Regulatory Filings • Jun 16, 2025
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Scopo della progettata fusione è quello di snellire la struttura societaria mediante l'incorporazione nella controllante Gpi S.p.A. della società controllata Bim Italia S.r.l., realizzando così una semplificazione delle attività amministrative e gestionali con significative riduzioni di costi.
"Gpi S.p.A.", società per azioni, con sede in Trento (TN), via Ragazzi del '99, 13, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 01944260221, REA: TN - 189428, Capitale Sociale interamente sottoscritto e versato Euro 13.890.324,40 suddiviso in n. 28.906.881 azioni ordinarie prive del valore nominale (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis del cod. civ. da parte di FM S.p.A.). Società incorporanda:
"Bim Italia S.r.l.", con sede in Trento (TN), via Ragazzi del '99, 13, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 02486830223, REA: TN - 228245, Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
In conseguenza della fusione, poiché l'intero capitale sociale della incorporanda Bim Italia S.r.l. è (e sarà al momento del perfezionamento della fusione) interamente posseduto dall'incorporante Gpi S.p.A., si procederà all'annullamento senza sostituzione di tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale di Bim Italia S.r.l., senza dar luogo a concambio.
Lo statuto sociale di Gpi S.p.A., non subirà, per effetto della fusione, alcuna modifica o integrazione.
Ai sensi dell'art. 2504-ter cod. civ., 2° comma, la società incorporante non emetterà nuove azioni in sostituzione delle quote rappresentanti il capitale società incorporanda che saranno annullate né si produrrà alcuna modifica quantitativa del capitale sociale sociale della incorporante, rispetto a quello esistente prima del perfezionamento della qui ipotizzata fusione.
Non è infine previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci della società incorporanda. Nessun adempimento formale si rende necessario al fine del ritiro delle partecipazioni della incorporanda, trattandosi di quote di S.r.l. e dunque di titoli immateriali.
In conformità a quanto riportato al punto precedente, le fattispecie in esame non sono applicabili.
Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante Gpi S.p.A. con effetto dal 1º gennaio dell'anno in cui la fusione sarà divenuta efficace, e ciò anche ai fini fiscali.
Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti di terzi, ex art. 2504-bis cod. civ., che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ.
Non è previsto alcun trattamento specifico da riservare a determinate categorie di soci, né vantaggi particolari da proporre agli amministratori delle società partecipanti.
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Si segnala che qualificandosi la programmata operazione come operazione di fusione per incorporazione di società interamente posseduta sono applicabili le disposizioni ex art. 2505 c.c .; per espressa previsione legislativa non si applicano le prescrizioni di cui agli arti. 2501 - quinquies c.c. ("obbligo alla redazione dell'organo amministrativo") e 2501 - sexies c.c.
("obbligo alla redazione della relazione degli esperti").
Si segnala altresì che trattandosi di fusione semplificata in quanto operazione di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, e conseguentemente non essendo prevista la definizione di alcun concambio, il presente progetto è stato redatto in assenza delle situazioni patrimoniali delle società oggetto di fusione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2501-quater, ultimo comma c.c. ("situazione patrimoniale"), si rimette alla decisione unanime dei soci della società incorporanda e dei consiglieri della società incorporante la rinuncia al deposito di dette situazioni patrimoniali.
Inoltre, a corollario di quanto sopra esposto, si evidenzia che il termine per l'attuazione della fusione (cd. "atto di fusione"), decorrente dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2502-bis c.c., e fissato in sessanta giorni dall'art. 2503 c.c. ("opposizione dei creditori") può essere disatteso qualora ricorra almeno una delle seguenti eventualità: 1) manifestazione di consenso alla fusione, espressa dai creditori delle società interessate dall'operazione, che risultino essere tali da data anteriore rispetto alla data di iscrizione del documento di cui all'art. 2501 ter c.c., ossia alla data di iscrizione del Progetto di fusione presso il Registro Imprese; 2) pagamento dei creditori che non hanno prestato il loro consenso alla fusione; 3) deposito delle somme corrispondenti al credito di questi presso una banca. L'espletamento delle predette formalità non si rende necessario in presenza di apposita relazione redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. qualora rilasciata da società di revisione, secondo il deposito dell'art. 2503 c.c.
Trento, 11 giugno 2025
Società incorporante
Gpi S.p.A. L'Ammin strator (Fausto Manzana)
Società incorporanda
Bim Italia S.r.l. Il Presidente
(Dario Manzana)
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