Regulatory Filings • Jun 14, 2019
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
STATUTO SOCIALE
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 MAGGIO 2019
(TESTO CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE)
3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale, trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività; lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobiliari in genere, nel rispetto delle esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.
La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.
La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fideiussioni.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
5.1ter Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative, chiunque - ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire l'esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente.
7.1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
8.3. L'assemblea potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 c.c.
11.1. Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
13.1. Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente.
14.1. Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La delega di voto può essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o mediante l'invio della delega nell'apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
17.1. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.
venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.
Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.
| TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO |
|---|---|
| Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi) nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.
Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
| TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO | ||
|---|---|---|---|
| c-bis) qualora |
l'applicazione | delle | c-bis) qualora l'applicazione delle |
| procedure | di cui sopra |
non | procedure di cui sopra non |
| consenta il rispetto della normativa | consenta la presenza di almeno | ||
| vigente in materia di equilibrio tra i | un terzo di membri del genere |
| generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. |
meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi)il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. |
||
|---|---|---|---|
| 18.4 | Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti |
18.4 | Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi previsto nel rispetto daella legge e deallo statuto nonché 'il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli |
| nell'ambito degli appartenenti alla amministratori medesima lista cui appartenevano l'assemblea delibera con gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non i sostituti nell'ambito eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla cui appartenevano sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 amministratori cessati, del codice civile, nominando i residuino in tale lista candidati sostituti, in base ai medesimi criteri non eletti in precedenza. di cui al periodo precedente ed in consiglio di |
||
|---|---|---|
| cessati, | ||
| le | ||
| maggioranze di legge nominando | ||
| degli | ||
| appartenenti alla medesima lista | ||
| gli | ||
| qualora | ||
| Il | ||
| amministrazione | ||
| modo da assicurare la presenza | provvede alla sostituzione, ai |
|
| del numero minimo di |
sensi dell'art. 2386 del codice | |
| amministratori indipendenti previsto | civile, nominando i sostituti, in | |
| dalla legge e dallo statuto nonché il | base ai medesimi criteri di cui al | |
| rispetto della normativa vigente in | periodo precedente ed in modo | |
| materia di equilibrio tra i generi, | da assicurare la presenza del | |
| nella prima riunione utile |
numero minimo di amministratori | |
| successiva alla notizia |
indipendenti e l'equilibrio tra i | |
| dell'intervenuta cessazione. | generi nel rispetto previsto dealla | |
| legge e deallo statuto nonché il | ||
| rispetto della normativa vigente in | ||
| materia di equilibrio tra i generi, | ||
| nella prima riunione |
utile | |
| successiva alla |
notizia | |
| dell'intervenuta cessazione. |
19.2. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo alla società.
20.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto.
(vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa;
(viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c..
22.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.
24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.
Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa:
c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.
24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.
La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto.
La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.
d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo
e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.
27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.
L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.
Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.
Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
| TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO |
|---|---|
| Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. |
Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi)una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. |
Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprano altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.
Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.
In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.
| TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO |
|---|---|
| Qualora l'applicazione della procedura di | Qualora l'applicazione della procedura di |
| cui sopra non consenta il rispetto della | cui sopra non consenta la presenza di |
| normativa vigente in materia di equilibrio | almeno un terzo di membri del genere |
| tra i generi, viene calcolato il quoziente di meno rappresentato (o dell'eventuale voti da attribuire a ciascun candidato tratto maggior quota stabilita dalla normativa, dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle ove vigente, in materia di equilibrio tra i |
|---|
| diverse liste, dividendo il numero di voti generi)il rispetto della normativa vigente in ottenuti da ciascuna lista per il numero materia di equilibrio tra i generi, viene d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il calcolato il quoziente di voti da attribuire a candidato del genere più rappresentato ciascun candidato tratto dai sottoelenchi con il quoziente più basso tra i candidati dei Sindaci effettivi delle diverse liste, tratti da tutte le liste è sostituito dividendo il numero di voti ottenuti da dall'appartenente al genere meno ciascuna lista per il numero d'ordine di rappresentato eventualmente indicato ciascuno dei detti candidati; il candidato (con il numero d'ordine successivo più del genere più rappresentato con alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci quoziente più basso tra i candidati tratti da effettivi della lista del candidato sostituito, tutte le liste è sostituito dall'appartenente ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei al genere meno rappresentato Sindaci supplenti della stessa lista del eventualmente indicato (con il numero candidato sostituito (il quale in tal caso d'ordine successivo più alto) nello stesso subentra nella posizione del candidato sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista supplente che sostituisce), altrimenti, ove del candidato sostituito, ovvero, ciò non consenta il rispetto della subordine, nel sottoelenco dei Sindaci normativa vigente in materia di equilibrio supplenti della stessa lista del candidato tra i generi, è sostituito da soggetti sostituito (il quale in tal caso subentra nominati secondo la procedura di cui al nella posizione del candidato supplente successivo art. 28.3bis. che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel |
| rispetto della legge e dello statutoil |
| rispetto della normativa vigente in materia |
| di equilibrio tra i generi, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di |
Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
| maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statutoil rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
|---|---|
| 28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statutoil rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
28.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
29.3. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.
30.1. L'utile netto di bilancio, per la parte non destinata a riserva nel bilancio di esercizio e che è disponibile per la distribuzione, è ripartito come segue:
discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
b) il residuo - salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo e salva all'Assemblea la facoltà di deliberare la costituzione di riserve e accantonamenti speciali od il riporto degli utili a nuovo sarà ripartito fra tutte le azioni.
31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.
32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
Art. 33
33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
| Art. 34 | |
|---|---|
| TESTO PREVIGENTE | NUOVO TESTO |
| Le disposizioni degli artt. 18.3, 18.4, 28.3 e 28.3bis finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. |
ABROGATO |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.