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Kme Group

M&A Activity May 22, 2017

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M&A Activity

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INTEK GROUP S.P.A.

Relazione degli Amministratori

illustrativa delle proposte

all'Assemblea straordinaria degli Azionisti

1a convocazione: 22 giugno 2017 2a convocazione: 23 giugno 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ERGYCAPITAL S.P.A. IN INTEK GROUP S.P.A.

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. E DELL'ART. 70 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

INTEK Group S.p.A. Sede legale in 20121 Milano – Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale € 314.225.009,80 i.v. Codice fiscale 00931330583 e Partita IVA 00944061001

1 ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE,
CON PARTICOLARE RIGUARDO
AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI
PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO
1.1 Illustrazione dell'operazione

3
1.2 Operazioni con parti correlate

3
1.3 Società
partecipanti
alla Fusione

4
1.4 Motivazioni dell'operazione
6
1.5 Profili giuridici della Fusione

6
2 SITUAZIONI
PATRIMONIALI
DI
RIFERIMENTO
PER
LA
FUSIONE
8
3 RAPPORTO
DI
CAMBIO
E
CRITERI
SEGUITI
PER
LA
SUA
DETERMINAZIONE
8
3.1 Premesse

8
3.2 Considerazioni sulla determinazione del rapporto di cambio e, nello specifico, sulla
determinazione delle formule di riferimento

9
3.3 Criteri utilizzati nella determinazione del rapporto di concambio

10
3.4 Sintesi dei risultati.

14
3.5 Difficoltà incontrate nella valutazione
14
3.6 Determinazione del Rapporto di Cambio

14
4
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE
DELLA SOCIETÀ
INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE
4.1 Modalità di assegnazione
15
4.2 Data di godimento delle azioni al servizio del concambio

16
5 DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI
ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE,
ANCHE AI FINI FISCALI,
AL BILANCIO DELLA
SOCIETÀ INCORPORANTE
16
6 RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

16
7 PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E
SULL'ASSETTO
DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI
FUSIONE
18
8 EFFETTI DELLA FUSIONE
SUI
PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.
122
DEL D.
LGS.
24
FEBBRAIO 1998
N.
58

18
9 DIRITTO DI RECESSO

18
9.1 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del
diritto di recesso previsto dall'art. 2437 cod. civ. in favore degli azionisti
18
9.2 Valore di liquidazione

19
9.3 Indicazione dei soggetti legittimati all'esercizio del recesso, delle modalità e dei termini
previsti per il suo esercizio

19
PROPOSTA DI
DELIBERA

20
A. Progetto di Fusione 21

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione (la "Relazione") che illustra il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla incorporazione di ERGYCAPITAL S.p.A. (di seguito "ERGY" o la "Società Incorporanda"), nella Vostra società INTEK Group S.p.A. (di seguito "Intek" o la "Società Incorporante"), (insieme le "Società") e, in particolare, i criteri e le metodologie di determinazione del rapporto di cambio delle azioni delle società interessate, in conformità a quanto disposto dall'art. 2501-quinquies cod. civ. e dall'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti approvato con Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito il "Regolamento Emittenti").

1 ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

1.1 Illustrazione dell'operazione

L'operazione oggetto della presente Relazione consiste nella fusione per incorporazione di ERGY in Intek (la "Fusione").

Il Progetto di Fusione, unitamente a quanto ad esso allegato, che ne costituisce parte integrante, è stato approvato dagli organi amministrativi di Intek e di ERGY in data 16 maggio 2017 ed è stato depositato in pari data dalle società partecipanti alla Fusione presso le rispettive sedi sociali, pubblicato nel sito internet di entrambe e verrà depositato per l'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese di Milano e Firenze ai sensi del terzo comma dell'art. 2501-ter cod. civ.

Quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2501 – quater cod. civ., sono stati utilizzati: per Intek, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 e per ErgyCapital il bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dall'Assemblea del 28 aprile 2017.

Il Progetto di Fusione è inoltre allegato alla presente Relazione come "Allegato A".

Con provvedimento del 10 febbraio 2017, depositato in data 23 febbraio 2017, Baker Tilly Revisa S.p.A. è stata nominata dal Tribunale di Milano quale esperto comune incaricato della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501 sexies cod. civ..

Il Progetto di Fusione, unitamente alle situazioni patrimoniali di Fusione, ai bilanci di esercizio di ERGY relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 ed ai bilanci di esercizio di Intek relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Intek (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e presso la sede legale di ERGY (in Firenze, Via dei Barucci, n. 2), presso Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabili sul sito internet di Intek (www.itkgroup.it) nell'area dedicata "Operazioni straordinarie", e sul sito internet di ERGY (www.ergycapital.com) nell'area dedicata "Operazioni straordinarie". Con le medesime modalità, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge la relazione sulla congruità del rapporto di cambio di Baker Tilly Revisa S.p.A..

1.2 Operazioni con parti correlate

In conseguenza del rapporto di controllo di fatto esistente tra Intek ed ERGY, la Fusione configura un'operazione tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate (approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche). La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Intek (la "Procedura") prevede un'esenzione per le operazioni infragruppo, qualora nelle società controllate controparti dell'operazione, non vi siano interessi qualificati come significativi ai sensi della Procedura e, pertanto, non viene applicata. Per ERGY, invece, la Fusione rappresenta un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, con conseguente applicazione dei relativi presidi. Pertanto, l'operazione è stata sottoposta al preventivo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate di ERGY che si è espresso sull'interesse della società alla Fusione e sulla correttezza e convenienza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. ERGY metterà a disposizione del pubblico, nei termini fissati dalla disciplina applicabile, il documento informativo relativo alle operazioni di maggiore rilevanza previsto dal citato Regolamento Consob.

Il Comitato per le parti correlate di ERGY si è avvalso dell'assistenza di Colombo & Associati S.r.l. – Milano per la verifica del rapporto di cambio sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nella determinazione dei valori delle società coinvolte nella Fusione gli amministratori di Intek e di ERGY si sono avvalsi dell'attività dell'advisor indipendente EY S.p.A. (di seguito anche l'"Advisor"). Tale esperto è stato nominato dalle società anche su indicazione del Comitato di Controllo e Rischi di Intek. EY S.p.A. è stata individuata sulla base della comprovata esperienza e qualificazione professionale nell'ambito di operazioni di carattere straordinario e della conoscenza del Gruppo Intek e di ERGY acquisita in precedenti incarichi.

1.3 Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

La Società Incorporante è INTEK Group S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 44, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00931330583.

Intek non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'artt. 2497 e ss. cod. civ. da parte di Quattroduedue Holding BV che ne detiene il controllo di fatto.

Il capitale sociale, alla data della presente Relazione, è pari ad Euro 314.225.009,80 interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 395.616.488 azioni, di cui n. 345.506.670 azioni ordinarie e n. 50.109.818 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale espresso.

Le azioni di Intek sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "MTA").

In base alle risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni disponibili, il seguente soggetto possiede, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario1 :

Dichiarante Azionista diretto Quota %
su capitale
ordinario
Quota % su
capitale
complessivo
Quattroduedue Holding BV Quattroduedue S.p.A. 45,75
%
39,95 %

Quattroduedue Holding BV detiene anche n. 1.424.031 azioni di risparmio, pari al 2,84% del capitale di categoria.

Intek alla data della presente Relazione detiene complessivamente n. 5.725.373 azioni proprie di cui n. 5.713.572 azioni ordinarie, pari all'1,65% del capitale di tale categoria e n. 11.801 azioni di risparmio, pari allo 0,02% del capitale di tale categoria.

L'art. 3 dello statuto sociale vigente di Intek prevede quale oggetto sociale:

"l'assunzione di partecipazioni in altre Società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle Società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. Rientrano nell'oggetto sociale: rilasciare e ricevere fidejussioni ed altre garanzie; effettuare operazioni commerciali complementari o connesse con le attività delle Società od enti cui partecipa;

1 Si segnala che rientrando Intek ed Ergy nella categoria delle PMI, come definita dall'art. 1 del Testo Unico della Finanza, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del citato Testo Unico, devono essere comunicate alla Società solo le partecipazioni che superano il 5% del diritto di voto.

acquistare ed alienare immobili civili ed industriali e condurne la gestione; nonché, in genere, ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale, o rispetto a questo, opportuna od utile".

Società Incorporanda

La Società Incorporanda è ErgyCapital S.p.A., con sede legale in Firenze, Via Barucci, 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 05815170963.

ERGY non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Intek, ai sensi dell'art. 2497 e ss. cod. civ.

Il capitale sociale, alla data della presente Relazione, è pari ad Euro 26.410.725,44 interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 167.020.217 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

Le azioni di ERGY sono quotate sul Mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "MIV").

Alla data della presente Relazione, la Società Incorporante detiene n. 81.905.668 azioni ordinarie ERGY, pari al 49,039% del capitale della Società Incorporanda, mentre questa ultima non possiede, né direttamente né indirettamente, partecipazioni nella Società Incorporante.

L'art. 3 dello statuto sociale vigente di ERGY prevede il seguente quale oggetto sociale:

"L'esclusivo esercizio non nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni quale consentita ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.Lgs. 385/93 (""Testo Unico Bancario""), con esclusione espressa dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio delle garanzie. In particolare, la Società, nell'ambito della predetta attività, potrà assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altre entità, quotate o non quotate, di maggioranza o di minoranza, nonché sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti all'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998) emessi da tali società, imprese o altre entità. La Società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività di natura finanziaria sopra descritte, consentite dalla vigente normativa. La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio, anche presso i propri soci, nei limiti e con le modalità consentiti dall'art. 11 del Testo Unico Bancario e dalla correlata normativa secondaria vigente pro tempore. Inoltre, la Società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, rilasciare garanzie, nell'interesse delle società partecipate e anche a favore di terzi, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare e immobiliare, finanziaria assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuto utile al raggiungimento dello stesso. Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la Società svolge la propria attività in conformità a quanto segue: a) la Società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati; b) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over-the-counter (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati; c) la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati, in quote di fondi speculativi, italiani o esteri; d) i limiti di investimento, di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea; e) la società può superare le soglie di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento. E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai sensi del Testo Unico Bancario, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

1.4 Motivazioni dell'operazione

La Fusione si inquadra nel processo di riorganizzazione societaria avviato con le fusioni in Intek Group di KME Partecipazioni S.p.A. e FEB Ernesto Breda S.p.A. (di seguito "FEB"), attuate rispettivamente in data 31 maggio 2016 ed in data 9 dicembre 2016.

In data 24 gennaio 2017, i Consigli di Amministrazione di Intek e di ERGY hanno deliberato di avviare le attività propedeutiche, strumentali, connesse o funzionali alla realizzazione di un processo di integrazione societaria con l'obiettivo di proseguire il già segnalato processo di semplificazione della struttura del Gruppo Intek. La Fusione permetterebbe importanti risparmi di costo.

Intek potrà altresì applicare direttamente il proprio modello di business ai veicoli detenuti da ERGY.

Per ERGY, alla luce della mancata realizzazione di operazioni di aggregazione e integrazione societaria con operatori terzi, è in corso di valutazione, come maggiormente opportuna, una progressiva dismissione degli impianti, per i quali sono già state avviate e stanno proseguendo negoziazioni con potenziali controparti.

La fusione permetterebbe agli azionisti ERGY da un lato di ampliare le prospettive del loro investimento partecipando al collaudato modello di business di Intek e dall'altro di contare su una potenziale rivalutazione del titolo Intek ad oggi sottostimato (come infra dettagliato).

1.4.1 Obiettivi gestionali e relativi programmi

La Fusione consente a Intek di proseguire nella semplificazione della struttura societaria - anche in considerazione del fatto che le due società partecipanti alla Fusione hanno simile oggetto sociale. Consentirà, inoltre, di ottenere una sensibile riduzione dei costi di struttura, con la riduzione del costo del lavoro e l'eliminazione dei costi societari relativi al consiglio di amministrazione, agli organi di controllo e vigilanza di ERGY, nonchè di altri costi amministrativi di gestione stimati in circa Euro 1,2 milioni nel 2016.

L'ingresso nel capitale di Intek consentirà agli azionisti di ERGY di mantenere la partecipazione in una società i cui strumenti finanziari sono quotati sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Intek, quale holding di investimento dinamica era titolare, al 31 dicembre 2016, di investimenti netti che ammontavano ad Euro 522,6 milioni (Euro 485,1 milioni a fine 2015), di cui l'87% nel Settore Rame e il residuo nell'ambito delle attività finanziarie ed immobiliari. L'incremento del valore degli investimenti nel corso dell'ultimo esercizio, pari ad Euro 37,5 milioni, è da collegare al sostegno finanziario concesso alle società controllate e collegate in particolare attraverso il finanziamento a medio termine concesso a KME AG per Euro 35 milioni.

La Fusione consentirà di ampliare la base azionaria di Intek, con possibili effetti positivi sulla liquidità e sui volumi di scambio dei suoi titoli.

1.5 Profili giuridici della Fusione

Viene sottoposto all'approvazione della Assemblea Straordinaria degli azionisti di Intek il Progetto di Fusione.

Il Progetto di Fusione, unitamente a quanto ad esso allegato, che ne costituisce parte integrante, è

stato approvato dagli organi amministrativi di Intek e di ERGY in data 16 maggio 2017 ed è stato depositato in pari data dalle società partecipanti alla Fusione presso le rispettive sedi sociali, pubblicato nel sito internet di entrambe e verrà depositato presso i competenti Registri delle Imprese di Milano e di Firenze, ai sensi del terzo comma dell'art. 2501-ter c.c..

La Fusione viene effettuata ai sensi degli articoli 2501 e ss. cod. civ. e, alla data di efficacia della stessa, comporterà l'estinzione della Società Incorporanda e il subentro a titolo universale di Intek alla Società Incorporanda, per effetto del quale Intek assumerà (una volta avvenuta l'ultima iscrizione prescritta dagli artt. 2504 e 2504-bis cod. civ.) tutte le attività e passività, come i diritti e gli obblighi di ERGY e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, tutti i relativi beni materiali e immateriali, crediti e debiti maturati o a scadere e più in generale l'intero patrimonio della Società Incorporanda senza esclusione o limitazione alcuna.

1.5.1 Presupposti della Fusione

Non vi è nessun presupposto che limiti l'esecuzione della Fusione.

1.5.2 Condizioni della Fusione

Il perfezionamento dell'operazione di Fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive assemblee straordinarie di Intek ed ERGY, all'avveramento di tutte e ciascuna le seguenti condizioni:

(a) che, anteriormente alla stipulazione dell'atto di Fusione, non sia pervenuto un numero di dichiarazioni di recesso da parte di azionisti di ERGY che comporti un esborso complessivo superiore ad Euro 500.000,00;

(b) il mancato verificarsi, entro la data di stipula dell'atto di Fusione ed anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o contestualmente alla stessa, (i) di eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek, ovvero (ii) di atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data odierna e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek;

(c) la mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel progetto di fusione nei termini ed alle condizioni ivi descritti;

(d) la circostanza che gli enti creditori del gruppo Ergy abbiano espressamente rinunciato alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutori derivanti dall'esistenza di clausole di change of control eventualmente incluse nei contratti di finanziamento e/o leasing con società facenti parte del gruppo Ergy.

L'accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni sub (b) e (c) è rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Intek, restando inteso che, in mancanza di apposita deliberazione di accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione di Intek prima della stipulazione dell'atto di fusione, dette condizioni sospensive dovranno intendersi avverate. Il Consiglio di Amministrazione di Intek deve parimenti intendersi competente a decidere, nell'interesse della società risultante dalla Fusione, la rinuncia alle condizioni sub (a), (b) e (c) sopra indicate. La condizione sub (d) sarà oggetto di accertamento da parte degli amministratori e/o dei legali rappresentanti di entrambe le Società.

1.5.3 Effetti della Fusione

La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda

ed il subentro a titolo universale di Intek a ERGY per effetto del quale Intek assumerà tutto il patrimonio, i diritti e gli obblighi di ERGY.

La società risultante dalla Fusione manterrà lo Statuto sociale di Intek, al quale non verranno apportate modifiche, ad eccezione dell'emissione delle nuove azioni a servizio della Fusione, in relazione all'applicazione del rapporto di cambio, come definito ai successivi paragrafi 3 e 4 della presente Relazione, fatta avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'"Articolo 4 Capitale" dello Statuto sociale della Società Incorporante saranno meglio precisate nel loro definitivo ammontare, in applicazione dei principi e dei criteri descritti infra ai paragrafi 3 e 4, nell'atto di Fusione.

Il testo dello Statuto sociale della Società Incorporante post Fusione è accluso al Progetto di Fusione allegato alla presente Relazione come "Allegato A".

2 SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2501-quater cod. civ., sono stati utilizzati per Intek il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 e per ErgyCapital il bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dall'Assemblea del 28 aprile 2017.

Tali documenti sono a disposizione del pubblico presso le sedi legali di Intek ed ERGY, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sui siti internet delle società, rispettivamente www.itkgroup.it e www.ergycapital.com.

Al 31 dicembre 2016, Intek ha riportato a livello separato una perdita di Euro 4,4 milioni con un patrimonio netto pari ad Euro 442,2 milioni ed un indebitamento netto verso terzi della holding di Euro 80,4 milioni. A seguito dell'applicazione dei principi contabili delle investment entities i valori del bilancio consolidato sono simili a quelli del bilancio separato.

ERGY, al 31 dicembre 2016, ha riportato a livello separato una perdita di Euro 1,7 milioni, con un patrimonio netto pari ad Euro 18,3 milioni ed una posizione finanziaria netta negativa di Euro 8,2 milioni. Il bilancio consolidato del gruppo ERGY al 31 dicembre 2016 presenta una perdita di Euro 1,4 milioni con un patrimonio netto pari ad Euro 10,7 milioni ed una posizione finanziaria netta negativa di Euro 57,7 milioni.

3 RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE

3.1 Premesse

Intek ed ERGY, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, hanno proceduto all'analisi di stima del valore economico ("fair value" o "equity value") delle società coinvolte nell'operazione di Fusione.

Nella determinazione del rapporto di cambio, i Consigli di Amministrazione di Intek ed ERGY si sono avvalsi delle risultanze dell'assistenza di EY S.p.A., che già aveva supportato Intek nella determinazione del fair value dei propri investimenti per il bilancio al 31 dicembre 2016 (cui si rimanda per ulteriori dettagli sulle valutazioni utilizzate), e in precedenti operazioni straordinarie (fusione Intek/FEB), ed ERGY nell'effettuazione dell'impairment test per il bilancio al 31 dicembre 2016.

Si ritiene che la stima dei valori economici da porre a confronto per la determinazione del rapporto di cambio, come previsto dalla dottrina aziendale e dalla più diffusa prassi professionale, debba essere condotta sulla base dei seguenti principi:

Pluralità di criteri: si fa generalmente ricorso, per le attività più significative e, ove possibile, a più metodi di valutazione al fine di determinare un intervallo di ragionevolezza in cui collocare il valore delle società oggetto di fusione e, quindi, identificare successivamente i limiti minimi e massimi da utilizzare per la stima del Rapporto di Cambio;

  • Omogeneità e coerenza dei criteri: l'applicazione di regole omogenee e coerenti nel processo valutativo (scelta della metodologia e relativa applicazione) rappresenta una condizione fondamentale avuto riguardo al settore in cui l'impresa opera, all'attività aziendale, alle sue caratteristiche gestionali ed alla disponibilità dei dati;
  • Ottica stand alone: la valutazione deve essere effettuata in ipotesi di autonomia gestionale delle società oggetto di fusione, in un'ottica cosiddetta stand alone, tenendo conto delle singole realtà aziendali come disgiunte e considerando le rispettive condizioni economiche. In particolare, devono essere esclusi i potenziali effetti derivanti dall'operazione (es. sinergie);
  • Relatività delle stime: nell'ambito di operazioni di questo tipo, l'obiettivo primario non è tanto la determinazione in termini assoluti dei valori economici delle società coinvolte, quanto la definizione di valori relativi che possano essere raffrontati e comparati tra loro nell'ottica della determinazione del Rapporto di Cambio, pur tenendo conto della specificità dell'operazione;
  • Riferimento ai prezzi di Borsa: nel caso di operazioni che coinvolgono società quotate sui mercati regolamentati i prezzi di Borsa costituiscono normalmente il criterio valutativo di riferimento.

Sulla base dell'Equity Value complessivo delle società coinvolte si determina quello per singola azione.

3.2 Considerazioni sulla determinazione del rapporto di cambio e, nello specifico, sulla determinazione delle formule di riferimento

Nel caso specifico sono stati considerati i seguenti aspetti:

  • Azioni ordinarie e Azioni di risparmio: Intek ha in circolazione azioni di risparmio. È pertanto necessario definire la c.d. parità interna, ossia il rapporto di concambio esistente tra azioni ordinarie e azioni di risparmio, attraverso un'analisi del contenuto patrimoniale dei loro diritti. Allo stato attuale, in caso di liquidazione i diritti delle due diverse categorie di azioni non sono differenti. Similarmente a quanto effettuato in precedenti operazioni straordinarie, si è ritenuto opportuno definire un rapporto di parità interna pari a uno tra azioni ordinarie e di risparmio della Società Incorporante;
  • Azioni con voto maggiorato: la presenza nello statuto di Intek della clausola relativa al voto maggiorato è stata considerata come caratteristica dell'azionista e non delle azioni stesse;
  • Azioni proprie: come da prassi, non sono state considerate nel numero di azioni ai fini della definizione del valore unitario delle azioni, nella sostanza si attribuisce il maggior valore di tali azioni rispetto al costo di iscrizione a tutti gli azionisti;
  • Intek ha in circolazione un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria dell'importo nominale complessivo di Euro 32.004.000, suddiviso in numero 4.000 obbligazioni dal valore nominale unitario di Euro 8.001 "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012–2017" (il "Prestito Convertendo"). Ai fini della stima del Rapporto di Cambio, è stato considerato l'esercizio del diritto di conversione e quindi il conseguente effetto diluitivo sul capitale sociale. E' stato altresì tenuto conto che una frazione di detto prestito obbligazionario per n. 526 obbligazioni per un importo nominale complessivo di Euro 4.208.526 risulta attualmente detenuta da Intek stessa.

In considerazione di quanto sopra, è stata configurata la seguente formula relativa al Rapporto di Cambio:

Rapporto di Cambio 1 = Equity Value Intek / # azioni Intek 2 ---------------------------------------------- Equity Value ERGY / # azioni ERGY 3

Note:

  • (1) Il Rapporto di Cambio, in ragione del ridotto fair value unitario delle azioni ERGY, è stato indicato come rapporto tra le azioni concambiate rispetto a quelle annullate.
  • (2) Pari a numero 414.601.808, rappresentato dal totale delle azioni ordinarie e di risparmio emesse da Intek al netto di quelle detenute dall'emittente in portafoglio e considerando quelle derivanti dalla conversione del Prestito Convertendo, al netto delle obbligazioni proprie detenute da Intek.
  • (3) Pari a numero 167.020.217

3.3 Criteri utilizzati nella determinazione del rapporto di concambio

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio ed in particolare ai fini della determinazione dell'Equity Value di riferimento di Intek e ERGY è stato utilizzato il Metodo delle quotazioni di borsa e, per il fatto che entrambe le società hanno natura di holding di partecipazioni, il Metodo Somma delle Parti ("SoP").

3.3.1 Metodo delle quotazioni di borsa

Il Metodo delle quotazioni di borsa consiste nel riconoscere ad un'azienda quotata un valore pari a quello attribuitole dal mercato borsistico, a prescindere dagli effettivi valori patrimoniali e reddituali, storici e prospettici.

Nel caso specifico si riportano tuttavia le seguenti considerazioni:

  • in seguito all'attuale forte instabilità dei mercati finanziari conseguente alla crisi economica e finanziaria globale, le quotazioni di Borsa potrebbero essere penalizzanti per entrambe le società;
  • l'evidenza sui mercati finanziari di "holding discount" che caratterizza le holding di partecipazioni;
  • i titoli emessi da Intek ed ERGY presentano una scarsa (quasi inesistente) copertura da parte degli analisti finanziari;
  • dall'analisi effettuata sulla liquidità del titolo si osserva una discreta liquidità dei titoli anche se il capitale scambiato cumulato in rapporto al flottante risulti al di sotto della media osservata per i diretti comparabili sui vari orizzonti temporali.

Ai fini dell'analisi si è osservato l'andamento delle quotazioni di Borsa con riferimento a diversi orizzonti temporali sia con riferimento alla data del 24 gennaio 2017 (data dell'annuncio ufficiale al mercato dell'Operazione cd. "Leak date") che al 31 dicembre 2016. Per sterilizzare la volatilità insita nei titoli azioni azionari si è privilegiato il ricorso a valori medi calcolati su intervalli temporali diversi. In particolare si è fatto riferimento ad intervalli di 1, 3, 6 e 12 mesi.

Per determinare l'Equity Value di Intek si è fatto riferimento alla somma della capitalizzazione di borsa delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio.

La tabella sottostante riepiloga le risultanze delle analisi indicando il Rapporto di Cambio inteso come numero di azioni ERGY per ogni azione INTEK.

Orizzonte
temporale
Equity Value per Azione
Data Osservazione ERGY Intek Rapporto di cambio
31 dicembre 2016 12 mesi 0,0544 0,2370 4,3566
31 dicembre 2016 6 mesi 0,0510 0,2076 4,0706
31 dicembre 2016 3 mesi 0,0524 0,2060 3,9313
31 dicembre 2016 1 mese 0,0546 0,2050 3,7546
Leak date 12 mesi 0,0539 0,2338 4,3377
Leak date 6 mesi 0,0529 0,2126 4,0189
Leak date 3 mesi 0,0546 0,2137 3,9139
Leak date 1 mese 0,0562 0,2252 4,0071

I valori osservati si collocano tra un minimo di 3,75 ed un massimo di 4,36.

3.3.2 Somma delle Parti

Tale metodologia consiste nel determinare il valore economico di un Gruppo mediante la valutazione dei singoli assets che lo compongono, ognuno sulla base del metodo valutativo ritenuto più appropriato nelle circostanze.

In considerazione delle caratteristiche dei beni oggetto di valutazione, per la stima del fair value di alcune attività, si è provveduto ad applicare metodologie basate sui flussi di cassa attesi, (metodo del Discounted Cash Flow o "DCF"). Le tecniche di valutazione basate sul DCF generalmente consistono nella determinazione di una stima dei flussi di cassa futuri attesi. Il modello richiede la stima dei flussi di cassa e l'adozione di parametri di mercato per lo sconto: il tasso o il margine di sconto riflette lo spread di credito e/o di finanziamento richiesti dal mercato per strumenti con profili di rischio e di liquidità simili, al fine di definire un "valore attualizzato".

Con specifico riferimento ad altri investimenti, principalmente rappresentati da attività in liquidazione o in attesa di realizzo, è stato determinato il rispettivo fair value secondo una prospettiva di carattere patrimoniale, facendo riferimento principalmente alle seguenti informazioni: (i) patrimonio netto Contabile di alcune società di entità minore; (ii) il valore di mercato delle quote dei fondi di investimento (iii) costi storici desumibili dai bilanci delle società partecipanti alla fusione e (iv) il valore di mercato per gli immobili risultante da apposite perizie immobiliari.

In relazione alla partecipazione detenuta in KME AG da Intek che, rappresentando oltre l'85% delle attività, ne costituisce il principale investimento, è stata sviluppata una stima di valore basata sulla metodologia del DCF con riferimento alle attività industriali inerenti la produzione e la commercializzazione di rame e altri materiali metallici, sulla base del Business Plan 2017- 2021, approvato dal Board di KME AG.

Il fair value della partecipazione in KME AG è stato stimato attualizzando i flussi di cassa operativi generati dagli assets stessi (al netto dell'effetto fiscale) ad un tasso di sconto rappresentativo del costo medio del capitale (WACC, anch'esso post tax) pari a 9,98% (inclusivo di un premio addizionale dell'1,5% per riflettere i rischi intrinseci alle previsioni, tenendo conto delle deviazioni storiche registrate).

Di seguito le assunzioni principali alla base del Piano:

progressivo recupero nei volumi di vendita di circa l'1,6% annuo (la crescita della domanda di rame a livello globale (CAGR 2017-2020) è del 2,5%);

  • crescita del valore aggiunto (CAGR circa 3,6%) legato alla ipotizzata stabilità del prezzo del rame. La stabilità del prezzo del rame è supportata dalle previsioni contenute negli studi dei principali operatori finanziari;
  • significativo recupero di EBITDA principalmente conseguente agli effetti dei piani di ristrutturazione posti in essere dagli amministratori in esercizi recenti ed all'aumento dell'attenzione nell'incremento della produttività;
  • investimenti sostanzialmente stabili e mediamente pari al 4,6% del capitale investito netto.

Il terminal value è stato calcolato assumendo l'EBITDA di lungo periodo pari alla media dell'EBITDA di Piano degli ultimi 5 anni (periodo esplicito), ammortamenti pari agli investimenti ed utilizzando un tasso di crescita di lungo periodo "g" pari a zero.

La proiezione dei flussi finanziari è basata sulle proiezioni approvate dalla direzione aziendale escludendo tuttavia eventuali flussi in entrata o in uscita che si stimino derivare da future ristrutturazioni, miglioramenti o ottimizzazione dell'andamento dell'attività formalmente non approvati.

Il tasso WACC è stato determinato in considerazione dei seguenti parametri:

  • risk free-rate: media ponderata dei bond governativi a 10 anni di ciascun paese in cui il Gruppo opera;
  • market risk premium: pari al 5,5%, in linea con la prassi valutativa italiana;
  • costo del debito: tasso swap USD a 10 anni al 31 dicembre 2016 incrementato da uno spread del 2,5%;
  • Beta unlevered: media dei coefficienti beta unlevered di un campione di società quotate comparabili;
  • Premio addizionale Alpha sul costo del capitale proprio pari al 4%.

Similarmente, per quanto riguarda ERGY si è fatto riferimento ai flussi operativi di cassa legati ai settori Fotovoltaico e Geotermia previsti dal Piano Pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERGY nel marzo 2017.

Relativamente al settore fotovoltaico le ipotesi di base sono state:

  • i flussi finanziari sono stati ottenuti a partire dalle previsioni economiche e finanziarie relative alle società veicolo che detengono gli impianti in esercizio nonché alle previsioni afferenti la società di service (O&M) Energetica Solare ricompresa nel perimetro della CGU;
  • l'orizzonte temporale di riferimento è incluso tra 12 e 17 anni, coerentemente con la durata residua del periodo di incentivazione ottenuta dagli impianti fotovoltaici come stabilito dal conto energia;
  • gli assunti di base relativi al settore operativo Fotovoltaico sono i seguenti:
  • si è tenuto conto dei flussi di cassa dei 18,1 MWp corrispondenti agli investimenti già realizzati dal Gruppo alla data del bilancio;
  • prosecuzione dell'attività di Operation & Maintenance (O&M) per gli impianti del gruppo da parte della controllata Energetica Solare Srl;
  • i costi operativi relativi all'IMU sono stati rivisti per adeguarli alle modifiche normative che ne hanno ridotto sensibilmente la base imponibile;
  • gli altri parametri (ore di insolazione, prezzo di vendita dell'energia, decadimento produttivo dei pannelli, etc.) sono in linea sia con i dati storici osservati nel corso degli esercizi precedenti, che con i valori desumibili dalle analisi di mercato;
  • è stato utilizzato un tasso di sconto al netto delle imposte del 5,13%. Il tasso di sconto è stato stimato sulla base del costo medio del capitale di settore calcolato partendo dal tasso

di interesse di mercato del 1,76% (Risk-free rate pari al BTP decennale al 31 dicembre 2016), ipotizzando un rapporto D/E (Debt/Equity) pari a 3,25.

Per quanto riguarda il settore della Geotermia le ipotesi sono state le seguenti:

  • i flussi finanziari sono stati ottenuti a partire dalle previsioni economiche e finanziarie del piano della controllata E.Geo S.r.l., che costituisce la CGU geotermia, per il periodo 2017- 2019;
  • l'orizzonte temporale di riferimento è pari a 3 anni. Per la determinazione del terminal value è stato definito un tasso di crescita nullo (g=0) utilizzando altresì quale margine operativo lordo quello medio degli ultimi tre anni di previsione esplicita;
  • il valore recuperabile dell'avviamento allocato al settore Geotermia è stato calcolato applicando un tasso di sconto al netto delle imposte pari al 5,87%. Infine, è stato utilizzato un rapporto D/E (Debt/Equity) pari a 1,18.

In secondo luogo è stato poi utilizzato sia per le principali attività di Intek che per ERGY il metodo dei multipli di transazioni comparabili che consiste nel riconoscere all'azienda un valore in linea con i prezzi fatti in transazioni recenti, aventi per oggetto aziende similari operanti nello stesso settore della Società da valutare. In sintesi, tale metodo prevede l'elaborazione di moltiplicatori risultanti dal rapporto tra il valore della transazione comparabile ed alcune grandezze economico patrimoniali ritenute significative.

Nell'adottare tale metodologia, si è tenuto conto delle seguenti tematiche:

  • scelta delle transazione comparabili, ossia identificazione di un campione di transazione sufficientemente comparabili con l'azienda oggetto di valutazione;
  • scelta dei moltiplicatori, ossia individuazione di opportuni rapporti tra: valori espressi dal mercato e grandezze fondamentali delle aziende del campione considerato.

In particolare, nell'applicazione di tale metodo:

  • per KME AG dopo aver selezionato un panel di transazioni comparabili, è stato utilizzato il multiplo EV/EBITDA, considerato il più attendibile alla luce della consolidata prassi valutativa, per aziende operative in business similari. Nello specifico il valore utilizzato è stato pari a 9,32 volte sull'EBITDA 2016 pari ad Euro 63 milioni;
  • per ERGY è stato utilizzato un multiplo tecnico EV/MW. Tale moltiplicatore, pari a 3,68, è stato applicato alla potenza totale, espressa in MW, degli impianti fotovoltaici di proprietà di ERGY corrispondente a 18,105.

Si è successivamente condotta un'analisi utilizzando la media aritmetica dei valori ottenuti tramite l'applicazione del DCF e del metodo dei multipli di transazione. La scelta di tale metodologia, da parte dell'Advisor, è attribuibile alla necessità di attenuare ulteriormente la crescita prevista nel Piano KME (riflessa nel metodo DCF – adeguatamente considerato in ottica prudenziale) attraverso l'applicazione di valori storici (riflessi nel metodo dei multipli) anche alla luce (i) degli scostamenti tra i dati actual e di budget di KME, nonché (ii) delle stime del Piano 2017-2021 in rialzo rispetto alla versione del Business Plan precedente.

I risultati ottenuti, posta la minor rischiosità delle valutazioni di ERGY, sono stati integrati delle risultanze di scenari alternativi (stress test) utilizzando ulteriori parametri quali un aumento del tasso di sconto applicato ai flussi di KME (+1,0% e successivamente +1,4%). L'ultimo scenario approssima il valore di patrimonio netto di Intek che esprime a fair value le proprie attività.

La tabella seguente riepiloga i risultati ottenuti:

Equity value per Azione
Metodo ERGY Intek Rapporto di cambio
DCF - caso base 0,1104 1,2616 11,4275
Multipli di transazione 0,0790 1,0430 13,2025
Media 0,0950 1,1520 12,1263
DCF - stress test 1 0,1104 1,1245 10,1857
DCF - stress test 2 0,1104 1,0760 9,7464

I valori ottenuti si posizionano tra un minimo di 9,75 e 13,20.

3.4 Sintesi dei risultati.

Sulla base delle risultanze di cui sopra, è stato indicato da parte dell'Advisor un intervallo di valori arrotondato compreso tra 4 (espressione del metodo delle quotazioni di borsa) e 10 (espressione del metodo della somma delle parti). In quest'ultimo caso sono state considerate anche le risultanze degli stress test più prudenziali per Intek alla luce delle considerazioni indicate in precedenza.

3.5 Difficoltà incontrate nella valutazione.

Le principali difficoltà incontrate nella valutazione delle società coinvolte nella Fusione sono sinteticamente le seguenti:

  • ricorso all'effettuazione di stime e di assunzioni soprattutto per il metodo del Discounted Cash Flow. Non è possibile prevedere che tali stime ed assunzioni, pur basandosi sull'esperienza e conoscenza, nonché sui dati storici disponibili saranno effettivamente mantenute o confermate. Si citano, ad esempio, gli scostamenti rilevati tra i dati actual e quelli di budget elaborati dal Management di KME negli ultimi 3 anni;
  • limitata comparabilità delle società oggetto di analisi con riguardo al portafoglio degli investimenti detenuto ed allo stadio di valorizzazione degli stessi;
  • presenza di categorie diverse (azioni ordinarie e di risparmio) all'interno dell'azionariato di Intek;
  • complessità dello strumento finanziario Prestito Convertendo e connesse considerazioni relative alla determinazione del Rapporto di Cambio;
  • scarsa significatività delle quotazioni di borsa di Intek ed ERGY rispetto ai principali competitors quotati e mancata copertura da parte di analisti per entrambi i titoli.

Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione nello svolgimento delle analisi e ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

3.6 Determinazione del Rapporto di Cambio

I Consigli di Amministrazione di ERGY e di Intek hanno deciso di adottare il seguente Rapporto di Cambio:

ogni n. 4,5 azioni di ErgyCapital da concambiare, assegnazione di n. 1 (una) azione ordinaria Intek (il "Rapporto di Cambio").

Tale valore approssima il valore massimo ottenuto dall'applicazione del metodo delle quotazioni che è stato ritenuto nella fattispecie il più idoneo visto che si tratta di due società entrambe quotate.

Il Rapporto di Cambio così determinato produce gli stessi effetti di un aumento di capitale di Intek condotto sugli attuali valori di borsa acquisendo comunque a sconto le attività di ERGY.

Tale Rapporto di Cambio produce un limitato effetto diluitivo per i soci di Intek in considerazione dei rapporti dimensionali delle due società coinvolte e della quota di partecipazione in ERGY da parte di Intek stessa.

Le principali considerazioni che hanno condotto i due Consigli di Amministrazione a questa scelta possono così essere riassunte:

  • minimizzazione dell'uscita di cassa legata al potenziale recesso degli azionisti di ERGY;
  • riduzione dei fenomeni di arbitraggio tra i titoli coinvolti che potrebbero alterare l'andamento delle quotazioni;
  • interesse di Intek alla gestione diretta delle attività di ERGY.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

4.1 Modalità di assegnazione

L'assemblea straordinaria della Società Incorporante sarà chiamata ad approvare, a servizio della Fusione, l'emissione di massime n. 18.914.322 nuove azioni ordinarie Intek senza indicazione del valore nominale, da assegnare agli azionisti ErgyCapital diversi da Intek, a soddisfazione del Rapporto di Cambio.

Il numero massimo delle azioni di nuova emissione a servizio della Fusione è così determinato assumendo che permanga invariata la partecipazione di Intek in ErgyCapital e la mancanza di annullamenti di azioni ErgyCapital in virtù dell'eventuale recesso di cui al successivo paragrafo 9.

Si precisa che l'emissione di azioni al servizio della Fusione, a valere sul medesimo ammontare del capitale sociale, non avrà ad oggetto un numero di azioni superiore al 10% del numero di azioni di Intek attualmente esistenti e, pertanto, ricorrerà l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Regolamento Consob n. 11971 (il "Regolamento Emittenti") di attuazione al D. Lgs. 58/98 (il "TUF").

Al perfezionamento della Fusione tutte le azioni di ERGY saranno annullate.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante assegnate al servizio del concambio saranno poste a disposizione degli aventi diritto in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di efficacia della Fusione e, comunque, verranno messe a disposizione di ciascun richiedente entro il termine massimo di 10 giorni di Borsa aperta da tale data.

Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite degli intermediari autorizzati, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità per procedere alle operazioni di concambio, la Società Incorporante provvederà alla pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti di ERGY un servizio che consenta loro di:

  • ottenere il quantitativo di azioni ERGY necessario per giungere ad un numero intero di azioni Intek spettanti in applicazione del rapporto di cambio;
  • cedere a prezzi di mercato le azioni ERGY che risultino inferiori al numero minimo

previsto per il concambio per ottenere n. 1 azione ordinaria Intek di nuova emissione.

Tutte le operazioni sopra descritte avverranno senza aggravio per gli azionisti di spese, bolli o commissioni per il tramite degli intermediari autorizzati.

Tutte le azioni ordinarie della Società Incorporante che saranno assegnate saranno quotate al pari delle azioni ordinarie delle medesima, già in circolazione.

4.2 Data di godimento delle azioni al servizio del concambio

Le azioni ordinarie della Società Incorporante attribuite in concambio delle azioni di ERGY avranno tutte godimento regolare. Le azioni ordinarie Intek di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni Intek in circolazione al momento della loro emissione.

5 DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà anche essere successiva a quella dell'ultima data delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante e gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi saranno riferiti alla Incorporante stessa a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui viene data attuazione alla fusione.

6 RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Neutralità fiscale

Le operazioni di fusione sono regolate, dal punto di vista fiscale, dall'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ("Tuir").

In termini generali, la normativa prevede un regime di neutralità fiscale dell'operazione, non originandosi alcuna ipotesi né di realizzo né di distribuzione delle plusvalenze della Società Incorporanda. Da questo enunciato discende che i valori fiscalmente riconosciuti per i beni della società Incorporanda vengono necessariamente mantenuti in capo alla Società Incorporante, indifferentemente dalla valorizzazione dei beni stessi nel bilancio della società originata dalla fusione.

Le differenze di Fusione

La Fusione, comportando l'unificazione dei patrimoni delle società partecipanti all'operazione, può far sorgere la necessità di iscrivere specifiche poste volte a realizzare l'equilibrio contabile tra i valori dell'attivo e quelli del passivo: l'avanzo e il disavanzo di fusione.

Dal punto di vista fiscale, l'avanzo da fusione (derivi esso dal concambio e/o dall'annullamento della partecipazione nella Incorporanda) non assume rilevanza fiscale in capo alla Incorporante. Lo stesso entrerà a far parte del patrimonio netto della Incorporante, mantenendo pro-quota la stessa natura fiscale del patrimonio netto ante Fusione della Incorporanda.

Con riferimento ai disavanzi da fusione, neanche in tal caso i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento della partecipazione o dal concambio, assumono rilevanza fiscale. I beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla Società Incorporanda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

Rimane salva la facoltà di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori evidenziati in bilancio (art. 172, comma 10-bis del Tuir).

Effetti dell'operazione di fusione sul consolidato

Entrambe le società partecipanti alla fusione hanno in essere, con il proprio gruppo, il consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR cui partecipano in qualità di consolidanti.

Per effetto dell'operazione di fusione, il consolidato dell'Incorporanda prosegue in capo all'Incorporante. La continuazione del consolidato avviene nel presupposto che continuino a risultare rispettate le disposizioni di legge relative al regime della tassazione di gruppo. Per quanto riguarda in particolare il requisito del controllo, si ritiene che l'Incorporante – che succede, ai sensi dell'art. 2504-bis del c.c., nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive dell'Incorporanda per effetto dell'operazione di fusione – soddisfi le condizioni poste dagli artt. 117 e 120 del TUIR nei confronti delle società controllate da quest'ultima (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 101 del 9 aprile 2009).

Nonostante il subentro delle società appartenenti al consolidato dell'Incorporanda in quello dell'Incorporante, le eventuali perdite fiscali non ancora utilizzate all'interno del consolidato dell'Incorporanda dovranno essere riattribuite alle società che ad esso hanno partecipato. Tali perdite così riattribuite, assumeranno la natura di perdite pregresse all'entrata nel consolidato dell'Incorporante e, come tali, saranno utilizzabili solo in capo alle società cui si riferiscono (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 116 del 25 maggio 2007).

Le società appartenenti al consolidato dell'Incorporanda potranno partecipare al regime del consolidato fiscale dell'Incorporante già nel periodo di imposta nel quale ha effetto la fusione e relativamente alla residua frazione del triennio in cui ha efficacia l'opzione a suo tempo effettuata dalle stesse società consolidate e dalla Incorporanda (cfr. Risoluzione Ministeriale n. 101 del 9 aprile 2009 e Risoluzione Ministeriale n. 44 del 12 marzo 2007).

Limitazioni al riporto delle perdite per le società partecipanti alla fusione

Considerato che l'operazione di fusione in questione è riconducibile alla fattispecie di un'operazione di fusione tra società consolidante (Incorporante) e società non inclusa nel proprio consolidato (Incorporanda), le limitazioni di cui all'articolo 172, comma 7 del TUIR (i.e. test di vitalità e limite quantitativo del patrimonio netto) risultano applicabili:

  • per quanto riguarda l'Incorporante, alle perdite pregresse realizzate negli esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione del proprio consolidato rimanendo escluse (dalle predette limitazioni) le perdite prodotte in vigenza di consolidato;
  • per quanto riguarda l'Incorporanda, alle perdite pregresse realizzate negli esercizi anteriori all'ingresso nel consolidato dell'Incorporanda nonché a quelle realizzate in costanza di consolidato che assumeranno – per effetto della riattribuzione – la natura di perdite pregresse (Cfr. Circolare Ministeriale n. 9 del 9/3/2010).

La data di effetto fiscale

Ai fini contabili e fiscali, stante il fatto che Intek già controlli ERGY e quindi l'operazione ai fini IFRS ricade nell'ambito delle "Business combination under common control" e considerata la coincidenza degli esercizi sociali delle società partecipanti alla fusione con l'anno solare, gli effetti della Fusione saranno fatti retroagire al 1° gennaio dell'anno nel quale avrà effetto la Fusione.

Imposte indirette

La fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. 633/72. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b, Tariffa parte I, D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Effetti sugli azionisti della società Incorporanda

Il concambio delle azioni detenute dagli azionisti della società Incorporanda con azioni della società Incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo né distribuzione di plusvalenze né conseguimento di ricavi. Di conseguenza sulle azioni della Incorporante si manterranno i valori fiscalmente riconosciuti delle azioni concambiate.

7 PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

L'azionariato rilevante di Intek alla data della presente Relazione è stato riportato nella tabella sub Paragrafo 1.3.

L'attuazione della Fusione avrà un impatto estremamente limitato in ordine alla composizione dell'azionariato della Società Incorporante, non modificandone l'assetto di controllo, tenuto conto che al servizio del concambio vengono emesse massime n. 18.914.322 azioni ordinarie Intek pari nel massimo al 5,19% del capitale di categoria ed al 4,78% dell'intero capitale sociale.

A seguito del completamento della Fusione, i seguenti soggetti possederanno, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario2 [considerando che, alla data del concambio, sia rimasta invariata la partecipazione di Intek in ErgyCapital e non vi siano stati annullamenti di azioni ErgyCapital in virtù del recesso]:

Dichiarante Azionista diretto Quota %
su capitale
ordinario
Quota % su
capitale
complessivo
Quattroduedue Holding BV Quattroduedue S.p.A. 43,375
%
38,13
%

8 EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza della Società Incorporante, non esistono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF aventi ad oggetto le azioni della Società Incorporante, ad eccezione di quanto di seguito indicato.

E' in essere un patto parasociale tra i soci di Quattroduedue Holding BV, quale società titolare di una partecipazione indiretta in Intek (il "Patto"). Nessuno dei soci di Quattroduedue Holding BV controlla detta società ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Il suddetto Patto, pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" il 30 gennaio 1999 ai sensi dell'art. 122 del TUF, è stato oggetto di successive proroghe, regolarmente comunicate a sensi di legge e regolamento, che hanno portato la sua scadenza al 30 giugno 2019. Per maggiori dettagli sul Patto si rinvia all'estratto disponibile per la consultazione sul sito www.consob.it.

Per quanto a conoscenza della Società Incorporante, ad esito della Fusione il Patto rimarrà in vigore tra i soci di Quattroduedue Holding BV, nei limiti della sua durata come sopra indicata.

9 DIRITTO DI RECESSO

9.1 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 2437 cod. civ. in favore degli azionisti

Agli azionisti Intek non compete il diritto di recesso non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste

2 Si segnala che Intek anche successivamente alla Fusione rientrerà nella categoria delle PMI, come definita dall'art. 1 del Testo Unico della Finanza, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del citato Testo Unico, e pertanto continueranno ad essere soggette all'obbligo di comunicazione alla Società solo le partecipazioni che superano il 5% del diritto di voto.

dalla legge.

Agli azionisti di ERGY spetterà invece il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, cod. civ.

Come già riportato nel paragrafo 1.5.2, la Fusione è subordinata alla condizione che anteriormente alla stipulazione dell'atto di Fusione sia pervenuto un numero di dichiarazioni di recesso da parte di azionisti di ERGY che non comporti un onere complessivo di spesa per le società partecipanti alla Fusione superiore ad Euro 500.000.

Tale condizione, posta nell'esclusivo interesse della Società Incorporante, è rinunciabile da parte di questa ultima.

9.2 Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di ErgyCapital per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital in applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari degli elementi del procedimento di recesso.

9.3 Indicazione dei soggetti legittimati all'esercizio del recesso, delle modalità e dei termini previsti per il suo esercizio

A) Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di ERGY che non abbiano concorso alla delibera di approvazione della Fusione, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis e ss. cod. civ.;

B) gli azionisti di ERGY che avranno esercitato il diritto di recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso a partire dalla data di efficacia della Fusione e in conformità alla disciplina di legge applicabile, fermo restando che non si sia avverata la condizione prevista dal precedente paragrafo 1.5.2 o che Intek non vi abbia rinunciato.

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Vi ricordiamo nuovamente che, in allegato alla presente relazione, è riportato il Progetto di Fusione con il testo vigente dello statuto sociale di Intek.

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PROPOSTA DI DELIBERA

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI INTEK GROUP S.P.A.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A. riunitasi in sede straordinaria,

  • • visto il progetto di fusione per incorporazione di Ergycapital S.p.A. in INTEK Group S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Milano in data [●] 2017 ed al Registro delle Imprese di Firenze in data [●] 2017 ("Progetto di Fusione");
  • • esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori al progetto di fusione sopra richiamato;
  • • preso atto dei bilanci delle società partecipanti alla fusione al 31 dicembre 2016, da valersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 – quater 2° comma c.c.;
  • • preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta dalla società di revisione Baker Tilly Revisa, quale esperto comune nominato ai sensi dell'articolo 2501 sexies cod. civ., dal Tribunale di Milano;

delibera

  • 1. di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione della controllata ErgyCapital S.p.A. in INTEK Group S.p.A., da attuare alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti nel Progetto di Fusione stesso, dando atto che lo statuto sociale di INTEK Group S.p.A. non subirà alcuna modifica, ad eccezione del numero delle azioni, in conseguenza dell'emissione di massime n. 18.914.322 nuove azioni a soddisfazione del rapporto di cambio, senza aumento del capitale sociale;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo dagli stessi nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per apportare alla presente deliberazione ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi per:
  • (i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del Progetto di Fusione;
  • (ii) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e alle competenti autorità amministrative di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria ai fini dell'operazione.

Milano, 16 maggio 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente f.to dott. Vincenzo Manes

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

ERGYCAPITAL S.p.A.

IN

INTEK GROUP S.p.A.

ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.

*** *** ***

I Consigli di Amministrazione di Intek Group S.p.A. ("Intek" o la "Società Incorporante") e di ErgyCapital S.p.A. ("ErgyCapital" o la "Società Incorporanda") hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di ErgyCapital in Intek (la "Fusione").

Premessa

In data 24 gennaio 2017, i Consigli di Amministrazione di Intek e di ErgyCapital hanno deliberato di avviare tutte le attività propedeutiche, strumentali, connesse o funzionali alla realizzazione di un processo di integrazione societaria con l'obiettivo di proseguire il processo di semplificazione della struttura del Gruppo Intek avviato nel corso del 2016 con le fusioni per incorporazione di KME Partecipazioni S.p.A. e di FEB - Ernesto Breda S.p.A. in Intek.

Si precisa che la Società Incorporante possiede n. 81.905.668 azioni ordinarie della Società Incorporanda, rappresentanti circa il 49,039% del capitale sociale di ErgyCapital.

Il presente Progetto di Fusione:

  • contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 2501-ter cod. civ.;
  • dovrà essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Firenze (ex art. 2501-ter comma 3 cod. civ.);
  • dovrà altresì essere depositato presso le sedi delle due società partecipanti alla Fusione (ex art. 2501-septies comma 1 n. 1 cod. civ.).

Ai sensi dell'art. 2501-quater comma 2 cod. civ., le società partecipanti alla Fusione hanno deciso di utilizzare, quali situazioni patrimoniali di riferimento, per Intek il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 e per ErgyCapital il bilancio approvato dall'Assemblea del 28 aprile 2017.

Detti documenti sono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti ai sensi di legge e di regolamento applicabili.

Condizioni della Fusione

Il perfezionamento dell'operazione di Fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive assemblee straordinarie di Intek ed ErgyCapital, all'avveramento di tutte le seguenti condizioni:

  • (a) il mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di ErgyCapital per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione superiore a Euro 500.000;
  • (b) il mancato verificarsi, entro la data di stipula dell'atto di Fusione ed anche nel corso e/o per effetto dell'esecuzione dell'operazione medesima e/o in concorso con o

contestualmente alla stessa, (i) di eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek, ovvero (ii) di atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data odierna e tali da determinare un pregiudizio che incida in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek;

  • (c) la mancata adozione/pubblicazione, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere sostanzialmente più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità delle società partecipanti alla Fusione e/o del Gruppo Intek di eseguire la fusione e/o l'insieme delle operazioni indicate nel progetto di fusione nei termini ed alle condizioni ivi descritti;
  • (d) la circostanza che gli enti creditori del gruppo abbiano espressamente rinunciato alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutori derivanti dall'esistenza di clausole di change of control eventualmente incluse nei contratti di finanziamento e/o leasing con società facenti parte del gruppo ErgyCapital.

L'accertamento del verificarsi degli eventi dedotti nelle condizioni sub (b) e (c) è rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Intek, restando inteso che, in mancanza di apposita deliberazione di accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione di Intek prima della stipulazione dell'atto di fusione, dette condizioni sospensive dovranno intendersi avverate. Il Consiglio di Amministrazione di Intek deve parimenti intendersi competente a decidere, nell'interesse della società risultante dalla Fusione, la rinuncia alle condizioni sub (a), (b) e (c) sopra indicate. La condizione sub (d) sarà oggetto di accertamento da parte degli amministratori e/o dei legali rappresentanti di entrambe le società.

* * * * *

1. Società partecipanti alla Fusione

1.1 Società Incorporante

Denominazione: INTEK Group S.p.A.

Sede legale: Milano, Foro Buonaparte n. 44

Il capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, è pari a Euro 314.225.009,80, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 345.506.670 azioni ordinarie e n. 50.109.818 azioni di risparmio; entrambe le categorie di azioni sono prive di valore nominale espresso e sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 00931330583.

1.2 Società Incorporanda

Denominazione: ErgyCapital S.p.A.
Sede legale: Firenze, Via dei Barucci n. 2

Il capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, è pari a Euro 26.410.725,44, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 167.020.217 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A ("MIV").

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze: 05815170963.

2. Statuto della Società Incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla Fusione

A seguito della Fusione, lo Statuto della Società Incorporante, costituente Allegato A del presente Progetto di Fusione, rimarrà invariato rispetto allo statuto vigente, fatta eccezione per le modifiche alla clausola relativa al capitale sociale ("Art. 4 Capitale") in dipendenza dell'emissione di nuove azioni a servizio della Fusione di cui al successivo paragrafo 4.

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

Le azioni di ErgyCapital, che saranno annullate in virtù della Fusione, saranno concambiate in azioni ordinarie di Intek di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di cambio:

ogni n. 4,5 azioni di ErgyCapital da concambiare, assegnazione di n. 1 (una) azione ordinaria Intek (il "Rapporto di Cambio").

Ai sensi dell'art. 2504-ter c.c. non saranno assegnate azioni Intek in concambio delle azioni ErgyCapital possedute dalla stessa Intek.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Emissione delle azioni a servizio della Fusione

L'assemblea straordinaria della Società Incorporante sarà chiamata ad approvare, a servizio della Fusione, l'emissione di massime n. 18.914.322 nuove azioni ordinarie Intek, senza indicazione del valore nominale, da assegnare agli azionisti ErgyCapital diversi da Intek, a soddisfazione del Rapporto di Cambio.

Si precisa che l'emissione di azioni al servizio della Fusione, a valere sul medesimo ammontare del capitale sociale, non avrà ad oggetto un numero di azioni superiore al 10% del numero di azioni di Intek attualmente esistenti e, pertanto, ricorrerà l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Il rapporto di cambio verrà soddisfatto mediante l'emissione di massime n. 18.914.322 nuove azioni ordinarie Intek a servizio della Fusione deliberata contestualmente all'approvazione del Progetto di Fusione, senza aumento del capitale sociale, stante la mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni.

Il numero massimo delle azioni di nuova emissione a servizio della Fusione è così determinato assumendo che permanga invariata la partecipazione di Intek in ErgyCapital e la mancanza di annullamenti di azioni ErgyCapital in virtù dell'eventuale recesso di cui al successivo paragrafo 9.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di Intek a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di ErgyCapital, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 7 del presente Progetto di Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Laddove necessario, si provvederà inoltre a mettere a disposizione dei soci di ErgyCapital un servizio per consentire di ottenere un numero intero di azioni Intek spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato avviso.

6. Data dalla quale le azioni di Intek assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni emesse dalla Società Incorporante in concambio delle azioni di ErgyCapital avranno godimento regolare e attribuiranno pertanto i medesimi diritti delle azioni Intek in circolazione al momento della loro emissione.

7. Decorrenza degli effetti civilistici, fiscali e contabili della Fusione

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà anche essere successiva all'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis del codice civile "Data di Efficacia").

Le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui si verificherà la Data di Efficacia, al pari degli effetti fiscali della Fusione.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione

Non è previsto alcun trattamento specifico a favore di particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. Diritto di recesso

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti cod. civ.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di ErgyCapital per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

* * * * *

INTEK GROUP S.p.A.

Il Presidente (f.to Vincenzo Manes)

ERGYCAPITAL S.p.A.

Il Presidente (f.to Vincenzo Cannatelli)

* * * * *

Allegati:

(A) Statuto post Fusione della Società Incorporante.

STATUTO SOCIALE TITOLO I

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Intek Group S.p.A.".

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire, ed eventualmente trasferire e sopprimere, uffici, succursali ed agenzie anche all'estero.

Art. 3 Oggetto

La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre Società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle Società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati.

Rientrano nell'oggetto sociale: rilasciare e ricevere fidejussioni ed altre garanzie; effettuare operazioni commerciali complementari o connesse con le attività delle Società od enti cui partecipa; acquistare ed alienare immobili civili ed industriali e condurne la gestione; nonchè, in genere, ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale, o rispetto a questo, opportuna od utile.

TITOLO II

Articolo 4 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilanove e ottanta) rappresentato da n. 414.530.810 (quattrocentoquattordicimilionicinquecentotrentamilaottocentodieci) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 364.420.992 (trecentosessantaquattromilioniquattrocentoventimilanovecentonovantadue) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di n. 28.452.150 (ventottomilioniquattrocentocinquantaduemilacentocinquanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.

L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

(1) Il numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione a servizio della fusione è così determinato assumendo che permanga invariata la partecipazione di Intek Group S.p.A. in ErgyCapital S.p.A. e la mancanza di annullamenti di azioni di ErgyCapital S.p.A. in virtù dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di quest'ultima.

Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.

In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.

Art. 6 Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 7 Delega degli Amministratori

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 8 Utile d'esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.

Art. 9 Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla legge.

TITOLO III

Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori delle sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonchè i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11 quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"):

a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("Regolamento Congiunto") attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma 2; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) non pervenisse alla Società

entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;

d) ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date).

La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non si computa nel calcolo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 11-quater Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11 bis e 11-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinunzia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Art. 12 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.

Art. 13 Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio, redatto in conformità alla normativa vigente.

Gli interventi di ciascun avente diritto, pertinenti all'Ordine del Giorno, saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'Assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'avente diritto dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea; la Società si riserva la facoltà di rispondere prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

TITOLO IV

Art. 14 Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione dell'impresa e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge siano demandati alla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti operazioni di fusione e di scissione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, ridurre il capitale sociale in caso di recesso di un socio ed adeguare lo Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonchè specifiche modalità deliberative.

Nei limiti imposti per legge, il Consiglio può costituire al suo interno Comitati anche esecutivi, fissandone le competenze ed il regolamento interno, e può delegare proprie attribuzioni a singoli componenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con facoltà di avocare a sè operazioni rientranti nelle deleghe già conferite.

Gli Amministratori ai quali sono stati conferiti poteri o deleghe, nonchè quelli che partecipano ai Comitati eventualmente costituiti, hanno l'obbligo di informare con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Con la medesima periodicità, devono altresì riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri e facoltà per il compimento di singoli atti a dipendenti ed a terzi in genere.

Art. 15 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque Amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telescritto che sarà conservato agli atti della società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonchè attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione,

durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria pro tempore vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

  1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

  2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

  3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonchè il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Art. 18 Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, o con qualunque altro mezzo per cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio

Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonchè per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. L'indicazione degli Amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 20 Rappresentanza sociale

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero, compresa la Corte Costituzionale, di promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato sia rituali che liberi, di presentare esposti, denunce e querele in sede penale, di proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonchè istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di rimettere querele e transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, di nominare procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati o dei Direttori, gli atti sociali sono validamente firmati da due Amministratori.

Art. 21 Compenso

Al Consiglio di Amministrazione spetta una partecipazione agli utili nella misura indicata al precedente art. 8; l'Assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità annuale fissa.

Il Consiglio determina il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonchè sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonchè su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come segue.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

Le liste dovranno essere corredate:

  1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

  2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

  3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente.

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Art. 23 Riunioni del Collegio

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonchè per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni di materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

TITOLO VI

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII

Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

TITOLO VIII

Art. 27 Durata della Società

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

TITOLO IX

Art. 28 Liquidazione della Società

La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.

Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

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