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Gvs AGM Information 2023

Apr 3, 2023

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AGM Information

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GVS S.p.A.

Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50 - capitale sociale euro 1.750.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA 00644831208 - REA n° BO-305386

Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione.

Secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinariaModifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modificare gli articoli 2, 5, 9, 14, 16, 19, 20 e 21 dello Statuto Sociale.

***

1. Illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto Sociale

(i) Proposta di modifica dell'articolo 2.1:

"La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente o indirettamente, delle seguenti attività:

  • la progettazione, fabbricazione e commercializzazione di componenti tecnici prevalentemente a fini di filtrazione, ma non solo, destinati ai settori medicale, automobilistico, dispositivi di protezione individuale, industriale e di largo consumo o comunque di qualunque settore simile o complementare a quelli indicati;
  • lo stampaggio e l'assemblaggio di prodotti termoplastici;
  • la produzione di membrane per filtrazione;
  • la progettazione e costruzione di stampi;
  • il commercio all'ingrosso, l'importazione, l'esportazione di articoli relativi ai settori medicale, automobilistico, dispositivi di protezione individuale, industriale e di largo consumo o comunque di qualunque prodotto simile o complementare a quelli indicati.

La Società può inoltre (i) assumere, direttamente o indirettamente e comunque in via non principale, ulteriori interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società ed imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, senza fine di collocamento presso terzi e (ii) compiere, in via non principale e non nei confronti del pubblico, qualunque operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale, di rappresentanza o di commissione che sia ritenuta utile ed opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Dette attività potranno essere esercitate sia in Italia che all'estero.

Quando particolari circostanze lo richiedessero l'organo amministrativo potrà disporre il rilascio di fideiussioni a favore di società partecipate.

Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la Società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze di altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio senza fine di collocamento presso terzi e potrà svolgere non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie consentite dalla legge."

(ii) Proposta di modifica dell'articolo 5.4:

"L'assemblea straordinaria del 13 marzo 2020 ha deliberato di:

– aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile anche in più tranche, di massimi nominali Euro 150.000 mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie, riservate agli investitori qualificati in Italia e agli investitori istituzionali

esteri, nell'ambito di un collocamento istituzionale, ai fini dell'ammissione delle Azioni ordinarie della società alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), da eseguirsi entro il termine massimo del 30 giugno 2021 e comunque, se precedente, entro la data ultima di regolamento dell'offerta, inclusiva della cosiddetta greenshoe;

– attribuire agli Amministratori la facoltà fino al 13 marzo 2025 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2020 - 2022", per massimi Euro 12.000 con emissione di massime 1.200.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni GVS alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo."

Si segnala che l'articolo 5.4. potrà risultare ulteriormente modificato a seguito della delibera che l'assemblea dovesse adottare sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. In tal caso il testo dello statuto oggetto di deposito sarà quello risultante da tutte le modifiche approvate dall'assemblea.

(iii) Proposta di modifica dell'articolo 9.1:

"La Società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nelle forme di legge, con delibera dell'assemblea dei soci o con warrant, e altri titoli di debito."

(iv) Proposta di modifica dell'articolo 14.1:

"L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'Amministratore DelegatoVice-Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, ovvero nei casi di cui all'articolo 13 che precede, dalla persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti."

(v) Proposta di modifica dell'articolo 16:

"16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, anche non soci, i quali durano in carica sino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa applicabile e in particolare dall'articolo 2382 Cod. Civ.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.

16.3 Il Presidente:

  • ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;
  • presiede l'Assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori."

(vi) Proposta di modifica dell'articolo 19:

"19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dal comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea, almeno ogni 3 (tre) mesi, nonché tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori o un sindacoil Vice Presidente, se nominato, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare., da un amministratore o da un sindaco. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori.

19.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal suo Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, nei casi di urgenza e di assenza o impedimento o inerzia degli stessi, da 1 (uno) degli altri amministratori con comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti in carica del Collegio Sindacale, se nominato.

19.3 La convocazione si effettua mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 72 48 (settantaduequarantotto) ore prima; la comunicazione può essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo di ciascun dall'interessato, oppure con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

19.4 Anche in assenza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.

19.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, nonché nei casi previsti dall'articolo 22 che segue, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Il segretario di ogni riunione, viene nominato, di volta in volta, a maggioranza dei presenti.

19.65 Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica dei presenti. Il comitato esecutivo, ove nominato, delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di un numero pari di consiglieri e di parità di voti, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, laddove non presente, del presidente della relativa riunione consiliare, avrà prevalenza.

19.76 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

19.87 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. In tal caso, è necessario che:

  • (a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  • (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero immediatamente dopo, ma in ogni caso non appena possibile e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza), (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; o (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli intervenuti possano connettersi.

19.78 Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti."

(vii) Proposta di modifica dell'articolo 20:

"20.3 Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale, in aggiunta a quelle non delegabili per legge, le delibere aventi ad oggetto:

  • (a) qualsiasi investimento o dismissione superiore, singolarmente o cumulativamente per ogni esercizio sociale, ad Euro 2.500.000,00
  • (b) (duemilionicinquecentomila), che non siano previsti nel business plan pluriennale;
  • (c) finanziamenti bancari o altre forme di finanziamento, non previsti nel business plan pluriennale già approvato, per ogni singolo esercizio sociale, superiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni);
  • (d) operazioni di amministrazione straordinaria della Società, di qualsiasi tipo, fermo restando che, nel caso di acquisizioni o dismissioni di immobilizzazioni, si intenderanno di amministrazione straordinaria quelle di importi superiori, singolarmente o cumulativamente per ogni esercizio sociale, ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) di enterprise value;
  • (e) costituzione di vincoli, pesi e gravami su partecipazioni sociali in altre società o altri beni della Società;
  • (f) concessione di garanzie reali e/o personali, per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
  • (g) concessione di anticipi a dipendenti della Società, nel rispetto della normativa applicabile e, comunque, di importo unitario non superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila) per ciascun anticipo e di importo complessivo non superiore ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila) con riferimento al monte totale degli anticipi di volta in volta concessi;

(h) presentazione di istanze di fallimento o richieste di apertura di altre procedure concorsuali da parte della Società;

(i) deliberazioni di cui all'articolo 20.2 che precede.

20.43 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

20.54 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

20.65 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria."

(viii) Proposta di modifica dell'articolo 21:

"21.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di giudizio, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegatospetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, ove nominato.

21.2 La rappresentanza sociale spetta inoltre, nei limiti dei poteri a loro conferiti, agli altri amministratori delegatimuniti di deleghe ai sensi dell'art. 2381 Cod. Civ., ove nominati."

2. Motivazioni

Le modifiche proposte (i) rettificano le previsioni statutarie al fine di meglio chiarine la portata (cfr. modifica all'articolo 9.1) oltre che di renderle maggiormente aderenti alla operatività della Società (cfr. modifica agli articoli 2.1, 14.1 e 16), e (ii) si propongono di semplificare, ove ritenuto opportuno, le dinamiche di governo societario in linea con la migliore prassi di mercato (cfr. modifica agli articoli 16, 19.1 e 19.2), con l'obiettivo di fornire maggiore flessibilità all'organo amministrativo e incrementarne l'efficienza (cfr. modifica agli articoli 19.3 e 20).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche in esame non facciano sorgere il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in capo ai soci che non concorressero alla deliberazione di modifica dello statuto.

3. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea di GVS S.p.A., esaminate e discusse la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

(i) di modificare l'articolo del vigente Statuto Sociale come di seguito riportato:

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
Articolo 2 - Oggetto Articolo 2 - Oggetto
2.1 La Società ha per oggetto: 2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento,
direttamente o indirettamente, delle seguenti
attività:
-
la
progettazione,
fabbricazione
e
commercializzazione
di
componenti
tecnici
prevalentemente
a
fini
di
filtrazione, ma non solo, destinati ai
settori
medicale,
automobilistico,
dispositivi di protezione individuale,
industriale
e
di
largo
consumo
o
comunque di qualunque settore simile o
complementare a quelli indicati;
-
la
progettazione,
fabbricazione
e
commercializzazione
di
componenti
tecnici
prevalentemente
a
fini
di
filtrazione, ma non solo, destinati ai
settori
medicale,
automobilistico,
dispositivi
di
protezione
individuale,
industriale
e
di
largo
consumo
o
comunque di qualunque settore simile o
complementare a quelli indicati;
-
lo
stampaggio
e
l'assemblaggio
di
prodotti termoplastici;
-
lo
stampaggio
e
l'assemblaggio
di
prodotti termoplastici;
-
la
produzione
di
membrane
per
filtrazione;
-
la
produzione
di
membrane
per
filtrazione;
-
la progettazione e costruzione di stampi;
-
la progettazione e costruzione di stampi;
-
il
commercio
all'ingrosso,
l'importazione, l'esportazione di articoli
relativi
ai
settori
medicale,
automobilistico, dispositivi di protezione
individuale,
industriale
e
di
largo
consumo o comunque di qualunque
prodotto simile o complementare ai
quelli indicati.
-
il
commercio
all'ingrosso,
l'importazione, l'esportazione di articoli
relativi
ai
settori
medicale,
automobilistico, dispositivi di protezione
individuale,
industriale
e
di
largo
consumo o comunque di qualunque
prodotto simile o complementare ai
quelli indicati.
La Società può inoltre assumere, in via non
principale, interessenze e partecipazioni, sotto
qualsiasi forma, in società ed imprese industriali,
commerciali o di servizi aventi oggetto analogo
od affine o comunque connesso al proprio,
compiere qualunque operazione commerciale,
mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale,
di rappresentanza o di commissione che sia
ritenuta utile ed opportuna per il raggiungimento
La
Società
può
inoltre
(i)
assumere,
direttamente o indirettamente e comunque
in
via non principale, ulteriori
interessenze e
partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società
ed imprese industriali, commerciali o di servizi
aventi oggetto analogo od affine o comunque
connesso al proprio, senza fine di collocamento
presso
terzi
e
(ii)
compiere,
in
via
non
principale e non nei confronti del pubblico,

qualunque operazione commerciale, mobiliare,

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
dell'oggetto
sociale.
Dette
attività
potranno
essere esercitate sia in Italia che all'estero.
immobiliare,
finanziaria,
industriale,
di
rappresentanza o di commissione che sia ritenuta
utile
ed
opportuna
per
il
raggiungimento
dell'oggetto
sociale.
Dette
attività
potranno
essere esercitate sia in Italia che all'estero.
Quando particolari circostanze lo richiedessero Quando particolari circostanze lo richiedessero
l'organo amministrativo potrà disporre il rilascio l'organo amministrativo potrà disporre il rilascio
di fideiussioni a favore di società partecipate. di fideiussioni a favore di società partecipate.
Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la
Società potrà altresì assumere partecipazioni ed Società potrà altresì assumere partecipazioni ed
interessenze di altre società aventi oggetto interessenze di altre società aventi oggetto
analogo o affine al proprio senza fine di analogo o affine al proprio senza fine di
collocamento presso terzi e potrà svolgere non in collocamento presso terzi e potrà svolgere non
via prevalente e non nei in
confronti del pubblico, via prevalente e non nei confronti del pubblico,
tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari,
commerciali, industriali e finanziarie consentite commerciali, industriali e finanziarie consentite
dalla legge. dalla legge.
Articolo 5 Articolo 5
Capitale Sociale Capitale Sociale
5.1 5.1
Il Il
capitale capitale
sociale sociale
interamente interamente
sottoscritto e versato è di Euro 1.750.000,00 sottoscritto e versato è di Euro 1.750.000,00
(unmilionesettecentocinquantamila virgola zero (unmilionesettecentocinquantamila virgola zero
zero) zero)
suddiviso suddiviso
in in
n. n.
175.000.000 175.000.000
(centosettantacinquemilioni) (centosettantacinquemilioni)
azioni azioni
ordinarie ordinarie
prive di indicazione del valore nominale. prive di indicazione del valore nominale.
5.2 5.2
Le azioni conferiscono agli aventi diritto Le azioni conferiscono agli aventi diritto
tutti i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi tutti i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi
riconosciuti nello statuto e dalla legge, sono
indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione
dà diritto a un voto. Il regime di emissione e
circolazione delle azioni è disciplinato dalla
normativa, anche regolamentare, vigente.
riconosciuti nello statuto e dalla legge, sono
indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione
dà diritto
a un voto. Il regime di emissione e
circolazione delle azioni è disciplinato dalla
normativa, anche regolamentare, vigente.
5.3 5.3
La Società può emettere azioni e/o altri La Società può emettere azioni e/o altri
strumenti finanziari a norma dell'articolo 2346 e strumenti finanziari a norma dell'articolo 2346 e
dell'articolo 2349 Cod. Civ. e nel rispetto delle dell'articolo 2349 Cod. Civ. e nel rispetto delle
altre applicabili disposizioni di legge. altre applicabili disposizioni di legge.
5.4 5.4
L'assemblea straordinaria del 13 marzo L'assemblea straordinaria del 13 marzo
2020 ha deliberato di: 2020 ha deliberato di:
- -
aumentare aumentare
il il
capitale capitale
sociale sociale
a a
pagamento, in via scindibile anche in più pagamento, in via scindibile anche in più
tranche, tranche,
di di
massimi massimi
nominali nominali
Euro Euro
150.000 mediante emissione di massime 150.000 mediante emissione di massime
n. 15.000.000 azioni ordinarie, riservate n. 15.000.000 azioni ordinarie, riservate
agli investitori qualificati in Italia e agli agli investitori qualificati in Italia e agli
investitori investitori
istituzionali istituzionali
esteri, esteri,
nell'ambito nell'ambito
di di
un un
collocamento collocamento

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO

istituzionale, ai fini dell'ammissione delle Azioni ordinarie della società alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), da eseguirsi entro il termine massimo del 30 giugno 2021 e comunque, se precedente, entro la data ultima di regolamento dell'offerta, inclusiva della cosiddetta greenshoe;

- attribuire agli Amministratori la facoltà fino al 13 marzo 2025 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2020 - 2022", per massimi Euro 12.000 con emissione di massime 1.200.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni GVS alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

5.5 È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 13 marzo 2025, con esclusione del diritto di opzione:

  • - per un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate;
  • - per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni

istituzionale, ai fini dell'ammissione delle Azioni ordinarie della società alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), da eseguirsi entro il termine massimo del 30 giugno 2021 e comunque, se precedente, entro la data ultima di regolamento dell'offerta, inclusiva della cosiddetta greenshoe;

attribuire agli Amministratori la facoltà fino al 13 marzo 2025 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2020 - 2022", per massimi Euro 12.000 con emissione di massime 1.200.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni GVS alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

5.5 È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 13 marzo 2025, con esclusione del diritto di opzione:

  • - per un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate;
  • - per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
ordinarie
complessivamente
in
circolazione
alla
data
di
eventuale
esercizio della delega, ai sensi dell'art.
2441, comma 4, secondo periodo, cod.
civ., a condizione che il prezzo di
emissione
corrisponda
al
valore
di
mercato delle azioni e ciò sia confermato
in apposita relazione da un revisore
legale o da una società di revisione
legale.
circolazione
alla
data
di
eventuale
esercizio della delega, ai sensi dell'art.
2441, comma 4, secondo periodo, cod.
civ., a condizione che il prezzo di
emissione
corrisponda
al
valore
di
mercato delle azioni e ciò sia confermato
in apposita relazione da un revisore
legale o da una società di revisione
legale.
5.6
Ai fini dell'esercizio della delega di cui
sopra, in entrambi i casi al Consiglio di
Amministrazione è conferito ogni potere per
fissare, per ogni singola tranche, il numero, il
prezzo
unitario
di
emissione
(comprensivo
dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento
delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art.
2441, commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che
il suddetto prezzo di emissione potrà anche
essere inferiore alla preesistente parità contabile,
fermi restando i limiti di legge.
5.6
Ai fini dell'esercizio della delega di cui
sopra,
in
entrambi
i
casi
al
Consiglio
di
Amministrazione è conferito ogni potere per
fissare, per ogni singola tranche, il numero, il
prezzo
unitario
di
emissione
(comprensivo
dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle
azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441,
commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il
suddetto prezzo di emissione potrà anche essere
inferiore alla preesistente parità contabile, fermi
restando i limiti di legge.
Articolo 9 -
Obbligazioni
Articolo 9 -
Obbligazioni
9.1
La Società potrà emettere obbligazioni,
anche convertibili, nelle forme di legge, con
delibera dell'assemblea dei soci.
9.2
All'Assemblea degli obbligazionisti si
applicano le stesse disposizioni previste nei
successivi
articoli
del
presente
statuto
in
relazione
alla
disciplina
dell'Assemblea
straordinaria
degli
azionisti
in
quanto
compatibili.
9.1
La Società potrà emettere obbligazioni,
anche convertibili, nelle forme di legge, con
delibera dell'assemblea dei soci
o con warrant, e
altri titoli di debito.
9.2
All'Assemblea degli obbligazionisti si
applicano le stesse disposizioni previste nei
successivi
articoli
del
presente
statuto
in
relazione
alla
disciplina
dell'Assemblea
straordinaria
degli
azionisti
in
quanto
compatibili.
Articolo 14 -
Svolgimento dell'assemblea
Articolo 14
-
Svolgimento dell'assemblea
14.1
L'assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione o, in caso di
sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice
Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua
assenza, impedimento o rinuncia, ovvero nei casi
di cui all'articolo 13 che precede, dalla persona
designata dall'assemblea stessa a maggioranza
dei presenti.
14.1
L'assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione o, in caso di
sua
assenza,
impedimento
o
rinuncia,
dall'Amministratore Delegato
Vice-Presidente,
se nominato, ovvero, in caso di sua assenza,
impedimento o rinuncia, ovvero nei casi di cui
all'articolo
13
che
precede,
dalla
persona
designata dall'assemblea stessa a maggioranza
dei presenti.
14.2
Spetta
al
presidente
dell'assemblea
verificare
la
regolarità
della
costituzione,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti, constatare la regolarità delle deleghe e
regolare
lo
svolgimento
dell'assemblea
accertando i risultati delle votazioni.
14.2
Spetta
al
presidente
dell'assemblea
verificare
la
regolarità
della
costituzione,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti, constatare la regolarità delle deleghe e
regolare
lo
svolgimento
dell'assemblea
accertando i risultati delle votazioni.
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
14.3
L'assemblea
nomina
un
segretario,
anche non socio, che ne redige il verbale,
sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
14.3
L'assemblea nomina un segretario, anche
non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto
dallo stesso e dal presidente.
14.4
Nei casi di legge o quando il presidente
dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è
redatto da un notaio.
14.4
Nei casi di legge o quando il presidente
dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è
redatto da un notaio.
Articolo 16 -
Composizione -
Durata in
Carica
Articolo 16
-
Composizione -
Durata in
Carica
16.1
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio di Amministrazione composto da 5
(cinque)
a 9 (nove) membri, anche non soci, i
quali durano in carica sino a 3 (tre) esercizi e
scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di
amministratori
e,
se
nominati
decadono
dall'ufficio,
coloro
che
si
trovano
nelle
condizioni previste dalla normativa applicabile e
in particolare dall'articolo 2382 Cod. Civ.
16.1
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio di Amministrazione composto da 5
(cinque) a 9 (nove) membri, anche non soci, i
quali durano in carica sino a 3 (tre) esercizi e
scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Non
possono
essere
nominati
alla
carica
di
amministratori
e,
se
nominati
decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni
previste
dalla
normativa
applicabile
e
in
particolare dall'articolo 2382 Cod. Civ.
16.2
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
qualora
non
vi
abbia
già
provveduto
l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il
Presidente; nomina altresì il Segretario, che
può essere anche non amministratore.
16.3
Il Presidente:
-
ha la rappresentanza della Società
ai sensi dell'articolo 21 del presente
Statuto;
-
presiede l'Assemblea, esercitando
le funzioni previste dalla legge e dal
regolamento assembleare;
-
convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione, ne fissa l'ordine
del giorno e ne coordina i lavori.
Articolo 19 -
Riunioni del Consiglio di
Amministrazione
Articolo 19
-
Riunioni del Consiglio di
Amministrazione
19.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
convocato anche fuori dal comune ove è posta la
sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del
territorio di nazione appartenente all'Unione
Europea, almeno ogni 3 (tre) mesi, nonché tutte
le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, il Vice Presidente, se nominato,
19.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
convocato anche fuori dal comune ove è posta la
sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del
territorio di nazione appartenente all'Unione
Europea, almeno ogni 3 (tre) mesi, nonché tutte
le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, l'Amministratore Delegato o,
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
----------------- ----------------

lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un amministratore o da un sindaco. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal suo Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, nei casi di urgenza e di assenza o impedimento o inerzia degli stessi, da 1 (uno) degli altri amministratori con comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti in carica del Collegio Sindacale, se nominato.

19.3 La convocazione si effettua mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 72 (settantadue) ore prima; la comunicazione può essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo di ciascun dall'interessato, oppure con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

19.4 Anche in assenza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.

19.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento,

infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori o un sindacoil Vice Presidente, se nominato, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare., da un amministratore o da un sindaco. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori.

19.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal suo Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, nei casi di urgenza e di assenza o impedimento o inerzia degli stessi, da 1 (uno) degli altri amministratori con comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti in carica del Collegio Sindacale, se nominato.

19.3 La convocazione si effettua mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 72 48 (settantaduequarantotto) ore prima; la comunicazione può essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo di ciascun dall'interessato, oppure con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

19.4 Anche in assenza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.

19.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento,

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO

nell'ordine dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, nonché nei casi previsti dall'articolo 22 che segue, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Il segretario di ogni riunione, viene nominato, di volta in volta, a maggioranza dei presenti.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Il comitato esecutivo, ove nominato, delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di un numero pari di consiglieri e di parità di voti, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, laddove non presente, del presidente della relativa riunione consiliare, avrà prevalenza.

19.7 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

19.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. In tal caso, è necessario che:

  • (a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  • (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero immediatamente

nell'ordine dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, nonché nei casi previsti dall'articolo 22 che segue, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Il segretario di ogni riunione, viene nominato, di volta in volta, a maggioranza dei presenti.

19.65 Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica dei presenti. Il comitato esecutivo, ove nominato, delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di un numero pari di consiglieri e di parità di voti, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, laddove non presente, del presidente della relativa riunione consiliare, avrà prevalenza.

19.76 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.

19.87 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. In tal caso, è necessario che:

  • (a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  • (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero immediatamente

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO

dopo, ma in ogni caso non appena possibile e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza), (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; o (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli intervenuti possano connettersi.

19.9 Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

dopo, ma in ogni caso non appena possibile e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza), (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; o (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli intervenuti possano connettersi.

19.98 Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, la riunione è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 20 Articolo 20
20.1 Al
Consiglio
di
Amministrazione
spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Società, con espressa facoltà
di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il
raggiungimento
dell'oggetto
sociale,
esclusi
soltanto quelli che la legge ed il presente statuto
sociale riservano all'assemblea.
20.1
Al
Consiglio
di
Amministrazione
spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Società, con espressa facoltà
di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il
raggiungimento
dell'oggetto
sociale,
esclusi
soltanto quelli che la legge ed il presente statuto
sociale riservano all'assemblea.
20.2 Ai sensi dell'articolo 2365 Cod. Civ.,
il
Consiglio di Amministrazione è altresì delegato
all'adozione delle seguenti deliberazioni:
20.2 Ai sensi dell'articolo 2365 Cod. Civ., il
Consiglio di Amministrazione è altresì delegato
all'adozione delle seguenti deliberazioni:
(a) la fusione nei casi previsti dagli articoli
2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
(a) la fusione nei casi previsti dagli articoli
2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
(b) l'istituzione e la soppressione -
in Italia
ed all'estero -
di sedi secondarie;
l'istituzione e la soppressione -
in Italia
ed all'estero -
di sedi secondarie;
(c) l'indicazione
di
quali
amministratori
hanno la rappresentanza della Società;
(c) l'indicazione
di
quali
amministratori
hanno la rappresentanza della Società;
(d) il
trasferimento
della
sede
legale
nell'ambito del territorio nazionale;
(d) il
trasferimento
della
sede
legale
nell'ambito del territorio nazionale;
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
(e) la riduzione del capitale in caso di
recesso del socio;
(e)
la riduzione del capitale in caso di
recesso del socio;
(f) gli
adeguamenti
dello
statuto
a
disposizioni normative.
(f)
gli
adeguamenti
dello
statuto
a
disposizioni normative.
La competenza del consiglio di amministrazione
a deliberare sulle suddette materie non esclude la
competenza dell'assemblea in ordine alle stesse.
La competenza del consiglio di amministrazione
a deliberare sulle suddette materie non esclude la
competenza dell'assemblea in ordine alle stesse.
20.3 Sono riservate all'esclusiva competenza del
Consiglio di Amministrazione quale organo
collegiale, in aggiunta a quelle non delegabili per
legge, le delibere aventi ad oggetto:
20.3
Sono riservate all'esclusiva competenza
del Consiglio di Amministrazione quale organo
collegiale, in aggiunta a quelle non delegabili per
legge, le delibere aventi ad oggetto:
(a) qualsiasi investimento o dismissione
superiore,
singolarmente
o
cumulativamente
per
ogni
esercizio
sociale,
ad
Euro
2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila), che non
siano
previsti
nel
business
plan
pluriennale;
(a)
qualsiasi investimento o dismissione
superiore,
singolarmente
o
cumulativamente
per
ogni
esercizio
sociale,
ad
Euro
2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila), che non
siano
previsti
nel
business
plan
pluriennale;
(b) finanziamenti
bancari o altre forme di
finanziamento, non previsti nel business
plan pluriennale già approvato, per ogni
singolo esercizio sociale, superiori ad
Euro 10.000.000,00 (diecimilioni);
(b)
finanziamenti bancari o altre forme di
finanziamento, non previsti nel business
plan pluriennale già approvato, per ogni
singolo esercizio sociale, superiori ad
Euro 10.000.000,00 (diecimilioni);
(c) operazioni
di
amministrazione
straordinaria della Società, di qualsiasi
tipo, fermo restando che, nel caso di
acquisizioni
o
dismissioni
di
immobilizzazioni, si intenderanno di
amministrazione straordinaria quelle di
importi
superiori,
singolarmente
o
cumulativamente
per
ogni
esercizio
sociale,
ad
Euro
5.000.000,00
(cinquemilioni) di enterprise value;
(c)
operazioni
di
amministrazione
straordinaria della Società, di qualsiasi
tipo, fermo restando che, nel caso di
acquisizioni
o
dismissioni
di
immobilizzazioni, si intenderanno di
amministrazione straordinaria quelle di
importi
superiori,
singolarmente
o
cumulativamente
per
ogni
esercizio
sociale,
ad
Euro
5.000.000,00
(cinquemilioni) di enterprise value;
(d) costituzione di vincoli, pesi e gravami su
partecipazioni sociali in altre società o
altri beni della Società;
(d)
costituzione di vincoli, pesi e gravami su
partecipazioni sociali in altre società o
altri beni della Società;
(e) concessione
di
garanzie
reali
e/o
personali, per importi superiori ad Euro
5.000.000,00 (cinquemilioni);
(e)
concessione
di
garanzie
reali
e/o
personali, per importi superiori ad Euro
5.000.000,00 (cinquemilioni);
(f) concessione di anticipi a dipendenti della
Società, nel rispetto della normativa
applicabile e, comunque, di importo
unitario non superiore ad Euro 250.000
(duecentocinquantamila)
per
ciascun
anticipo e di importo complessivo non
superiore
ad
Euro
400.000,00
(quattrocentomila) con riferimento al
(f)
concessione di anticipi a dipendenti della
Società, nel rispetto della normativa
applicabile e, comunque, di importo
unitario
non superiore ad Euro 250.000
(duecentocinquantamila)
per
ciascun
anticipo e di importo complessivo non
superiore
ad
Euro
400.000,00
(quattrocentomila) con riferimento al
TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO

monte totale degli anticipi di volta in volta concessi;

  • (g) presentazione di istanze di fallimento o richieste di apertura di altre procedure concorsuali da parte della Società;
  • (h) deliberazioni di cui all'articolo 20.2 che precede.

20.4 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

20.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

20.6 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da

associazioni di categoria. associazioni di categoria.
Articolo 21 -
Rappresentanza legale
Articolo 21
-
Rappresentanza legale
21.1
La rappresentanza
della
Società nei
confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di
giudizio spetta al Presidente del Consiglio di
21.1
La
rappresentanza
della
Società
nei
confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di
giudizio, nonché la firma sociale, spettano sia
al Presidente sia all'Amministratore Delegato
spetta
al
Presidente
del
Consiglio
di
monte totale degli anticipi di volta in
volta concessi;
  • (g) presentazione di istanze di fallimento o richieste di apertura di altre procedure concorsuali da parte della Società;
  • (h) deliberazioni di cui all'articolo 20.2 che precede.

20.43 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

20.54 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

20.65 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da

TESTO ORIGINALE TESTO PROPOSTO
Amministrazione,
al
Vice-Presidente,
ove
nominato.
Amministrazione,
al
Vice-Presidente,
ove
nominato.
21.2
La rappresentanza sociale spetta inoltre,
nei limiti dei poteri a loro conferiti, agli
amministratori delegati, ove nominati.
21.2
La rappresentanza sociale spetta inoltre,
nei limiti dei poteri a loro conferiti, agli
altri
amministratori delegatimuniti di deleghe ai sensi
dell'art. 2381 Cod. Civ., ove nominati.

Si segnala che il testo definito dell'articolo 5.4. sarà quello risultante da tutte le modifiche approvate dall'assemblea, anche se approvate con separata delibere.

(ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, tutti i poteri occorrenti per provvedere, anche a mezzo di procuratori, (a) all'esecuzione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo e le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto; (b) ad introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti; e (c) a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese".

*** *** ***

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente