AGM Information • Mar 20, 2024
AGM Information
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Relazione illustrativa sulle materie di cui ai punti (11), (12) e (13) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ex art. 125ter del D. Lgs. n. 58/1998
29 aprile 2024 (unica convocazione) h. 09.30

Signori Azionisti,
l'Assemblea di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro (di seguito anche "Openjobmetis" o la "Società") – convocata per il prossimo 29 aprile 2024 ad ore 09.30 presso gli uffici della Società, in 20161 Milano (MI), Via Assietta 19, sarà chiamata, tra l'altro a deliberare in merito al punto n. (11), (12) e (13) all'ordine del giorno,
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:
Ciò in considerazione del fatto che il Collegio Sindacale della Società attualmente in carica – nominato in data 30 aprile 2021 – è in scadenza, per compiuto mandato, con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.
L'Assemblea è pertanto chiamata a:
Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società anche a mezzo PEC all'indirizzo [email protected] almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ossia entro il 04 aprile 2024).
Laddove sia depositata una sola lista o solo liste presentate da Azionisti collegati tra loro, potranno presentarsi liste sino al 3° giorno successivo a tale data (i.e. sino al 22° giorno antecedente all'Assemblea, ossia sino al 07 aprile 2024). In tal caso, la soglia richiesta per la loro presentazione è ridotta alla metà e, dunque, all'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.openjobmetis.it e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, con le informazioni e la documentazione previste dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.
Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in applicazione dell'art. 148, comma 1-bis,

del TUF, la Società è tenuta a riservare al genere meno rappresentato una quota pari almeno ai due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore in caso di numero frazionario (stante il caso di organo formato da tre componenti, ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti).
Ciascun Azionista non può presentare o concorrere a presentare, né a votare, direttamente o per interposta persona, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del predetto divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
È necessario che siano allegate alle liste:


legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero – ed in ogni caso – coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa di legge o regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza.
− il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società.
I candidati vorranno autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, del TUF e 23.6(ii) dello Statuto, il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni di legge e regolamentari sono considerate come non presentate.
Ciascun Azionista non può presentare o concorrere a presentare, né votare, direttamente o per interposta persona, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
Nel caso in cui le prime due o più liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti che non siano collegate, neppure indirettamente, agli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero degli Azionisti. Nel caso di presentazione di una sola lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, senza osservare il procedimento sopra previsto.
OPENJOBMETIS SPA – Agenzia per il Lavoro Direzione Generale e Uffici via Marsala, 40/C - 21013 Gallarate (VA)
[email protected] - www.openjobmetis.it Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato nel Collegio Sindacale un numero di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari ai due quinti dei componenti, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato alla carica di sindaco effettivo del genere meno rappresentato non eletto della medesima, lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alle disposizioni di legge e/o regolamentari inerenti l'equilibrio tra generi. Pertanto qualora detta procedura non assicuri nel Collegio Sindacale la presenza un numero di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno (pari ai due quinti, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore in caso di numero frazionario, stante il caso di organo formato da tre componenti, ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti) la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti
appartenenti al genere meno rappresentato.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.
Con riferimento alla determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale, si segnala che l'Assemblea, in occasione della nomina dei membri del Collegio sindacale avvenuta in data 30 aprile 2021, aveva fissato i relativi compensi lordi annui in Euro 35.000 (trentacinquemila/00) per il Presidente ed in Euro 25.000 (venticinquemila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi.
Tutto ciò premesso, tenuto conto:
il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti, attraverso il proprio voto – eventualmente sulla base della lista dagli stessi presentata, da soli o unitamente ad altri Azionisti, ovvero (nel caso in cui non abbiano presentato o concorso a presentare alcuna lista) di una delle liste presentate – a provvedere:
Milano, 20 marzo 2024
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Marco Vittorelli
23.1 - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 3 dello Statuto.
23.2 - I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale o la diversa percentuale eventualmente stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili per la presentazione delle liste per il Consiglio di Amministrazione. Per la presentazione, la pubblicazione ed il deposito delle liste e della documentazione da allegare a corredo di tali liste si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
23.3 - Qualora siano applicabili inderogabili criteri di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi, le liste che presentino un numero di candidati – considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" – pari o superiore a tre devono includere nella sezione "Sindaci Effettivi" candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire la presenza nel Collegio Sindacale di un numero di sindaci effettivi almeno pari alla quota minima prevista dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il genere meno rappresentato. Qualora siano applicabili inderogabili criteri di legge e regolamentari relativi all'equilibrio tra generi e la sezione "Sindaci Supplenti" includa due candidati, essi dovranno appartenere a generi diversi.
23.4 - Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, né votare, direttamente, per interposta persona, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.
23.5 - Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto e di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti sono considerate come non presentate.
23.6 - Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e il restante sindaco supplente.
23.7 - Nel caso in cui le prime due o più liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Nel caso di presentazione di una sola lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in merito all'equilibrio tra generi, senza osservare il procedimento sopra previsto.
23.8 - Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato nel Collegio Sindacale un numero di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato alla carica di sindaco effettivo del genere meno rappresentato non eletto della medesima, lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri nel Collegio Sindacale la presenza un numero di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
23.9 Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme a quanto disposto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, anche inerenti l'equilibrio tra generi. In caso di sostituzione di uno dei sindaci effettivi subentra il sindaco supplente appartenente alla stessa lista del sindaco sostituito. Qualora detta procedura non assicuri nel Collegio Sindacale la presenza di un numero di sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalle inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, la delibera di sostituzione verrà assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in merito di equilibrio tra generi, come sotto specificato.
23.10 L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile dovrà scegliere tra i nominativi appartenenti alla medesima lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati nella medesima lista del sindaco cessato, l'Assemblea provvede alla nomina alla carica di sindaco della Società mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei presenti. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare le inderogabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in merito di equilibrio tra generi.
23.11 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
23.12 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3.


4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.
Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.
a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.
a) il flottante sia superiore al 25%;
b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.
Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.
…omissis...
…omissis...
In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione

richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.
a) rapporti di parentela;
b) appartenenza al medesimo gruppo;
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.
Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 1 del Testo unico.
Le liste recano i nominativi:
a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;
b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.
I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;
c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
4-bis. …omissis...
4-ter. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
4-quater. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera a), è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 23 del Regolamento recante la
disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.
Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.
Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.
Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.
L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.
a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;
b) per i candidati alla carica di amministratore:
b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:
a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;
b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta.
1-ter. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-bis.
Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1 ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo all'1 gennaio 2020.
Gli statuti delle società quotate disciplinano:
a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non


possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.
Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.
In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.
Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni
1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che "la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".
In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di "garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze" 1 .
A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti2 alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-quinquies con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti3 ).
1 Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 ("Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").
2 L'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti ("Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza") recita: "1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-ter Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
a) rapporti di parentela;
b) appartenenza al medesimo gruppo;
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.".
3 L'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti ("Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista") prevede: "Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci,

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF.
Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo. Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.
2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144- quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.
In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.
In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
i rapporti di parentela;
l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonchè il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
corredate:....b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; ..".

3. Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.
Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitario nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare ex ante i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di disclosure preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.
7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini,

competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia
L'art. 148, comma 3, del TUF, nella versione innovata dalla Legge sul Risparmio, prevede alla lettera c), quale causa di incompatibilità per la nomina a componente dell'organo di controllo di un emittente, la sussistenza con vari soggetti [la società o le società da questa controllate o le società che la controllano o quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli amministratori della società e i soggetti di cui alla lettera b) della medesima norma] di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero "di altri rapporti di natura" patrimoniale o "professionale che ne compromettano l'indipendenza".
La medesima incompatibilità è applicabile ai membri del Consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione per effetto del richiamo al comma 3 dell'art. 148 del TUF, contenuto nei successivi commi 4-bis e 4-ter.
In considerazione della novità della norma e dell'attribuzione alla Consob ex art. 148, comma 4-quater di compiti di vigilanza in merito alla sussistenza di tale incompatibilità, si rende necessario fornire, con la presente comunicazione, elementi utili per comprendere quali relazioni possano rientrare tra gli "altri rapporti
di natura professionale", nonché dare indicazioni circa gli elementi da considerare per valutare se tali rapporti siano idonei a compromettere l'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo.
La sussistenza di altri rapporti di natura "professionale" tra i membri dell'organo di controllo e i soggetti indicati nella norma (in particolare, gli amministratori) richiede infatti, per affermare l'incompatibilità, un'ulteriore verifica circa la compromissione dell'indipendenza, diversamente da quanto previsto per i rapporti di lavoro autonomo, rilevanti di per sé.
Il riferimento ai "rapporti di natura professionale" introdotto dalla Legge sul Risparmio nel dicembre 2005 presenta difficoltà interpretative dovute all'assenza nel nostro ordinamento di una definizione univoca di tali rapporti.
L'intervento operato dalla suddetta legge assegna ad "altri" rapporti di natura professionale una rilevanza autonoma rispetto a quelli di natura patrimoniale o di lavoro autonomo, già presenti nella norma.
Sono pertanto presi in considerazione rapporti che, pur avendo natura professionale, non sono necessariamente patrimoniali o caratterizzati dall'esistenza di un rapporto di "lavoro" o dallo svolgimento della professione a favore di una delle parti del rapporto. Possono corrispondere a tali caratteristiche casi nei quali sia configurabile una relazione tra i soggetti interessati che non risponda allo schema semplice prestatore/destinatario ma ad un diverso schema, quale, ad esempio, quello cooperativo.
La cooperazione nello svolgimento della professione, nelle diverse forme in cui è prospettabile, costituisce quindi un "altro" rapporto di natura professionale suscettibile di essere valutato ai sensi della norma in esame per verificare se incida sull'indipendenza del componente dell'organo di controllo. In altri termini, possono considerarsi "di natura professionale" anche rapporti di cooperazione fra professionisti: in tale accezione, la qualificazione "di natura professionale" fa riferimento, piuttosto che alla prestazione della professione a favore di qualcun altro, all'attinenza del rapporto allo svolgimento della professione.
La forma di cooperazione fra professionisti più comunemente usata è quella dell'associazione. Sono però configurabili altre forme di cooperazione (ad esempio uno svolgimento continuativo in comune di incarichi professionali da parte di soggetti che rimangano formalmente titolari di studi autonomi); esistono inoltre diverse forme di associazione professionale, che vanno dalla semplice comunanza di mezzi strumentali all'esercizio dell'attività a forme strutturate attraverso meccanismi gerarchici e di ripartizione del lavoro e dei proventi.
Si ritiene che la norma dia rilievo ad ogni tipo di cooperazione nell'esercizio della professione, lasciando alla successiva valutazione circa l'idoneità a compromettere l'indipendenza del componente dell'organo di controllo eventuali distinzioni tra le diverse forme.
La sussistenza di "altri rapporti di natura professionale" tra un componente dell'organo di controllo di una società quotata e un altro soggetto, in particolare un amministratore, è, come visto, ritenuta dal legislatore causa di incompatibilità per il suddetto componente soltanto se detti rapporti compromettono l'indipendenza del soggetto investito di tali funzioni.
Con particolare riferimento all'associazione professionale, considerata l'esistenza di più modelli di associazione, non è il dato formale della sua presenza ad essere decisivo al fine di stabilire se il rapporto comprometta l'indipendenza del singolo membro nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; non si può in
proposito prescindere da un esame caso per caso, anche se è possibile individuare indici oggettivi in presenza dei quali una tale minaccia può considerarsi sussistente.
In linea generale, si può affermare che sussiste un "rapporto di natura professionale" tra amministratore e componente dell'organo di controllo in grado di compromettere l'indipendenza del secondo ai fini dell'art. 148, comma 3, lett. c) del TUF in tutti i casi in cui il rapporto determini un abituale svolgimento in comune della professione o, comunque, una stabile influenza dell'uno sull'altro nello svolgimento dell'attività professionale.
Nel particolare caso dell'appartenenza ad una associazione professionale assumono pertanto rilievo associazioni strutturate in modo da dar luogo ad una stabile e continuativa relazione professionale. Allo stato attuale, possono individuarsi almeno quattro ipotesi in cui una situazione del genere si verifica e che, singolarmente prese, danno luogo ad una compromissione dell'indipendenza, ferma restando la possibilità di configurare altre ipotesi di minaccia di quest'ultima in relazione agli eventuali sviluppi della prassi operativa dell'attività professionale.
Prima ipotesi è quella di un'associazione che preveda l'affidamento degli incarichi professionali non a singoli ma ad un'entità collettiva, con successiva ripartizione interna del lavoro secondo criteri organizzativi prestabiliti.
Tale ipotesi, tendenzialmente estranea al caso delle professioni per le quali norme di legge richiedano la natura individuale dell'incarico, renderebbe la relazione professionale tra i componenti dell'associazione sostanzialmente inestricabile, diventando difficile distinguere a chi facciano capo i diversi incarichi.
Seconda ipotesi è quella in cui vi sia soltanto la spendita di un nome collettivo, di solito comprensivo dei nomi di tutti i soci, fermo restando che gli specifici incarichi vengono conferiti ai singoli professionisti appartenenti all'associazione. In tali casi, la compromissione dell'indipendenza del socio/componente dell'organo di controllo di una quotata potrebbe comunque aversi qualora alla spendita del nome collettivo sia unita anche un'organizzazione del lavoro all'interno dell'associazione che, prescindendo dall'individualità degli incarichi, comporti una trattazione in comune degli stessi, secondo ripartizioni, ad esempio, "per materia". In tal caso si riproporrebbe, nonostante l'individualità formale degli incarichi, la situazione della prima ipotesi sopra formulata.
Un terzo caso in cui appare configurabile la compromissione è quello dell'esistenza, all'interno dell'associazione, di un rapporto di natura gerarchica tra amministratore e membro dell'organo di controllo, nel senso che il primo assume o contribuisce ad assumere decisioni in grado di incidere sulle prospettive di avanzamento del secondo ovvero sulla sua esclusione dall'associazione. Tale situazione
determina un metus reverenziale che appare, fra l'altro, difficilmente superabile da eventuali vincoli che il socio/amministratore si autoimponga. Un qualche rilievo potrebbero, invece, avere limiti che comportino una sua completa astensione da decisioni che possano riguardare la carriera del componente dell'organo di controllo, se imposti dalla medesima fonte (ad esempio lo statuto dell'associazione) che istituisce il rapporto gerarchico.
Quarta ipotesi di stabilità e continuità della collaborazione professionale è quella di un rapporto associativo con condivisione degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuno degli associati. In questo caso, pur non essendo necessariamente presente uno svolgimento comune o l'affidamento ad un'organizzazione comune dell'attività professionale, vi è una suddivisione del suo ricavato, che ne costituisce, dal punto di vista del professionista, il principale frutto. In sostanza, il corrispettivo che ciascuno degli associati percepisce per la propria attività va a remunerare anche gli altri associati, con la conseguenza che ciascuno di essi ha un interesse concreto all'ampliamento delle capacità attrattive di clientela dell'altro. Una tale relazione ben potrebbe compromettere l'indipendenza di giudizio del membro dell'organo controllante nei confronti dell'amministratore controllato socio della medesima associazione.
Le suddette situazioni assumono rilievo, in particolare, se le associazioni professionali sono caratterizzate dalla presenza di clausole di sostanziale esclusività e, dunque, riguardino tendenzialmente l'intera attività professionale dei soggetti coinvolti e non aspetti marginali della stessa. Si ha una tale ipotesi, ad esempio, nei casi in cui: (i) gli statuti escludano la possibilità per i soci di prestare attività in proprio o presso altri studi professionali, o (ii) confluiscano nel reddito globale dell'associazione anche i compensi eventualmente percepiti dai soci in ragione di incarichi collegabili alla rispettiva attività professionale.
Inoltre, gli indici sopra rappresentati sono presi in considerazione in quanto danno luogo a legami in grado di compromettere l'indipendenza del componente dell'organo di controllo a prescindere dalla loro significatività di tipo quantitativo.
A ciò si deve aggiungere che, con riferimento alla quarta ipotesi, tra i vari componenti di un'associazione professionale il cui statuto preveda, tra l'altro, la suddivisione degli utili dell'attività professionale dagli stessi svolta, è ravvisabile anche un rapporto "di natura patrimoniale", per la semplice considerazione che il reddito di ciascun partecipante all'associazione deriva, anche, dal ricavato dell'attività svolta da ciascuno degli altri.
A tal proposito si sottolinea che, avendo il legislatore attribuito autonomo rilievo alle due categorie dei rapporti di natura patrimoniale e di natura professionale come cause distinte di incompatibilità dei componenti dell'organo di controllo, qualora il rapporto tra questi ultimi soggetti e un amministratore sia già compreso tra quelli di "natura professionale" idonei a comprometterne l'indipendenza, non è formalmente necessaria (anche se può confermare eventuali conclusioni sull'esistenza di situazioni di incompatibilità per i soggetti interessati) un'ulteriore indagine sull'esistenza di altre cause di incompatibilità e, conseguentemente, sull'eventuale rilevanza dello stesso rapporto come avente, altresì, "natura patrimoniale". IL PRESIDENTE Lamberto Cardia
VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.
a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.
Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi. 9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Adottati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2021
L'art. 147-ter, comma 4, TUF stabilisce che, laddove il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, almeno due di essi debbano possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, oltre agli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Sul punto, il Codice di Corporate Governance (di seguito, anche, il "Codice"), al quale Openjobmetis (di seguito, anche, la "Società") aderisce, rafforza le disposizioni incluse nella normativa primaria in quanto l'articolo 2 stabilisce che "una componente significativa degli amministratori non esecutivi sia indipendente" e che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti debbano essere adeguati in relazione alle esigenze dell'impresa ed al funzionamento dell'organo amministrativo, fermo restando che in ogni caso gli amministratori qualificati come indipendenti, escluso il Presidente, non sono meno di due.
In aggiunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. m), del Regolamento di Borsa e dell'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, il mantenimento della qualifica di società quotata presso il segmento STAR comporta, per i consigli di amministrazione composti da un numero di membri compresi tra nove e quattordici, che almeno tre di essi siano in possesso dei requisiti di indipendenza.
L'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice – lettere da (a) ad (h) – individua e tipizza le circostanze minime che "compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore", prevedendo le seguenti ipotesi:
a) se è un azionista significativo della Società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

La Raccomandazione 7 del Codice stabilisce, inoltre, che l'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, indicati alle lettere (c) e (d), inerenti in particolare le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali ovvero l'eventuale remunerazione aggiuntiva che possano compromettere l'indipendenza di un amministratore.
Ferme restando le ulteriori ipotesi previste dal Codice, la Società ritiene che, ai sensi delle lettere (c) e (d) della Raccomandazione 7 del Codice, non sia di norma considerato indipendente l'amministratore che: A. Criteri quantitativi
(i) direttamente o indirettamente (attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbia in essere o abbia intrattenuto nei tre esercizi precedenti una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la Società o altre società del gruppo Openjobmetis (di seguito, anche, il "Gruppo");
con gli amministratori esecutivi o il top management della Società o delle altre società del Gruppo ovvero con un soggetto (o relativi amministratori esecutivi o top management nell'ipotesi in cui tale soggetto sia una società) che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlli la Società;
(ii) riceva tuttora o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva - comprensiva del compenso ricevuto per gli incarichi assunti nella società controllante e/o nelle società controllate - rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati endoconsiliari della Società;
(iii) sia uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti (i) e (ii),
il valore complessivo di tali relazioni sia superiore alle seguenti soglie percentuali:
a) il 10% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta), società di consulenza o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner;
b) il 10% del reddito annuo dell'amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'amministratore nell'ambito dell'attività prestata presso la persona giuridica, l'organizzazione (anche non riconosciuta), la società di consulenza o lo studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner.
Ai fini di verificare il rispetto dei parametri quantitativi di cui al presente articolo, il valore complessivo delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali andrà determinato al momento del conferimento del relativo incarico e quindi raffrontato al fatturato o al reddito dell'anno solare antecedente. In caso di incarichi pluriennali, il valore dell'incarico sarà pari al valore medio annuale. Si terrà conto di tutti gli incarichi conferiti nello stesso anno (cumulo degli incarichi annuali) e, in caso di incarichi conferiti nei precedenti esercizi, del valore annuale della relazione ancora in corso (cumulo degli incarichi pregressi);
B. Criteri qualitativi
(i) intrattenga o abbia intrattenuto con gli amministratori esecutivi e/o il top management della Società e/o di altre società del Gruppo, nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione professionale e/o di collaborazione nell'ambito di incarichi in organismi e/o enti di pubblica rilevanza qualora possa derivarne una potenziale compromissione dell'indipendenza di giudizio;
(ii) essendo partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, intrattenga relazioni professionali che possano avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengano a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, indipendentemente dai parametri quantitativi;


(iii) sia uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii).
In ogni caso, la valutazione in merito all'indipendenza di un amministratore potrà tenere conto, oltre che dei criteri di cui al paragrafo 2, lett. A) e B), anche del patrimonio complessivo dell'amministratore.
La valutazione del Consiglio di Amministrazione si fonda sulle informazioni fornite dal singolo consigliere nonché sulle altre eventuali informazioni in possesso della Società. Ove le informazioni disponibili non siano ritenute sufficienti a valutare le situazioni potenzialmente sintomatiche di mancanza di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione richiede al singolo amministratore interessato ulteriori informazioni.
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