Registration Form • Jun 5, 2024
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STATUTO SOCIALE
(TESTO CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE)

2.1. La società ha sede legale in Roma e sede secondaria in Genova.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| 2.2. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, filiali, agenzie e succursali, nonché di sopprimerli. |
2.2. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione nei modi di legge, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, filiali, agenzie e succursali, nonché di sopprimerli. |
3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale, trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività; lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobiliari in genere, nel rispetto delle esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.
La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.
La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fideiussioni.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | ||
|---|---|---|---|
| 5.1. da azioni e ciascuna. |
Il capitale sociale è di euro 2.543.861.738,00 (duemiliardi cinquecentoquarantatremilioni ottocentosessantunomilasette cento-trentotto) rappresentato n. 578.150.395 (cinquecento settantottomilionicentocinquan tamilatrecentonovantacinque) ordinarie del valore nominale di euro 4,40 (quattro quaranta-centesimi) |
5.1. | Il capitale sociale è di euro 2.543.861.738,00 (duemiliardi cinquecentoquarantatremilioni ottocentosessantunomilasette cento-trentotto) rappresentato da n. 578.150.395 (cinquecento settantottomilionicentocinquan tamilatrecentonovantacinque) azioni ordinarie prive del valore nominale di euro 4,40 (quattro e quaranta-centesimi) ciascuna. |
5.1bis Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474 e s.m.i., nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante,

persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | ||
|---|---|---|---|
| 5.1ter | Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative, chiunque - ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modi-ficazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del |
5.1ter | Ai Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative e s.m.i., chiunque - ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto superiore alle percentuali previste dalla normativa pro tempore vigente alla soglia |

| 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire |
prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata l'operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore |
|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente. |
Quanto sopra, al fine di consentire l'esercizio l'eventuale esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente. |
7.1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
8.1. L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | |
|---|---|---|
| 8.2. L'assemblea potrà deliberare l'esclusione diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste 2441 quarto comma, secondo periodo, c.c. |
inoltre 8.2. del dall'art. |
L'assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, c.c. del codice civile. |
| 8.3. L'assemblea potrà deliberare l'assegnazione azioni o altri finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 c.c. |
altresì 8.3. di strumenti |
L'assemblea potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 c.c. del codice civile. |
11.1. Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
13.1. Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente.
15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | ||
|---|---|---|---|
| 15.2. | Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. |
15.2. | Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio dal segretario del consiglio di amministrazione. Il verbale è firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio. |
| Art. | 16 |
|---|---|
| ------ | ---- |
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | |
|---|---|---|
| ________ Art. 16 |
_______ Art. 16 |
|
| 16.1. | L'assemblea ordinaria è validamente costituita sia in |
16.1. L'assemblea, sia in sede ordinaria è validamente |
| prima che in seconda |
costituita sia in prima che in |
| convocazione quando è |
sede straordinaria, si tiene, di | ||
|---|---|---|---|
| rappresentata almeno la |
regola, in unica seconda |
||
| parte di capitale richiesta |
convocazione quando è |
||
| dalle disposizioni di legge. | rappresentata almeno la parte di | ||
| 16.2. | L'assemblea ordinaria sia in | capitale richiesta dalle |
|
| prima che in seconda |
disposizioni di legge. Il consiglio |
||
| convocazione, fatto salvo |
di amministrazione può tuttavia | ||
| quanto disposto dall'art. 16.5 | stabilire, qualora ne ravvisi |
||
| che segue, delibera a |
l'opportunità e dandone |
||
| maggioranza assoluta dei |
espressa indicazione nell'avviso | ||
| presenti. | di convocazione, che sia |
||
| 16.3. | L'assemblea straordinaria è | l'assemblea ordinaria sia quella | |
| validamente costituita quando | straordinaria si tengano a |
||
| è rappresentata, (i) in prima | seguito di più convocazioni. | ||
| convocazione più della metà | 16.2. | Per la validità della costituzione | |
| del capitale sociale; (ii) in |
dell'assemblea ordinaria e |
||
| seconda convocazione più di | straordinaria e per la validità | ||
| un terzo del capitale sociale; | delle deliberazioni da questa |
||
| e (iii) in terza convocazione | assunte si osservano le |
||
| più di un quinto del capitale | disposizioni di legge vigenti, |
||
| sociale. | fermo il rispetto delle |
||
| 16.4. | L'assemblea straordinaria |
maggioranze specificamente |
|
| delibera con il voto |
previste dagli articoli 16.3 e |
||
| favorevole di almeno i tre | 16.4. L'assemblea ordinaria sia | ||
| quarti del capitale presente | in prima che in seconda |
||
| in assemblea. | convocazione, fatto salvo |
||
| 16.5. | Le deliberazioni |
quanto disposto dall'art. 16.5 |
|
| dell'assemblea ordinaria |
che segue, delibera a |
||
| aventi ad oggetto le materie | maggioranza assoluta dei |
||
| di cui all'articolo 22.3 sono | presenti. | ||
| adottate con il voto |
16.3. | L'assemblea straordinaria è |
|
| favorevole di almeno i tre |
validamente costituita quando è | ||
| quarti del capitale presente in | rappresentata, (i) in prima |
||
| assemblea. | convocazione più della metà del | ||
| 16.6. | L'assemblea ordinaria |
capitale sociale; (ii) in seconda | |
| delibera, oltre che sugli |
convocazione più di un terzo del | ||
| oggetti ad essa attribuiti dalla | capitale sociale; e (iii) in terza | ||
| legge, anche sulle |
convocazione più di un quinto | ||
| autorizzazioni per il |
del capitale sociale. | ||
| compimento di atti degli |
16.43. | L'assemblea straordinaria |
|
| amministratori in materia di | delibera con il voto favorevole | ||
| operazioni con parti correlate | di almeno i tre quarti del |
||
| di cui all'art. 2391bis del |
capitale presente in assemblea. | ||
| codice civile. | 16.54. | Le deliberazioni dell'assemblea | |
| 16.7. | Le deliberazioni |
ordinaria aventi ad oggetto le | |
| dell'Assemblea soggette |
materie di cui all'articolo 22.3 | ||
all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21,
16.54. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 22.3 sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

| convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni. |
16.65. L'assemblea ordinaria delibera, oltre che sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento di atti degli amministratori in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391bis del codice civile. |
|---|---|
| 16.7.6. Le deliberazioni dell'Assemblea | |
| soggette all'esercizio dei poteri | |
| speciali nei settori della difesa e | |
| della sicurezza nazionale di cui | |
| al su operazioni riguardanti |
|
| attività strategiche ai fini del D.L. | |
| 15 marzo 2012 n. 21, convertito | |
| in Legge, con modificazioni, |
|
| dalla Legge 11 maggio 2012 n. | |
| 56 e alle relative disposizioni | |
| attuative e s.m.i. saranno |
|
| adottate ed eventualmente |
|
| eseguite nel rispetto di quanto | |
| previsto dalle medesime |
|
| disposizioni normative. |
| Art. | 17 |
|---|---|
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| __________ | ______ |
| 17.1. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria straordinaria avverranno norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione. |
17.1. Le votazioni nelle assemblee quanto tanto ordinaria quanto di straordinaria avverranno di norma per alzata di mano o con altra modalità palese. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione. |
17.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | |
|---|---|---|
| __________ | ______ | |
| 17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. |
17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio. |
17.4. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

17.5. Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.
18.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.
| TESTO VIGENTE _____ |
TESTO PROPOSTO ______ |
|---|---|
| 18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C. |
18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C. codice civile. |
| 18.3. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. |
18.3. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima o unica convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. |
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.
Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi).
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.
Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

procede a: i) trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, ii) trarre gli altri amministratori dalle Liste di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), per il numero di posizioni pari ad un terzo del totale, previsto per tali liste, iii) trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la "Prima lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale Lista; in caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero dei voti e della capienza delle Liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle Liste presentate, sia di Maggioranza che di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti in assemblea con delibera assunta ai sensi del successivo art. 18.4
ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | ||
|---|---|---|---|
| _____ | ______ | ||
| 18.4. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione. |
18.4. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. codice civile. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione. |
18.5. Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18.
18.6. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | |
|---|---|---|
| 20.3. | 20.3. | |
| E' ammessa la possibilità che | E' ammessa la possibilità che | |
| le | le | |
| riunioni | riunioni | |
| di | di | |
| Consiglio | Consiglio | |
| di | di | |
| Amministrazione | Amministrazione | |
| si | si | |
| tengano | tengano | |
| per | per | |
| teleconferenza | teleconferenza | |
| o | o | |
| per | per | |
| videoconferenza, a condizione | videoconferenza, a condizione | |
| che tutti i partecipanti possano | che tutti i partecipanti possano | |
| essere identificati e sia loro | essere identificati e sia loro | |
| consentito | consentito | |
| di | di | |
| seguire | seguire | |
| la | la | |
| discussione | discussione | |
| e | e | |
| di | di | |
| intervenire | intervenire | |
| simultaneamente | simultaneamente | |
| alla | alla | |
| trattazione | trattazione | |
| degli | degli | |
| argomenti | argomenti | |
| affrontati, | affrontati, | |
| nonché | nonché | |
| visionare | visionare | |
| documenti | documenti | |
| in | in | |
| tempo | tempo | |
| reale. | reale. | |
| Verificatisi questi requisiti, il | Verificatisi questi requisiti, il | |
| Consiglio di Amministrazione | Consiglio di Amministrazione | |
| si considera tenuto nel luogo | si considera tenuto nel luogo | |
| in cui si trova il Presidente | in cui si trova il Presidente | |
| della | della | |
| riunione | riunione | |
| e | e | |
| dove | dove | |
| pure | pure | |
| trovasi | trovasi | |
| il | il | |
| Segretario | Segretario | |
| della | della | |
| riunione, onde consentire la | riunione, onde consentire la | |
| stesura e la sottoscrizione del | stesura e la sottoscrizione del | |
| relativo verbale. | relativo verbale. |
21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | |||
|---|---|---|---|---|
| 22.3. dei (i) (ii) (iii) (iv) |
In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole sette/decimi degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore: proposta di liquidazione volontaria della Società; approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società; proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto; cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa; |
22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore: (i) proposta di liquidazione volontaria della Società; (ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società; (iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto; (iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa; |
||
| (v) | cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche |
(v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche |

| nell'ambito di joint venture | nell'ambito di joint venture | ||
|---|---|---|---|
| ovvero di |
ovvero di |
||
| assoggettamento a vincoli | assoggettamento a vincoli | ||
| di tecnologie, processi |
di tecnologie, processi |
||
| produttivi, know-how, |
produttivi, know-how, |
||
| brevetti, progetti |
brevetti, progetti |
||
| industriali ed ogni altra |
industriali ed ogni altra |
||
| opera dell'ingegno |
opera dell'ingegno |
||
| comunque inerenti ad |
comunque inerenti ad |
||
| attività relative alla difesa; | attività relative alla difesa; | ||
| (vi) | trasferimento al di fuori | (vi) | trasferimento al di fuori |
| dell'Italia dell'attività di |
dell'Italia dell'attività di |
||
| ricerca e sviluppo |
ricerca e sviluppo |
||
| inerente ad attività |
inerente ad attività |
||
| relative alla difesa; |
relative alla difesa; |
||
| (vii) | cessione, conferimento, |
(vii) | cessione, conferimento, |
| usufrutto, costituzione in | usufrutto, costituzione in | ||
| pegno ed ogni altro atto di | pegno ed ogni altro atto di | ||
| disposizione anche |
disposizione anche |
||
| nell'ambito di joint venture | nell'ambito di joint venture | ||
| ovvero di |
ovvero di |
||
| assoggettamento a vincoli | assoggettamento a vincoli | ||
| delle partecipazioni |
delle partecipazioni |
||
| detenute in società |
detenute in società |
||
| controllate, collegate o |
controllate, collegate o |
||
| partecipate (le nozioni di |
partecipate (le nozioni di |
||
| controllo e collegamento | controllo e collegamento | ||
| vanno intese ai sensi |
vanno intese ai sensi |
||
| dell'art. 2359 c.c.) che |
dell'art. 2359 c.c. codice |
||
| svolgano attività inerenti | civile) che svolgano |
||
| alla difesa; | attività inerenti alla difesa; | ||
| (viii) | comunicato dell'emittente | (viii) | comunicato dell'emittente |
| relativo ad offerte |
relativo ad offerte |
||
| pubbliche di acquisto o di | pubbliche di acquisto o di | ||
| scambio ai sensi dell'art. | scambio ai sensi dell'art. | ||
| 39 della Delibera n. |
39 della del Regolamento |
||
| 11971 del 14 maggio |
Emittenti adottato con |
||
| 1999; | Delibera Consob n. |
||
| (ix) | voto da esprimere nelle | 11971 del 14 maggio |
|
| assemblee delle società | 1999 e s.m.i.; |
||
| controllate, collegate o |
(ix) | voto da esprimere nelle | |
| partecipate (le nozioni di | assemblee delle società | ||
| controllo e collegamento | controllate, collegate o |
||
| vanno intese ai sensi |
partecipate (le nozioni di | ||
| dell'art. 2359 c.c.) che |
controllo e collegamento | ||
| svolgano attività inerenti | vanno intese ai sensi |
||
| alla difesa per le materie | dell'art. 2359 c.c. codice |
||
| di cui al presente articolo. |
civile) che svolgano |
||
| Le attribuzioni del consiglio di | attività inerenti alla difesa | ||
| amministrazione inerenti alle |
per le materie di cui al | ||
| materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c 22.4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni. |
presente articolo. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c. del codice civile. 22.4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su operazioni riguardanti attività strategiche ai fini del soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative e s.m.i. saranno adottate ed eventualmente eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni normative. |
|---|---|
24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.
Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa:
d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| 24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto. La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale. |
24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società controllate;. in particolare Gli amministratori riferiscono altresì agli altri amministratori e al Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto. La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale. |
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| 25.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3. |
25.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c. codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le |
| 25.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato. |
modalità previste dall'art. 20.3. 25.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. del codice civile, delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato. |
Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.
e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.
27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| 28.1. L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti. Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i |
28.1. L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì i due quattro Sindaci supplenti, due per ciascun genere. Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno due dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non |
| Sindaci che non sono in |
inferiore a tre anni; i Sindaci |
| possesso di tale requisito sono | che non sono in possesso di |
|---|---|
| scelti tra coloro che abbiano | tale requisito sono scelti tra |
| maturato un'esperienza |
coloro che abbiano maturato |
| complessiva di almeno un |
un'esperienza complessiva di |
| triennio nell'esercizio di: | almeno un triennio |
| a) attività di amministrazione o |
nell'esercizio di: |
| di controllo ovvero compiti | a) attività di amministrazione o |
| direttivi presso società di |
di controllo ovvero compiti |
| capitali che abbiano un |
direttivi presso società di |
| capitale sociale non |
capitali che abbiano un |
| inferiore a due milioni di | capitale sociale non inferiore |
| euro, ovvero | a due milioni di euro, ovvero |
| b) attività professionali o di |
b) attività professionali o di |
| insegnamento universitario |
insegnamento universitario di |
| di ruolo in materie |
ruolo in materie giuridiche, |
| giuridiche, economiche, |
economiche, finanziarie e |
| finanziarie e tecnico |
tecnico-scientifiche, |
| scientifiche, strettamente |
strettamente attinenti |
| attinenti all'attività della |
all'attività della Società, |
| Società, ovvero | ovvero |
| c) funzioni dirigenziali presso |
c) funzioni dirigenziali presso |
| enti pubblici o pubbliche |
enti pubblici o pubbliche |
| amministrazioni operanti nei | amministrazioni operanti nei |
| settori creditizio, finanziario | settori creditizio, finanziario e |
| e assicurativo o comunque | assicurativo o comunque in |
| in settori strettamente |
settori strettamente attinenti |
| attinenti a quello di attività | a quello di attività della |
| della Società, | Società, |
| intendendosi per materie e |
intendendosi per materie e |
| settori strettamente attinenti |
settori strettamente attinenti |
| quelli comunque funzionali |
quelli comunque funzionali |
| all'esercizio delle attività |
all'esercizio delle attività |
| elencate al precedente articolo | elencate al precedente articolo |
| 4. | 4. |
28.2. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|

| 28.3. | La nomina del Collegio |
28.3. | La nomina del Collegio |
|---|---|---|---|
| Sindacale avviene sulla base | Sindacale avviene sulla base di | ||
| di liste presentate dai soci |
liste presentate dai soci |
||
| secondo le procedure di cui in | secondo le procedure di cui in | ||
| appresso, al fine di assicurare | appresso, al fine di assicurare | ||
| l'elezione di due membri |
l'elezione di due membri |
||
| effettivi e di uno supplente da | effettivi e di uno supplente due |
||
| parte della minoranza. |
supplenti da parte della |
||
| Ciascuna lista, nella quale i | minoranza. Ciascuna lista, nella | ||
| candidati sono elencati |
quale i candidati sono elencati | ||
| mediante un numero |
mediante un numero |
||
| progressivo, è ripartita in due |
progressivo, è ripartita in due |
||
| sottoelenchi: uno per i |
sottoelenchi: uno per i candidati | ||
| candidati alla carica di |
alla carica di Sindaco effettivo, | ||
| Sindaco effettivo, l'altro per i | l'altro per i candidati alla carica | ||
| candidati alla carica di |
di Sindaco supplente. | ||
| Sindaco supplente. | Almeno il primo dei candidati di | ||
| Almeno il primo dei candidati | ciascun sottoelenco deve |
||
| di ciascun sottoelenco deve | essere iscritto nel Registro dei | ||
| essere iscritto nel Registro dei | revisori legali ed avere |
||
| revisori legali ed avere |
esercitato l'attività di controllo | ||
| esercitato l'attività di controllo | legale dei conti per un periodo | ||
| legale dei conti per un periodo | non inferiore a tre anni. | ||
| non inferiore a tre anni. | Le liste che, considerando |
||
| Le liste che, considerando |
entrambi i sottoelenchi, |
||
| entrambi i sottoelenchi, |
presentano un numero di |
||
| presentano un numero di |
candidati pari o superiore a tre | ||
| candidati pari o superiore a tre | devono includere, nel |
||
| devono includere, nel |
sottoelenco dei Sindaci effettivi, | ||
| sottoelenco dei Sindaci |
candidati di genere diverso, |
||
| effettivi, candidati di genere |
secondo quanto previsto |
||
| diverso, secondo quanto |
nell'avviso di convocazione |
||
| previsto nell'avviso di |
dell'Assemblea, in modo da |
||
| convocazione dell'Assemblea, | consentire nella composizione | ||
| in modo da consentire nella | del Collegio Sindacale la |
||
| composizione del Collegio |
presenza di almeno un terzo di | ||
| Sindacale la presenza di |
membri del genere meno |
||
| almeno un terzo di membri del | rappresentato (o dell'eventuale | ||
| genere meno rappresentato (o | maggior quota stabilita dalla |
||
| dell'eventuale maggior quota | normativa, ove vigente, in |
||
| stabilita dalla normativa, ove | materia di equilibrio tra i |
||
| vigente, in materia di equilibrio | generi). Qualora Al fine di |
||
| tra i generi). Qualora il |
consentire l'elezione di due |
||
| sottoelenco dei Sindaci |
sindaci supplenti per ciascun | ||
| supplenti di dette liste indichi | genere, qualora il sottoelenco | ||
| due candidati, essi devono |
dei Sindaci supplenti di dette | ||
| appartenere a generi diversi. | liste indichi due un numero di |
||
| Hanno diritto di presentare |
candidati pari o superiori a due, |
||
| una lista soltanto gli azionisti | essi devono appartenere a |
||
| che da soli o insieme ad altri | generi diversi. |

soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico possono essere nominati
Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima o unica convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non


liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo. In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato
del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i
sottoelenchi di cui le liste sono composti i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I Per ciascuno dei due sottoelenchi, i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo. In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti. Il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza è nominato dall'Assemblea Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità tra le liste è nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato più anziano di età tra quelli eletti dalla minoranza. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non possa essere nominato sulla base dei criteri sopra indicati, Il il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Nel caso in cui non risultino eletti sindaci tratti da liste di minoranza, risulterà nominato Presidente

candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se la sostituzione non
consente il rispetto di tale
del Collegio Sindacale il candidato con il quoziente più alto tratto dall'unica lista presentata. In caso di cessazione del Presidente tratto dalla lista di minoranza subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza. In caso di cessazione del Presidente tratto dall'unica lista presentata subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli tratti da tale lista. In entrambi i casi il Sindaco così subentrato assume anche la carica di Presidente, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato tra i sindaci effettivi (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della

principio, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detto principio. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto.
stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.
Qualora l'applicazione delle procedure di cui sopra non consenta la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci supplenti delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci supplenti della lista del candidato sostituito.
Ove ciò non consenta la presenza di due Sindaci supplenti per ciascun genere, l'Assemblea delibererà secondo la procedura di cui all'art. 28.3bis.
Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il
| candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra, in ordine di età, il un Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello un Sindaco eletto dalla minoranza, subentra il, in ordine di età, un Sindaco supplente eletto dalla stessa lista di minoranza stessa o, in subordine, dalle altre liste di minoranza, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. Se la sostituzione non consente il rispetto di tale principio, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detto principio. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C. codice civile, sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti |
|---|
| alla medesima lista nel rispetto del Sindaco venuto a mancare principio di sostituzione prima enunciato ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto. |
28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statuto.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO | ||
|---|---|---|---|
| 28.4. | È ammessa la possibilità che le | 28.4. | È ammessa la possibilità che |
| riunioni del Collegio Sindacale si | le riunioni del Collegio |
||
| tengano per teleconferenza o |
Sindacale si tengano per |
||
| per videoconferenza, a |
teleconferenza o per |
||
| condizione che tutti i partecipanti | videoconferenza, a condizione | ||
| possano essere identificati e sia | che tutti i partecipanti possano | ||
| loro consentito di seguire la |
essere identificati e sia loro | ||
| discussione e di intervenire |
consentito di seguire la |
||
| simultaneamente alla trattazione | discussione e di intervenire |
||
| degli argomenti affrontati, |
simultaneamente alla |
||
| nonché visionare documenti in | trattazione degli argomenti |
||
| tempo reale. Verificatisi questi | affrontati, nonché visionare |
||
| requisiti il Collegio Sindacale si | documenti in tempo reale. |
||
| considera tenuto nel luogo in cui | Verificatisi questi requisiti il |
||
| si trova chi presiede la riunione. | Collegio Sindacale si considera | ||
| tenuto nel luogo in cui si trova | |||
| chi presiede la riunione. |
31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
| TESTO PROPOSTO | |
|---|---|
| 34.1. | Art. 34 Le disposizioni dell'articolo 28.3 inerenti alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale introdotte dall'Assemblea convocata in sede straordinaria per il 17, 20 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, troveranno applicazione a decorrere dalla nomina del Presidente del Collegio Sindacale successiva a quella effettuata dall'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda |
| convocazione. |
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