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Italian Wine Brands

AGM Information Apr 8, 2025

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

"Modifica degli articoli 14 ("Intervento e voto"), 15 ("Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione"), 17 ("Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 22 ("Collegio Sindacale") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito all'approvazione della proposta di modifica degli artt. 14 ("Intervento e voto"), 15 ("Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione"), 17 ("Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 22 ("Collegio Sindacale"), dello Statuto sociale di Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società"), come di seguito illustrato.

I. LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE E LE RELATIVE MOTIVAZIONI

Modifica dell'art. 14 dello Statuto

Al fine di garantire la migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle assemblee della Società, si propone di modificare l'art. 14 dello Statuto come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con le modalità previste dalle medesime leggi o disposizioni regolamentari, mediante l'introduzione di un nuovo comma (comma 3).

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 14 - Intervento e voto Articolo 14 - Intervento e voto
14.1
La legittimazione all'intervento nelle
assemblee ed all'esercizio del diritto di voto
sono disciplinate dalle disposizioni di legge
e regolamentari applicabili.
Invariato
14.2
Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare da altri con
delega
scritta,
osservate
le
disposizioni
inderogabili di legge. La delega può essere
notificata
alla
Società
anche
in
via
elettronica, mediante trasmissione per posta
elettronica secondo le modalità indicate
nell'avviso di convocazione.
Invariato
14.3 Ove previsto e/o consentito dalla legge
e/o
dalle
disposizioni
regolamentari
pro
tempore vigenti, la Società potrà prevedere
che l'intervento e l'esercizio del diritto di
voto in Assemblea da parte degli aventi
diritto possa anche avvenire esclusivamente
mediante
conferimento
di
delega
(o
subdelega)
di
voto
al
rappresentante
designato dalla Società ai sensi dell'articolo
135-undecies
del
D.Lgs.
58/1998,
con
le
modalità previste dalle medesime leggi e/o
disposizioni regolamentari. Anche in tal
caso,
è
ammessa
la
possibilità
che
l'Assemblea
si
svolga,
anche
o
esclusivamente, secondo le modalità previste
dal successivo Articolo 15.5.

Modifica dell'art. 15 dello Statuto

In linea con le più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari, riconoscere la facoltà di stabilire, nei relativi avvisi di convocazione, che le adunanze si possano tenere anche, o in via esclusiva, per videoconferenza (e, pertanto,

omettendo nel caso l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione), nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, mediante l'introduzione di un nuovo comma (comma 5).

La suddetta proposta si collega, inoltre, a quella di introdurre la possibilità di fare ricorso al Rappresentante Designato come modalità esclusiva di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF (cfr. introduzione del comma 3 dell'art. 14 di cui sopra). Si ritiene, infatti, che la partecipazione alle Assemblee esclusivamente online (o con altri mezzi di telecomunicazione eventualmente utilizzabili tempo per tempo) ben si adatti all'ipotesi in cui alla riunione prenda parte un numero di soggetti limitato, quale è il caso dell'intervento unicamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135- undecies.1 del TUF.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 15 – Svolgimento dell'Assemblea
e verbalizzazione
Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea e
verbalizzazione
15.1
L'Assemblea
è
presieduta
dal
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione, ovvero, in caso di sua
assenza o rinunzia, dal Vice Presidente o da
uno dei consiglieri delegati, se nominati e
presenti, in difetto da persona designata con
il
voto
della
maggioranza
del
capitale
rappresentato
in
Assemblea.
Funzioni,
poteri e doveri del Presidente sono regolati
dalla legge.
Invariato
15.2
L'Assemblea nomina un
segretario
anche non socio e, occorrendo, uno o più
scrutatori anche non soci.
Invariato
15.3 Le riunioni assembleari sono constatate
da un verbale redatto dal segretario e
sottoscritto
da
lui
stesso
oltre
che
dal
Presidente.
Invariato
15.4 Nei casi di legge e quando il Consiglio
di
Amministrazione
o
il
Presidente
dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il
verbale viene redatto da un notaio scelto dal
Invariato

15.5
Ove
previsto
e/o consentito
dalla
legge e/o dalle disposizioni regolamentari
pro
tempore
vigenti,
nell'avviso
di
convocazione
può
essere
stabilito
che
l'Assemblea
si
tenga
(i)
anche
o
(ii)
esclusivamente
mediante
mezzi
di
telecomunicazione, con le modalità e nei
limiti
previsti
dalle
medesime
leggi
e
disposizioni regolamentari, omettendo, nel
caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di
svolgimento
della
riunione.
Il
tutto
a
condizione che siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di
parità
di
trattamento
dei
soci,
ed
in
particolare
che:
(a)
sia
consentito
al
presidente dell'Assemblea, anche a mezzo
del proprio ufficio di presidenza, di accertare
l'identità
e
la
legittimazione
degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione; (b) sia consentito al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente
gli
eventi
assembleari
oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito
agli
intervenuti
di
partecipare
alla
Presidente.
In
tal
caso,
l'assistenza
del
segretario non è necessaria.
argomenti all'ordine del giorno. discussione e alla votazione simultanea sugli

Modifica dell'art. 17 dello Statuto

In linea con le modifiche proposte all'art. 15 dello Statuto con riguardo alle modalità di tenuta dell'Assemblea, si propone di modificare l'art. 17 dello Statuto come di seguito evidenziato, al fine di meglio precisare che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o esclusivamente per audio e/o videoconferenza. Si propone altresì di eliminare il riferimento al telefax dalle modalità di convocazione del Consiglio (proposta di modifica dell'art. 17. 3).

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 17 – Deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione
Articolo 17 - Deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione
17.1 Il Consiglio di Amministrazione si
riunisce, anche fuori dalla sede sociale
purché in un paese dell'Unione Europea,
ogni volta che il Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, il Vice Presidente
(ove nominato), lo ritenga opportuno. Il
Consiglio di Amministrazione può altresì
essere convocato da uno dei consiglieri
delegati (se nominati) ovvero quando ne
venga fatta richiesta da almeno un terzo dei
consiglieri in carica, fermi restando i poteri di
convocazione attribuiti ad altri soggetti ai
sensi di legge.
17.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
si
riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché
in un paese dell'Unione Europea, ogni volta
che il Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento,
il
Vice
Presidente
(ove
nominato), lo ritenga opportuno
salvo quanto
disposto dall'art. 17, comma 6, dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì
essere
convocato
da
uno
dei
consiglieri
delegati (se nominati) ovvero quando ne
venga fatta richiesta da almeno un terzo dei
consiglieri in carica, fermi restando i poteri di
convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi
di legge.
17.2 Gli organi delegati curano che l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa e riferiscono al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale,
almeno
ogni
tre
mesi,
sul
generale
andamento
della
gestione
e
sulla
sua
prevedibile
evoluzione
nonché
sulle
operazioni di maggior rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
Società e dalle sue controllate.
Invariato
17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene
convocato
con
avviso
inviato
mediante
posta, telegramma, telefax o posta elettronica
almeno 3 (tre) giorni prima della riunione,
ovvero, in caso di urgenza, almeno 24
(ventiquattro) ore prima della riunione. Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene
convocato con avviso inviato mediante posta,
telegramma,
telefax
o
posta
elettronica
almeno 3 (tre) giorni prima della riunione,
ovvero,
in
caso
di
urgenza,
almeno
24
(ventiquattro) ore prima della riunione. Il
Consiglio di Amministrazione è validamente

validamente costituito qualora, anche in
assenza di convocazione nella forma e nei
modi sopra previsti, siano presenti tutti i
Consiglieri in carica e tutti i membri del
Collegio Sindacale ovvero siano presenti la
maggioranza sia degli Amministratori sia
dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati
preventivamente
ed
adeguatamente
informati della riunione e non si siano
opposti alla trattazione degli argomenti.
costituito
qualora,
anche
in
assenza
di
convocazione nella forma e nei modi sopra
previsti, siano presenti tutti i Consiglieri in
carica e tutti i membri del Collegio Sindacale
ovvero siano presenti la maggioranza sia degli
Amministratori sia dei Sindaci in carica e gli
assenti
siano
stati
preventivamente
ed
adeguatamente informati della riunione e non
si
siano
opposti
alla
trattazione
degli
argomenti.
17.4
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
sono
presiedute
dal
Presidente
o,
in
sua
assenza
od
impedimento,
dal
Vice
Presidente,
se
nominato.
In
mancanza
anche
di
quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere
nominato dai presenti.
Invariato
17.5
Il
Consiglio
di
Amministrazione
delibera validamente, in forma collegiale,
con la presenza effettiva della maggioranza
dei suoi membri in carica e a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
Invariato
17.6
È possibile tenere le riunioni del
Consiglio
di
Amministrazione
con
intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o
video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,
di cui dovrà essere dato atto nei relativi
verbali:
17.6
È
possibile
tenere
le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
anche
o
esclusivamente con intervenuti dislocati in
più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle
seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato
atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della
riunione
di
accertare
l'identità
degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione,
constatare
e
proclamare
i
risultati della votazione;
a) che sia consentito
al presidente della
riunione
di
accertare
l'identità
degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
b)
che
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi della riunione
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante
di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione;

oggetto di verbalizzazione; c)
che
sia
consentito
agli
intervenuti
di
c) che sia consentito agli intervenuti di
partecipare
alla
votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare,
ricevere e trasmettere documenti.
discussione
e
alla
partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea
sugli
argomenti
all'ordine
del
giorno,
nonché
di
visionare,
ricevere
e
trasmettere documenti.

Modifica dell'art. 22 dello Statuto

Inoltre, in linea con le modifiche proposte agli artt. 15 e 17 dello Statuto con riguardo alle modalità di tenuta, rispettivamente, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare l'art. 22 dello Statuto come di seguito evidenziato al fine di meglio precisare che le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, introducendo sul punto un semplice rinvio alle condizioni previste dall'art. 17.6 ed eliminando altresì il riferimento alla tenuta dell'adunanza nel luogo dove si trova il Presidente.

A tale ultimo proposito, si precisa che tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal soggetto verbalizzante. Tuttavia, essendosi ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione, non si rinvengono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 22 – Collegio Sindacale Articolo 22 – Collegio Sindacale
22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3
(tre) Sindaci effettivi e da 2 (due) Sindaci
supplenti
che
rimangono
in
carica
tre
esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica, con le
facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci
devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza
previsti dalla normativa applicabile.
Invariato

22.2
Il
Collegio
Sindacale
è
eletto
dall'Assemblea,
che
delibera
con
le
maggioranze
di
legge
determinandone
anche il compenso. I sindaci uscenti sono
rieleggibili.
Invariato
22.3 Il Collegio Sindacale esercita i poteri e le
funzioni ad esso attribuite dalla legge e da
altre disposizioni applicabili.
Invariato
22.4 Le riunioni del Collegio Sindacale
possono tenersi anche mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e di
tale identificazione si dia atto nel relativo
verbale e sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati,
scambiando se del caso documentazione; in
tal caso, il Collegio Sindacale si considera
tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede
la riunione.
22.4
Le
riunioni
del
Collegio
Sindacale
possono
tenersi
anche
o
esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione, alle
condizioni di cui al precedente articolo 17.6a
condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e di tale identificazione si dia
atto nel relativo verbale e sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale
alla
trattazione
degli
argomenti
affrontati,
scambiando
se
del
caso
documentazione;
in
tal
caso,
il
Collegio
Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui
si trova chi presiede la riunione.

II. DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto.

III. PROPOSTE DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione.

Proposte di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Italian Wine Brands S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

delibera

  • di approvare le modifiche al testo degli articoli 14, 15, 17 e 22 dello Statuto, tutti nei testi contenuti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  • di conferire al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

Milano, 21 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, dott. Alessandro Mutinelli

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