AI assistant
Zest S.p.A. — Share Issue/Capital Change 2016
Apr 13, 2016
4354_rns_2016-04-13_5c7a5744-0426-4f80-8989-471189c31cae.pdf
Share Issue/Capital Change
Open in viewerOpens in your device viewer
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO 30/1/2014 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (GU n. 66 del 20/3/2014)
PER L'ANNO DI IMPOSTA 2015 (UNICO 2016)
La sottoscritta Francesca Bartoli, nella sua qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group Spa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 2 lettera f e 4, e dell'art. 5 commi 1 e 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2014:
PREMESSO CHE
- il rapporto tra il valore di partecipazioni in startup innovative rispetto al totale del valore delle "Partecipazioni e altre attività finanziarie", al 31 dicembre 2015 è superiore al 70%;
- nessuna delle startup detenute dalla Società è classificata quale startup a vocazione sociale;
- il Bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS/IFRS"), tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee ("SIC"). Il disposto di cui all'art.85, comma 3 bis del Tuir prevede che "per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione" (cd. strumenti di trading);
- nessuno degli attivi classificati nella voce "Partecipazioni e altre attività finanziarie" è detenuto per la negoziazione (cd. strumenti di trading);
ATTESTA
per i sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale 2014: l'aumento di capitale è stato investito in startup innovative, nel corso dell'esercizio 2015, per un importo pari al 44,22% del valore di sottoscrizione dell'aumento di capitale.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'investimento deve essere mantenuto per almeno due anni. La cessione dell'investimento, anche se solo parziale, comporterà il venir meno dell'incentivo, con conseguente obbligo, per i soggetti passivi IRPEF, di restituzione integrale dell'importo detratto ovvero, per i soggetti passivi IRES, di recupero a tassazione dell'intero importo dedotto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.M. 30 gennaio 2014, le cessioni che danno luogo a decadenza sono quelle a titolo oneroso, ivi incluse quelle che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Non comportano decadenza dall'agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del T.U.I.R.
Roma, 4 aprile 2016
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Francesca Bartoli