Regulatory Filings • Jul 30, 2021
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Il presente documento si propone di fornire le prescritte informazioni circa la proposta di Fusione per incorporazione (di seguito anche "Fusione" o "Operazione") della Vitrociset S.p.A. (di seguito anche "Società Incorporanda" o "Vitrociset") nella Leonardo - Società per azioni (di seguito anche "Società Incorporante" o "Leonardo").
Vitrociset S.p.A. è una società, con sede a Roma, focalizzata sulla fornitura di soluzioni e servizi a supporto del Cliente per la gestione operativa degli assetti tecnologici, con applicazioni nei settori difesa, sicurezza e spazio.
In data 31 gennaio 2019 Leonardo - che già deteneva l'1,46% del capitale di Vitrociset - ha acquistato dal socio Ciset S.r.l., il rimanente 98,54% del capitale sociale della Società Incorporanda, divenendone quindi unico socio, con l'obiettivo di rafforzare la posizione di Leonardo nel settore, ampliando la propria gamma nel mercato caratterizzato da una crescita costante nel recente passato e destinato ad aumentare nel prossimo futuro. L'operazione in oggetto viene proposta per ragioni di carattere economico-organizzativo e, più in generale, si inquadra nel complessivo progetto di razionalizzazione strategico/societaria degli asset del gruppo Leonardo già avviato con il modello One Company.
La Fusione rappresenta dunque, sia dal punto di vista industriale che commerciale, il naturale completamento del processo di integrazione/interazione sia organizzativa che gestionale tra la Società Incorporanda e l'Incorporante, avviata nel 2019 con l'acquisizione da parte di Leonardo dell'intero capitale sociale di Vitrociset e successivamente completato, nel marzo 2021, con la scissione del business Spazio di Vitrociset a favore di Telespazio.
Relativamente agli aspetti più strettamente di natura economica, la prospettata operazione di Fusione genererà una riduzione dei costi strutturali e dei costi connessi agli obblighi legali ed amministrativi di una legal entity giuridicamente separata; l'operazione permetterà inoltre di ottimizzare l'utilizzo di risorse e competenze in Leonardo e a contribuire al pieno sfruttamento del potenziale di mercato.
La Fusione verrà eseguita sulla base della situazione patrimoniale delle due società al 30 giugno 2021, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 2501 quater del Codice Civile.
In considerazione della circostanza che l'Incorporante detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'Incorporanda la Fusione avverrà con le modalità di cui all'art. 2505 del Codice Civile.
Si precisa che, con riguardo alla Società Incorporante, si prevede che la delibera di Fusione ex art. 2502 del Codice Civile venga adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa in luogo dell'assemblea straordinaria come consentito dall'art. 24.1 dello Statuto sociale sulla base dell'art. 2505, comma 2, del Codice Civile.
· Società Incorporanda:
Vitrociset S.p.A. società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Leonardo - Società per azioni, con sede in Roma (RM), Via Tiburtina n. 1020 capitale sociale Euro 24.500.000,00 interamente versato, REA RM-763805, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00145180923. P. IVA 04424091009, PEC [email protected].
• Società Incorporante:
Leonardo - Società per azioni, con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 interamente versato, R.E.A. n. RM-7031, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00401990585, P. IVA. 00881841001, PEC [email protected].
La Società Incorporante è stata costituita con atto per Notaio Giuseppe Capitani di Livorno in data 20 giugno 1897 Rep. 9244 con la denominazione di "Società delle miniere di mercurio del Monte Amiata".
Con delibera assembleare del 6 agosto 1917 a rogito del Dott. Teodoro Valagussa coadiutore del Notaio Pietro Allocchio di Castano Rep. 2436, la società ha modificato la propria denominazione in "Monte Amiata Società Anonima Mineraria".
Con delibera assembleare del 19 dicembre 1949 la società ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del nuovo codice civile adottando la denominazione sociale "Monte Amiata -Società Mineraria per Azioni".
Con delibera assembleare del 29 marzo 1974 a rogito del Notaio Alfredo Bandini di Olevano Romano Rep. 88900 la società ha modificato la propria denominazione in "Società Immobiliare e Finanziaria per Azioni (SIFA)".
Con delibera assembleare del 30 aprile 1985 a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma Rep. 12777 la società ha adottato la denominazione di "Società Immobiliare e Finanziaria per Azioni $-SIFA$ ".
Con atto per Notaio Ignazio de Franchis di Roma del 20 ottobre 1992 Rep. 36151/7404 la "Società Immobiliare e Finanziaria per Azioni - SIFA" ha incorporato la "FINMECCANICA -Società Finanziaria per Azioni" ed ha contestualmente modificato la propria denominazione in "FINMECCANICA - Società per azioni".
Con delibera assembleare del 28 aprile 2016 a rogito del Notaio Sandra de Franchis di Roma Rep. 5979/2680 la società ha adottato la denominazione "Leonardo - Finmeccanica – Società per azioni". Con decorrenza 1 gennaio 2017 la società ha assunto l'attuale denominazione sociale "Leonardo - Società per azioni".
Poiché non è prevista alcuna assegnazione di capitale della Società Incorporante ai sensi dell'art. 2504 ter del Codice Civile e poiché l'oggetto sociale di questa già comprende quello della Società Incorporanda, lo statuto della Società Incorporante non subirà modificazioni in dipendenza della Fusione.
Si allega sotto la lettera "A" lo statuto vigente della Società Incorporante.
Essendo le azioni del capitale della Società Incorporanda interamente possedute dalla Società Incorporante, non si dà luogo alla determinazione di rapporto di cambio né ad eventuali conguagli in danaro, di conseguenza le azioni della prima saranno annullate a seguito della Fusione.
All'esito della Fusione si procederà all'annullamento dell'intera partecipazione detenuta dalla Società Incorporante nella Società Incorporanda.
Non è riportata nel presente Progetto di Fusione l'indicazione di cui al n. 5) del primo comma dell'art. 2501 ter del Codice Civile perché non si dà luogo ad assegnazione di azioni della Società Incorporante.
La Fusione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dal 1º gennaio 2022.
Qualora l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis del Codice Civile dovesse intervenire successivamente al 1º gennaio 2022, la Fusione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a detta ultima iscrizione; in tal caso, ai fini contabili e fiscali la Fusione avrà comunque effetto dal 1º gennaio 2022.
Non sussistono presso le società partecipanti particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni, sicché non sussiste la necessità di stabilime il relativo trattamento.
Non si propongono vantaggi o benefici particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
Società per azioni $Leonayto$ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vitrociset 8.p Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marco De Fazio
Statuto
E-MARKET
SDIR
$3.1.$ La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti
$4.1$ La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di attività manifatturiere. sistemistiche. impiantistiche. di ricerca $\mathbf{e}$ - di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale, trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività: lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni. obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobiliari in genere. nel rispetto delle esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.
La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo
Statuto
esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.
La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società. o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fideiussioni.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
5.1ter Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative, chiunque - ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire l'esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente.
$7.1.$ Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
$8.3.$ L'assemblea potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 c.c.
$11.1$ Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
$13.1.$ Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente.
$14.1.$ Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente.
La delega di voto può essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o mediante l'invio della delega nell'apposita sezione del sito internet della Società, secondo le
Statuto
modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria $17.1.$ avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.
convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.
Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati
requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi).
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano. sotto la propria responsabilità. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.
Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
$b-bis)$ nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a: i) trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, ii) trarre gli altri amministratori
$_{\rm snir}^{\rm E-MA}$
dalle Liste di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), per il numero di posizioni pari ad un terzo del totale, previsto per tali liste, iii) trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la "Prima lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale Lista: in caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista sequente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero dei voti e della capienza delle Liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle Liste presentate, sia di Maggioranza che di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti in assemblea con delibera assunta ai sensi del successivo art. 18.4
Statuto
trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, $21.1.$ dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c..
$22.4$ Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed esequite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per $24.1.$ l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.
Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa:
a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie:
e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391 bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.
$24.2.$ Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società
controllate: in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.
La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto.
La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.
e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.
Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle $27.1$ spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
$28.1$ L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.
L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.
Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.
alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi). Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari.ove applicabili.
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione. secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità
personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprano altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.
Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
Statuto
I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.
In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.
Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati: il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.
Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco
supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se la sostituzione non consente il rispetto di tale principio. l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detto principio. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano $31.1.$ diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.
$32.1.$ In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
Art. 33
$33.1.$ Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
Statte
16 maggio 2019
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