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Maire Tecnimont — AGM Information 2023
Mar 17, 2023
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AGM Information
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Maire Tecnimont - Società per azioni Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

Parte Straordinaria - Argomento 1 all'ordine del giorno
1. Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Durata), 10 (Intervento e voto in assemblea), 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Durata), 10 (Intervento e voto in assemblea) 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale), dello Statuto sociale di Maire Tecnimont S.p.A. (di seguito "Maire Tecnimont" o la "Società"), come di seguito illustrato.
Modifica dell'articolo 1 dello Statuto
In virtù delle analisi strategiche, di brand equity e di posizionamento sul mercato, in un contesto di evoluzione della narrazione strategica e di brand, a supporto dell'attuazione del nuovo Piano industriale e del Progetto di riorganizzazione industriale del Gruppo Maire Tecnimont, si propone di modificare l'articolo 1 dello Statuto sociale al fine di inserire - oltre alla denominazione sociale "Maire Tecnimont S.p.A.", invariata - la forma abbreviata "MAIRE S.p.A.", come evidenziato nella tabella che segue.
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| E' costituita una società per azioni denominata "MAIRE TECNIMONT S.P.A.". |
E' costituita una società per azioni denominata "MAIRE TECNIMONT S.P.A.", |
| in forma abbreviata "MAIRE S.p.A.". |

Modifica dell'articolo 4 dello Statuto
Si propone di estendere la durata della Società dal 2060 al 2100 come evidenziato nella tabella che segue al fine di adeguare la stessa alla durata delle altre società del Gruppo cui fa capo la Società.
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| La Società ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge. |
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2060 2100 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge. |
Modifica dell'articolo 10
Si propone di modificare l'articolo 10 dello Statuto di Maire Tecnimont mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo, come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere che la Società non sia tenuta, per ragioni di semplificazione, a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 10 | Articolo 10 |
| Possono intervenire all'Assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente art. 10 deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine previsto dalla |
Invariato |

| disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente. |
|
|---|---|
| Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. |
Invariato |
| Coloro che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di notificare alla Società la delega per la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. |
Invariato |
| La Società non è tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.58/1998. |
|
| Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dall'apposito Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. |
Invariato |

Modifica dell'articolo 14
Si propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto al fine di prevedere, in linea con le best practice in materia di governo societario, che possano presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto gli azionisti in possesso della quota minima di partecipazione al capitale stabilita, volta per volta, da Consob con regolamento. A tal fine, verrebbe quindi eliminato il riferimento statutario alla soglia del 2% (che, nell'attuale formulazione, viene comunque sostituita, se diversa, dalla soglia stabilita da Consob) e mantenuto soltanto quello della soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata da CONSOB.
Inoltre, si propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto al fine di adeguare le previsioni statutarie in materia di quota riservata al genere meno rappresentato negli organi sociali all'assetto normativo in vigore (articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF come da ultimo modificati dall'articolo 1, commi 302-303, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, c.d. "Legge di Bilancio 2020") mediante inserimento di un rinvio "mobile" alla normativa pro tempore vigente.
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 14 | Articolo 14 |
| La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. |
Invariato |
| Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB. Il Consiglio di |
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente risultino titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB della quota di |
| Amministrazione provvederà a rendere |
partecipazione minima al capitale sociale |
Di seguito la proposta di modifica del testo dell'articolo 14 a confronto con il testo vigente:

| nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati. |
stabilita, volta per volta, da CONSOB con regolamento. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati |
|---|---|
| La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società |
Invariato |
| Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. |
Invariato |
| Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. |
Invariato |
| Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme: i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati; |
Invariato |

| ii) iii) |
alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza; al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a |
|
|---|---|---|
| qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. |
||
| la applicabile. |
La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare |
Invariato |
| requisiti | In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano |
Invariato |

| in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti. |
|
|---|---|
| Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati. |
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. |
| La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. |
Invariato |
| Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. |
Invariato |
| Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. |
Invariato |
| Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato: |
Invariato |
| a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno; b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che |
|
| hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"). |

| In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. |
Invariato |
|---|---|
| I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. |
Invariato |
| Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. |
Invariato |
| In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. |
Invariato |
| Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti; qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; in ogni caso, resta fermo il rispetto della |
Invariato |

| disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. |
|
|---|---|
| Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa: |
Invariato |
| a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo; b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore Indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo. |
|
| Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non |
Invariato |

| assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. |
|
|---|---|
| Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza o, comunque, quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare il criterio sopra disciplinato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvederà la successiva Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. |
Invariato |
| In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi |
Invariato |
| Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione e si |
Invariato |

| applicherà l'art. 2386, comma 4, codice | ||
|---|---|---|
| civile. |
Modifica dell'articolo 16
Si propone di modificare l'articolo 16 dello Statuto come di seguito evidenziato al fine di consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano mediante collegamento a distanza per teleconferenza o per videoconferenza, anche senza richiedere la presenza del presidente e del segretario in uno stesso luogo.
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 16 | Articolo 16 |
| Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero. |
Invariato |
| Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo. |
Invariato |
| La convocazione viene fatta dal Presidente con comunicazione scritta inviata a ciascun consigliere e sindaco anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, via fax o posta elettronica da spedirsi almeno 24 ore prima |
Invariato |
| La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e dell'ordine del giorno. |
Invariato |
| Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi. |
Invariato |

| E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui il Presidente si trova e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. |
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui il Presidente si trova e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. |
|---|---|
| Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata a maggioranza degli amministratori intervenuti e sono validamente costituite purchè intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. |
Invariato |
| In ogni caso i consiglieri che si astengano dal voto in conseguenza di un interesse di cui siano portatori per conto proprio o di terzi, non verranno computati nel calcolo dei quorum deliberativi di cui sopra. |
Invariato |
| Il Consiglio di Amministrazione - anche di volta in volta - nomina il segretario del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. |
Invariato |
| Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario. |
Invariato |
Modifica dell'articolo 21
In linea con le modifiche proposte all'articolo 14 dello Statuto con riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare altresì l'articolo 21 dello Statuto al

fine di (i) prevedere che possano presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli azionisti in possesso della quota minima di partecipazione al capitale stabilita, di volta in volta, da Consob con regolamento (secondo quanto sopra già illustrato per il Consiglio di Amministrazione) e di (ii) adeguare le previsioni statutarie in materia di quota riservata al genere meno rappresentato negli organi sociali all'assetto normativo in vigore mediante inserimento di un rinvio "mobile" alla normativa pro tempore vigente.
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 21 | Articolo 21 |
| Il Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate. |
Invariato |
| A tal fine, vengono presentate liste composte di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. |
Invariato |
| Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile |
Invariato |
| Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere |
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione risultino titolari della quota di partecipazione minima al |
| nota nell'avviso di convocazione |
capitale sociale stabilita, di volta in volta, |
| dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. La |
da CONSOB con regolamento. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla |

| titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. |
nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. |
|---|---|
| Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. |
Invariato |
| Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità. |
Invariato |
| Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme: |
Invariato |
| a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale |

| partecipazione. Tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile; b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche; |
|
|---|---|
| c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; |
|
| d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") con questi ultimi. |
|
| La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. |
Invariato |
| Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. |
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. |

| Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 (venticinque) giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144- quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie percentuali previste dallo Statuto sono ridotte alla metà. |
Invariato |
|---|---|
| Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. |
Invariato |
| Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. |
Invariato |
| Risulteranno eletti sindaci supplenti i primi due candidati supplenti della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza. |
Invariato |
| Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. |
Invariato |

| Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. |
Invariato |
|---|---|
| In caso di morte, rinunzia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea che assicuri il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. |
Invariato |
| Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista di minoranza. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato. |
Invariato |
| Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare: - nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica i candidati non eletti elencati nella medesima Lista |
Invariato |

| di Minoranza, a prescindere dalla sezione in cui i relativi nominativi erano elencati e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli; - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. |
|
|---|---|
| Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. |
Invariato |
| Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. |
Invariato |
| Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. |
Invariato |

| Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma | Invariato |
|---|---|
| 2, lettere b) e c) del D.M. n. 162 del 30 | |
| marzo 2000, per materie e settori di attività | |
| strettamente attinenti a quelli dell'impresa | |
| esercitata dalla Società si intendono le | |
| materie ed i settori di attività connessi o | |
| inerenti all'attività esercitata dalla Società e | |
| dalle società partecipate, come indicato | |
| all'articolo 2 del presente Statuto. |
Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7 dello statuto sociale.
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Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea straordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
1. di modificare gli articoli 1, 4, 10, 14, 16 e 21 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:
Articolo 1
È costituita una società per azioni denominata "Maire Tecnimont S.p.A.", in forma abbreviata "MAIRE S.p.A.".
Articolo 4
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.
Articolo 10
Possono intervenire all'Assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea

in prima convocazione. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente art. 10 deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Coloro che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di notificare alla Società la delega per la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
La Società non è tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135 undecies del D. Lgs.58/1998.
Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dall'apposito Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Articolo 14
La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita, di volta in volta, da CONSOB con regolamento. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.

2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:
- i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;
- ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;
- iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.
La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato:
- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;
- b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza").
In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.
I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti; qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; in ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

- a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;
- b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore Indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.
Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza o, comunque, quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare il criterio sopra disciplinato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvederà la successiva Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione e si applicherà l'art. 2386, comma 4, codice civile.
Articolo 16
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero.
Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo.
La convocazione viene fatta dal Presidente con comunicazione scritta inviata a ciascun consigliere e sindaco anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, via fax o posta elettronica da spedirsi almeno 24 ore prima.
La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e dell'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata a maggioranza degli amministratori intervenuti e sono validamente costituite purchè intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In ogni caso i consiglieri che si astengano dal voto in conseguenza di un interesse di cui siano portatori per conto proprio o di terzi, non verranno computati nel calcolo dei quorum deliberativi di cui sopra.
Il Consiglio di Amministrazione - anche di volta in volta - nomina il segretario del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.
Articolo 21
Il Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate.
A tal fine, vengono presentate liste composte di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.
Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita, di volta in volta, da CONSOB con regolamento. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.
Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:
a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.
Tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile;
b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche;

- c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") con questi ultimi.
La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 (venticinque) giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie percentuali previste dallo Statuto sono ridotte alla metà.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti i primi due candidati supplenti della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza.
Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di morte, rinunzia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea che assicuri il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista di minoranza.
In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.
Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare:
- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica i candidati non eletti elencati nella medesima Lista di Minoranza, a prescindere dalla sezione in cui i relativi nominativi erano elencati e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.
Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività
esercitata dalla Società e dalle società partecipate, come indicato all'articolo 2 del presente Statuto.
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario presso qualunque Ufficio pubblico e privato."
***
Roma, 1° marzo 2023
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)