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Mediobanca AGM Information 2015

Sep 23, 2015

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AGM Information

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Parte straordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 1 dell'Ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24; conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale, l'introduzione di un nuovo art. 19 e l'eliminazione degli artt. 23 e 24 e la conseguente rinumerazione dei nuovi articoli da 20 a 35, volta prevalentemente a recepire i seguenti interventi (i riferimenti agli articoli sono relativi alla nuova numerazione).

Le modifiche che si intendono introdurre allo Statuto sono pressoché interamente volte a recepire il contenuto delle nuove Disposizioni in materia di governo societario ('Disposizioni di Vigilanza'), emanate il 6 maggio 2014 e contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, con le quali sono state modificate le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate da Banca d'Italia nel marzo 2008, anche al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Le Disposizioni di Vigilanza hanno introdotto molte novità, specie in tema di composizione del Consiglio e formazione dei comitati. Tra le principali vi sono:

  • la fissazione di un limite massimo di 15 membri per il Consiglio di Amministrazione, salvo eccezioni da motivare;
  • la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di componenti indipendenti almeno pari ad un quarto, previa determinazione in statuto di un'unica nozione di indipendenza;
  • l'attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un ruolo non esecutivo e il conseguente divieto per il medesimo di essere componente con diritto di voto del Comitato Esecutivo;
  • la costituzione di tre comitati endo-consiliari, nomine, rischi, remunerazioni, i quali devono essere composti da 3/5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti;
  • la presenza in almeno un comitato endo-consiliare di un consigliere eletto dalla minoranza;
  • l'obbligo per i componenti del Consiglio di garantire un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca e di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV.

Mediobanca intende modificare il proprio Statuto per recepire il contenuto delle Disposizioni di Vigilanza nell'ambito dell'attuale "architettura". Conformemente alle disposizioni transitorie di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII, della Circolare e per assicurare una appropriata continuità gestionale, Mediobanca si avvarrà della facoltà di posticipare l'efficacia di talune nuove disposizioni statutarie al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione delle modifiche statutarie.

In particolare, mediante l'introduzione di una specifica norma transitoria, si intende posticipare al prossimo rinnovo degli organi sociali l'efficacia delle disposizioni statutarie recate dagli articoli 15, 19 e 23:

(i) la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da un numero variabile compreso tra 15 e 23 a un numero variabile compreso tra 9 e 15;

  • (ii) la riduzione dei consiglieri scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca da 5 a 3;
  • (iii) la riduzione dei componenti del Comitato Esecutivo eventualmente costituito dall'attuale numero massimo di 9 al numero variabile compreso tra 3 e 5.
  • (iv) l'applicazione del nuovo criterio di indipendenza individuato all'art. 19.

Il termine previsto per l'efficacia delle richiamate disposizioni statutarie è coerente con l'obiettivo di assicurare che la transizione al nuovo assetto avvenga senza discontinuità tali da penalizzare la funzionalità e la coerenza dell'azione amministrativa degli organi attualmente preposti alla gestione.

Tanto considerato, venendo al merito del nuovo assetto statutario, Mediobanca conferma l'adozione del modello di amministrazione e controllo "tradizionale", incentrato su Consiglio di Amministrazione (organo con funzione di supervisione strategica) e Collegio Sindacale (organo con funzione di controllo). In linea con le Disposizioni di Vigilanza e anche alla luce delle indicazioni ai soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione contenute nella "Relazione sulla composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione" del 4 luglio 2014, nell'ambito di tale modello si propone l'introduzione di elementi evolutivi e di affinamento per assicurare un sistema di governance efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, nel quale:

  • l'Organo con funzioni di supervisione strategica è chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, mentre
  • gli organi esecutivi sono responsabili dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Anche nel nuovo assetto di governo societario, resta confermato l'obiettivo della creazione di valore, sostenibile nel tempo, in relazione alla attività tipica della banca di affari che, anche per quanto riguarda l'erogazione del credito, specie a medio-lungo termine, esige l'integrazione di professionalità diverse e caratterizzate da competenze altamente specialistiche nei molteplici settori di attività della banca: assistenza e advisory strategico alle imprese, organizzazione e partecipazione a operazioni di investimento, servizi di debt e equity capital market, fornitura di servizi finanziari diversi. Ciò, in un contesto di crescente internazionalizzazione, richiede di valorizzare la professionalità del management per garantire l'apporto e l'integrazione delle conoscenze professionali necessarie, per l'istruzione e la ponderazione delle decisioni in materia di gestione, anche rispetto a posizioni di potenziale conflitto di interessi dei soci.

La partecipazione dei managers agli organi di gestione e supervisione strategica si lega, del resto, all'esigenza di assicurare un elevato contributo tecnico e di conoscenze nei principali settori di business presidiati della Banca. Nell'assetto statutario che si intende adottare, il complesso e variegato insieme delle aree di attività della Banca potrà così continuare a beneficiare del contributo, in termini di qualità dell'istruttoria e della dialettica interna, derivante dalla diretta partecipazione dei managers all'amministrazione della Società.

In questo quadro, lo statuto definisce assetti di governo che consentono di coniugare la tempestività decisionale dell'esecutivo nella conduzione aziendale con l'esigenza di assicurare un più efficace ruolo di supervisione strategica da parte del Consiglio e una più fluida circolazione delle informazioni tra gli organi e all'interno dei medesimi.

A questo scopo, il modello di governance prescelto è diretto a realizzare una netta distinzione dei ruoli e delle responsabilità rispettivamente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato. In questa direzione va la chiara previsione statutaria delle competenze del Consiglio di Amministrazione e dei vari organi delegati e la netta definizione della loro articolazione, che assicura omogeneità e unità di indirizzo nella conduzione della Banca e del Gruppo, evitando concentrazioni che possano impedire una corretta dialettica interna.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, si è prescelto un testo statutario sintetico e ridotto alle disposizioni essenziali che definiscono le regole cardinali del governo dell'impresa. Tale disciplina è integrata dal quadro normativo e regolamentare vigente, nonché dalle norme di autodisciplina. Essa si attua, a valle, attraverso il sistema delle deleghe e dei regolamenti.

Mediante la predisposizione di un articolato statutario essenziale nella struttura che sovente rimanda alla legislazione vigente, si intende anche agevolare il tempestivo adeguamento alle eventuali sopravvenienze normative e regolamentari, anche europee, che tempo per tempo saranno adottate, nonché alle evoluzioni e ai mutamenti delle best practice in materia di corporate governance anche internazionali.

Nel loro complesso, le modifiche statutarie mirano:

  • (i) alla chiara individuazione del ruolo del Presidente (art. 16);
  • (ii) alla più coerente definizione del ruolo del Consiglio di Amministrazione quale Organo con funzioni di supervisione strategica (art. 18);
  • (iii) alla facoltà, in luogo del precedente obbligo, di istituire in ragione, soprattutto, della struttura dimensionale del Consiglio di Amministrazione – un Comitato Esecutivo, in funzione della complessità operativa delle attività del gruppo bancario e della articolazione delle aree di affari presidiate (art. 23);
  • (iv) alla integrale rimessione della definizione delle deleghe e dei poteri dell'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione in coerenza con quelle eventualmente affidate al Comitato Esecutivo (art. 24);
  • (v) ad incrementare la presenza degli amministratori espressi dalla minoranza (art. 15).

Il Consiglio di Amministrazione quale Organo di supervisione strategica. Lo Statuto conferma l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione del ruolo di Organo con funzioni di supervisione strategica che, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza, definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, verificandone la corretta attuazione e promuovendo tempestivamente l'adozione delle misure correttive necessarie a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze (art. 18). Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli altri comitati endo-consiliari e, qualora non sia nominato il Comitato Esecutivo, anche manageriali ritenuti opportuni, determinandone le attribuzioni, la composizione e le regole di funzionamento nel rispetto della normativa vigente (art. 20).

A questo scopo, le modifiche statutarie assicurano che la composizione del Consiglio, sul piano quali-quantitativo, sia tale da garantire l'efficace assolvimento dei compiti che al medesimo sono affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo statuto, tra l'altro prevedendo conformemente alle pertinenti Disposizioni di Vigilanza (art. 15):

  • un numero di componenti da 9 a 15, cosicché la composizione del consiglio sia tempo per tempo adeguata alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca senza risultare pletorica;
  • un adeguato numero di consiglieri indipendenti, maggiore rispetto al limite previsto dalle Disposizioni di Vigilanza (un quarto) ed in linea con la più rigorosa disposizione del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (criterio applicativo 3.C.3), che prevede un numero di indipendenti pari a un terzo. Lo Statuto reca un'unica definizione, non derogabile, di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, indicando l'elenco delle circostanze al ricorrere delle quali un amministratore non è indipendente, in linea con l'esigenza, richiamata dalle Disposizioni di Vigilanza, di agevolare l'iniziale accertamento e la successiva verifica del requisito di indipendenza;
  • due Consiglieri da assegnare ad un'unica lista di minoranza;
  • un numero di componenti pari almeno a tre prescelti tra dirigenti del Gruppo, al fine di assicurare al Consiglio, in considerazione della loro professionalità, competenza e approfondita conoscenza del business di riferimento: (i) un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e l'apporto di un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo organo; (ii) un altrettanto elevato standard qualitativo e di competenza, nonché di autonomia nella valutazione, in caso di eventuale costituzione del Comitato Esecutivo, cui tali consiglieri sono chiamati a far parte di diritto.

A tale ultimo riguardo, la scelta di confermare, ancorché in una composizione numerica ridotta che riflette la diminuzione del numero totale dei consiglieri, la partecipazione dei managers al Consiglio sottende una diretta responsabilità personale dei medesimi (ai sensi del chiaro disposto dell'art. 2392 cod. civ.), in ragione delle specifiche competenze e informazioni possedute. Ciò concorre a far sì che le condotte dei Dirigenti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, del Comitato Esecutivo possano essere improntate alla massima valorizzazione dell'interesse sociale, a disposizione del quale essi – anche attraverso il dialogo diretto con gli altri consiglieri di amministrazione – pongono la propria professionalità e le proprie conoscenze.

In questa medesima prospettiva, le modifiche statutarie in proposta (art. 18), in linea peraltro con lo statuto attuale,

  • mentre, da una parte, affidano alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, come prescritto dall'attuale normativa, le determinazioni in ordine all'assunzione e alla cessione di partecipazioni che contestualmente siano pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo;
  • dall'altra parte, prevedono che il Consiglio deleghi ad un Comitato composto dai tre amministratori managers e due amministratori, di cui almeno uno avente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 19, le determinazioni da assumere nelle assemblee delle indicate partecipazioni, qualora quotate, in merito alla nomina degli organi sociali. Ciò affinché tali determinazioni possano essere assunte sulla scorta di valutazioni collegiali e tracciabili.

Il Presidente (art. 16). Per quanto concerne il Presidente, questi assume un ruolo centrale, in quanto assolve una funzione di garanzia per l'intero Consiglio e costituisce il momento di necessario collegamento con la funzione esecutiva.

Al Presidente è, infatti, affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi. Egli si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni.

Per consentire al Presidente di svolgere efficacemente le proprie funzioni, conformemente alle Disposizioni di Vigilanza, al medesimo è attribuito un ruolo non esecutivo che esclude la possibilità di essere destinatario di funzioni o ruoli gestionali.

Per quanto concerne la funzione di raccordo informativo tra amministratori esecutivi e non esecutivi, il Presidente favorisce la funzione dialettica e di monitoraggio di questi ultimi sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi, nonché il bilanciamento della partecipazione dei medesimi alle funzioni di governo. In tale quadro si inserisce la partecipazione, in qualità di invitato, al Comitato Esecutivo (eventualmente istituito dall'Organo con funzioni di supervisione strategica anche in ragione delle caratteristiche dimensionali del medesimo).

In coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile (art. 2381, comma 1, cod. civ.), il Presidente assicura altresì l'effettivo coinvolgimento di tutti i consiglieri, in particolare indipendenti, con l'obiettivo di migliorare il reporting e la qualità dei flussi informativi. A tal fine, il Presidente pone specifica cura nell'assicurare scambi di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo.

Il Comitato esecutivo (art. 23). Conformemente alle Disposizioni di Vigilanza, la contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato è giustificata nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità.

Nel disegno statutario, spetta all'Organo con funzioni di supervisione strategica la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo, facoltà giustificata dalle attività assai diversificate (di business e

geografiche) della Banca e in funzione dell'efficace presidio della complessiva operatività aziendale.

Appare pertanto ragionevole, in termini di univocità del modello organizzativo, riferire la costituzione del Comitato Esecutivo in particolare ai casi nei quali i soci abbiano deciso di nominare un Consiglio di Amministrazione di 12 o più componenti. Viceversa, per il caso in cui i soci fissino il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in un numero compreso tra 9 e 11, la funzione esecutiva potrà essere integralmente affidata all'Amministratore Delegato e il Consiglio avrà una funzione maggiormente integrata e dovrà programmare un'attività più frequente.

L'istituzione del Comitato Esecutivo che l'attuale Consiglio di Amministrazione raccomanda anche in continuità alle indicazioni contenute nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del 4 luglio 2014 , approvata dal precedente Consiglio è peraltro coerente con l'obiettivo di valorizzare le componenti manageriali presenti in Consiglio, che ne sono componenti di diritto, e assicurare una valutazione e una ponderazione coerente con gli obiettivi della banca di affari nonché una valutazione indipendente del management.

Con questa finalità e per garantire unitarietà alla conduzione aziendale, il Comitato Esecutivo eventualmente costituito è presieduto dall'Amministratore Delegato, in funzione di raccordo tra le funzioni esecutive.

Sul piano della garanzia di adeguati flussi informativi e di reporting al plenum del Consiglio di Amministrazione, è previsto che al Comitato Esecutivo partecipi il Presidente, in qualità di invitato, senza esercizio di prerogative gestorie.

Nel disegno statutario a regime, il Comitato Esecutivo eventualmente costituito potrà essere composto da un numero di membri da tre a cinque.

L'Amministratore Delegato (art. 24). Lo Statuto affida alla decisione e alla responsabilità dell'Organo con funzioni di supervisione strategica la definizione delle deleghe e dei compiti da attribuire all'Amministratore Delegato sia in termini di poteri di iniziativa e di impulso sia in relazione alla gestione, sia in termini di interazione propositiva e istruttoria dell'attività del consiglio. In particolare, l'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

Tale opzione statutaria è coerente,

  • (i) con la funzione attribuita al Consiglio di amministrazione quale organo chiamato a definire puntualmente gli assetti di governo societario;
  • (ii) con l'esigenza di assicurare al medesimo organo la possibilità di modulare adeguatamente i poteri da attribuire al consigliere delegato in funzione dell'eventuale costituzione del Comitato Esecutivo affinché, nel caso, sia assicurata una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità.

In questo quadro, le modifiche statutarie assicurano che le rispettive competenze dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo possano essere nettamente definite e sia, così, garantita l'unitarietà della conduzione operativa. Allo stesso scopo è, in ogni caso, previsto che l'Amministratore Delegato presieda il Comitato Esecutivo eventualmente costituito.

Il Direttore Generale (art. 25). Anche nel nuovo assetto statutario che si intende adottare è confermata in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato corredata da compiti e poteri, un Direttore Generale.

Il Direttore Generale eventualmente nominato dovrà essere prescelto, analogamente a quanto già è previsto, tra i consiglieri che abbiano la qualità di manager dell'Istituto. In linea con le Disposizioni di Vigilanza, il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione svolgendo i compiti ed esercitando i poteri al medesimo assegnati su proposta dell'Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione, in modo che sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.

L'Assemblea (artt. 10 e 13). Banca d'Italia ha emanato il 18 novembre 2014 le nuove disposizioni di vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" per le banche e i gruppi bancari (7° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) volte a recepire le innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/36/UE e gli indirizzi elaborati in ambito internazionale.

Conformemente alla vigente normativa lo statuto viene modificato prevedendo che:

  • (i) i Soci, in sessione ordinaria, approvino i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
  • (ii) venga attribuito all'Assemblea il potere di fissare un rapporto più elevato di 1:1 (comunque non superiore al rapporto 2:1) tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale nonchél'indicazione dei quorum necessari per l'approvazione della proposta.

Il Collegio Sindacale (art. 29). In linea con la Circolare n. 263/06 di Banca d'Italia in materia di sistema di controlli interni vengono aggiornati i suoi compiti.

Altre modifiche. Con l'occasione vengono inoltre proposte le seguenti modifiche a:

  • l'art. 7 al fine di consentire la notifica della delega via e-mail per l'intervento in assemblea;
  • gli artt. 13 e 28 con la precisazione che ai Consiglieri non Dirigenti del Gruppo e ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;
  • l'art. 17 aumentando, in funzione del crescente carico di lavoro, ad almeno sei le riunioni previste in un anno del Consiglio di Amministrazione e che la presenza obbligatoria nel luogo della riunione sia ridotta al Presidente o chi ne fa le veci ed al Segretario;
  • l'art. 26 attribuendo all'Amministratore Delegato, in luogo del Comitato Esecutivo, la proposta, con il parere del Collegio Sindacale, al Consiglio del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Sono infine previste alcune variazioni di mera forma o raccordo.

Le modifiche proposte non danno luogo a diritto di recesso e sono soggette all'autorizzazione di Banca d'Italia.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediobanca:

udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera:

  • 1) di modificare gli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale;
  • 2) di introdurre un nuovo art. 19 e eliminare gli artt. 23 e 24 rinumerando di conseguenza gli articoli da 20 a 35, come segue:
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
TITOLO I TITOLO I
Costituzione, sede, durata e oggetto della Costituzione, sede, durata e oggetto della
società società
Art. 1 Art. 1
È È
costituita costituita
una una
Società Società
per per
Azioni, Azioni,
denominata "MEDIOBANCA denominata "MEDIOBANCA
- -
Banca di Credito Banca di Credito
Finanziario" Società per Azioni ed in forma Finanziario" Società per Azioni ed in forma
abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A. abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A.
Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta
Enrico Cuccia, 1. Enrico Cuccia, 1.
Art. 2 Art. 2
La durata della Società è fissata sino al 30 La durata della Società è fissata sino al 30
giugno 2050. giugno 2050.
Art. 3 Art. 3
Oggetto della Società
è la raccolta del
risparmio e l'esercizio del credito nelle
forme consentite, con speciale riguardo al
finanziamento a medio e lungo termine
delle imprese.
Oggetto della Società è la raccolta del
risparmio e l'esercizio del credito nelle
forme consentite, con speciale riguardo al
finanziamento a medio e lungo termine
delle imprese.
Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la
società può compiere tutte le operazioni e i società può compiere tutte le operazioni e i
servizi servizi
bancari, bancari,
finanziari, finanziari,
di di
intermediazione, intermediazione,
nonché nonché
ogni ogni
altra altra
operazione operazione
strumentale strumentale
o o
comunque comunque
connessa connessa
al al
raggiungimento raggiungimento
dello dello
scopo scopo
sociale. sociale.
La Società, nella sua qualità di capogruppo La Società, nella sua qualità di capogruppo
dell'omonimo dell'omonimo
Gruppo Gruppo
bancario, bancario,
ai ai
sensi sensi
dell'art. dell'art.
61, 61,
comma comma
4 4
del del
D.Lgs. D.Lgs.
1 1
settembre settembre
1993 1993
n. n.
385, 385,
emana, emana,
nell'esercizio dell'attività di direzione e nell'esercizio dell'attività di direzione e
coordinamento, coordinamento,
disposizioni disposizioni
alle alle
società società
componenti il gruppo per l'esecuzione delle componenti il gruppo per l'esecuzione delle
istruzioni istruzioni
impartite impartite
dalla dalla
Banca Banca
d'Italia d'Italia
nell'interesse nell'interesse
della della
stabilità stabilità
del del
gruppo gruppo
stesso. stesso.
TITOLO II TITOLO II
Del capitale sociale e delle azioni Del capitale sociale e delle azioni
Art. 4 Art. 4
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di
433.686.380,5 euro, rappresentato da n.
867.372.761
azioni da nominali 0,50 euro
cadauna.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di
433.686.380,5
euro, rappresentato da n.
867.372.761
azioni da nominali 0,50 euro
cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato
secondo le disposizioni di legge, anche a
norma
dell'art.
2441,
quarto
comma,
secondo periodo, del codice civile, nel
rispetto delle condizioni e della procedura
ivi previste.
Il capitale sociale può essere aumentato
secondo le disposizioni di legge, anche a
norma
dell'art.
2441,
quarto
comma,
secondo periodo, del codice civile, nel
rispetto delle condizioni e della procedura
ivi previste.
È consentita, nei modi e nelle forme di
legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di
lavoro dipendenti della Società o di società
controllate, mediante l'emissione di azioni
ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.
È consentita, nei modi e nelle forme di
legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di
lavoro dipendenti della Società o di società
controllate, mediante l'emissione di azioni
ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.
Le azioni sono nominative. Le azioni sono nominative.
L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001
ha
integrato
la
delibera
dell'Assemblea
straordinaria
del
28
ottobre
2000
concernente l'aumento di capitale riservato
a dipendenti del Gruppo bancario mediante
emissione di massime n. 13 milioni di azioni
ordinarie aventi il valore nominale unitario
espresso in euro pari a 0,50 aumentandone
l'importo a massimi 25 milioni di euro
mediante
emissione
di
massime
n.
50
milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50
euro
ciascuna,
godimento
regolare,
da
riservare per la sottoscrizione entro il 1°
luglio
2015
a
dipendenti
del
Gruppo
bancario
con
esclusione
del
diritto
di
opzione
ai
sensi
dell'art.
2441,
ottavo
comma, del codice civile. Di queste numero
50 milioni di azioni sono state sottoscritte
numero 37.819.250 nuove azioni.
L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001
ha
integrato
la
delibera
dell'Assemblea
straordinaria
del
28
ottobre
2000
concernente l'aumento di capitale riservato
a dipendenti del Gruppo bancario mediante
emissione di massime n. 13 milioni di azioni
ordinarie aventi il valore nominale unitario
espresso in euro pari a 0,50 aumentandone
l'importo a massimi 25 milioni di euro
mediante
emissione
di
massime
n.
50
milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50
euro
ciascuna,
godimento
regolare,
da
riservare per la sottoscrizione entro il 1°
luglio
2015
a
dipendenti
del
Gruppo
bancario
con
esclusione
del
diritto
di
opzione
ai
sensi
dell'art.
2441,
ottavo
comma, del codice civile. Di queste numero
50 milioni di azioni sono state sottoscritte
numero 37.819.250 nuove azioni.
Per le combinate risultanze delle delibere
delle Assemblee straordinarie del 25 giugno
2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è
stato aumentato, per un importo di massimi
7,5 milioni di euro, mediante emissione di
massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di
valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna,
Per le combinate risultanze delle delibere
delle Assemblee straordinarie del 25 giugno
2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è
stato aumentato, per un importo di massimi
7,5 milioni di euro, mediante emissione di
massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di
valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna,

godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile: godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

  • a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
  • ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residuate in 2,5 milioni).

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca. Di queste numero 40 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 4.210.000 nuove azioni.

È' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall'Assemblea. Di queste numero 20 milioni di azioni sono state emesse numero 2.033.549 nuove azioni.

È' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di

  • a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
  • ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residuate in 2,5 milioni).

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca. Di queste numero 40 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 4.210.000 nuove azioni.

È' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall'Assemblea. Di queste numero 20 milioni di azioni sono state emesse numero 2.033.549 nuove azioni.

È' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di

emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia designata nell'avviso

Art. 6

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite

di convocazione.

dalla dalla
vigente vigente
disciplina disciplina
o o
dal dal
presente presente
statuto. statuto.
Le deliberazioni concernenti la fusione nei Le deliberazioni concernenti la fusione nei
casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del
codice codice
civile, civile,
anche anche
quale quale
richiamati richiamati
dall'art. dall'art.
2506-ter 2506-ter
del del
codice codice
civile, civile,
l'istituzione l'istituzione
o o
la la
soppressione soppressione
di di
sedi sedi
secondarie, la riduzione del capitale in caso secondarie, la riduzione del capitale in caso
di recesso del socio, gli adeguamenti dello di recesso del socio, gli adeguamenti dello
Statuto Statuto
a a
disposizioni disposizioni
normative, normative,
il il
trasferimento trasferimento
della della
sede sede
sociale sociale
nel nel
territorio nazionale, sono nei limiti di legge territorio nazionale, sono nei limiti di legge
riservate al Consiglio di Amministrazione. riservate al Consiglio di Amministrazione.
Le formalità e i poteri di convocazione sono Le formalità e i poteri di convocazione sono
quelli di legge. quelli di legge.
Nell'avviso di convocazione viene indicato il Nell'avviso di convocazione viene indicato il
giorno per l'unica convocazione. giorno per l'unica convocazione.
Art. 7 Art. 7
Il Il
diritto diritto
di di
intervento intervento
e e
di di
voto voto
in in
Assemblea è regolato dalla legge. Assemblea è regolato dalla legge.
È legittimato a partecipare e votare il
soggetto per il quale l'emittente abbia
ricevuto, entro la fine del 3° giorno di
mercato aperto precedente la riunione, una
comunicazione effettuata dall'intermediario
sulla base delle
evidenze relative al termine
della giornata contabile del 7° giorno di
mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea, in unica convocazione.
È legittimato a partecipare e votare il
soggetto
per
il
quale
l'emittente
abbia
ricevuto, entro la fine del 3° giorno di
mercato aperto precedente la riunione, una
comunicazione effettuata dall'intermediario
sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del 7° giorno di
mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea, in unica convocazione.
Resta ferma la legittimazione all'intervento Resta ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora la comunicazione sia e al voto qualora la comunicazione sia
pervenuta pervenuta
all'emittente all'emittente
oltre oltre
i i
termini termini
indicati al comma precedente purché entro indicati al comma precedente purché entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. convocazione.
I soggetti legittimati all'intervento ed al I soggetti legittimati all'intervento ed al
voto voto
possono possono
farsi farsi
rappresentare rappresentare
in in
Assemblea Assemblea
con con
delega delega
scritta scritta
ovvero ovvero
conferita in via elettronica quando previsto conferita in via elettronica quando previsto
dalle dalle
disposizioni disposizioni
regolamentari regolamentari
e e
in in
conformità conformità
alle alle
stesse, stesse,
salve salve
le le
incompatibilità incompatibilità
e e
i i
limiti limiti
previsti previsti
dalla dalla
legge. legge.
La delega può essere notificata in maniera
elettronica mediante l'utilizzo di apposita
sezione
del
sito
internet
della
Società
secondo le modalità indicate nell'avviso di
convocazione.
La delega può essere notificata in maniera
elettronica mediante l'utilizzo di apposita
sezione
del
sito
internet
della
Società
ovvero tramite posta elettronica,
secondo
le
modalità
indicate
nell'avviso
di
convocazione.
Art. 8 Art. 8
Ogni azione dà diritto ad un voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Art. 9 Art. 9
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio
di
Amministrazione
o,
in
sua
assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più
anziano di età, dall'altro Vice Presidente,
se nominato, ovvero dal Consigliere più
anziano di età.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio
di
Amministrazione
o,
in
sua
assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente
più
anziano
di
età,
dall'altro
Vice
Presidente
se
nominato,
ovvero
dal
Consigliere più anziano di età.
Il Presidente è assistito da un Segretario.
Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile
ed in ogni altro caso in cui lo ritenga
opportuno, il Presidente si farà assistere da
un Notaio per la redazione del verbale.
Il Presidente è assistito da un Segretario.
Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile
ed in ogni altro caso in cui lo ritenga
opportuno, il Presidente si farà assistere da
un Notaio per la redazione del verbale.
Spetta
al
Presidente
dell'Assemblea
constatare la regolare costituzione della
stessa,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti,
dirigere
e
regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed
accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.
Spetta
al
Presidente
dell'Assemblea
constatare la regolare costituzione della
stessa,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti,
dirigere
e
regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed
accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.
Art. 10 Art. 10
L'Assemblea ordinaria è valida qualunque
sia
la
parte
di
capitale
sociale
rappresentata e delibera a maggioranza
assoluta.
L'Assemblea straordinaria è valida con
la
presenza di almeno 1/5 del capitale sociale
e delibera col voto favorevole di almeno
L'Assemblea ordinaria è valida qualunque
sia
la
parte
di
capitale
sociale
rappresentata e delibera a maggioranza
assoluta.
Per le delibere assunte ai sensi
dell'art. 13, comma 3, delibera con il voto
favorevole di almeno i 2/3 del capitale
sociale rappresentato qualora sia costituita
con almeno la metà del capitale sociale o
con il voto favorevole di almeno i 3/4
del
capitale
sociale
rappresentato
ove
sia
rappresentata
una
frazione
di
capitale
inferiore
alla
metà.
L'Assemblea
straordinaria è valida con la presenza di
almeno 1/5 del capitale sociale e delibera
2/3
del
capitale
rappresentato
in
Assemblea.
col voto favorevole di almeno 2/3 del
capitale rappresentato in Assemblea.
Per Per
la la
nomina nomina
del del
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione e del Collegio Sindacale si Amministrazione e del Collegio Sindacale si
applicano rispettivamente l'art. 15 e l'art. applicano rispettivamente l'art. 15 e l'art.
29. 298.
Art. 11 Art. 11
Le operazioni con parti correlate, anche di Le operazioni con parti correlate, anche di
competenza assembleare o da sottoporre competenza assembleare o da sottoporre
all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c., all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c.,
sono deliberate nel rispetto delle procedure sono deliberate nel rispetto delle procedure
approvate dal Consiglio di Amministrazione approvate dal Consiglio di Amministrazione
ai sensi della normativa vigente. ai sensi della normativa vigente.
Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di
società
controllate)
con
parti
correlate
diverse
da
quelle
di
competenza
assembleare
o
da
sottoporre
all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c.
possono essere deliberate in deroga alle
procedure di cui al precedente comma
purché —
ferma l'efficacia delle delibere
assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori
condizioni dalla stessa procedura previste —
siano
successivamente
oggetto
di
una
delibera non vincolante dell'Assemblea da
assumere sulla base di una relazione del
Consiglio e delle valutazioni del Collegio
Sindacale sulle ragioni di urgenza.
Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di
società
controllate)
con
parti
correlate
diverse
da
quelle
di
competenza
assembleare
o
da
sottoporre
all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c.
possono essere
deliberate in deroga alle
procedure di cui al precedente comma
purché —
ferma l'efficacia delle delibere
assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori
condizioni dalla stessa procedura previste —
siano
successivamente
oggetto
di
una
delibera non vincolante
dell'Assemblea da
assumere sulla base di una relazione del
Consiglio e delle valutazioni del Collegio
Sindacale sulle ragioni di urgenza.
Art. 12 Art. 12
Le deliberazioni sono prese validamente per
alzata
di
mano,
o
con
altra
modalità,
comunque
palese,
anche
elettronica
eventualmente
proposta
dal
Presidente,
salvo diversa inderogabile disposizione di
legge.
Le deliberazioni sono prese validamente per
alzata di mano, o con altra modalità,
comunque
palese,
anche
elettronica
eventualmente
proposta
dal
Presidente,
salvo diversa inderogabile disposizione di
legge.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in
conformità di legge e del presente Statuto, conformità di legge e del presente Statuto,
sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché
dissenzienti o assenti. dissenzienti o assenti.
Ai Ai
soci soci
che che
non non
abbiano abbiano
concorso concorso
all'approvazione all'approvazione
delle delle
deliberazioni deliberazioni
riguardanti: riguardanti:
a) a)
la proroga del termine; la proroga del termine;
b) b)
l'introduzione o la rimozione di vincoli l'introduzione o la rimozione di vincoli
alla circolazione dei titoli azionari alla circolazione dei titoli azionari
non non
spetta spetta
il il
diritto diritto
di di
recesso, recesso,
relativamente a tutte o parte delle loro relativamente a tutte o parte delle loro
azioni. azioni.
I Soci hanno diritto
di prendere visione di
tutti
gli
atti
depositati
presso
la
sede
sociale per le Assemblee già convocate e di
ottenerne copia a proprie spese.
I Soci hanno diritto di prendere visione di
tutti
gli
atti
depositati
presso
la
sede
sociale per le Assemblee già convocate e di
ottenerne copia a proprie spese.
Art. 13 Art. 13
L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per
esercizio dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, all'atto della nomina per
l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi
tra
i
singoli
componenti
secondo
le
determinazioni del medesimo Consiglio di
Amministrazione.
L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per
esercizio dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, all'atto della nomina e
per l'intera durata del loro ufficio, da
ripartirsi tra i singoli componenti secondo le
determinazioni del medesimo Consiglio di
Amministrazione.
Ai
Consiglieri
che
non
siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso
delle spese
sostenute
per l'esercizio delle
loro funzioni.
L'Assemblea approva altresì le politiche di
remunerazione e i piani di compensi basati
su
strumenti
finanziari
a
favore
dei
consiglieri
di
Amministrazione,
di
dipendenti e di collaboratori del Gruppo.
L'Assemblea,
secondo
i
termini
previsti
dalla disciplina regolamentare pro tempore
vigente,
approva
altresì
le
politiche
di
remunerazione e i piani di compensi basati
su
strumenti
finanziari
a
favore
dei
consiglieri
di
Amministrazione,
di
dipendenti e di collaboratori del Gruppo,
nonché i criteri per la determinazione del
compenso
da
accordare
in
caso
di
conclusione
anticipata
del
rapporto
di
lavoro o della carica.
Su
proposta
del
Consiglio
di
Amministrazione,
l'Assemblea,
con
le
maggioranze previste dall'art. 10
comma 1,
può fissare la remunerazione variabile dei
dipendenti e dei collaboratori del Gruppo
entro il limite del 200% della retribuzione
fissa
ovvero
l'eventuale
diverso
limite
fissato
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore
vigente.
TITOLO IV TITOLO IV
Dell'Amministrazione Dell'Amministrazione
Art. 14 Art. 14
La gestione degli affari sociali spetta al
Consiglio di Amministrazione, che la esercita
avvalendosi
del
Comitato
Esecutivo,
dell'Amministratore Delegato e del Direttore
La gestione degli affari sociali spetta al
Consiglio di Amministrazione, che la esercita
avvalendosi
del
Comitato
Esecutivo
se
nominato,
dell'Amministratore Delegato e
Generale,
se
nominato,
secondo
quanto
previsto dal presente Titolo IV.
del Direttore Generale se nominato, secondo
quanto previsto dal presente Titolo IV.
Capo I -
Del
Consiglio di Amministrazione
Capo I -
Del Consiglio di Amministrazione
Art. 15 Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione è composto
da
quindici
a
ventitré
componenti.
La
durata del loro mandato è fissata in tre
esercizi, salvo diversa disposizione della
delibera di nomina.
Il Consiglio di Amministrazione è composto
da
quindici
nove
a
ventitré
quindici
componenti. La durata del loro mandato è
fissata
in
tre
esercizi,
salvo
diversa
disposizione della delibera di nomina.
I
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione devono possedere, a pena
di ineleggibilità o, nel caso che vengano
meno
successivamente,
di
decadenza,
i
requisiti
espressamente
previsti
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente.
I
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione devono possedere, a pena
di ineleggibilità o, nel caso che vengano
meno
successivamente,
di
decadenza,
i
requisiti
espressamente
previsti
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente
e dallo Statuto.
Almeno tre Consiglieri devono possedere i
requisiti di indipendenza di cui all'art. 148,
comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Almeno
un
terzo
dei
Consiglieri
(che
possono
coincidere con quelli muniti dei sopra citati
requisiti di indipendenza) devono possedere
anche i requisiti di indipendenza per gli
stessi espressamente previsti dal Codice di
Autodisciplina
delle
società
quotate.
Il
venire meno del requisito di indipendenza
quale
sopra
definito
in
capo
ad
un
amministratore
non
ne
determina
la
decadenza se i requisiti permangono in capo
al numero minimo di amministratori che
secondo il presente Statuto, nel rispetto
della normativa vigente, devono possedere
tale requisito.
Almeno tre Consiglieri devono possedere i
requisiti di indipendenza di cui all'art. 148,
comma terzo, del D. Lgs. 58/1998.
Almeno
uUn numero terzo dei Consiglieri
almeno
corrispondente
a
quello stabilito dal Codice
di Autodisciplina
(che possono coincidere
con quelli muniti dei sopra citati requisiti di
indipendenza)
deveono
possedere anche
i
requisiti
di
indipendenza
per
gli
stessi
espressamente
previsti
dal
Codice
di
Autodisciplina delle società quotate
previsti
dall'art. 19. Il venire meno del requisito di
indipendenza quale sopra definito
in capo
ad un amministratore non ne determina la
decadenza se i requisiti permangono in capo
al numero minimo di amministratori che
secondo il presente Statuto, nel rispetto
della normativa
vigente, devono possedere
tale requisito.
Cinque
Consiglieri
sono
scelti
tra
i
dipendenti che da almeno tre anni siano
Dirigenti di società appartenenti al Gruppo
Bancario Mediobanca.
Cinque Tre Consiglieri sono scelti tra i
dipendenti che da almeno tre anni siano
Dirigenti di società appartenenti
al Gruppo
Bancario Mediobanca.
Non può essere eletto Consigliere chi abbia
compiuto il settantacinquesimo anno di età.
Non può essere eletto Consigliere chi abbia
compiuto il settantacinquesimo anno di età.
La nomina dei Consiglieri avviene sulla base
di liste nelle quali ai candidati è assegnata
La nomina dei Consiglieri avviene sulla base
di liste nelle quali ai candidati è assegnata

una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro

una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente e attestata ai sensi della normativa vigente; . La relativa certificazione attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinquetre candidati, elencati continuativamente a partire dal primo secondo, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro

tempore vigente. tempore vigente.
Unitamente e contestualmente a ciascuna
lista è depositato -
con le altre informazioni
e dichiarazioni richieste dalla normativa pro
tempore vigente -
il curriculum contenente
le caratteristiche professionali dei singoli
candidati, insieme con le dichiarazioni con
le quali i singoli candidati attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di incompatibilità o di ineleggibilità,
e
così
pure
l'esistenza
dei
requisiti
prescritti dalla legge e dal presente Statuto,
nonché
l'elenco
degli
incarichi
di
amministrazione
e
controllo
da
essi
ricoperti presso altre società.
Unitamente e contestualmente a ciascuna
lista è depositato -
con le altre informazioni
e dichiarazioni richieste dalla normativa pro
tempore vigente -
il curriculum contenente
le caratteristiche professionali dei singoli
candidati, insieme con le dichiarazioni con
le quali i singoli candidati attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di incompatibilità o di ineleggibilità,
e
così
pure
l'esistenza
dei
requisiti
prescritti
dalla
legge
e
dal
presente
Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di
amministrazione
e
controllo
da
essi
ricoperti presso altre società.
Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate.
I
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione uscenti sono rieleggibili.
I
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione uscenti sono rieleggibili.
Un socio non può presentare né votare più
di una lista, anche se per interposta persona
o per il tramite di società fiduciarie. I soci
appartenenti al medesimo gruppo –
per esso
intendendosi
il
controllante,
le
società
controllate
e
le
società
sottoposte
a
comune controllo –
e i soci che aderiscano
ad un patto parasociale ai sensi dell'art.
122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad
oggetto azioni dell'emittente non possono
presentare o votare più di una lista, anche
se per interposta persona o per il tramite di
società fiduciarie. Un candidato può essere
presente
in
una
sola
lista,
a
pena
di
ineleggibilità.
Un socio non può presentare né votare più
di
una
lista,
anche
se
per
interposta
persona
o
per
il
tramite
di
società
fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo
gruppo

per
esso
intendendosi
il
controllante, le società controllate e le
società sottoposte a comune controllo –
e i
soci che aderiscano ad un patto parasociale
ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998
avente ad oggetto azioni dell'emittente non
possono presentare o votare più di una
lista, anche se per interposta persona o per
il
tramite
di
società
fiduciarie.
Un
candidato può essere presente in una sola
lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Consiglieri si procede come
segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono stati elencati,
tutti i componenti eccetto uno; dalla lista
che è risultata seconda per maggior numero
di voti e che non sia stata presentata dal
Consiglio
di
Amministrazione
ovvero
presentata
e
votata
da
parte
di
soci
collegati, ai sensi della vigente disciplina,
con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti
All'elezione dei Consiglieri si procede come
segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero
di
voti
sono
tratti,
in
base
all'ordine progressivo con il quale sono stati
elencati, tutti i componenti eccetto
uno
due;
dalla lista che è risultata seconda per
maggior numero di voti e che non sia stata
presentata dal Consiglio di Amministrazione
ovvero presentata e votata da parte di soci
collegati, ai sensi della vigente disciplina,
con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti

viene tratto vengono tratti, in base

viene tratto, in base all'ordine progressivo

indicato nella lista, l'altro componente. all'ordine progressivo indicato nella lista,
l'altro componente
gli altri componenti.
Nel caso di parità di voti fra più liste si Nel caso di parità di voti fra più liste si
procede ad una votazione di ballottaggio. procede ad una votazione di ballottaggio.
Se in base al procedimento anzidetto non
risultassero
eletti
in
numero
sufficiente
Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi
terzo e quarto del presente
articolo e
qualora il numero dei Consiglieri del genere
meno rappresentato sia inferiore a quello
previsto
della
normativa
vigente,
si
procederà
ad
escludere
tanti
candidati
eletti quanto necessario, tratti fra quelli
che nella lista di maggioranza sono ultimi
nell'ordine di elencazione, sostituendoli con
i candidati muniti dei necessari requisiti, o
caratteristiche, tratti dalla stessa lista in
base all'ordine progressivo di elencazione.
Qualora
con
questo
criterio
non
fosse
possibile
completare
il
numero
dei
Consiglieri
da
eleggere,
all'elezione
dei
Consiglieri mancanti provvede —
sempre nel
rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e
quarto
del
presente
articolo
e
della
normativa vigente in materia di equilibrio
tra i generi —
l'Assemblea seduta stante,
con deliberazione assunta a maggioranza
semplice su proposta dei Soci presenti.
Se in base al procedimento anzidetto non
risultassero
eletti
in
numero
sufficiente
Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi
terzo e quarto
del presente articolo e
qualora il numero dei Consiglieri del genere
meno rappresentato sia inferiore a quello
previsto
della
normativa
vigente,
si
procederà
ad
escludere
tanti
candidati
eletti quanto necessario, tratti fra quelli
che nella lista di maggioranza sono ultimi
nell'ordine di elencazione, sostituendoli con
i candidati muniti dei necessari requisiti, o
caratteristiche, tratti dalla stessa lista in
base all'ordine progressivo di elencazione.
Qualora
con
questo
criterio
non
fosse
possibile
completare
il
numero
dei
Consiglieri da eleggere, all'elezione dei
Consiglieri mancanti provvede —
sempre nel
rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e
quarto
del
presente
articolo
e
della
normativa vigente in materia di equilibrio
tra i generi —
l'Assemblea seduta stante,
con deliberazione assunta a maggioranza
semplice di legge su proposta dei Soci
presenti.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, Nel caso di presentazione di un'unica lista,
il Consiglio di Amministrazione è tratto per il Consiglio di Amministrazione è tratto per
intero intero
dalla dalla
stessa, stessa,
qualora qualora
ottenga ottenga
la la
maggioranza maggioranza
richiesta richiesta
dalla dalla
legge legge
per per
l'Assemblea ordinaria. l'Assemblea ordinaria.
Per la nomina di quei Consiglieri che per Per la nomina di quei Consiglieri che per
qualsiasi qualsiasi
ragione ragione
non non
si si
siano siano
potuti potuti
eleggere con il procedimento previsto nei eleggere con il procedimento previsto nei
commi precedenti ovvero nel caso in cui commi precedenti ovvero nel caso in cui
non vengano presentate liste, l'Assemblea non vengano presentate liste, l'Assemblea
delibera a maggioranza relativa, fermo il delibera a maggioranza relativa
rispetto dei requisiti previsti dal presente di legge,
articolo 15, commi terzo e quarto fermo il rispetto dei requisiti previsti dal
e della presente articolo 15, commi terzo e quarto
normativa vigente in materia di equilibrio e della normativa vigente in materia di
tra i generi. equilibrio tra i generi.
Gli amministratori che siano anche Dirigenti
del Gruppo Bancario
decadono
dalla carica
di amministratore in caso di cessazione del
rapporto
di
lavoro
con
la
società
di

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

appartenenza del Gruppo Bancario.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 16 Art. 16
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel Il Consiglio di Amministrazione elegge nel
proprio seno il Presidente, uno o due Vice
Presidenti e l'Amministratore Delegato di
cui all'art. 25 che restano in carica per
tutta
la
durata
del
loro
mandato
di
Amministratori.
proprio seno il Presidente, uno o due Vice
Presidenti e l'Amministratore Delegato di
cui all'art. 254
che restano in carica per
tutta
la
durata
del
loro
mandato
di
Amministratori.
Non Non
può può
essere essere
nominato nominato
Presidente Presidente
o o
Amministratore Amministratore
Delegato Delegato
chi chi
abbia abbia
compiuto rispettivamente il settantesimo e compiuto rispettivamente il settantesimo e
il sessantacinquesimo anno di età. il sessantacinquesimo anno di età.
In caso di assenza o di impedimento del In caso di assenza o di impedimento del
Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il
Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente più anziano di età, l'altro
Vice Vice
Presidente Presidente
se se
nominato, nominato
e e
l'Amministratore più anziano di età. l'Amministratore più anziano di età.
Il Il
Presidente Presidente
convoca convoca
le le
riunioni riunioni
del del
Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinché sulle coordina i lavori e provvede affinché sulle
materie materie
all'ordine all'ordine
del del
giorno giorno
vengano vengano
fornite a tutti i Consiglieri informazioni fornite a tutti i Consiglieri informazioni
adeguate. adeguate.
Il
Presidente
promuove
l'effettivo
funzionamento
del
sistema
di
governo
societario, garantendo l'equilibrio di poteri
rispetto all'Amministratore Delegato e agli
altri amministratori esecutivi; si pone come
interlocutore degli organi interni di controllo
e
dei
comitati
interni;
sovrintende,
coordinandosi con l'Amministratore Delegato,
alle relazioni esterne ed istituzionali.
Il
Presidente
promuove
l'effettivo
funzionamento
del
sistema
di
governo
societario, garantendo l'equilibrio di poteri
rispetto all'Amministratore Delegato e agli
altri amministratori esecutivi; si pone come
interlocutore dell'gli
organoi
con funzione
interni
di controllo e dei comitati interni;
sovrintende,
coordinandosi
con
l'Amministratore
Delegato,
alle
relazioni
esterne ed istituzionali.
Il Consiglio elegge pure un Segretario, il Il Consiglio elegge pure un Segretario, il
quale può essere scelto anche all'infuori dei quale può essere scelto anche all'infuori dei
suoi componenti. In caso di assenza o di suoi componenti. In caso di assenza o di
impedimento del Segretario, il Consiglio impedimento del Segretario, il Consiglio
designa chi debba sostituirlo. designa chi debba sostituirlo.
Art. 17 Art. 17
Il Consiglio di Amministrazione è convocato
presso
la
Sede
sociale
o
altrove
dal
Presidente o da chi ne fa le veci, per sua
iniziativa
o
su
richiesta
di
almeno
tre
componenti. Si riunisce di regola almeno
cinque volte l'anno.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato
presso
la
Sede
sociale
o
altrove
dal
Presidente o da chi ne fa le veci, per sua
iniziativa
o
su
richiesta
di
almeno
tre
componenti. Si riunisce di regola almeno
cinque sei
volte l'anno.
Il Consiglio può inoltre essere convocato — Il Consiglio può inoltre essere convocato —
previa previa
comunicazione comunicazione
al al
Presidente Presidente
del del
Consiglio di Amministrazione —
dal Collegio
Sindacale o da uno dei suoi componenti.
Consiglio di Amministrazione —
dal Collegio
Sindacale o da uno dei suoi componenti.
La
convocazione
del
Consiglio
viene
effettuata mediante comunicazione scritta
per via telematica, per fax, per lettera o
per telegramma da spedire almeno cinque
giorni
prima
di
quello
fissato
per
la
riunione; in caso di urgenza detto termine
può essere ridotto a due giorni. L'avviso di
convocazione
dovrà
contenere
la
indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della
riunione,
nonché
l'elenco,
anche
sintetico, delle materie da trattare.
La
convocazione
del
Consiglio
viene
effettuata mediante comunicazione scritta
per via telematica, per fax, per lettera o
per telegramma da spedire almeno cinque
giorni
prima
di
quello
fissato
per
la
riunione; in caso di urgenza detto termine
può essere ridotto a due giorni. L'avviso di
convocazione
dovrà
contenere
la
indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della
riunione,
nonché
l'elenco,
anche
sintetico, delle materie da trattare.
È ammessa la riunione per videoconferenza o
teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta
identificazione delle persone legittimate a
presenziare,
la
possibilità
di
intervenire
oralmente, in tempo reale,
su tutti gli
argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno
di ricevere o trasmettere documentazione;
dovranno tuttavia essere presenti nel luogo
della riunione il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, l'Amministratore Delegato
ed il Segretario.
È ammessa la riunione per videoconferenza o
teleconferenza, purchè
sia garantita l'esatta
identificazione delle persone legittimate a
presenziare,
la
possibilità
di
intervenire
oralmente, in tempo reale, su tutti gli
argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno
di ricevere o trasmettere documentazione;
dovranno tuttavia
essere presenti nel luogo
della riunione il Presidente
o chi ne fa le
veci
del
Consiglio
di
Amministrazione,
l'Amministratore Delegato ed il Segretario.
Il
Consiglio
può
tuttavia
validamente
deliberare anche in mancanza di formale
convocazione, se partecipano alla riunione
tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci
effettivi in carica.
Il
Consiglio
può
tuttavia
validamente
deliberare anche in mancanza di formale
convocazione, se partecipano alla riunione
tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci
effettivi in carica.
Art. 18 Art. 18
Il Consiglio, secondo quanto in appresso
indicato, delega la gestione corrente della
Società
al
Comitato
Esecutivo
e
all'Amministratore
Delegato,
che
la
esercitano secondo le linee e gli indirizzi
formulati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio, secondo quanto in appresso
indicato, delega la gestione corrente della
Società al Comitato Esecutivo,
se nominato,
e
all'Amministratore
Delegato
che
la
esercitano
secondo le linee e gli indirizzi
formulati dal Consiglio di Amministrazione.
Fermo quanto previsto dalla legge e dalle
disposizioni regolamentari e di vigilanza di
tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le
competenze dell'Assemblea,
Fermo quanto previsto dalla legge e dalle
disposizioni regolamentari e di vigilanza di
tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le
competenze dell'Assemblea, il Consiglio:
1)
definisce ed approva
le linee e gli
indirizzi strategici, i piani industriali e
finanziari, i budget, e le
politiche
di
gestione
dei
rischi
e
dei
controlli
interni;
2)
nomina e revoca il Comitato Esecutivo,
l'Amministratore Delegato, il Direttore
Generale, il Dirigente preposto alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari e i responsabili delle funzioni
di revisione interna, di conformità e di
controllo dei rischi;
3)
approva
le
relazioni
trimestrali
e
semestrali e il progetto di bilancio di
esercizio e consolidati;
4)
definisce
l'assetto
complessivo
di
governo
e
approva
l'assetto
organizzativo
della banca,
garantendo
la
chiara
distinzione
di
compiti
e
funzioni nonché la prevenzione dei
conflitti di interesse;
5)
approva l'assunzione e la cessione di
partecipazioni
che
contestualmente
siano
pari
ad
almeno
il
10%
del
capitale della società partecipata e di
importo superiore al 5% del patrimonio
di vigilanza consolidato di gruppo.
sono riservate alla esclusiva competenza del
Consiglio le seguenti materie:
Sono riservate alla esclusiva
competenza
del Consiglio le seguenti materie:
1) 1)
l'approvazione l'approvazione
delle delle
linee linee
e e
degli degli
indirizzi indirizzi
strategici, strategici,
dei dei
piani piani
industriali e finanziari, dei budget, e industriali e finanziari, dei budget, e
della politica di gestione dei rischi e della politica di gestione dei rischi e
dei controlli interni; dei controlli interni;
2) 2)
l'approvazione l'approvazione
delle delle
relazioni relazioni
trimestrali e semestrali e del progetto trimestrali e semestrali e del progetto
di bilancio di esercizio e consolidati; di bilancio di esercizio e consolidati;
3) 3)
le decisioni concernenti l'assunzione o le decisioni concernenti l'assunzione o
la la
cessione cessione
di di
partecipazioni partecipazioni
che che
modifichino modifichino
la la
composizione composizione
del del
Gruppo Bancario, di importo superiore Gruppo Bancario, di importo superiore
a a
500mln 500mln
o o
comunque comunque
di di
partecipazioni di importo superiore a partecipazioni di importo superiore a
750 mln; 750 mln;
4)
la
movimentazione,
per
quote
superiori al 15% del possesso risultante
all'inizio di ciascun esercizio delle
partecipazioni
detenute
in
Assicurazioni
Generali
S.p.A.,
RCS
MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;
4)
la
movimentazione,
per
quote
superiori
al
15%
del
possesso
risultante
all'inizio
di
ciascun
esercizio
delle
partecipazioni
detenute
in
Assicurazioni
Generali
S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco
S.p.A.;
5) 5)
la nomina e la revoca del Comitato la nomina e la revoca del Comitato
Esecutivo di cui all'art. 22 con i poteri Esecutivo di cui all'art. 22 con i poteri
previsti previsti
all'art. all'art.
23, 23,
e e
la la
determinazione di eventuali ulteriori determinazione di eventuali ulteriori
poteri; poteri;
6) 6)
la la
nomina nomina
e e
la la
revoca revoca
dell'Amministratore dell'Amministratore
Delegato Delegato
con con
i i
poteri poteri
previsti previsti
dall'art. dall'art.
25, 25,
la la
attribuzione attribuzione
di di
eventuali eventuali
ulteriori ulteriori
poteri poteri
e e
la la
determinazione determinazione
della della
remunerazione; remunerazione;
7) 7)
la nomina e la revoca del Direttore la nomina e la revoca del Direttore
Generale Generale
e e
la la
determinazione determinazione
dei dei
relativi poteri e remunerazione; relativi poteri e remunerazione;
8) 8)
la nomina del Dirigente preposto alla la nomina del Dirigente preposto alla
redazione redazione
dei dei
documenti documenti
contabili contabili
societari societari
e e
dei dei
responsabili responsabili
delle delle
funzioni funzioni
di di
revisione revisione
interna interna
e e
di di
conformità; conformità;
9) 9)
le le
proposte proposte
da da
sottoporre sottoporre
all'Assemblea all'Assemblea
ordinaria ordinaria
e e
straordinaria; straordinaria;
10) 10)
l'approvazione l'approvazione
o o
la la
modifica modifica
di di
eventuali regolamenti interni; eventuali regolamenti interni;
11)
l'accertamento,
in
occasione
della
nomina e comunque annualmente, del
possesso da parte dei componenti del
Consiglio
stesso
e
del
Collegio
Sindacale
dei
requisiti
di
professionalità,
di
onorabilità
e
di
indipendenza richiesti dalla normativa
vigente e dallo statuto.
11)
l'accertamento,
in
occasione
della
nomina e comunque annualmente, del
possesso da parte dei componenti del
Consiglio
stesso
e
del
Collegio
Sindacale
dei
requisiti
di
professionalità, di onorabilità e di
indipendenza richiesti dalla normativa
vigente e dallo statuto.
Fermo comunque il diritto di presentare
proposte di ogni consigliere, il Consiglio di
norma delibera su proposta del Comitato
Esecutivo
ovvero
dell'Amministratore
Delegato.
Fermo
comunque
il
diritto
di
ciascun
consigliere
di presentare proposte
di ogni
consigliere,
il Consiglio di norma delibera su
proposta
del
Comitato
Esecutivo,
se
nominato
ovvero
dell'Amministratore
Delegato.
Il
Consiglio
delega
ad
un
Comitato
composto,
nel
rispetto
della
normativa
vigente,
da tre amministratori Dirigenti del
Gruppo Bancario e due amministratori
di cui
almeno
uno
avente
i
requisiti
di
indipendenza
ai
sensi
dell'art.
19,
le
determinazioni
da
assumere
nelle
assemblee
delle
partecipate
di
cui
al
precedente
punto 5, qualora quotate,
in
merito alla nomina degli organi sociali. Il
Comitato
delibera
a
maggioranza
dei
componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può avocare
le
delibere
relative
ad
operazioni
che
ricadono nei poteri delegati al Comitato
Esecutivo e all'Amministratore Delegato con
il voto favorevole della maggioranza dei
componenti in carica.
Il Consiglio di Amministrazione può avocare
le delibere relative ad operazioni
alle
materie che ricadono nei poteri delegati.
al
Comitato
Esecutivo
e
all'Amministratore
Delegato.
con
il
voto
favorevole
della
maggioranza dei componenti in carica.
Art. 19
Il
Consiglio
di
Amministrazione
valuta
l'indipendenza dei propri componenti non
esecutivi
tenendo
presente
che
un
amministratore non
è
indipendente nelle
seguenti ipotesi:
a)
se, direttamente o indirettamente,
anche attraverso società controllate,
fiduciari
o
interposta
persona,
detiene
una
partecipazione
superiore al
2% o è un esponente di
rilievo del relativo
gruppo;
b)
se è, o è stato nei precedenti tre
esercizi,
un
esponente
di
rilievo
della società o di una sua
controllata
avente rilevanza strategica;
c)
se, direttamente
o indirettamente
ha, o ha avuto nei
tre esercizi
precedenti,
una
significativa
relazione commerciale, finanziaria o
professionale con il
Gruppo;
d)
se
riceve,
o
ha
ricevuto
nei
precedenti tre esercizi, dal gruppo
una
significativa
remunerazione
aggiuntiva
rispetto
all'emolumento
"fisso"
di
amministratore
non
esecutivo;
e)
se è stato amministratore per più di
nove anni negli ultimi dodici anni;
f)
se è socio o amministratore di una
società o di un'entità appartenente
alla rete della società
incaricata
della revisione legale dell'emittente;
g)
se è uno stretto familiare di una
persona che si trovi in una delle
situazioni di cui ai precedenti
punti.
Art. 19 Art. 1920
Il Consiglio di Amministrazione costituisce
nel proprio ambito i seguenti Comitati:
Il Consiglio di Amministrazione costituisce
neal proprio ambito i seguenti interno i
Comitati
previsti dalla normativa vigente
nonché gli altri comitati endo-consiliari e,
qualora non sia stato nominato il Comitato
Esecutivo,
anche quelli
manageriali
ritenuti
opportuni,
determinandone
attribuzioni
e
composizione
nel rispetto della normativa
vigente.:

i) un Comitato Nomine composto da cinque componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale se nominato e da almeno due amministratori aventi i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale; per tali incombenze il Comitato, nel caso in cui ne faccia parte anche il Direttore Generale, è integrato da due consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 18 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da cinque a sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina con funzioni consultive e istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo

i) un Comitato Nomine composto da cinque componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale se nominato e da almeno due amministratori aventi i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale; per tali incombenze il Comitato, nel caso in cui ne faccia parte anche il Direttore Generale, è integrato da due consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 18 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da cinque a sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina con funzioni consultive e istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo

presentate
dall'Amministratore
Delegato;
presentate
dall'Amministratore
Delegato;
iii)
un
Comitato
controllo
e
rischi
composto da tre a cinque consiglieri
indipendenti ai sensi del Codice di
Autodisciplina,
che
svolge
in
particolare
funzioni
consultive
e
istruttorie sul sistema dei controlli
interni,
sulla
gestione
dei
rischi,
sull'assetto informatico contabile.
iii)
un
Comitato
controllo
e
rischi
composto da tre a cinque consiglieri
indipendenti
ai sensi del Codice di
Autodisciplina,
che
svolge
in
particolare
funzioni
consultive
e
istruttorie sul sistema dei controlli
interni,
sulla
gestione
dei
rischi,
sull'assetto informatico contabile.
Art. 20 Art. 201
Per
la
validità
delle
deliberazioni
del
Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica. Il
Consiglio delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri presenti.
Per le delibere relative alle materie di cui
all'art. 18 secondo comma, punti 5), 6), e
7), il Consiglio delibera con il quorum
indicato al quarto comma del medesimo
articolo 18.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
del
Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica. Il
Consiglio delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri presenti.
Per le delibere relative alle materie di cui
all'art. 18
secondo comma, punti
5), 6), e
7),
il Consiglio delibera con il quorum
indicato al quarto comma del medesimo
articolo 18.
In
caso
di
parità
prevale
il
voto
del
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In
caso
di
parità
prevale
il
voto
del
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Nel caso di astensione dal voto per la
sussistenza di un interesse che, per conto
proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i
Consiglieri astenuti sono computati ai fini
della regolare costituzione del Consiglio e
non
sono
computati
ai
fini
della
determinazione della maggioranza richiesta
per l'approvazione della deliberazione.
Nel caso di astensione dal voto per la
sussistenza di un interesse che, per conto
proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i
Consiglieri astenuti sono computati ai fini
della regolare costituzione del Consiglio e
non
sono
computati
ai
fini
della
determinazione della maggioranza richiesta
per l'approvazione della deliberazione.
Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381
cod.
civ.
riferiscono
al
Consiglio
di
Amministrazione
per
ogni
trimestre
sull'andamento
generale
della
gestione,
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni
di
maggior
rilievo,
per
dimensione
o
caratteristiche,
effettuate
dalla società e dalle sue controllate.
Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381
cod.
civ.
riferiscono
al
Consiglio
di
Amministrazione
per
ogni
trimestre
sull'andamento
generale
della
gestione,
sulla
sua
prevedibile
evoluzione
nonché
sulle
operazioni
di
maggior
rilievo,
per
dimensione
o
caratteristiche,
effettuate
dalla società e dalle sue controllate.
Art. 21 Art. 221
Le deliberazioni debbono essere constatate
in verbali che, trascritti su apposito libro
tenuto a norma di legge, sono firmati dal
Presidente, o da chi ne fa le veci, da un
Le deliberazioni debbono essere constatate
in verbali che, trascritti su apposito libro
tenuto a norma di legge, sono firmati dal
Presidente, o da chi ne fa le veci, da un
altro membro del Consiglio e dal Segretario. altro membro del Consiglio e dal Segretario.
Gli
estratti
dei
verbali
firmati
dal
Presidente
o
da
due
Amministratori
e
controfirmati dal Segretario fanno piena
prova.
Gli
estratti
dei
verbali
firmati
dal
Presidente
o
da
due
Amministratori
e
controfirmati dal Segretario fanno piena
prova.
Capo II -
Del Comitato Esecutivo
Capo II -
Del Comitato Esecutivo
Art. 22 Art. 232
Il Consiglio di Amministrazione nomina un
Comitato Esecutivo composto da massimi
nove amministratori, stabilendone i poteri
in conformità all'articolo 23, primo comma,
del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione nominapuò
nominare
un Comitato Esecutivo composto
da un minimo di tre ad un massimio
di nove
cinque amministratori, stabilendone i poteri
determinandone
la composizione e
le regole
di
funzionamento
nel
rispetto
della
normativa vigentein conformità all'articolo
23, primo comma, del presente statuto.
Fermo
quanto
previsto
all'art.
18,
il
Consiglio delega
Se nominato,
al Comitato
Esecutivo
è delegata
la gestione corrente
della Società con tutti i poteri anche in
materia di erogazione del credito
che non
siano riservati -
dalla normativa applicabile
o dallo statuto –
alla competenza collegiale
del
Consiglio
di
Amministrazione
o
che
quest'ultimo non abbia altrimenti delegato
all'Amministratore Delegato.
Il Comitato Esecutivo può delegare proprie
facoltà deliberative a comitati composti da
Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti
entro limiti predeterminati.
Sono componenti di diritto del Comitato
Esecutivo
il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione e i cinque amministratori
Dirigenti del Gruppo muniti dei requisiti di
cui al quarto comma del precedente art. 15
ed eletti dalla lista che ha ricevuto il
maggior numero di voti.
Salve le incompatibilità e i limiti previsti
dalla normativa vigente,
Ssono componenti
di
diritto
del
Comitato
Esecutivo
il
Presidente del Consiglio di Amministrazione
e i cinque
gli
amministratori Dirigenti del
Gruppo, muniti dei requisiti
di cui al quarto
comma del precedente art. 15 ed eletti
dalla
lista
che
ha
ricevuto
il
maggior
numero di voti.
Ferme le disposizioni di legge, i componenti
del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui
al quarto comma dell'art. 15 sono tenuti a
dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento
delle attività inerenti alla carica e –
salvo
diversa
determinazione
del
Consiglio
di
Amministrazione –
non possono svolgere
Ferme le disposizioni di legge, i componenti
del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui
al quarto comma dell'art. 15 sono tenuti a
dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento
delle attività inerenti alla carica e –
salvo
diversa
determinazione
del
Consiglio
di
Amministrazione –
non possono svolgere
incarichi
di
amministrazione,
direzione,
controllo o di altra natura in altre società o
enti
che
non
siano
partecipati
da
Mediobanca. Ferme le disposizioni di legge,
gli altri componenti del Comitato Esecutivo

salvo diversa determinazione del Consiglio
di Amministrazione –
non possono svolgere
incarichi
di
amministrazione,
direzione,
controllo
o di altra natura in altri gruppi
bancari o assicurativi.
incarichi
di
amministrazione,
direzione,
controllo o di altra natura in altre società o
enti
che
non
siano
partecipati
da
Mediobanca. Ferme le disposizioni di legge,
gli altri componenti del Comitato Esecutivo

salvo diversa determinazione del Consiglio
di Amministrazione –
non possono svolgere
incarichi
di
amministrazione,
direzione,
controllo o di altra natura in altri gruppi
bancari o assicurativi.
Gli amministratori che siano anche
Dirigenti
del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano
stati chiamati a far parte del Comitato
Esecutivo
cessano
dalla
carica
di
amministratore in caso di cessazione del
rapporto
di
lavoro
con
la
società
di
appartenenza del Gruppo Bancario.
Gli amministratori che siano anche Dirigenti
del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano
stati chiamati a far parte del Comitato
Esecutivo
cessano
dalla
carica
di
amministratore in caso di cessazione del
rapporto
di
lavoro
con
la
società
di
appartenenza del Gruppo Bancario.
I
componenti
del
Comitato
Esecutivo
decadono
inoltre
dalla
carica
di
amministratore in caso di violazione degli
obblighi di cui al precedente terzo comma.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di
Amministrazione.
I
componenti
del
Comitato
Esecutivo
decadono
inoltre
dalla
carica
di
amministratore in caso di violazione degli
obblighi di cui al precedente terzo comma.
La decadenza è
pronunciata dal Consiglio di
Amministrazione.
In tutti i casi in cui si renda necessario
integrare il Comitato Esecutivo, provvede il
Consiglio di Amministrazione nel rispetto
delle disposizioni relative alla composizione
del Comitato Esecutivo.
In tutti i casi in cui si renda necessario
integrare il Comitato Esecutivo, provvede il
Consiglio di Amministrazione nel rispetto
delle disposizioni relative alla composizione
del Comitato Esecutivo.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
Il
Comitato
Esecutivo
è
presieduto
dall'Amministratore
Delegato.
Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato resta in carica per tutta la durata
del
Consiglio
di
Amministrazione
che
lo
nomina.
Il Comitato resta in carica per tutta la durata
del Consiglio di Amministrazione che lo
nomina.
Alle
riunioni
del
Comitato
Esecutivo
partecipa il Collegio Sindacale.
Alle
riunioni
del
Comitato
Esecutivo
partecipano
il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
in qualità di invitato
e il
Collegio Sindacale.
Il Comitato elegge un Segretario, anche tra
soggetti esterni al Comitato.
Il Comitato elegge un Segretario, anche tra
soggetti esterni al Comitato.
Art. 23 Art. 23
Fermo
quanto
previsto
all'art.
18,
il
Consiglio delega al Comitato Esecutivo la
Fermo
quanto
previsto
all'art.
18,
il
Consiglio delega al Comitato Esecutivo la

gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:

  • 1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
  • 2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 18 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
  • 3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  • 4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.

In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:

  • 1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
  • 2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 18 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
  • 3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  • 4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.

In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Comitato Esecutivo può delegare proprie Il Comitato Esecutivo può delegare proprie

facoltà deliberative a comitati composti da facoltà deliberative a comitati composti da
Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti
entro limiti predeterminati. entro limiti predeterminati.
Art. 24 Art. 24
Il Il
Comitato Comitato
Esecutivo Esecutivo
è è
convocato convocato
su su
iniziativa del suo Presidente a seconda delle iniziativa del suo Presidente a seconda delle
esigenze degli affari, riunendosi di regola esigenze degli affari, riunendosi di regola
una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può una volta al mese. Il Comitato Esecutivo
inoltre può
essere inoltre
convocato essere
convocato
previa
comunicazione al suo Presidente previa
comunicazione al suo Presidente —
dal dal
Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi
componenti. componenti.
La convocazione del Comitato Esecutivo La convocazione del Comitato Esecutivo
viene effettuata mediante comunicazione viene effettuata mediante comunicazione
scritta per via telematica, per fax, per scritta per via telematica, per fax, per
lettera o per telegramma da spedire almeno lettera o per telegramma da spedire almeno
tre giorni prima di quello fissato per la tre giorni prima di quello fissato per la
riunione; in caso di urgenza detto termine riunione; in caso di urgenza detto termine
può essere ridotto a un giorno. L'avviso di può essere ridotto a un giorno. L'avviso di
convocazione convocazione
dovrà dovrà
contenere contenere
la la
indicazione del luogo, del giorno e dell'ora indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della della
riunione, riunione,
nonché nonché
l'elenco, l'elenco,
anche anche
sintetico, delle materie da trattare. sintetico, delle materie da trattare.
È ammessa la riunione per videoconferenza o È ammessa la riunione per videoconferenza o
teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta
identificazione delle persone legittimate a identificazione delle persone legittimate a
presenziare, presenziare,
la la
possibilità possibilità
di di
intervenire intervenire
oralmente, in tempo reale, su tutti gli oralmente, in tempo reale, su tutti gli
argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno
di ricevere o trasmettere documentazione; di ricevere o trasmettere documentazione;
dovranno tuttavia essere presenti nel luogo dovranno tuttavia essere presenti nel luogo
della riunione il Presidente del Consiglio di della riunione il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, l'Amministratore Delegato Amministrazione, l'Amministratore Delegato
ed il Segretario. ed il Segretario.
Il Il
Comitato Comitato
può può
tuttavia tuttavia
validamente validamente
deliberare anche in mancanza di formale deliberare anche in mancanza di formale
convocazione, se partecipano alla riunione convocazione, se partecipano alla riunione
tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci
effettivi in carica. effettivi in carica.
Spetta
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione presiedere le riunioni del
Comitato,
di
coordinarne
i
lavori
e
di
provvedere affinché sulle materie all'ordine
del giorno adeguate informazioni vengano
fornite, ove occorra, a tutti i partecipanti.
In sua assenza o impedimento i compiti sono
affidati al componente più anziano d'età.
Spetta
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione presiedere le riunioni del
Comitato,
di
coordinarne
i
lavori
e
di
provvedere affinché sulle materie all'ordine
del giorno adeguate informazioni vengano
fornite,
ove occorra, a tutti i partecipanti.
In sua assenza o impedimento i compiti sono
affidati al componente più anziano d'età.
Il Segretario del Comitato Esecutivo redige
su apposito libro i verbali delle riunioni del
Comitato medesimo, firmati dal Presidente
del
Comitato,
dall'Amministratore
Delegato, e dal Segretario.
Il Segretario del Comitato Esecutivo redige
su apposito libro i verbali delle riunioni del
Comitato medesimo, firmati dal Presidente
del
Comitato,
dall'Amministratore
Delegato, e dal Segretario.
Gli
estratti
dei
verbali
firmati
dal
Presidente o dall'Amministratore Delegato e
controfirmati dal Segretario fanno piena
prova.
Gli
estratti
dei
verbali
firmati
dal
Presidente o dall'Amministratore Delegato
e controfirmati dal Segretario fanno piena
prova.
Capo III -
Dell'Amministratore Delegato
Capo III -
Dell'Amministratore Delegato
Art. 25 Art. 254
Il Consiglio di
Amministrazione nomina un
Amministratore
Delegato
scelto
tra
gli
Amministratori aventi i requisiti di cui al
quarto comma dell'art. 15 del presente
statuto.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un
Amministratore
Delegato
scelto
tra
gli
Amministratori aventi i requisiti di cui al
quarto comma dell'art. 15 del presente
statuto.
determinandone
compiti
e
deleghe.
In particolare, l'Amministratore
Delegato è responsabile dell'esecutivo e
cura
l'attuazione
delle
delibere
del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo se nominato.
Fermo
quanto
disposto
dall'art.
18,
il
Consiglio di Amministrazione determina i
poteri
dell'Amministratore
Delegato.
In
particolare, l'Amministratore Delegato:
Fermo
quanto
disposto
dall'art.
18,
il
Consiglio di Amministrazione determina i
poteri
dell'Amministratore
Delegato.
In
particolare, l'Amministratore Delegato:
è responsabile dell'esecutivo e cura
1)
l'attuazione
delle
delibere
del
Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo e –
nei limiti delle
proprie attribuzioni –
dei piani e degli
indirizzi
stabiliti
dal
Consiglio
di
Amministrazione
e
dal
Comitato
Esecutivo;
1)
è
responsabile
dell'esecutivo
e
cura
l'attuazione delle delibere del Consiglio
di
Amministrazione
e
del
Comitato
Esecutivo e –
nei limiti delle proprie
attribuzioni –
dei piani e degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
e dal Comitato Esecutivo;
esercita
poteri
di
proposta
nei
2)
confronti
del
Consiglio
di
Amministrazione
e
del
Comitato
Esecutivo, con particolare riferimento
agli indirizzi di gestione, alle proposte
di piani strategici e di budget, al
progetto di bilancio e alle situazioni
periodiche;
2)
esercita poteri di proposta nei confronti
del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato
Esecutivo,
con
particolare
riferimento agli indirizzi di gestione,
alle proposte di piani strategici e di
budget, al progetto di bilancio e alle
situazioni periodiche;
è preposto alla gestione del personale
3)
e, sentito il Direttore Generale, se
nominato,
nomina
il
personale
direttivo;
3)
è preposto alla
gestione del personale e,
sentito
il
Direttore
Generale,
se
nominato, nomina il personale direttivo;
  • 4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
  • 5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, primo comma, lettera i), un Direttore Generale, determinandone i poteri. Se nominato, il Direttore Generale è scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art.15 del presente statuto e non può avere più di sessantacinque anni di età.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 28, di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.

  • 4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
  • 5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 265

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato corredata da compiti e poteri e nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, primo comma, lettera i), un Direttore Generale, determinandone i poteri. Se nominato, il Direttore Generale è scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art.15 del presente statuto e non può avere più di sessantacinque anni di età.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 28, di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.

Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Comitato Esecutivo e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 28

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione

Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 276

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato Comitato Esecutivo e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 287

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione

che una delle due firme deve essere quella
del Presidente, o
dell' Amministratore
Delegato,
o
del
Direttore
Generale,
se
nominato
o
del
personale
a
ciò
espressamente designato.
Tuttavia per determinate categorie di atti
di ordinaria amministrazione, il Consiglio di
Amministrazione
può
autorizzare che
la
firma
della
Società
sia
apposta
collettivamente
da
due
qualsiasi
delle
persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di
Amministrazione
può
attribuire
a
suoi
componenti o al personale espressamente
autorizzato, la firma singola per specifici
atti o contratti
della Società.
Il Consiglio di Amministrazione può infine
delegare personale dell'Istituto a firmare
singolarmente determinate categorie di atti
di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può anche
conferire la facoltà di firmare a nome della
Società, limitatamente però per quanto
riguarda i servizi espletati per suo conto, ad
altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti
autorizzati
faranno
precedere
alla
loro
firma
sociale,
nei
modi
e
nei
termini
stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per
procura della Mediobanca -
Banca di Credito
Finanziario".
La facoltà di rappresentare la Banca quale
socio, sia in proprio sia per conto terzi, in
sede di costituzione di società e nelle
Assemblee
di
altre
società,
spetta
al
Presidente, all'Amministratore Delegato e
al Direttore Generale, se nominato e al
personale
espressamente
designato
dal
Consiglio di Amministrazione.
La
rappresentanza
della
Società
nelle
procedure giudiziali e amministrative spetta
disgiuntamente
al
Presidente,
all'Amministratore Delegato e al Direttore
Generale, se nominato, nonché al personale
espressamente designato dal Consiglio di
Amministrazione.
TITOLO V TITOLO V
Del Collegio Sindacale Del Collegio Sindacale
Art. 29 Art. 2928
L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci
effettivi
e
tre
supplenti
e
fissa
l'emolumento
per
esercizio
spettante
a
ciascun sindaco.
L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci
effettivi
e
tre
supplenti
e
fissa
l'emolumento
per
esercizio
spettante
a
ciascun
sindaco.
Ai
Sindaci
spetta
il
rimborso
delle
spese
sostenute
per
Per la durata del loro ufficio si osservano le
norme vigenti.
l'esercizio delle loro funzioni. Per la durata
del
loro
ufficio
si
osservano
le
norme
vigenti.
I componenti del Collegio Sindacale devono
possedere, a pena di ineleggibilità o, nel
caso che vengano meno successivamente, di
decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli
relativi al cumulo degli incarichi, per gli
stessi
espressamente
previsti
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente.
I componenti del Collegio Sindacale devono
possedere, a pena di ineleggibilità o, nel
caso che vengano meno successivamente, di
decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli
relativi al cumulo degli incarichi, per gli
stessi
espressamente
previsti
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente.
In particolare per quanto attiene ai requisiti
di
professionalità,
si
intendono
attività
strettamente attinenti a quella della società
quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico
Bancario, nonchè la prestazione di servizi di
investimento o la gestione collettiva del
risparmio,
come
definite
entrambe
dal
D.Lgs. n. 58 del 1998.
In particolare per quanto attiene ai requisiti
di
professionalità,
si
intendono
attività
strettamente
attinenti
a
quella
della
società quelle di cui all'art. 1 del Testo
Unico Bancario, nonchè la prestazione di
servizi
di
investimento
o
la
gestione
collettiva
del
risparmio,
come
definite
entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.
I componenti del Collegio Sindacale non
possono ricoprire cariche in organi diversi
da quelli di controllo in altre società del
Gruppo
nonché
in
società
nelle
quali
Mediobanca detenga, anche indirettamente,
una
partecipazione
strategica
come
qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza
della Banca d'Italia.
I componenti del Collegio Sindacale non
possono ricoprire cariche in organi diversi
da quelli di controllo in altre società del
Gruppo
nonché
in
società
nelle
quali
Mediobanca detenga, anche indirettamente,
una
partecipazione
strategica
come
qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza
della Banca d'Italia.
Inoltre, ferme le disposizioni di legge, non
possono essere eletti, e se eletti decadono
dall'ufficio,
i
candidati
che
ricoprano
l'incarico di Consigliere di amministrazione,
dirigente o funzionario in società o enti,
ovvero comunque collaborino alla gestione
di imprese, che operino, direttamente o
indirettamente, ed anche per mezzo di
società controllate, negli stessi settori di
Mediobanca.
Inoltre, ferme le disposizioni di legge, non
possono essere eletti, e se eletti decadono
dall'ufficio,
i
candidati
che
ricoprano
l'incarico di Consigliere di amministrazione,
dirigente o funzionario in società o enti,
ovvero comunque collaborino alla gestione
di imprese, che operino, direttamente o
indirettamente, ed anche per mezzo di
società controllate, negli stessi settori di
Mediobanca.

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la

certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente; b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi; c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge. titolarità della quota deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione la relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente; b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi; c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 9, lettera b) del presente articolo, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

  • a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  • b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 9, lettera b) del presente articolo, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

  • a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  • b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo

posto della sezione dei candidati alla carica
di sindaco effettivo della lista risultata
seconda per numero di voti.
posto della sezione dei candidati alla carica
di sindaco
effettivo della lista risultata
seconda per numero di voti.
Qualora sia stata presentata una sola lista,
l'Assemblea esprime il proprio voto su di
essa;
qualora
la
lista
ottenga
la
maggioranza
richiesta
dalla
legge
per
l'assemblea
ordinaria,
risultano
eletti
sindaci effettivi i tre candidati indicati in
ordine progressivo nella sezione relativa e
sindaci supplenti i tre candidati indicati in
ordine progressivo nella sezione relativa; la
presidenza del Collegio Sindacale spetta alla
persona
indicata
al
primo
posto
della
sezione dei candidati alla carica di sindaco
effettivo nella lista presentata.
Qualora sia stata presentata una sola lista,
l'Assemblea esprime il proprio voto su di
essa;
qualora
la
lista
ottenga
la
maggioranza
richiesta
dalla
legge
per
l'assemblea
ordinaria,
risultano
eletti
sindaci effettivi i tre candidati indicati in
ordine progressivo nella sezione relativa e
sindaci supplenti i tre candidati indicati in
ordine progressivo nella sezione relativa; la
presidenza del Collegio Sindacale spetta
alla persona indicata al primo posto della
sezione dei candidati alla carica di sindaco
effettivo nella lista presentata.
Qualora la composizione del Collegio non
rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla
normativa, anche regolamentare, vigente,
si procederà alle necessarie sostituzioni
secondo
l'ordine
di
presentazione
dei
candidati.
Qualora la composizione del Collegio non
rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla
normativa, anche regolamentare, vigente,
si procederà alle necessarie sostituzioni
secondo
l'ordine
di
presentazione
dei
candidati.
In mancanza di liste e nel caso in cui
attraverso il meccanismo del voto per lista
il numero di candidati eletti risulti inferiore
al numero stabilito dal presente statuto, il
Collegio Sindacale viene, rispettivamente,
nominato o integrato dall'Assemblea con le
maggioranze
di
legge
nel
rispetto
dell'equilibrio fra i generi previsto dalla
normativa, anche regolamentare, vigente.
In mancanza di liste e nel caso in cui
attraverso il meccanismo del voto per lista
il numero di candidati eletti risulti inferiore
al numero stabilito dal presente statuto, il
Collegio Sindacale
viene, rispettivamente,
nominato o integrato dall'Assemblea con le
maggioranze
di
legge
nel
rispetto
dell'equilibrio fra i generi previsto dalla
normativa, anche regolamentare, vigente.
Qualora siano state presentate più liste, in
caso di sostituzione di un sindaco subentra il
supplente appartenente alla medesima lista
di
quello
cessato
secondo
l'ordine
progressivo di elencazione nel rispetto del
principio di equilibrio tra i generi.
Qualora siano state presentate più liste, in
caso di sostituzione di
un sindaco subentra
il supplente appartenente alla medesima
lista di quello cessato secondo l'ordine
progressivo di elencazione nel rispetto del
principio di equilibrio tra i generi.
Quando l'assemblea deve provvedere alla
nomina
dei
sindaci
effettivi
e/o
dei
supplenti necessaria per l'integrazione del
Collegio sindacale si procede —
sempre nel
rispetto del principio di equilibrio tra i
generi —
come segue: qualora si debba
provvedere alla sostituzione di sindaci eletti
nella lista di maggioranza o nell'unica lista
o
dei
sindaci
nominati
direttamente
dall'Assemblea,
la
nomina
avviene
con
votazione
a
maggioranza
relativa
senza
Quando l'assemblea deve provvedere alla
nomina
dei
sindaci
effettivi
e/o
dei
supplenti necessaria per l'integrazione del
Collegio sindacale si procede —
sempre nel
rispetto del principio di equilibrio tra i
generi —
come segue: qualora si debba
provvedere alla sostituzione di sindaci eletti
nella lista di maggioranza o nell'unica lista
o
dei
sindaci
nominati
direttamente
dall'Assemblea,
la
nomina
avviene
con
votazione
a
maggioranza
relativa
senza

vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e tali da assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 30

Il Collegio Sindacale vigila su:

  • a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-

vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e tali da assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 3029

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare vigila su:

  • a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-
contabile della società e il processo di
informativa finanziaria;
contabile della società e il processo di
informativa finanziaria;
c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema
di gestione e di controllo del rischio,
di revisione interna e la funzionalità
del complessivo sistema dei controlli
interni;
c)
l'efficacia e l'adeguatezza del sistema
di gestione e di controllo del rischio,
di revisione interna e la funzionalità
del complessivo sistema dei controlli
interni;la completezza, adeguatezza e
funzionalità e affidabilità del sistema
dei controlli interni e del risk appetite
framework;
d) il processo di revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati;
d)
il processo di revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati;
e) l'indipendenza
della
società
di
revisione legale, in particolare per
quanto
concerne
la
prestazione
di
servizi non di revisione.
e)
l'indipendenza
della
società
di
revisione legale, in particolare per
quanto concerne la prestazione di
servizi non di revisione;
f)
la
completezza,
adeguatezza,
funzionalità e affidabilità del piano di
continuità operativa.
previsti Il Collegio Sindacale è investito dei poteri
dalle
disposizioni
normative
e
regolamentari vigenti, e riferisce a Banca
d'Italia in merito a irregolarità gestionali o
violazioni della normativa riscontrate nello
svolgimento dei propri compiti.
Il Collegio Sindacale è investito dei poteri
previsti
dalle
disposizioni
normative
e
regolamentari vigenti, e riferisce a Banca
d'Italia in merito a irregolarità gestionali o
violazioni della normativa riscontrate nello
svolgimento dei propri compiti.
Collegio L'informazione
al
Collegio
Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale, effettuate dalla Società o
dalle controllate, ed in particolare sulle
operazioni in cui gli Amministratori abbiano
un interesse proprio o di terzi viene fornita,
anche dagli organi delegati ai sensi dell'art.
2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio
medesimo in occasione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, da tenersi complessivamente con
periodicità stabilita all'art. 20; ciò sarà
constatato
nel
processo
verbale
delle
rispettive
riunioni.
L'informazione
al
al
di
fuori
delle
riunioni
del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo viene effettuata per iscritto al
Presidente del Collegio Sindacale.
L'informazione
al
Collegio
Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale, effettuate dalla Società o
dalle controllate, ed in particolare sulle
operazioni in cui gli Amministratori abbiano
un interesse proprio o di terzi viene fornita,
anche dagli organi delegati ai sensi dell'art.
2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio
medesimo in occasione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo,
se
nominato,
da
tenersi
complessivamente con periodicità stabilita
all'art.
201;
ciò
sarà
constatato
nel
processo verbale delle rispettive riunioni.
L'informazione al Collegio al di fuori delle
riunioni del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato Esecutivo, se nominato,
viene
effettuata per iscritto al Presidente del
Collegio Sindacale.
tenersi Le riunioni del Collegio Sindacale possono
anche
per
teleconferenza
o
videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e
Le riunioni del Collegio Sindacale possono
tenersi
anche
per
teleconferenza
o
videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e

partecipanti possano essere identificati e

sia loro consentito di seguire la discussione sia loro consentito di seguire la discussione
ed
intervenire
in
tempo
reale
alla
ed
intervenire
in
tempo
reale
alla
trattazione
degli
argomenti
affrontati;
trattazione
degli
argomenti
affrontati;
verificandosi questi requisiti, il Collegio verificandosi questi requisiti, il Collegio
Sindacale si considera riunito nel luogo in Sindacale si considera riunito nel luogo in
cui si trova il Presidente. cui si trova il Presidente.
TITOLO VI TITOLO VI
Della Revisione legale Della Revisione legale
Art. 31 Art. 310
La revisione legale è esercitata da una
società di revisione iscritta nel registro dei
revisori legali.
La revisione legale è esercitata da una
società di revisione iscritta nel registro dei
revisori legali.
Per la nomina, i compiti, i poteri e le Per la nomina, i compiti, i poteri e le
responsabilità si applicano le previsioni di
legge e regolamentari.
responsabilità si applicano le previsioni di
legge e regolamentari.
TITOLO VII TITOLO VII
Dell'esercizio sociale e del bilancio Dell'esercizio sociale e del bilancio
Art. 32 Art. 321
L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni
anno
L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno
e
si
chiude
il
30
giugno
dell'anno
e
si
chiude
il
30
giugno
dell'anno
successivo. successivo.
Art. 33 Art. 342
Il Consiglio di Amministrazione redige il Il Consiglio di Amministrazione redige il
bilancio
dell'esercizio
e
lo
sottopone
bilancio
dell'esercizio
e
lo
sottopone
all'approvazione dell'Assemblea. all'approvazione dell'Assemblea.
Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio
riferisce su tutto quanto può illustrare il più riferisce su tutto quanto può illustrare il più
compiutamente possibile l'opera e lo stato compiutamente possibile l'opera e lo stato
degli affari della Società. degli affari della Società.
Art. 34 Art. 343
Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono
innanzitutto prelevati almeno il 10%, da innanzitutto prelevati almeno il 10%, da
assegnare
prioritariamente
alla
riserva
legale ai sensi dell'art. 2430 del codice
assegnare
prioritariamente
alla
riserva
legale ai sensi dell'art. 2430 del codice
civile
e
per
l'eccedenza
alla
riserva
statutaria, nonché ogni altro stanziamento
prudenziale che l'Assemblea, su proposta
del Consiglio di Amministrazione deliberasse
per
incrementare
la
suddetta
riserva
statutaria o per costituire altre riserve di
carattere straordinario o speciale.
civile
e
per
l'eccedenza
alla
riserva
statutaria, nonché ogni altro stanziamento
prudenziale che l'Assemblea, su proposta
del Consiglio di Amministrazione deliberasse
per
incrementare
la
suddetta
riserva
statutaria o per costituire altre riserve di
carattere straordinario o speciale.
Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo
eventuale riporto a nuovo.
Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo
eventuale riporto a nuovo.
TITOLO VIII TITOLO VIII
Della liquidazione della Società Della liquidazione della Società
Art. 35 Art. 354
Per
la
liquidazione
della
Società
si
applicano le norme di legge.
Per la liquidazione della Società si
applicano le norme di legge.
Norma transitoria
Le modifiche all'art. 15 commi 1, 3, 4, 9,
15
e all'art. 23 quest'ultimo limitatamente
al numero dei componenti
nonché l'intero
art. 19
avranno efficacia a partire dal primo
rinnovo
degli
organi
sociali
successivo
all'approvazione da parte dell'Assemblea
dei Soci del nuovo testo dello statuto.
  • 3) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti
  • 4) di autorizzare il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese."

Milano, 22 settembre 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE