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Gpi

AGM Information Oct 7, 2022

4426_rns_2022-10-07_804e01c4-a460-4fa5-92ff-de2c9143b4c6.pdf

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PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GPI S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 31 OTTOBRE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE

2° punto all'ordine del giorno

Modifica degli articoli 12.1, 13.1, 13.3, 13.8, 13.10, 13.14, 13.15, 17.1, 17.2, 17.5 (Consiglio di Amministrazione), 20.1, 21.5, 21.9 (Collegio Sindacale), 23.1, 23.2 (Operazioni con parti correlate) dello Statuto Sociale; introduzione nello Statuto Sociale dei nuovi articoli 11.6, 11.7 (Assemblea dei soci), 13.16, 15.3, 16.3, 17.6 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Definizioni), 30 (Ulteriori disposizioni transitorie); conseguente rinumerazione degli articoli 11.6 (Assemblea dei soci), 13.16, 13.17, 13.18, 15.3, 15.4, 16.3, 17.6 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti

Modifica degli articoli 12.1, 13.1, 13.3, 13.8, 13.10, 13.14, 13.15, 17.1, 17.2, 17.5 (Consiglio di Amministrazione), 20.1, 21.5, 21.9 (Collegio Sindacale), 23.1, 23.2 (Operazioni con parti correlate) dello Statuto Sociale; introduzione nello Statuto Sociale dei nuovi articoli 11.6, 11.7 (Assemblea dei soci), 13.16, 15.3, 16.3, 17.6 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Definizioni), 30 (Ulteriori disposizioni transitorie); conseguente rinumerazione degli articoli 11.6 (Assemblea dei soci), 13.16, 13.17, 13.18, 15.3, 15.4, 16.3, 17.6 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A. ("GPI" o la "Società" o l'"Emittente") per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di modificare gli articoli 12.1, 13.1, 13.3, 13.8, 13.10, 13.14, 13.15, 17.1, 17.2, 17.5 20.1, 21.5, 21.9, 23.1 e 23.2 dello Statuto sociale, introdurre i nuovi articoli 11.6, 11.7, 13.16, 15.3, 16.3, 17.6, 29 e 30 nello Statuto sociale e, per l'effetto, rinumerare gli articoli 11.6, 13.16, 13.17, 13.18, 15.3, 15.4, 16.3 e 17.6 dello Statuto sociale vigente.

1. PROPOSTE DI MODIFICA

Le modifiche statutarie proposte di cui alla presente Relazione si inseriscono nel più ampio contesto dell'accordo di investimento (l'"Accordo") sottoscritto in data 22 giugno 2022 tra la Società, il suo socio di controllo FM S.r.l. ("FM") ed il Signor Fausto Manzana, da una parte, e CDP Equity S.p.A. ("CDPE"), dall'altra parte, avente ad oggetto, inter alia, i termini e le condizioni della sottoscrizione, da parte di CDPE e di FM, di una porzione di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, cod. civ., 5° comma, che - subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive - verrà deliberato da GPI (l'"Aumento di Capitale") a supporto del piano strategico industriale per il triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società sempre in data 22 giugno 2022, come da comunicato stampa diffuso in pari data.

Per maggiori informazioni in merito all'Accordo ed all'Aumento di Capitale si rinvia, oltre all'anzidetto comunicato stampa, alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al 1° punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Per quanto specificamente di interesse in questa sede, ai sensi dell'Accordo è previsto che l'Assemblea straordinaria di GPI sia chiamata ad approvare, con efficacia dalla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale (la "Data di Esecuzione"), alcune modifiche dello Statuto sociale, principalmente volte a recepire – in coerenza con i principi che regolano la società per azioni quotata presso un mercato regolamentato, e le cui azioni non siano divise in categorie - talune modifiche al sistema di corporate governance di GPI concordate nell'Accordo, meglio descritte nelle Informazioni essenziali pubblicate in data 27 giugno 2022 ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 130 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 e disponibili per la consultazione sul sito internet www.gpi.it, sezione "Governance", sottosezione "Patti parasociali".

In particolare, il nuovo testo dello Statuto sociale, come nel dettaglio illustrato nel paragrafo 2 che segue, riflette, nella misura consentita dalla legge e secondo le modalità sopra indicate, le intese di cui all'Accordo e sintetizzate nelle citate Informazioni essenziali in merito a:

  • (i) materie riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci e relativi quorum deliberativi;
  • (ii) composizione e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento al loro numero ed alle modalità di elezione con voto di lista;
  • (iii) composizione dei comitati endo-consiliari, con l'espressa previsione statutaria dei comitati attualmente esistenti e l'istituzione di un comitato strategico;
  • (iv) materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e relativi quorum deliberativi;
  • (v) soggetti legittimati alla convocazione del Consiglio di Amministrazione;
  • (vi) composizione e nomina dei membri del Collegio Sindacale, con la previsione di tre sindaci supplenti invece di due;
  • (vii) disposizioni minori di coordinamento con riferimento all'approvazione di operazioni con parti correlate;
  • (viii) introduzione di alcune definizioni al fine di una migliore comprensione e funzionalità del testo statutario;
  • (ix) introduzione di alcune disposizioni transitorie che specificano la durata di talune clausole statutarie modificate o introdotte ex novo.

Alla luce della correlazione tra l'ingresso e la permanenza di CDPE nella compagine azionaria di GPI, da un lato, e le prerogative di governance di CDPE di cui all'Accordo e le conseguenti modifiche statutarie qui proposte, dall'altro lato, si propone che tali modifiche, ove approvate dall'Assemblea dei soci, siano efficaci a decorrere dalla Data di Esecuzione, da intendersi quale data di emissione, pagamento e consegna delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale medesimo. Tale data sarà comunicata dall'Emittente con apposito avviso, che sarà messo a disposizione sul sito internet www.gpi.it.

Si precisa che le proposte di modifica statutaria in esame, non comprendono quella relativa all'art. 6 dello statuto sociale (cui viene aggiunto uno specifico comma per effetto del conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale) in quanto riportata nella Relazione illustrativa di cui al primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE MODIFICATI

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dello Statuto sociale, messe a confronto con il testo vigente.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
ASSEMBLEA DEI SOCI ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 11 - PRESIDENZA E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA Articolo 11 - PRESIDENZA E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
11.6 Durante il Primo Periodo, le deliberazioni sulle
seguenti materie (tutte le suddette materie, le
"Materie Riservate Assembleari"):
(i)
operazioni di aumento del capitale sociale ad
eccezione di quelle (a) con offerta in
opzione, eseguite al fair market value
attestato
da
una
banca
d'affari
internazionale, indipendente e di primario
standing nonché da una primaria società di
consulenza
aziendale
selezionati
dalla
Società, oppure (b) necessarie per legge ai
sensi dell'art. 2447 Codice Civile;
operazioni
di
riduzione
volontaria
del
(ii)
capitale sociale;
(iii)
emissioni
di
obbligazioni
convertibili,
warrant di sottoscrizione o conversione, o
altri strumenti finanziari convertibili;
fusioni, scissioni, (ad eccezione delle fusioni
(iv)
e scissioni semplificate ex art. 2505 Codice
Civile) e trasformazioni;
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
modifiche dello statuto della Società che
(v)
comportino
una
modifica
rilevante
dell'oggetto sociale;
(vi)
scioglimento e liquidazione;
(vii) delibere
o
operazioni
che
possano
determinare direttamente o indirettamente
il delisting;
(viii) trasferimento della sede legale della Società
all'estero;
(ix)
modifiche alla politica di distribuzione di
utili;
modifica alle clausole del presente statuto
(x)
che facciano riferimento al Primo Periodo
e/o al Secondo Periodo, le definizioni di cui
all'articolo
29
e
le
ulteriori
clausole
transitorie di cui all'articolo 30,
possono essere adottate dall'assemblea dei soci,
sia in prima che in seconda convocazione, con i
quorum stabiliti dalle disposizioni di legge di volta
in volta vigenti a condizione che, laddove risulti
l'esistenza nell'azionariato della Società di uno o
più Soci Istituzionali, includano il voto favorevole
del Socio Istituzionale o di quello fra i Soci
Istituzionali che detiene la maggior partecipazione
al capitale sociale della Società.
11.7 Durante il Secondo Periodo, le deliberazioni sulle
seguenti materie:
(i) operazioni di riduzione volontaria del capitale
sociale;
(ii) modifiche dello statuto della Società che
comportino
una
modifica
rilevante
dell'oggetto sociale;
(iii) trasferimento della sede legale della Società
all'estero, ma con esclusione dei casi in cui il
trasferimento
consegua
ad
operazioni
straordinarie con partner industriali esteri;
(iv) modifica alle clausole del presente statuto che
facciano riferimento al Secondo Periodo, le
definizioni di cui all'articolo 29 e le ulteriori
clausole transitorie di cui all'articolo 30,
possono essere adottate dall'assemblea dei soci,
sia in prima che in seconda convocazione, con i
quorum stabiliti dalle disposizioni di legge di volta
in volta vigenti a condizione che, laddove risulti
l'esistenza nell'azionariato della Società di uno o
più Soci Istituzionali, includano il voto favorevole
del Socio Istituzionale o di quello fra i Soci
Istituzionali che detiene la maggior partecipazione
al capitale sociale della Società.
11.6 Le assemblee speciali che riuniscono i titolari delle
rispettive categorie di azioni emesse dalla Società
si costituiscono e deliberano sulle materie di
propria competenza ai sensi dell'art. 2376 del
Codice Civile, fermo restando che non sono da
considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria
di azioni, le deliberazioni di aumento di capitale
con emissione di nuove azioni delle medesime
categorie già in circolazione che non rispettino la
proporzione tra le categorie medesime.
11.86 Le assemblee speciali che riuniscono i titolari delle
rispettive categorie di azioni emesse dalla Società
si costituiscono e deliberano sulle materie di
propria competenza ai sensi dell'art. 2376 del
Codice Civile, fermo restando che non sono da
considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria
di azioni, le deliberazioni di aumento di capitale
con emissione di nuove azioni delle medesime
categorie già in circolazione che non rispettino la
proporzione tra le categorie medesime.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 12 - NUMERO, DURATA IN CARICA E COMPENSI DEGLI
AMMINISTRATORI
Articolo 12 - NUMERO, DURATA IN CARICA E COMPENSI DEGLI
AMMINISTRATORI
12.1 La società è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da un numero minimo
12.1 La società è amministrata da un consiglio di
amministrazione
composto
da
10
(dieci)
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri,
secondo quanto deliberato dall'assemblea.
membriun numero minimo di 7 (sette) a un
massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto
deliberato dall'assemblea.
Articolo 13 - NOMINA - CESSAZIONE - SOSTITUZIONE Articolo 13 - NOMINA - CESSAZIONE - SOSTITUZIONE
13.1 Il consiglio di amministrazione è nominato
dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i
candidati devono essere indicati in numero non
superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un
numero
progressivo.
Ogni
candidato
potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
13.1 Il consiglio di amministrazione è nominato
dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i
candidati devono essere indicati in numero non
superiore a dieciquindici, ciascuno abbinato ad un
numero
progressivo.
Ogni
candidato
potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
13.3 Un azionista non può presentare né votare più di
una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite
di
società
fiduciarie.
Gli
azionisti
appartenenti al medesimo gruppo, per esso
intendendosi il controllante, le società controllate
e le società sottoposte a comune controllo e gli
azionisti
aderenti
ad
un
patto
parasociale
rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente
ad oggetto azioni della Società non possono
presentare o votare più di una lista, anche se per
interposta persona o per il tramite di società
fiduciarie. Le adesioni e i voti espressi in violazione
di tale divieto non saranno attribuiti ad alcun lista.
13.3 Un azionista non può presentare né votare più di
una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite
di
società
fiduciarie.
Gli
azionisti
appartenenti al medesimo gruppo, per esso
intendendosi il controllante, le società controllate
e le società sottoposte a comune controllo e, salvo
durante il Primo Periodo e il Secondo Periodo per
le ipotesi di cui al successivo articolo 13.10 (c) e/o
(d), gli azionisti aderenti ad un patto parasociale
rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF avente
ad oggetto azioni della Società non possono
presentare o votare più di una lista, anche se per
interposta persona o per il tramite di società
fiduciarie. Le adesioni e i voti espressi in violazione
di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna
lista.
13.8 Le liste devono essere corredate: 13.8 Le liste devono essere corredate:
(a) dalle informazioni relative all'identità degli
azionisti che hanno presentato le liste, con
l'indicazione
della
percentuale
di
partecipazione complessivamente detenuta,
fermo restando che la certificazione dalla
quale risulti la titolarità di tale partecipazione
potrà essere prodotta anche successivamente
a tale data purché entro il termine previsto per
la pubblicazione delle liste da parte della
Società;
(a) dalle informazioni relative all'identità degli
azionisti che hanno presentato le liste, con
l'indicazione
della
percentuale
di
partecipazione complessivamente detenuta,
fermo restando che la certificazione dalla
quale risulti la titolarità di tale partecipazione
potrà essere prodotta anche successivamente
a tale data purché entro il termine previsto per
la pubblicazione delle liste da parte della
Società;
(b) da una dichiarazione degli azionisti che hanno
presentato le liste diversi da quelli che
detengono,
anche
congiuntamente,
una
partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento con questi ultimi, quali quelli
previsti
dalla
normativa,
anche
regolamentare, pro tempore vigente;
(b) da una dichiarazione degli azionisti che hanno
presentato le liste diversi da quelli che
detengono,
anche
congiuntamente,
una
partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'esistenza o l'assenza di
rapporti di collegamento con questi ultimi,
quali quelli previsti dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente;
(c) da
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche personali e professionali dei
candidati, nonché da una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e dal presente
Statuto, inclusi quelli di onorabilità, la loro
accettazione della candidatura e della carica,
se eletti, nonché l'eventuale possesso dei
requisiti
di
indipendenza
stabiliti
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore
vigente
per
gli
Amministratori
Indipendenti;
(c) da
un'esauriente
informativa
sulle
caratteristiche personali e professionali dei
candidati, nonché da una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e dal presente
Statuto, inclusi quelli di onorabilità, la loro
accettazione della candidatura e della carica,
se eletti, nonché l'eventuale possesso dei
requisiti
di
indipendenza
stabiliti
dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore
vigente
per
gli
Amministratori
Indipendenti;
(d) da ogni ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsto dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente.
(d) da ogni ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsto dalla
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di
cui al presente Articolo 13.8, la lista si considererà
come non presentata.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di
cui al presente Articolo 13.8, la lista si considererà
come non presentata.
13.10 L'elezione
del
consiglio
di
amministrazione
avviene secondo quanto di seguito disposto:
13.10 L'elezioneA partire dal primo rinnovo del consiglio
di amministrazione successivo all'inizio del Primo
Periodo,
l'elezione
del
consiglio
di
amministrazione avviene secondo quanto di
seguito disposto:
(a) non si tiene conto delle liste che abbiano (a) non si tiene conto delle liste che abbiano
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
conseguito una percentuale di voti inferiore
alla
metà
di
quella
richiesta
per
la
presentazione delle stesse, stabilita ai sensi
del precedente Articolo 13.2;
conseguito una percentuale di voti inferiore
alla
metà
di
quella
richiesta
per
la
presentazione delle stesse, stabilita ai sensi
del precedente Articolo 13.2;
(b) dalla lista che è risultata prima per numero di
voti vengono tratti, nell'ordine progressivo
con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti
gli amministratori da eleggere tranne uno; il
candidato indicato al primo posto della lista
risulta eletto Presidente del consiglio di
amministrazione;
(b) 9 (nove) amministratori sono tratti dalla lista
che è risultata prima per numero di voti
vengono tratti, nell'ordine progressivo con il
quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli
amministratori da eleggere tranne uno; il
candidato indicato al primo posto della lista
risulta eletto Presidente del consiglio di
amministrazionesalvo che (x) durante il Primo
Periodo, siano presentate una o più liste con
le caratteristiche di cui sub (c), e in tal caso
dalla lista che è risultata prima per numero di
voti vengono tratti 7 (sette) amministratori o
(y)
durante
il
Secondo
Periodo,
siano
presentate una o più liste di cui sub (d), e in tal
caso dalla lista che è risultata prima per
numero di voti vengono tratti 8 (otto)
amministratori nel caso infra previsto sub (d)
(yy) e 7 (sette) amministratori nel caso infra
previsto sub (d) (xx);
c) durante
il
Primo
Periodo,
2
(due)
amministratori sono tratti da quella tra le liste
presentate da uno o più Soci Istituzionali che
abbia conseguito il maggior numero di voti (la
"Lista Istituzionale");
d) durante il Secondo Periodo, (xx) 2 (due)
amministratori
sono
tratti
dalla
Lista
Istituzionale - ove presentata e sempre che la
Lista Istituzionale sia stata proposta da uno o
più Soci Istituzionali titolari singolarmente di
una
partecipazione
almeno
pari
al
15
(quindici) % del capitale sociale della Società
ovvero (yy) 1 (un) amministratore è tratto
dalla Lista Istituzionale - ove presentata e
sempre che
la Lista Istituzionale sia stata
proposta da uno o più Soci Istituzionali titolari
singolarmente di una partecipazione almeno
pari alla Soglia Minima di Riferimento ma
inferiore al 15 (quindici) % del capitale sociale
della Società ;
ce) il rimanente amministratore da eleggere è
tratto dalla lista che è risultata seconda per
numero di voti dopo quella di cui alla
precedente lettera (b) e che non sia collegata
in alcun modo, neppure indirettamente, con i
soci che hanno presentato o votato la lista di
cui alla precedente lettera (b). Qualora un
soggetto che risulti collegato ad uno o più
azionisti di riferimento abbia votato per una
lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto
assume rilievo solo se il voto sia stato
determinante
per
l'elezione
dell'amministratore.
e) il rimanente amministratore da eleggere è
tratto dalla lista che è risultata seconda per
numero di voti dopo quella di cui alla
precedente lettera (b) a prescindere dalla
presentazione, durante il Primo Periodo o il
Secondo Periodo, a seconda del caso, delle
liste di cui alle precedenti lettere (c) e (d) e dai
voti ottenuti da dette liste e che non sia
collegata
in
alcun
modo,
neppure
indirettamente,
con
i
soci
che
hanno
presentato o votato la lista di cui alla
precedente lettera (b). Qualora un soggetto
che risulti collegato ad uno o più azionisti di
riferimento abbia votato per una lista di
minoranza, l'esistenza di tale rapporto assume
rilievo solo se il voto sia stato determinante
per l'elezione dell'amministratore.
13.14 Qualora sia stata presentata una sola lista,
l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e,
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa
dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del
consiglio di amministrazione sono tratti da tale
lista
nel
rispetto
della
normativa,
anche
regolamentare, pro tempore vigente in materia di
Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i
generi. Il candidato indicato al primo posto della
lista risulta eletto Presidente del consiglio di
amministrazione.
13.14 Qualora sia stata presentata una sola lista,
l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e,
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa
dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del
consiglio di amministrazione sono tratti da tale
lista
nel
rispetto
della
normativa,
anche
regolamentare, pro tempore vigente in materia di
Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i
generi. Il candidato indicato al primo posto della
lista risulta eletto Presidente del consiglio di
amministrazione.
13.15 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o
qualora sia presentata una sola lista e la medesima
non ottenga la maggioranza relativa dei voti
rappresentati in assemblea o qualora non sia
possibile per qualsiasi motivo procedere alla
13.15 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o
qualora sia presentata una sola lista e la medesima
non ottenga la maggioranza relativa dei voti
rappresentati in assemblea o qualora non sia
possibile per qualsiasi motivo procedere alla
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
nomina del consiglio di amministrazione con le
modalità previste dal presente Articolo 13, i
componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie
e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati,
senza applicazione del meccanismo del voto di
lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto
della
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente in materia di Amministratori
Indipendenti, e di equilibrio tra i generi e fermo
restando quanto previsto al successivo Articolo
13.16.
nomina del consiglio di amministrazione con le
modalità previste dal presente Articolo 13, i
componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie
e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati,
senza applicazione del meccanismo del voto di
lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto
della
normativa,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigente in materia di Amministratori
Indipendenti, e di equilibrio tra i generi e fermo
restando quanto previsto al successivo Articolo
13.16.13.17. Qualora siano comunque presentate
una o più liste e nessuna ottenga la maggioranza
relativa dei voti rappresentati in assemblea, ma
almeno un numero di voti pari alla partecipazione
al capitale sociale necessaria per presentare una
lista ai sensi del precedente art. 13.2:
(A) nel caso in cui sia stata presentata una sola
lista (xx) da detta lista sarà tratto un
amministratore, a meno che detta lista non
corrisponda alla Lista Istituzionale di cui all'art.
13.10, lett. (c) da cui saranno tratti 2 (due)
amministratori e (yy) i restanti amministratori
saranno nominati dall'assemblea con le
modalità ordinarie e la maggioranza di legge;
(B) nel caso in cui siano state presentate due o più
liste, tra cui la Lista Istituzionale, (xx) dalla
Lista Istituzionale saranno tratti 2 (due) o 1
(uno) amministratori (a seconda che si tratti di
Primo o Secondo Periodo) ai sensi del
precedente art. 13.10, lett. (c) o (d) e (yy) i
restanti amministratori saranno nominati
dall'assemblea con le modalità ordinarie e la
maggioranza di legge.
(C) nel caso in cui siano state presentate due o più
liste, ma non la Lista Istituzionale, (xx) dalla
lista che abbia ottenuto il maggior numero di
voti sarà tratto un amministratore e (yy) i
restanti amministratori saranno nominati
dall'assemblea con le modalità ordinarie e la
maggioranza di legge.
È fatto salvo quanto disposto per l'assemblea di
seconda convocazione dall'art. 2369, quarto
comma, del codice civile.
13.16 Qualora durante il Primo Periodo e/o il Secondo
Periodo
non
sia
presentata
alcuna
Lista
Istituzionale ma dalla lista che è risultata prima
per
numero
di
voti,
risultino
nominati
amministratori espressamente indicati da chi ha
presentato la lista come designati da uno o più
Soci Istituzionali, allora, per tutte le finalità del
presente statuto, detti amministratori dovranno
considerarsi come tratti dalla Lista Istituzionale.
13.16 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque
causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti
in carica provvedono alla loro sostituzione
mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386
del codice civile, fermo restando l'obbligo di
rispettare la normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente in materia di Amministratori
Indipendenti e di equilibrio tra i generi. In
particolare:
13.176 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque
causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti
in carica provvedono alla loro sostituzione
mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386
del codice civile, fermo restando l'obbligo di
rispettare la normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente in materia di Amministratori
Indipendenti e di equilibrio tra i generi. In
particolare:
(a) se l'amministratore cessato era tratto da una
lista contenente anche nominativi di candidati
non eletti, il consiglio di amministrazione
nominerà
il
sostituto
per
cooptazione
nell'ambito dei candidati appartenenti alla
medesima lista dell'amministratore cessato
purché (i) sia al momento eleggibile e disposto
ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le
disposizioni,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigenti in materia di equilibrio tra i
generi;
(a) se l'amministratore cessato era tratto da una
lista contenente anche nominativi di candidati
non eletti, il consiglio di amministrazione
nominerà
il
sostituto
per
cooptazione
nell'ambito dei candidati appartenenti alla
medesima lista dell'amministratore cessato
purché (i) sia al momento eleggibile e disposto
ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le
disposizioni,
anche
regolamentare,
pro
tempore vigenti in materia di equilibrio tra i
generi;
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
(b) se (b) se
sia sia
cessato cessato
un un
Amministratore Amministratore
Indipendente, il consiglio di amministrazione, Indipendente, il consiglio di amministrazione,
in quanto possibile, nominerà il sostituto per in quanto possibile, nominerà il sostituto per
cooptazione cooptazione
nell'ambito nell'ambito
dei dei
candidati candidati
indipendenti appartenenti alla medesima lista indipendenti appartenenti alla medesima lista
dell'amministratore cessato purché, anche in dell'amministratore cessato purché, anche in
questo caso (i) sia al momento eleggibile e questo caso (i) sia al momento eleggibile e
disposto ad accettare la carica e (ii) siano disposto ad accettare la carica e (ii) siano
rispettate le disposizioni anche regolamentari, rispettate le disposizioni anche regolamentari,
tempore tempore
vigenti vigenti
in in
materia materia
di di
pro pro
Amministratori Indipendenti e di equilibri di Amministratori Indipendenti e di equilibri di
generi; generi;
(c) se non residuano dalla lista di cui alle (c) se non residuano dalla lista di cui alle
precedenti lettera (a) o (b), a seconda del caso precedenti lettera (a) o (b), a seconda del caso
di specie, candidati non eletti in precedenza, di specie, candidati non eletti in precedenza,
ovvero le modalità non consentano, ai sensi ovvero le modalità non consentano, ai sensi
delle disposizioni, anche regolamentari, pro delle disposizioni, anche regolamentari, pro
tempore vigenti, il rispetto della presenza nel tempore vigenti, il rispetto della presenza nel
consiglio di amministrazione di un numero consiglio di amministrazione di un numero
minimo minimo
di di
Amministratori Amministratori
Indipendenti Indipendenti
nonché nonché
delle delle
disposizioni, disposizioni,
anche anche
regolamentari, pro tempore vigenti in materia regolamentari, pro tempore vigenti in materia
di equilibrio tra i generi, ovvero nel caso in cui, di equilibrio tra i generi, ovvero nel caso in cui,
al momento dell'elezione, non siano state al momento dell'elezione, non siano state
presentate presentate
liste, liste,
il il
consiglio consiglio
di di
amministrazione provvede alla sostituzione amministrazione provvede alla sostituzione
degli degli
amministratori amministratori
cessati cessati
senza senza
l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti
lettere (a) e (b), nel rispetto della normativa, lettere (a) e (b), nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente in anche regolamentare, pro tempore vigente in
materia di Amministratori Indipendenti e di materia di Amministratori Indipendenti e di
equilibrio tra i generi. equilibrio tra i generi.
La nomina assembleare di amministratori in La nomina assembleare di amministratori in
sostituzione di amministratori cessati dalla carica, sostituzione di amministratori cessati dalla carica,
anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è
liberamente liberamente
effettuata effettuata
con con
votazione votazione
a a
maggioranza relativa dei voti rappresentati in maggioranza relativa dei voti rappresentati in
assemblea senza vincolo di lista, ma fermo assemblea senza vincolo di lista, ma fermo
restando l'obbligo di rispettare la normativa, restando l'obbligo di rispettare la normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente in anche regolamentare, pro tempore vigente in
materia di Amministratori Indipendenti e di materia di Amministratori Indipendenti e di
equilibrio tra i generi. equilibrio tra i generi.
13.17 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi 13. 187 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi
ragione di oltre la metà degli amministratori ragione di oltre la metà degli amministratori
nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si
intenderà cessato con effetto dal momento in cui intenderà cessato con effetto dal momento in cui
il il
consiglio consiglio
di di
amministrazione amministrazione
sia sia
stato stato
ricostituito e gli amministratori rimasti in carica ricostituito e gli amministratori rimasti in carica
provvederanno con urgenza alla convocazione provvederanno con urgenza alla convocazione
dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio
di amministrazione. di amministrazione.
13.18 Il 13.198 Il
consiglio consiglio
di di
amministrazione amministrazione
valuta valuta
la la
sussistenza dei requisiti dei propri componenti, sussistenza dei requisiti dei propri componenti,
inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità, inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità,
richiesti dalla normativa, anche regolamentare, richiesti dalla normativa, anche regolamentare,
pro tempore vigente e dal presente Statuto, pro tempore vigente e dal presente Statuto,
nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
decadenza. decadenza.
L'amministratore L'amministratore
che, che,
successivamente alla nomina, perda i requisiti successivamente alla nomina, perda i requisiti
richiesti o precedentemente dichiarati deve senza richiesti o precedentemente dichiarati deve senza
indugio indugio
darne darne
notizia notizia
al al
consiglio consiglio
di di
amministrazione. La perdita dei requisiti di amministrazione. La perdita dei requisiti di
Amministratore Amministratore
Indipendente Indipendente
secondo secondo
la la
normativa, anche regolamentare, pro tempore normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente, comporta la decadenza dalla carica, salvo vigente, comporta la decadenza dalla carica, salvo
che tali requisiti permangano in capo al numero che tali requisiti permangano in capo al numero
minimo minimo
di di
amministratori amministratori
che che
secondo secondo
la la
normativa, anche regolamentare, pro tempore normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente devono possedere quei requisiti, avuto vigente devono possedere quei requisiti, avuto
anche riguardo al segmento di quotazione delle anche riguardo al segmento di quotazione delle
azioni della Società. azioni della Società.
Articolo 15 - PRESIDENZA E DELEGA DI POTERI Articolo 15 - PRESIDENZA E DELEGA DI POTERI
15.3 Il consiglio di amministrazione costituisce al
proprio interno i seguenti Comitati: (i) un
Comitato Controllo, Rischi e Sviluppo Sostenibile,
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
anche con funzioni di Comitato per le Operazioni
con Parti Correlate, (ii) un Comitato per la
Remunerazione, il quale, durante il Primo Periodo,
potrà svolgere le funzioni anche di Comitato
Nomine, nonché (iii) un Comitato Strategico.
(A) I Comitati di cui ai punti (i) e (ii) sono composti
da un numero di amministratori indipendenti
in linea con quanto raccomandato dal codice
di corporate governance di Borsa Italiana
S.p.A. e con le best practices di settore, fermo
restando che, (xx) nel Primo Periodo fino al
primo
rinnovo
del
consiglio
di
amministrazione
successivo
all'inizio
del
Primo Periodo, 1 (uno) componente sarà
l'amministratore non indipendente cooptato
dal consiglio di amministrazione alla Data di
Efficacia (o altro amministratore cooptato
successivamente in caso di sua sostituzione)
(yy) durante la restante parte del Primo e il
Secondo
Periodo,
almeno
1
(uno)
componente per ciascun Comitato sarà tratto
fra
gli
amministratori
tratti
dalla
Lista
Istituzionale
(ove
presentata)
ma,
con
riferimento al Secondo Periodo, solo fintanto
che
non
vi
sia
un'azionista,
diverso
dall'azionista di maggioranza, che detenga
una partecipazione superiore a quella del
Socio Istituzionale.
(B) Il Comitato Strategico di cui al punto (iii) è
composto da 4 (quattro) consiglieri, così
individuati:
(i) 2
(due)
componenti
del
Comitato
Strategico
sono
individuati
tra
gli
amministratori
tratti
dalla
lista
di
maggioranza;
(ii) nel Primo Periodo fino al primo rinnovo
del
consiglio
di
amministrazione
successivo all'inizio del Primo Periodo, 1
(uno) componente sarà l'amministratore
non indipendente cooptato dal consiglio
di amministrazione alla Data di Efficacia (o
altro
amministratore
cooptato
successivamente
in
caso
di
sua
sostituzione), che assumerà altresì la
carica di presidente di tale Comitato;
(iii) durante la restante parte del Primo
Periodo e il Secondo Periodo, 1 (uno)
componente del Comitato Strategico (che
assumerà altresì la carica di presidente di
tale Comitato) è individuato tra gli
amministratori
tratti
dalla
Lista
Istituzionale (ove presentata);
(iv) 1
(uno)
componente
del
Comitato
Strategico
è
designato
tra
gli
amministratori
tratti
dalla
lista
di
minoranza, fermo restando che nel caso in
cui detto componente non accetti la
nomina o non sia stata presentata una
lista di minoranza, l'ulteriore componente
è individuato tra gli amministratori tratti
dalla Lista Istituzionale, ove presentata (o,
con riferimento al precedente punto (ii),
sarà il secondo amministratore cooptato
dal consiglio di amministrazione alla Data
di Efficacia);
rimanendo inteso che, con riferimento ai
precedenti punti (iii) e (iv), ove la Lista
Istituzionale
non
fosse
presentata,
i
componenti del Comitato Strategico mancanti
saranno individuati tra gli amministratori tratti
dalla lista di maggioranza.
15.3 Il consiglio di amministrazione può nominare uno
o più amministratori delegati conferendo loro, nei
15.43 Il consiglio di amministrazione può nominare uno
o più amministratori delegati conferendo loro, nei
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, i
relativi
poteri.
In
aggiunta
il
consiglio
di
amministrazione può altresì costituire uno o più
comitati con funzioni consultive, propositive o di
controllo in conformità alle applicabili disposizioni
legislative e regolamentari o in adesione a codici
comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di
categoria. Il consiglio di amministrazione può,
inoltre, nominare direttori generali stabilendone i
relativi poteri e conferire mandati o procure in
seno al consiglio di amministrazione o a terzi, per
determinati atti o categorie di atti.
limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, i
relativi
poteri.
In
aggiunta
il
consiglio
di
amministrazione può altresì costituire uno o più
comitati con funzioni consultive, propositive o di
controllo in conformità alle applicabili disposizioni
legislative e regolamentari o in adesione a codici
comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di
categoria. Il consiglio di amministrazione può,
inoltre, nominare direttori generali stabilendone i
relativi poteri e conferire mandati o procure in
seno al consiglio di amministrazione o a terzi, per
determinati atti o categorie di atti.
15.4 Gli
organi
delegati
curano
che
l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia
adeguato
alla
natura
e
alle
dimensioni
dell'impresa
e
riferiscono
al
consiglio
di
amministrazione e al collegio sindacale, almeno
ogni tre mesi, sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
Società e dalle sue controllate.
15.54 Gli
organi
delegati
curano
che
l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia
adeguato
alla
natura
e
alle
dimensioni
dell'impresa
e
riferiscono
al
consiglio
di
amministrazione e al collegio sindacale, almeno
ogni tre mesi, sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
Società e dalle sue controllate.
Articolo 16 - POTERI DI GESTIONE Articolo 16 - POTERI DI GESTIONE
16.3 (A) Durante il Primo Periodo sono riservate alla
competenza
esclusiva
del
Consiglio
di
Amministrazione
tutte
le
deliberazioni
concernenti le materie di seguito elencate:
decisioni in merito a operazioni di
(i)
acquisizione di partecipazioni societarie a
qualsiasi titolo, acquisto di aziende o rami
d'azienda, costituzione o liquidazione di
società, acquisto di beni immobili, in
ciascun
caso
in
Italia
o
all'estero,
sottoscrizione,
modificazione
o
risoluzione dei relativi contratti, sempre
che tali operazioni comportino per la
Società un esborso di importo superiore al
3 (tre) % del valore della produzione quale
risultante dal più recente bilancio annuale
consolidato
approvato
del
Gruppo
(restando inteso che il valore di dette
operazioni dovrà essere determinato in
maniera omnicomprensiva, considerando
quindi anche eventuali ulteriori esborsi a
titolo di pagamenti differiti, esercizio di
opzioni di vendita o di acquisto, earn-out
ecc.);
(ii)
approvazione
o
modifiche
di
piani
industriali e budget annuali;
(iii)
approvazione, modifica o risoluzione di
accordi di joint-venture, di costituzione di
associazioni
in
partecipazione,
di
partecipazione a reti di impresa, consorzi
o raggruppamenti, ove non rientranti
nell'attività ordinaria della Società e in
ogni caso non strettamente connessi alla
partecipazione della Società a bandi di
gara
per
l'affidamento
di
contratti
pubblici o comunque a procedure a
evidenza pubblica;
(iv)
remunerazione dei dirigenti apicali come
individuati dalla Società;
operazioni di apertura di una nuova area
(v)
strategica d'affari (ASA), come ad oggi
intesa
dalla
Società
e
dal
Piano
Industriale, oppure chiusura di una ASA
esistente, ferma restando l'applicazione
della maggioranza qualificata di cui al
successivo art. 17.6 (A) nel caso in cui tali
operazioni
rientrino
anche
nelle
fattispecie di cui ai successivi punti da (vi)
a (xvii) che seguono;
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
(vi)
assunzione
di
nuovo
indebitamento
finanziario qualora a livello consolidato il
rapporto tra la PFN di Gruppo e l'EBITDA
di Gruppo - come risultante, a seconda del
caso, dall'ultimo bilancio consolidato
-
risulti superiore a 3,50 (tre virgola
cinquanta);
(vii) decisioni in merito a operazioni di
cessione,
conferimento
o
affitto
di
immobilizzazioni materiali o immateriali,
rami di azienda, o partecipazioni sociali di
importo superiore al 3 (tre)% del valore
della produzione quale risultante dal più
recente bilancio annuale consolidato
approvato del Gruppo (restando inteso
che il valore di dette operazioni dovrà
essere
determinato
in
maniera
omnicomprensiva, considerando quindi
anche eventuali ulteriori incassi a titolo di
pagamenti differiti, esercizio di opzioni di
vendita o di acquisto, earn-out ecc.)
ovvero che comportino una sostanziale
modifica
dell'oggetto
sociale
della
Società;
(viii) erogazione di finanziamenti o rilascio di
garanzie reali o personali: (x) al di fuori del
Core Business e/o della gestione corrente
o (y) nell'ambito della gestione corrente,
eccedenti un ammontare individualmente
superiore a Euro 10 (dieci) milioni;
(ix)
proposte di modifica rilevanti dell'oggetto
sociale e/o di delibera sulle Materie
Riservate Assembleari di cui al precedente
Articolo 11.6 del presente Statuto;
(x)
modifica su base volontaria e quindi non
obbligatoria
per
legge
dei
principi
contabili;
scelta della società di head-hunting per lo
(xi)
svolgimento
del
processo
di
individuazione dei candidati alla carica di
Chief Financial Officer della Società;
(xii) trasferimento della sede operativa, o
delle principali attività di ricerca e
sviluppo, della Società all'estero;
(xiii) modifiche rilevanti del Piano Industriale;
accertamento del raggiungimento dei KPI,
previa istruttoria del Comitato Strategico;
(xiv) modifiche
ai
regolamenti
delle
obbligazioni eventualmente emesse dalla
Società;
(xv) decisioni in merito ad Operazioni con Parti
Correlate di "maggiore rilevanza", come
individuate Regolamento Consob sulle
Parti Correlate approvato con delibera n.
17221 del 12 marzo 2010;
(xvi) qualsiasi decisione relativa all'esercizio
del diritto di voto nell'assemblea dei soci
delle Società del Gruppo Rilevanti e
riguardante dette società relativamente
alle
seguenti
Materie
Riservate
Assembleari di cui al precedente Articolo
11.6, lett. (i), (ii), (iii), (iv)
- limitatamente
alle operazioni che coinvolgano società
non appartenenti al Gruppo
- (v), (vi) e
(viii)
- limitatamente al trasferimento
della sede legale di ciascuna Società del
Gruppo Rilevante avente sede legale in
Italia;
(xvii) qualsiasi decisione relativa all'esercizio
del diritto di voto nel consiglio di
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
amministrazione delle Società del Gruppo
Rilevanti e riguardante dette società
relativamente alle materie elencate ai
punti (vi), (vii), (viii), (xii) - ma solo
limitatamente al trasferimento della sede
operativa, o delle principali attività di
ricerca e sviluppo, di una Società del
Gruppo Rilevante avente sede legale in
Italia, (xiv) e (xv) di cui sopra, che saranno
pertanto preventivamente discusse in
seno al consiglio di amministrazione della
Società;
(tutte
le
predette
materie,
le
"Materie
Rilevanti Consiliari").
(B) Durante il Secondo Periodo sono riservate alla
competenza
esclusiva
del
Consiglio
di
Amministrazione
tutte
le
deliberazioni
concernenti
le
materie
indicate
alla
precedente lettera (A) con la precisazione che,
con
riferimento
alla
Materia
Rilevante
Consiliare di cui al precedente punto (A)(iii), la
competenza
esclusiva
del
consiglio
di
amministrazione è limitata alle decisioni
aventi a oggetto le operazioni il cui valore sia
superiore al 3% del valore della produzione
quale risultante dal più recente bilancio
annuale consolidato del Gruppo.
16.3 Il consiglio di amministrazione, anche a cura degli
organi delegati, riferisce al Collegio Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in
particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli
amministratori abbiano un interesse, per conto
proprio o di terzi, o che siano influenzate dal
soggetto che esercita l'attività di direzione e
coordinamento, ove esistente. La comunicazione
viene effettuata tempestivamente e comunque
con periodicità almeno trimestrale, in occasione
delle riunioni del consiglio di amministrazione
ovvero per iscritto.
16.43 Il consiglio di amministrazione, anche a cura degli
organi delegati, riferisce al Collegio Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in
particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli
amministratori abbiano un interesse, per conto
proprio o di terzi, o che siano influenzate dal
soggetto che esercita l'attività di direzione e
coordinamento, ove esistente. La comunicazione
viene effettuata tempestivamente e comunque
con periodicità almeno trimestrale, in occasione
delle riunioni del consiglio di amministrazione
ovvero per iscritto.
Articolo 17 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI Articolo 17 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI
17.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche
fuori dalla sede sociale purché nell'Unione
Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente
del consiglio di amministrazione lo ritenga
opportuno nonché quando ne venga fatta
richiesta
dall'amministratore
delegato,
se
nominato, ovvero quando ne venga fatta richiesta
congiuntamente da almeno 2 (due) dei consiglieri
in carica nell'ipotesi in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da non più di 7
(sette)
membri,
ovvero
congiuntamente
da
almeno i 2/5 (due quinti) dei consiglieri in carica
nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione
sia composto da più di sette membri.
17.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche
fuori dalla sede sociale purché nell'Unione
Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente
del consiglio di amministrazione lo ritenga
opportuno nonché quando ne venga fatta
richiesta dallo l'amministratore delegato, se
nominato lo ritengano opportuno, ovvero quando
ne venga fatta richiesta congiuntamente da
almeno 2 (due) dei consiglieri in carica nell'ipotesi
in cui il consiglio di amministrazione sia composto
da non
più di 7 (sette)
membri, ovvero
congiuntamente da almeno i 2/5 (due quinti) dei
consiglieri in carica nell'ipotesi in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da più di sette
membri.
Inoltre il consiglio di amministrazione potrà essere
convocato, previa comunicazione al Presidente
del consiglio stesso, da ciascun membro del
collegio sindacale.
Inoltre il consiglio di amministrazione potrà essere
convocato, previa comunicazione al Presidente
del consiglio stesso, da ciascun membro del
collegio sindacale.
17.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal
Presidente con avviso inviato mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno
3 (tre) giorni prima della riunione al domicilio di
ciascuno amministratore e sindaco effettivo. Nei
casi di urgenza la convocazione può essere
effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima
dell'adunanza.
17.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal
Presidente o dall'amministratore delegato con
avviso inviato mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni
prima della riunione al domicilio di ciascuno
amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di
urgenza la convocazione può essere effettuata
almeno
24
(ventiquattro)
ore
prima
dell'adunanza.
In caso di assenza, indisponibilità o impedimento
del Presidente, la convocazione è fatta dal Vice
Presidente, se nominato, o dall'amministratore
In caso di assenza, indisponibilità o impedimento
del Presidente e dell'amministratore delegato, la
convocazione è fatta dal Vice Presidente, se
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
delegato, se nominato. Saranno comunque valide
le riunioni consiliari, pur in mancanza di formale
convocazione, qualora partecipino alla riunione
tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
nominato, o dall'amministratore delegato, se
nominato. Saranno comunque valide le riunioni
consiliari,
pur
in
mancanza
di
formale
convocazione, qualora partecipino alla riunione
tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
17.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione si richiede la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti prevale la decisione che abbia
ottenuto il voto del Presidente.
17.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione si richiede la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti prevale la decisione che abbia
ottenuto il voto del Presidente.
17.6 In parziale deroga del precedente articolo 17.5,
per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione con riferimento alle Materie
Rilevanti Consiliari durante il Primo Periodo e il
Secondo Periodo, si applica quanto di seguito
disposto:
A. durante il Primo Periodo ogni decisione relativa
a dette Materie Rilevanti Consiliari dovrà essere
deliberata con le maggioranze di cui alla legge e
al presente Statuto (e ferma, per talune
materie, la previa consultazione in sede di
Comitato Strategico ai sensi di quanto disposto
dal relativo regolamento), fatta eccezione per
le decisioni relative alle Materie Rilevanti
Consiliari di cui all'Articolo 16.3 (A) del presente
Statuto, da (vi) a (xvii) (fatta eccezione, per la
Materia Rilevante Consiliare di cui all'art. 16.3
(A)(viii)(y)), che potranno essere deliberate
esclusivamente
con
la
maggioranza
dei
consiglieri che includa anche il voto favorevole
(x) fino al primo rinnovo del consiglio di
amministrazione successivo all'inizio del Primo
Periodo, dell'amministratore non indipendente
cooptato dal consiglio di amministrazione alla
Data di Efficacia e (y) a partire dal primo
rinnovo del consiglio di amministrazione,
dell'amministratore non indipendente tratto
dalla Lista Istituzionale;
B. durante il Secondo Periodo, ogni decisione
relativa a dette materie dovrà essere deliberata
con le maggioranze di cui alla legge e al
presente
Statuto
fatta
eccezione
per
le
decisioni
relative
alle
Materie
Rilevanti
Consiliari di cui ai seguenti punti dell'Articolo
16.3 (A) del presente Statuto:
(vi)
ma solo limitatamente alle ipotesi in cui
l'assunzione di nuovo indebitamento
finanziario sia finalizzata alla distribuzione
straordinaria di riserve e/o dividendi;
(vii) ma solo limitatamente alle operazioni che
coinvolgono
il
settore
della
c.d.
"telemedicina" e l'ambito healthcare del
settore software (solo con riferimento alle
delibere proposte nei primi otto anni dalla
Data di Efficacia);
(ix)
;
(xii)
ad
eccezione
del
caso
in
cui
il
trasferimento della sede consegua ad
operazione straordinaria con partner
industriali esteri;
(xvi) ;
(xvii) con riferimento alle sole materie di cui ai
punti (vi), (vii), (xii) e (xv), come limitate ai
sensi del precedente art. 16.3 (A) del
presente Statuto,
che potranno essere deliberate esclusivamente
con la maggioranza dei consiglieri che includa
anche il voto favorevole dell'amministratore
non
indipendente
tratto
dalla
Lista
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Istituzionale.
17.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione
saranno validamente costituite anche quando
tenute a mezzo video-conferenza o audio
conferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati da colui che presiede la
riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro
consentito
di
seguire
la
discussione
e
di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti discussi, che sia loro consentito lo
scambio di documenti relativi a tali argomenti,
vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo
che si tratti di riunione totalitaria) i recapiti per i
collegamenti audio/video, e che di tutto quanto
sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti la riunione del
consiglio di amministrazione si considera tenuta
nel luogo in cui si trova colui che la presiede e dove
deve pure trovarsi il segretario della riunione,
onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
verbale sul relativo libro.
17.76 Le riunioni del consiglio di amministrazione
saranno validamente costituite anche quando
tenute a mezzo video-conferenza o audio
conferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati da colui che presiede la
riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro
consentito
di
seguire
la
discussione
e
di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti discussi, che sia loro consentito lo
scambio di documenti relativi a tali argomenti,
vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo
che si tratti di riunione totalitaria) i recapiti per i
collegamenti audio/video, e che di tutto quanto
sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti la riunione del
consiglio di amministrazione si considera tenuta
nel luogo in cui si trova colui che la presiede e dove
deve pure trovarsi il segretario della riunione,
onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
verbale sul relativo libro.
COLLEGIO SINDACALE - REVISORE LEGALE DEI CONTI -
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
COLLEGIO SINDACALE - REVISORE LEGALE DEI CONTI -
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE Articolo 20 - COLLEGIO SINDACALE
20.1 Il
collegio
sindacale
è
composto
da
tre
componenti effettivi e da due supplenti.
20.1 Il
collegio
sindacale
è
composto
da
tre
componenti effettivi e da due supplenti. A partire
dal primo rinnovo del collegio sindacale successivo
all'inizio del Primo Periodo, il collegio sindacale è
composto da tre componenti effettivi e da tre
supplenti.
Articolo 21 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE Articolo 21 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
21.5 Per il periodo di applicazione della normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente in
materia di equilibrio tra generi, ciascuna lista che
- considerando entrambe le sezioni - presenti un
numero di candidati pari o superiore a tre, nella
sezione relativa ai sindaci effettivi deve includere
candidati di generi diversi. Inoltre, qualora la
sezione relativa ai sindaci supplenti indichi due
candidati, gli stessi dovranno essere di generi
diversi. In caso di mancato adempimento agli
obblighi di cui al presente comma, la lista si
considera come non presentata.
21.5 Per il periodo di applicazione della normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente in
materia di equilibrio tra generi, ciascuna lista che
- considerando entrambe le sezioni - presenti un
numero di candidati pari o superiore a tre, nella
sezione relativa ai sindaci effettivi deve includere
candidati di generi diversi. Inoltre, qualora la
sezione relativa ai sindaci supplenti indichi almeno
due candidati, gli stessi dovranno essere di generi
diversi. In caso di mancato adempimento agli
obblighi di cui al presente comma, la lista si
considera come non presentata.
21.9 L'elezione del collegio sindacale avverrà secondo
quanto di seguito disposto:
21.9 L'elezione del collegio sindacale avverrà secondo
quanto di seguito disposto:
(a) dalla lista che è risultata prima per numero di
voti vengono tratti, nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nelle corrispondenti
sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi
ed un sindaco supplente;
(a) dalla lista che è risultata prima per numero di
voti vengono tratti, nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nelle corrispondenti
sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi
ed
un
sindaco
supplentee
due sindaci
supplenti;
(b) il rimanente sindaco effettivo e il rimanente
sindaco supplente vengono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono
elencati nelle corrispondenti sezioni della lista
che è risultata seconda per numero di voti
dopo quella di cui alla precedente lettera (a);
voti espressi da soci che non siano collegati in
alcun modo, neppure indirettamente, con i
soci che hanno presentato o votato la lista di
cui alla precedente lettera (a). Qualora un
soggetto che risulti collegato ad uno o più
azionisti di riferimento abbia votato per una
lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto
assume rilievo solo se il voto sia stato
determinante per l'elezione del sindaco.
(b) il rimanente sindaco effettivo e il rimanente
sindaco supplente vengono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono
elencati nelle corrispondenti sezioni della lista
che è risultata seconda per numero di voti
dopo quella di cui alla precedente lettera (a);
voti espressi da soci che non siano collegati in
alcun modo, neppure indirettamente, con i
soci che hanno presentato o votato la lista di
cui alla precedente lettera (a). Qualora un
soggetto che risulti collegato ad uno o più
azionisti di riferimento abbia votato per una
lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto
assume rilievo solo se il voto sia stato
determinante per l'elezione del sindaco.
Articolo 23 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Articolo 23 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
23.1 La procedura delle operazioni con parti correlate
adottata dalla Società (la "Procedura") può
avvalersi, in caso di operazioni urgenti, della
23.1 La procedura delle operazioni con parti correlate
adottata dalla Società (la "Procedura") può
avvalersi, in caso di operazioni urgenti, della
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
deroga prevista dall'art. 11, comma 5, del
regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate adottato dalla
CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,
come di volta in volta modificato, nonché della
deroga prevista dall'art. 13, comma 6, del
medesimo regolamento.
deroga prevista dall'art. 11, comma 5, del
regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate adottato dalla
CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,
come di volta in volta modificato, nonché della
deroga prevista dall'art. 13, comma 6, del
medesimo regolamento, fermi, in ogni caso, i
quorum deliberativi eventualmente applicabili ai
sensi del presente statuto.
23.2 Qualora,
in
relazione
ad
un'operazione
di
maggiore
rilevanza
(come
definita
nella
Procedura) con parti correlate, che sia di
competenza dell'assemblea dei soci, la proposta
di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia
approvata in presenza di un avviso contrario degli
Amministratori
Indipendenti,
fermo
quanto
previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale
operazione non potrà essere compiuta qualora
siano presenti in assemblea soci non correlati
(come definiti nella Procedura) che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale con diritto di
voto e la maggioranza di essi esprima voto
contrario all'operazione in questione.
23.2 Qualora,
in
relazione
ad
un'operazione
di
maggiore
rilevanza
(come
definita
nella
Procedura) con parti correlate, che sia di
competenza dell'assemblea dei soci, la proposta
di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia
approvata in presenza di un avviso contrario degli
Amministratori
Indipendenti,
fermo
quanto
previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale
operazione non potrà essere compiuta qualora
siano presenti in assemblea soci non correlati
(come definiti nella Procedura) che rappresentino
almeno il 10% del capitale sociale con diritto di
voto e la maggioranza di essi esprima voto
contrario all'operazione in questione, fermi, in
ogni caso, i quorum deliberativi eventualmente
applicabili ai sensi del presente statuto.
DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 29 - DEFINIZIONI
Per le finalità del successivo articolo 30 e di tutte le
disposizioni transitorie richiamate dallo stesso:
"Data di Efficacia": indica la data di entrata in vigore
delle
modifiche
al
presente
Statuto
approvate
dall'assemblea degli azionisti in data [●] ottobre 2022,
come depositata al Registro delle Imprese dal Presidente
del consiglio di amministrazione o dall'amministratore
delegato, in via disgiunta tra di loro.
"Gruppo": indica le Società e le sue controllate,
intendendosi per controllo, diretto o indiretto, quello di
cui all'art. 2359, primo comma, n. 1, codice civile.
"KPI": indica i key performance indicators che sono stati
approvati dal consiglio di amministrazione della Società
in relazione al Piano alla Data di Efficacia.
"Piano Industriale": indica il piano strategico industriale
che contiene una pianificazione delle attività di sviluppo
da svolgersi da parte della Società nonché dei risultati
potenzialmente raggiungibili da un punto di vista
finanziario e di business, approvato dal consiglio di
amministrazione della Società in data 22 giugno 2022.
"Primo Periodo": indica il periodo che comincia alla Data
di Efficacia e che termina all'ultima tra le seguenti date:
(x) la data di approvazione da parte dell'assemblea dei
soci della Società del bilancio al 31 dicembre 2024 e (y)
la data di iscrizione agli atti della delibera del Consiglio di
Amministrazione di accertamento del raggiungimento
da parte della Società dei KPI relativi al Piano Industriale.
"Secondo Periodo": indica il periodo compreso tra il
primo giorno successivo al termine del Primo Periodo e
la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui il
Socio Istituzionale che abbia presentato la Lista
Istituzionale arrivi a detenere una partecipazione nella
Società inferiore alla Soglia Minima di Riferimento.
"Società del gruppo Rilevanti": indica la Società e/o le
società controllate che, sulla base del più recente
bilancio annuale consolidato del Gruppo di volta in volta
applicabile, contribuiscano per oltre il 10 (dieci)% dei
ricavi consolidati del Gruppo dell'esercizio finanziario
chiuso nell'anno precedente. Ai fini del calcolo della
percentuale di contribuzione, i ricavi di ciascuna Società
del Gruppo sono determinati sulla base del rispettivo
bilancio d'esercizio.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
"Socio Istituzionale": indica qualsiasi società controllata
ex art. 2359 cod. civ. primo comma, n. 1, e secondo
comma, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che
da sola possegga una partecipazione almeno pari alla
Soglia Minima di Riferimento.
"Soglia
Minima
di
Riferimento":
indica
una
partecipazione almeno pari al 10 (dieci) % del capitale
sociale della Società.
ARTICOLO 30 - ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
30.1 Le disposizioni di cui agli artt. 15.3(A)(xx),
15.3(B)(ii) e 17.6, lett. (A)(x) del presente Statuto
decadono automaticamente senza necessità di
alcuna delibera assembleare o presa d'atto del
Consiglio di Amministrazione al primo rinnovo del
consiglio di amministrazione successivo alla Data
di Efficacia.
30.2 Le disposizioni di cui agli artt. 11.6, 13.10(b)(x),
13.10(c), 16.3(A), 17.6(A)(y) del presente Statuto
decadono automaticamente al termine del Primo
Periodo, senza necessità di alcuna delibera
assembleare o presa d'atto del Consiglio di
Amministrazione.
30.3 Fermo restando quanto specificamente indicato
nel precedente art. 30.1, le disposizioni di cui agli
artt.
15.3(iii)
e
15.3(B)
decadono
automaticamente decorsi 6 (sei) anni dalla Data di
Efficacia.
30.4 Le disposizioni di cui agli artt. 11.7, 13.10(b)(y),
13.10(d), 13.15 secondo e terzo periodo, 13.16,
15.3 (fermo restando quanto specificamente
indicato nei precedenti artt. 30.1 e 30.3), 16.3(B),
17.6(B), 29 e 30 del presente Statuto decadono
automaticamente senza necessità di alcuna
delibera assembleare o presa d'atto del Consiglio
di Amministrazione al termine del Secondo
Periodo.
30.5 Laddove necessario per la comprensione del
presente statuto, spetterà a ciascuno tra il
Presidente del consiglio di amministrazione e
l'amministratore delegato, in via disgiunta tra di
loro, procedere di volta in volta al deposito presso
il Registro delle Imprese del testo emendato per
effetto dell'applicazione di quanto previsto ai
precedenti paragrafi del presente articolo 30, ai
fini della relativa iscrizione, nonché a procedere a
tutte le forme di pubblicità previste per legge e per
regolamento.

3. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

* . * . *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di GPI S.p.A., riunitasi in sede straordinaria il 31 ottobre 2022:

  • (i) vista la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e le proposte ivi contenute; e
  • (ii) tenuto conto di quanto deliberato dalla odierna Assemblea straordinaria in relazione al primo punto all'ordine del giorno,

DELIBERA

  • 1) di modificare, subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale a valere sulla delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'odierna Assemblea, e con efficacia a decorrere dalla data di emissione, pagamento e consegna delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale medesimo, gli articoli 12.1, 13.1, 13.3, 13.8, 13.10, 13.14, 13.15, 17.1, 17.2, 17.5, 20.1, 21.5, 21.9, 23.1, 23.2 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
  • 2) di introdurre nello Statuto Sociale, subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale a valere sulla delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'odierna Assemblea, e con efficacia a decorrere dalla data di emissione, pagamento e consegna delle azioni di nuova emissione rivenienti all'aumento di capitale medesimo, i nuovi articoli 11.6, 11.7, 13.16, 15.3, 16.3, 17.6, 29, 30, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
  • 3) di rinumerare conseguentemente, subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale a valere sulla delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'odierna Assemblea, e con efficacia a decorrere dalla data di emissione, pagamento e consegna delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale medesimo, gli articoli 11.6, 13.16, 13.17, 13.18, 15.3, 15.4, 16.3, 17.6 dello Statuto Sociale vigente, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
  • 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso per esso al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente fra loro ed anche – nei limiti applicabili - per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare a quanto deliberato ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

Trento, 7 ottobre 2022

per il Consiglio di amministrazione Il Vice Presidente Andrea Mora

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