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Kolinpharma — M&A Activity 2023
Aug 7, 2023
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20125-34-2023 |
Data/Ora Inizio Diffusione 07 Agosto 2023 19:24:19 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | KOLINPHARMA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 180215 | |
| Nome utilizzatore | : | KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA PETRELLI |
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| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 07 Agosto 2023 19:24:15 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione |
: | 07 Agosto 2023 19:24:19 | |
| Oggetto | : | Offerta pubblica d'acquisto volont.promossa da IGEA Holding S.p.A.sulle azioni di Kolinpharma S.p.A.- RIsultati definitivi dell'offerta ex art.108 TUF |
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| Testo del comunicato |
vedi allegato

Comunicato emesso da Igea Holding S.p.A. e diffuso al mercato da Kolinpharma S.p.A. per conto di Igea Holding S.p.A.
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA IGEA HOLDING S.P.A. SULLE AZIONI DI KOLINPHARMA S.P.A.
***********
RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA
MODALITÀ E TERMINI DELLA PROCEDURA DI ESERCIZIO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO SULLE AZIONI AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF
Milano, 7 agosto 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta"), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 8 dello statuto di Kolinpharma S.p.A. (l'"Emittente"), promossa da Igea Holding S.p.A. (l'"Offerente") sulle azioni dell'Emittente (le "Azioni"), si rende noto quanto segue.
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato sul sito internet dell'Emittente in data 7 luglio 2023 (il "Documento di Offerta").
Risultati definitivi dell'Offerta
Si rammenta che il Periodo di Adesione all'Offerta si è concluso in data 4 agosto 2023 alle ore 17:30.
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Investis S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione dell'Offerta, terminato in data 4 agosto 2023, risultano portate in adesione all'Offerta n. 393.300 Azioni, rappresentative del 23,988% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 59,411% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.917.268,00.
Il quantitativo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque confermato rispetto a quanto annunciato dall'Offerente in data 4 agosto 2023 con la pubblicazione del comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta (il "Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta").
Si rammenta che l'Offerente ha acquistato sul mercato, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e il termine del Periodo di Adesione, n. 80.200 Azioni dell'Emittente, pari a circa il 4,9% del capitale sociale dell'Emittente (gli "Acquisti Fuori OPA").
Pertanto, per effetto del perfezionamento dell'Offerta, all'esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere una partecipazione che, sommata alla Partecipazione di Maggioranza detenuta da PRP, quale Persona che Agisce di Concerto, e tenuto conto delle n. 40.400 azioni proprie detenute dall'Emittente in linea con quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti, come pure degli Acquisti Fuori OPA effettuati dall'Offerente ai sensi della normativa applicabile, risulterà pari, complessivamente, a n. 1.491.471 Azioni, pari al 90,967% del capitale sociale dell'Emittente.
Rinuncia alle ulteriori Condizioni di Efficacia dell'Offerta ancora non avverate
Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente conferma quanto già indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta in merito alla rinuncia alla Condizione Soglia e all'avveramento della Condizione Azioni Proprie.
L'Offerente, inoltre, dichiara di rinunciare alle ulteriori Condizioni di Efficacia dell'Offerta, cioè alla Condizione sulla Gestione nel Periodo Interinale, alla Condizione sulle Misure Difensive e alla Condizione MAC.

L'Offerta è, quindi, pienamente efficace e si procederà al regolamento della stessa secondo quanto indicato nel Documento di Offerta e di seguito specificato.
Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta
Il Corrispettivo dell'Offerta dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 9,96 per ciascuna Azione, verrà corrisposto agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta in data 11 agosto 2023 (la "Data di Pagamento"), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente. Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari ad Euro 3.917.268,00.
Il Corrispettivo sarà corrisposto dall'Offerente, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti nella Scheda di Adesione. L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà assolto nel momento dell'accredito dei relativi fondi a favore degli Intermediari Depositari.
Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.
Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF
Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente conferma, come già indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, che: (i) come indicato anche nel Paragrafo A.9 del Documento di Offerta, la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e (ii) sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, essendo l'Offerente, congiuntamente a PRP, quale Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, venuto a detenere una partecipazione inferiore al 95% ma superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente (come sopra meglio precisato), risultano verificati i presupposti di legge per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. e
Infatti, come già dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni ma adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF.
Pertanto, l'Offerente sarà tenuto ad acquistare dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta le azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta e, pertanto - considerato che le n. 40.400 azioni proprie detenute dall'Emittente sono incluse nella partecipazione complessivamente imputabile all'Emittente ai fini dell'art. 108 del TUF secondo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti - massime n. 148.100 Azioni dell'Emittente, pari al 9,033% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue").
L'Offerente si riserva, in ogni caso, il diritto di acquistare Azioni al di fuori della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, nel rispetto della normativa applicabile. Di tali eventuali acquisti sarà data comunicazione al mercato nei tempi e nei modi prescritti dall'articolo 41, comma 2, del Regolamento Emittenti.
La procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF si svolgerà nel rispetto dei termini qui di seguito indicati.
Corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF
Come già indicato nel Documento di Offerta (Paragrafo 1.1 delle Premesse), qualora, al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, la partecipazione che l'Offerente fosse venuto a detenere, sommata alla Partecipazione di Maggioranza e tenuto conto delle Azioni Proprie in linea con quanto previsto dall'art. 44-bis, c. 5 del Regolamento Emittenti, oltre che di acquisti di Azioni eventualmente effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa applicabile, fosse stata superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale della Società e l'Offerente non

avesse acquistato titoli che rappresentino almeno il 90% delle Azioni oggetto dell'Offerta, il corrispettivo da riconoscere ai soci di Kolinpharma che aderissero all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2 del TUF (e/o alla eventuale Procedura Congiunta) sarebbe stato determinato sulla base di quanto indicato all'art. 8-bis.3 dello statuto sociale di Kolinpharma (i.e. per le ipotesi in cui, secondo il Regolamento Emittenti, il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF debba essere stabilito dalla CONSOB) e sarebbe stato dunque "pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto".
In considerazione di quanto precede e della circostanza che risultano apportate all'Offerta n. 393.300 Azioni, pari al 59,411% delle Azioni oggetto dell'Offerta, il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che sarà acquistata dall'Offerente in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2 del TUF sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta e, pertanto, a Euro 9,96 (il "Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto"). Il Corrispettivo dell'Offerta rappresenta, infatti, il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di Azioni nei 12 mesi precedenti il sorgere dell'Obbligo di Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2 del TUF da parte dell'Offerente e, per quanto noto all'Offerente, dalle Persone che Agiscono di Concerto, ed è maggiore del prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto (pari, nel periodo compreso tra il 6 febbraio 2023 e il 4 agosto 2023 (estremi inclusi), a Euro 8,795 per Azione).
Si ricorda, inoltre, in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.4 e nella Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta, che la Banca Garante dell'Esatto Adempimento ha rilasciato inizialmente in data 6 luglio 2023 e successivamente in data 27 luglio 2023 a fronte dell'incremento del Corrispettivo dell'Offerta - la garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente nell'ambito dell'Offerta, inclusa l'obbligazione dell'Offerente di pagare l'intero prezzo di tutte le Azioni Residue che dovessero essere acquistate dallo stesso in esecuzione della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.
Periodo per la presentazione delle Richieste di Vendita
L'Offerente comunica che il periodo durante il quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 agosto 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 15 settembre 2023, estremi inclusi (il "Periodo di Sell-Out"), salvo proroga. I titolari delle Azioni Residue potranno, pertanto, portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo di Sell-Out.
Modalità di presentazione delle Richieste di Vendita
I titolari delle Azioni Residue potranno chiedere all'Offerente di acquistare le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo di Sell-Out mediante presentazione all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, entro e non oltre le ore 17:30 (ora italiana) dell'ultimo giorno del Periodo di Sell-Out (ovverosia il 15 settembre 2023, salvo proroga), del relativo modulo di richiesta (che sarà reso disponibile presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e sul sito internet dell'Emittente, www.kolinpharma.com) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto (la "Richiesta di Vendita"), con contestuale deposito delle Azioni Residue presso il medesimo Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.
Coloro che intendono richiedere all'Offerente di acquistare le Azioni Residue (gli "Azionisti Richiedenti") potranno altresì consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni

Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Sell-Out.
Le Azioni Residue, al fine di poter essere oggetto di Richieste di Vendita, dovranno risultare regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente presso un Intermediario Depositario. Inoltre, dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori e personali, oltre che liberamente trasferibili all'Offerente. Infine, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate in adesione alla procedura solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.
La sottoscrizione delle Richieste di Vendita varrà quale istruzione irrevocabile conferita dai singoli Azionisti Richiedenti ai relativi Intermediari Depositari, presso i quali siano depositate le Azioni Residue in conto titoli, a trasferire le relative Azioni Residue in un conto deposito titoli dell'Offerente alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (come di seguito definita).
All'atto della sottoscrizione della Richieste di Vendita, gli Azionisti Richiedenti conferiranno mandato agli Intermediari Depositari per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente.
Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Richieste di Vendita entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Sell-Out all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.
Le Azioni Residue indicate in una Richiesta di Vendita saranno vincolate alla procedura. Pertanto, sino alla data di pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto, gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi a tali Azioni Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti. Tuttavia, nel medesimo periodo, gli Azionisti Richiedenti non potranno cedere o altrimenti trasferire alcuna di tali Azioni Residue.
Le Richieste di Vendita sono irrevocabili.
Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto e trasferimento della titolarità delle Azioni Residue all'Offerente
Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo in denaro, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Sell-Out e, pertanto, il 22 settembre 2023 (salvo proroga del Periodo di Sell-Out) (la "Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto"). Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto verrà messo a disposizione dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nella Richiesta di Vendita.
L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.
Diritto di Acquisto e Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF
Qualora, all'esito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione che, sommata alla Partecipazione di Maggioranza e tenuto conto delle azioni proprie dell'Emittente in linea con quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti, oltre che degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta e della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ai sensi della normativa applicabile, sia almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto per le rimanenti Azioni in circolazione (le "Ulteriori Azioni Residue") al medesimo corrispettivo unitario di Euro 9,96. L'Offerente, esercitando il Diritto di

Acquisto, adempirà anche all'Obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "Procedura Congiunta").
L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, ove verranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue (in termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) la tempistica della revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione. Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, che verrà pubblicato dall'Offerente.
Delisting delle Azioni di Kolinpharma
Qualora, all'esito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, non venisse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana, ai sensi della "Parte Seconda – Linee Guida" dell'articolo 41 del Regolamento Euronext Growth Milan, disporrà l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a decorrere dal 25 settembre 2023, ovverosia dal primo giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (salvo proroga del Periodo di Sell-Out). A decorrere dalla data di esclusione dalle negoziazioni, i titolari delle Azioni Residue che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue nell'ambito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF diverranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.
Nel caso in cui, all'esito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente dovesse raggiungere (tenendo conto, tra l'altro, delle azioni dell'Emittente già nella titolarità dell'Offerente o comunque ad esso imputabili) la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e si dovesse, pertanto, dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi della "Parte Seconda – Linee Guida" dell'articolo 41 del Regolamento Euronext Growth Milan, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.
Modalità di messa a disposizione del Documento di Offerta
Si rammenta che Documento di Offerta è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Corso Italia n. 22; (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Larga n. 8; (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Torino, Via San Dalmazzo n. 15.
Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell'Emittente (www.kolinpharma.com).
***
Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Kolinpharma S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta di cui al presente comunicato è promossa dall'Offerente a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI)
L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.
Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio negli Altri Paesi).
Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
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L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.