Pre-Annual General Meeting Information • Oct 10, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 15 NOVEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE
1° punto all'ordine del giorno - parte straordinaria
Modifica degli articoli dello Statuto sociale 9.2, 10.2, 10.4 (Assemblea dei soci), 16.3, 17.1, 17.6 (rinumerato ora 17.10), 17.7, (Consiglio di Amministrazione), 20.5 (Collegio sindacale) e 30.1, 30.2, 30.4 (Ulteriori disposizioni transitorie) ; introduzione nello Statuto Sociale degli articoli 10.5, 10.6 (Assemblea dei soci), 17.3, 17.4 (Consiglio di Amministrazione); cancellazione dell'articolo dello statuto sociale 6.15 (Capitale sociale); spostamento, senza modifiche, dell'articolo 17.2, 3° comma all'articolo 17.5 (Consiglio di Amministrazione); conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 (Consiglio di Amministrazione). Delibere inerenti e conseguenti.


Modifica degli articoli dello Statuto sociale 9.2, 10.2, 10.4 (Assemblea dei soci), 16.3, 17.1, 17.6 (rinumerato ora 17.10), 17.7, (Consiglio di Amministrazione), 20.5 (Collegio sindacale) e 30.1, 30.2, 30.4 (Ulteriori disposizioni transitorie) ; introduzione nello Statuto Sociale degli articoli 10.5, 10.6 (Assemblea dei soci), 17.3, 17.4 (Consiglio di Amministrazione); cancellazione dell'articolo dello statuto sociale 6.15 (Capitale sociale); spostamento, senza modifiche, dell'articolo 17.2, 3° comma all'articolo 17.5 (Consiglio di Amministrazione); conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 (Consiglio di Amministrazione). Delibere inerenti e conseguenti.
siete stati convocati in Assemblea, anche in sede straordinaria, il giorno 15 novembre 2024 per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica dello Statuto Sociale (lo «Statuto»).
La presente Relazione è stata redatta ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il «TUF»), art. 125-ter, e del Regolamento Emittenti Consob 14 maggio 1999, n. 11971, art. 72, comma 1-bis, nonché in conformità all'Allegato 3A del medesimo Regolamento.
La relazione ha la finalità di illustrarVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto di Gpi S.p.A. («Gpi» o la «Società»), di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della presente assemblea, parte straordinaria.
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Le proposte di modifica riportate nella presente Relazione, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.
Per quanto riguarda le modifiche relative alle modalità di intervento in Assemblea, si ricorda che durante il periodo emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, l'art. 106, 2° comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto Cura Italia"), anche in deroga alle diverse previsioni statutarie, ha disciplinato la possibilità di prevedere (i) anche per le società per azioni, l'intervento in Assemblea e lo svolgimento della stessa, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione, anche qualora non si dovessero trovare nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o il Notaio, e (ii) per le società con azioni quotate, l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti esclusivamente tramite l'intervento del Rappresentante designato.
Tale normativa di carattere emergenziale è rimasta in vigore grazie ad una serie di proroghe succedutesi nel corso degli anni. Da ultimo è entrata in vigore, in data 27 marzo 2024, la Legge 5 marzo 2024, n. 21, (cd. "Legge Capitali"), che tra l'altro, introduce nel TUF un nuovo articolo, il 135-undecies.1, che consente espressamente alle società quotate in un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante designato.
Inoltre, in linea con l'interpretazione fornita dal Consiglio Notarile di Milano (le cui pronunce prescindono dalla situazione di emergenza epidemiologica), le modifiche suggerite prevedono che le riunioni degli Organi sociali si possano tenere anche unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Vi sono inoltre proposte di modifica minori, consistenti per lo più nella rinumerazione di commi e richiami riportati ad altre parti dello Statuto soggette a modifica, nonché l'eliminazione di una clausola ormai desueta.
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tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.
Al fine di facilitare la revisione di tali proposte, riportiamo di seguito il testo a fronte degli articoli dello statuto per i quali è proposta la modificazione, restando inteso che gli articoli non menzionati rimangono invariati.
La relazione illustrativa è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della medesima (www.gpigroup.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "**" all'indirizzo ** nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Le modifiche di seguito proposte prevedono, prevalentemente, una riformulazione delle disposizioni che disciplinano l'intervento degli Azionisti in Assemblea e le relative modalità, l'introduzione della previsione che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale possano tenersi - anche unicamente - mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'armonizzazione delle disposizioni alle proposte di modifica che si propone di introdurre nello Statuto).
In particolare, le principali proposte di modifica riguardano:
Modifiche minori sono state apportate allo Statuto ai fini di un miglior coordinamento del testo con le altre proposte di modifica introdotte, come di seguito evidenziato.
In conformità con la normativa applicabile, nella presente Relazione Illustrativa le proposte di modifiche dello Statuto sono presentate in forma comparativa, affiancando al testo dei vigenti articoli dello Statuto il testo con evidenziate le proposte di modifica che si intendono apportare.
6.15 Laddove la Società dovesse rientrare nella definizione PMI ai sensi del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) del TUF, non troverà applicazione sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione su un mercato regolamentato.
Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea Articolo 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

6.15 Laddove la Società dovesse rientrare nella definizione PMI ai sensi del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) del TUF, non troverà applicazione sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione su un mercato regolamentato.
9.2 L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella della sede sociale, purché in Italia o altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.
10.4 Salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione per una determinata assemblea, della quale è data espressa indicazione nell'avviso di convocazione, la Società non procede a designare un soggetto al quale i soci possono conferire, per ciascuna assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.
16.3 (A) Durante il Primo Periodo sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni concernenti le materie di seguito elencate:
... ...
17.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato lo ritengano opportuno, ovvero
9.2 L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella della sede sociale, purché in Italia o altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.6.
17.1 Il consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione di tutti i partecipanti, si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente del consi-
quando ne venga fatta richiesta congiuntamente da almeno 2 (due) dei consiglieri in carica.
Inoltre il consiglio di amministrazione potrà essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio stesso, da ciascun membro del collegio sindacale.
17.2 ...
Saranno comunque valide le riunioni consiliari, pur in mancanza di formale convocazione, qualora partecipino alla riunione tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica e nessuno di loro si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
17.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato, o, pure in caso di assenza, indisponibilità o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.
glio di amministrazione o l'amministratore delegato lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta congiuntamente da almeno 2 (due) dei consiglieri in carica.
Inoltre il consiglio di amministrazione potrà essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio stesso, da ciascun membro del collegio sindacale.
17.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da colui che presiede la riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i recapiti per i collegamenti audio/video, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova colui che la presiede e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
20.5 Le riunioni del collegio sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
[spostato, con modifiche, in alto - sempre punto 17.7]
20.5 Le riunioni del collegio sindacale saranno validamente costituite anchepure quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti le riunioni potranno tenersi anche quando Presidente e soggetto verbalizzante delle stesse si dovessero trovare in luoghi diversi. In tal caso la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, salvo che non si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
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Signori Azionisti,
in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea degli Azionisti - parte straordinaria - di Gpi S.p.A., del 15 novembre 2024:
- vista la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e le proposte ivi contenute
di modificare lo Statuto Sociale secondo il "Testo Proposto" nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:
Trento, 30 settembre 2024
per il Consiglio di amministrazione Il Presidente Luca D'Agnese
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