AGM Information • Apr 8, 2019
AGM Information
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.
Signori Azionisti,
premesso che il bilancio dell'esercizio 2018 chiude con un utile di Euro 283.800.630,37, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della LEONARDO - Società per azioni:
La documentazione di bilancio viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito Internet della Società www.leonardocompany.com (sezione "Assemblea Azionisti 2019") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE () nei termini di legge.
Vi rammentiamo che l'Assemblea tenutasi lo scorso 15 maggio 2018 ha nominato per il triennio 2018-2020, conformemente alle disposizioni di legge e di Statuto, il Collegio Sindacale della Società nelle persone di:
nominando quale Presidente del Collegio Sindacale il Prof. Riccardo Raul Bauer.
Vi rammentiamo altresì che, con efficacia dalla conclusione della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2018, il Presidente Prof. Bauer ha rassegnato le proprie dimissioni da Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Società e che – conformemente alle disposizioni di legge e di Statuto – il Sindaco Supplente Dott. Rossi, tratto dalla lista di minoranza, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale con efficacia sino alla prima successiva riunione assembleare, ai sensi dell'art. 2401 del Cod. Civ.
Al fine di poter riportare il Collegio Sindacale di Leonardo alla composizione prevista da Statuto, siete chiamati a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Effettivo, di un Sindaco Supplente e del Presidente del Collegio Sindacale.
Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà chiamata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli azionisti ai fini della nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e del principio di rappresentanza delle minoranze.
In particolare, poiché l'integrazione riguarda Sindaci espressione della minoranza, sarete invitati a deliberare, in via prioritaria e ove possibile, sulle candidature presentate da azionisti di minoranza senza tener conto del voto eventualmente espresso dal socio di maggioranza e dai soggetti ad esso collegati.
Infine, in virtù di quanto disposto dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea ordinaria tra i Sindaci effettivi espressione della minoranza.
Ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98. Inoltre, si rammenta che non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in cinque emittenti, ovvero ricoprano altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa vigente in materia (art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/99).
In base all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.39, come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016 n. 135, i componenti del Collegio Sindacale, che ai fini di tale disciplina si identifica con il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, nel loro complesso devono essere ritenuti competenti nel settore in cui opera la Società.
La Società si è inoltre dotata di una politica in materia di diversità dell'organo di controllo finalizzata ad individuare profili e requisiti idonei a favorire una composizione ottimale dello stesso, anche in termini di diversità, al fine tra l'altro di offrire un utile strumento agli Azionisti intenzionati a presentare una candidatura. La suddetta politica è illustrata nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019 di Leonardo, pubblicata sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2019"), ai cui contenuti si rinvia.
Vi rappresentiamo che le proposte di candidatura potranno essere presentate in aula dagli Azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 16 del Regolamento Assembleare, e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto; ciascun candidato dovrà inoltre dichiarare l'idoneità a qualificarsi come indipendente anche alla stregua dei criteri previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate; b) un "curriculum vitae" contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; c) tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2400, ultimo comma, Cod. Civ., un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società dai candidati, aggiornato o da aggiornarsi alla data dell'effettivo svolgimento della riunione assembleare; d) una dichiarazione dei Soci, diversi da quelli che anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento anche indiretti con questi ultimi individuati in base alle previsioni dell'art. 144-quinquies del Reg. Consob n. 11971/99; circa i contenuti di quest'ultima dichiarazione si richiama l'attenzione dei Signori Soci alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Vi rammentiamo altresì che, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente relazione proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno con le modalità previste dal citato art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 come in dettaglio previsto dall'Avviso di Convocazione dell'Assemblea. Qualora tali proposte di deliberazione si riferissero all'Integrazione del Collegio Sindacale di cui alla presente Relazione, sarà altresì necessario, ai fini della presentazione delle candidature, corredare le stesse proposte con la documentazione sopra menzionata e inviare il tutto entro tale termine alla Società tramite fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta certificata [email protected].
In relazione a quanto sopra, sarete chiamati a deliberare, con separate votazioni, in merito a ciascuno dei tre sottopunti relativi all'integrazione del Collegio Sindacale di Leonardo, esprimendo il Vostro voto sulle candidature che saranno presentate, nel rispetto di quanto sopra, per la nomina di un Sindaco effettivo (sottopunto 2.1) e la nomina di un Sindaco supplente (sottopunto 2.2) nonché esprimendo il Vostro voto per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci effettivi espressione della minoranza (sottopunto 2.3).
Il Collegio Sindacale così integrato – con i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti di Leonardo del 15 maggio 2018 – resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
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Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
Signori Azionisti,
ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98, siete chiamati ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il Vostro voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
La Relazione sulla Remunerazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com, sezione "Assemblea Azionisti 2019") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE () nei termini di legge.
Alla luce di quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione non vincolante sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leonardo – Società per azioni:
di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99".
Modifica dello Statuto sociale di Leonardo in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.
Signori Azionisti,
siete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla modifica dello Statuto sociale di Leonardo in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.
In particolare sottoponiamo alla Vostra attenzione la proposta di rendere permanente l'obbligo di presenza di una quota minima di rappresentanti del genere meno rappresentato nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Vi rammentiamo a tale riguardo che dal 2012 le società quotate sono soggette all'obbligo normativo di garantire un equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali, tramite la presenza di una quota minima di rappresentanti del genere meno rappresentato. Tale obbligo, introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 ("Legge Golfo-Mosca") che ha in tal senso modificato gli articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. 58/98, si applica limitatamente ai tre mandati consecutivi successivi al 12 agosto 2012, nella misura di almeno un quinto di membri del genere meno rappresentato in occasione del primo mandato ed almeno un terzo per i due successivi.
L'espressa previsione di questa "sunset clause" comporta quindi che, decorsi i tre mandati, le società quotate non sarebbero più obbligate ex lege a garantire un equilibrio tra i generi nella composizione dei propri organi sociali.
Il 16 maggio 2012 l'Assemblea degli Azionisti di Leonardo ha deliberato la modifica degli articoli 18 e 28 dello Statuto sociale, allineando i meccanismi di nomina e di integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società al rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La medesima Assemblea ha altresì deliberato l'introduzione nello Statuto sociale dell'articolo 34 il quale prevede, in attuazione della Legge Golfo-Mosca, che le modifiche degli articoli 18 e 28 trovino applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio e del Collegio successivo al 12 agosto 2012 e per i tre mandati consecutivi.
In considerazione di ciò, ai sensi di legge e di Statuto, le richiamate disposizioni statutarie troverebbero applicazione una terza ed ultima volta per il mandato 2020-2022 del Consiglio di Amministrazione di Leonardo ed una terza ed ultima volta per il mandato 2021-2023 del Collegio Sindacale di Leonardo, dopodiché cesserebbero automaticamente di avere efficacia.
Con l'odierna modifica Vi proponiamo, invece, di rendere permanente il criterio di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali di Leonardo:
La motivazione di tale proposta risiede nella volontà di Leonardo di aderire alle nuove raccomandazioni in materia di diversità del Codice di Autodisciplina che invita gli emittenti a garantire in via permanente la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato nella composizione dei propri organi sociali, al fine di evitare un arretramento degli effetti positivi introdotti dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 al venir meno dell'obbligo normativo.
In tal modo Leonardo intende altresì aderire alle best practice in materia di governo societario al fine di elevare i propri standard di riferimento, consolidando e ulteriormente rafforzando il proprio già riconosciuto sistema di governance, anche tenendo conto che alcuni tra i principali ordinamenti comunitari hanno introdotto misure normative idonee ad assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali di società quotate senza prevedere alcun termine di scadenza per la relativa applicazione.
*****
Le proposte di modifica dello Statuto sociale sono di seguito riportate con un testo a raffronto con il testo vigente e con l'evidenza delle modifiche:
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| 18.3. OMISSIS Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
18.3. OMISSIS Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi) . nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
| OMISSIS c-bis) qualora l'applicazione delle procedure di cui sopra non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. |
OMISSIS c-bis) qualora l'applicazione delle procedure di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi)il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti |
| dell'Assemblea in un'apposita votazione. | ||
|---|---|---|
| OMISSIS | OMISSIS | |
| 18.4 | Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione. |
18.4 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi previsto nel rispetto daella legge e deallo statuto nonché 'il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con maggioranze di legge nominando sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti precedenza. Il consiglio amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi nel rispetto previsto dealla legge e deallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile successiva alla notizia |
| 28.3 | OMISSIS | dell'intervenuta cessazione. 28.3 OMISSIS |
| Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. |
Le liste che, considerando entrambi sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire nella composizione del Collegio Sindacale la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia equilibrio tra i generi)una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della |
Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.
In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta la presenza di almeno un terzo di membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi)il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statutoil rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.
In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statutoil rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa
| equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa. La |
vigente in materia di equilibrio tra generidi tale principio, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per |
|
|---|---|---|
| nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., |
assicurare il rispetto di detto principio di detta normativa. |
|
| sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto mancare ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della legge e dello statutoil rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. |
|
| 28.3bis | Qualora per qualsiasi ragione la nomina di | 28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di |
| uno o più Sindaci effettivi e supplenti | uno o più Sindaci effettivi e supplenti | |
| ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate |
ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo |
|
| secondo quanto previsto nel presente | quanto previsto nel presente articolo, |
|
| articolo, l'assemblea delibererà con le | l'assemblea delibererà con le maggioranze | |
| maggioranze di legge nel rispetto del | di legge nel rispetto del principio di |
|
| principio di rappresentanza delle |
rappresentanza delle minoranze ed in |
|
| minoranze ed in modo da assicurare il | modo da assicurare l'equilibrio tra i generi | |
| rispetto della normativa vigente in |
nel rispetto della legge e dello statutoil | |
| materia di equilibrio tra i generi. | rispetto della normativa vigente in materia | |
| di equilibrio tra i generi. | ||
| 34.1. | Art. 34 Le disposizioni degli artt. 18.3, 18.4, 28.3 e |
Art. 34 ABROGATO |
| 28.3bis finalizzate a garantire il rispetto | ||
| della normativa vigente in materia di | ||
| equilibrio tra i generi trovano applicazione | ||
| a decorrere dal primo rinnovo del |
||
| Consiglio di Amministrazione e del |
||
| Collegio Sindacale successivi al 12 agosto | ||
| 2012 e per tre mandati consecutivi. |
Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 c.c.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Leonardo – Società per azioni
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Giovanni De Gennaro)
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