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Zest S.p.A. Capital/Financing Update 2016

Jul 28, 2016

4354_rns_2016-07-28_deb6c88e-9fde-468e-951b-61fc2a426287.pdf

Capital/Financing Update

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CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE
I soci che si oppongono alla proroga del termine di
durata così stabilito non avranno diritto di recedere
dalla Società.
La durata della società è stabilita sino al trentuno
dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere
prorogata nei modi di legge.
INVARIATO
ART. 4
iv) in generale compiere operazioni commerciali ed
industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto
delle
disposizioni
normative
e
regolamentari
in
vigore.
iii) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con
Istituti di credito, banche, società e privati;
ii) contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di
credito e/o operazione di locazione finanziaria,
concedere garanzie nei limiti sopra indicati;
i) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari ed
ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati,
immobili e diritti immobiliari, complessi aziendali e
rami d'azienda ed ogni altra attività che sarà ritenuta
necessaria o utile;
b)
La società può compiere tutto quanto occorrente,
ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo,
per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:
E' esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che
sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti
dal D.Lgs, 58/98, come successivamente modificato
ed integrato e qualsiasi attività sottoposta per legge a
specifiche autorizzazioni salvo ottenimento delle
stesse.
e la fornitura di servizi alle imprese (anche diverse
dalle Partecipate) e a privati, tra l'altro, per l'avvio di
nuove attività imprenditoriali, inclusa l'assistenza
nella definizione della struttura finanziaria, della
strategia industriale, commerciale, promozionale e di
marketing.
Tali
servizi
includono,
a
titolo
esemplificativo, anche le attività di mentoring
e/o
formazione
professionale,
l'assistenza
nell'elaborazione
di
piani
aziendali
e
della
documentazione per la partecipazione a bandi di
finanziamento nazionali e/o europei oltre che per
l'organizzazione
di
operazioni
finanziarie
che
coinvolgono più soggetti finanziatori.
ART. 5 ART. 5
Il capitale sociale ammonta ad Euro 6.425.392,00
(seimilioniquattrocentoventicinquemilatrecentonovan
tadue/
zero
zero)
ed
è
ripartito
in
numero
17,711,120,00
(diciassettemiiionisettecentoundicimilacentoventi
/
zero zero) azioni ordinarie senza valore nominale,
tutte rappresentative della medesima frazione del
capitale.
Il capitale sociale ammonta ad Euro 6.425.392,00
(seimilioniquattrocentoventicinquemilatrecentonova
ntadue/
zero
zero)
8.444.949,00
(ottomilioniquattrocentoquarantaquattromilano
vecentoquarantanove/zero zero)
ed è ripartito in
numero
17,711,120,00
(diciassettemiiionisettecentoundicimilacentoventi
/
zero
zero)
25,600,014,00
(venticinquemilioniseicentomilaquattordici/
zero zero)
azioni ordinarie senza valore nominale,
tutte rappresentative della medesima frazione del
capitale.
Con
deliberazione
assunta
dall'Assemblea
Straordinaria del 30 aprile 2014, n. 9185
di re ertorio
er amo e stato deliberato di attribuire,
otaio
lio
al Consi lio di Amministrazione ai sensi dell'art.
2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il
capitale sociale, a pagamento, in una o più volte,
entro cinque anni dalla data della deliberazione, per
l'im orto
massimo
di
uro
4.990.000 00
(quattromilioninovecentonovantamila
virgola
zero
zero) com rensivo dell'eventuale sovra
rezzo con
esclusione del diritto di o zione ai sensi dell'art.
2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto:
(i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad
o etto aziende
rami d'azienda o
arteci azioni
nonché beni e complessi aziendali, conferenti con
l'o etto sociale della Società e delle società da
questa partecipate o comunque connesse al settore
seed
e micro seed
venture capital e, in particolare, delle
tecnologie digitali per acquisire, anche attraverso INVARIATO
l'internalizzazione
servizi
inerenti
e/o
complementari alle attività della Società e/o delle sue
controllate e/o partecipate; o (ii) da effettuare a
favore
di
so etti
individuati
dall'Or ano
amministrativo nell'ambito di
artner commerciali
e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio
lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori
istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e
condizioni dell'aumento nel ris etto di o ni vi ente
disposizione
normativa
e
regolamentare.
Infine,
l'Assemblea Straordinaria de li azionisti
nel corso
della medesima riunione, ha deliberato di conferire al
Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia
facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni
tutte dell'aumento di ca itale nel ris etto dei limiti
sopra
indicati,
ivi
inclusi
a
titolo
meramente
indicativo e non esaustivo, il potere di determinare,
per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di
emissione
delle
azioni
da
emettere
(compreso
l'eventuale sovra
rezzo); ii) o ni
iù am io
otere
per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni
di cui so ra
er il buon fine dell'o erazione
ivi
inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare
o ni documento richiesto ai fini dell'esecuzione
dell'aumento di ca itale nonché di adem iere alle
formalità necessarie
er
rocedere all'offerta in
sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova
emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla
predisposizione e alla presentazione alle competenti
Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo
scopo necessario o opportuno; b) apportare alle
deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione
che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a
seguito di richiesta di ogni Autorità competente
ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per
compiere tutto quanto occorra per la completa
esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e
qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,
nessuno escluso ed eccettuato com reso l'incarico
di depositare presso il competente Registro delle
Imprese
lo
Statuto
sociale
aggiornato
con
la
modificazione del capitale sociale.
Con
deliberazione
assunta
dall'Assemblea
Con
deliberazione
assunta
dall'Assemblea
Straordinaria del 2 febbraio 2016, n. 13095/6249 di Straordinaria del 2 febbraio 2016, n. 13095/6249 di
repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato
l'aumento
del
capitale
sociale
per
un
importo
l'aumento
del
ca itale
sociale
er
un
im orto
massimo
pari
ad
Euro
4.990.000,00
massimo
pari
ad
Euro
4.990.000,00
(quattromilioninovecentonovantamila
virgola
zero
(quattromilioninovecentonovantamila
virgola
zero
zero) com rensivo dell'eventuale sovra
rezzo in
zero), comprensivo dell'eventuale sovra
rezzo in
via scindibile e a pagamento, mediante emissione di via scindibile e a pagamento, mediante emissione di
azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime
di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione e godimento regolare, da di quelle in circolazione e godimento regolare, da
offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi offrire in
opzione agli Azionisti della Società ai sensi
dell'art. 2441
rimo comma del Codice Civile da
dell'art. 2441
rimo comma del Codice Civile da
eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016. eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
Qualora entro il 31 dicembre 2016 l'aumento di Qualora entro il 31 dicembre 2016 l'aumento di
capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale non risultasse interamente sottoscritto, il
capitale
sociale
si
intenderà
aumentato
per
un
capitale
sociale
si
intenderà
aumentato
per
un
importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale
termine, conformemente a quanto
revisto dall'art.
termine conformemente a quanto
revisto dall'art.
2439,
secondo
comma,
del
Codice
Civile.
2439,
secondo
comma,
del
Codice
Civile.
L'Assemblea Straordinaria de li Azionisti nel corso L'Assemblea Straordinaria de li Azionisti nel corso
della medesima riunione, ha inoltre deliberato di della medesima riunione, ha inoltre deliberato di
conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più
ampio potere per: a) definire in prossimità dell'avvio am io
otere
er: a) definire in
rossimità dell'avvio
dell'offerta
in
o zione
l'ammontare
definitivo
dell'aumento
di
ca itale;
b)
determinare
-
in
dell'offerta
in
o zione
l'ammontare
definitivo
dell'aumento
di
ca itale;
b)
determinare
-
in

conseguenza di quanto previsto sub a) - il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (com rensivo dell'eventuale sovra rezzo) tenendo conto tra l'altro al fine della determinazione di quest'ultimo delle condizioni del mercato in enerale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; c) determinare la tem istica er l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in articolare er l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2016. Infine l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Dele ato disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario er l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni rescritte dall'art. 2444 del Codice Civile nonché il deposito nel Registro delle Imprese del

conseguenza di quanto previsto sub a) - il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (com rensivo dell'eventuale sovra rezzo) tenendo conto tra l'altro al fine della determinazione di quest'ultimo delle condizioni del mercato in enerale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; c) determinare la tem istica er l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in articolare er l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2016. Infine l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Dele ato disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario er l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni rescritte dall'art. 2444 del Codice Civile nonché il deposito nel Registro delle Imprese del

testo a iornato dello Statuto sociale ai sensi dell'art. testo a iornato dello Statuto sociale ai sensi dell'art.
2436 del Codice Civile, modificando la cifra del 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del
capitale sottoscritto e del numero delle azioni, capitale sottoscritto e del numero delle azioni,
nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria
come come
sopra sopra
aggiunta, aggiunta,
una una
volta volta
integralmente integralmente
ese uito l'aumento di ca itale o decorso il suo ese uito l'aumento di ca itale o decorso il suo
termine finale di sottoscrizione. termine finale di sottoscrizione.
Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento
di capitale sociale, questo potrà essere aumentato di capitale sociale, questo potrà essere aumentato
con conferimenti in danaro e con esclusione del con conferimenti in danaro e con esclusione del
diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per
cento del capitale preesistente a condizione che il cento del capitale preesistente a condizione che il
prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato
delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita
relazione relazione
della della
società società
incaricata incaricata
della della
revisione revisione
contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto
comma, secondo periodo, del codice civile. comma, secondo periodo, del codice civile.
Il Il
capitale capitale
potrà potrà
essere essere
aumentato aumentato
anche anche
con con
conferimenti di beni in natura odi crediti nei limiti e conferimenti di beni in natura odi crediti nei limiti e
con le modalità di legge. con le modalità di legge.
Il
capitale sociale potrà essere inoltre aumentato
mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società o da società controllate con
emissione di speciali categorie di azioni da assegnare
individualmente agli aventi diritto per un ammontare
corrispondente agli utili.
Il
capitale sociale potrà essere
inoltre aumentato
mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società o da società controllate con
emissione di speciali categorie di azioni da assegnare
individualmente agli aventi diritto per un ammontare
corrispondente agli utili.
La relativa deliberazione assembleare prevederà
la
forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti
spettanti ai portatori di tali azioni.
La relativa deliberazione assembleare prevederà la
forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti
spettanti ai portatori di tali azioni.
La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di
legge, legge,
l'emissione l'emissione
di di
strumenti strumenti
finanziari finanziari
e e
la la
costituzione di patrimoni separati. costituzione di patrimoni separati.
Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare
l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in
azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di
azioni, odi prestiti obbligazionari non convertibili in azioni, odi prestiti obbligazionari non convertibili in
azioni. azioni.
La competenza per le relative deliberazioni spetta La competenza per le relative deliberazioni spetta
all'assemblea straordinaria. all'assemblea straordinaria.
ART. 6
Salvo diversa norma di legge, le azioni della società
potranno essere nominative o al portatore a scelta
dell'azionista.
INVARIATO
Esse sono indivisibili e liberamente trasferibili. E'
precluso il diritto di recedere dalla società ai soci che
non
partecipino,
con
voto
sfavorevole
alla
formazione di delibere che introducano o rimuovano
vincoli alla circolazione dei titoli azionari
ASSEMBLEA ASSEMBLEA
ART. 7
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti
gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità
alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto
delle norme in materia di recesso, anche coloro che
non hanno concorso con voto favorevole alla loro
formazione.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce,
su convocazione dell'organo Amministrativo, presso
la sede sociale o altrove, purché in Italia.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio
che
deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla
chiusura
dell'esercizio
sociale
ovvero
entro
centoottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla
redazione del bilancio consolidato o, comunque
quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
struttura e all'oggetto della Società.
INVARIATO
Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la
società, è quello
risultante dal libro dei
soci.
Lo
svolgimento
delle
riunioni
assembleari
è
disciplinato dalla legge, dal presente statuto e -
limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie
-
dal Regolamento delle assemblee, ove approvato.
ART. 8
L'avviso di convocazione della Assemblea deve
essere pubblicato nei termini di legge per mezzo di
avviso da pubblicarsi sul sito Internet della società e
con
le
altre
modalità
previste
dalle
vigenti
disposizioni di legge e regolamentari. Lo stesso deve
contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da
trattare e le informazioni richieste dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari anche per la
seconda e, se del caso, per la terza convocazione.
L'Organo
Amministrativo
convoca
l'Assemblea
quando richiesto dalla legge e ogniqualvolta lo
ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a
convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa
richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare,
da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo
del capitale sociale.
INVARIATO
E' preclusa ai soci la possibilità di richiedere la
convocazione
dell'assemblea
quando
si
tratti di
argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una
relazione da essi predisposta.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentano
almeno un quarantesimo del capitale sociale, nei casi,
con le modalità e nei termini di legge, possono
chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare,
indicando
nella
domanda
gli
ulteriori
argomenti
da
essi
proposti
ovvero
presentare
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno.
Delle integrazioni dell'ordine del giorno ovvero della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione
su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nei
termini di legge, nelle stesse forme prescritte per
la
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine
del
giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di
Amministrazione, entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione, una
relazione che riporti la motivazione relativa alle
proposte di deliberazione sulle materie di cui essi
propongono la trattazione ovvero la motivazione
relativa
alle
ulteriori
proposte
di
deliberazione
presentate su materie già all'ordine del giorno. Il
Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine
del giorno e con le modalità previste dalla legge,
mette
a
disposizione
del
pubblico
la
relazione
predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie
eventuali valutazioni.
ART. 9
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di
diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste
dalle norme di legge e regolamentari e che abbiano
ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della
normativa
vigente
dall'intermediario
autorizzato
(sulla
base
delle
proprie
scritture
contabili)
e
comunicata alla società con le modalità ed entro il
termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari.
INVARIATO
I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare
per iscritto in assemblea conferendo delega nei limiti
e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari. La notifica elettronica
della delega potrà essere effettuata a mezzo posta
elettronica certificata, all'indirizzo indicato sul Sito
Internet, secondo le modalità indicate nell'avviso di
convocazione
ovvero
utilizzando
un
eventuale
differente
strumento
indicato
nell'avviso
stesso.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il
diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle
deleghe.
ART. 10
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, se nominato, o, altrimenti, da
persona
designata
dagli
intervenuti
con
voto
espresso dalla maggioranza dei presenti, in base al
numero di voti posseduti.
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento
Assembleare
(se
adottato),
il
Presidente
dell'assemblea coordina i lavori assembleari e ne
regola lo svolgi-mento. Allo scopo, il Presidente -
tra
l'altro
-
verifica
la
regolarità
della
costituzione
dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro
diritto di intervento, anche per delega; accerta il
numera legale per deliberare; dirige i lavori, anche
stabilendo un diverso ordine di discussione degli
argomenti indicati nell'avviso di convocazione. II
Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini
dell'ordinato
andamento
del
dibattito
e
delle
votazioni, definendone le modalità e accertandone i
risultati.
INVARIATO
Il Presidente potrà avvalersi dell'ausilio di incaricati
per le funzioni demandategli e si avvarrà di un
Segretario nominato, su proposta del Presidente, con
voto espresso dalla maggioranza dei presenti, in base
al numero di voti posseduti. Nei casi in cui è previsto
dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga
opportuno, le funzioni di Segretario saranno svolte
da
un
Notaio
designato
dal
Presidente
dell'Assemblea.
ART. 11
I
quorum
per
la
costituzione
della
Assemblea
Ordinaria in prima ed in seconda convocazione, e
quelli per la costituzione dell'Assemblea straordinaria
in prima ed in seconda convocazione sono quelli
fissati dalla legge. Per l'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria,
potrà
essere
prevista
una
terza
convocazione. A riguardo, l'Assemblea ordinaria sarà
regolarmente costituita quale che sia la parte di
capitale rappresentata, deliberando a maggioranza
assoluta.
INVARIATO
L'assemblea
straordinaria
sarà
regolarmente
costituita quando è
rappresentato almeno un quinto
del
capitale
sociale,
deliberando
con
il
voto
favorevole
di
almeno
due
terzi
del
capitale
rappresentato
in
assemblea.
La
competenza
dell'assemblea
in
sede
ordinaria
ed
in
sede
straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente
statuto.
ART. 12
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare
da apposito verbale firmato dal Presidente e dal
segretario.
INVARIATO
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
ART. 13
La società è amministrata da un Consiglio composto
da un numero di componenti variabile da tre a
undici,
secondo
la
determinazione
fatta
dall'Assemblea. Gli amministratori devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle
norme regolamentari in materia; di essi almeno un
numero corrispondente al minimo previsto dalla
normativa medesima deve possedere i requisiti di
indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs.
58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento
redatti da società di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria a cui la società abbia
prestato adesione. La nomina del Consiglio di
Amministrazione
avverrà
sulla
base
di
liste
presentate dai soci con le modalità di seguito
specificate, nelle quali i candidati dovranno essere
elencati mediante un numero progressivo. Le liste
presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le
presentano, dovranno essere depositate presso la
sede della società, a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta, entro il termine stabilito dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari e saranno
soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla
normativa pro tempore vigente.
INVARIATO
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale
rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs,
58/98, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del
D.Lgs 58/98 non possono presentare o concorrere
alla presentazione, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, di più di una sola lista né possono
votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni
ed i voti espressi in violazione di tale divieto non
saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto dl presentare le liste soltanto i soci
che,
da
scii
o
insieme
ad
altri
soci,
siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti
almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del
capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea

ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettane la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo mi-nimo richiesto dalla normativa pro tempore

vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Vanno intese come interamente richiamate le disposizioni di legge e regolamentari inerenti t'equilibrio dei generi all'interno degli organi di amministrazione e controllo. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, secondo le applicabili previsioni normative e regolamentari, almeno un terzo dei candidati presenti nelle liste deve appartenere al genere meno rappresentato.

Conseguentemente ciascuna lista dovrà indicare, secondo il numero di membri del Consiglio, un candidato o più candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto, almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato faccia parte del genere meno rappresentato (qualora dall'applicazione di tale criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore). I criteri di equilibrio sopra evidenziati dovranno essere rispettati anche per le procedure di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge.

Tali disposizioni, relative all'equilibrio dei generi riferibili alla composizione del Consiglio di Amministrazione ed alla presentazione delle liste, devono considerarsi applicabili e vincolanti, mutatis mutandis, anche con riferimento alla nomina e composizione del Collegio sindacale, sindaci effettivi

e supplenti, di cui al successivo articolo 22.
ART.
14
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
previo
parere
obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca
il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, ai
sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs.
58/98, e ne determina il compenso. Il
Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili
societari
deve
possedere,
oltre
ai
requisiti
di
onorabilità prescritti dalla normativa vigente per
coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione,
anche
i
requisiti
di
professionalità
caratterizzati da specifica competenza finanziaria,
amministrativa e contabile. Tale competenza, da
accertarsi
da
parte
del
medesimo
Consiglio
di
Amministrazione, deve essere acquisita attraverso
esperienza
di
lavoro
in
posizione
di
adeguata
responsabilità per un congruo periodo di tempo.
INVARIATO
ART.
15
Ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina, il
Consiglio di Amministrazione nomina nella sua
prima seduta utile il proprio Presidente e, ove lo si
ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti.
La rappresentanza legale della società spetta per
qualsiasi tipo di atto al Presi-dente. In caso di
dimostrata assenza o impedimento del Presidente, la
rappresentanza legale della società spetta ai Vice
Presidenti.
INVARIATO
Essa spetta inoltre agli Amministratori Delegati nei
limiti delle rispettive attribuzioni. La rappresentanza
legale della società non spetta in nessun caso ad altri
soggetti.
ART.
16
II Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i
poteri di amministrazione della società, ed è unico
responsabile per gli atti compiuti.
Compete
in
via
esclusiva
al
Consiglio
di
Amministrazione l'adozione delle delibere di cui agli
artt. 2365 -
comma secondo, 2505 e 2505 bis
del
Codice Civile, ferma in tali casi l'applicazione dell'art.
2436 del Codice Civile, oltre all'adeguamento dello
statuto alle disposizioni normative.
INVARIATO
II Consiglio di Amministrazione può delegare ad
uno o più dei suoi membri, che assumeranno
conseguentemente
qualifica
di
Amministratore
Delegato, in tutto o in parte i propri poteri, salvo
espresso divieto di legge, determinando i limiti della
delega, e fermo il diritto di impartire direttive ai
delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella
delega.
Il
Consiglio di Amministrazione può delegare in
tutto o in parte, fermi i divieti di legge, i propri poteri
ad un Comitato Esecutivo di cui si determinano
contestualmente alla nomina il numero e l'identità
dei componenti ed i poteri. In ogni caso, ove sia
nominato un Comitato Esecutivo ne fanno parte di
diritto il Presidente ed il o i Vice Presidenti del
Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori
Delegati se nominati.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
istituire
comitati
interni
con
funzioni
consultive
o
propositive. Il Consiglio può altresì istituire uno e/o
più
comitati
speciali,
tecnici
o
amministrativi,
chiamando a farne parte anche persone estranee al
Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.
La
nomina,
il
funzionamento,
la
revoca,
la
cessazione, la decadenza e la sostituzione degli
Organi Delegati sono disciplinati dalla legge e dallo
Statuto. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente
sono
cumulabili
con
quella
di
Amministratore
Delegato.
II
Consiglio
di
Amministrazione
stabilisce
con
propria deliberazione, sentito il parere del Collegio
sindacale
e
dell'apposito
Comitato,
se
istituito,
l'ammontare delle retribuzioni del Presidente, del o
dei Vice
Presidenti, degli Amministratori Delegati e
dei
componenti
del
Comitato
Esecutivo
(ove
istituito).
Il
Consiglio
di
Amministrazione
delibera
sulla
nomina di procuratori della società, determinando il
contenuto
della
procura
da
conferire.
Gli
Amministratori Delegati possono, nei limiti dei
poteri loro concessi, conferire procure ad agire
nell'interesse sociale.
ART.
17
L'Assemblea può nominare uno o più Direttori
Generali, i cui poteri e le cui responsabilità sono
determinate dall'art. 2396 del Codice Civile.
INVARIATO

ART. 18

II Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purché in Italia.

La convocazione contenente l'indicazione del luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio comunicato alla società da ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo, ovvero via posta elettronica all'indirizzo che dovrà essere specificamente indicato con dichiarazione scritta alla società dai singoli membri del Consiglio e del Collegio sindacale, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prima della riunione.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci, tenuto conto delle circostanze del caso.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove, inoltre, trovasi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dar Consigliere Delegato più anziano; in assenza pure di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, è richiesta la presenza della

ART. 19

INVARIATO

INVARIATO

maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di
convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in
carica e dei Sindaci effettivi.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di
voti prevarrà il voto del Presidente.
ART.
20
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
saranno trascritte in apposito libro dei verbali ed
ogni
verbale
sarà
firmato
dal
Presidente
della
riunione e dal Segretario.
Gli organi delegati (amministratori delegati e, se
istituito, il Comitato Esecutivo) curano che l'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile
sia
adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e
riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale
sul generare andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior
rilievo
(per
le
loro
dimensioni
o
caratteristiche) effettuate dalla società e dalle sue
controllate.
INVARIATO
Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in
occasione
delle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione o del Comitato esecutivo.
ART.
21
L'Assemblea delibera sul compenso annuale del
Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà
invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea
stessa.
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese
INVARIATO
sostenute per
ragioni d'Ufficio.
L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità o
compensi di altra natura
COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO SINDACALE
ART.
22
Il Collegio sindacale si compone dì tre sindaci
effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata
l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I
Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla
vigente normativa, anche regolamentare. La nomina
del Collegio sindacale avviene sulla base di liste
presentate dagli azionisti.
INVARIATO
La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un
numero progressivo, di un numero di candidati non
superiore a quelli da eleggere, indica se la singola

candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola li-sta a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione, funzionale al deposito delle liste, è regolata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (I) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (Il) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e (111) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato Indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti. Qualora entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari risulti presentata una sola lista ovvero siano state presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato dell'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento), ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari, sopra indicata è ridotta alla metà.

Qualora venga comunque proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista stessa, mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente dei Collegio sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano d'età in queste indicato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del

sindaco
di
minoranza,
il
candidato
collocato
successivamente
nella
medesima
lista
a
cui
apparteneva quello cessato o in subordine il primo
candidato
della
lista
di
minoranza
che
abbia
conseguito il
secondo maggior numero di voti.
Resta ferma che la Presidenza del Collegio sindacale
rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.
Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei
sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per
l'integrazione del Collegio sindacale si procede come
segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione
di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina
avviene con votazione a maggioranza relativa senza
vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire i
sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li
sostituisce
con
voto
a
maggioranza
relativa,
scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui
faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista
di minoranza che abbia riportato il secondo maggior
numero di voti; in tal caso, nell'accertamento
dei
risultati della votazione non verranno computati i
voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in
forza della vigente normativa, detengono anche
indirettamente ovvero anche congiuntamente con
altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai
sensi
dell'articolo
122
del
D.Lgs.
58/98,
la
maggioranza
relativa
dei
voti
esercitabili
in
assemblea, nonché dei soci che controllano, sono
controllati o sono assoggettati a comune controllo
dei medesimi.
Qualora non sia possibile procedere, in tutto a in
parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra,
l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
ART. 23
Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
convocare
l'assemblea,
il
Consiglio
di
Amministrazione
ed
il
Comitato
Esecutivo,
se
nominato, nonché avvalersi dei dipendenti della
società per l'espletamento delle proprie funzioni.
I
poteri
di
convocazione
e
di
richiesta
di
collaborazione, possono essere esercitati anche da un
solo membro del Collegio.
INVARIATO
La partecipazione alle riunioni del Collegio
Sindacale
può avvenire -
qualora il Presidente o chi ne fa le
veci ne accerti la necessità -
mediante mezzi di
telecomunicazione che consentano la partecipazione
al dibattito e la parità informativa di tutti gli
intervenuti.
REVISIONE LEGALE REVISIONE LEGALE
ART. 24
Il controllo contabile sulla società è esercitato da una
società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La
sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate
dalla legge.
INVARIATO
BILANCIO E UTILI BILANCIO E UTILI
ART. 25
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno; nei termini e nelle forme di
legge, a cura degli Amministratori verrà compilato il
bilancio
e
sottoposto
all'approvazione
dell'Assemblea.
INVARIATO
ART. 26
Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato
dall'Assemblea saranno destinati come se ue:
-
il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria;
-
li utili residui
otranno essere dall'Assemblea
ordinaria asse nati ai Soci salvo che l'assemblea
deliberi di accantonarli a riserva.
INVARIATO
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la
distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e
nelle forme di legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27
Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può
essere
sciolta
con
deliberazione
dell'Assemblea
Straordinaria. L'Assemblea nomina l'organo della
liquida-zione, ne determina i poteri e stabilisce le
modalità
secondo cui dovrà svolgersi la procedura.
INVARIATO
ART. 28
Il diritto di recesso spetta ai soci solamente nei casi
inderogabili espressamente previsti dalla legge e
secondo le disposizioni che la legge stessa fissa. Si
richiamano
le previsioni dell'articolo 4 -
comma
secondo e 6 -
comma secondo del presente statuto
per i casi di recesso di cui all'articolo 2437 -
secondo
comma del codice civile.
INVARIATO
ART. 29 INVARIATO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si
applicano le vigenti norme di legge.

STATUTO SOCIALE LVENTURE GROUP – SOCIETA' PER AZIONI

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA ART. 1

La società regolata dal presente statuto ha denominazione "LVenture Group - Società per Azioni". La società potrà utilizzare la denominazione sociale abbreviata "LVenture Group Spa".

ART. 2

La società ha sede legale in Roma.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

  • la com etenza er deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, con obbligo di procedere tempestivamente alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese;
  • la com etenza er deliberare il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la so ressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale adottando le conseguenti modifiche statutarie;
  • l'istituzione il trasferimento e la so ressione di uffici filiali ra resentanze succursali e di endenze sia in Italia che all'estero.

La società rende dis onibili sul ro rio sito internet (il "Sito Internet") le comunicazioni e l'informativa richieste dalle dis osizioni di le e e re olamentari vi enti.

ART. 3

La società ha per oggetto:

a) l'esercizio in via esclusiva e non nei confronti del ubblico dell'attività di:

  • i) assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti costituiti o costituendi in Italia e/o all'estero (le "Parteci ate");
  • ii) supporto tecnico, amministrativo e finanziario delle Partecipate, ivi inclusa la concessione di finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi) e rilascio di garanzie, in qualsiasi forma, a favore delle Partecipate e/o di startup innovative nei casi consentiti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
  • i) nell'ottica di otenziali investimenti la consulenza e la fornitura di servizi alle imprese (anche diverse dalle Parteci ate) e a rivati tra l'altro er l'avvio di nuove attività im renditoriali inclusa l'assistenza nella definizione della struttura finanziaria della strate ia industriale commerciale, promozionale e di marketing. Tali servizi includono, a titolo esemplificativo, anche le attività di mentoring e/o formazione rofessionale l'assistenza nell'elaborazione di iani aziendali e della documentazione per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e/o euro ei oltre che er l'or anizzazione di o erazioni finanziarie che coinvol ono iù so etti finanziatori.

' esclusa in maniera tassativa qualsiasi attività che sia riservata a li iscritti in albi rofessionali revisti dal D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato ed integrato e qualsiasi attività sottoposta per legge a specifiche autorizzazioni salvo ottenimento delle stesse.

b) La società uò com iere tutto quanto occorrente ad esclusivo iudizio dell'Or ano

Amministrativo er l'attuazione dell'o etto sociale così tra l'altro:

  • i) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra operazione su beni mobili, anche re istrati immobili e diritti immobiliari com lessi aziendali e rami d'azienda ed o ni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile;
  • ii) contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie nei limiti sopra indicati;
  • iii) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati;
  • iv) in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

ART. 4

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere prorogata nei modi di legge.

I soci che si oppongono alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla Società.

CAPITALE SOCIALE

ART. 5

Il capitale sociale ammonta ad Euro 8.444.949,00 (ottomilioniquattrocentoquarantaquattromilanovecentoquarantanove/zero zero) ed è ripartito in numero 25,600,014,00 (venticinquemilioniseicentomilaquattordici/ zero zero) azioni ordinarie senza valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 a rile 2014 n. 91 di re ertorio otaio lio er amo e stato deliberato di attribuire al Consi lio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione er l'im orto massimo di uro 4.990.000 00 (quattromilioninovecentonovantamila vir ola zero zero) com rensivo dell'eventuale sovra rezzo con esclusione del diritto di o zione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto: (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad o etto aziende rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni e complessi aziendali, conferenti con l'o etto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore seed e micro seed venture capital e, in articolare delle tecnolo ie di itali er acquisire anche attraverso l'internalizzazione servizi inerenti e/o complementari alle attività della Società e/o delle sue controllate e/o partecipate; o (ii) da effettuare a favore di so etti individuati dall'Or ano amministrativo nell'ambito di artner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento nel ris etto di o ni vi ente dis osizione normativa e re olamentare. Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di ca itale nel ris etto dei limiti so ra indicati ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (com reso l'eventuale sovra rezzo); ii) o ni iù am io otere er dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui so ra er il buon fine dell'o erazione ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di ca itale nonché di adempiere alle formalità necessarie er rocedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato com reso l'incarico di de ositare resso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile ai sensi e er li effetti dell'art. 2441 quarto comma secondo eriodo del codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di legge.

Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili.

La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.

La società potrà deliberare nei casi e coi limiti di le e l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

ei limiti di le e la società otrà inoltre deliberare l'emissione di restiti obbli azionari convertibili in azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.

La com etenza er le relative deliberazioni s etta all'assemblea straordinaria.

ART. 6

Salvo diversa norma di legge, le azioni della società potranno essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista.

sse sono indivisibili e liberamente trasferibili. ' recluso il diritto di recedere dalla società ai soci che non partecipino, con voto sfavorevole alla formazione di delibere che introducano o rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEA

ART. 7

L'assemblea re olarmente costituita ra resenta tutti li azionisti e le sue deliberazioni rese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche coloro che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce su convocazione dell'Or ano Amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno er l'a rovazione del bilancio che deve avvenire nel termine di centoventi iorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque quando lo richiedono articolari esi enze relative alla struttura e all'o etto della Società.

Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, ove approvato.

ART. 8

L'avviso di convocazione della Assemblea deve essere ubblicato nei termini di legge per mezzo di avviso da pubblicarsi sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Lo stesso deve contenere l'indicazione del iorno dell'ora e del luo o dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche per la seconda e, se del caso, per la terza convocazione.

L'Or ano Amministrativo convoca l'Assemblea quando richiesto dalla legge e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

E' reclusa ai soci la ossibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, nei casi, con le modalità e nei termini di le e ossono chiedere l'inte razione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie ià all'ordine del iorno.

Delle inte razioni dell'ordine del iorno ovvero della resentazione di ulteriori ro oste di deliberazione su materie ià all'ordine del iorno è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme rescritte er la ubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I soci che richiedono l'inte razione dell'ordine del iorno redis on ono e trasmettono al Consi lio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione resentate su materie ià all'ordine del iorno. Il Consi lio di Amministrazione contestualmente alla ubblicazione della notizia di inte razione dell'ordine del iorno e con le modalità reviste dalla le e mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

ART. 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vi ente dall'intermediario autorizzato (sulla base delle ro rie scritture contabili) e comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare per iscritto in assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della dele a otrà essere effettuata a mezzo osta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul Sito Internet secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso. S etta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la re olarità delle dele he.

ART. 10

L'assemblea è resieduta dal Presidente del Consi lio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, altrimenti, da persona designata dagli intervenuti con voto espresso dalla maggioranza dei presenti, in base al numero di voti posseduti.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Assembleare (se adottato), il Presidente dell'assemblea coordina i lavori assembleari e ne re ola lo svol imento. Allo sco o il Presidente – tra l'altro – verifica la re olarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei resenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione de li ar omenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le o ortune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Presidente otrà avvalersi dell'ausilio di incaricati er le funzioni demandate li e si avvarrà di un Segretario nominato, su proposta del Presidente, con voto espresso dalla maggioranza dei presenti, in base al numero di voti posseduti. Nei casi in cui è previsto dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario saranno svolte da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 11

I quorum per la costituzione della Assemblea Ordinaria in prima ed in seconda convocazione, e quelli er la costituzione dell'Assemblea straordinaria in rima ed in seconda convocazione sono quelli fissati dalla le e. Per l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, potrà essere prevista una terza convocazione. A ri uardo l'Assemblea ordinaria sarà re olarmente costituita quale che sia la arte di capitale rappresentata, deliberando a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, deliberando con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. La com etenza dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente statuto.

ART. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da a osito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13

La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a undici secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. Gli amministratori devono essere in ossesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi almeno un numero corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indi endenza di cui all'art. 14 comma 3 del D.L s. /9 e quelli revisti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

O ni socio i soci aderenti ad un atto arasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.L s. /9 il so etto controllante le società controllate e quelle so ette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/98 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista nè possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano

complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del ca itale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero ra resentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno de ositarsi (i) l'a osita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i sin oli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la ro ria res onsabilità l'inesistenza di cause di inele ibilità e di incom atibilità nonché l'esistenza dei requisiti rescritti er le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indi endente.

Le liste resentate senza l'osservanza delle dis osizioni che recedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consi lio di Amministrazione si rocederà come di se uito recisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il ma ior numero dei voti es ressi ven ono tratti nell'ordine ro ressivo con il quale sono elencati nella stessa lista li Amministratori da ele ere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia colle ata in alcun modo neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti

espressi. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti er i sindaci dall'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indi endente non eletto della stessa lista secondo l'ordine ro ressivo ovvero in difetto dal rimo candidato indi endente secondo l'ordine ro ressivo non eletto delle altre liste secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti com osto da un numero di com onenti in ossesso di requisiti di cui all'art. 14 comma 3 del D.L s. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a ma ioranza relativa revia resentazione di candidature di so etti in possesso dei citati requisiti.

el caso in cui ven a resentata un'unica lista o nel caso in cui non ven a resentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le ma ioranze di le e senza osservare il rocedimento so ra revisto. Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sem re costituita da amministratori nominati dall'assemblea si rovvederà ai sensi dell'art. 23 6 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione rocede alla sostituzione nell'ambito de li a artenenti alla

medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera con le ma ioranze di le e ris ettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente rovvede l'Assemblea con le ma ioranze di le e senza voto di lista.

In o ni caso il Consi lio e l'Assemblea rocederanno alla nomina in modo da assicurare la resenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea erché rovveda alla nomina del nuovo Consi lio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che a rova il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono riele ibili.

Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio a se uito dell'am liamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli ià in carica all'atto della loro nomina.

Vanno intese come interamente richiamate le dis osizioni di le e e re olamentari inerenti l'equilibrio dei eneri all'interno de li or ani di amministrazione e controllo. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consi lio di Amministrazione secondo le a licabili revisioni normative e regolamentari, almeno un terzo dei candidati presenti nelle liste deve appartenere al genere meno rappresentato.

Conseguentemente ciascuna lista dovrà indicare, secondo il numero di membri del Consiglio, un candidato o iù candidati del enere meno ra resentato da inserirsi nell'ordine ro ressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto, almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato faccia arte del enere meno ra resentato (qualora dall'a licazione di tale criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità su eriore). I criteri di equilibrio so ra evidenziati dovranno essere ris ettati anche er le procedure di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge.

Tali dis osizioni relative all'equilibrio dei eneri riferibili alla com osizione del Consi lio di Amministrazione ed alla presentazione delle liste, devono considerarsi applicabili e vincolanti, mutatis mutandis, anche con riferimento alla nomina e composizione del Collegio sindacale, sindaci effettivi e supplenti, di cui al successivo articolo 22.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Diri ente re osto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 1 4 bis del D.L s. 58/98, e ne determina il compenso.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

ART. 15

Ove non rovveda l'Assemblea in sede di nomina il Consi lio di Amministrazione nomina nella sua prima seduta utile il proprio Presidente e, ove lo si ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti.

La rappresentanza legale della società spetta per qualsiasi tipo di atto al Presidente. In caso di dimostrata assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta ai Vice Presidenti.

Essa spetta inoltre agli Amministratori Delegati nei limiti delle rispettive attribuzioni. La rappresentanza legale della società non spetta in nessun caso ad altri soggetti.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione della società, ed è unico responsabile per gli atti compiuti.

Compete in via esclusiva al Consi lio di Amministrazione l'adozione delle delibere di cui a li artt. 236 - comma secondo 2 0 e 2 0 bis del Codice Civile ferma in tali casi l'a licazione dell'art. 2436 del Codice Civile oltre all'ade uamento dello statuto alle dis osizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, che assumeranno conseguentemente qualifica di Amministratore Delegato, in tutto o in parte i propri poteri, salvo espresso divieto di legge, determinando i limiti della delega, e fermo il diritto di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte, fermi i divieti di legge, i propri poteri ad un Comitato secutivo di cui si determinano contestualmente alla nomina il numero e l'identità dei componenti ed i poteri. In ogni caso, ove sia nominato un Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente ed il o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive. Il Consiglio può altresì istituire uno e/o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

La nomina, il funzionamento, la revoca, la cessazione, la decadenza e la sostituzione degli Organi Delegati sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con propria deliberazione, sentito il parere del Collegio sindacale e dell'a osito Comitato se istituito l'ammontare delle retribuzioni del Presidente del o dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei componenti del Comitato Esecutivo (ove istituito).

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla nomina di procuratori della società, determinando il contenuto della procura da conferire. Gli Amministratori Delegati possono, nei limiti dei poteri loro concessi conferire rocure ad a ire nell'interesse sociale.

ART. 17

L'Assemblea uò nominare uno o iù Direttori Generali i cui oteri e le cui res onsabilità sono determinate dall'art. 2396 del Codice Civile.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purché in Italia.

La convocazione contenente l'indicazione del luo o e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del iorno

deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio comunicato alla società da ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo, ovvero via osta elettronica all'indirizzo che dovrà essere s ecificamente indicato con dichiarazione scritta alla società dai singoli membri del Consiglio e del Collegio sindacale, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prima della riunione.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci, tenuto conto delle circostanze del caso.

' ammessa la ossibilità che le riunioni del Consi lio di Amministrazione si ten ano er videoconferenza e per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove, inoltre, trovasi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato ovvero in assenza ure di quest'ultimo dal Consi liere Dele ato iù anziano; in assenza ure di quest'ultimo dal Consi liere iù anziano di età.

ART. 19

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro dei verbali ed ogni verbale sarà firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Gli or ani dele ati (amministratori dele ati e se istituito il Comitato secutivo) curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia ade uato alla natura e alle dimensioni dell'im resa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo (per le loro dimensioni o caratteristiche) effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo.

ART. 21

L'Assemblea delibera sul com enso annuale del Consi lio di Amministrazione com enso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

A li Amministratori s etta il rimborso delle s ese sostenute er ra ioni d'Ufficio.

L'Assemblea uò inoltre asse nare loro indennità o com ensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del ca itale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero ra resentanti la diversa ercentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

O ni socio i soci aderenti ad un atto arasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.L s. /9 il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione, funzionale al deposito delle liste, è regolata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (I) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (II) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche con iuntamente una arteci azione di controllo o di ma ioranza relativa attestante l'assenza di ra orti di cui all'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e (III) un'esauriente informativa sulle caratteristiche rofessionali e ersonali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la ro ria res onsabilità l'inesistenza di cause di inele ibilità e di incom atibilità nonché l'esistenza dei requisiti rescritti dalla normativa vi ente er rico rire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti.

Qualora entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari risulti presentata una sola lista ovvero siano state presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato il termine er la resentazione di ulteriori liste è roro ato dell'ulteriore termine revisto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento), ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari, sopra indicata è ridotta alla metà.

Qualora ven a comunque ro osta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea sem re che essi conse uano la ma ioranza relativa dei voti es ressi in assemblea. el

caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista stessa mentre nell'i otesi in cui non sia resentata alcuna lista il Presidente del Colle io sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano d'età in queste indicato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'inte razione del Colle io sindacale si rocede come se ue: qualora si debba rovvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a ma ioranza relativa sce liendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo ma ior numero di voti; in tal caso nell'accertamento dei risultati della votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto arasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.L s. /9 la ma ioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a ma ioranza relativa.

ART. 23

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea il Consi lio di Amministrazione ed il Comitato secutivo se nominato nonché avvalersi dei di endenti della società er l'es letamento delle proprie funzioni.

I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione, possono essere esercitati anche da un solo membro del Collegio.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

REVISIONE LEGALE

ART. 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di Revisione iscritta nell'a osito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge.

BILANCIO E UTILI

ART. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; nei termini e nelle forme di legge, a cura de li Amministratori verrà com ilato il bilancio e sotto osto all'a rovazione dell'Assemblea.

ART. 26

Gli utili risultanti dal bilancio annuale a rovato dall'Assemblea saranno destinati come se ue:

  • il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria;
  • gli utili residui otranno essere dall'Assemblea ordinaria asse nati ai Soci salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserva.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

Oltre che nei casi revisti dalla le e la società uò essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea nomina l'or ano della liquidazione ne determina i oteri e stabilisce le modalità secondo cui dovrà svolgersi la procedura.

ART. 28

Il diritto di recesso spetta ai soci solamente nei casi inderogabili espressamente previsti dalla legge e secondo le dis osizioni che la le e stessa fissa. Si richiamano le revisioni dell'articolo 4 -comma secondo e 6 -comma secondo- del resente statuto er i casi di recesso di cui all'articolo 2437 secondo comma- del codice civile.

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge.