AGM Information • Apr 7, 2020
AGM Information
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Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125 ter del decreto legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter, 72 e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999, ai fini dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, convocata presso la sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), Via Nobel 2/4, per il giorno 8 maggio 2020 alle ore 9:00 in unica convocazione
Signori Azionisti,
il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.705.828,03.
Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2019 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A. (la "Società").
Rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e nella relativa relazione sull'andamento della gestione che siete chiamati ad approvare, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 84-QUATER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO. 2.2. DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123- TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 84-QUATER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti.
Ricordiamo che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del Testo Unico della Finanza, la prima sezione della relazione è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea non approvi la politica di remunerazione, la Società continuerà a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione; in tal caso la società è tenuta a sottoporre al voto dell'Assemblea una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.
Rispetto alla seconda sezione della suddetta relazione, ai sensi del sesto comma dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea si esprime in senso favorevole o contrario con delibera non vincolante.
Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, sottoponiamo, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del Testo Unico della Finanza, alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,
Signori Azionisti,
l'Assemblea dei soci del 29 aprile 2019 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali.
Nel corso dell'esercizio 2019 e sino alla data odierna, la Società non ha proceduto all'acquisto di azioni proprie. La Società, pertanto, alla data odierna non risulta detenere in portafoglio azioni proprie.
Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il prossimo 29 ottobre 2020, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, riteniamo utile proporVi di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente delibera dell'Assemblea degli Azionisti, per quanto non utilizzato.
Di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali Vi chiediamo l'autorizzazione.
L'autorizzazione è richiesta, in linea con le finalità previste dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, per disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza (ivi incluso il piano di performance shares 2019-2021 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2019) per amministratori esecutivi e/o dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate, oppure a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società.
L'autorizzazione è altresì richiesta per svolgere un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione a situazioni contingenti di mercato e comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale, nonché per l'utilizzo come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio.
Si propone inoltre all'Assemblea di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquisite ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.
L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società il cui numero massimo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, terzo comma, del codice civile, non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le
azioni eventualmente possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, eccedente la quinta parte dell'intero capitale sociale. Alle società controllate da Landi Renzo saranno impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni Landi Renzo al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 20% del capitale sociale della Società.
Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a patrimonio netto sulla base del principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.
La proposta prevede che le azioni possano essere acquistate entro un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali.
Le azioni potranno essere acquistate ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto, e comunque ad un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione.
Le azioni potranno essere cedute ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione o l'assegnazione gratuita di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza (ivi incluso il piano di performance shares 2019-2021 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2019), per incentivazione agli stessi rivolti.
Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e da ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, e, pertanto, tramite le seguenti modalità:
Le azioni proprie in portafoglio potranno essere cedute, eventualmente anche prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili disposizioni comunitarie e nazionali, in una o più volte, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio.
A far tempo dalla data della delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la delibera all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2019.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e seguenti del codice civile,
prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'articolo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti;
effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti".
* * *
Signori Azionisti,
siete stati convocati in sede straordinaria per deliberare circa la proposta di modifica dell'articolo 6-bis dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto di cui all'articolo 127-quinquies del Testo Unico della Finanza, al fine di allineare la disciplina statutaria della maturazione della maggiorazione del diritto di voto al più recente orientamento interpretativo espresso da Consob nella comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019.
Con delibera del 24 aprile 2015, l'Assemblea Straordinaria della Società ha approvato l'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, di cui all'articolo 127 quinquies del Testo Unico della Finanza, tramite l'introduzione degli articoli 6-bis, 6 ter e 6-quater dello statuto sociale.
In particolare, ai sensi dell'articolo 6-bis dello statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco speciale istituito dalla Società ai sensi dell'articolo 6-quater dello statuto sociale (l'"Elenco Speciale"), al ricorrere dei seguenti presupposti:
intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi dell'articolo 23-bis del Regolamento Congiunto e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; e
c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).
Tali previsioni sono state frutto delle prime interpretazioni della normativa in materia accolte anche da Consob la quale, nel documento di esito della consultazione del 26 novembre 2014 per le modifiche del Regolamento Emittenti, aveva affermato che "l'articolo 127-quinquies del Testo Unico della Finanza non chiarisce espressamente se, decorso il termine di possesso continuato non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'elenco, la maggiorazione del diritto di voto venga a configurarsi quale effetto automatico (fatta salva la possibilità di rinuncia, ove prevista), ovvero presupponga pur sempre un atto di impulso da parte dell'azionista interessato", e che "nel silenzio della legge, si ritiene che le società possano autonomamente regolare il meccanismo della maggiorazione in un senso piuttosto che nell'altro. Consob aveva inoltre ritenuto "più tutelante per gli azionisti interessati subordinare l'attribuzione del diritto di voto maggiorato alla dichiarazione di volontà da parte dell'azionista nei confronti dell'emittente, con attestazione degli eventuali ulteriori presupposti richiesti dallo statuto, unitamente al riscontro delle informazioni rinvenute dalle comunicazioni".
Con la recente comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019, Consob ha espresso un parere divergente rispetto a tale sua prima interpretazione, affermando che ai sensi dell'articolo 127-quinquies del Testo Unico "non è attribuita alcuna discrezionalità all'autonomia statutaria nella definizione dei presupposti giuridici e di fatto cui consegue l'attribuzione del voto maggiorato, essendo questi già definiti dal legislatore e limitati alle circostanze che le azioni della società: a) siano state iscritte in un apposito elenco e b) siano appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo (non inferiore a ventiquattro mesi) a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco".
Secondo tale nuovo orientamento, inoltre, rientrando nella potestà dell'autonomia statutaria stabilire "le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti" (articolo 127-quinquies, comma 2 del Testo Unico della Finanza), le ulteriori indicazioni o condizioni eventualmente previste nelle disposizioni statutarie con riguardo all'attribuzione o all'esercizio del voto maggiorato possono essere intese solo come delle "modalità" con le quali la società procede ad accertare il beneficio del voto maggiorato, ma non come degli elementi costitutivi della fattispecie aggiuntivi rispetto ai presupposti giuridici già indicati dal legislatore.
Consob ha dunque escluso che l'autonomia statutaria possa condizionare (ed eventualmente ritardare) l'efficacia costitutiva del beneficio ad una scelta dell'azionista (fare o non fare la richiesta), pur essendosi già verificati tutti i presupposti previsti dal legislatore sopra richiamati (iscrizione delle azioni nell'elenco speciale e detenzione minima continuata).
La comunicazione Consob induce quindi ad allineare, per maggior chiarezza, le attuali previsioni statutarie in materia di maggiorazione del diritto di voto alla posizione assunta dalla Commissione sul tema.
Si segnala che le modifiche proposte e sopra illustrate, non concernendo i diritti di voto, ma riguardando unicamente l'allineamento alla più recente interpretazione in materia di maturazione della maggiorazione dei diritti di voto e delle modalità di accertamento dei relativi presupposti, non attribuiscono ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
Nel seguito è indicato il raffronto del testo statutario previgente e di quello di cui si propongono le modifiche, con l'illustrazione delle singole variazioni.
Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che (i) il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella, (ii) il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in modalità revisione, e (ii) gli articoli non menzionati sono invariati.
| Testo attuale | Testo proposto |
|---|---|
| Articolo 6-bis – Maggiorazione del | Articolo 6-bis – Maggiorazione del |
| diritto di voto | diritto di voto |
| Il | Il |
| titolare | titolare |
| di | di |
| azioni | azioni |
| ordinarie, | ordinarie, |
| ove | ove |
| ricorrano i presupposti e le condizioni | ricorrano i presupposti e le condizioni |
| previste | previste |
| dalla | dalla |
| normativa | normativa |
| anche | anche |
| regolamentare vigente e dal presente | regolamentare vigente e dal presente |
| statuto, dispone, relativamente alle azioni | statuto, dispone, relativamente alle azioni |
| possedute in via continuativa da almeno | possedute in via continuativa da almeno |
| ventiquattro mesi, ed a partire dalla data | ventiquattro mesi, ed a partire dalla |
| di cui al comma successivo, due voti per | data di cui al comma successivo, due |
| ogni azione. | voti per ogni azione. |
| La maggiorazione di voto si consegue, | La maggiorazione di voto si consegue, |
| previa iscrizione nell'apposito elenco di | previa iscrizione nell'apposito elenco di |
| cui al successivo art. 6-quater (l'"Elenco | cui al successivo art. 6-quater (l'"Elenco |
| Speciale"): | Speciale"):, |
| a) a seguito di istanza del titolare accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – |
a) a seguito di istanza del titolare accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal |
| rilasciata dall'ultimo intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificato e integrato, "Regolamento Congiunto"); l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto sottoposto a controllo diretto indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante; |
titolare – rilasciata dall'ultimo intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento di recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 il febbraio 2008 (come successivamente modificato e integrato, il "Regolamento Congiunto"); l'istanza di cui sopra, è nel caso di soggetti diversi da o persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante; |
|---|---|
| b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale attestata anche da apposita comunicazione dell'ultimo intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi dell'art. 23-bis del Regolamento Congiunto e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; |
b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione. attestata anche da apposita comunicazione dell'ultimo intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi dell'art. 23-bis del Regolamento Congiunto e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; |
| c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b). |
c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b). |
| La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: |
La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: |
| a) | a) |
|---|---|
| in caso di successione a causa di | in caso di successione a causa di |
| morte | morte |
| a | a |
| favore | favore |
| dell'erede | dell'erede |
| e/o | e/o |
| legatario; | legatario; |
| b) | b) |
| in caso di fusione o scissione del | in caso di fusione o scissione del |
| titolare delle azioni a favore della | titolare delle azioni a favore della |
| società | società |
| risultante | risultante |
| dalla | dalla |
| fusione | fusione |
| o | o |
| beneficiaria della scissione, fermo | beneficiaria della scissione, fermo |
| quanto | quanto |
| infra | infra |
| previsto | previsto |
| al | al |
| settimo | settimo |
| comma. | comma. |
| La maggiorazione di voto si estende alle | La maggiorazione di voto si estende alle |
| azioni (le "Nuove Azioni"): | azioni (le "Nuove Azioni"): |
| (i) di compendio di un aumento gratuito | (i) di compendio di un aumento gratuito |
| di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. | di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. |
| spettanti al titolare in relazione alle azioni | spettanti al titolare in relazione alle azioni |
| per | per |
| le | le |
| quali | quali |
| sia | sia |
| già | già |
| maturata | maturata |
| la | la |
| maggiorazione | maggiorazione |
| di | di |
| voto | voto |
| (le | (le |
| "Azioni | "Azioni |
| Originarie"); | Originarie"); |
| (ii) spettanti in cambio delle Azioni | (ii) spettanti in cambio delle Azioni |
| Originarie in caso di fusione o scissione, | Originarie in caso di fusione o scissione, |
| sempre che il progetto di fusione o | sempre che il progetto di fusione o |
| scissione lo preveda; | scissione lo preveda; |
| (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni | (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni |
| Originarie nell'esercizio del diritto di | Originarie nell'esercizio del diritto di |
| opzione spettante in relazione a tali | opzione spettante in relazione a tali |
| azioni. | azioni. |
| Nei casi di cui al comma precedente, le | Nei casi di cui al comma precedente, le |
| Nuove | Nuove |
| Azioni | Azioni |
| acquisiscono | acquisiscono |
| la | la |
| maggiorazione di voto dal momento | maggiorazione di voto dal momento |
| dell'iscrizione | dell'iscrizione |
| nell'Elenco | nell'Elenco |
| Speciale, | Speciale, |
| senza necessità dell'ulteriore decorso del | senza necessità dell'ulteriore decorso del |
| periodo continuativo di possesso di cui al | periodo continuativo di possesso di cui al |
| primo e secondo comma. | primo e secondo comma. |
| Nei casi previsti dal precedente quarto | Nei casi previsti dal precedente quarto |
| comma, ove la maggiorazione di voto per | comma, ove la maggiorazione di voto per |
| le Azioni Originarie non sia ancora | le Azioni Originarie non sia ancora |
| maturata, ma sia in via di maturazione, la | maturata, ma sia in via di maturazione, la |
| maggiorazione | maggiorazione |
| di | di |
| voto | voto |
| spetterà | spetterà |
| alle | alle |
| Nuove Azioni per le quali sia avvenuta | Nuove Azioni per le quali sia avvenuta |
| l'iscrizione | l'iscrizione |
| nell'Elenco | nell'Elenco |
| Speciale | Speciale |
| dal | dal |
| momento del compimento del periodo di | momento del compimento del periodo di |
| appartenenza calcolato a partire dalla | appartenenza calcolato a partire dalla |
iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.
Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6-quater, terzo comma, (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.
iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.
Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6-quater, terzo comma, (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.
* * *
In considerazione di quanto precede, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente
"L'Assemblea Straordinaria di Landi Renzo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti
* * *
Cavriago, 7 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Landi
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