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Mittel Governance Information 2020

Jul 30, 2020

4412_agm-r_2020-07-30_a55777a3-f587-469e-a986-d712b5dcb932.pdf

Governance Information

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STUDIO NOTARILE FABIO GASPARE PANTE' Via Victor Hugo, 1 - Ang. Via Orefici - 20123 MILANO P.IVA 0 8 3 3 0 2 2 0 9 6 6

Repertorio n. 29.632 Raccolta n. 16.736 Registrato presso
V E R B A L E la DPI Milano - Utapsr
REPUBBLICA ITALIANA Il 22/07/2020
L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio, Al n. 50320
alle ore dieci e minuti zero. Serie 1T
Esatti Euro 200,00
In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.
Io sottoscritto dottor. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta
del Dottor IORI MICHELE, nato a Trento (TN), il giorno 31 ago
sto 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale,
audio collegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione
della società
"MITTEL S.P.A.",
costituita in Italia, con sede in Milano (MI), Via Borromei n.
5, con il capitale sociale di Euro 87.907.017,00 (ottantasette
milioni novecentosettemila diciassette virgola zero zero) in
teramente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Regi
stro delle Imprese di Milano con il codice fiscale e numero
d'iscrizione 00742640154 e al R.E.A. con il numero 52219, so
cietà con azioni negoziate presso il Mercato Telematico Azio
nario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di se
guito anche la "Società"),
assisto, quale segretario, alla riunione del Consiglio di Am
ministrazione della Società, con incarico di procedere alla
stesura e sottoscrizione del relativo verbale, in relazione al
punto 1) dell'Ordine del Giorno infra richiamato.
Il Consiglio di Amministrazione si svolge come di seguito vie
ne verbalizzato.
*
Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor IORI MI
CHELE, audio collegato, il quale propone di designare me No
taio quale Segretario della riunione, in relazione al punto 1)
dell'Ordine del Giorno, con incarico di assistenza per lo
svolgimento dei lavori. Nessuno si oppone.
Per conto del Presidente do atto di quanto segue:
- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il Consiglio
di Amministrazione, oltre al Presidente Michele Iori, i signo
ri:

Marco Giovanni Colacicco
Vice Presidente

Anna Cremascoli
Consigliere

Patrizia Galvagni
Consigliere

Anna Saraceno
Consigliere

Riccardo Perotta
Consigliere

Gabriele Albertini
Consigliere
- sono presenti, tutti in audio collegamento, per il Collegio
Sindacale i Signori:

Fabrizio Colombo
Presidente del Collegio

Giulio Tedeschi
Sindaco Effettivo

Federica Sangalli
Sindaco Effettivo
  • il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocata per il giorno 22 luglio 2020, ore 10.00, giusto avviso di convocazione inviato a mezzo messaggio di posta elettronica il giorno 17 luglio 2020; – la Società, con il citato avviso di convocazione, ha previsto che l'intervento alla riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; - la Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione; - i citatati mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020 e delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ai sensi di legge e di statuto ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO: 1. Proposte di modifica agli artt. 15.7 e 31.4 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti * * * * Il Presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno oggetto della verbalizzazione notarile e ricorda che i commi 302 e 303 dell'art. 1 della L. 160/2019 hanno rispettivamente modificato il comma 1-ter dell'art. 147 ter TUF e il comma 1-bis dell'art. 148 TUF in materia di riparto tra i generi dei membri degli organi sociali. Egli espone quindi come si renda necessario adeguare gli artt. 15.7 e 31.4 dello statuto sociale alle predette novità normative, a ciò essendo competente il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., come consentito dall'art. 18.2 dello statuto sociale. Egli segnala inoltre, per quanto occorrer possa, che Consob, con Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, aveva precisato che "nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare e tenuto conto dell'urgenza connessa all'applicazione delle nuove disposizioni già a partire dai prossimi rinnovi degli organi sociali nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla disciplina in esame, considererà il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, dell'art. 144-undecies. 1 ("Equilibrio tra generi"), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti") inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, la Consob riterrà che sia in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Resta fermo il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144 undecies.1 del Regolamento Emittenti per gli organi sociali formati da più di tre componenti." A tale comunicazione ha poi fatto seguito la modifica al terzo comma dell'art 144 undecies del Regolamento Emittenti Il Presidente infine espone ai presenti il testo dei nuovi artt. 15.7 e 31.4 dello statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", ove le parole cancellate sono scritte in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato. Terminata l'esposizione del Presidente, viene data lettura della proposta di deliberazione. "Il Consiglio di Amministrazione di "Mittel S.p.A.", - preso atto delle modifiche intervenute agli artt. 147-ter, comma 1 ter, e 148, comma 1-bis, del TUF in materia di riparto tra i generi dei membri degli organi sociali; - visto l'art. 18.2 dello statuto sociale che attribuisce al Consiglio di Amministrazione le competenze atte a disporre l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; - viste le proposte di modifica agli artt. 15.7 e 31.4 dello Statuto Sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni normative; DELIBERA 1) di modificare gli artt. 15.7 e 31.4 dello statuto come risulta dal testo dello statuto che si trova allegato, sotto la lettera "A", al presente verbale; 2) di autorizzare il Presidente ed il Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre eventuali ulteriori modifiche che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. * * * * * Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto viene messa ai voti la proposta di delibera sopra letta, procedendo ad appello nominativo per l'espressione palese del voto: Michele Iori Favorevole Marco Giovanni Colacicco Favorevole Anna Cremascoli Favorevole Patrizia Galvagni Favorevole Anna Saraceno Favorevole Riccardo Perotta Favorevole Gabriele Albertini Favorevole A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità. A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato alle modificazioni sopra deliberate, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", senza evidenza delle modificazioni, ai fini del deposito di cui all'art. 2436 c.c. La trattazione del punto all'ordine del giorno oggetto della presente verbalizzazione termina alle ore dieci e minuti diciassette. Tutti i partecipanti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne preso visione prima d'ora. Il presente atto, interamente scritto, con sistemi meccanici e completato a mano, da me Notaio viene da me letto e sottoscritto alle ore 10:17. Occupa di due fogli di carta, sei intere facciate e parte della presente settima fin qui. F.TO FABIO GASPARE PANTE'

Allegato " H " al n. de so di raccolta

Titolo I

Denominazione, Oggetto, Sede e Durata della Società

Art. 1 - Denominazione

La Società costituita a Milano con atto 8 giugno 1885 a rogito del Notaio Antonio Lazzati, già denominata "Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo" e successivamente "Mittel Società Industriale Mediterranea S.p.A." o, in forma abbreviata, "Mittel S.p.A." assume la denominazione di "MITTEL S.p.A." .

Art. 2 - Oggetto sociale

2.1 La Società ha per oggetto:

a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, o associazioni, italiani ed esteri;

b) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi o associazioni italiani ed esteri;

c) la compravendita, il possesso, la permuta, la gestione e il collocamento, direttamente o mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi, di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri;

d) la compravendita, la permuta, la locazione, l'intermediazione; l'amministrazione di immobili;

e) la locazione finanziaria di beni mobili e immobili;

f) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione di op impianti.

2.2 Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato la Società può ogni altra operazione necessaria e utile per il raggiungimento delle sociali, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzioni pr genere, sia personali sia reali.

2.3 E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico e ogni attività riservata per legge.

2.4 Le attività di concessione di finanziamenti, di collocamento di titoli pubblici e privati e di locazione finanziaria di beni mobili e immobili possono essere esercitate esclusivamente nell'ambito del Gruppo di appartenenza.

Art. 3 - Sede

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 Possono essere istituite e soppresse succursali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 - Durata 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Titolo II

Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Art. 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 87.907.017 diviso in n. 81.347.368 azioni senza indicazione del valore nominale.

Art. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative o al portatore nei casi consentiti dalla legge. La Società può emettere, nei limiti di legge, diverse categorie di azioni, anche senza diritto di voto, differenziate nei diritti a esse pertinenti.

6.2 Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato: in mancanza, ogni atto comunicato dalla Società a uno dei comproprietari è efficace nei confronti di tutti.

6.3 Ogni azione è indivisibile. Il possesso di un'azione importa piena adesione al presente Statuto.

Art. 7 - Obbligazioni

7.1 La società può emettere in ogni tipologia consentita obbligazioni anche convertibili in azioni sociali.

7.2 La competenza ad emettere obbligazioni non convertibili o senza warrant su azioni sociali di nuova emissione spetta agli amministratori nel rispetto delle forme e degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Titolo III

Assemblee

Art. 8 - Convocazione

8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie a essa attribuite dalle vigenti disposizioni di legge.

8.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale Quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano, tale termine è elevato fino a un massimo di 180 giorni.

8.3 L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

8.4 Le assemblee ordinarie e straordinarie della società si tengono in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si svolgano in più convocazioni.

8.5 L'Assemblea può aver luogo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale purché in Italia.

8.6 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.

8.7 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi inclusa la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale deciso dagli amministratori.

Art. 9 - Intervento, voto e rappresentanza

9.1 Il diritto di intervento e voto in assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti vigenti, con la precisazione che per l'intervento in assemblea deve pervenire alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso di eventuali convocazioni successive. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i predetti termini purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

9.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere a una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

9.3 La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 10 - Integrazione dell'ordine del giorno

10.1 Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, i titolari dei diritti di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Il termine è ridotto a 5 giorni nel caso di convocazione ai sensi degli articoli 125-bis, comma 3, e 104, comma 2, del De Lgs. 58/98 e successive modificazioni.

10.2 Le integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà tratfa seguito delle richieste di cui al presente articolo così come la presenta di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno pubblicate nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avvile (10 convocazione, almeno 15 giorni. Il termine è ridotto a 7 giorni nel caso de assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D. Igs. 58/08 successive modificazioni. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano un'apposita relazione nei termini e secondo i modi previsti dalla vigente disciplina.

Art. 11 - Costituzione e validità delle deliberazioni

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano, rispettivamente, l'art. 15 e l'art. 31.

11.2 Quando la legge non dispone diversamente, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti, sono prese a maggioranza assoluta dei voti escludendosi dal computo le azioni dei titolari dei diritti di voto astenuti.

11.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, a meno che un diverso sistema di votazione sia richiesto da tanti titolari del diritto di voto che rappresentino non meno della metà delle azioni presenti in Assemblea. Non sono comunque mai ammesse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 12 - Presidenza

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, o da un notaio da esso Presidente designato e nominato dall'Assemblea e, quando lo ritenga del caso, da due Scrutatori da lui designati e nominati dall'Assemblea. 12.2 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per verificare il diritto di

intervento, la validità delle deleghe e delle procure, la identità degli intervenienti in proprio, per delega o per procura. Per tali operazioni egli può avvalersi dell'ausilio di una o più persone da lui stesso designate anche non assumenti le funzioni di scrutatore.

Il Presidente ha inoltre pieni poteri per accertare se l'Assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni secondo quanto previsto nel presente Statuto. La validità dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli azionisti, salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.

Art. 13 - Verbali

13.1 Le deliberazioni assembleari devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un notaio, verbali che sono trascritti in apposito libro a norma di legge. Le relative copie ed estratti dei verbali stessi, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che è in carica al momento della loro produzione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova, anche in giudizio, delle deliberazioni prese dall'Assemblea.

Titolo IV

Amministrazione e Direzione

Capo I - Consiglio di Amministrazione

Art. 14 Composizione

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 13 membri, anche non soci.

14.2 L'Assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

14.3 Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente; in particolare, un numero ninimo di amministratori corrispondente al minimo previsto dalla normativa vigente deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Igs. 58/1998 nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

14.4 Il venire meno dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto determina la decadenza dell'Amministratore. Il venire meno del requisito d'indipendenza quale sopra definito in capo un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di Amministratori che, secondo la vigente normativa, devono essere in possesso di tale requisito.

Art. 15 - Nomina

15.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

15.2 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, anche tramite i mezzi di comunicazione a distanza (tali da consentire l'identificazione dei depositanti) che saranno resi noti nell'avviso di convocazione, almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso di eventuali convocazioni successive, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito internet della Società, nonché con le altre forme di pubblicità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro-tempore vigente, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

15.3 Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Igs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di une sola lista, népore possono votare liste diverse e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in vina sola tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

15.4 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, singolarmente o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni

rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria determinata dalla Consob ai sensi delle disposizioni regolamentari pro-tempore vigenti e resa nota nell'avviso di corrocazione.

15.5 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositati :

(i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di reguisità prescritti per la carica ai sensi di legge e del presente Statuto, ivi incluso il rispetto del limite al cumulo degli incarichi eventualmente statudo, il incluso Società con proprio regolamento e, in tal caso, reso noto nell'avriso l'a convocazione;

(ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneile dello stesso a qualificarsi come indipendente.

15.6 Entro il l'ermine previsto dalla disciplina applicabile per pubblicazione delle liste da parte della Società, dovrà inoltre depositazi l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

15.7 Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almono un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati un numero di candidati almeno pari a quanto stabilito dalle norme di legge e regolmente i pro tempore vigenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

15.8 All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati vella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia in alcun modo collegata, neppure indirettamente, con coloro che non sia presentato o votato la lista di cui alla lettera a), e che abbia otternamo secondo maggiore numero di voti espressi.

15.9 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:

  • non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella prino soli la riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostitucione si farà luogo sino a che non sia stata assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro-tempore vigente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicurasse il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di

soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

bogoese approvata la nomina di un numero di Amministratori in cossesso dei - non rosse assicurata la nomina di uper i Sindaci dall'art. 148, volazione al regulsiti of indipendenza beasilito dalla legge in relazione al D.Lgs. 58/1996, pari al numero milio candidato non indipendente eletto numero compressivo degli milla lista che ha riportato il maggio come ultimo in Ordine progrebbire a) del comma che precede, sarà sostituito numero di voli, di cui alla leccera a, aco l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente della Scessa Ilsta, Ovvero, In eletto delle altre liste, secondo il numero di secondo i ordine progressivo non ore a condizione che siano rispertate le voti da Crascuno Occenaco, Dempro e regolamentari pro-tempore vigenti in applicabili disposizioni di leggi e tale procedura di sostituzione si farà materia di equilibrio cra i geneza inistrazione risulti composto da un numero luogo sino a che II consiglio di riminiti di cui all'art. 148, comunelere infine di componenti in possesso del minimo prescritto dalla legge. Qualora infine Logs il. 58/1996, pari ameno al misultato da ultimo indicato, la della procedura non delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza sostituzione avverra con deribera ubbanore di soggetti in possesso della relativa, previa presentazione di candidato assicurato il rispetto delle citati requisiti, in modo ochamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

15.10 Nel caso in cui fosse presentata una unica lista, o nel caso in cui mom 15.10 Nel caso in cui 1035 prebelata delibera con le maggioranze di vispato dilla legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della legge, senza osservare il procedimente bopsa all'equilibrio tra generi. Sono disciprina pro-tempore vigence includio di legge o regolamentari.

Art. 16 - Sostituzione

16.1 Il Consiglio provvede a norma di legge e del presente Statuto alla Ib.I Il Consiglio provvede a insima a mangare nel corso dell'esercizio.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, cominati 16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a manesida Amministratori mominati purche la maggioranza Bio ai sensi dell'art. 2386 c.c. secondo quanto di dall'Assemblea, si provveazia an delle applicabili disposizioni di legge e seguito Indicato e ner rippenti in materia di equilibrio tra i generi:

il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio a) a) Sindacate, nomina il Soscreder ilea cui appartenevano gli Aministratori eleggibili) appartenenti alla secoba illoa can appreze di legge, rispettando il medesimo criterio;

s qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in b) b) qualcra non residatio dazia equisiti richiesti, o comunque qualora non precedenza, ovvero camindati con disposto dalla lettera a), il Consiglio di sia possibile rispectare qualico dispone, così come provede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Io maggio caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assembla procederanno alla In ogni caso II Colleigrio di familiistratori indirentori indirente e (ii) nomina in modo da assicurare (1) la pecociia pro-tempore vigente e (ii) numero complessivo millimo frencesco dara normacya inerente all'equilibrio tra generi.

16.3 Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza 16.5 Qualcia per dim2501011 o a Consiglio di Amministrazione si intendera decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla nomina del decaduco e dovra essere conventerà peraltro in carica fino a che Consiglio stesso. If consiglio robbo al suo rinnovo e sarà intervenyta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

Art. 17 - Durata della carica

17.1 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data 17.1 Gli Amministratori durano in carrea per bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 18 - Poteri

Art. 18 - Foccialio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per 18.1 Al Consiglio di Amminiscrazione e conresto della Società. Esso provvede a l'amministrazione ordinaria e scracidinaria accialla legge alla competenza dell'assemblea.

dell'assemblea.
18.2 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le seguenti competenze:

  • I'art. 2436 c.c., Il begaeler componenti cui agli artt. 2505, 2505-bis la dell'arti di rabiono e e l'art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.;
  • l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
  • I isticazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
  • la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  • l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
  • il acgaamento della sede sociale in altro comune del terri nazionale.

Art. 19 - Convocazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, quante volte volte occorra, 19.1 TI Consiglio di Amministrazione o convocato quando ne sia fatta la Presidente o da chi ne la le vecti beve cimistratore, o dal Direttore Generale, domanda scrieta alla nomunque ai sensi e nei casi di legge.

o da un Sinaco, Comunicatio di Amministrazione è fatta com messaggio di 19.2 La convocazione del Colletti di familiari al ministra e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

ulgenza, amacho dao generalio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, quando intervengano tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

consiglieri e i banadossibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio 19.3 E' ammessa la possibilità per i parcecipano mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso:

  • devono essere assicurate, comunque:

la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del 1. collegamento;

Jamento,
la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere, ୧୯୮୮ ମସିହାର ବାହାର ହାରା ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବିଧାନ ସଭାକ 2. la possibilità per clasculo del parce o trasmettere tutta la
oralmente il proprio avviso, di visionare, della doliberazione: oralmente Il proprio avviso, di ViBiciale e della deliberazione;

documentazione, ilonoio glio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in - La Prumione dei Consiglio di Cammente, il Presidente e il Segretario.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni

ari. 20 - validità delle deliberazioni del Consiglio di Aministrazione è 20.1 Per la validita delle dellacialioni del combinenzi che lo compongono. r collesta la prebenza e si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 21 - Comitato Esecutivo

arc. 21 Combiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno un 21.1 Il Consiglio di Ammiliscrazione per l'atto della nomina, le regole di Comitato Esecutivo del quare beaze beaze beaze di funzionamento.

21.2 Il Comitato Esecutivo può riunirsi per teleconferenza o videoconferenza a norma di quanto previsto dall'art. 19, comma 3.

Art. 22 - Presidente e Vice-Presidenti

22.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare uno o più Vice-Presidenti. Essi durano in carica per tutto il loro mandato consiliare.

22.2 In caso di nomina di più Vice-Presidenti, il Consiglio, al momento della nomina, delibera l'ordine con il quale essi rappresentano il Presidente in caso di sua assenza o impedimente la firma del Vice-Presidente in caso dell'assenza o impedimento del Presidente o dell'altro/degli altri Vice-Presidente/i. In assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, l'Amministratore più anziano di età ne fa le veci.

22.3 Il Presidente ha compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio, del quale convoca le riunioni fissandone l'ordine dell'actività del giorno, ne coordina i lavori e provede affinché sulle materie all'ordine del giorno, nel fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

22.4 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli Amministratori Delegati, se nominati, e agli altri amministratori agli Amministratori interlocutore degli organi interni di controllo e dej comettori, si pomettati interni; sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali.

Art. 23 - Amministratori Delegati

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente Statuto, parte dei proprimo par actegare, nel finiti di Legge e del Vice Presidenti, anche ad altri consiglieri, sia per l'espletamento di Viceincarichi, sia per la gestione in generale, procedendo in particolari alla nomina di uno o più Consiglieri Delegati.

Art. 24 - Compensi degli Amministratori

24.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

24.2 La ripartizione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, deliberati dall'Assemblea, è stabilita con deliberazione del Consiglio di Ammilistrazion

24.3 Il Consiglio può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche prevista ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

Art. 25 - Segretario

25.1 Il Consiglio nomina altressi il proprio Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, determinandone la retribuzione.

Capo II

Direzione

Art. 26 - Direttore Generale

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, la durata dell'incarico e il relativo compenso.

26.2 All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della Società in conformità pali indirizzi generali di gestione fissati, della
competenze, dal Consiglio cresco, dol Gorigali di gestione fissati, secondo le competenze, dal Consiglio stesso, dal Comitato Becutivo, se istituito, se istituito, ovvero dal/dagli Amministratore/i Delegati, se nominati.

Art. 27 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

27.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio

Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D.Igs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.

27.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescriti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da luministrati medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.

Capo III

Rappresentanza e firma sociale

Art. 28 - Rappresentanti e procuratori

28.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominati, si Vice-Presidenti. Oltre ai poteri loro eventualmente conferiti dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente e, quando nominati, ai Vice-Presidenti spettano in ogni caso il potere di promuovere azioni, di costituire la Società in giudizio, di fare opposizioni a ricorsi e ingiunzioni, di esperire ogni azione e rimedio per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, in sede di giurisdizione ordinaria, amministrativa, costituzionale e tributaria, per ogni stato e grado, nominando all'uopo avvocati, procuratori e cribul

28.2 Se nominati, la rappresentanza della Società compete anche, disgiuntamente, agli Amministratori Dellegati e al Direttore Generale, mei limiti dei poteri di cui sono investiti dal Consiglio di Amministrazione.

28.3 Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire la rappresentanza della società a terzi estranei al Consiglio di Amministrazione stesso, legati o meno alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nominando, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.

Capo IV

Doveri di informazione

Art. 29 - Doveri di informazione del Consiglio di Amministrazione, degli organi delegati e dei dirigenti con responsabilità strategiche

29.1 Gli Amministratori riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo o anche direttamente, tempestivamente e comsiglio periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e effettuato, della Camiggior rillievo economico, finanziario e patrimoniale effetting dalla società o dalle società controllate; in partimoniale riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o per conto di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se sussiste, che esercita attività di direzione e coordinamento.

29.2 Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalle suelle suelle sue controllate.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art. 30 - Composizione

30.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il combre maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e

regolamentari pro-tempore vigenti.

30.2 misindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al 30.2 I Sindaci dovranno posseacic i requese normativa, anche regolamentare.

Art. 31 - Nomina

arc. 31 - Nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea ai sensi di legge.

dall'abbembica di pensa l'elezione di un sindaco effettivo e di uno 31.2 Alla minoranza e fiservata i cicarone de avviene, mel rispetto della supplente. La nomina del Collegio bindacare all'equilibrio tra generi, secondo le disciplina pro-tempore vigence increase di liste presentate dagli procedure di cui al commi begacitor, bancati mediante un numero progressivo.

31.3 La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, 31.3 La lista, che reca i nominaciri, singola candidatura è presentata per la per la di uno o più candidati, indrea bo er la carica di Sindaco supplente.

31.4 Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o 31.4 Le liste che presentino un manero odigati appartenenti ad entrambi i superiore a tre acvono condere gamo al genere meno rappresentato nella lista generi, in modo che apparceligano as geni a quanto stabilito dalle norme di stessa un numero di Candidae direnti.almeno un terzo (arrecondato per legge e regiramentari pro campo esano alla per la carica di Sindaco de eccesso all'unità Buperiore, aci canarazi alla per-ecesso all'umità superiore) dei eandidati alla per la carica di Sindaco supplente.

31.5 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o 31.5 Hamo diritto a presentare te intec bollari di azioni con diritto di voto insieme ad altri, siano compressivamente del con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuate del caponsob ai sensi delle disposizioni nell'assemblea orumaria deceminata dall'avviso di convocazione.
regolamentari pro-tempore vigenti e resa nota nell'avvario ai

regolamentari pro-cempore vigenci e resa noatto parasociale rilevante ai sensi 31.6 Ogni socio, I soci aderenci a al passogetto controllante, le società d dell'art. 122 del Dilgs. 58/1996, if soggetto contrologioscono presentare o controllate e quelle soggette a comune coar interposta persona o società.
Concorrere alla presentazione, neppure per liste diverse, ed ogni concorrere alla presentazione, noppare lista, ne possono votare di vendoggibilità, la fiduciaria, di più di mia sola irraa, no pena di ineleggibilità. Le candidato potra presencarsi in una sola insta a potto al potto di saramo attribuiti a nessuna lista.

31.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della 31.7 Le liste presentate devono conciente a distanza tali da consentire l'identificazione dei depositanti che saranno resi nell'arviso di l'identificazione del depositanci che La data fissata per l'Assemblia convocazione, almeno 25 giorni prima convocazione nel caso di eventuali unica convocazione, ovvero in prima convocazione del pubblico presso la publicità sede e sul sito internet della Società, nonché con le altre forme di publicità.
Sede e sul sito internet della Società, nonché con reserta, almono, almono, al sede e sul sito internet della Socieca, nonche occi de essere vigente, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

31.8 Le liste devono essere corredate:

dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno persentato le a) a) dalle informazioni relative all'idelorea del tecipazione complessivamente detenuta;

da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche b) b) da una dicinfarazione del soci all'ontrollo o di maggioranza relativa, congiuntamente, una parcecipazioni al collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;

ca da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei c) c) da una esauriente Informaciva dei medesimi candidati attestante il p candidati, nonche di una dichia dalla legge e della loro accettazione della possesso del requisiti previsor unia noggo incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

31.9 Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina

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applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Sôcietà, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della legge numero di azioni necessario alla presentazione della stesso.

31.10 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

31.11 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

  1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tue membri offettivi e une progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un supplente, fatto salvo quanto di seguito peria Lista,
    per assicurare, l'omilibria, tus per assicurare l'equilibrio tra i generi mel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

  2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, neppure indirettamente, con coloro che hamo presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale e uno supplente.

31.12 Ai fini della nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 2. dell precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, maggior numero di soci.

31.13 Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pell'ambito doi condidatio di equilibrio tra generi, si provedera, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

31.14 Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi

31.15 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e ssatutarialente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Art. 32 - Sostituzione

32.1 In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà capaco. Resta Lenno che la Presidenza del la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

32.2 Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindaci Elrectivi e/o rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti, come segue:
maggioranza, la pomino semalla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemble li sostituire son voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

32.3 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà, nel rispetto della disciplina dettata per l'equillibrio fra generi, con votazione a maggioranza relativa, previa per l'equilibro fra i candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di diritti di voto rappresentanti almon percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione

11

di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione di liste; tuttavia, nell'accertamento acce, secondo le ultime risultanze delle non verranno computati i voll di coloro cite, coni aderenti ad un patto comunicazioni rese al sensi vicino altri soci aderenti ad un patto
indirettamente, ovvero anche congilitano indirettamente, ovvero anche congluitante 122 del D.Igg. 58/1998, la maggioranza
parasociale rilevante ai sensi dell'annombe del coci, che controllano. parasociale rilevante al sensi dell'art. 1zz de semble dei soi che controllano, relativa dei voli esercicacire in abbembrea, esse controllo dei medesimi.

sono concroritori o beso ambio.
32.4 Le procedure di cui ai commi che precedeno devono in ogni 32.4 Le procedure di sostituzione di car al commi na inerente l'equilibrio tra generi.

Art. 33 - Riunioni

33.1 Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza a 33.1 Il Collegio Sindacale puo raumani possano essere identificati e sia loro
condizione che tutti i partecipanti possano iro in tempo reale alla condizione che tutti il partecipanti possione in in tempo reale alla
consentito di seguire la discussione e di inserverire in considera, tempra nel consentito di seguire la discussione e un considera tenuta nel trattazione degli argomenti dirromono. Se nominato, il segretario.

Titolo VII

Bilancio e utili

Art. 34 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

34.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione di un bilancio sociale a norma di legge.

Art. 35 - Destinazione degli utili

35.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 58 da 35.1 Gli utili necci fisultaner ada banesta abbia raggiunto un ammontare
destinare alla riserva legale sino a che questiti acci arcionisti, in tutto o destinare alla riserva legale sino a vipartiti agli azionisti, in tutto o
pari al quinto del capitale sociale una dell'Assombea parte secondo quanto viene deliberato dall'Assemblea.

in parce besonal qualità emesse particolari categorie di azioni, le presenti 35.2 Qualora Tossero emesse parcicolia Saccon quanto scabilito dalla legge disposizioni si appricheramio compacibilicile: degli utili pertinenti a ciascuna delle categorie di azioni.

Art. 36 - Acconti sui dividendi

arc. 30 nossiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo 36.1 Il Consiglio di Amministrazione, ile con al'andamento economico della
ritenga opportuno e possibile in relaziol Gollocio Sindacale, il pagamento ritenga opportuno e possibile In in mananzione dia mano del collegio Sindacale, il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Titolo VIII

Recesso del socio = Scioglimento e liquidazione

Art. 37. Recesso del socio

alle 97 nosesso è ammesso nei soli casi indercogabilmente previsti dalla
Il diritto di recesso è ammesso nei solo che son banno concorso Il diritto di recesso e ammesso nel sori i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  • la proroga del termine della durata della Società;

  • la prozoga anno alla circoli alla circolazione delle azioni.

Art. 38 = Liquidazione della Società

Art. 38 - Iligardizzo colla Società l'Assemblea fissa le modalità.
38.1 Nel caso di scioglimento della pomina ed eventualmente 38.1 Nel caso di scroginenco della percege alla momina ed eventualmente della liquidazione e provede a sensi di 1699 male i poteri e i compensi.
alla sostituzione di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e i compensi.

Per allegato: F.to FABIO GASPARE PANTE'

Allegato " (2 " al n. Mot36 di raccolta

Titolo I

Denominazione, Oggetto, Sede e Durata della Società

Art. 1 - Denominazione

La Società costituita a Milano con atto 8 giugno 1885 a rogito del Notaio Antonio Lazzati, già denominata "Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo" e successivamente "Mittel Società Industriale Mediterranea S.p.A." o, in forma abbreviata, "Mittel S.p.A." assume la denominazione di "MITTEL S.p.A." .

Art. 2 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto: 2.1

a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, o associazioni, italiani ed esteri;

b) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale, di società, enti, consorzi o associazioni italiani ed esteri;

c) la compravendita, il possesso, la permuta, la gestione e il collocamento, direttamente o mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi, di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri;

compravendita, la permuta, la locazione, l'intermediazi d) la l'amministrazione di immobili;

e) la locazione finanziaria di beni mobili e immobili;

f) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione di opere e di impianti.

2.2 Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato la Società può compiere ogni altra operazione necessaria e utile per il raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia personali sia reali.

2.3 E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico e ogni attività riservata per legge.

2.4 Le attività di concessione di finanziamenti, di collocamento di titoli pubblici e privati e di locazione finanziaria di beni mobili e immobili possono essere esercitate esclusivamente nell'ambito del Gruppo di appartenenza.

Art. 3 - Sede

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 Possono essere istituite e soppresse succursali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 - Durata 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Titolo II

Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Art. 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 87.907.017 diviso in n. 81.347.368 azioni senza indicazione del valore nominale.

Art. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative o al portatore nei casi consentiti dalla legge. La Società può emettere, nei limiti di legge, diverse categorie di azioni, anche senza diritto di voto, differenziate nei diritti a esse pertinenti.

6.2 Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato: in mancanza, ogni atto comunicato dalla Società a uno dei comproprietari è efficace nei confronti di tutti.

6.3 Ogni azione è indivisibile. Il possesso di un'azione importa piena adesione al presente Statuto.

Art. 7 - Obbligazioni

7.1 La società può emettere in ogni tipologia consentita obbligazioni anche convertibili in azioni sociali.

7.2 La competenza ad emettere obbligazioni non convertibili o senza warrant su azioni sociali di nuova emissione spetta agli amministratori nel rispetto delle forme e degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Titolo III

Assemblee

Art. 8 - Convocazione

8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie a essa attribuite dalle vigenti disposizioni di legge.

8.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale Quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano, tale termine è elevato fino a un massimo di 180 giorni.

8.3 L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

8.4 Le assemblee ordinarie e straordinarie della società si tengono in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si svolgano in più convocazioni.

8.5 L'Assemblea può aver luogo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale purché in Italia.

8.6 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.

8.7 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi inclusa la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale deciso dagli amministratori.

Art. 9 - Intervento, voto e rappresentanza

9.1 Il diritto di intervento e voto in assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti vigenti, con la precisazione che per l'intervento in assemblea deve pervenire alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso di eventuali convocazioni successive. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i predetti termini purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

9.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo di gosta elettronica certificato indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere a una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione delle predecte modalità
l'avviso stesso si riferiza l'avviso stesso si riferisce.

9.3 La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte all'ordine del guorno. La conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle delega sono riportati nell'avviso di comini per dell'assemblea.

Art. 10 - Integrazione dell'ordine del giorno

10.1 Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, i titolari dei diritti di voto che, anche congiuntamentes rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chigadore l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Il preiene è ridotto a 5 giorni nel leasones di convocazione ai sensi degli articoli 125-bis, comma 3, e 104, comma 2, e 104, comma 2, dell'i Lgs. 58/98 e successive modificazioni.

10.2 Le integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo così come la presentazione di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno sono pubblicate nelle stesse forma prescitte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni. Il termine è ridotto a 7 giorni dell'avviso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D. Igs. 58/98 e successive modificazioni. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a trattare
legge, su proposta dogli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di un relazione da essi predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano un'apposita relazione dell'ordine secondo i modi previsti dalla vigente disciplina.

Art. 11 - Costituzione e validità delle deliberazioni

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilità la scraoutiliaria sono valide se Consiglio di Amministrazione rispettivamente, l'art. 15 e l'art. 31.

11.2 Quando la legge non dispone diversamente, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti, sono prese a maggioranza assoluta dei voti escludendosi dal computo le azioni dei titolari dei diritti di voto astenuti.

11.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, a meno che un diverso sistema di votazione sia richiesto da tanti titolari del diritto di voto che rappresentino non meno della metà delle azioni del diritto di diritto di Non sono comunque mai ammesse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 12 - Presidenza

12.1 L'Assemblea è presidente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, o da un notaio da esso Presidente designato e nominato dall'Assemblea, o da un
ritenca del caso, de due Camberta de nominato dall'Assemblea e, quando lo ritenga del caso, da due Scrutatori da lui designati e nominati dall'Assemblea. 12.2 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per verificare il dicitto di

intervento, la validità delle deleghe e delle procure, la identità degli intervento, la validita, per delega o per procura. Per tali operazioni egli
intervenienti in proprio, pel intervenienti in proprio, per delega o per procura. Procurato designate anche non assumenti le funzioni di scrutatore.

non assumente la inoltre pieni poteri per accertare se l'Assemblea è Il Presidente ha inoltre piem pocer per deliberare per dirigere e
validamente costituita e in numero legale per stabilire le modalità validamente costituita e in indici iceare e per stabilize le modalità
regolare la discussione e lo svolgimento dei more estatuto. La validità regolare la discussione e lo svolgimento del presente statuto. La validità delle votazioni secondo qualito prevideo nor può essere contestata
dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente norma di legge dell'Assemblea, una vorca dicircitto di impugnazione a norma di legge.

Art. 13 - Verbali

Arc. 13 - Verbazi
13.1 Le deliberazioni assembleari devono constare da verbali sha sero trasquitti dal 13.1 Le deliberazioni assembleari devono consectati che sono trascritti in Presidente e dal Segretario o da mi ilotato, comine ed estratti dei verbali apposito libro a norma di legge. Le leaterio del consiglio di Amministrazione
stessi, certificati conformi dal Presidente e da chi ne fa le veci, famo stessi, certificati conformi dal Presudente o da chi ne fa le veci, fanno
che è in carica al momento della loro produzione o dall'Assemblea, che è in carica al momento della foro produzione e mi il al monte dall'Assemblea.
Piena prova, anche in giudizio, delle deliberazioni prese dall'Assemblea.

Titolo IV

Amministrazione e Direzione

Capo I - Consiglio di Amministrazione

Art. 14 Composizione

Arc. 14 Composizione 14.1 La Socieca e ammiziù di 13 membri, anche non soci.

non meno di 3 e da nori i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

dellerazione il namero de ono essere in possesso dei reguisti previsti dalla 14.3 Gli Amministratori devono essere in pobioente; in particolare, un numero
normativa, anche regolamentare, pro-tempore viosiso dalla, pormativa normativa, anche regolamentare, pro-cempore vrainimo previsto dalla normativa
minimo di amministratori corrispondente al minimo previso all'art, 148, coma minimo di amministratori corrispondenza di cui all'art. 148, comma vigente deve possedere i requisiti di inales dall'art. 147-ter, comma 4, del 3, del D.Lgs. 58/1998, così come fremate adire di Autodisciplina per le società quotate.

società quotate.
Nella composizione del Consiglio di Aministrazione deve essere assicurato Nella composizione del Consiglio di Amminitore femminile nel rispetto delle l'equilibrio tra II genere masonire o al gazzi e l'appore vigenti.

appilcabili disposizioni di co-gri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto 14.4 Il venire meno del requisiti scabiliti da la sojae meno del requisito
determina la decadenza dell'Amministratore. Il vegistronen por me determina determina la decadenza deli'Amitinistratore. In ministratore non ne determina d'indipendenza quale sopra derinito in capo al min capo asl mumero minimo di la decadenza qualora i requistri permangano in capo al capo assere in possesso di tale requisito.

Art. 15 - Nomina

Arc. IS - Nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della base di 15.1 La nomina del Consiglio di Amminicolecuilibrio tra generi, sulla base di disciplina pro-tempore vigente inerelie di seguito specificate, nelle
liste presentate dai soci secondo le modalia di seguito progressivo, liste presentate dal Soci secondo le medazioni o g

quali I candidati dovranio dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, 15.2 Le liste presentate dai soci, società, acietà, l'identificazione tranite i mezzi dovranno essere depositate presso (tal de consentire dificazione dei di comunicazione a distanza (carr ad coisolidi convocazione, almeno 25
depositanti) che saranno resi noti nell'avvisa govero govero depositanti) che saramo resi noci iles avvaso un unca convocazione, ovvero giorni prima convocazione nel caso di eventuali successive, e sarano
in prima convocazione nel caso di eventuali cuto internet della in prima convocazione del publico presso la sede e sul sito internet della messe a disposizione del pubblico presso la publicità previste dalla disciplina,
Società, nonché con le altre forme di publicità previste dalla data Società, nonche con le altre Torme di pubblioloa proveni prima della data dell'Assemblea.

15.3 Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

15.4 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, singolarmente o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria determinata dalla Consob ai sensi delle disposizioni

regolamentari pro-tempore vigenti e resa nota nell'avviso di convocazione. 15.5 Unitamente a ciascuna lista, entro i termiñi sopra indicati, dovranno essere depositati :

(i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei reguisiti prescritti per la carica ai sensi di legge e del presente Statuto, ivi incluso il rispetto del limite al cumulo degli incarichi eventualmente stabilito dalla Società con proprio regolamento e, in tal caso, reso noto nell'avviso di convocazione;

(ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali" e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

15.6 Entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, dovrà inoltre depositarsi l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

15.7 Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

15.8 All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia in alcun modo collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti espressi.

15.9 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:

  • non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia stata assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicurasse il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

  • non fosse assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del n las. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto, sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in appricabili di equilibrio tra i generi. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicurasse il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza belativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

15.10 Nel caso in cui fosse prešentata una unica lista, o nel caso in cui non fosse presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 16 - Sostituzione

16.1 Il Consiglio provvede a norma di legge e del presente Statuto alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. secondo quanto di seguito indicato e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi:

il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio a) Sindacale, nomina i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla stessa lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando il medesimo criterio;

qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in b) precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque qualora non sia possibile rispettare quanto disposto dalla lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra qeneri.

16.3 Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

Art. 17 - Durata della carica

17.1 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 18 = Poteri

18.1 Al Consiglio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso marouvode a tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge alla pcompetenza dell'assemblea.

18.2 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le seguenti competenze:

  • la delibera di fusione e di scissione di cui agli artt. 2505, 2505-bis anche quali richiamati dall'art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.;
  • l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
  • l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza società;
  • la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  • l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
  • il trasferimento della sede sociale in altro comune del territor nazionale.

Art. 19 - Convocazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, quante volte occorra, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Deve essere convocato quando ne sia fatta, a domanda scritta alla Presidenza da un Amministratore, o dal Direttore Generale, o da un Sindaco, comunque ai sensi e nei casi di legge.

19.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con messaggio di posta elettronica da inviare almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

19.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante teleconferenza videoconferenza. In tal caso:

  • devono essere assicurate, comunque:

la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del 1. collegamento;

  1. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

  2. la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente e il Segretario.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono. 20.2 Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 21 - Comitato Esecutivo

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo del quale stabilisce, all'atto della nomina, le regole di composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

21.2 Il Comitato Esecutivo può riunirsi per teleconferenza o videoconferenza a

norma di quanto previsto dall'art. 19, comma 3.

Art. 22 - Presidente e Vice-Presidenti

22.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e 22.1 Il Comsiglio di Mimaniberazidenti. Essi durano in carica per tutto il loro mandato consiliare.

22.2 In caso di nomina di più Vice-Presidenti, il Consiglio, al momento della 22.2 In caso di nomina di pra Viquale essi rappresentano il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente La prova dell'assenza o impedimento del Presidente o dell'altro/degli altri Vicedell'assenza O Impedimente e dei Vice-Presidenti, l'Amministratore più anziano di età ne fa le veci.

22.3 Il Presidente ha compiti di impulso e coordinamento dell'artività del Consiglio, del quale convoca le riunioni fissandone l'ordine del giorno, ne Consiglio, del quale convede affinché sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

22.4 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo zza Il Presidente premaco l'ibrio di poteri rispetto agli Aministratori Sociccario, se nominati, e agli altri amministratori esecutivi; si pone come come belegati, be nominati interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali.

Art. 23 - Amministratori Delegati

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del 23.1 Il Colleigilo di Amilii.Berazione pao loltre che al Presidente ai Vicepreschec beataco, paroltri consiglieri, sia per l'espletamento di particolari incarichi, sia per la gestione in generale, procedendo in quest'ultimo caso alla nomina di uno o più Consiglieri Delegati.

Art. 24 - Compensi degli Amministratori

24.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso 24.1 Al componenzi del combione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

24.2 La ripartizione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, deliberati dall'Assemblea, è stabilita con deliberazione del Consiglio stesso.

24.3 Il Consiglio può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire la 24:5 Il contigero provinistratori investiti di particolari cariche prevista ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

Art. 25 - Segretario

25.1 Il Consiglio nomina altresì il proprio Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, determinandone la retribuzione.

Capo II

Direzione

Art. 26 - Direttore Generale

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, 20.1 "Il Consiglio" a durata dell'incarico e il relativo compenso.

26.2 All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della Società in conformità agli indirizzi generali di gestione fissati, secondo le SOCIECA In Conformica agar esso, dal Comitato Esecutivo, se istituito, ovvero dal/dagli Amministratore/i Delegati, se nomiñati.

Art. 27 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

27.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio 27.1 Il consiglio a revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.

27.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono di choiabilità prescrittà dalla normativa
reguisiti di professionalità cout di amministrazione e direzione, requisiti di professione e socarerizzati da specifica competenza in materia aministrativa esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.

Capo III

Rappresentanza e firma sociale

Art. 28 - Rappresentanti e procuratori

28.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizzone, l'uso della firma sociale spettano disgiumamente al Presidente e, se nomifiati, ai Vice-Presidenti. Olte ai poteri loro eventualmente conferiti dal Consegno di Amministrazione, al Presidente e, quando nominati, ai Vice-Presidenti geettanti in ogni caso il potera di promuovere arioni, di costituire la Società, per giudizio, di fare opposizioni a ricorsi e ingiunzioni, di esperire ogni azione e rimedio per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, in sede di giurisdizione ordinaria, amministrativa, costituzionale e tributaria, per ogni stato e grado, nominando all'uopo avvocati, procuratori e periti.

28.2 Se anominati, la la rappresentanza della Società compete anche, disgiuntamente, agli Amministratori Della - della - compete - anche, moi limiti dei poteri di cui sono investiti dal Consiglio di Amministrazione.

28.3 Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire la rappresentanza della società a terzi estranei al Consiglio di Amministrazione stesso, legati o meno alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nominando, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.

Capo IV

Doveri di informazione

Art. 29 - Doveri di informazione del Consiglio di Amministrazione, degli organi delegati e dei dirigenti con responsabilità strategiche

29.1 Gli Amministratori riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo o anche direttamente, tempestivamente e consiglio periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggione rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in partimoniale interesse proprio o por conta delle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o per conto di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se sussiste, che esercita attività di direzione e coordinamento.

29.2 Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni della
rilievo, per dimensione o combini conché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art. 30 - Composizione

30.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

30.2 I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al 30.2 I Sindaci dovranno possedere I requibite, anche regolamentare.

Art. 31 - Nomina

Arc. 31 - Nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea ai sensi di legge.

dall'assemblea al schos as sogo.
31.2 Alla minoranza è riservata l'elezione expirene mal, rispetto, della 31.2 Alla minoranza e riservata i eleione le avviene, nel rispetto della supplente. La nomina del Collegio prindicaro all'equilibrio tra generi, secondo le disciplina pro-tempore vigence increate sulla base di liste presentate dagli procedure di cui al commi seguenci, barca baleriante un numero progressivo.

azionisti nelle quali reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, 31.3 La lista, che reca i nominativi, contrasecandidatura è presentata per la
di uno o più candidati, indica se la singola di indano supplente, di uno o più candidati, Indica se la Bargoica di Sindaco supplente.

carica di Sinuaco errecero croason numero complessivo di candidati, pari o
si 4 Le liste che presentino un manere didati appartementi ad entrambi i 31.4 Le liste che presentino un manero deligati aspertenenti ad entrambi i superiore a tre devono essere composte da cancere mano reparesentato nella lista generi, in modo che apparceligano al genere quano astabilito dalle norme di
stessa un numero di candidati almeno pari a max la saxindi Sindaco effettivo stessa un numero di candidati almeno pari a qualco di Sindaco effettivo per la carica di Sindaco supplente.

31.5 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azioni con diritto di voto 31.5 Hanno diritto a presentare re itsicari di aziani con diritto di voto insieme ad altri, siano compressivalence cercitale sociale con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuate del consob ai semsi delle disposizioni
nell'assemblea ordinaria determinata consonsta noll'avviso di convecazione. nell'assemblea ordinaria decerminata carra tesell'avviso di convocazione.
regolamentari pro-tempore vigenti e resa nota nervaciale, rilevante, ai

regolamentari pro-tempore vigenci e rebuilo parasociale rilevante ai sensi 31.6 Ogni socio, i soci adelenti a un paccgetto controllante, le società
dell'art. 122 del D.Igs. 58/1998, il seguella non possentare, o dell'art. 122 del D.Igs. 36/1996, il boggeoto non possono presentare o controllate e quelle soggette a comune per interposta persona o società
concorrere alla presentazione, neppure pessare liste diverse, ed ogni concorrere alla presentazione, neppure per inceppe liste diverse, ed ogni
fiduciaria, di più di una sola lista, ne possono votare di pelleggibilità, A fiduciaria, di più di una sola lista, ne poboca a pena di ineleggibilità. De
candidato potrà presentarsi in una sola lista divisto don saranno attribuiti candidato potra presentarsi in una sola filta divieto non saramo attribuiti a nessuna lista.

a nessula liste presentate devono essere depositate presso la sede della 31.7 Le liste presentate devolo essere acposa distanza tali da consentire Società, anche tramite i mezzi di comuni de saramo resi moti nell'arviso di Assemblea in l'identificazione dei depositanti che saranto ficsa per l'Assemblea in convocazione, almeno 25 giorni prima convocazione mel paso di eventuali
unica convocazione, ovvero in prima o difensarizione del miblico presso la unica convocazione, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la convocazioni successive, e saramo messe a aspon le altre forme di pubblicità.
Sede e sul sito internet della Società, nonché come tempre suigente, almeno 2 sede e sul sito internet della Societa, nonche con sociempore vigente, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

31.8 Le liste devono essere corredate:

Le Irsce devono ciboralità dei soci che novescipazione complessivamente a) a) dalle informazioni relative all'idencica del ber con lessivamente detenuta :

nuta;
da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche b) b) da una dichiarazione del soci diversi da quella valorizonia celativa, congiuntamente, una parcecipazione di collegamento quali previsti dalla normativa attescance i abbere vigente con questi ultimi;

da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei
da una esauriente informativa sulle caratidati attegrane il c) c) da una esauriente Intolmaciva Basio dei candidati, nonche di una dichiarione della lorge e della loro accettazione della possesso dei requisiti previsti ualla regge o assimistrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

eventuallience ilcopores an aarsi, entro il termine previsto dalla disciplina 31.9 Dovrà inoltre depositarsi, encro della Società, l'apposita
applicabile per la pubblicazione delle applicabile per la pubblicazione delle risce da parii itato ai sensi di legge certificazione rilasciata da un'intermediciro dalla presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

31.10 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

31.11 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

l. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un pesupplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

  1. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, neppure indirettamente, con coloro che hamo presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, in trastante membro effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale e uno supplente.

31.12 Ai fini della nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordina. (da maggior numero di soci.

31.13 Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizionem d del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elerne a

31.14 Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti butti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati a la carca indicati nella
consequano la maggiorna molti conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, sempre che essim
rispetto della digginline reselativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. 31.15 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutarialente

richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Art. 32 - Sostituzione

32.1 In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capa al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

32.2 Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindaci Errectivi e/o rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti, cone segue: maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituire son voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

32.3 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione del Sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà, nel rispetto della disciplina dettata per l'equillibrio fra generi, con votazione a maggioranza relativa. previa previa previa presentiazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di diritti di voto rappresentanti almeno percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le ultime risultanze delle comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche

indirettamente, ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto
ne maggiori dell'indica includio del R.I.p. E8/1998. Ia maggiorana indirettamente, ovvero allene congrumente del D.Iga. 58/1998, la maggioranza
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del nosi che controllano. parasociale filevante al sensi dei arc. 185 aconché dei soci che controllano,
relativa dei voti esercitatile in assemblea, nodocimi relativa dei voli esercicacire in abbembilo, controllo dei medesimi.

sono concrorro di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni 32.4 Le procedure di sosticuzione di cui di comme disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Art. 33 - Riunioni

33.1 Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza a 33.1 Il Collegio Sindacare puo Launeani essere identificati e sia loro
condizione che tutti i partecipanti possati intermonire in tempo reale alla condizione che tutti i parcecipanti possaio esserenire in tempo reale alla
consentito di seguire la discussione e di interne si considera tempta pel consentito di seguire la discussione e al considera si considera tenuta nel trattazione degli argomento e, se nominato, il segretario.

Titolo VII Bilancio e utili

Art. 34 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

34.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione di un bilancio sociale a norma di legge.

Art. 35 - Destinazione degli utili

ari. 35 - Destilazione dal bilancio, previa deduzione del 58 da 35.1 Gli utili netti risultanti dal bi questa abbia ragginato un ammontare destinare alla riserva legale sono a cano riparti agli azionisti, in tutto o pari al quinco del cuprearo socialo sociali erato dall'Assemblea.

In parce boosnao quale emesse particolari categorie di azioni, le presenti 35.2 Qualora Fossero emesse parcicour- cacogono stabilito dalla legge disposizioni si applicheramo compactibilience degli utili pertinenti a ciascuna delle categorie di azioni.

Art. 36 - Acconti sui dividendi

are. Jo i novelle edi Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo 36.1 Il Consiglio di AmmiliScrazione, ill'andamento economico della
ritenga opportuno e possibile in relazione il pagamento ritenga opportuno e possibile con esso del Collegio Sindaçale, il pagamento Bocicca, pasul dividendo per l'esercizio stesso.

Titolo VIII

Recesso del socio - Scioglimento e liquidazione

Art. 37. Recesso del socio

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi indercogabilmente previsti dalla Il diritto di recesso e ammesso nel soli casi indesgazio.
Legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci, che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  • la proroga del termine della durata della Società;

  • la proroga del commer azione di vincoli, alla circolazione delle azioni.

Art. 38 - Liquidazione della Società

38.1 Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità 38.1 Nel caso di Scroginenco sensi di legge alla nomina ed eventualmente della liquidazione e provede a benes di esse al poteri e i compensi.

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Milano, ventidue luglio duemilaventi.