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Juventus Football Club

Registration Form Apr 12, 2024

4461_rns_2024-04-12_70da5af7-e0e0-42a6-a9f5-2e9f3664d40f.pdf

Registration Form

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STATUTO VIGENTE STATUTO
POST AUMENTO CAPITALE SOCIALE
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
ArƟcolo 1 - DENOMINAZIONE ArƟcolo 1 - DENOMINAZIONE
E'
cosƟtuita
una
società
per
azioni
soƩo
la
E'
cosƟtuita
una
società
per
azioni
soƩo
la
denominazione
"JUVENTUS
F.C.
S.p.A."
o
denominazione
"JUVENTUS
F.C.
S.p.A."
o
"JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.", senza vincoli di "JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.", senza vincoli di
rappresentazione grafica. rappresentazione grafica.
ArƟcolo 2 - SEDE ArƟcolo 2 - SEDE
La società ha la sede legale in Torino. La società ha la sede legale in Torino.
ArƟcolo 3 - OGGETTO ArƟcolo 3 - OGGETTO
La società ha per oggeƩo esclusivo l'esercizio di La società ha per oggeƩo esclusivo l'esercizio di
aƫvità sporƟve ed altresì l'esercizio di aƫvità ad aƫvità sporƟve ed altresì l'esercizio di aƫvità ad
esse connesse o strumentali in modo direƩo o esse connesse o strumentali in modo direƩo o
indireƩo. indireƩo.
Nell'ambito delle aƫvità connesse o strumentali la Nell'ambito delle aƫvità connesse o strumentali la
società ha per oggeƩo il compimento di aƫvità società ha per oggeƩo il compimento di aƫvità
promozionali, pubblicitarie e di licenza di propri promozionali, pubblicitarie e di licenza di propri
marchi, l'acquisto, la detenzione e la vendita, non marchi, l'acquisto, la detenzione e la vendita, non
nei confronƟ del pubblico, di partecipazioni in nei confronƟ del pubblico, di partecipazioni in
società commerciali, immobiliari o avenƟ ad oggeƩo società commerciali, immobiliari o avenƟ ad oggeƩo
la fornitura di servizi comunque connesse al proprio la fornitura di servizi comunque connesse al proprio
oggeƩo sociale. oggeƩo sociale.
Per
l'aƩuazione
dell'oggeƩo
sociale
e
per
la
Per
l'aƩuazione
dell'oggeƩo
sociale
e
per
la
realizzazione
degli
scopi
precisaƟ
nei
commi
realizzazione
degli
scopi
precisaƟ
nei
commi
precedenƟ la società potrà: precedenƟ la società potrà:

compiere
operazioni
di
caraƩere

compiere
operazioni
di
caraƩere
immobiliare, mobiliare e finanziario, queste ulƟme immobiliare, mobiliare e finanziario, queste ulƟme
non nei confronƟ del pubblico, che fossero ritenute non nei confronƟ del pubblico, che fossero ritenute
uƟli o necessarie;

promuovere e pubblicizzare la sua aƫvità e
uƟli o necessarie;

promuovere e pubblicizzare la sua aƫvità e
la sua immagine uƟlizzando modelli, disegni ed la sua immagine uƟlizzando modelli, disegni ed
emblemi
direƩamente
o
a
mezzo
terzi
e
emblemi
direƩamente
o
a
mezzo
terzi
e
commercializzando, sempre direƩamente o a mezzo commercializzando, sempre direƩamente o a mezzo
terzi, beni, oggeƫ e prodoƫ recanƟ marchi o segni terzi, beni, oggeƫ e prodoƫ recanƟ marchi o segni
disƟnƟvi
della
società;
svolgere
anche
disƟnƟvi
della
società;
svolgere
anche
indireƩamente aƫvità editoriale, con la esclusione indireƩamente aƫvità editoriale, con la esclusione
della pubblicazione di giornali quoƟdiani. della pubblicazione di giornali quoƟdiani.
Il tuƩo comunque nel rispeƩo delle disposizioni di Il tuƩo comunque nel rispeƩo delle disposizioni di
legge. legge.
ArƟcolo 4 – DURATA ArƟcolo 4 – DURATA
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre
2100. 2100.
CAPITALE SOCIALE – AZIONI CAPITALE SOCIALE – AZIONI
ArƟcolo 5 – MISURA DEL CAPITALE ArƟcolo 5 – MISURA DEL CAPITALE
Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 diviso in n. Il capitale sociale è di Euro 15.214.872,56 50.000,00
252.747.877 azioni ordinarie senza valore nominale. diviso
in
n.
379.121.815
252.747.877
azioni
Le azioni sono nominaƟve e sono emesse in regime ordinarie senza valore nominale.
di dematerializzazione. Le azioni sono nominaƟve e sono emesse in regime
di dematerializzazione.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediƟ.

In data 23 novembre 2023 l'assemblea in sede straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale, a pagamento in denaro, da effeƩuarsi entro il 31 dicembre 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 200 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, avenƟ le stesse caraƩerisƟche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisƟ della società avenƟ diriƩo e ha conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per definire le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione, inclusi i poteri per: (i) determinare la misura dell'aumento di capitale, comunque non superiore – tenuto conto anche del sovrapprezzo – a massimi Euro 200 milioni; (ii) determinare il prezzo di emissione delle azioni, e in parƟcolare la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a sovrapprezzo, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenƟ nel momento di determinazione dei termini dell'aumento di capitale, dei corsi di Borsa dell'azione ordinaria Juventus, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari; (iii) determinare il numero di azioni oggeƩo dell'emissione ed il relaƟvo rapporto di opzione, fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caraƩerisƟche – anche in termini di godimento – di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione agli azionisƟ in proporzione alla partecipazione detenuta; (iv) determinare la tempisƟca per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in parƟcolare per l'avvio dell'offerta dei diriƫ in opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diriƫ eventualmente risultanƟ inoptaƟ al termine del periodo di soƩoscrizione, nel rispeƩo del termine finale del 31 dicembre 2024.

ArƟcolo 6 – AZIONI E DIRITTO DI VOTO

  1. Ogni azione è indivisibile e dà diriƩo ad un voto. 2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diriƩo a due voƟ ove siano soddisfaƩe entrambe le seguenƟ condizioni:

(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggeƩo, in virtù di un diriƩo reale legiƫmante l'esercizio del diriƩo di voto (piena proprietà con diriƩo di voto o nuda proprietà con diriƩo di voto o usufruƩo con diriƩo di voto) per un periodo conƟnuaƟvo di almeno venƟquaƩro mesi, decorrenƟ dall'iscrizione nell'elenco speciale di cui al punto successivo; e

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediƟ.

In data 23 novembre 2023 l'assemblea in sede straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale, a pagamento in denaro, da effeƩuarsi entro il 31 dicembre 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 200 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, avenƟ le stesse caraƩerisƟche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisƟ della società avenƟ diriƩo e ha conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per definire le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione, inclusi i poteri per: (i) determinare la misura dell'aumento di capitale, comunque non superiore – tenuto conto anche del sovrapprezzo – a massimi Euro 200 milioni; (ii) determinare il prezzo di emissione delle azioni, e in parƟcolare la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a sovrapprezzo, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenƟ nel momento di determinazione dei termini dell'aumento di capitale, dei corsi di Borsa dell'azione ordinaria Juventus, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari; (iii) determinare il numero di azioni oggeƩo dell'emissione ed il relaƟvo rapporto di opzione, fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caraƩerisƟche – anche in termini di godimento – di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione agli azionisƟ in proporzione alla partecipazione detenuta; (iv) determinare la tempisƟca per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in parƟcolare per l'avvio dell'offerta dei diriƫ in opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diriƫ eventualmente risultanƟ inoptaƟ al termine del periodo di soƩoscrizione, nel rispeƩo del termine finale del 31 dicembre 2024.

ArƟcolo 6 – AZIONI E DIRITTO DI VOTO

  1. Ogni azione è indivisibile e dà diriƩo ad un voto. 2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diriƩo a due voƟ ove siano soddisfaƩe entrambe le seguenƟ condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggeƩo, in virtù di un diriƩo reale legiƫmante l'esercizio del diriƩo di voto (piena proprietà con diriƩo di voto o nuda proprietà con diriƩo di voto o usufruƩo con diriƩo di voto) per un periodo conƟnuaƟvo di almeno venƟquaƩro mesi, decorrenƟ dall'iscrizione nell'elenco speciale di cui al punto successivo; e

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia aƩestata dall'iscrizione conƟnuaƟva, per un periodo di almeno venƟquaƩro mesi, nell'elenco speciale appositamente isƟtuito disciplinato dal presente arƟcolo (l'"Elenco Speciale").

L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene l'ulƟmo giorno del mese in cui l'istanza del soggeƩo legiƫmato, prevista dal successivo comma 3, è ricevuta dalla società.

L'acquisizione della maggiorazione del diriƩo di voto è efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diriƩo di voto.

  1. La società isƟtuisce e Ɵene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuƟ previsƟ dalla normaƟva applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggeƫ che intendano beneficiare della maggiorazione del diriƩo di voto.

Al fine di oƩenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggeƩo legiƫmato ai sensi del presente arƟcolo dovrà presentare un'apposita istanza unitamente alla comunicazione aƩestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal Ɵtolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normaƟva vigente. Nel caso di soggeƫ diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggeƩo è soƩoposto a controllo direƩo o indireƩo di terzi e i daƟ idenƟficaƟvi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compaƟbili, le disposizioni relaƟve al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diriƩo di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato in conformità alle disposizioni normaƟve e regolamentari applicabili, secondo i criteri definiƟ dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della società.

  1. La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale (con conseguente perdita della maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di Ɵtolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato) nei seguenƟ casi: a) in caso di rinuncia irrevocabile, totale o parziale, dell'interessato;

b) in caso di comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposƟ per la maggiorazione del diriƩo di voto o la perdita della Ɵtolarità del diriƩo reale legiƫmante e/o del relaƟvo diriƩo di voto; ovvero

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia aƩestata dall'iscrizione conƟnuaƟva, per un periodo di almeno venƟquaƩro mesi, nell'elenco speciale appositamente isƟtuito disciplinato dal presente arƟcolo (l'"Elenco Speciale").

L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene l'ulƟmo giorno del mese in cui l'istanza del soggeƩo legiƫmato, prevista dal successivo comma 3, è ricevuta dalla società.

L'acquisizione della maggiorazione del diriƩo di voto è efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diriƩo di voto.

  1. La società isƟtuisce e Ɵene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuƟ previsƟ dalla normaƟva applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggeƫ che intendano beneficiare della maggiorazione del diriƩo di voto.

Al fine di oƩenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggeƩo legiƫmato ai sensi del presente arƟcolo dovrà presentare un'apposita istanza unitamente alla comunicazione aƩestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal Ɵtolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normaƟva vigente. Nel caso di soggeƫ diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggeƩo è soƩoposto a controllo direƩo o indireƩo di terzi e i daƟ idenƟficaƟvi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compaƟbili, le disposizioni relaƟve al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diriƩo di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato in conformità alle disposizioni normaƟve e regolamentari applicabili, secondo i criteri definiƟ dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della società.

  1. La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale (con conseguente perdita della maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di Ɵtolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato) nei seguenƟ casi: a) in caso di rinuncia irrevocabile, totale o parziale, dell'interessato;

b) in caso di comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposƟ per la maggiorazione del diriƩo di voto o la perdita della Ɵtolarità del diriƩo reale legiƫmante e/o del relaƟvo diriƩo di voto; ovvero

c) d'ufficio, ove la società abbia noƟzia dell'avvenuto verificarsi di faƫ che comportano il venir meno dei presupposƟ per la maggiorazione del diriƩo di voto o la perdita della Ɵtolarità del diriƩo reale legiƫmante e conseguentemente del relaƟvo diriƩo di voto.

  1. Il Ɵtolare del diriƩo reale legiƫmante iscriƩo nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla società ogni circostanza e/o vicenda che comporƟ il venir meno dei presupposƟ per la maggiorazione del diriƩo di voto o la perdita o interruzione della Ɵtolarità del diriƩo reale legiƫmante e/o del relaƟvo diriƩo di voto (ivi incluso il trasferimento direƩo o indireƩo di partecipazioni di controllo nei casi previsƟ al successivo comma 6).

  2. La maggiorazione del diriƩo di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di Ɵtolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato viene meno:

a) in caso di cessione, a Ɵtolo oneroso o gratuito dell'azione, salvo quanto infra previsto, restando inteso che per "cessione" si intende anche la cosƟtuzione di pegno, di usufruƩo o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporƟ la perdita del diriƩo di voto da parte dell'azionista; si precisa, per maggior chiarezza, che in caso di cessione di solo una parte della partecipazione posseduta, il voto maggiorato si conserva in relazione alle azioni non oggeƩo di cessione;

b) in caso di cessione direƩa o indireƩa di partecipazioni di controllo in società o enƟ che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'arƟcolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La maggiorazione del diriƩo di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di Ɵtolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:

a) si conserva in caso di cosƟtuzione, da parte del soggeƩo iscriƩo nell'Elenco Speciale, di pegno o usufruƩo sulle azioni, fintantoché il diriƩo di voto rimanga aƩribuito al soggeƩo cosƟtuente il pegno o concedente l'usufruƩo;

b) si conserva in caso sia di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario sia di faƫspecie assimilabili quali il trasferimento a Ɵtolo gratuito in forza di un paƩo di famiglia ovvero il trasferimento a Ɵtolo gratuito a seguito della cosƟtuzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

c) d'ufficio, ove la società abbia noƟzia dell'avvenuto verificarsi di faƫ che comportano il venir meno dei presupposƟ per la maggiorazione del diriƩo di voto o la perdita della Ɵtolarità del diriƩo reale legiƫmante e conseguentemente del relaƟvo diriƩo di voto.

  1. Il Ɵtolare del diriƩo reale legiƫmante iscriƩo nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla società ogni circostanza e/o vicenda che comporƟ il venir meno dei presupposƟ per la maggiorazione del diriƩo di voto o la perdita o interruzione della Ɵtolarità del diriƩo reale legiƫmante e/o del relaƟvo diriƩo di voto (ivi incluso il trasferimento direƩo o indireƩo di partecipazioni di controllo nei casi previsƟ al successivo comma 6).

  2. La maggiorazione del diriƩo di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di Ɵtolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato viene meno:

a) in caso di cessione, a Ɵtolo oneroso o gratuito dell'azione, salvo quanto infra previsto, restando inteso che per "cessione" si intende anche la cosƟtuzione di pegno, di usufruƩo o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporƟ la perdita del diriƩo di voto da parte dell'azionista; si precisa, per maggior chiarezza, che in caso di cessione di solo una parte della partecipazione posseduta, il voto maggiorato si conserva in relazione alle azioni non oggeƩo di cessione;

b) in caso di cessione direƩa o indireƩa di partecipazioni di controllo in società o enƟ che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'arƟcolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La maggiorazione del diriƩo di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di Ɵtolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:

a) si conserva in caso di cosƟtuzione, da parte del soggeƩo iscriƩo nell'Elenco Speciale, di pegno o usufruƩo sulle azioni, fintantoché il diriƩo di voto rimanga aƩribuito al soggeƩo cosƟtuente il pegno o concedente l'usufruƩo;

b) si conserva in caso sia di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario sia di faƫspecie assimilabili quali il trasferimento a Ɵtolo gratuito in forza di un paƩo di famiglia ovvero il trasferimento a Ɵtolo gratuito a seguito della cosƟtuzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

c) si conserva in caso di fusione o scissione del Ɵtolare delle azioni a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direƩamente o indireƩamente, dal medesimo soggeƩo che, direƩamente o indireƩamente, controlla il Ɵtolare del diriƩo reale legiƫmante;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'arƟcolo 2442 del Codice Civile e alle ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenƟ effeƩuaƟ nell'esercizio dei diriƫ di opzione originariamente speƩanƟ in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diriƩo di voto, nonché in caso di esercizio del diriƩo di conversione connesso ad obbligazioni converƟbili e ad altri Ɵtoli di debito comunque struƩuraƟ che lo prevedono nel loro regolamento;

e) può speƩare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è aƩribuito il diriƩo di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della società, qualora ciò sia previsto dal relaƟvo progeƩo;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiƟ nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gesƟƟ da uno stesso soggeƩo;

g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;

h) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conserva in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea aƩestazione dal nuovo fiduciario;

i) si conserva in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggeƩo controllante;

j) non si estende alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diriƩo d'opzione ceduto da un soggeƩo iscriƩo all'Elenco Speciale.

Le azioni di nuova emissione, nelle ipotesi di cui alle leƩere (d) ed (e) del comma precedente, acquisiscono la maggiorazione di voto (i) se speƩanƟ al Ɵtolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (senza necessità di un ulteriore decorso del periodo conƟnuaƟvo di possesso); e (ii) se speƩanƟ al Ɵtolare in relazione ad azioni per le quali la c) si conserva in caso di fusione o scissione del Ɵtolare delle azioni a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direƩamente o indireƩamente, dal medesimo soggeƩo che, direƩamente o indireƩamente, controlla il Ɵtolare del diriƩo reale legiƫmante;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'arƟcolo 2442 del Codice Civile e alle ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenƟ effeƩuaƟ nell'esercizio dei diriƫ di opzione originariamente speƩanƟ in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diriƩo di voto, nonché in caso di esercizio del diriƩo di conversione connesso ad obbligazioni converƟbili e ad altri Ɵtoli di debito comunque struƩuraƟ che lo prevedono nel loro regolamento;

e) può speƩare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è aƩribuito il diriƩo di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della società, qualora ciò sia previsto dal relaƟvo progeƩo;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiƟ nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gesƟƟ da uno stesso soggeƩo;

g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;

h) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conserva in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea aƩestazione dal nuovo fiduciario;

i) si conserva in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggeƩo controllante;

j) non si estende alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diriƩo d'opzione ceduto da un soggeƩo iscriƩo all'Elenco Speciale.

Le azioni di nuova emissione, nelle ipotesi di cui alle leƩere (d) ed (e) del comma precedente, acquisiscono la maggiorazione di voto (i) se speƩanƟ al Ɵtolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (senza necessità di un ulteriore decorso del periodo conƟnuaƟvo di possesso); e (ii) se speƩanƟ al Ɵtolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dalla conclusione del periodo conƟnuaƟvo di possesso, calcolato a parƟre dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

  1. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui speƩa il diriƩo di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tuƩo o in parte) alla maggiorazione del diriƩo di voto, mediante comunicazione scriƩa da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diriƩo di voto può essere nuovamente acquisita rispeƩo alle azioni per le quali è stata presentata rinuncia con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza conƟnuaƟva non inferiore a venƟquaƩro mesi.

  2. La maggiorazione del diriƩo di voto si computa anche per la determinazione dei quorum cosƟtuƟvi e deliberaƟvi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effeƩo sui diriƫ, diversi dal voto, speƩanƟ in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale. 9. Ai fini del presente arƟcolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normaƟva prevista per gli emiƩenƟ quotaƟ.

  3. Il consiglio di amministrazione adoƩa un regolamento che disciplini le modalità aƩuaƟve del voto maggiorato e la tenuta dell'Elenco Speciale.

  4. Qualsivoglia modifica (miglioraƟva o peggioraƟva) della disciplina della maggiorazione del voto deƩata dal presente arƟcolo o la sua soppressione non richiedono altro se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diriƩo di recesso.

  5. Ove la società abbia emesso azioni prive del diriƩo di voto, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive del diriƩo di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la converƟbilità delle azioni prive del diriƩo di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'assemblea straordinaria.

ArƟcolo 7 - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori potranno dall'assemblea essere aƩribuite le facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emeƩere obbligazioni converƟbili ai sensi degli arƟcoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

ASSEMBLEA

ArƟcolo 8 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dalla conclusione del periodo conƟnuaƟvo di possesso, calcolato a parƟre dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

  1. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui speƩa il diriƩo di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tuƩo o in parte) alla maggiorazione del diriƩo di voto, mediante comunicazione scriƩa da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diriƩo di voto può essere nuovamente acquisita rispeƩo alle azioni per le quali è stata presentata rinuncia con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza conƟnuaƟva non inferiore a venƟquaƩro mesi.

  2. La maggiorazione del diriƩo di voto si computa anche per la determinazione dei quorum cosƟtuƟvi e deliberaƟvi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effeƩo sui diriƫ, diversi dal voto, speƩanƟ in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale. 9. Ai fini del presente arƟcolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normaƟva prevista per gli emiƩenƟ quotaƟ.

  3. Il consiglio di amministrazione adoƩa un regolamento che disciplini le modalità aƩuaƟve del voto maggiorato e la tenuta dell'Elenco Speciale.

  4. Qualsivoglia modifica (miglioraƟva o peggioraƟva) della disciplina della maggiorazione del voto deƩata dal presente arƟcolo o la sua soppressione non richiedono altro se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diriƩo di recesso.

  5. Ove la società abbia emesso azioni prive del diriƩo di voto, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive del diriƩo di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la converƟbilità delle azioni prive del diriƩo di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'assemblea straordinaria.

ArƟcolo 7 - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori potranno dall'assemblea essere aƩribuite le facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emeƩere obbligazioni converƟbili ai sensi degli arƟcoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

ASSEMBLEA

ArƟcolo 8 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diriƩo di intervenire all'assemblea coloro ai quali speƩa il diriƩo di voto. Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

La legiƫmazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diriƩo di voto è aƩestata da una comunicazione effeƩuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsƟ dalla normaƟva applicabile.

Il consiglio di amministrazione può aƫvare modalità per consenƟre l'espressione del voto in via eleƩronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diriƩo di voto in assemblea possono essere conferite in via eleƩronica in conformità alla normaƟva applicabile.

La noƟfica eleƩronica della delega può essere effeƩuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante uƟlizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta eleƩronica cerƟficata riportata nell'avviso stesso.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gesƟone accentrata delle proprie azioni, i daƟ idenƟficaƟvi degli azionisƟ unitamente al numero di azioni registrate nei loro conƟ ad una determinata data.

Ai sensi e per gli effeƫ dell'art. 2373 c.c. è in confliƩo di interesse:

a) chiunque abbia diriƫ di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente Ɵtolare di tanƟ diriƫ di voto in un'altra società calcisƟca affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionisƟca pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di deƩa altra società ai sensi del comma 1, punƟ 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;

b) chiunque abbia diriƫ di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente Ɵtolare di tanƟ diriƫ di voto in un'altra società calcisƟca affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionisƟca pari ad una percentuale del capitale di deƩa altra società superiore al 2% (due per cento) ma inferiore a quella di cui alla precedente leƩera a).

Ai fini del calcolo delle predeƩe percentuali si dovrà tener conto di tuƫ i diriƫ di voto esercitabili, direƩamente o indireƩamente, anche tramite società controllanƟ, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a Hanno diriƩo di intervenire all'assemblea coloro ai quali speƩa il diriƩo di voto. Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

La legiƫmazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diriƩo di voto è aƩestata da una comunicazione effeƩuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsƟ dalla normaƟva applicabile.

Il consiglio di amministrazione può aƫvare modalità per consenƟre l'espressione del voto in via eleƩronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diriƩo di voto in assemblea possono essere conferite in via eleƩronica in conformità alla normaƟva applicabile.

La noƟfica eleƩronica della delega può essere effeƩuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante uƟlizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta eleƩronica cerƟficata riportata nell'avviso stesso.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gesƟone accentrata delle proprie azioni, i daƟ idenƟficaƟvi degli azionisƟ unitamente al numero di azioni registrate nei loro conƟ ad una determinata data.

Ai sensi e per gli effeƫ dell'art. 2373 c.c. è in confliƩo di interesse:

a) chiunque abbia diriƫ di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente Ɵtolare di tanƟ diriƫ di voto in un'altra società calcisƟca affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionisƟca pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di deƩa altra società ai sensi del comma 1, punƟ 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;

b) chiunque abbia diriƫ di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente Ɵtolare di tanƟ diriƫ di voto in un'altra società calcisƟca affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionisƟca pari ad una percentuale del capitale di deƩa altra società superiore al 2% (due per cento) ma inferiore a quella di cui alla precedente leƩera a).

Ai fini del calcolo delle predeƩe percentuali si dovrà tener conto di tuƫ i diriƫ di voto esercitabili, direƩamente o indireƩamente, anche tramite società controllanƟ, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a azionisƟ. Il partecipante all'assemblea che si trovi in una delle situazioni di confliƩo di cui sopra dovrà dichiarare, soƩo la propria responsabilità, tale situazione. ArƟcolo 9 - CONVOCAZIONE L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centovenƟ giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consenƟƟ dalla legge, può essere elevato a centoƩanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsƟ dalla legge. ArƟcolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normaƟva applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto. Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione. ArƟcolo 11 - ASSEMBLEA Per la regolarità della cosƟtuzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge, applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'arƟcolo 2369, 3° comma c.c. e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'arƟcolo 2369, 7° comma del c.c., fermo restando quanto previsto ai successivi arƟcoli 13 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. ArƟcolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenƟ, da quello più anziano di età presente o, in mancanza anche di costoro, da altra persona eleƩa dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina il segretario e, ove lo ritenga, due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redaƩo da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da azionisƟ. Il partecipante all'assemblea che si trovi in una delle situazioni di confliƩo di cui sopra dovrà dichiarare, soƩo la propria responsabilità, tale situazione. ArƟcolo 9 - CONVOCAZIONE L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centovenƟ giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consenƟƟ dalla legge, può essere elevato a centoƩanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsƟ dalla legge. ArƟcolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normaƟva applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto. Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione. ArƟcolo 11 - ASSEMBLEA Per la regolarità della cosƟtuzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge, applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'arƟcolo 2369, 3° comma c.c. e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'arƟcolo 2369, 7° comma del c.c., fermo restando quanto previsto ai successivi arƟcoli 13 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. ArƟcolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenƟ, da quello più anziano di età presente o, in mancanza anche di costoro, da altra persona eleƩa dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina il segretario e, ove lo ritenga, due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redaƩo da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da

pegno, usufruƩo o altro diriƩo o ad accordi con altri

pegno, usufruƩo o altro diriƩo o ad accordi con altri

verbale soƩoscriƩo dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della cosƟtuzione, accerta l'idenƟtà e la legiƫmazione dei presenƟ, regola il suo svolgimento ed accerta i risultaƟ delle votazioni.

FaƩo salvo quanto previsto dai precedenƟ commi, tuƩe le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggeƫ ai quali i Ɵtolari di diriƩo di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tuƩe o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggeƫ designaƟ, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportaƟ nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ArƟcolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenƟ variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 secondo la determinazione che viene faƩa dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidaƟ depositate presso la sede della società entro il venƟcinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia oƩenuto il maggior numero di voƟ.

Hanno diriƩo a presentare le liste soltanto gli azionisƟ che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente Ɵtolari di azioni con diriƩo di voto rappresentanƟ almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa percentuale prevista per la società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tuƩo ciò è faƩa menzione nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisƟ legaƟ da rapporƟ di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidaƟ inseriƟ nelle liste devono essere elencaƟ in numero progressivo e possedere i requisiƟ di onorabilità previsƟ dalla legge. Il candidato indicato verbale soƩoscriƩo dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della cosƟtuzione, accerta l'idenƟtà e la legiƫmazione dei presenƟ, regola il suo svolgimento ed accerta i risultaƟ delle votazioni.

FaƩo salvo quanto previsto dai precedenƟ commi, tuƩe le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggeƫ ai quali i Ɵtolari di diriƩo di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tuƩe o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggeƫ designaƟ, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportaƟ nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ArƟcolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenƟ variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 secondo la determinazione che viene faƩa dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidaƟ depositate presso la sede della società entro il venƟcinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia oƩenuto il maggior numero di voƟ.

Hanno diriƩo a presentare le liste soltanto gli azionisƟ che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente Ɵtolari di azioni con diriƩo di voto rappresentanƟ almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa percentuale prevista per la società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tuƩo ciò è faƩa menzione nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisƟ legaƟ da rapporƟ di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidaƟ inseriƟ nelle liste devono essere elencaƟ in numero progressivo e possedere i requisiƟ di onorabilità previsƟ dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiƟ di indipendenza previsƟ dalla legge nonché di quelli previsƟ dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire. Le liste che presentano un numero di candidaƟ pari o superiore a tre devono inoltre includere candidaƟ di genere diverso in modo da consenƟre una composizione del consiglio di amministrazione nel rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informaƟva sulle caraƩerisƟche personali e professionali dei candidaƟ, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidaƟ acceƩano la candidatura e aƩestano, soƩo la propria responsabilità, il possesso dei requisiƟ prescriƫ. I candidaƟ per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

  1. dalla lista che abbia oƩenuto il maggior numero di voƟ sono eleƫ, in base all'ordine progressivo con il quale i candidaƟ sono elencaƟ nella lista, tuƫ gli amministratori da eleggere tranne uno;

  2. dalla seconda lista che abbia oƩenuto il maggior numero di voƟ è eleƩo, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidaƟ sono elencaƟ nella lista.

Non si Ɵene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voƟ inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente arƟcolo.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ulƟmi eleƫ del genere più rappresentato della lista che ha oƩenuto il maggior numero di voƟ, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispeƩo della predeƩa normaƟva, sosƟtuiƟ, sempre sulla base del loro numero progressivo, dai primi candidaƟ non eleƫ della medesima lista del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ulƟmi eleƫ del genere più rappresentato della lista che ha oƩenuto il maggior numero di voƟ,

al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiƟ di indipendenza previsƟ dalla legge nonché di quelli previsƟ dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire. Le liste che presentano un numero di candidaƟ pari o superiore a tre devono inoltre includere candidaƟ di genere diverso in modo da consenƟre una composizione del consiglio di amministrazione nel rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informaƟva sulle caraƩerisƟche personali e professionali dei candidaƟ, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidaƟ acceƩano la candidatura e aƩestano, soƩo la propria responsabilità, il possesso dei requisiƟ prescriƫ. I candidaƟ per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

  1. dalla lista che abbia oƩenuto il maggior numero di voƟ sono eleƫ, in base all'ordine progressivo con il quale i candidaƟ sono elencaƟ nella lista, tuƫ gli amministratori da eleggere tranne uno;

  2. dalla seconda lista che abbia oƩenuto il maggior numero di voƟ è eleƩo, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidaƟ sono elencaƟ nella lista.

Non si Ɵene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voƟ inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente arƟcolo.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ulƟmi eleƫ del genere più rappresentato della lista che ha oƩenuto il maggior numero di voƟ, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispeƩo della predeƩa normaƟva, sosƟtuiƟ, sempre sulla base del loro numero progressivo, dai primi candidaƟ non eleƫ della medesima lista del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ulƟmi eleƫ del genere più rappresentato della lista che ha oƩenuto il maggior numero di voƟ, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispeƩo della predeƩa normaƟva, sosƟtuiƟ dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'arƟcolo 11.

Le precedenƟ regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sosƟtuzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relaƟva assicurando il rispeƩo dei requisiƟ di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relaƟve del codice civile assicurando il rispeƩo dei requisiƟ di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominaƟ dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasƟ in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori non possono essere nominaƟ per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relaƟvo all'ulƟmo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili. I nominaƟ dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'aƩo della loro nomina.

Gli amministratori che risulƟno colpiƟ da provvedimenƟ definiƟvi della giurisdizione ordinaria comportanƟ pene accessorie incompaƟbili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzideƫ provvedimenƟ.

Gli amministratori che siano colpiƟ da provvedimenƟ disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comporƟno la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominaƟ o eleƫ ad altre cariche sociali.

ArƟcolo 14 - CARICHE SOCIALI

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenƟ il presidente. Può, inoltre, nominare uno o più vice presidenƟ oltreché uno o più amministratori delegaƟ; designa pure un segretario, anche tra estranei al consiglio.

ArƟcolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispeƩo della predeƩa normaƟva, sosƟtuiƟ dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'arƟcolo 11.

Le precedenƟ regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sosƟtuzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relaƟva assicurando il rispeƩo dei requisiƟ di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relaƟve del codice civile assicurando il rispeƩo dei requisiƟ di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominaƟ dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasƟ in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori non possono essere nominaƟ per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relaƟvo all'ulƟmo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili. I nominaƟ dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'aƩo della loro nomina.

Gli amministratori che risulƟno colpiƟ da provvedimenƟ definiƟvi della giurisdizione ordinaria comportanƟ pene accessorie incompaƟbili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzideƫ provvedimenƟ.

Gli amministratori che siano colpiƟ da provvedimenƟ disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comporƟno la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominaƟ o eleƫ ad altre cariche sociali.

ArƟcolo 14 - CARICHE SOCIALI

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenƟ il presidente. Può, inoltre, nominare uno o più vice presidenƟ oltreché uno o più amministratori delegaƟ; designa pure un segretario, anche tra estranei al consiglio.

ArƟcolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Europa, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legiƫmato ai sensi di legge, ogni qualvolta quesƟ lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o almeno due sindaci effeƫvi o gli organi delegaƟ. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vice presidente designato dal consiglio. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio. La convocazione si farà per leƩera, telegramma, fax, posta eleƩronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

L'informaƟva prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 c.c. viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegaƟ al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel comma precedente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tuƫ i partecipanƟ devono poter essere idenƟficaƟ e deve essere loro consenƟto di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla traƩazione degli argomenƟ affrontaƟ e di ricevere, trasmeƩere o visionare documenƟ.

ArƟcolo 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenƟ e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmaƟ dal Presidente della riunione e dal segretario.

ArƟcolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il consiglio è invesƟto dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tuƫ gli aƫ anche di disposizione che riƟene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggeƩo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisƟ.

Il consiglio è inoltre competente, oltre che ad emeƩere obbligazioni non converƟbili, ad assumere le deliberazioni concernenƟ tuƩe le operazioni

Il consiglio si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Europa, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legiƫmato ai sensi di legge, ogni qualvolta quesƟ lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o almeno due sindaci effeƫvi o gli organi delegaƟ. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vice presidente designato dal consiglio. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio. La convocazione si farà per leƩera, telegramma, fax, posta eleƩronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

L'informaƟva prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 c.c. viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegaƟ al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel comma precedente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tuƫ i partecipanƟ devono poter essere idenƟficaƟ e deve essere loro consenƟto di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla traƩazione degli argomenƟ affrontaƟ e di ricevere, trasmeƩere o visionare documenƟ.

ArƟcolo 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenƟ e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmaƟ dal Presidente della riunione e dal segretario.

ArƟcolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il consiglio è invesƟto dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tuƫ gli aƫ anche di disposizione che riƟene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggeƩo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisƟ.

Il consiglio è inoltre competente, oltre che ad emeƩere obbligazioni non converƟbili, ad assumere le deliberazioni concernenƟ tuƩe le operazioni consenƟte dall'art. 2365 secondo comma c.c. e la scissione nel caso previsto dalla legge.

ArƟcolo 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio può nominare un comitato esecuƟvo, scegliendone i componenƟ fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tuƩe o parte delle proprie aƩribuzioni, salvo le aƩribuzioni espressamente riservate per legge al consiglio. Per le riunioni e le deliberazioni del comitato esecuƟvo si applicano le stesse norme fissate dagli arƟcoli 15 e 16 per il consiglio di amministrazione. Il segretario del consiglio lo è anche del comitato esecuƟvo.

ArƟcolo 19 - DIRETTORE GENERALE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il consiglio può, nelle forme di legge, nominare un direƩore generale determinandone i poteri, le aƩribuzioni ed eventualmente i compensi.

Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenƟ contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministraƟva e finanziaria in società di rilevanƟ dimensioni.

ArƟcolo 20 - COMPENSI

SpeƩa al consiglio e al comitato esecuƟvo il compenso deliberato dall'assemblea; il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione rispeƫvamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecuƟvo. Agli amministratori cui sono affidaƟ speciali incarichi o poteri potranno dal consiglio, senƟto il parere del collegio sindacale, essere assegnaƟ, anche soƩo forma di partecipazione agli uƟli, speciali compensi. Tuƫ gli imporƟ così determinaƟ saranno portaƟ a spese generali.

ArƟcolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza della società speƩano al presidente e, ove nominaƟ, ai vice presidenƟ e agli amministratori delegaƟ nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiƟ ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e in giudizio.

Inoltre il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, aƩribuire poteri ad altri amministratori, direƩori, procuratori e dirigenƟ che ne useranno nei limiƟ stabiliƟ dal consiglio stesso.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ArƟcolo 22 - SINDACI

consenƟte dall'art. 2365 secondo comma c.c. e la scissione nel caso previsto dalla legge.

ArƟcolo 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio può nominare un comitato esecuƟvo, scegliendone i componenƟ fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tuƩe o parte delle proprie aƩribuzioni, salvo le aƩribuzioni espressamente riservate per legge al consiglio. Per le riunioni e le deliberazioni del comitato esecuƟvo si applicano le stesse norme fissate dagli arƟcoli 15 e 16 per il consiglio di amministrazione. Il segretario del consiglio lo è anche del comitato esecuƟvo.

ArƟcolo 19 - DIRETTORE GENERALE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il consiglio può, nelle forme di legge, nominare un direƩore generale determinandone i poteri, le aƩribuzioni ed eventualmente i compensi.

Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenƟ contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministraƟva e finanziaria in società di rilevanƟ dimensioni.

ArƟcolo 20 - COMPENSI

SpeƩa al consiglio e al comitato esecuƟvo il compenso deliberato dall'assemblea; il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione rispeƫvamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecuƟvo. Agli amministratori cui sono affidaƟ speciali incarichi o poteri potranno dal consiglio, senƟto il parere del collegio sindacale, essere assegnaƟ, anche soƩo forma di partecipazione agli uƟli, speciali compensi. Tuƫ gli imporƟ così determinaƟ saranno portaƟ a spese generali.

ArƟcolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza della società speƩano al presidente e, ove nominaƟ, ai vice presidenƟ e agli amministratori delegaƟ nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiƟ ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e in giudizio.

Inoltre il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, aƩribuire poteri ad altri amministratori, direƩori, procuratori e dirigenƟ che ne useranno nei limiƟ stabiliƟ dal consiglio stesso.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI
CONTI
ArƟcolo 22 - SINDACI

Il collegio sindacale è cosƟtuito da 3 sindaci effeƫvi e 2 sindaci supplenƟ. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effeƫvo e di un supplente. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venƟcinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidaƟ sono elencaƟ mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidaƟ alla carica di sindaco effeƫvo, l'altra per i candidaƟ alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diriƩo a presentare le liste soltanto gli azionisƟ che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente Ɵtolari di azioni con diriƩo di voto rappresentanƟ la percentuale prevista al terzo comma dell'arƟcolo 13; tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tuƩo ciò è faƩa menzione nell'avviso di convocazione.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisƟ appartenenƟ al medesimo gruppo e gli azionisƟ che aderiscano ad un paƩo parasociale avente ad oggeƩo azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriƟ nelle liste unicamente candidaƟ per i quali siano rispeƩaƟ i limiƟ degli incarichi fissaƟ dalla normaƟva applicabile e che siano in possesso dei requisiƟ stabiliƟ dalla normaƟva stessa e dal presente statuto. Ai fini di quanto previsto dall'arƟcolo 1, comma 2, leƩere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiƟ di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie streƩamente aƫnenƟ all'aƫvità esercitata dalla società si intendono diriƩo commerciale, diriƩo industriale, diriƩo dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline avenƟ oggeƩo analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per seƩori di aƫvità streƩamente aƫnenƟ a quello in cui opera la società si intendono i seƩori relaƟvi alle aƫvità sporƟve o allo sport professionisƟco.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidaƟ pari o superiore Il collegio sindacale è cosƟtuito da 3 sindaci effeƫvi e 2 sindaci supplenƟ. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effeƫvo e di un supplente. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venƟcinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidaƟ sono elencaƟ mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidaƟ alla carica di sindaco effeƫvo, l'altra per i candidaƟ alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diriƩo a presentare le liste soltanto gli azionisƟ che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente Ɵtolari di azioni con diriƩo di voto rappresentanƟ la percentuale prevista al terzo comma dell'arƟcolo 13; tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tuƩo ciò è faƩa menzione nell'avviso di convocazione.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisƟ appartenenƟ al medesimo gruppo e gli azionisƟ che aderiscano ad un paƩo parasociale avente ad oggeƩo azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriƟ nelle liste unicamente candidaƟ per i quali siano rispeƩaƟ i limiƟ degli incarichi fissaƟ dalla normaƟva applicabile e che siano in possesso dei requisiƟ stabiliƟ dalla normaƟva stessa e dal presente statuto. Ai fini di quanto previsto dall'arƟcolo 1, comma 2, leƩere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiƟ di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie streƩamente aƫnenƟ all'aƫvità esercitata dalla società si intendono diriƩo commerciale, diriƩo industriale, diriƩo dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline avenƟ oggeƩo analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per seƩori di aƫvità streƩamente aƫnenƟ a quello in cui opera la società si intendono i seƩori relaƟvi alle aƫvità sporƟve o allo sport professionisƟco.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidaƟ pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posƟ della sezione relaƟva ai sindaci effeƫvi, candidaƟ di genere diverso in modo da consenƟre una composizione del collegio sindacale nel rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci uscenƟ sono rieleggibili. Le liste devono essere inoltre corredate:

a) delle informazioni relaƟve all'idenƟtà degli azionisƟ che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione degli azionisƟ diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relaƟva, aƩestante l'assenza di rapporƟ di collegamento previsƟ con quesƟ ulƟmi dalla disciplina vigente;

c) di un'esauriente informaƟva sulle caraƩerisƟche personali e professionali dei candidaƟ, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidaƟ aƩestante il possesso dei requisiƟ previsƟ dalla legge e dallo statuto e della loro acceƩazione della candidatura;

d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperƟ dai candidaƟ presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidaƟ per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisƟ che, in base a quanto sopra stabilito, risulƟno collegaƟ tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predeƩa è ridoƩa alla metà. Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'idenƟficazione dei soggeƫ che procedono al deposito.

Dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia di cui sopra deve essere data noƟzia senza indugio ai sensi della disciplina vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

  1. dalla lista che abbia oƩenuto in assemblea il maggior numero di voƟ sono eleƫ, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencaƟ

a tre devono includere, ai primi due posƟ della sezione relaƟva ai sindaci effeƫvi, candidaƟ di genere diverso in modo da consenƟre una composizione del collegio sindacale nel rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci uscenƟ sono rieleggibili. Le liste devono essere inoltre corredate:

a) delle informazioni relaƟve all'idenƟtà degli azionisƟ che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione degli azionisƟ diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relaƟva, aƩestante l'assenza di rapporƟ di collegamento previsƟ con quesƟ ulƟmi dalla disciplina vigente;

c) di un'esauriente informaƟva sulle caraƩerisƟche personali e professionali dei candidaƟ, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidaƟ aƩestante il possesso dei requisiƟ previsƟ dalla legge e dallo statuto e della loro acceƩazione della candidatura;

d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperƟ dai candidaƟ presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidaƟ per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisƟ che, in base a quanto sopra stabilito, risulƟno collegaƟ tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predeƩa è ridoƩa alla metà. Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'idenƟficazione dei soggeƫ che procedono al deposito.

Dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia di cui sopra deve essere data noƟzia senza indugio ai sensi della disciplina vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

  1. dalla lista che abbia oƩenuto in assemblea il maggior numero di voƟ sono eleƫ, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencaƟ

nelle sezioni della lista, due membri effeƫvi ed uno supplente;

  1. dalla seconda lista che abbia oƩenuto in assemblea il maggior numero di voƟ e che non sia collegata agli azionisƟ di riferimento ai sensi delle disposizioni normaƟve sono eleƫ il restante membro effeƫvo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencaƟ nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eleƫ i candidaƟ della lista che sia stata presentata dagli azionisƟ in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisƟ.

La presidenza del collegio sindacale speƩa al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relaƟva assicurando il rispeƩo dei requisiƟ di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiƟ normaƟvamente e statutariamente richiesƟ, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sosƟtuzione di un sindaco, subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, qualora la nomina del collegio sindacale sia stata effeƩuata a mezzo di liste.

Se tale sosƟtuzione non consente il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispeƩo di tale normaƟva.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effeƩuata a mezzo liste, in caso di sosƟtuzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. Se tale sosƟtuzione non consente il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il supplente che consente il rispeƩo di tale normaƟva. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispeƩo di tale normaƟva.

Le precedenƟ statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effeƫvi e/o supplenƟ e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sosƟtuzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relaƟva, nel rispeƩo del nelle sezioni della lista, due membri effeƫvi ed uno supplente;

  1. dalla seconda lista che abbia oƩenuto in assemblea il maggior numero di voƟ e che non sia collegata agli azionisƟ di riferimento ai sensi delle disposizioni normaƟve sono eleƫ il restante membro effeƫvo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencaƟ nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eleƫ i candidaƟ della lista che sia stata presentata dagli azionisƟ in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisƟ.

La presidenza del collegio sindacale speƩa al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relaƟva assicurando il rispeƩo dei requisiƟ di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiƟ normaƟvamente e statutariamente richiesƟ, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sosƟtuzione di un sindaco, subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, qualora la nomina del collegio sindacale sia stata effeƩuata a mezzo di liste.

Se tale sosƟtuzione non consente il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispeƩo di tale normaƟva.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effeƩuata a mezzo liste, in caso di sosƟtuzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. Se tale sosƟtuzione non consente il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il supplente che consente il rispeƩo di tale normaƟva. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispeƩo della normaƟva vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispeƩo di tale normaƟva.

Le precedenƟ statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effeƫvi e/o supplenƟ e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sosƟtuzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relaƟva, nel rispeƩo del

principio
di
necessaria
rappresentanza
delle
principio
di
necessaria
rappresentanza
delle
minoranze ed assicurando il rispeƩo dei requisiƟ di minoranze ed assicurando il rispeƩo dei requisiƟ di
legge e di statuto in materia di composizione del legge e di statuto in materia di composizione del
collegio sindacale. collegio sindacale.
Ai componenƟ il collegio sindacale si applicano Ai componenƟ il collegio sindacale si applicano
inoltre le decadenze e le inibizioni previste per gli inoltre le decadenze e le inibizioni previste per gli
amministratori dall'arƟcolo 13. amministratori dall'arƟcolo 13.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi
anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione
che tuƫ i partecipanƟ possano essere idenƟficaƟ e che tuƫ i partecipanƟ possano essere idenƟficaƟ e
sia loro consenƟto di seguire la discussione, di sia loro consenƟto di seguire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla traƩazione degli intervenire in tempo reale alla traƩazione degli
argomenƟ affrontaƟ e di ricevere, trasmeƩere o argomenƟ affrontaƟ e di ricevere, trasmeƩere o
visionare documenƟ. visionare documenƟ.
ArƟcolo 23 - RETRIBUZIONE ArƟcolo 23 - RETRIBUZIONE
La determinazione della retribuzione dei sindaci è La determinazione della retribuzione dei sindaci è
faƩa dall'assemblea a tenore di legge. faƩa dall'assemblea a tenore di legge.
ArƟcolo 24 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI ArƟcolo 24 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conƟ è esercitata da una La revisione legale dei conƟ è esercitata da una
società di revisione legale iscriƩa nell'apposito società di revisione legale iscriƩa nell'apposito
registro nominata e funzionante ai sensi di legge. registro nominata e funzionante ai sensi di legge.
BILANCIO BILANCIO
ArƟcolo 25 - ESERCIZIO SOCIALE ArƟcolo 25 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni
anno. anno.
ArƟcolo 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI ArƟcolo 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
L'uƟle
neƩo,
dedoƩe
le
eventuali
perdite
di
L'uƟle
neƩo,
dedoƩe
le
eventuali
perdite
di
precedenƟ esercizi, sarà così riparƟto: precedenƟ esercizi, sarà così riparƟto:
-
il 5% alla riserva legale fino a quando non
-
il 5% alla riserva legale fino a quando non
sarà raggiunto un quinto del capitale sociale; sarà raggiunto un quinto del capitale sociale;
-
almeno il 10% desƟnato a scuole giovanili di
-
almeno il 10% desƟnato a scuole giovanili di
addestramento e formazione tecnico – sporƟva; addestramento e formazione tecnico – sporƟva;
-
la rimanenza alle azioni, quale dividendo,
-
la rimanenza alle azioni, quale dividendo,
salvo diversa deliberazione dell'assemblea. salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
ArƟcolo 27 - ACCONTI SUL DIVIDENDO ArƟcolo 27 - ACCONTI SUL DIVIDENDO
Il
consiglio
di
amministrazione,
nel
corso
Il
consiglio
di
amministrazione,
nel
corso
dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in
relazione
alle
risultanze
della
gesƟone,
può
relazione
alle
risultanze
della
gesƟone,
può
deliberare la distribuzione di acconƟ sul dividendo
per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni
deliberare la distribuzione di acconƟ sul dividendo
per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni
di legge. di legge.
ArƟcolo 28 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI ArƟcolo 28 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI
I dividendi saranno pagabili presso la sede della I dividendi saranno pagabili presso la sede della
società e negli altri luoghi che saranno designaƟ dal società e negli altri luoghi che saranno designaƟ dal
consiglio di amministrazione. consiglio di amministrazione.
Tuƫ i dividendi non esaƫ entro il quinquennio Tuƫ i dividendi non esaƫ entro il quinquennio
saranno
portaƟ
in
aumento
della
riserva
saranno
portaƟ
in
aumento
della
riserva
straordinaria e le relaƟve cedole si riterranno straordinaria e le relaƟve cedole si riterranno
annullate. annullate.
DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI
ArƟcolo 29 - COMPETENZA TERRITORIALE ArƟcolo 29 - COMPETENZA TERRITORIALE
La
società
è
soƩoposta
alla
giurisdizione
La
società
è
soƩoposta
alla
giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giusƟzia dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giusƟzia
amministraƟva di Torino. amministraƟva di Torino.
ArƟcolo 30 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI ArƟcolo 30 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI
Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio
degli azionisƟ si considera quello che risulta dal libro degli azionisƟ si considera quello che risulta dal libro
dei soci. dei soci.
ArƟcolo 31 - LIQUIDAZIONE ArƟcolo 31 - LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento della società, si provvede per In caso di scioglimento della società, si provvede per
la sua liquidazione nei modi stabiliƟ dalla legge. la sua liquidazione nei modi stabiliƟ dalla legge.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominaƟ, a norma Il liquidatore o i liquidatori sono nominaƟ, a norma
di legge, dall'assemblea degli azionisƟ, che ne di legge, dall'assemblea degli azionisƟ, che ne
determina poteri e compensi. determina poteri e compensi.
Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina
la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che
potrà consenƟre lo svolgimento dell'aƫvità sino al potrà consenƟre lo svolgimento dell'aƫvità sino al
termine della stagione in corso. termine della stagione in corso.
ArƟcolo 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ArƟcolo 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tuƩo quanto non previsto dal presente statuto Per tuƩo quanto non previsto dal presente statuto
si fa rinvio alla legge. si fa rinvio alla legge.

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