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Intercos

AGM Information Mar 13, 2025

4306_rns_2025-03-13_5a26b2ef-b560-48b5-99df-4d803cfb411a.pdf

AGM Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTERCOS S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 16 APRILE 2025

Punto n. 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria

    1. Modifica degli artt. 12 ("Convocazione"), 13 ("Intervento e Rappresentanza"), 20 ("Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione"), 28 ("Riunioni del Collegio Sindacale") e 31 ("Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 2.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (introduzione comma 4 dell'art. 13 dello statuto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  • 2.2 Proposta di modifiche statutarie inerenti allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali (modifica artt. 12, commi 1 e 4, 20, commi 4 e 5, 28, comma 2, dello statuto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  • 2.3 Proposta di modifica dell'art. 31, comma 1 e introduzione comma 3 dell'art. 31 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito all'approvazione della proposta di modifica degli artt. 12 ("Convocazione"), 13 ("Intervento e Rappresentanza"), 20 ("Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione"), 28 ("Riunioni del Collegio Sindacale") e 31 ("Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari") dello Statuto sociale di Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), come di seguito illustrato.

I. LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE E LE RELATIVE MOTIVAZIONI

La possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato"

Modifica dell'art. 13 dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 13 dello Statuto come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere, mediante, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo comma, la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con le modalità previste dalle medesime leggi o disposizioni regolamentari (nuovo comma 4).

Quanto sopra, al fine di garantire la migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle assemblee della Società.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 13 - Intervento e
Rappresentanza
Articolo 13 - Intervento e Rappresentanza
13.1
Il
diritto
d'intervento
e
la
rappresentanza
in
Assemblea
sono
disciplinati
dalla
normativa,
anche
regolamentare, pro tempore vigente.
Invariato
13.2 Possono intervenire all'Assemblea i soci
cui spetta il diritto di voto e per i quali sia
pervenuta alla Società - in osservanza della
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore
vigente
-
la
comunicazione
effettuata dall'intermediario autorizzato ai
sensi
di
legge.
Spetta
al
Presidente
dell'Assemblea, il quale può avvalersi di
appositi incaricati, di constatare il diritto di
intervento all'Assemblea e di risolvere le
eventuali contestazioni.
Invariato
13.3 La Società ha la facoltà di non designare
il
rappresentante
al
quale
i
soggetti
legittimati possano conferire una delega con
istruzioni di voto.
13.3 La Società ha la facoltà di non designare
il rappresentante al quale i soggetti legittimati
possano conferire una delega con istruzioni di
voto (il "Rappresentante Designato").
13.4 Nel caso in cui la Società faccia ricorso
al Rappresentante Designato, e ove previsto
e/o
consentito
dalla
legge
e/o
dalle
disposizioni
regolamentari
pro
tempore
vigenti, la Società potrà prevedere che
l'intervento e l'esercizio del diritto di voto
in Assemblea da parte degli aventi diritto
possa
anche
avvenire
esclusivamente
mediante
conferimento
di
delega
(o
subdelega)
di
voto
al
Rappresentante
Designato, con le modalità previste dalle
medesime
leggi
e/o
disposizioni
regolamentari.
Anche
in
tal
caso,
è
ammessa la possibilità che l'Assemblea si
svolga, anche o esclusivamente, secondo le
modalità previste dal precedente Articolo
12.4.
13.5 La delega per l'intervento in Assemblea
potrà essere notificata alla Società mediante
posta elettronica certificata in osservanza
delle applicabili disposizioni di volta in volta
vigenti.
Invariato
13.6 Per la rappresentanza in Assemblea
valgono le norme - anche regolamentari - di
volta in volta vigenti.
Invariato

Le modifiche statutarie inerenti allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali

Modifica dell'art. 12 dello Statuto

Si propone di allineare l'art. 12 dello Statuto sociale alle più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari1 . In particolare, la modifica proposta ha lo scopo di garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, riconoscendo la facoltà di stabilire, nei relativi avvisi di convocazione, che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (e, pertanto, omettendo l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione), sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini di quanto precede, con riferimento all'art. 12 dello Statuto si propone di (i) eliminare al comma 1 il riferimento alla necessaria indicazione, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, del luogo dell'adunanza e (ii) inserire al comma 4 la facoltà di prevedere che le adunanze si tengano – anche o in via esclusiva – mediante mezzi di telecomunicazione, come di seguito riportato.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 12 - Convocazione Articolo 12 - Convocazione
12.1
Fermi
i
poteri
di
convocazione
previsti da specifiche disposizioni di legge,
l'Assemblea deve essere convocata dagli
amministratori mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo
dell'adunanza e delle materie da trattare,
nonché le ulteriori informazioni prescritte ai
sensi della normativa, anche regolamentare,
pro tempore vigente.
12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da
specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea
deve essere convocata dagli amministratori
mediante avviso contenente le informazioni
previste l'indicazione del giorno, dell'ora, del
luogo
dell'adunanza
e
delle
materie
da
trattare,
nonché
le
ulteriori
informazioni
prescritte ai sensi della normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
12.2 L'avviso deve essere pubblicato sul sito
internet della Società e negli ulteriori modi e
Invariato

1 Si fa riferimento, in particolare, alla Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e alla Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, nonché allo Studio della Commissione d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41/2023, "La riunione assembleare a distanza".

nei termini stabiliti dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
12.3 L'Assemblea si tiene normalmente in
un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio
di
Amministrazione
può
convocare
l'Assemblea
anche
in
seconda
e
terza
convocazione secondo quanta previsto dalla
normativa, anche regolamentare, vigente.
Invariato
12.4
Qualora
il
Consiglio
di
Amministrazione lo ritenga opportuno, è
ammessa la possibilità che l'Assemblea si
svolga con gli intervenuti collegati tramite
mezzi
di
audioconferenza
e/o
videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito di seguire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati, di ricevere e
trasmettere documenti e di partecipare alla
votazione e che di tutto quanto sopra venga
dato atto nel relativo verbale.
12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione
lo ritenga opportuno e ove previsto e/o
consentito dalla legge e/o dalle disposizioni
regolamentari
pro
tempore
vigenti,
è
ammessa la possibilità che l'Assemblea si
svolga anche o esclusivamente con gli
intervenuti
collegati
tramite
mezzi
di
audioconferenza
e/o
videoconferenza,
a
condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito di
seguire la discussione, di intervenire in tempo
reale
alla
trattazione
degli
argomenti
affrontati, di ricevere e trasmettere documenti
e di partecipare alla votazione e che di tutto
quanto sopra venga dato atto nel relativo
verbale.

Modifica dell'art. 20 e dell'art. 28 dello Statuto

Si propone di allineare gli artt. 20 e 28 dello Statuto sociale alle più recenti prassi in materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, come di seguito evidenziato, al fine di consentire che le riunioni di detti organi si svolgano – anche o esclusivamente – mediante collegamento da remoto, con intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo
20
-
Cariche
Sociali
-
Maggioranze - Verbalizzazione
Articolo 20 - Cariche Sociali - Maggioranze
- Verbalizzazione
20.1
Il
Consiglio,
ove
non
vi
abbia
provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi
membri il Presidente, può eleggere anche
uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano
in caso di assenza o impedimento, nonché un
segretario scelto anche fra persone estranee.
Invariato
20.2
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione sono presiedute dal suo
Presidente
oppure,
in
sua
assenza
o
impedimento,
dal
Vice
Presidente
se
nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha
precedenza il Vice Presidente più anziano di
età. In caso di assenza o impedimento sia del
Presidente
che
dei
Vice
Presidenti,
la
presidenza è assunta dall'amministratore più
anziano di età.
Invariato
20.3 Il Consiglio di Amministrazione si
raduna sia presso la sede della Società, sia
altrove, purché in uno dei Paesi membri
dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le
volte che il Presidente lo reputi opportuno o
quando ne sia fatta domanda scritta da
almeno due amministratori, e comunque
almeno una volta ogni tre mesi.
Invariato
20.4 La convocazione del Consiglio di
Amministrazione è fatta dal Presidente con
telegramma, telefax, corriere o messaggio di
posta elettronica da trasmettere a ciascun
amministratore ed ai sindaci effettivi almeno
5 (cinque) giorni di calendario prima della
data fissata per l'adunanza o, nei casi di
urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima
della riunione. L'avviso indica il luogo, il
giorno, l'orario dell'adunanza e le materie
all'ordine del giorno.
20.4
La
convocazione
del
Consiglio
di
Amministrazione è fatta dal Presidente con
telegramma, telefax, corriere o messaggio di
posta elettronica da trasmettere a ciascun
amministratore ed ai sindaci effettivi almeno
5 (cinque) giorni di calendario prima della
data fissata per l'adunanza o, nei casi di
urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima
della riunione. L'avviso indica il luogo, il
giorno, l'orario e, ove la riunione non si
tenga
esclusivamente
con
intervenuti
collegati
tramite
mezzi
di
telecomunicazione, il luogo dell'adunanza e
le materie all'ordine del giorno.
20.5
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione si possono svolgere anche
con intervenuti collegati tramite mezzi di
audioconferenza
o
videoconferenza,
a
condizione
che:
(a)
sia
consentito
al
Presidente
della
riunione
di
accertare
l'identità
degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione; (b) sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia
consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli
20.5
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione si possono svolgere anche o
esclusivamente
con
intervenuti
collegati
tramite
mezzi
di
audioconferenza
o
videoconferenza, a condizione che: (a) sia
consentito al Presidente della riunione di
accertare l'identità degli intervenuti, regolare
lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione; (b) sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire adeguatamente
gli
eventi
della
riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia
consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
20.6
Le
riunioni
del
Consiglio
sono
validamente costituite con la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica e
le relative delibere sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
Invariato
20.7 Il Consiglio di Amministrazione è
validamente costituito qualora, anche in
assenza di formale convocazione, siano
presenti o in collegamento da remoto tutti gli
amministratori in carica e tutti i membri del
Collegio Sindacale e che tutti gli aventi
diritto siano stati previamente informati e
nessuno di essi si sia opposto alla trattazione
degli argomenti da discutere.
Invariato
20.8 I verbali delle riunioni sono trascritti
sull'apposito libro e firmati dal presidente
della riunione e dal segretario.
Invariato
Testo Vigente Testo Proposto
Articolo
28

Riunioni
del
Collegio
Sindacale
Articolo
28

Riunioni
del
Collegio
Sindacale
28.1 La convocazione del Collegio Sindacale
è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale
con
telegramma,
telefax,
corriere
o
messaggio di posta elettronica da trasmettere
a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque)
giorni di calendario prima della data fissata
per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno
24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la
riunione
non
si
tenga
esclusivamente
mediante collegamento da remoto, il luogo
dell'adunanza e le materie all'ordine del
giorno.
Invariato
28.2 Le riunioni del collegio sindacale
possono svolgersi con intervenuti collegati
mediante
l'utilizzo
di
mezzi
di
28.2
Le
riunioni
del
collegio
sindacale
possono svolgersi anche o esclusivamente
con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di
telecomunicazione,
secondo
modalità mezzi di telecomunicazione, secondo
indicate dal presente Statuto per il Consiglio modalità indicate dal presente Statuto per il
di Amministrazione. Consiglio di Amministrazione.

Funzioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Modifica dell'art. 31 dello Statuto

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024 (il "Decreto 125") di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), è previsto che il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (il "Dirigente Preposto") e gli organi delegati rilascino una attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, al Decreto 125, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852. Cogliendo la possibilità offerta dal nuovo comma 5-ter dell'art. 154 bis del TUF, si propone di modificare l'art. 31 dello Statuto al fine di prevedere l'opzione di affidare tale attestazione a un dirigente – diverso dal Dirigente Preposto – dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e nominato previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Con l'occasione, si propone altresì di specificare al primo comma dell'art. 31 dello Statuto che al Dirigente Preposto competono anche le nuove funzioni stabilite dalla legge in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Di seguito la proposta di modifica del testo dell'art. 31 a confronto con il testo vigente:

Testo Vigente Testo Proposto
DIRIGENTE
PREPOSTO
ALLA
REDAZIONE
DEI
DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA
REDAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI
E DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
RENDICONTAZIONE DI
SOSTENIBILITÀ
Articolo 31 - Nomina del dirigente
preposto alla redazione dei documenti
contabili societari
Articolo 31 - Nomina del dirigente
preposto alla redazione dei documenti
contabili societari e del dirigente
responsabile della rendicontazione di
sostenibilità
31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i)
nomina e revoca un dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari,
previo parere obbligatorio ma non vincolante
del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la
durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e
mezzi per l'esercizio delle funzioni.
31.1 Il Consiglio di Amministrazione
(i)
nomina e revoca un dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari,
previo parere obbligatorio ma non vincolante
del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la
durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e
mezzi per l'esercizio delle proprie funzioni,
ivi inclusi i poteri per l'esercizio delle
funzioni stabilite dalla disciplina legale e
regolamentare
in
materia
di
rendicontazione di sostenibilità.
31.2 Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari è nominato tra
soggetti in possesso di una significativa
esperienza
professionale
nel
settore
contabile,
economico
e
finanziario,
di
almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori
requisiti
stabiliti
dal
Consiglio
di
Amministrazione e/o dalla disciplina legale e
regolamentare.
Invariato
31.3 Resta ferma la facoltà del Consiglio di
Amministrazione di attribuire i poteri e le
responsabilità
in
materia
di
rendicontazione
di
sostenibilità
a
un
dirigente diverso dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari
che
abbia
maturato
una
specifica
competenza in materia di rendicontazione
di sostenibilità per un congruo periodo di
tempo. Alla nomina e alla revoca del
dirigente
responsabile
della
rendicontazione
di
sostenibilità
si
applicano, mutatis mutandis, le previsioni di
cui all'art. 31.1.

II. DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto.

III. PROPOSTE DI DELIBERE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di deliberazione sul punto 2.1. all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.,

delibera

    1. di modificare l'art. 13 dello Statuto come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione mediante la modifica del terzo comma e l'inserimento del quarto comma nel testo di seguito riportato:
    2. "13.3 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto (il "Rappresentante Designato").

13.4 Nel caso in cui la Società faccia ricorso al Rappresentante Designato, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente Articolo 12.4.";

  1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.

Proposta di deliberazione sul punto 2.2. all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.,

delibera

  1. di modificare gli artt. 12, commi 1 e 4, 20, commi 4 e 5, 28, comma 2, dello Statuto come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione nel testo di seguito riportato:

"12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente le informazioni previste l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.";

"12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga anche o esclusivamente con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.";

"20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di telecomunicazione, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.";

"20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.";

"28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente con intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.";

  1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.

Proposta di deliberazione sul punto 2.3. all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.,

delibera

  1. di modificare l'art. 31 dello Statuto come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione mediante modifica dei relativi titoli e del primo comma e inserimento del terzo comma nel testo di seguito riportato:

"DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ";

"31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità";

"31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi inclusi i poteri per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare in materia di rendicontazione di sostenibilità";

"31.3 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che abbia maturato una specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis mutandis, le previsioni di cui all'art. 31.1.";

  1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o

integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.

* * *

Agrate Brianza, 4 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dario Gianandrea Ferrari

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