AGM Information • Jun 17, 2024
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125- TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DEGLI ARTICOLI 72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A. ("IGV" o la "Società") ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), per illustrare l'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 19 luglio 2024, e occorrendo, in seconda convocazione, per il 23 luglio 2024.
In particolare, il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:
"Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 5.4 (modifica previsione aumento del capitale sociale con esclusione del diritto opzione di cui all'art 2441, 4 comma, secondo periodo c.c.,), 6 (introduzione ulteriore modalità della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione dei versamenti ai soci a fronte delle azioni sottoscritte), 9, commi 2, 3 e 5 (riformulazione dell'articolo con previsione, tra l'altro, che l'assemblea si tenga in unica convocazione e che possa svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione), 11 (previsione che l'intervento e l'esercizio del voto in assemblea possa anche avvenire esclusivamente mediante Rappresentante Designato), 15.7 (esplicitazione funzioni e attività del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi), 16.5 (riformulazione del comma 5 in merito allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione), 19 (riformulazione della clausola inerente allo svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione), 21, commi 1 e 3 (introduzione indicazione ulteriori attività svolte dagli organismi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) e 25 (modifica di alcune previsioni in relazione alle operazioni con parti correlate). Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Nel seguito sono illustrate le modifiche che il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di apportare all'attuale testo statutario.

Il Consiglio di Amministrazione propone di adeguare il testo dell'art. 5, comma 4 dello Statuto alla formulazione dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile. Si ricorda a tal riguardo che il 4° comma dell'articolo citato, in materia di aumento di capitale, consente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove sia previsto dallo statuto, di escludere il diritto di opzione (nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente), a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 5, comma 4 dello Statuto, nei termini evidenziati nella colonna destra della seguente tabella, che riporta nella colonna sinistra il testo attualmente vigente:
| Articolo 5 | |
|---|---|
| Testo Vigente | Testo proposto |
| 1. (omissis) |
invariato |
| 2. (omissis) |
invariato |
| 3. (omissis) |
invariato |
| 4. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti. |
4. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla una società di revisione legaleincaricata della revisione legale dei conti. |
| 5. (omissis) |
invariato |
| 6. (omissis) |
invariato |
L'attuale formulazione dell'art. 6 dello Statuto prevede che, in caso di aumento di capitale sociale, i versamenti a fronte delle azioni sottoscritte possano essere richiesti ai soci da parte del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, fax o telefax, almeno trenta giorni prima di quello fissato per il versamento. Il Consiglio di Amministrazione propone di aggiungere alle

modalità già previste per l'invio ai soci della richieste di versamento, la posta elettronica certificata (pec).
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 6 dello Statuto, nei termini evidenziati nella colonna destra della seguente tabella, che riporta nella colonna sinistra il testo attualmente vigente:
| Articolo 6 | |
|---|---|
| Testo Vigente | Testo proposto |
| I versamenti a fronte delle azioni sottoscritte | I versamenti a fronte delle azioni sottoscritte |
| sono richiesti dal Consiglio di |
sono richiesti dal Consiglio di |
| Amministrazione, quando esso lo ritenga |
Amministrazione, quando esso lo ritenga |
| opportuno, in una o più volte, a mezzo di | opportuno, in una o più volte, a mezzo di |
| lettera raccomandata, fax o telefax, diretta ai | lettera raccomandata, pec, fax o telefax, diretta |
| soci almeno trenta giorni prima di quello | ai soci almeno trenta giorni prima di quello |
| fissato per il versamento. I soci potranno | fissato per il versamento. I soci potranno |
| effettuare detti versamenti anche prima della | effettuare detti versamenti anche prima della |
| scadenza del termine di trenta giorni. | scadenza del termine di trenta giorni. |
In merito alle modalità di svolgimento e di intervento dei soci in assemblea, tenuto conto delle previsioni della Legge 5 marzo 2024, n. 21, dei più recenti orientamenti notarili e delle prassi di mercato, il Consiglio di Amministrazione intende proporre alcune modifiche all'articolo 9, dello Statuto, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 5, volto a consentire che l'intervento in assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
Con l'occasione, il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all'approvazione dell'Assemblea alcune modifiche ai commi 2 e 3 del medesimo articolo statutario in linea con la normativa anche regolamentare vigente, in particolare:
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 9 dello Statuto, nei termini evidenziati nella colonna destra della seguente tabella, che riporta nella colonna sinistra il testo attualmente vigente:

| Testo Vigente | Testo proposto |
|---|---|
| 1. (omissis) |
1. invariato |
| 2. L'assemblea è convocata ai sensi di legge dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini di legge, sul sito internet della società e con le modalità previste da Consob con proprio regolamento. |
2. L'assemblea è convocata ai sensi di legge dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini di legge, sul sito internet della società e con le modalità previste da Consob con proprio regolamento. stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. |
| 3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione può essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione. In tal caso l'assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. |
3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione può essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione. In tal caso l'assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in un'unica convocazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo, il luogo dell'adunanza. |
| 4. (omissis) |
4. invariato |
| 5. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) |

| sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista e disciplinata dall'avviso di convocazione dell'Assemblea. La riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente, il soggetto verbalizzante. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, con le modalità ed i limiti della normativa legislativa e regolamentare vigente. |
|
|---|---|
Tenuto conto che l'articolo 135-undecies.1 del TUF, (introdotto dall'articolo 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21) consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società (il "Rappresentante Designato"), il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 11 dello Statuto al fine di consentire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione, con la possibilità di conferire al rappresentante designato anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, del TUF.
La modifica proposta consentirà al Consiglio di Amministrazione di poter disporre, di volta in volta, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato al quale potranno essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, anche in deroga all'art. 135-undecies TUF; resta, in ogni caso, salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.
Il nuovo articolo 135-undecies.1 TUF, che di seguito per facilitare la lettura si riporta, dispone:

"1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135- undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."
Dal tenore complessivo dell'articolo si evince che – anche in prosieguo di quanto imposto dalla situazione nella recente pandemia – il legislatore – come anche rilevato dal recente studio n. 41/24 del Consiglio Nazionale del Notariato - ha ritenuto di anticipare a una fase precedente alla riunione assembleare sia il momento dell'informativa ai soci, sia quello di dibattito e di confronto, essenziali al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. E la circostanza che tutto ciò possa avvenire in anticipo e per scritto rende più puntuali ed incisivi sia l'informativa societaria che gli interventi degli aventi diritto al voto. La partecipazione in presenza all'assemblea si riduce ormai nel mero esercizio del diritto di voto, sulla base del patrimonio conoscitivo che si forma anche e soprattutto attraverso un continuo dialogo tra Società e azionisti e che si intensifica nel periodo immediatamente precedente all'evento assembleare.
In sostanza, come conferma il citato Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, "il modello assembleare previsto dall'art. 135 undecies.1 TUF non comprime i diritti di informazione e voto dei soci ma ne prevede l'esercizio con forme, modalità e tempi diversi".
Il Consiglio di Amministrazione, nel formulare la proposta, ha valutato che l'utilizzo del Rappresentante Designato garantisce sia un'ordinata ed efficiente gestione delle assemblee sia, a tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto, senza, appunto, che siano compressi i diritti di partecipazione riconosciuti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 11 dello Statuto, nei termini evidenziati nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascun articolo:
| Articolo 11 | |
|---|---|
| Testo Vigente | Testo proposto |
| Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato, secondo quanto previsto dalla legge. Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica quando previsto da apposite norme di legge o regolamentari e con le modalità in esse stabilite. La delega può essere notificata alla società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari. La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge. |
Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato, secondo quanto previsto dalla legge. Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica quando previsto da apposite norme di legge o regolamentari e con le modalità in esse stabilite. La delega può essere notificata alla società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari. La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge. La Società potrà prevedere, ex art. 135- undecies.1 del D.Lgs.24 febbraio 1998 n. 58 che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs.24 febbraio 1998 n. 58, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto dal Consiglio di |

| Amministrazione e indicato nell'avviso di |
|---|
| convocazione. Al rappresentante designato |
| potranno essere conferite anche deleghe e |
| sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, |
| del D. Lgs.24 febbraio 1998 n. 58. |
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della struttura di governo societario della Società e dell'assetto funzionale degli organi sociali, considerate inoltre le Raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di gennaio 2020, redatto dal Comitato per la Corporate Governance propone di modificare il comma 7 dell'art. 15 dello Statuto descrivendo i compiti del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, che operano nel rispetto del Codice di Corporate Governance e delle Procedure adottate dalla Società, aggiornate di volta in volta per essere compliant al Codice di Corporate Governance.
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 15 dello Statuto, nei termini evidenziati nella colonna destra della seguente tabella, che riporta nella colonna sinistra il testo attualmente vigente:
| Articolo 15 | ||
|---|---|---|
| Testo Vigente | Testo proposto | |
| 1. (omissis) |
invariato | |
| 2. (omissis) |
invariato | |
| 3. (omissis) |
invariato | |
| 4. (omissis) |
invariato | |
| 5. (omissis) |
invariato | |
| 6. (omissis) |
invariato | |
| 7. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi. |
7. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi., fra i quali, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi. Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione ha il compito di assistere |

| il Consiglio di Amministrazione e allo |
|---|
| stesso sono attribuite funzioni |
| istruttorie, di natura propositiva e |
| consultiva; in particolare l'organo di |
| amministrazione affida al Comitato per |
| le Nomine e la Remunerazione il compito |
| di: |
| a) coadiuvarlo nell'elaborazione della |
| politica per la remunerazione; |
| b) presentare proposte o esprimere |
| pareri sulla remunerazione degli |
| amministratori esecutivi e degli altri |
| amministratori che ricoprono |
| particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance |
| correlati alla componente variabile di |
| tale remunerazione; |
| c) monitorare la concreta applicazione |
| della politica per la remunerazione e |
| verificare, in particolare, l'effettivo |
| raggiungimento degli obiettivi di |
| performance; |
| d) valutare periodicamente |
| l'adeguatezza e la coerenza complessiva |
| della politica per la remunerazione degli |
| amministratori e del top management. |
| Il Comitato per il Controllo Interno e |
| Gestione dei Rischi ha funzioni |
| consultive e propositive e assiste il |
| Consiglio di Amministrazione anche |
| tramite lo svolgimento di attività |
| istruttoria. |
| Il Consiglio di Amministrazione assume |
| le proprie valutazioni e decisioni relative |
| al sistema di controllo interno, |
| all'approvazione dei bilanci e delle |
| relazioni finanziarie ed ai rapporti con il |
| revisore legale, con un'adeguata attività |
| istruttoria e con l'assistenza del |
| Comitato Controllo e Rischi. |
| Il Comitato collabora con il Consiglio di |
| Amministrazione nello svolgimento delle |
| attività di verifica periodica |
| dell'adeguatezza e dell'effettivo |
| funzionamento dell'assetto |
| organizzativo relativo al Sistema di |

| controllo interno. Il Comitato collabora, altresì, con il Consiglio di Amministrazione nel tracciare le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, sì da identificare, misurare, monitorare e gestire i principali rischi afferenti l'Emittente e le sue controllate, in modo da renderli compatibili con una sana, prudente e corretta gestione dell'impresa. Entrambi i Comitati succitati operano nel rispetto del Codice di Corporate Governance e delle Procedure adottate dalla Società, aggiornate di volta in volta per essere compliant al Codice di Corporate Governance. |
|
|---|---|
| 8. (omissis) |
invariato |
| 9. (omissis) |
invariato |
Il Consiglio di Amministrazione, propone di modificare gli articoli 16, comma 5 (riferito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 19 (riferito alle riunioni del Collegio Sindacale) dello Statuto prevedendo che le riunioni di entrambi gli organi possano svolgersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, in luogo della precedente formulazione del testo statutario che prevedeva che le riunioni potessero svolgersi per teleconferenza o videoconferenza.
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare gli articoli 16 e 19 dello Statuto, nei termini evidenziati nella colonna destra della seguente tabella, che riporta nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascun articolo:
| Articolo 16 | ||
|---|---|---|
| Testo Vigente | Testo proposto | |
| 1. (omissis) |
invariato | |
| 2. (omissis) |
invariato | |
| 3. (omissis) |
invariato | |
| 4. (omissis) |
invariato | |
| 5. Le adunanze del Consiglio di |
5. Le adunanze del Consiglio di |
|
| amministrazione potranno altresì tenersi | amministrazione potranno altresì tenersi |

| per teleconferenza o videoconferenza, a | mediante mezzi di telecomunicazione per |
|---|---|
| condizione che tutti i partecipanti possano | teleconferenza o videoconferenza, a |
| essere identificati e sia loro consentito di | condizione che tutti i partecipanti possano |
| seguire la discussione e di intervenire in | essere identificati e sia loro consentito di |
| tempo reale alla trattazione degli |
seguire la discussione e di intervenire in tempo |
| argomenti affrontati e di ricevere, |
reale alla trattazione degli argomenti affrontati |
| trasmettere e visionare documenti. |
e di ricevere, trasmettere e visionare |
| documenti. | |
| 6. (omissis) |
invariato |
| 7. (omissis) |
invariato |
| 8. (omissis) |
invariato |
| Articolo 19 | ||
|---|---|---|
| Testo Vigente | Testo proposto | |
| Il Collegio Sindacale si riunirà e svolgerà i | Il Collegio Sindacale si riunirà e svolgerà i | |
| propri compiti a norma di legge. | propri compiti a norma di legge. | |
| Le adunanze del Collegio sindacale potranno | Le riunioni del Collegio Sindacale possono | |
| anche tenersi per teleconferenza o |
essere tenute con intervenuti dislocati in più | |
| videoconferenza a condizione che tutti i |
luoghi, contigui o distanti collegati mediante | |
| partecipanti possano essere identificati e sia | mezzi di telecomunicazione, secondo quanto | |
| loro consentito di seguire la discussione, di | previsto dal presente statuto per le riunioni | |
| intervenire in tempo reale alla trattazione degli | dell'organo amministrativo. | |
| argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e | Le adunanze del Collegio sindacale |
|
| visionare documenti. | potranno anche tenersi per teleconferenza o | |
| Il collegio sindacale, inoltre, quale "comitato | videoconferenza a condizione che tutti i | |
| per il controllo interno e la revisione |
partecipanti possano essere identificati e sia | |
| contabile", ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 | loro consentito di seguire la discussione, di | |
| gennaio 2010, esercita tutte le altre attività per | intervenire in tempo reale alla trattazione | |
| il medesimo previste ai sensi del decreto |
degli argomenti affrontati e ricevere, |
|
| succitato. | trasmettere e visionare documenti. | |
| Il Collegio Sindacale, inoltre, quale "comitato | ||
| per il controllo interno e la revisione |
||
| contabile", ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 | ||
| gennaio 2010, esercita tutte le altre attività per | ||
| il medesimo previste ai sensi del decreto |
||
| succitato. |
Il Consiglio di Amministrazione propone di specificare nel testo dello Statuto, attraverso la modifica del comma 3 dell'art. 21, alcune attività svolte dagli organismi amministrativi delegati e

dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, in ottemperanza all'art. 154-ter del TUF.
Con l'occasione viene, inoltre, proposto di eliminare al comma 1 un riferimento numerico/grafico non corretto.
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 21 dello Statuto, nei termini evidenziati nella colonna destra della seguente tabella, che riporta nella colonna sinistra il testo attualmente vigente:
| Articolo 21 | ||
|---|---|---|
| Testo Vigente | Testo proposto | |
| 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore. 2. In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto. L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Nel caso in cui nella sua prima riunione, il Consiglio di amministrazione non provveda alla nuova nomina, il dirigente preposto nominato a cura del Consiglio precedente si intende confermato per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina. |
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore. 2. In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto. L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Nel caso in cui nella sua prima riunione, il Consiglio di amministrazione non provveda alla nuova nomina, il dirigente preposto nominato a cura del Consiglio precedente si intende confermato per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina. |
|
| 2. (omissis) |
invariato | |
| 3. Gli organismi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione |
3. Gli organismi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio |

| semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle loro idoneità a fornire una scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentanza veritiera e economica e finanziaria della società corretta della situazione patrimoniale, dell'insieme delle imprese incluse economica e finanziaria della società e consolidamento. Inoltre gli dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. alla redazione dei documenti societari attestano (i) per il della gestione, nonché della 154 ter del D.Lgs. |
|
|---|---|
| l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la rappresentanza veritiera e corretta della situazione patrimoniale, e nel organismi amministrativi delegati e il dirigente preposto contabili bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti, (ii) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 58/1998, comprese quelle sulle operazioni rilevanti con parti correlate. |
|
| 4. (omissis) invariato |
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle previsioni del Regolamento Operazioni con Parti Correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12.3.2010, propone di apportare alcune modifiche all'articolo 25 dello Statuto ai fini di rendere meglio coerente la previsione statutaria con la normativa in materia di operazioni con parti correlate e con la "Procedura per operazioni con parti correlate" adottata dalla Società e disponibile per la consultazione sul sito internet della Società https://investors.igrandiviaggi.it/governance/ sezione "Procedure e Politiche".
Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 25 dello Statuto, nei termini evidenziati nella colonna destra della seguente tabella, che riporta nella colonna sinistra il testo attualmente vigente:

| Articolo 25 | ||
|---|---|---|
| Testo Vigente | Testo proposto | |
| La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa. Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. |
La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa. Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, qualora queste non siano di competenza assembleare o non debbano essere da questa autorizzate, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e di quanto previsto dalla "Procedura per operazioni con parti correlate" adottata dalla Società. La Società, in quanto società di minori dimensioni, si avvale della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate, applicando anche alle Operazioni di maggiore rilevanza le procedure di |
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| Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea. |
approvazione conformi all'art. 7 del Regolamento. Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea. |
Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie in esame non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai sensi della normativa vigente e in particolare, all'art. 2437 del Codice Civile il diritto di recesso.
In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli azionisti di I GRANDI VIAGGI S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;
1. di modificare gli articoli 5.4; 6; 9, commi 2 e 3; 5; 11; 15.7; 16.5; 19; 21 commi 1 e 3; 25 dello statuto nel testo riportato nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato,, in via fra loro libera e disgiunta, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alla stessa quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese."
La presente relazione è consultabile presso la sede sociale della Società, in Milano, via Moscova n. 36, il meccanismo di stoccaggio autorizzato (), nonché sul sito internet https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ nella sezione "2024".
Milano, 17 giugno 2024
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Luigi Maria Clementi)
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