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MARR Governance Information 2020

Mar 6, 2020

4060_egm_2020-03-06_ec1939f5-c7ae-4cfd-aa8c-03d3561d56bd.pdf

Governance Information

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STEFANIA DI MAURO
NOTAIO
Via Portici di Torlonia n.16
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16
47921 - RIMINI
Repertorio n. 55.534
Raccolta n. 13.936
Verbale di riunione
totalitaria
del Consiglio di Amministrazione della
Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini.
Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA il 03/03/2020
n. 2240 Serie 1T
L'anno duemilaventi, oggi venerdì
ventotto del mese di
febbraio, alle ore
quattordici e minuti cinque
------------------------------
Iscritto
presso
il
Registro Imprese di
28 febbraio 2020, h. 14,05 Rimini
il 05/03/2020
al n. 13982/20
In Santarcangelo di Romagna, al n. 1/A di via dell'Acero, ove richiesto.
A richiesta del signor Ferrari Paolo, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, io sottoscritta dott.ssa
Stefania DI MAURO,
Notaio in Santarcangelo di Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei
Distretti riuniti di Forlì e Rimini, assisto, per redigerne verbale ai sensi del
secondo comma dell'articolo 2365 del Codice Civile, alla riunione
totalitaria
del Consiglio di Amministrazione della Società:
"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale
deliberato
di
Euro
33.282.715,00
di
cui
sottoscritti
e
versati
Euro
33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di
Rimini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor
FERRARI PAOLO,
nato a Modena il 10 maggio 1946 e domiciliato per la carica presso la sede
sociale, codice fiscale FRR PLA 46E10 F257L, cittadino italiano, della cui
identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo, preliminarmente
constata, dandone atto:
- che, a norma di quanto stabilito dall'articolo 16) dello Statuto sociale, il
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati qui
convocati, a mezzo di avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 21
febbraio 2020, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Adeguamento dello Statuto Sociale alle mutate disposizioni normative in
materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
(Omissis);
- che sono presenti:
= del Consiglio di Amministrazione i signori:
- Ferrari Paolo, Presidente, presente;
- Ospitali Francesco, Amministratore Delegato, presente;
- Cremonini Claudia, Consigliere, presente in audioconferenza;
- Cremonini Vincenzo, Consigliere, presente in audioconferenza;
- Rossi Pierpaolo, Consigliere, presente;
- Monterumisi Marinella, Consigliere, presente;
- Schiavini Rossella, Consigliere, presente in audioconferenza;
- Ravanelli Ugo, Consigliere, presente;
- Nova Alessandro, Consigliere, presente in audioconferenza;
= del Collegio Sindacale i sindaci Effettivi signori:
- Gatto Massimo, Presidente, presente in audioconferenza;
- Simonelli Paola, presente in audioconferenza;
- Foschi Andrea, presente in audioconferenza;
- che l'odierna riunione si sta svolgendo in audioconferenza, come reso
possibile dall'articolo 16), terzo comma, del vigente Statuto sociale, in
quanto
i
signori
Cremonini
Claudia,
Cremonini
Vincenzo,
Schiavini
Rossella, Nova Alessandro, Foschi Andrea, Gatto Massimo e Simonelli
Paola,
pur non essendo fisicamente presenti, sono audiocollegati con la sede
della riunione stessa e nessuno dei presenti si è opposto a tale modalità di
svolgimento;
- che l'articolo 21), comma 1, lettera e) dello Statuto sociale attribuisce alla
competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti
l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- che la presente riunione
in forma totalitaria
è, pertanto, validamente
costituita e può, quindi, deliberare validamente sugli argomenti posti
all'Ordine del Giorno.
Io Notaio aderisco alla richiesta fattami dal Presidente signor Ferrari Paolo e
dò quindi atto, con la presente verbalizzazione, che la riunione del Consiglio
di Amministrazione, si svolge, per quanto concerne il
primo argomento
posto all'Ordine del Giorno come segue.
Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor
Ferrari
Paolo il quale dopo aver ricordato preliminarmente che l'articolo 21),
comma
1,
lettera
e)
dello
Statuto
Sociale
prevede,
tra
l'altro,
che
l'adeguamento
dello
statuto
sociale
a
disposizioni
normative
sia
di
competenza del Consiglio di Amministrazione, illustra le ragioni che
sottostanno all'opportunità di procedere alla modifica dell'articolo
22 e
all'eliminazione dell'articolo 30 dello Statuto della Società.
Il Presidente, in particolare, segnala che l'articolo
1, comma 302 e seguenti
della
Legge
n.
160/2019 ha apportato ulteriori modifiche agli articoli 147-ter
(in tema di elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione) e
148
(in
tema
di
composizione
del
Collegio
Sindacale)
del
Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (TUF) prevedendo che, in sede di
nomina di detti organi, venga adottato un criterio di riparto che assicuri
l'equilibrio fra generi, in modo che il genere meno rappresentato ottenga
almeno due quinti (anziché un terzo come in precedenza previsto) degli
Amministratori eletti e dei membri effettivi del Collegio Sindacale. Tale
criterio si applica per sei mandati consecutivi. Il criterio di riparto di cui
sopra
si
applica
a
decorrere
dal
primo
rinnovo
degli
organi
di
amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della
predetta
Legge
n.
160/2019; pertanto dall'1 gennaio 2020 (duemilaventi),
venendo a scadere con la prossima assemblea di approvazione del bilancio al
31 dicembre 2019 (duemiladiciannove) sia il Consiglio di Amministrazione
sia il Collegio Sindacale, la stessa Assemblea dovrà procedere alla nomina
dei componenti gli organi sociali sulla base della predetta normativa in
materia di equilibrio tra i generi.
Il Presidente signor Ferrari Paolo
segnala infine che, in data 30 gennaio 2020
(duemilaventi), Consob, con apposita Comunicazione n. 1/20, nelle more di
un intervento di adeguamento della disciplina regolamentare, ha fornito
alcuni chiarimenti interpretativi sull'applicazione della nuova disciplina agli
organi sociali composti da tre membri; nello specifico, nella definizione
delle quote di genere per organi sociali formati da tre componenti, Consob
ritiene in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità
inferiore. Resta fermo il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità
superiore previsto dal
Regolamento Emittenti per gli organi sociali formati
da più di tre componenti.
Il Presidente signor Ferrari Paolo illustra dunque nel dettaglio le modifiche
statutarie che vengono proposte nel testo inviato prima d'ora ai convenuti
che evidenzia le modifiche rispetto al testo vigente ed in particolare:
[1]
-
di
modificare
il
comma
dell'articolo
22
"Collegio
Sindacale"
prevedendo, in merito all'equilibrio tra i generi, il rispetto delle applicabili
disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;
- di eliminare l'articolo 30 "Clausola transitoria".
Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione,
ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera e) dello Statuto sociale, all'unanimità
delibera:
1) di modificare l'articolo 22 ed eliminare l'articolo 30 dello Statuto sociale,
stabilendo che il predetto articolo 22 verrà ad assumere il seguente nuovo
testo:
"Articolo 22 - Collegio Sindacale
[1] L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto
di tre Sindaci effettivi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi,
e ne
designa il Presidente. L'Assemblea nomina altresì, a termini di legge, due
Sindaci supplenti, uno per ciascun genere. I Sindaci restano in carica per tre
esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
[2]
Salvo
diverse
od
ulteriori
inderogabili
disposizioni
di
legge
o
regolamentari, non possono essere eletti Sindaci coloro che non siano in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa
applicabile o che già ricoprano incarichi di Sindaco effettivo in altre 5
(cinque) società quotate.
[3] Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono, coloro per i quali
ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di
decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di
cui all'art.1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.
162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga
rispettivamente:
(i) al settore di operatività dell'impresa;
(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche
relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.
[4] L'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale.
[5] Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per
teleconferenza/videoconferenza
o
audioconferenza
a
condizione
che
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in
grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la
trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il
soggetto verbalizzante.".
°
°
°
Il Presidente signor Ferrari Paolo mi consegna quindi il testo dello Statuto
sociale aggiornato con le modifiche sopra apportate, che io Notaio allego al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, distinto con la
lettera "A"
omessane
la
lettura
per
espressa
dispensa
avutane
dal
comparente e dagli altri intervenuti all'assemblea.
°
°
°
Il comparente dichiara:
a) di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR e di cui all'art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 e mi autorizza al trattamento dei propri dati
personali ed alla permanente memorizzazione dei medesimi nel mio archivio
elettronico per tutte le finalità connesse all'adempimento della funzione
notarile (adempimenti fiscali e contabili, comunicazioni previste dalla
normativa antiriciclaggio, rilascio di copia conforme);
b) di essere stato informato in materia di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e
successive modifiche ed integrazioni).
In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 55 del suddetto D.Lgs nel caso di omessa o falsa indicazione delle
generalità dei soggetti, se diversi dalla parte comparente, per conto dei quali
eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione
professionale e, pertanto, dichiara:
- di non essere persona politicamente esposta;
- che il titolare effettivo dell'operazione corrisponde a quanto dichiarato nel
presente atto;
- che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto, e che non
sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie alla legge, anche ai sensi
dell'art. 11 del D.L.gs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle
imposte).
°
°
°
Null'altro essendovi da deliberare e più alcuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento posto al
primo punto
all'Ordine del Giorno, essendo le ore quattordici e minuti venti (h. 14,20) e la
riunione prosegue per la trattazione degli altri argomenti posti all'Ordine del
giorno come risulterà da separato verbale.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al
comparente che lo ha approvato ed agli altri intervenuti in assemblea.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su due
fogli per pagine otto.
F.to: PAOLO FERRARI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.
---
Allegato "A" al n. 13.936 di Raccolta
STATUTO SOCIALE DI "MARR S.p.A."
TITOLO I
DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE – DURATA
Articolo 1 - Denominazione
[1] E' costituita una società per azioni denominata:
"MARR S.p.A.".
Articolo 2 - Oggetto sociale
[1] La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite
partecipazione a società di qualunque tipo, enti e imprese di:
- commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere,
nessuno
escluso,
freschi,
refrigerati,
congelati,
surgelati,
precotti
e,
comunque, conservati;
- distribuzione
di
prodotti
e
servizi
della
ristorazione,
dell'attività
alberghiera
e
dell'ospitalità
in
genere,
nonchè
forniture
di
mobili,
elettrodomestici, materiale elettrico e ferramenta, posateria, vasellame,
cristalleria, argenteria, ceramiche, biancheria ed abbigliamento destinati a
comunità, alberghi ed esercizi di ristorazione in genere;
- compravendita, importazione, esportazione di ittici e bestiame in genere,
nonchè lavorazione, conservazione e preparazione di carni e prodotti di
carne, di ittici e prodotti derivati, freschi, refrigerati, congelati, surgelati,
precotti e, comunque, conservati;
- commercio di bevande analcoliche, alcooliche, superalcoliche, e zuccheri
in genere;
- appalti per mantenimento carceri, trasporti carcerari, pulizie civili ed
industriali ed attività collegate;
- ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità,
accessorietà e complementarietà con le attività precedentemente indicate.
[2] La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento
tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in
loro favore, di servizi di assistenza in genere.
[3] La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o
utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà
porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali,
finanziarie, nonchè qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto
sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio
del credito ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 o da sue integrazioni e
modifiche.
[4] In ogni caso, alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale
nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del Decreto
Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi
altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o
comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
[5] La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre
società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o
complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od
anche aventi oggetto differente purchè dette partecipazioni od interessenze
non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie
reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare
fidejussioni.
Articolo 3 - Sede
[1] La Società ha sede nel Comune di Rimini. La sede sociale può essere
trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione
dell'organo amministrativo che è abilitato
alle dichiarazioni conseguenti
all'Ufficio del Registro delle Imprese.
[2] Potranno essere istituite e soppresse, a cura dell'organo amministrativo,
sedi
secondarie,
succursali,
filiali,
agenzie,
rappresentanze
ed
uffici
amministrativi sia in Italia che all'estero.
Articolo 4 - Domicilio dei soci
[1] Per ciò che concerne i rapporti tra la Società ed i soci, il domicilio di
ciascun socio sarà, a tutti gli effetti di legge e del presente statuto, quello
risultante dal libro soci.
Articolo 5 - Durata
[1]
Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050
(duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla
legge.
TITOLO II
CAPITALE – AZIONI -
STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI
Articolo 6 - Capitale Sociale
[1]
Il
capitale
sociale
è
di
euro
33.262.560,00
(trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta)
diviso in n.
66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni
del valore nominale di euro 0,50 (cinquanta centesimi) cadauna.
[2] Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche con conferimento di
crediti o di beni in natura, in qualunque momento con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio di Amministrazione a ciò
espressamente delegato nei termini e con i limiti di legge, anche con
emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
[3] Fermo restando quanto previsto nei successivi commi, nel caso di
aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni
emittende a tutti i soci in proporzione alle azioni possedute all'epoca del
deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.
[4] Il diritto di opzione può anche essere escluso nei limiti del dieci per cento
del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita
relazione
della
società
incaricata
della
revisione
contabile,
a
norma
dall'articolo 2.441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.
[5] L'Assemblea straordinaria del 2 settembre 2003 ha deliberato di
aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2.441, ottavo comma, del
Codice
Civile,
di
ulteriori
massimi
nominali
euro
665.655,00
(seicentosessantacinquemilaseicentocinquantacinque),
mediante
emissione,
anche
in
più
tranches,
di
massimo
n.
1.331.310
(unmilionetrecentotrentunomilatrecentodieci)
nuove
azioni
ordinarie
di
nominali euro 0,50 (cinquanta centesimi) ciascuna, godimento regolare, da
riservarsi all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate ad
alcuni dipendenti della Società o di Società dalla stessa controllate, secondo
quanto previsto dalla medesima delibera assembleare e dai regolamenti del
piano di stock option.
Articolo 7 - Azioni e relativa circolazione,
strumenti finanziari e obbligazioni
[1] Le azioni sono liberamente trasferibili.
[2] Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere
anche al portatore, a scelta del socio, qualora non ostino divieti di legge.
[3] Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. La società riconosce un
solo titolare per ogni azione.
[4] Le azioni non possono essere rappresentate da titoli e sono emesse e
circolano in regime di dematerializzazione.
[5] La Società, oltre alle azioni ordinarie, può emettere, nel rispetto dei
requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi, comprese le azioni
a voto limitato o di risparmio.
[6] L'Assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai
prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate,
mediante l'emissione, per il corrispondente ammontare, di speciali categorie
di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme
particolari riguardo alla forma, alla modalità di trasferimento ed ai diritti
spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura
corrispondente.
[7] La Società, con deliberazione degli amministratori, può emettere
obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge. La Società, con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili,
con warrants, o altri strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti di legge.
TITOLO III
ASSEMBLEA
Articolo 8 - Competenze
[1] L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa è
convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale
purchè in Italia.
[2] La convocazione dell'Assemblea è fatta nei modi e nei termini di legge.
L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni
richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, deve essere
pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società nonché con le
altre modalità previste dalla normativa applicabile.
[3] L'avviso di convocazione dell'Assemblea può contenere anche la data
delle eventuali convocazioni successive alla prima.
[4] L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendone
le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni.
[5] L'Assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge
entro il termine dalla stessa stabilito.
[6] L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio lo
ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
Articolo 9 - Intervento
[1] La legittimazione all'intervento all'Assemblea e all'esercizio al diritto di
voto
è
attestata
da
una
comunicazione
alla
Società,
effettuata
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili in favore di
coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine
non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'Assemblea.
La comunicazione deve pervenire alla Società nei termini previsti dalla
normativa applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i termini purché
entro l'inizio dei lavori assembleari.
Articolo 10 - Rappresentanza
[1] Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
nell'Assemblea ai sensi di legge. Le deleghe possono essere conferite in via
elettronica in conformità alla normativa applicabile.
[2] La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante
trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso
di convocazione dell'Assemblea.
Articolo 11 - Presidenza e svolgimento
[1]
L'Assemblea
è
presieduta
dal
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
o,
in
caso
di
sua
assenza
o
impedimento,
dal
Vice-Presidente, ove nominato, o in subordine, da persona eletta dalla stessa
Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio o da
Notaio e, quando ritenuto del caso, da due scrutatori dal medesimo nominati.
Il Segretario è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente.
[2] Spetta al Presidente, anche a mezzo dei propri incaricati, constatare il
diritto di intervento anche per delega, accertare se è regolarmente costituita
l'Assemblea, verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione ed
accertarne il risultato.
[3] Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge
ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o
dissenzienti.
Articolo 12 - Costituzione e deliberazione
[1] Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sia per la
prima convocazione che per le successive sono valide se adottate con le
presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.
[2] Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare da processo
verbale, redatto a norma di legge, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se
nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e comunque quando il
Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal
Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione
[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, anche non soci; spetta all'Assemblea
determinarne il numero.
Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato
l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti.
[2] Gli amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi,
scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Almeno uno
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il
Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve
essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle
vigenti disposizioni di legge di cui al Dlgs 58/1998.
La perdita dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un
amministratore
non
costituisce
causa
di
decadenza
dalla
carica
di
amministratore, qualora permanga in carica il numero minimo di componenti
– previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti legali di
indipendenza.
[3] L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione sulla base di liste di candidati.
In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è
espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme
ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale
sociale, ovvero la diversa percentuale di partecipazione eventualmente
stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni azionista, nonchè gli azionisti legati da rapporti di controllo o
collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare o votare
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni
candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari. I
candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e
possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in
possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle
vigenti disposizioni regolamentari.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono
inoltre includere candidati di genere diverso
in modo da garantire una
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione
rispettosa
di
quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società
almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le
liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni
regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.
Al fine della legittimazione delle liste presentate deve pervenire alla Società,
entro il termine di cui al capoverso che precede, apposita comunicazione
effettuata
dagli
intermediari
abilitati,
comprovante
la
titolarità
della
partecipazione azionaria che è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono
depositate presso la Società. La comunicazione può pervenire
anche
successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle
liste da parte della Società.
Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non
sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede
come segue:
(i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base
all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti
gli amministratori da eleggere tranne uno;
(ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che
non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti
che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è
eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base
all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.
Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo
stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la
lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista
depositata per prima.
Le stesse regole valgono nell'ipotesi in cui più liste di minoranza abbiano
ottenuto lo stesso numero di voti.
Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle
liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore
alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle
liste stesse.
Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate
non abbiano conseguito una percentuale di voti pari ad almeno quella
prevista
dal
capoverso
precedente,
i
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.
Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti
rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il
candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine
progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà
sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della
stessa lista secondo l'ordine progressivo.
Qualora infine detta procedura non assicuri il rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con
delibera
assunta
dall'Assemblea
a
maggioranza
relativa,
previa
presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno
rappresentato.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia
assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile in relazione al
numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente
eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il
maggior numero di voti, sarà sostituito con il primo candidato - in possesso
dei requisiti di indipendenza di legge - secondo l'ordine progressivo, non
eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente
secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, tenuto conto del
numero di voti da ciascuna ottenuto, purché nel rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Qualora detta procedura non assicuri che il Consiglio di Amministrazione
risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza di legge nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente,
la
sostituzione
avverrà
con
delibera
assunta
dall'Assemblea
con
le
maggioranze di legge previa presentazione di candidature di soggetti in
possesso dei citati requisiti, sempre nel rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi.
Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna
lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del
Presidente, provvede alla nomina degli amministratori con delibera assunta a
maggioranza
dei
votanti,
comunque
salvaguardando
la
nomina
di
amministratori in possesso dei requisiti legali di indipendenza almeno nel
numero complessivo richiesto dalla legge pro tempore vigente e nel rispetto
della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Articolo 14 - Decadenza e sostituzione degli amministratori
[1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
si provvede ai sensi dell'art.
2386 del Codice Civile, secondo quanto di
seguito indicato:
(i)
il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli
appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati
e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso
principio;
(ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in
precedenza, il
Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione
senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), così come provvede
l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge.
In ogni caso la sostituzione di consiglieri cessati viene effettuata da parte
del Consiglio di Amministrazione garantendo il rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi.
[2] Qualora, tuttavia, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a
mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si
intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la
nomina del nuovo
Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori
rimasti in carica, i quali possono compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria
amministrazione.
Articolo 15 - Presidente e Vice-Presidente
[1] Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto
l'Assemblea elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio può inoltre
eleggere un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o
impedimento.
[2] Il Consiglio può nominare un Segretario scegliendolo anche tra persone
estranee al Consiglio.
[3] Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza e/o
impedimento la presidenza è assunta dal Vice-Presidente, se eletto, o in
difetto dall'Amministratore Delegato.
[4] Il Segretario potrà essere scelto, di volta in volta, anche tra persone
estranee al Consiglio.
Articolo 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione
[1] Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o
altrove, purchè nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo giudichi
necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei
suoi componenti o da almeno 2 (due) Sindaci.
[2] La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da spedire almeno
cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e Sindaco
effettivo; in caso di urgenza può essere inviata almeno due giorni prima.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e
può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il
telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto
ricevimento.
In
caso
di
assenza
o
impedimento
del
Presidente,
la
convocazione è effettuata dal Vice-Presidente secondo quanto previsto dal
precedente articolo 15.
[3]
Le
riunioni
si
potranno
svolgere
anche
per
teleconferenza
/
videoconferenza
o
audioconferenza
a
condizione
che
ciascuno
dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei
partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste
condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
Presidente e il Segretario.
Articolo 17 - Validità e verbalizzazioni
delle deliberazioni consiliari
[1] Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è
necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
[2] Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
[3] In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato chi
presiede la riunione.
[4] Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 18 - Compensi e rimborsi
[1] L'Assemblea ordinaria delibera un compenso annuale a favore del
Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà
invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.
[2] Ai consiglieri investiti di particolari attribuzioni competono inoltre
specifici emolumenti per la funzione, la fissazione dei quali verrà effettuata
dal Consiglio di Amministrazione sia all'atto del conferimento dell'incarico,
che successivamente, sentito il parere del Collegio Sindacale.
[3] I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
[1] Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed
ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in
modo tassativo riserva all'Assemblea.
Articolo 20 - Rappresentanza
[1] La rappresentanza della Società, con l'uso della firma sociale, sia di
fronte ai terzi che in giudizio, spetta al Presidente, al Vice-Presidente ed agli
Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti.
[2] A coloro ai quali spetta la rappresentanza sociale è data facoltà di
nominare procuratori e mandatari in genere per il compimento di determinati
atti o categorie di atti.
[3] Di fronte ai terzi, la firma del Vice-Presidente basta a far presumere
l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi,
compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa
eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si
riferisce.
Articolo 21 - Competenze, deleghe e informazioni
[1] Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze;
a) la delibera di fusione di cui agli articoli 2.505 e 2.505 bis, del Codice
Civile;
b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della
Società;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.
[2] Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie
attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o a singoli Amministratori Delegati.
[3]
In
caso
di
nomina
del
Comitato
Esecutivo
il
Consiglio
di
Amministrazione ne stabilisce la composizione ed i poteri. Il Comitato
Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il
Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.
[4] Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione
e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della
gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore
rilievo per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue
controllate.
[5] Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori
Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Società e dalle Società da essa controllate, riferendo in particolare sulle
operazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che
siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e
coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in
occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con
periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano
opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al
Presidente del Collegio Sindacale.
[6] Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio
Sindacale, un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari.
Il Consiglio conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti
attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà
possedere:
- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e contabile;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.
Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si
applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori
in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al
rapporto di lavoro con la società.
TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 22 - Collegio Sindacale
[1] L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto
di tre Sindaci effettivi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi,
e ne
designa il Presidente. L'Assemblea nomina altresì, a termini di legge, due
Sindaci supplenti, uno per ciascun genere. I Sindaci restano in carica per tre
esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
[2]
Salvo
diverse
od
ulteriori
inderogabili
disposizioni
di
legge
o
regolamentari, non possono essere eletti Sindaci coloro che non siano in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa
applicabile o che già ricoprano incarichi di Sindaco effettivo in altre 5
(cinque) società quotate.
[3] Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono, coloro per i quali
ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di
decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di
cui all'art.1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.
162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga
rispettivamente:
(i) al settore di operatività dell'impresa;
(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche
relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.
[4] L'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale.
[5] Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per
teleconferenza/videoconferenza
o
audioconferenza
a
condizione
che
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in
grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la
trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il
soggetto verbalizzante.
Articolo 23 - Designazione del Collegio Sindacale
[1] La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base delle liste presentate
con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza
la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nell'osservanza
di quanto previsto dalle disposizione di legge e regolamentari vigenti. Le
liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri
da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste che presentano un numero complessivo di candidati pari o superiore
a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da
garantire, sia per la categoria dei Sindaci effettivi sia per la categoria dei
Sindaci supplenti, una composizione rispettosa di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
[2] Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri
soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni
con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore
percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni
di legge o regolamentari. Ogni socio può, direttamente o indirettamente a
mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a
presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene
conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.
[3] Le liste dovranno essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate e
corredate a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno
presentate,
con
l'indicazione
della
percentuale
di
partecipazione
complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli
che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento,
previsti dalla normativa regolamentare vigente, con questi ultimi, c) del
curriculum vitae dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle
caratteristiche
personali
e
professionali
degli
stessi,
e
d)
ogni
altra
informazione
o
documentazione
richiesta
dalle
norme di
legge e
di
regolamento pro tempore vigenti. Le liste dovranno essere depositate presso
la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea
in
prima
convocazione,
fatti
salvi
i
diversi
termini
eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari pro
tempore vigenti. Entro lo stesso termine, dovranno essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura
e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità
e
di
incompatibilità,
nonchè
l'esistenza
dei
requisiti
di
onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge per i membri
del Collegio Sindacale e l'elenco degli incarichi di amministrazione e
controllo
eventualmente
ricoperti
in
altre
società.
La
titolarità
della
partecipazione complessivamente detenuta indicata al precedente comma 2,
è attestata con le forme di legge anche successivamente al deposito delle
liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell' Assemblea, o nel
diverso termine previsto dalle norme di legge e di regolamento pro tempore
vigenti.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni
antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o nel
diverso termine previsto dalle norme di legge o di regolamento pro tempore
vigenti sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da
soci che risultino collegati tra loro secondo quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino
al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine inderogabile
richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti. In tal
caso la soglia di cui al comma 2 che precede, è ridotta alla metà.
[4] Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
[5] Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti,
nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due
Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
[6] Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla seconda
tra le liste ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità
di voti, tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti,
risulteranno eletti Sindaci, effettivo e supplente, i candidati più anziani di età.
Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, la
composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o
nella categoria dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, tenuto
conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva categoria, l'ultimo eletto,
della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più
rappresentato è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e
della stessa categoria appartenente al genere meno rappresentato.
Qualora infine detta procedura non assicuri il rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con
delibera
assunta
dall'Assemblea
a
maggioranza
relativa,
previa
presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno
rappresentato.
[7] Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti
dalla minoranza.
[8] In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Sindaci
effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista e la presidenza
spetta al primo candidato della lista.
[9] In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco
supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o
supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede
come segue:
(i)
qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco effettivo e/o
supplente tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,
l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista;
(ii)
nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti
dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure
indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare,
ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede
a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati
nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, o in subordine, fra i
candidati nelle eventuali liste di minoranza. Ove ciò non sia possibile,
l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza di legge fermo
restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non
verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla
vigente
normativa,
detengono,
anche
indirettamente
ovvero
anche
congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai
sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti
esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o
sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Le procedure di sostituzione e di nomina di cui al presente comma 9 devono
in ogni caso assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di
equilibrio tra i generi.
Articolo 24 - Revisione legale dei conti
[1] La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni
vigenti, da una Società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro.
L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, affida l'incarico
di revisione legale dei conti, ne determina il corrispettivo per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento durante l'incarico.
TITOLO VI
BILANCIO ED UTILI
Articolo 25 - Esercizio Sociale
[1] L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
[2] Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla
compilazione del bilancio sociale a norma di legge.
Articolo 26 - Ripartizione di utili e dividendi
[1] Gli utili netti di ciascun esercizio risultanti dal bilancio, previa deduzione
del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci,
salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
[2] Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate
dall'amministrazione
a
decorrere
dal
giorno
che
viene
annualmente
deliberato.
[3] I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono
divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.
[4] Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di
acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO, RECESSO E RINVIO
Articolo 27 - Scioglimento
[1] Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria fissa le
modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla
sostituzione dei liquidatori fissandone il numero, i poteri ed i compensi.
Articolo 28 - Recesso dei soci
[1] I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è
previsto inderogabilmente dalla legge.
[2] Non costituiscono causa di recesso le ipotesi disciplinate all'articolo
2.437 comma secondo, del Codice Civile.
[3] Si applicano le vigenti disposizioni di legge relative ai termini e modalità
di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al
procedimento di liquidazione.
Articolo 29 - Rinvio
[1] Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in
materia.
F.to: PAOLO FERRARI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.
---
Io sottoscritta dott. Stefania Di Mauro, Notaio in Santar
cangelo di Romagna, certifico che la presente copia su sup
porto informatico è conforme all'originale cartaceo conserva
to nella mia raccolta.
Santarcangelo di Romagna, lì 5
marzo 2020.
F.to Digitalmente: Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, No
taio.