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Leonardo S.p.A.

Regulatory Filings Aug 4, 2015

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Regulatory Filings

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Allegato "A"

$\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1$

ATTO COSTITUTIVO "FINMECCANICA - Società per Azioni"

Pag. $1$ MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDU-STRIALI DIV. $V - B.U.S.A.R.L...$ 1%1%1%1%1%1%1%1%1 richiesta degli interessati si certifica che: L'Atto Costitutivo e relativo Statuto della "Società delle Miniere di Mercurio e del Monte Amiata", con sede in Livorno n. 134947 di posizione, è stato pubblicato nel fasc. n. 31 del 5 Agosto 1897, anno XV, del Bollettino Ufficiale delle DRI ASTIGIARA Ronaum Società per Azioni e delle società a Responsabilità Limitata, $\mathcal{L}$ 1993 $\frac{1}{2}$ Il testo integrale dei suddetti Atto Costitutivo e relativo $APR$ tatena Statuto della "Società delle Miniere di Mercurio e del Mon-COMMERCIO $\mathfrak{c}$ ∩ nt e te Amiata", così come riportato alle pagine da 55 a 66 del 중 fascicolo XXXI del 5 Agosto 1897, anno XV, del Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e delle Società a Responsabilità Limitata, è il seguente: "Rep. n. 9244. Costituzione della Società delle miniere di mercurio del Monte Amiata con sede in Livorno (Anonima) /%/%/%/%/%/ REGNANDO S. M. UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Pag. 2 RE D'ITALIA.
L'anno 1897, e questo di 20 del mese di giugno, nella città e
comune di Livorno di Toscana, e precisamente nello studio di
me notaio situato in via della Posta, al numero civico 4, pri-
mo piano.
Per il presente pubblico istrumento apparisca e sia noto come
avanti di me Giuseppe Capitani, notaio, residente nel comune di
Livorno, ed inscritto presso il Consiglio notarile del distret
to di detta città, ed alla continua e contestuale presenza dei
Signori Giuseppe del fu Domenico Benedetti, farmacista, nato
a Casteldelpiano, e Giuseppe del fu Emanuele Mieri, impiegato
civile, nato a Livorno, e quivi ambedue domiciliati, testimo-
548 ni cogniti aventi i requisiti voluti dalla legge, si sono per-
sonalmente costituiti i signori:
Rimbotti Vittorio Emanuele del fu cav. Giuseppe, ingegnere e
possidente, nato a Savona e domiciliato a Casteldelpiano, e
Buisson Eugenio fu Alessandro, banchiere, nato e domiciliato
a Friburgo (Germania), il quale dichiara di conoscere la lin-
gua italiana, ed ambedue poi per gli effetti del presente con-
tratto dichiarano di eleggere domicilio in Livorno, presso la
sede della Società che coll'atto presente si costituisce, am-
bedué da me notaio e testimoni personalmente conosciuti, al-
l'oggetto di stipulare il presente pubblico atto ed hanno e-
sposto e dichiarato:
Che volendo costituire una Società anonima allo scopo di acqui-

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1$

$\frac{1}{2}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\$

$\mathcal{O}(\frac{1}{2})$

where $\alpha$ is a fixed by $\alpha$ . In the set of $\alpha$

stare e coltivare le miniere di mercurio situate nel comune Pag.3
dell'Abbadia San Salvatore, provincia di Siena in Toscana, ed
appartenenti al signor Vittorio Emanuele Rimbotti di Castel-
delpiano, la vendita dei prodotti, nonchè la compra o l'appal-
to e la coltura di altre intraprese simili, hanno immaginato
il progetto di formare una Società anonima col capitale socia-
le fissato in 200,000 franchi in oro, diviso in 400 azioni al
portatore di franchi 500 ciascuna, riservandosi di elevare il
capitale stesso a somma maggiore quando l'assemblea generale
dei soci lo creda opportuno.
E volendo oggi essi sottoscrittori dell'intiero capitale socia-
le, che sia accertato mediante pubblico atto in conformità del-
l'art. 128 del Codice di commercio, la esistenza delle condi-
zioni prescritte dalla legge per la costituzione di detta So-
cietà anonima e che sia stabilito ed approvato lo statuto del-
la medesima, hanno richiesto all'uopo il ministero di me nota-
io onde fare constatare di tutto ciò mediante il presente pub-
blico istrumento:
ARTICOLO I.
Le sunnominate ed infrascritte parti, premessa l'approvazione
della suespressa enunciativa, dichiarano e concordano di costi-
tuire fra loro una Società anonima sotto il nome di "Società"
delle miniere di mercurio del Monte Amiata", per il termine di
'anni 99 da oggi, con sede per la parte commerciale in Livorno,
ed in quanto alla parte tecnica all'Abbadia di San Salvatore,

$\mathcal{S}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$

$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^$

Page: 4 con un capitale di 200;000 lire in oro, diviso in n. 400 azio-
ni al portatore di lire 500 ciascuna, da elevarsi il capitale
stesso a somma maggiore quando l'assemblea generale dei Soci
lo creda opportuno, per l'acquisto e la coltura delle miniere
di mercurio situate all'Abbadia San Salvatore suddetta, di pro-
prietà del signor ing. Vittorio Emanuele Rimbotti, la vendita
dei prodotti non che la compra o l'appalto e la coltura di al-
tre intraprese simili.
ARTICOLO II
Alla costituzione di detta Società contribuiscono le sunnomi-
nate ed infrascritte parti, ciascuna di esse per il seguente
numero di azioni:
Il signor Ing. Vittorio Emanuele Rimbotti, per n. 300 azioni;
Ed il signor Eugenio Buisson, per n. 100 azioni. Totale azio-
ni n. 400.
ARTICOLO III:
I sunnominati azionisti dichiarano che intendono godere dei
diritti sanciti dal vigente Codice di commercio per gli azio-
nisti delle Società anonime.
ARTICOLO IV.
Il signor ing. Vittorio Emanuele Rimbotti, in soddisfazione e
totale pagamento delle 300 azioni da esso acquistate e per il
prezzo di lire 150,000 così stabilito, cede e trasferisce al-
la suddetta Società delle miniere di mercurio del Monte Amia-
ta il settosuolo degli appresso descritti appezzamenti di ter-

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \end{array} \end{array} \end{array}$

reno situati tutti nel comune dell'Abbadia San Salvatore e nei Pag. $5$
quali esistono le miniere di mercurio e denominati: La Sasseta ENGEL TO AL
Le Ferrajuole, Il Sambuco, I Prati, Le Valli e Le Diecine, sal
vo più precise ed esatte denominazioni, e tali quali si trova-
no descritti e confinati nei rogiti del notaio Agostino Paccia- September
rini dell'Abbadia San Salvatore, in data 26 maggio 1897, regi- 15 Euro cent
strati a Sarteano il 1º giugno successivo, volume 11, n. 337, :52 Euro ces
338 e 339, rappresentati nel catasto di detto comune, esisten-
te nell'agenzia di Sarteano dagli appezzamenti di n. 358, 605.
597,798, 799, 715, 752, 756, 329, 334, 20, 48, 178, 692, 510,
694, 292 bis, 242, 243, 96, 97, 97 bis, 298, 295, 222, 210;
719, 738, 739 e 740 della sezione P; 118, 129, 845, 847, 733,
777, 73, 175, 692, 510, 694, 28, 20, 948, 605, 52, 20, 746,
974, 871, 728, 720, 146, 339, 811, 234 bis, 92, 4, 486, 41,
e 767 della sezione M; 1891, 1895, 127, 2019, 615, 1813, 1814,
1575, 1576, 621, 621 bis, 622, 361, 362 bis, 363, 1672, 375,
145, 1495, 2016, 1692, 1693 e 2020 della sezione K.
E tale cessione s'intende fatta per il solo sottosuolo e col
diritto nella Società anzidetta della escavazione del cinabro
o altri metalli, esclusa però la escavazione della terra gial-
la, farina fossile e caolino, ed escluse pure tutte le altre
proprietà minerarie appartenenti a detto signor ing. Rimbotti,
da esso possedute nel Monte Amiata siano pure della stessa na-
tura di quelle cui è oggetto la presente Società, dovendosi ri-
tenere l'apposto del signor ingegnere Rimbotti limitato soltan-
- 40
Pag. $6$ to alla concessione e proprietà del sottosuolo degli appezza-
menti di terreno del solo comune dell'Abbadia San Salvatore
come sopra ceduto.
ARTICOLO V.
Il signor Vittorio Emanuele Rimbotti consente che della cessio-
ine del sottosuolo come sopra fatta ne venga eseguita la tra-
iscrizione all'ufficio delle ipoteche di Montepulciano, e che
dal signor agente delle imposte e del catasto sia eseguita la
voltura del sottosuolo medesimo in conto e faccia della Socie-
tà suddetta.
--------------------------------------
ARTICOLO VI.
Essendo che per procedere alla costituzione della Società ano-
nima suddetta delle miniere di mercurio dei Monte Amiata, fos-
se per legge necessario oltre alla sottoscrizione per intero
del capitale sociale, il versamento in denaro di tre decimi
della porzione di detto capitale, consistente in numerario rap-
presentato dalle azioni sottoscritte dal signor Eugenio Buisson,
questi ha prima della stipulazione del presente istrumento
versati nella cassa della Banca del Regno d'Italia, concorde-
mente all'uopo designati, i tre decimi dell'ammontare delle
azioni da esso sottoscritte, come risulta dalla ricevuta di
deposito in data 19 giugno 1897, essendo stato esonerato dal
versamento dei tre decimi del capitale delle azioni da esso
sottoscritte il signor ing. Rimbotti per avere il medesimo pa-
gato l'intiero capitale suddetto col trasferimento a favore
della Società del sottosuolo sopra descritto per il prezzo Pag.
come sopra concordato di lire 150,000.
ARTICOLO VII.
$\omega_{\rm{eff}}=2.5\pm0.000$ km s $^{-1}$
La Società anonima delle miniere di mercurio del Monte Amiata
sarà retta e governata dal seguente statuto che viene unanima-
mente approvato dai sunnominati ed infrascritti azionisti, ed i
i cui articoli costituiscono altrettanti patti del presente
loro contratto sociale che si obbligano di osservare.
STATUTO.
ほうしょう つまい アーバー・アー
FÐI Titolo I.
Ragione sociale, oggetto e durata dell'intrapresa.
ART. 1.
Col presente statuto viene stabilita una Società anonima sotto
la ragione sociale "Società delle miniere di mercurio del Mon-
te Amiata".
ART. 2.
La sede della Società è a Livorno in quanto alla parte commer-
ciale, ed all'Abbadia San Salvatore in quanto alla parte tec-
nica.
ART. 3.
Lo scopo della Società è l'acquisto e la coltura delle minie-
re di mercurio situate ad Abbadia San Salvatore, Toscana, pro-
vincia di Siena, ed appartenenti al signor Vittorio Emanuele
Rimbotti, di Casteldelpiano, Toscana, la vendita dei prodotti,
non che la compra o lo appalto e la coltura di altre intrapre-

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

e a la componenta de la componenta de la componenta de la componenta de la componenta de la componenta de la c
Estado de la componenta componenta de la componenta de la componenta de la componenta de la componenta de la

ولالتها ومداويه فتفادى والتواريد والتهيد مارار الرواي

رسم

a hiji maaa la ka mjini walio waxa wanaanaani wa mji da katika katika ka mji taa mji taa ka ka katika ka ka ka

$\langle \cdot \rangle_k$

$\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$

and the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the comp

$\label{eq:1} \begin{aligned} \mathcal{V} &\rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \$

Pag. 8 simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See simili. See
$ART 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $
La durata della Società è stabilita per 99 anni, a contare da
i questo suddetto giorno.
$\text{ART}$ 5.
Le pubblicazioni della Società si faranno nella Gazzetta di
Francoforte e nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.
TITOLO II.
Capitale sociale, azioni, azionisti, messe.
ART. 6.
Il capitale sociale della Società viene fissato a 200,000
franchi in oro, e diviso in 400 azioni, al portatore, ciascu- COMPANY
na di franchi 500, riservandosi di elevare il capitale stesso
la maggior somma quando l'assemblea generale dei soci lo creda i
.
In the set of the complete the complete the complete the set of the set of the set of the complete the complete
opportuno.
Le azioni saranno interamente liberate e si potranno rilascia-
Tre titoli provvisori fino che sia compiuta la produzione dei
titoli definitivi.
ART. 7.
Aumenti e ribassi del capitale sociale potranno venire decre-
tati dall'assemblea generale in conformità delle disposizioni i
: legali dell'articolo 36 di questo statuto.
$ART. 8. 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2$
L'aumento del capitale sociale essendo deciso, spetterà all'as-
semblea generale di fissare le modalità e più specialmente
- 13

$\frac{1}{4}$

$\label{eq:1} \left\langle \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \right\rangle = \left\langle \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{\alpha}^{\dagger} \hat{r}{$

$\label{eq:2} \mathcal{L}_{\text{max}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\left(\frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(1 + \$

$\mathfrak j$

l'importo nominale delle azioni da emettere. Page 9
L'assemblea generale potrà decidere che le azioni vengano emes- KNIMWIKUNGI
se ad un prezzo più elevato dell'importo nominale, e avrà da
determinare il minimo (non sotto l'importo nominale) del prez- Part
zo d'emissione. Cartonal Ruggaria
i La forma dei titoli provvisori e definitivi delle polizze di 15 Euro cent
dividendi e dei tagliandi (talons) da rilasciarsi verrà fis- 57 Euro cen
sata dal Consiglio d'amministrazione.
La Società, quando lo creda di suo interesse, potrà emettere
delle obbligazioni a scadenza fissa con interesse da stabilir-
si ammortizzabili nel modo e nel tempo che verrà stabilito
dall'assemblea generale.
ART. 9.
Le polizze di dividendi della Società perderanno la loro vali-
dità fra quattro anni da contarsi dalla fine dell'anno nel qua-
le esse saranno pagabili, ed i dividendi rispettivi ricadranno
alla Società.
na amin'ny fivondronan-kaominin'i California ao amin'ny fivondronan-kaominin'i California ao amin'ny fivondronan-
In caso però che la perdita di polizza di dividendi venga si-
gnificata alla Società prima della fine del termine di prescri-
zione e che se ne dimostri la perdita e la irreperibilità, l'im-
porto delle polizze significate e non ancora presentate altro-
ve potrà, con decisione del Consiglio d'amministrazione, esse-
pre pagato alla persona così legittimata dopo il termine di pre-
scrizione.
)
- این ریت به عرضه معرف با برای بعد از اینکت انجما می باشد و به محمد است. است است است است است است است. است است
Una pubblicazione giuridica delle polizze di dividendi non si
겨다
farà.
Pag.10
: I tagliandi (talons) perderanno la loro validità quando in se-
guito di pubblicazione giuridica essi saranno stati dichiarati
invalidi, non che quando non saranno presentati alla Società
per lo scopo dello scambio contro nuovi fogli di dividendi

fra un anno dopo il termine fissato per la presentazione, e il
nuovo foglio di polizze di dividendi sarà allora rimesso al
portatore e esibitore dell'azione rispettiva.
ART. 10.
In caso che titoli provvisori o definitivi o tagliandi (talons)
KADHOOR
siano stati dichiarati invalidi per via di pubblicazione giu-
ridica il Consiglio d'amministrazione sarà obbligato a dare
nuovi titoli e tagliandi alle persone autorizzate, ed a loro
spese. Con decisione del Consiglio d'amministrazione si potrà
egualmente dare alle persone autorizzate, ed a loro spese,
nuovi esemplari in scambio contro titoli provvisori e defini-,
tivi, polizze di dividendi o tagliandi (talons) che sono dan-
$\mathcal{F}^{\mathcal{F}}$ .
neggiati, ma che nelle loro parti essenziali sono così ben
conservati che non ci esistono dubbi sulla loro identità e au-
. tenticità.
ART. 11.
Il signor Vittorio Emanuele Rimbotti, di Casteldelpiano (Tosca-
na), fino qui concessionario, apporta alla Società come messa,
e la Società acquista da lui tutte le sue concessioni delle
miniere di mercurio sul Monte Amiata ad Abbadia San Salvatore.
of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o 12135 patronas
come queste sono descritte nei contratti fatti coi proprietari; $\text{Pag.11}$ .
il prezzo della compra ammonta a franchi 150,000.
Tutte le concessioni passeranno libere di gravezze alla Socie-
tà che pagherà al signor Rimbotti per il riscatto di alcune
servitù l'importo richiesto, cioè lire 100,000 al massimo.
Parte di queste somme che non troveranno impiego, verranno re-
stituite alla Società dal signor Rimbotti.
: I contratti passeranno alla Società.
Il signor Rimbotti, come debitore in suo proprio nome, ne ga-
rantirà il passaggio libero di gravezze e di servitù.
La Società anonima, per soddisfare il signor Rimbotti per tutti
i compensi che gli sono dovuti, gli concederà la somma di fran-
chi 150,000 in 300 azioni della Società, ciascuna di franchi
500 in oro, interamente liberate e libere di spese.
Il signor Rimbotti si obbliga di far trascrivere alla Società,
'libera di gravezze e servitù, la sua messa, cioè le concessio-
ini ed i terreni, immediatamente dopo la costituzione della So-
cietà ed a cancellare i singoli proprietari.
Da oggi stesso le concessioni ed i terreni saranno per conto
della Società.
ART. 12.
Tutte le spese dello stabilimento della Società anonima, inclu-
se quelle dell'iscrizione nel registro commerciale degli espo-
sti, dei viaggi, telegrammi e porti, saranno a carico della
Società anonima.

and the company of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac

$\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$ ,

$\ddot{\phantom{a}}$

المعلوم المستخدم المعاملة.
وقد المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم

المتحدث والمساوحات ومواويته والمتواود والمواري والواردون

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\label{eq:2.1} \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \mathbf{r} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \mathbf{r} + \frac{d\mathbf{r}}{dt}$

and the component of the process of

Pag. $12$ TITOLO III
$\sigma$ , $\sigma$ , $\sigma$ , $\sigma$ , $\sigma$ , $\sigma$ , $\sigma$
Obblighi del proprietario anteriore
ART. 13.
IL signor Vittorio emanuele Rimbotti si obbliga a prestare
all'intrapresa per 10 anni tutte le sue forze come membro del :
Consiglio di amministrazione e consigliere tecnico della Di-
rezione, ed a sorvegliare come delegato del Consiglio d'ammi-
nistrazione tutto il maneggio industriale e tecnico.
TITOLO IV.
Organizzazione della Società
ART. 14.
Gli organi della Società sono:
a) la Direzione amministrativa e quella tecnica;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) l'assemblea generale.
A) La Direzione
ART. 15.
La Direzione rappresenta il capo nel senso della legge.
Essa si compone di uno o parecchi membri nominati e licenzia-
ti dal Consiglio d'amministrazione.
Quando si tratta d'un tempo limitato anticipatamente, il Con-
siglio d'amministrazione potrà pure nominare e licenziare di-
; rettori fra il numero dei suoi membri.
I direttori delegati, nominati dal Consiglio d'amministrazione
dei suoi membri, non potranno fare le funzioni di consigliere

d'amministrazione mentre occupano questo posto. L'impiego di procuratori non sarà permesso che col consenso del Consiglio d'amministrazione.

$\text{Page}$ 13

ART. 16. Per la validità della firma sociale sarà richiesta la firma di due direttori o di un direttore con un procuratore, o con decisione del Consiglio d'amministrazione quella di un diret-

ART. 17.

tore.

La Direzione dirigerà gli affari della Società in conformità delle disposizioni della legge, dello statuto e del regolamento e delle istruzioni emanate dal Consiglio d'amministrazione. ART. 18.

Il Consiglio d'amministrazione farà i contratti di nominazione coi direttori, direttori delegati e procuratori in nome della Società.

Ogni membro della Direzione sarà tenuto a deporre, come cauzione per la sua gestione degli affari per la durata delle sue funzioni, 50 azioni della Società da fissarsi nel contratto di nominazione, queste azioni non potranno essere vendute nè aggravate e restituite dopo il disimpegno dell'impiegato.

ART. 19.

I membri della Direzione saranno obbligati a consacrare la loro attività commerciale esclusivamente alla Società e non potranno fare altri affari per conto proprio nè straniero senza

オダ

Pag. 14 il consenso del Consiglio d'amministrazione (vedi titolo III),
ART. 20.
La Direzione abbisognerà il consenso del Consiglio d'ammini-
strazione:
a) per l'acquisto, la vendita, l'impegno o altro aggravamento
: di beni immobili, per la compra di beni mobili, utensili e concenti d
maschine, se il loro valore è - in ogni singolo caso - supe-
riore a lire 3000;
b) per lo stabilimento e scioglimento di commandite e per la
partecipazione ad altri affari come commanditario o altro;
ARAN
c) per conchiudere contratti d'affitto e di pigione,

d) per prendere imprestiti;
e) per costruzioni nuove e ricostruzioni,
f) per la conclusione di contratti di fornimenti ed altro, nei
quali obblighi per una derrata di più d'un anno e crediti supe-
riori a Lire 1000 devono essere conceduti a una singola Ditta;
i g) per la nominazione d'impiegati per una durata di più d'un
anno con uno stipendio superiore alle lire it. 2000.
B) Il Consiglio d'amministrazione
ART. 21.
ويوا السماعة والمراجع والمحارب والمحاجب والمحاربات
Il Consiglio d'amministrazione si compone per lo meno di tre
s o tutto al più di cinque membri eletti dall'assemblea generale
con voto segreto a semplice maggioranza. IN caso di parità di
voti, la serte deciderà.
L'elezione del primo Consiglio d'amministrazione vale per il
$\mathcal{A}^{\mathcal{P}}$
primo anno sociale, che finirà il 30 dicembre 1898. Pag. 15.
Da qui innanzi l'elezione si farà per lo spazio, dal giorno
dell'elezione, per due anni.
In caso che un membro del Consiglio d'amministrazione si ritiri
prima che sia spirato il periodo della sua carica elettiva,
un'elezione supplente prima della prossima assemblea generale
ordinaria non sarà di rigore, mentre ci sono ancora più di tre
membri.
I membri del Consiglio d'amministrazione che si ritirano sono
rieleggibili dopo il periodo d'elezione e il Consiglio d'ammi-
Emistrazione ha il diritto di mettersi a preferenza al primo
numero dei membri del Consiglio d'amministrazione.
Però, se il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione,
composto di più di tre membri, si è ridotto a tre, il Consiglio
d'amministrazione e la Direzione sono tenuti a convocare un'as
semblea generale per l'elezione supplente, fra tre mesi dopo
l'avvenimento del fatto suddetto.
ART. 22.
I membri del Consiglio d'amministrazione si legittimeranno
per un estratto autenticato del protocollo dell'assemblea ge-
nerale.
.
На представительно советства и противом редикты на предавительно предоставить с относил простанным представител
ART. $23.$
Il Consiglio d'amministrazione sceglierà fra i suoi membri un
presidente e il suo delegato, ciascuno per un anno, tutti e
due saranno rieleggibili.

$\sim 30$

Pag. 16 (2 – 2000), and a construction of the martin 24. Spin a material state of the pro
Il Consiglio d'amministrazione stabilirà il suo regolamento;
si radunerà ogni volta che gli affari o due dei suoi membri
od un membro della Direzione lo richiedano, a un luogo deter-
minato dal presidente.
- A queste sedute futti i membri devono essere invitati dal pre-
sidente, o il suo delegato, a mezzo di circolare ed indicazio-
.ne_dell!ordine_del_giorno. _
in the second property of the second property of the second property of the second property of the second property
I membri della Direzione saranno invitati da parte del Consi-
glio d'amministrazione ad assistere a queste seduteta
1987. 25. 1998. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999. 1999.
Il Consiglio d'amministrazione sarà assai numeroso per poter
decidere se tutti i membri sono invitati ed almeno la metà di
ploro è presente.
In casi urgenti, il presidente potrà cagionare una decisione
con voto per lettera, telegrafico o telefonico o con protocol-
$\ddot{\phantom{a}}$ $\frac{1}{2}$ lo circolare.
Il Consiglio d'amministrazione deciderà con maggioranza asso-
وأوالتك ويستهديون التمتلي والرادة والتعاشر فالرازات luta dei votanti; in caso di parità di voti; il voto del pre-
de la componente de la contradición de la componente de la componente de la componente de la componente de la componente de la componente de la componente de la componente de la componente de la componente de la componente
Tutte le decisioni del Consiglio d'amministrazione saranno
__ __ __ __ __ __ messe a protocollo e firmate dai votanti.
the company of the second company of
the contract of the contract of the contract of ART. 26.
المتعاديات
Le scritture lasciate dal Consiglio d'amministrazione devono
j essere firmate dal presidente o dal suo delegato ed un altro
フォート

and and the component component of the contract of the component of the component of the component of the compo

أنفار المستقلة والموارد فالتواصل والمتواطنين

$\frac{1}{4}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\mathcal{L}_{\rm{tot}}$

.
Prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima prima pr

membro, in questa forma saranno valide. Pag. 17
ART. 27.
Le incombenze del Consiglio d'amministrazione saranno in gene-
rale regolate dalle disposizioni della legge, oppure dal pre- SANTO REPORT
M033Akuro
sente statuto.
Più specialmente tali incombenze saranno ancora:
a) egli nominerà e licenzierà i membri della Direzione e farà
contratti con loro;
b) bilancierà il regolamento e le istruzioni per il maneggio
degli affari e del servizio;
c) deciderà, d'accordo con la Direzione, dello stabilimento
o scioglimento di stabilimenti succursali o commandite della
- 32 Società, in quanto che esse siano messe in considerazione;
d) nominerà i revisori legali.
ART. 28.
Il Consiglio d'amministrazione riceverà, oltre il rimborso del
le spese, come compenso per i suoi servigi, soltanto la quota
fissata nell'articolo 39 del guadagno netto, la quale sarà ri-
the partita fra i suoi membri conforme alla sua propria decisione.
C) Assemblea generale
ART. 29.
L'assemblea generale sarà convocata dalla Direzione o dal Con-
siglio di amministrazione.
'L'assemblea generale ordinaria si terrà fra i primi sei mesi
dopo la fine dell'anno sociale.

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n$

$\label{eq:1} \begin{split} \mathcal{L}(\mathcal{A}) &= \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal{L}(\mathcal{A}) \mathcal$

Pag. $18$ In caso di necessità o in conformità della legge si convoche-
ranno assemblee generali straordinarie.
Gli azioniști, le di cui azioni formeranno la ventesima parte
del capitale sociale, saranno autorizzati di domandare la con-
vocazione di un'assemblea generale straordinaria mediante
un'istanza da essi sottoscritta, nella quale devono essere e-
'sposti lo scopo ed i motivi; essi saranno parimente autorizza-
ti di domandare che degli oggetti per la decisione in un'assem-
blea generale siano significati, purchè questa domanda venga
fatta a tempo che la notificazione potrà farsi colla convoca-
zione stessa, oppure almeno una settimana prima del giorno di
radunanza.
ART. 30.
L'assemblea generale sarà convocata per via di pubblicazione
nei giornali della Società tre settimane avanti l'assemblea
generale.
L'ordine del giorno dovrà sempre essere notificato alla convo-
cazione. Non si potrà decidere di oggetti la di cui discussio-
ne non sia notificata, in conformità del presente articolo e
nel modo prescritto dalla legge, almeno una settimana avanti
l'assemblea generale, eccettuata però sarà la decisione sulla
a proposizione fatta in un'assemblea generale di convocare un'as
semblea generale straordinaria.
Non occorre questa notificazione quando si tratta di mozioni
e discussioni senza decisione.

a sa karang sa mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang
Mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang ng mga bayang n

$ART - 31$ , .
Ogni azionista che vuole prendere parte all'assemblea generale
dovrà deporre le sue azioni alla Direzione o in altri stabili-
menti finanziari indicati nella convocazione, al più tardi, il
quinto giorno prima del giorno di radunanza.
Il Consiglio d'amministrazione rilascerà le disposizioni con-
cernenti la legittimazione per partecipare all'assemblea gene-
rale e le pubblicherà colla convocazione.
ART. 32.
goni azionista potrà farsi rappresentare da un mandatario scel
abl to, però le procure devono essere in forma di scrittura e ri-
marranno in custodia della Società.
I membri del Consiglio d'amministrazione presenti all'assemblea
kt. . decideranno della validità delle procure.
ART. 33.
La presidenza all'assemblea generale spetterà al presidente.
del Consiglio d'amministrazione od al suo delegato, nel caso
d'impedimento; eventualmente anche a un altro membro del Con-
siglio d'amministrazione.
.
The painting and we have access them in minimum in the comparative and access the second comparative of the co
Sulla proposta del presidente, l'assemblea generale precederà
alla nomina di due scrutatori.
[Le decisioni dell'assemblea generale saranno messe a un proto-:
collo giuridico o notarile, che verrà sottoscritto soltanto
dal presidente e dai due scrutatori.
A questo protocollo si aggiungerà una lista degli azionisti
A,

منتشر المستخدم المستحدة المتحدة المستخدمة المتحدة والمستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة
السام المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المس

$\hat{\mathcal{A}}$ is a set of $\hat{\mathcal{A}}$ . The set of the same interaction of the $\hat{\mathcal{A}}$

Pag. 20. comparsi o rappresentati, coll'indicazione del numero delle-
azioni rappresentate, relativamente dei voti dati da loro.
ź. "Non sarà richiesta l'aggiunzione al protocollo delle procure.
$\overline{ART}$ . $34.7$ and $\overline{ART}$ . $34.7$ and $\overline{ART}$
L'assemblea generale deciderà:
1º della ratificazione del bilancio e dei conti sottoposti al-
la sua ispezione dalla Direzione; insieme colla relazione dei
revisori nominati dal Consiglio d'amministrazione, non che
dell'impiego del guadagno netto;
2° del disimpegno della Direzione;
3º delle altre mozioni messe all'ordine del giorno.
ART: 35.
. All'assemblea generale ogni azione accorderà un voto. Kit. 1
Alla votazione deciderà la semplice maggioranza, purchè la leg-
ge o lo statuto non prescrivano altro.
In caso di parità di voti deciderà il voto del presidente, al-
le elezioni, la sorte deciderà in questo caso.
Alle elezioni la votazione si farà per iscritto; altre votazio-
ni potranno aver luogo in un'altra maniera, se non c'è opposi-
zione.
.
Malakak oli yaanu oli alka 1990 saakaku huunnofttiinamaa piruu Turkom (tur-1980 markan) 1997 saaku. Akko onna m
ART. 36.
Mozioni con mira di aumentare o diminuire il capitale sociale,
di cambiare l'oggetto dell'intrapresa della Società, di modifi-
care o completare lo statuto, non potranno dall'assemblea gene-
rale essere innalzate a decisione che con una pluralità di tre

quarti del capitale sociale rappresentato nell'assemblea.

In caso che mozioni di tale natura non emanino dal Consiglio d'amministrazione, ma dai singoli azionisti, esse potranno essere alzate a valida decisione soltanto quanto saranno alzate a decisione in due assemblee generali consecutive fra un inter vallo di non meno di tre mesi e con maggioranza di tre quarti del capitale sociale rappresentato in ogni assemblea generale

ART. 37.

Mozioni, collo scopo di sciogliere la Società, potranno essere alzate a discussione soltanto in un'assemblea generale, nella quale saranno rappresentati almeno tre quarti del capitale sociale.

Se non è così, toccherà al Consiglio d'amministrazione, in seguito di una decisione dell'assemblea generale, di convocare fra tre mesi una seconda assemblea generale, che potrà decidere validamente senza riguardo all'altezza degli importi delle

Però, in ogni modo, sarà di rigore per l'accettazione della mozione una pluralità di tre quarti dei voti rappresentati nell'assemblea generale.

azioni rappresentate.

$1e$ .

Mozioni, allo scopo di sciogliere la Società, che non sono fon date sulla decisione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione, non possono emanare che da azionisti, le di cui

azioni rappresentano insieme la 20° parte del capitale socia-

Pag. 21

Pag. $22$ $TITOLO$ $V$ , $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$
Bilancio - Ripartimento del guadagno - Fondi di riserva
$ART \cdot 38$ .
Il primo anno sociale finirà il 31 dicembre 1898, e correrà
da qui innanzi dal 1º gennaio 1899 fino al 31 dicembre 1899
e così di seguito.
Toccherà alla Direzione di far l'inventario ed il bilancio
fra 3 mesi dopo la fine dell'anno sociale, e ciò secondo le
disposizioni della legge, e di sottoporli all'ispezione del
Consiglio d'amministrazione con le proporzioni concernenti il
ripartimento del guadagno e col contoreso.
Il Consiglio d'amministrazione, d'accordo colla Direzione, de-G
terminerà se, in quanto alle costruzioni e altri oggetti che
di continuo sono destinati al maneggio industriale della So-
cietà, al prezzo, l'importo equivalente alla deteriorazione
deve essere dedotto, oppure se l'eventuale fondo di rinnova-
zione deve essere propriamente aumentato.
Il bilancio, i conti ed un rapporto, sviluppando lo stato dei
beni e la situazione della Società, insieme alla relazione del
Consiglio d'amministrazione e dei revisori, saranno esposti
almeno due settimane avanti il giorno dell'assemblea generale
ordinaria, all'ispezione degli azionisti, nello studio della
Società.

$\ddot{\phantom{a}}$

$\alpha_{\rm eff}$ , and

ART . 39.

[Il guadagno netto si ripartirà come segue.

للمنابذ المنابي

$\hat{z}$ , and $\hat{z}$ , and $\hat{z}$

$\sim 2$

Del guadagno che risulterà, dopo la deduzione di tutte le spe-
Pag. $23$
se, riparazioni e imposte, saranno assegnati:
1º Al fondo di riserva 5 per cento, mentre questo non oltre-
passa la decima parte del capitale sociale;
2º Dell'importo rimanente gli azionisti riceveranno provviso-
riamente il 5 per cento del capitale primitivo, come primo di-
videndo;
3º Dell'importo rimanente si prelevano: il 10 per cento come
ammortamento sui forni, macchine, ecc; il 25 per cento come
ammortamento sugli utensili, ecc; il 3 per cento come ammorta-
mento sui fabbricati;
4º Dell'importo rimanente dopo questo, il Consiglio d'ammini-
strazione e la Direzione riceveranno il 10 per cento come la
loro quota (tantième),
5º Il resto dell'utile netto sarà alla disposizione dell'as-
semblea generale, che in seguito di una proposizione del Con-
siglio d'amministrazione potrà pure formare e accrescere spe-
ciali fondi di riserva per rinnovazione.
Il Consiglio d'amministrazione deciderà dell'impiego degli e-
ventuali fondi speciali di riserva, per rinnovazione per gli
scopi per i quali essi sono formati, purchè l'assemblea gene-
rale non si sia riserbata la disposizione alla loro formazio-
ne:
I fondi di riserva saranno impiegati secondo le disposizioni
dell'assemblea generale.

$\label{eq:Rho} \begin{split} \rho^{1/2} \chi & = \frac{\rho \mathfrak{R}}{\sqrt{\gamma}} \,, \ \rho^{1/2} & = \frac{\rho^2}{\gamma^2} \,, \end{split}$

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\ddot{\cdot}$

Pag. 24: Il pagamento dei dividendi si farà dopo la ratificazione del
bilancio dall'assemblea generale alla sede della Società, non-
chè alle casse indicate nei fogli commerciali, contro rimessa
delle polizze di dividendi.
TITOLO VI.
Scioglimento della Società -
ART. 40.
In caso che sia deciso lo scioglimento della Società, in con-
formità dell'articolo 37, l'assemblea generale procederà nel-
lo stesso tempo alla nominazione dei liquidatori o proporrà
la loro nominazione dal giudice.
Essa fisserà il compenso dovuto ai liquidatori per i loro ser-
vizi e deciderà se si dovrà autorizzarli di cagionare la ven-
dita sotto mano di oggetti immobili.
Fatto e da me ricevuto il presente atto che è stato scritto
da persona di mia fiducia e che viene sottoscritto dalle parti
contraenti, dai testimoni e da me notaio in calce ed in margi-
ne, a forma di legge.
Quindi prima delle sottoscrizioni è stata data lettura da me
notaio dell'intero atto in presenza dei testimoni alle parti
stesse che da me interpellate hanno dichiarato conforme alla
loro volontà.
Il presente atto consta di n. 8 fogli con 31 pagina scritta.
(Omesse le firme).
Giuseppe Benedetti - Giuseppe Nieri, testimoni.
Pag. 26 1897.
mapa (waan manamappantanama) ay isang manamana ny mpandana na manamana na kamatang amin'ny sori 4 (1) arao ara
IL directore: Vellati.
DECRETO
Il Tribunale civile di Livorno, riunito in Camera di consiglio
e composto degli illustrissimi signori avv. Runga cav. Filip-
po, presidente, Regoli Ansano e Tocci Bonifacio, giudici, ha
pronunziato il seguente decreto:
Visto il ricorso presentato nel 25 giugno corrente dal notalo
Ciuseppe Capitani; ______
Vista l'annessa copia autentica dell'atto costitutivo della
Società anonima delle miniere di mercurio del Monte Amiata
con la sede commerciale in Livorno, stipulato a rogito del
suddetto notaio col relativo statuto;
Visto il parere annesso dal Pubblico Ministero;
Sentito il giudice relatore;
Poichè dal prodotto atto costitutivo della Società anonima
suindicata risulta che la medesima è stata regolarmente costan-
te e coll'adempimento di tutte le condizioni dalla legge sta-
bilite, e devesi per conseguenza ordinare la trascrizione ed
affissione del detto atto costitutivo e dello statuto sociale
in conformità della domanda stata inoltrata dal notaio Capita-
ni:
in a affective company would be seen to the second company of the sum of the second and a summer and contained and the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summer of the summe
Per questi motivi:
المستخدم الأساسية المتحدة التي تقدم المناطق المناطق
. Visto l'articolo 91 del Codice di commercio;

a.
1999 - Andre Sterne Amerikaanse voorbeeld van de voorbeeld van de voorbeeld van de voorbeeld van de vermaanse

Giuseppe Capitani, notaio in Livorno. Pag. 25
Registrato a Livorno, atti pubblici il 21 giugno 1897, n. 938,. oro pouzi
registro 108, volume 69. Esatte lire 722480.
Il ricevitore: Cantù. 1110A
Utturad en
10,33 Euro
Per copia in conformità dell'originale, i di cui fogli sono Handi misikuu
tutti muniti in margine delle firme prescritte dalla legge,
eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, e col 15 Euro cent
52 Ford Ct0
quale collazionata concorda, spedita in carta libera per inse-
rirsi nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni per
gli effetti di che nell'articolo 95 del Codice di commercio e
degli articoli 10, 52 e 53 del relativo regolamento.
Livorno, 5 luglio 1897.
Giuseppe Capitani, notaio in Livorno.
BANCA D'ITALIA - SEDE DI LIVORNO.
Il sottoscritto direttore della Banca d'Italia, sede in Livor-
no, certifica che il signor Eugenio Buisson nel dì 19 giugno
1897 versò nella cassa di questa sede, giusta il disposto de-
gli articoli 131 e 133 del Codice di commercio, la somma di
franchi 15, 000 importare di tre decimi delle cento azioni di
lire 500 ciascuna, da esso sottoscritte, della Società anoni- :
ma delle miniere di mercurio del Monte Amiata, come risulta
dalla ricevuta rilasciatagli il giorno 10 giugno detto.
Rilasciato il presente certificato a richiesta del signor no-
taio Giuseppe Capitani.
Liverno dalla assa

$\ddot{ }$

þ

sede della Banca d'Italia, questo di 27 luglio . . .

$\sum_{i=1}^{n}$ $\cdot$

to costitutivo e dello statuto della Società anonima delle mi-Pag. 27 niere di mercurio del Monte Amiata con sede commerciale in Livorno, stipulato nel 20 giugno 1897 a rogito del notaio Giusep pe Capitani. i Dato a Livorno, lì 30 giugno 1897. Il presidente: Runga Calamai, vice-cancelliere. Per copia conforme al suo originale rilasciata in carta libe- ra per uso esclusivo dell'inserzione nel Bollettino del Moni- $\mathbf{z}$ stero di agricoltura, industria e commercio. Dalla cancelleria del Tribunale Civile di Livorno, lì 9 giugno 1897. Il cancelliere: Radica. Presentata nella cancelleria del Tribunale di Livorno, annotata e trascritta al n. 1207 del registro d'ordine, al n. 749 delle trascrizioni ed al n. 361 delle Società, 5 luglio 1897. Il cancelliere: Radica." Postilla n. 1 Alla pagina n. 22 riga 15. dopo la parola prezzo, leggasi: "di compra e di produzione, rispettivamente ai valori importati già sotto questo prezzo# $Rotn$ 15 APR. 1993. IL PRIMO DIRIGENTE

Per copia conforme di documento esibitomi.
30 SETTEMBRE 2004

Genova, Conforme di documento esibitomi. سر اسر $\begin{array}{c} \mathcal{L} \ \mathcal{L} \end{array}$

Allegato "B"

STATUTO"FINMECCANICA - Società per Azioni"

있다.
대학

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

DELLA SOCIETA' Art 1

La Società, retta dalle norme del presente statuto, assume la denominazione $\mathbf{L}$ «FINMECCANICA - Società per azioni» o, in via breve, «FINMECCANICA S.p.a.».

Art. 2

2.1. La società ha sede legale in Roma e sede secondaria in Genova.

2.2. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, filiali, agenzie e succursali, nonché di sopprimerli.

Art. 3

3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4

4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale, trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività; lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobiliari in genere, nel rispetto delle esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fideiussioni.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art. 5

sociale è 2.543.861.738,00 $5.1.$ Н capitale đi euro (duemiliardicinquecentoquarantatremilioniottocentosessantunomilasettecentotrentotto) rappresentato $\mathrm{d}\mathbf{a}$ 578.150.395 $\mathbf{n}$ . (cinquecentosettantottomilionicentocinquantamilatrecentonovantacinque) azioni ordinarie del

valore nominale di euro 4,40 (quattro e quarantacentesimi) ciascuna. 5. Ibis Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474 e s.m.i., nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno siesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone físiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art · 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se sì tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Al fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

  1. Her Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative, chiunque ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire l'esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente.

Art 6

6.1. Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

Art. 7

7.1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8

8.1. L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

8.2. L'assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, c.c.

8.3. L'assemblea potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 c.c.

Art. 9

9.1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte. 9.2. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile,

Art. 10

10.1. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

10.2. La società può inoltre emettere qualsiasi altro strumento finanziario, a norma e con le modalità di legge.

Art. 11

11.1. Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rivezzione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

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ASSEMBLEA

Art. 12

12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, che deve avvenire entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale atteso che la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché in considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

12.3. Salvo quanto previsto dall'art. 24.1 l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Art. 13

13.1. Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art 14

14.1. Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente.

La delega di voto può essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o mediante l'invio della delega nell'apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

14.2. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

14.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15

15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio.

Art. 16

16.1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando è rappresentata almeno la parte di capitale richiesta dalle disposizioni di legge.

16.2. L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16.5 che segue, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, (i) in prima convocazione più della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.

16.4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 22.3 sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

16.6. L'assemblea ordinaria delibera, oltre che sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento di atti degli amministratori in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391 bis del codice civile.

16.7 Le deliberazioni dell'Assemblea soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Art. 17

17.1. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

17.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

17.4. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

17.5. Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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Art. 18

18.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C.

18.3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di incleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.

Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora cietto alcua amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

18.4 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.

18.5 Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18.

18.6 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Art. 19

19.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

19.2. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo alla società.

Art. 20

20.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

20.2. Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

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20.3. E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 21

21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto.

Art. 22

22.1. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2. Salvo quanto disposto dall'art. 22.3 che segue le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore:

(i) proposta di liquidazione volontaria della Società;

(ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società;

(iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto;

(iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa;

(v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla difesa:

(vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa:

(vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa:

(viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

(ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto ne ai sensi dell'art. 2381 c.c..

22.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Art. 23

23.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

23.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario.

Art. 24

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportant per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solianto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Al Consiglio di Amministrazione è altresi attribuita la competenza a deliberare circa:

a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;

b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

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c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;

d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391 bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.

24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto.

La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale. Art. 25

25.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, determinando i límiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.

25.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato.

25.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.

25.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.

25.5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo

e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.

Art. 26

26.1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente, od a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

26.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni stesse.

Art. 27

27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.

L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.

Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.

28.2 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente da parte della minoranza. Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi; uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di incleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono la carica di sindaco cifettivo in cinque emittenti ovvero ricoprano altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

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Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.

Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.

In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti $28.3$ bis ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

28.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presicde la riunione.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

$9 \frac{1}{4}$

Art. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 30

30.1. L'utile netto di bilancio, per la parte non destinata a riserva nel bilancio di esercizio e che è disponibile per la distribuzione, è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il residuo - salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo e salva all'Assemblea la facoltà di deliberare la costituzione di riserve e accantonamenti speciali od il riporto degli utili a nuovo - sarà ripartito fra tutte le azioni.

Art. 31

31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 32

32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 34

34.1. Le disposizioni degli artt. 18.3, 18.4, 28.3 e 28.3bis finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

Wimisho finan

Grammi Jelens

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