..".
-
l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonchè il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
-
l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
-
l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
-
l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
-
la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.
3. Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
-
le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
-
le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.
Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitario nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare ex ante i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di disclosure preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.
7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure
di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia
CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE
Art. 3 – Amministratori indipendenti
Principi
3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.
3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale.
L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.
Criteri applicativi
3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
-
con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
-
con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.
Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.
In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.
3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.
Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.
In tali documenti il consiglio di amministrazione:
-
riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
-
illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.
3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.
3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.