AGM Information • Mar 13, 2025
AGM Information
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il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito all'approvazione della proposta di modifica degli artt. 12 ("Convocazione"), 13 ("Intervento e Rappresentanza"), 20 ("Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione"), 28 ("Riunioni del Collegio Sindacale") e 31 ("Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari") dello Statuto sociale di Intercos S.p.A. ("Intercos" o la "Società"), come di seguito illustrato.
Si propone di modificare l'art. 13 dello Statuto come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere, mediante, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo comma, la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con le modalità previste dalle medesime leggi o disposizioni regolamentari (nuovo comma 4).
Quanto sopra, al fine di garantire la migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle assemblee della Società.
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 13 - Intervento e Rappresentanza |
Articolo 13 - Intervento e Rappresentanza |
| 13.1 Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. |
Invariato |
| 13.2 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni. |
Invariato |
| 13.3 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto. |
13.3 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto (il "Rappresentante Designato"). |
| 13.4 Nel caso in cui la Società faccia ricorso al Rappresentante Designato, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. |
|
| 13.5 La delega per l'intervento in Assemblea potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti. |
Invariato |
| 13.6 Per la rappresentanza in Assemblea | Invariato |
|---|---|
| valgono le norme - anche regolamentari - di | |
| volta in volta vigenti. |
Si propone di allineare l'art. 12 dello Statuto sociale alle più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari1 . In particolare, la modifica proposta ha lo scopo di garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, riconoscendo la facoltà di stabilire, nei relativi avvisi di convocazione, che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (e, pertanto, omettendo l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione), sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Ai fini di quanto precede, con riferimento all'art. 12 dello Statuto si propone di (i) eliminare al comma 1 il riferimento alla necessaria indicazione, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, del luogo dell'adunanza e (ii) inserire al comma 4 la facoltà di prevedere che le adunanze si tengano – anche o in via esclusiva – mediante mezzi di telecomunicazione, come di seguito riportato.
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 12 - Convocazione | Articolo 12 - Convocazione |
| 12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. |
12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente le informazioni previste l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. |
| 12.2 L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. |
Invariato |
| 12.3 L'Assemblea si tiene normalmente in un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare |
Invariato |
1 Si fa riferimento, in particolare, alla Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e alla Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, nonché allo Studio della Commissione d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41/2023, "La riunione assembleare a distanza".
| l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanta previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. |
|
|---|---|
| 12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga |
12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga anche o esclusivamente con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga |
| dato atto nel relativo verbale. | dato atto nel relativo verbale. |
Modifica dell'art. 20 e dell'art. 28 dello Statuto
Si propone di allineare gli artt. 20 e 28 dello Statuto sociale alle più recenti prassi in materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, come di seguito evidenziato, al fine di consentire che le riunioni di detti organi si svolgano – anche o esclusivamente – mediante collegamento da remoto, con intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione.
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 20 - Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione |
Articolo 20 - Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione |
| 20.1 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee. |
Invariato |
| 20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età. |
Invariato |
| 20.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori, e comunque almeno una volta ogni tre mesi. |
Invariato |
|---|---|
| 20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno. |
20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di telecomunicazione, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno. |
| 20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. |
20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. |
| 20.6 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. |
Invariato |
| 20.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti o in collegamento da remoto tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale e che tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere. |
Invariato |
|---|---|
| 20.8 I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente della riunione e dal segretario. |
Invariato |
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Articolo 28 – Riunioni del Collegio Sindacale |
Articolo 28 – Riunioni del Collegio Sindacale |
| 28.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno. |
Invariato |
| 28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione. |
28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione. |
Modifica dell'art. 31 dello Statuto
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024 (il "Decreto 125") di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting
Directive, CSRD), è previsto che il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (il "Dirigente Preposto") e gli organi delegati rilascino una attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, al Decreto 125, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852. Cogliendo la possibilità offerta dal nuovo comma 5-ter dell'art. 154 bis del TUF, si propone di modificare l'art. 31 dello Statuto al fine di prevedere l'opzione di affidare tale attestazione a un dirigente – diverso dal Dirigente Preposto – dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e nominato previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Con l'occasione, si propone altresì di specificare al primo comma dell'art. 31 dello Statuto che al Dirigente Preposto competono anche le nuove funzioni stabilite dalla legge in materia di rendicontazione di sostenibilità.
Di seguito la proposta di modifica del testo dell'art. 31 a confronto con il testo vigente:
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI |
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ |
| Articolo 31 - Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
Articolo 31 - Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità |
| 31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni. |
31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi inclusi i poteri per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare in materia di rendicontazione di sostenibilità. |
| 31.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e |
Invariato |
| regolamentare. | |
|---|---|
| 31.3 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che abbia maturato una specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis mutandis, le previsioni di |
|
| cui all'art. 31.1. |
Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto.
Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione.
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.,
"13.3La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto (il "Rappresentante Designato").
13.4Nel caso in cui la Società faccia ricorso al Rappresentante Designato, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.";
13.5di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.
Proposta di deliberazione sul punto 2.2. all'ordine del giorno
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.,
"12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente le informazioni previste l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.";
"12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga anche o esclusivamente con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.";
"20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di telecomunicazione, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.";
"20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o esclusivamente con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.";
"28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente con intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.";
Proposta di deliberazione sul punto 2.3. all'ordine del giorno
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A.,
"DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ";
"31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità";
"31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi inclusi i poteri per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare in materia di rendicontazione di sostenibilità";
"31.3 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che abbia maturato una specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis mutandis, le previsioni di cui all'art. 31.1.";
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Agrate Brianza, 4 marzo 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dario Gianandrea Ferrari
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