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Leonardo S.p.A.

Registration Form Jun 5, 2024

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STATUTO SOCIALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 MAGGIO 2024

(TESTO CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE)

TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1

  • 1.1. La Società regolata dal presente Statuto è denominata "Leonardo Società per azioni" o, in breve, "Leonardo S.p.a.".
  • 1.2. La denominazione della Società può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o in minuscolo.

Art. 2

2.1. La società ha sede legale in Roma e sede secondaria in Genova.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
2.2.
La
Società,
con
delibera
del
Consiglio di Amministrazione, ha
facoltà di istituire, sia in Italia che
all'estero, sedi secondarie, uffici
di rappresentanza, filiali, agenzie
e
succursali,
nonché
di
sopprimerli.
2.2.
La
Società,
con
delibera
del
Consiglio di Amministrazione
nei
modi
di
legge,
ha
facoltà
di
istituire,
sia
in
Italia
che
all'estero, sedi secondarie, uffici
di rappresentanza, filiali, agenzie
e
succursali,
nonché
di
sopprimerli.

Art. 3

3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 4

4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale, trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività; lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobiliari in genere, nel rispetto delle esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fideiussioni.

TITOLO III CAPITALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art. 5

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
5.1.
da
azioni
e
ciascuna.
Il capitale sociale è di euro
2.543.861.738,00
(duemiliardi
cinquecentoquarantatremilioni
ottocentosessantunomilasette
cento-trentotto) rappresentato
n.
578.150.395
(cinquecento
settantottomilionicentocinquan
tamilatrecentonovantacinque)
ordinarie
del
valore
nominale di euro 4,40 (quattro
quaranta-centesimi)
5.1. Il capitale sociale è di euro
2.543.861.738,00
(duemiliardi
cinquecentoquarantatremilioni
ottocentosessantunomilasette
cento-trentotto) rappresentato
da
n.
578.150.395
(cinquecento
settantottomilionicentocinquan
tamilatrecentonovantacinque)
azioni
ordinarie
prive
del
valore nominale di euro 4,40
(quattro e quaranta-centesimi)
ciascuna.

5.1bis Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474 e s.m.i., nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante,

persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
5.1ter Ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del D.L. 15 marzo 2012 n. 21,
convertito
in
legge,
con
modificazioni,
dalla Legge 11
maggio
2012
n.
56
e
delle
relative
disposizioni
attuative,
chiunque -
ad esclusione dello
Stato Italiano, di enti pubblici
italiani
o
soggetti
da
questi
controllati -
venga a detenere
una partecipazione nel capitale
sociale
superiore
alla
soglia
prevista dall'art. 120, comma 2,
del
D.Lgs.
n.
58/98
e
successive modi-ficazioni o una
partecipazione che determini il
superamento
delle
soglie
del
5.1ter Ai
Fermo
restando
quanto
precede, ai sensi dell'art. 1,
comma 5,
del D.L. 15 marzo
2012
n.
21,
convertito
in
legge, con modificazioni, dalla
Legge 11 maggio 2012 n. 56
e
delle
relative
disposizioni
attuative
e s.m.i., chiunque -
ad
esclusione
dello
Stato
Italiano, di enti pubblici italiani
o soggetti da questi controllati
-
venga
a
detenere
una
partecipazione
nel
capitale
sociale
con
diritto
di
voto
superiore
alle
percentuali
previste dalla normativa pro
tempore
vigente
alla
soglia

3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%
è
tenuto
a
notificare
l'acquisizione
effettuata
alla
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
ovvero
alla
diversa
Amministrazione
dello
Stato
competente
in
base
alla
normativa pro tempore vigente
nei termini e con le modalità
stabilite dal D.L. 15 marzo 2012
n. 21, convertito in legge, con
modificazioni,
dalla Legge 11
maggio
2012
n.
56.
Quanto
sopra
al
fine
di
consentire
prevista dall'art. 120, comma
2,
del
D.Lgs.
n.
58/98
e
successive
modificazioni
o
una
partecipazione
che
determini il superamento delle
soglie del 3%, 5%, 10%, 15%,
20%
e
25%
è
tenuto
a
notificare
l'acquisizione
effettuata
l'operazione
alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
ovvero
alla
diversa
Amministrazione
dello
Stato
competente
in
base
alla
normativa
pro
tempore
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
ovvero
alla
diversa
Amministrazione
dello
Stato
competente
in
base
alla
normativa pro tempore vigente.
Quanto
sopra,
al
fine
di
consentire
l'esercizio
l'eventuale esercizio dei poteri
speciali previsti dalla suddetta
normativa, in caso di minaccia
di grave pregiudizio per gli
interessi
essenziali
della
difesa
e
della
sicurezza
nazionale, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ovvero
alla diversa Amministrazione
dello
Stato
competente
in
base
alla
normativa
pro
tempore vigente.
  • 6.1. Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto a un voto.
  • 6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

Art. 7

7.1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8

8.1. L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
8.2.
L'assemblea
potrà
deliberare
l'esclusione
diritto di opzione nei limiti e con
le
modalità
previste
2441 quarto comma, secondo
periodo, c.c.
inoltre
8.2.
del
dall'art.
L'assemblea
potrà
inoltre
deliberare
l'esclusione
del
diritto di opzione nei limiti e con
le
modalità
previste
dall'art.
2441 quarto comma, secondo
periodo, c.c.
del codice civile.
8.3.
L'assemblea
potrà
deliberare
l'assegnazione
azioni
o
altri
finanziari ai sensi e nei limiti di
cui all'art. 2349 c.c.
altresì
8.3.
di
strumenti
L'assemblea
potrà
altresì
deliberare
l'assegnazione
di
azioni
o
altri
strumenti
finanziari ai sensi e nei limiti di
cui all'art. 2349 c.c.
del codice
civile.
  • 9.1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.
  • 9.2. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 10

  • 10.1. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.
  • 10.2. La società può inoltre emettere qualsiasi altro strumento finanziario, a norma e con le modalità di legge.

Art. 11

11.1. Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 12

  • 12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
  • 12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, che deve avvenire entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale atteso che la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché in considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
  • 12.3. Salvo quanto previsto dall'art. 24.1 l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

13.1. Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 14

  • 14.1. Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La delega di voto può essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o mediante l'invio della delega nell'apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
  • 14.2. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
  • 14.3. La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15

15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
15.2. Il presidente dell'assemblea è
assistito
da
un
segretario,
anche non socio.
15.2. Il presidente dell'assemblea è
assistito
da
un
segretario,
anche non socio
dal segretario
del
consiglio
di
amministrazione. Il verbale è
firmato
dal
presidente
dell'assemblea e dal segretario
o dal notaio.
Art. 16
------ ----
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
________
Art.
16
_______
Art.
16
16.1. L'assemblea
ordinaria
è
validamente costituita sia in
16.1.
L'assemblea,
sia
in
sede
ordinaria
è
validamente
prima
che
in
seconda
costituita sia in prima
che in
convocazione
quando
è
sede straordinaria, si tiene, di
rappresentata
almeno
la
regola,
in
unica
seconda
parte
di
capitale
richiesta
convocazione
quando
è
dalle disposizioni di legge. rappresentata almeno la parte di
16.2. L'assemblea ordinaria sia in capitale
richiesta
dalle
prima
che
in
seconda
disposizioni di legge.
Il consiglio
convocazione,
fatto
salvo
di amministrazione può tuttavia
quanto disposto dall'art. 16.5 stabilire,
qualora
ne
ravvisi
che
segue,
delibera
a
l'opportunità
e
dandone
maggioranza
assoluta
dei
espressa indicazione nell'avviso
presenti. di
convocazione,
che
sia
16.3. L'assemblea straordinaria è l'assemblea ordinaria sia quella
validamente costituita quando straordinaria
si
tengano
a
è rappresentata, (i) in prima seguito di più convocazioni.
convocazione più della metà 16.2. Per la validità della costituzione
del
capitale
sociale;
(ii)
in
dell'assemblea
ordinaria
e
seconda convocazione più di straordinaria e per la validità
un terzo del capitale sociale; delle
deliberazioni
da
questa
e (iii) in terza convocazione assunte
si
osservano
le
più di un quinto del capitale disposizioni
di
legge
vigenti,
sociale. fermo
il
rispetto
delle
16.4. L'assemblea
straordinaria
maggioranze
specificamente
delibera
con
il
voto
previste
dagli
articoli
16.3
e
favorevole di almeno i tre 16.4. L'assemblea ordinaria sia
quarti del capitale presente in
prima
che
in
seconda
in assemblea. convocazione,
fatto
salvo
16.5. Le
deliberazioni
quanto
disposto
dall'art.
16.5
dell'assemblea
ordinaria
che
segue,
delibera
a
aventi ad oggetto le materie maggioranza
assoluta
dei
di cui all'articolo 22.3 sono presenti.
adottate
con
il
voto
16.3. L'assemblea
straordinaria
è
favorevole
di
almeno
i
tre
validamente costituita quando è
quarti del capitale presente in rappresentata,
(i)
in
prima
assemblea. convocazione più della metà del
16.6. L'assemblea
ordinaria
capitale sociale; (ii) in seconda
delibera,
oltre
che
sugli
convocazione più di un terzo del
oggetti ad essa attribuiti dalla capitale sociale; e (iii) in terza
legge,
anche
sulle
convocazione più di un quinto
autorizzazioni
per
il
del capitale sociale.
compimento
di
atti
degli
16.43. L'assemblea
straordinaria
amministratori in materia di delibera con il voto favorevole
operazioni con parti correlate di
almeno
i
tre
quarti
del
di
cui
all'art.
2391bis
del
capitale presente in assemblea.
codice civile. 16.54. Le deliberazioni dell'assemblea
16.7. Le
deliberazioni
ordinaria aventi ad oggetto le
dell'Assemblea
soggette
materie di cui all'articolo 22.3

all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21,

  • in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16.5 che segue, delibera a maggioranza assoluta dei
  • 16.3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, (i) in prima convocazione più della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.

16.54. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 22.3 sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

convertito
in
Legge,
con
modificazioni, dalla Legge 11
maggio 2012 n. 56 e alle
relative disposizioni attuative
saranno adottate ed eseguite
nel rispetto di quanto previsto
dalle medesime disposizioni.
16.65.
L'assemblea ordinaria delibera,
oltre che sugli oggetti ad essa
attribuiti dalla legge, anche sulle
autorizzazioni per il compimento
di
atti
degli
amministratori
in
materia di operazioni con parti
correlate di cui all'art. 2391bis
del
codice civile.
16.7.6. Le deliberazioni dell'Assemblea
soggette all'esercizio dei poteri
speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale di cui
al
su
operazioni
riguardanti
attività strategiche ai fini del D.L.
15 marzo 2012 n. 21, convertito
in
Legge,
con
modificazioni,
dalla Legge 11 maggio 2012 n.
56 e alle relative disposizioni
attuative
e
s.m.i.
saranno
adottate
ed
eventualmente
eseguite nel rispetto di quanto
previsto
dalle
medesime
disposizioni normative.
Art. 17
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
__________ ______
17.1.
Le votazioni nelle assemblee
tanto
ordinaria
straordinaria
avverranno
norma per alzata di mano. Le
elezioni alle cariche sociali
potranno avvenire anche per
acclamazione.
17.1.
Le votazioni nelle assemblee
quanto
tanto
ordinaria
quanto
di
straordinaria
avverranno
di
norma per alzata di mano
o con
altra
modalità
palese.
Le
elezioni
alle
cariche
sociali
potranno
avvenire
anche
per
acclamazione.

17.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
__________ ______
17.3.
I
verbali
delle
assemblee
ordinarie
devono
essere
sottoscritti dal presidente e
dal segretario.
17.3.
I
verbali
delle
assemblee
ordinarie
devono
essere
sottoscritti dal presidente e dal
segretario
o dal notaio.

17.4. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

17.5. Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

18.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

TESTO VIGENTE
_____
TESTO PROPOSTO
______
18.2.
Gli
amministratori
sono
nominati per un periodo non
superiore a tre esercizi e sono
rieleggibili
a
norma
dell'art.
2383 del C.C.
18.2.
Gli
amministratori
sono
nominati per un periodo non
superiore a tre esercizi e sono
rieleggibili
a
norma
dell'art.
2383 del C.C.
codice civile.
18.3.
Le
liste
presentate
dagli
azionisti
dovranno
essere
depositate
presso
la
sede
sociale entro il venticinquesimo
giorno
precedente
la
data
dell'assemblea
in
prima
convocazione
e
pubblicate
dalla Società almeno ventuno
giorni
prima
della
data
dell'assemblea,
sempre
in
prima convocazione, secondo
le
modalità
previste
dalla
normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare
o
concorrere
alla
presentazione di una sola lista
e
ogni
candidato
potrà
presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
18.3.
Le
liste
presentate
dagli
azionisti
dovranno
essere
depositate
presso
la
sede
sociale entro il venticinquesimo
giorno
precedente
la
data
dell'assemblea
in
prima
o
unica
convocazione
e
pubblicate
dalla
Società
almeno ventuno giorni prima
della
data
dell'assemblea,
sempre
in
prima
o
unica
convocazione,
secondo
le
modalità
previste
dalla
normativa vigente.
Ogni
azionista
potrà
presentare o concorrere alla
presentazione di una sola lista
e
ogni
candidato
potrà
presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi).

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.

Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

  • a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
  • b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste (le "Liste di Minoranza"); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
  • b-bis) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si

procede a: i) trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, ii) trarre gli altri amministratori dalle Liste di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), per il numero di posizioni pari ad un terzo del totale, previsto per tali liste, iii) trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la "Prima lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale Lista; in caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero dei voti e della capienza delle Liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle Liste presentate, sia di Maggioranza che di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti in assemblea con delibera assunta ai sensi del successivo art. 18.4

  • c) qualora, a seguito dell'applicazione delle procedure di cui sopra, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
  • c-bis) qualora l'applicazione delle procedure di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti

ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
_____ ______
18.4.
Per
la
nomina
degli
amministratori,
per
qualsiasi
ragione non nominati ai sensi
dei
procedimenti
sopra
descritti, l'assemblea delibera
con le maggioranze di legge ed
in
modo
da
assicurare
la
presenza del numero minimo di
amministratori
indipendenti
e
l'equilibrio
tra
i
generi
nel
rispetto
della
legge
e
dello
statuto.
Se
nel
corso
del
mandato vengono a mancare
uno
o
più
amministratori,
si
provvede ai sensi dell'art. 2386
del C.C. Per la sostituzione
degli
amministratori
cessati,
l'assemblea
delibera
con
le
maggioranze
di
legge
nominando
i
sostituti
nell'ambito degli appartenenti
alla
medesima
lista
cui
appartenevano
gli
amministratori cessati, qualora
residuino in tale lista candidati
non
eletti
in
precedenza.
Il
consiglio
di
amministrazione
provvede alla sostituzione, ai
sensi dell'art. 2386 del codice
civile, nominando i sostituti, in
base ai medesimi criteri di cui
al periodo precedente ed in
modo
da
assicurare
la
presenza del numero minimo di
amministratori
indipendenti
e
l'equilibrio
tra
i
generi
nel
rispetto
della
legge
e
dello
statuto,
nella
prima
riunione
utile
successiva
alla
notizia
dell'intervenuta cessazione.
18.4.
Per
la
nomina
degli
amministratori,
per
qualsiasi
ragione non nominati ai sensi
dei
procedimenti
sopra
descritti, l'assemblea delibera
con le maggioranze di legge ed
in
modo
da
assicurare
la
presenza del numero minimo di
amministratori
indipendenti
e
l'equilibrio
tra
i
generi
nel
rispetto
della
legge
e
dello
statuto.
Se
nel
corso
del
mandato vengono a mancare
uno o
più
amministratori,
si
provvede ai sensi dell'art. 2386
del C.C.
codice civile. Per la
sostituzione
degli
amministratori
cessati,
l'assemblea
delibera
con
le
maggioranze
di
legge
nominando
i
sostituti
nell'ambito degli appartenenti
alla
medesima
lista
cui
appartenevano
gli
amministratori cessati, qualora
residuino in tale lista candidati
non
eletti
in
precedenza.
Il
consiglio
di
amministrazione
provvede alla sostituzione, ai
sensi dell'art. 2386 del codice
civile, nominando i sostituti, in
base ai medesimi criteri di cui
al periodo precedente ed
in
modo
da
assicurare
la
presenza del numero minimo di
amministratori
indipendenti
e
l'equilibrio
tra
i
generi
nel
rispetto
della
legge
e
dello
statuto,
nella
prima
riunione
utile
successiva
alla
notizia
dell'intervenuta cessazione.

18.5. Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18.

18.6. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Art. 19

  • 19.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
  • 19.2. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo alla società.

Art. 20

  • 20.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.
  • 20.2. Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
20.3. 20.3.
E' ammessa la possibilità che E' ammessa la possibilità che
le le
riunioni riunioni
di di
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
si si
tengano tengano
per per
teleconferenza teleconferenza
o o
per per
videoconferenza, a condizione videoconferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro essere identificati e sia loro
consentito consentito
di di
seguire seguire
la la
discussione discussione
e e
di di
intervenire intervenire
simultaneamente simultaneamente
alla alla
trattazione trattazione
degli degli
argomenti argomenti
affrontati, affrontati,
nonché nonché
visionare visionare
documenti documenti
in in
tempo tempo
reale. reale.
Verificatisi questi requisiti, il Verificatisi questi requisiti, il
Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione
si considera tenuto nel luogo si considera tenuto nel luogo
in cui si trova il Presidente in cui si trova il Presidente
della della
riunione riunione
e e
dove dove
pure pure
trovasi trovasi
il il
Segretario Segretario
della della
riunione, onde consentire la riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del stesura e la sottoscrizione del
relativo verbale. relativo verbale.

21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto.

Art. 22

  • 22.1. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
  • 22.2. Salvo quanto disposto dall'art. 22.3 che segue le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
22.3.
dei
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
In deroga a quanto previsto dal
precedente
comma
del
presente
articolo,
le
deliberazioni
concernenti
gli
argomenti strategici di seguito
elencati
sono
validamente
assunte con il voto favorevole
sette/decimi
degli
amministratori
in
carica,
restando inteso che qualora il
predetto quoziente desse un
risultato
decimale
l'arrotondamento
avverrà
al
numero intero inferiore:
proposta
di
liquidazione
volontaria
della Società;
approvazione di progetti
di
fusione
ovvero
di
scissione della Società;
proposta
di
modifica
di
qualsiasi
clausola
dello
statuto o di adozione di
un nuovo statuto;
cessione,
conferimento,
affitto, usufrutto ed ogni
altro atto di disposizione
anche nell'ambito di joint
venture
ovvero
di
assoggettamento a vincoli
dell'azienda
ovvero
di
quei
rami
di
essa
che
ineriscano
ad
attività
relative alla difesa;
22.3.
In deroga a quanto previsto dal
precedente
comma
del
presente
articolo,
le
deliberazioni
concernenti
gli
argomenti strategici di seguito
elencati
sono
validamente
assunte con il voto favorevole
dei
sette/decimi
degli
amministratori
in
carica,
restando inteso che qualora il
predetto quoziente desse un
risultato
decimale
l'arrotondamento
avverrà
al
numero intero inferiore:
(i)
proposta
di
liquidazione
volontaria
della Società;
(ii)
approvazione di progetti
di
fusione
ovvero
di
scissione della Società;
(iii)
proposta
di
modifica
di
qualsiasi
clausola
dello
statuto o di adozione di
un nuovo statuto;
(iv)
cessione,
conferimento,
affitto, usufrutto ed ogni
altro atto di disposizione
anche nell'ambito di joint
venture
ovvero
di
assoggettamento a vincoli
dell'azienda
ovvero
di
quei
rami
di
essa
che
ineriscano
ad
attività
relative alla difesa;
(v) cessione,
conferimento,
licenza
ed ogni altro atto
di
disposizione
anche
(v)
cessione,
conferimento,
licenza
ed ogni altro atto
di
disposizione
anche

nell'ambito di joint venture nell'ambito di joint venture
ovvero
di
ovvero
di
assoggettamento a vincoli assoggettamento a vincoli
di
tecnologie,
processi
di
tecnologie,
processi
produttivi,
know-how,
produttivi,
know-how,
brevetti,
progetti
brevetti,
progetti
industriali
ed
ogni
altra
industriali
ed
ogni
altra
opera
dell'ingegno
opera
dell'ingegno
comunque
inerenti
ad
comunque
inerenti
ad
attività relative alla difesa; attività relative alla difesa;
(vi) trasferimento al di fuori (vi) trasferimento al di fuori
dell'Italia
dell'attività
di
dell'Italia
dell'attività
di
ricerca
e
sviluppo
ricerca
e
sviluppo
inerente
ad
attività
inerente
ad
attività
relative alla
difesa;
relative alla
difesa;
(vii) cessione,
conferimento,
(vii) cessione,
conferimento,
usufrutto, costituzione in usufrutto, costituzione in
pegno ed ogni altro atto di pegno ed ogni altro atto di
disposizione
anche
disposizione
anche
nell'ambito di joint venture nell'ambito di joint venture
ovvero
di
ovvero
di
assoggettamento a vincoli assoggettamento a vincoli
delle
partecipazioni
delle
partecipazioni
detenute
in
società
detenute
in
società
controllate,
collegate
o
controllate,
collegate
o
partecipate
(le nozioni di
partecipate
(le nozioni di
controllo e collegamento controllo e collegamento
vanno
intese
ai
sensi
vanno
intese
ai
sensi
dell'art.
2359
c.c.)
che
dell'art. 2359 c.c.
codice
svolgano attività inerenti civile)
che
svolgano
alla difesa; attività inerenti alla difesa;
(viii) comunicato dell'emittente (viii) comunicato dell'emittente
relativo
ad
offerte
relativo
ad
offerte
pubbliche di acquisto o di pubbliche di acquisto o di
scambio ai sensi dell'art. scambio ai sensi dell'art.
39
della
Delibera
n.
39 della
del Regolamento
11971
del
14
maggio
Emittenti
adottato
con
1999; Delibera
Consob
n.
(ix) voto da esprimere nelle 11971
del
14
maggio
assemblee delle società 1999
e s.m.i.;
controllate,
collegate
o
(ix) voto da esprimere nelle
partecipate (le nozioni di assemblee delle società
controllo e collegamento controllate,
collegate
o
vanno
intese
ai
sensi
partecipate (le nozioni di
dell'art.
2359
c.c.)
che
controllo e collegamento
svolgano attività inerenti vanno
intese
ai
sensi
alla difesa per le materie dell'art. 2359 c.c.
codice
di cui al
presente articolo.
civile)
che
svolgano
Le attribuzioni del consiglio di attività inerenti alla difesa
amministrazione
inerenti
alle
per le materie di cui al
materie
sopra
elencate
non
sono delegabili ai sensi dell'art.
25 dello Statuto né ai sensi
dell'art. 2381 c.c
22.4.
Le deliberazioni del Consiglio
di
Amministrazione
soggette
all'esercizio
dei
poteri
speciali
nei
settori della difesa e della sicurezza
nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012
n.
21,
convertito
in
Legge,
con
modificazioni, dalla Legge 11 maggio
2012 n. 56 e alle relative disposizioni
attuative saranno adottate ed eseguite
nel rispetto di quanto previsto dalle
medesime disposizioni.
presente articolo.
Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione
inerenti
alle
materie
sopra
elencate
non
sono delegabili ai sensi dell'art.
25 dello Statuto né ai sensi
dell'art. 2381 c.c.
del codice
civile.
22.4.
Le deliberazioni del Consiglio
di
Amministrazione
su
operazioni
riguardanti
attività
strategiche ai fini del soggette
all'esercizio dei poteri speciali
nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale di cui al
D.L. 15 marzo 2012 n. 21,
convertito
in
Legge,
con
modificazioni, dalla Legge 11
maggio
2012
n.
56
e
alle
relative disposizioni attuative e
s.m.i.
saranno
adottate
ed
eventualmente
eseguite
nel
rispetto di quanto previsto dalle
medesime
disposizioni
normative.
  • 23.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.
  • 23.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario.

Art. 24

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa:

  • a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
  • b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  • c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;

d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
24.2.
Gli organi delegati riferiscono
tempestivamente al Consiglio
di
Amministrazione
e
al
Collegio Sindacale
-
o, in
mancanza
degli
organi
delegati,
gli
amministratori
riferiscono tempestivamente al
Collegio
Sindacale
-
sull'attività svolta, sul generale
andamento della gestione e
sulla
sua
prevedibile
evoluzione
nonché
sulle
operazioni di maggior rilievo
sotto
il
profilo
economico,
finanziario e patrimoniale o per
le
loro
specifiche
caratteristiche, effettuate dalla
società
e
dalle
società
controllate;
in
particolare
riferiscono
sulle operazioni
nelle quali gli amministratori
abbiano un interesse per conto
proprio o di terzi.
La comunicazione può essere
effettuata in occasione delle
riunioni consiliari ovvero per
iscritto.
La
comunicazione
sarà
effettuata tempestivamente e
comunque
con
periodicità
almeno trimestrale.
24.2.
Gli organi delegati riferiscono
tempestivamente
e comunque
con
periodicità
almeno
trimestrale
al
Consiglio
di
Amministrazione e al Collegio
Sindacale
-
o, in mancanza
degli
organi
delegati,
gli
amministratori
riferiscono
tempestivamente
e comunque
con
periodicità
almeno
trimestrale
al
Collegio
Sindacale -
sull'attività svolta,
sul generale andamento della
gestione
e
sulla
sua
prevedibile evoluzione
nonché
sulle
operazioni
di
maggior
rilievo
sotto
il
profilo
economico,
finanziario
e
patrimoniale
o
per
le
loro
specifiche
caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle
società
controllate;.
in
particolare
Gli
amministratori
riferiscono
altresì agli altri amministratori
e al Collegio Sindacale sulle
operazioni
nelle
quali
gli
amministratori
abbiano
un
interesse per conto proprio o
di terzi.
La comunicazione può essere
effettuata in occasione delle
riunioni consiliari ovvero per
iscritto.
La
comunicazione
sarà
effettuata tempestivamente e
comunque
con
periodicità
almeno trimestrale.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
25.1.
Fermo
restando
quanto
stabilito
all'art.
22.3
del
presente statuto, il Consiglio di
Amministrazione può delegare,
nei limiti di cui all'art. 2381 del
c.c., proprie attribuzioni ad un
comitato
esecutivo
composto
dal presidente e da non più di
altri
quattro
amministratori,
determinando
i
limiti
della
delega. Le riunioni del comitato
esecutivo
possono
essere
tenute
anche
per
teleconferenza
o
videoconferenza
secondo
le
modalità previste dall'art. 20.3.
25.1.
Fermo
restando
quanto
stabilito
all'art.
22.3
del
presente statuto, il Consiglio di
Amministrazione può delegare,
nei limiti di cui all'art. 2381 del
c.c.
codice
civile,
proprie
attribuzioni
ad
un
comitato
esecutivo
composto
dal
presidente e da non più di altri
quattro
amministratori,
determinando
i
limiti
della
delega. Le riunioni del comitato
esecutivo
possono
essere
tenute
anche
per
teleconferenza
o
videoconferenza
secondo
le
25.2.
Fermo
restando
quanto
stabilito
all'art.
22.3
del
presente
statuto,
il
consiglio
può, sempre nei limiti di cui
all'art.
2381
c.c.,
delegare
parte delle proprie attribuzioni
e dei propri poteri al presidente
e/o
ad
altri
suoi
membri,
nonché
nominare
un
amministratore delegato.
modalità previste dall'art. 20.3.
25.2.
Fermo
restando
quanto
stabilito
all'art.
22.3
del
presente
statuto,
il
consiglio
può, sempre nei limiti di cui
all'art.
2381
c.c.
del
codice
civile,
delegare
parte
delle
proprie attribuzioni e dei propri
poteri al presidente e/o ad altri
suoi membri, nonché nominare
un amministratore delegato.
  • 25.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.
  • 25.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.

  • 25.5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:
    • a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
    • b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero
  • c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero
  • d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo

e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.

Art. 26

  • 26.1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente, od a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.
  • 26.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni stesse.

Art. 27

27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
28.1.
L'assemblea elegge il Collegio
Sindacale costituito da cinque
sindaci effettivi e ne determina
il compenso.
L'assemblea elegge altresì i
due Sindaci supplenti.
Almeno
due
dei
Sindaci
effettivi
ed
almeno
uno
dei
Sindaci supplenti sono scelti
tra gli iscritti nel Registro dei
revisori
legali
che
abbiano
esercitato
l'attività di controllo
legale dei conti per un periodo
non
inferiore
a
tre
anni;
i
28.1.
L'assemblea elegge il Collegio
Sindacale costituito da cinque
sindaci effettivi e ne determina
il compenso.
L'assemblea
elegge
altresì
i
due
quattro
Sindaci supplenti,
due
per
ciascun
genere.
Almeno due dei Sindaci effettivi
ed almeno uno
due
dei Sindaci
supplenti
sono
scelti
tra
gli
iscritti nel Registro dei revisori
legali
che
abbiano
esercitato
l'attività di controllo legale dei
conti
per
un
periodo
non
Sindaci
che
non
sono
in
inferiore a tre anni; i Sindaci
possesso di tale requisito sono che non sono in possesso di
scelti tra coloro che abbiano tale
requisito
sono
scelti
tra
maturato
un'esperienza
coloro
che
abbiano
maturato
complessiva
di
almeno
un
un'esperienza
complessiva
di
triennio nell'esercizio di: almeno
un
triennio
a)
attività di amministrazione o
nell'esercizio di:
di controllo ovvero compiti a)
attività di amministrazione o
direttivi
presso
società
di
di controllo ovvero compiti
capitali
che
abbiano
un
direttivi
presso
società
di
capitale
sociale
non
capitali
che
abbiano
un
inferiore a due milioni di capitale sociale non inferiore
euro, ovvero a due milioni di euro, ovvero
b)
attività
professionali
o
di
b)
attività
professionali
o
di
insegnamento
universitario
insegnamento universitario di
di
ruolo
in
materie
ruolo in materie giuridiche,
giuridiche,
economiche,
economiche,
finanziarie
e
finanziarie
e
tecnico
tecnico-scientifiche,
scientifiche,
strettamente
strettamente
attinenti
attinenti
all'attività
della
all'attività
della
Società,
Società, ovvero ovvero
c)
funzioni dirigenziali presso
c)
funzioni
dirigenziali
presso
enti
pubblici
o
pubbliche
enti
pubblici
o
pubbliche
amministrazioni operanti nei amministrazioni operanti nei
settori creditizio, finanziario settori creditizio, finanziario e
e assicurativo o comunque assicurativo o comunque in
in
settori
strettamente
settori strettamente attinenti
attinenti a quello di attività a
quello
di
attività
della
della Società, Società,
intendendosi
per
materie
e
intendendosi
per
materie
e
settori
strettamente
attinenti
settori
strettamente
attinenti
quelli
comunque
funzionali
quelli
comunque
funzionali
all'esercizio
delle
attività
all'esercizio
delle
attività
elencate al precedente articolo elencate al precedente articolo
4. 4.

28.2. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO

28.3. La
nomina
del
Collegio
28.3. La
nomina
del
Collegio
Sindacale avviene sulla base Sindacale avviene sulla base di
di
liste
presentate
dai
soci
liste
presentate
dai
soci
secondo le procedure di cui in secondo le procedure di cui in
appresso, al fine di assicurare appresso, al fine di assicurare
l'elezione
di
due
membri
l'elezione
di
due
membri
effettivi e di uno supplente da effettivi e di uno supplente
due
parte
della
minoranza.
supplenti
da
parte
della
Ciascuna lista, nella quale i minoranza. Ciascuna lista, nella
candidati
sono
elencati
quale i candidati sono elencati
mediante
un
numero
mediante
un
numero
progressivo,
è ripartita in due
progressivo,
è ripartita in due
sottoelenchi:
uno
per
i
sottoelenchi: uno per i candidati
candidati
alla
carica
di
alla carica di Sindaco effettivo,
Sindaco effettivo, l'altro per i l'altro per i candidati alla carica
candidati
alla
carica
di
di Sindaco supplente.
Sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di
Almeno il primo dei candidati ciascun
sottoelenco
deve
di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei
essere iscritto nel Registro dei revisori
legali
ed
avere
revisori
legali
ed
avere
esercitato l'attività di controllo
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
non inferiore a tre anni. Le
liste
che,
considerando
Le
liste
che,
considerando
entrambi
i
sottoelenchi,
entrambi
i
sottoelenchi,
presentano
un
numero
di
presentano
un
numero
di
candidati pari o superiore a tre
candidati pari o superiore a tre devono
includere,
nel
devono
includere,
nel
sottoelenco dei Sindaci effettivi,
sottoelenco
dei
Sindaci
candidati
di
genere
diverso,
effettivi,
candidati
di
genere
secondo
quanto
previsto
diverso,
secondo
quanto
nell'avviso
di
convocazione
previsto
nell'avviso
di
dell'Assemblea,
in
modo
da
convocazione dell'Assemblea, consentire nella composizione
in modo da consentire nella del
Collegio
Sindacale
la
composizione
del
Collegio
presenza di almeno un terzo di
Sindacale
la
presenza
di
membri
del
genere
meno
almeno un terzo di membri del rappresentato (o dell'eventuale
genere meno rappresentato (o maggior
quota
stabilita
dalla
dell'eventuale maggior quota normativa,
ove
vigente,
in
stabilita dalla normativa, ove materia
di
equilibrio
tra
i
vigente, in materia di equilibrio generi).
Qualora
Al
fine
di
tra
i
generi).
Qualora
il
consentire
l'elezione
di
due
sottoelenco
dei
Sindaci
sindaci supplenti per ciascun
supplenti di dette liste indichi genere, qualora il sottoelenco
due
candidati,
essi
devono
dei Sindaci supplenti di dette
appartenere a generi diversi. liste indichi due
un numero di
Hanno
diritto
di
presentare
candidati
pari o superiori a due,
una lista soltanto gli azionisti essi
devono
appartenere
a
che da soli o insieme ad altri generi diversi.

soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico possono essere nominati

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima o unica convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non

liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo. In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato

del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i

sottoelenchi di cui le liste sono composti i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I Per ciascuno dei due sottoelenchi, i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo. In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti. Il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza è nominato dall'Assemblea Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità tra le liste è nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato più anziano di età tra quelli eletti dalla minoranza. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non possa essere nominato sulla base dei criteri sopra indicati, Il il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Nel caso in cui non risultino eletti sindaci tratti da liste di minoranza, risulterà nominato Presidente

candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se la sostituzione non

consente il rispetto di tale

del Collegio Sindacale il candidato con il quoziente più alto tratto dall'unica lista presentata. In caso di cessazione del Presidente tratto dalla lista di minoranza subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza. In caso di cessazione del Presidente tratto dall'unica lista presentata subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli tratti da tale lista. In entrambi i casi il Sindaco così subentrato assume anche la carica di Presidente, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato tra i sindaci effettivi (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della

principio, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detto principio. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto.

stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.

Qualora l'applicazione delle procedure di cui sopra non consenta la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci supplenti delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci supplenti della lista del candidato sostituito.

Ove ciò non consenta la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, l'Assemblea delibererà secondo la procedura di cui all'art. 28.3bis.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il

candidato
che
ottenga
meno
voti da parte dell'Assemblea in
un'apposita votazione.
In caso di sostituzione di un
Sindaco
eletto
dalla
maggioranza
subentra,
in
ordine di età,
il
un Sindaco
supplente
eletto
dalla
maggioranza stessa mentre, in
caso di sostituzione di quello
un
Sindaco
eletto dalla minoranza,
subentra
il, in ordine di età,
un
Sindaco supplente eletto dalla
stessa lista di
minoranza stessa
o, in subordine, dalle altre liste
di
minoranza,
in
modo
da
assicurare
l'equilibrio
tra
i
generi nel rispetto della legge e
dello statuto. Se la sostituzione
non consente il rispetto di tale
principio,
l'Assemblea
deve
essere convocata al più presto
per assicurare il rispetto di detto
principio.
La
nomina
dei
Sindaci
per
l'integrazione del Collegio, ai
sensi dell'art. 2401 del
C.C.
codice
civile,
sarà
effettuata
dall'Assemblea
con
le
maggioranze
previste
dalle
disposizioni
di
legge,
nell'ambito
degli
appartenenti
alla medesima lista
nel rispetto
del Sindaco venuto a mancare
principio di sostituzione prima
enunciato
ed
in
modo
da
assicurare
l'equilibrio
tra
i
generi nel rispetto della legge e
dello statuto.

28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
28.4. È ammessa la possibilità che le 28.4. È ammessa la possibilità che
riunioni del Collegio Sindacale si le
riunioni
del
Collegio
tengano
per
teleconferenza
o
Sindacale
si
tengano
per
per
videoconferenza,
a
teleconferenza
o
per
condizione che tutti i partecipanti videoconferenza, a condizione
possano essere identificati e sia che tutti i partecipanti possano
loro
consentito
di
seguire
la
essere identificati e sia loro
discussione
e
di
intervenire
consentito
di
seguire
la
simultaneamente alla trattazione discussione
e
di
intervenire
degli
argomenti
affrontati,
simultaneamente
alla
nonché visionare documenti in trattazione
degli
argomenti
tempo reale. Verificatisi questi affrontati,
nonché
visionare
requisiti il Collegio Sindacale si documenti
in
tempo
reale.
considera tenuto nel luogo in cui Verificatisi
questi
requisiti
il
si trova chi presiede la riunione. Collegio Sindacale si considera
tenuto nel luogo in cui si trova
chi presiede la riunione.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

Art. 29

  • 29.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  • 29.2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
  • 29.3. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 30

  • 30.1. L'utile netto di bilancio, per la parte non destinata a riserva nel bilancio di esercizio e che è disponibile per la distribuzione, è ripartito come segue:
    • a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
    • b) il residuo salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo e salva all'Assemblea la facoltà di deliberare la costituzione di riserve e accantonamenti speciali od il riporto degli utili a nuovo sarà ripartito fra tutte le azioni.

Art. 31

31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 32

32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

TESTO PROPOSTO
34.1. Art. 34
Le disposizioni dell'articolo 28.3 inerenti alla nomina del Presidente del
Collegio
Sindacale
introdotte
dall'Assemblea
convocata
in
sede
straordinaria per il 17, 20 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima,
seconda e terza convocazione, troveranno
applicazione a decorrere
dalla nomina del Presidente del Collegio Sindacale successiva a quella
effettuata dall'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria,
per il 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda
convocazione.

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