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Giglio.Com Governance Information 2021

Feb 17, 2021

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Governance Information

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PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. del 11 febbraio 2021, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, in conformità alla normativa prevista dal Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2019, ed è in vigore dal 20 febbraio 2021.

La presente procedura è resa disponibile al pubblico, attraverso la pubblicazione sul sistema di stoccaggio autorizzato www. emarketstorage.it, nonché sul sito internet della Società www.giglio.org – sezione "Corporate Governance" – Sistema e Regole di Governace.

Sommario

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
3
PREMESSE
3
1. DEFINIZIONI
4
2. SOGGETTI RILEVANTI, AZIONISTI RILEVANTI e PERSONE AD ESSI LEGATE
6
3. OBBLIGI INFORMATIVI DEGLI AZIONISTI RILEVANTI E DEI SOGGETTI RILEVANTI
VERSO LE PERSONE LORO STRETTAMENTE LEGATE7
4 ELENCO INTERNAL DEALING
7
5 PREPOSTO
8
6 OPERAZIONI RILEVANTI
9
7 MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PREPOSTO
10
8 MODALITÀ
E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E AL PUBBLICO
DELLE OPERAZIONI RILEVANTI11
9 BLACK-OUT PERIOD12
10 COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI E AGLI
AZIONISTI RILEVANTI
14
11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI14
12 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA
15

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente Procedura, si è tenuto conto del seguente quadro normativo (la "Normativa Internal Dealing":

  • Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – di seguito, "MAR"), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/2115 del 27 novembre 2019, e delle relative disposizioni attuative – tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 ("Atto Delegato 522"), e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 ("ITS 523");
  • Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") come modificato ai sensi del D.Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018;
  • Regolamento Emittenti, adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come da ultimo modificato ai sensi delle delibere n. 21623 e n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 21639 del 15 dicembre 2020, in vigore dal 1 gennaio 2021 ("Reg. Emittenti").

PREMESSE

La presente Procedura (la "Procedura") regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti (come infra definiti), come di seguito definiti, al fine di assicurare la massima trasparenza nei confronti del mercato e della Consob nonché di garantire adeguate misure preventive atte a contrastare eventuali abusi di mercato e, in particolare, l'abuso di Informazioni Privilegiate.

La presente Procedura, nel testo da ultimo aggiornato, entra in vigore dal 20 febbraio 2021 e dovrà essere applicata ed interpretata nel rispetto di ogni norma europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i suddetti soggetti dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato e indicato nel presente paragrafo ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda i termini definiti al singolare, mantengono lo stesso significato anche al plurale e viceversa.

Azionisti
Rilevanti
i soggetti come definiti all'art. 2.4.
Borsa Italiana la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.
Consob indica la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.
Controllate indica le società controllate della società ai sensi dell'articolo 93 TUF.
Elenco
Internal
Dealing
l'elenco come definito all'art.4.
ESMA European Securities and Markets Authority.
Gruppo indica la Società e le sue Controllate.
Informazione
Privilegiata
ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che
riguarda direttamente o indirettamente la Società, uno o più Strumenti
Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui
prezzi di tali Strumenti Finanziari, secondo quanto previsto all'articolo 7 del
MAR.
Lettera di
Accettazione
la lettera di accettazione della Procedura redatta secondo il modello di
cui all'Allegato "C" della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue
parti e corredata della lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti
Rilevanti, sottoscritta dai Soggetti Rilevanti interessati in segno di integrale
accettazione della Procedura.
Lettera di
Trasmissione
la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui
all'Allegato "B" della Procedura sottoscritta dal Preposto.
Modelli di
Notifica
i modelli di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni
Rilevanti effettuate dalle Persone Rilevanti e dagli Azionisti Rilevanti,
riprodotti in formato cartaceo sub Allegato "D" e Allegato "E" alla presente
Procedura.
Operazioni
MAR
le operazioni, individuate ai sensi dell'art. 6.2, come indicate – a titolo
esemplificativo e non esaustivo – nell'Allegato A.
Operazioni
TUF
le operazioni, individuate ai sensi dell'art. 6.3.
Operazioni
Rilevanti
indica congiuntamente le Operazioni MAR e le Operazioni TUF.
Persone
Rilevanti
indica congiuntamente i Soggetti Rilevanti e le Persone Legate ai Soggetti
Rilevanti.
Persone
Legate agli
Azionisti
Rilevanti
Indica le persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, così come
individuate a norma dell'art. 2.5.
Persone
Legate ai
Soggetti
Rilevanti
indica le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, così come
individuate a norma dell'art. 2.3.
Preposto l'Investor Relator della Società che, agli effetti della presente Procedura,
ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità indicate nella presente
Procedura.
Procedura la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di
Internal Dealing, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono
parte integrante.
Sede di
Negoziazione
una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto
24, della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
SDIR indica il "sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate"
autorizzato dalla Consob e utilizzato dalla Società; attualmente il sistema
utilizzato dalla Società è eMarket Storage, disponibile al sito internet
www.emarketsotrage.it
Società o
Emittente
Giglio Group S.p.A., con sede legale in 20123 - Milano, Piazza Diaz 6.
Soggetti
Rilevanti
i soggetti definiti all'art. 2.1.

2. SOGGETTI RILEVANTI, AZIONISTI RILEVANTI e PERSONE AD ESSI LEGATE

  • 2.1 Si considerano Soggetti Rilevanti, anche ai fini della MAR:
  • (i) tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
  • (ii) i sindaci effettivi della Società;
  • (iii) il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari e il Chief Financial Officer;
  • (iv) i Direttori Generali della Società, gli alti dirigenti, ovvero consulenti con rilievo strategico individuati a cura dell'Amministratore Delegato e a norma del successivo art. 2.2, che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.
  • 2.2 L'Amministratore Delegato della Società ha il compito di individuare i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

L'Amministratore Delegato redige l'elenco dei dirigenti rilevanti ai fini della Procedura e ne cura l'aggiornamento. L'Amministratore Delegato comunica tempestivamente al Preposto il nominativo dei dirigenti individuati ed ogni modifica che dovesse intervenire.

L'individuazione dei dirigenti dovrà essere fatta sulla base delle seguenti informazioni:

  • effettiva accessibilità alle Informazioni Privilegiate;
  • struttura dell'organigramma della Società e del Gruppo e deleghe o procure agli stessi attribuiti sia dalla Società che dalle sue Controllate;
  • poteri decisionali attribuiti relativamente a decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

L'Amministratore Delegato comunica al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, l'elenco dei dirigenti qualificati come rilevanti ai sensi della presente Procedura.

2.3 Si considerano Persone Legate ai Soggetti Rilevanti:

  • (i) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano di un Soggetto Rilevante;
  • (ii) i figli a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi del diritto italiano;
  • (iii) un parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso con quest'ultimo la stessa abitazione per almeno un anno consecutivo alla data dell'Operazione Rilevante;
  • (iv) le persone giuridiche, i trust o una società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da uno dei Soggetti Rilevanti o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
  • 2.4 Si considerano Azionisti Rilevanti:

  • (i) chiunque detenga una partecipazione, calcolata secondo i criteri indicati nell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto; nonché

  • (ii) ogni altro soggetto che controlla la società.

2.5 Si considerano Persone Legate agli Azionisti Rilevanti:

  • (i) il coniuge non separato legalmente di uno degli Azionisti Rilevanti, nonché i figli, anche del coniuge, a carico di uno degli Azionisti Rilevanti;
  • (ii) i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti se conviventi da almeno un anno alla Data di Esecuzione;
  • (iii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui gli Azionisti Rilevanti o una delle persone indicate alle precedenti lettere (i) e (ii) siano titolari, da soli o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  • (iv) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente dagli Azionisti Rilevanti o da una delle persone indicate alle precedenti lettere (i) e (ii);
  • (v) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli degli azionisti Rilevanti o di una delle persone indicate alle precedenti lettere (i) e (ii);
  • (vi) i trust costituiti a beneficio degli Azionisti Rilevanti o di una delle persone indicate alle precedenti lettere (i) e (ii).
  • 2.6 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare, mediante modifica della presente Procedura, ulteriori Persone Rilevanti, Azionisti Rilevanti e Persone Legate agli Azionisti Rilevanti, rispetto a quelli già indicati nella Procedura.

3. OBBLIGI INFORMATIVI DEGLI AZIONISTI RILEVANTI E DEI SOGGETTI RILEVANTI VERSO LE PERSONE LORO STRETTAMENTE LEGATE

  • 3.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare per iscritto le Persone Legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni MAR, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Tutti i Soggetti Rilevanti forniscono alla Società l'elenco delle Persone Legate ai Soggetti Rilevanti medesimi, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all'art. 10.2, e provvedono a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta trasmessa al Preposto, secondo le modalità indicate all'art. 10.4.
  • 3.2 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti ad informare per iscritto le Persone Legate agli Azionisti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni TUF, nonché al rispetto della presente Procedura.

4 ELENCO INTERNAL DEALING

4.1 Il Preposto predispone e cura l'aggiornamento di un elenco delle Persone Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti (l'"Elenco Internal Dealing"). L'Elenco Internal Dealing è conservato presso la Divisione Affari Legali e Societari della Società.

  • 4.2 L'Elenco Internal Dealing contiene tre sezioni dedicate rispettivamente ai Soggetti Rilevanti, alle Persone Legate ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti; inoltre, per ciascun iscritto contiene le seguenti informazioni: (i) generalità: nome e cognome e indirizzo di residenza – (ovvero per le persone giuridiche: sede legale) (ii) codice fiscale (ovvero per le persone giuridiche: partita IVA); (iii) contatti: indirizzo mail e telefono; (iv) motivazioni per le quali la persona è stata qualificata come Persona Rilevante o come Azionista Rilevante, se essa sia Soggetto Rilevante, Azionista Rilevante ovvero Persona Legata ad un Soggetto Rilevante (con espressa indicazione del Soggetto Rilevante cui la stessa è legata); (v) data di iscrizione all'Elenco Internal Dealing; (vi) data di cancellazione dall'Elenco Internal Dealing.
  • 4.3 Qualora dovessero variare le motivazioni per le quali un soggetto, qualificato come Persona Rilevante o Azionista Rilevante, è iscritto nell'Elenco Internal Dealing, nello stesso verrà annotata tale variazione unitamente alla data in cui la stessa è intervenuta.
  • 4.4 Qualora un soggetto, qualificato come Persona Rilevante o Azionista Rilevante, perdesse detta qualifica, verrà cancellato dall'Elenco. I dati dei soggetti cancellati, verranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.
  • 4.5 Il Preposto invia a mezzo posta elettronica, apposita comunicazione alle Persone Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti, nel momento in cui le stesse vengono iscritte o cancellate dall'Elenco Internal Dealing.

5 PREPOSTO

  • 5.1 Il Preposto è l'Investor Relator della Società, come indicato nelle Definizioni, e svolge le funzioni che gli competono ai sensi del presente articolo o altrimenti riservate a lui dalla presente Procedura. Nel caso di indisponibilità temporanea, il soggetto chiamato a sostituire l'Investor Relator nel ruolo del Preposto è la Divisione Affari Legali e Societari.
  • 5.2 Il Preposto, i suoi collaboratori e/o il sostituto, sono obbligati a trattare con la massima riservatezza i dati raccolti e le informazioni ricevute, fino alla loro diffusione al pubblico e al Mercato.
  • 5.3 Al Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
  • (a) ricezione delle informazioni trasmesse dalle Persone Rilevanti e dagli Azionisti Rilevanti ai sensi della Procedura;
  • (b) gestione delle informazioni inviate dalle Persone Rilevanti e dagli Azionisti Rilevanti: tale gestione comprende la cura e l'aggiornamento dell'Elenco Internal Dealing, l'archiviazione della documentazione ricevuta da questi soggetti, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni Rilevanti ad esso comunicate, necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'art. 8;
  • (c) trasmissione delle informazioni alla Consob e diffusione al pubblico delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 8;
  • (d) invio dell'informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli art. 10 e 12.;
  • (e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;

  • (f) informare l'Amministratore Delegato, o in caso di urgenza e/o assenza di quest'ultimo al Presidente del Consiglio di Amministrazione relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'art. 12.

  • 5.4 Il Preposto ha il diritto di richiedere a mezzo posta elettronica, a tutti i Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Legate ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti destinatari della richiesta sono tenuti a rispondere al Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a rispondere al Preposto è ridotto a 2 giorni lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Preposto.
  • 5.5 Il Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.
  • 5.6 Le comunicazioni al Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Spett.le Responsabile Investor Relations Giglio Group S.p.A. – Piazza Diaz n. 6 – 20123, Milano;
  • via posta elettronica, specificando nell'oggetto "Internal Dealing", all'indirizzo: [email protected];
  • via posta elettronica certificata, specificando nell'oggetto "Internal Dealing", all'indirizzo: [email protected];
  • in caso di comunicazione telefonica il numero da contattare è: +39 02 83974207.

6 OPERAZIONI RILEVANTI

6.1 Le Persone Rilevanti e l'Azionista Rilevante sono tenuti a comunicare al Preposto, con le modalità e nei termini indicati rispettivamente all'art. 5.6 e all'art. 7, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società (gli "Strumenti Finanziari").

6.2 OPERAZIONI MAR: Operazione compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Legate a Soggetti Rilevanti

  • 6.2.1 Con riferimento alle Persone Rilevanti agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:
  • (a) le quote;
  • (b) i titoli di credito;
  • (c) gli strumenti derivati o gli altri strumenti finanziari collegati alle quote o ai titoli di credito.
  • 6.2.2 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni MAR ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "1" alla Procedura.
  • 6.2.3 Non rilevano ai fini degli obblighi previsti dalla presente procedura e dalla Normativa Internal Dealing le Operazioni MAR il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di € 20.000 (euro ventimila) nell'arco dello stesso anno solare (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile), tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, che: (i) l'importo complessivo va calcolato sommando senza

compensazione tutte le Operazioni MAR effettuate direttamente o per conto di ciascuna delle Persone Rilevanti di cui al precedente paragrafo 6.2.1; (ii) l'importo per gli strumenti finanziari collegati e derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le altre Operazioni MAR effettuate nell'arco del medesimo anno solare;

6.3 OPERAZIONI TUF: Operazioni compiute dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti

  • 6.3.1 Con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti, agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:
  • (a) le azioni emesse dalla Società;
  • (b) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di cui alla lettera (a);
  • (c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di cui alla lettera (a) o scambiabili con esse;
  • (d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di cui alla lettera (a) indicati dall'articolo 1, comma 2-ter, del TUF;
  • (e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di cui alla lettera (a), rappresentanti tali azioni.
  • 6.3.2 Gli obblighi di Internal Dealing, previsti dalla presente Procedura e dalla normativa applicabile, non sussistono per le seguenti operazioni, se compiute dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti le Operazioni TUF il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di € 20.000 nell'arco dello stesso anno solare (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile), tenendo conto al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza che l'importo per gli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Ai fini del calcolo del raggiungimento di questa soglia: (i) l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni TUF effettuate direttamente o per conto di ciascuna delle Persone Rilevanti di cui al precedente paragrafo 6.3.1; (ii) l'importo per gli strumenti finanziari collegati e derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, non sono comunicatele Operazioni TUF il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori € 20.000 entro la fine dell'anno. Inoltre, non sono soggette a comunicazione le Operazioni previste dal terzo comma, lett. b), c) e d) dell'articolo 152-septies del Regolamento Emittenti.

7 MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PREPOSTO

7.1 Le Persone Rilevanti sono tenute a comunicare al Preposto le informazioni relative alle Operazioni MAR compiute, tempestivamente e comunque entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante (la "Data dell'Operazione"), con le modalità indicate al successivo art. 7.3. Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni Rilevanti effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

7.2 Gli Azionisti Rilevanti possono conferire delega al Preposto, ai fini di effettuare la comunicazione al mercato e alla Consob dell'Operazione TUF. In tal caso l'Azionista Rilevante dovrà trasmettere preventivamente al Preposto, apposito modulo di delega, secondo il modello di cui all'Allegato G. Qualora l'Azionista Rilevante non intenda delegare il Preposto, non sarà tenuto a comunicare l'Operazione Rilevante alla Società. Il Preposto considererà solo le comunicazioni precedute dall'invio dell'apposito modulo di delega. La Società effettuerà la comunicazione alla Consob e al mercato, in nome e per conto e sotto l'esclusiva responsabilità, dell'Azionista Rilevante.

La comunicazione al Preposto da parte degli Azionisti Rilevanti, che intendano delegare la Società, deve essere effettuata entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione TUF.

  • 7.3 Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 7.1. e 7.2 sono effettuate attraverso l'invio al Preposto dei Modelli di Notifica, debitamente compilati dalle Persone Rilevanti o dagli Azionisti Rilevanti secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:
  • via posta elettronica all'indirizzo: [email protected];
  • via posta elettronica certificata all'indirizzo: [email protected];
  • in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: +39 02 83974207.

Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni Rilevanti riferibili alle stesse Persone Rilevanti o Azionisti Rilevanti, questi dovranno effettuare un'unica comunicazione mediante invio dei Modelli di Notifica di cui all'art. 7.3 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni Rilevanti. Nel caso di più Operazioni Rilevanti della stessa natura, relative allo stesso strumento finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni Rilevanti come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna delle stesse. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni Rilevanti. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni Rilevanti di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

7.4 Qualora un'Azionista Rilevante ovvero una Persona Legata agli Azionisti Rilevanti, sia anche Persona Rilevante, gli obblighi di comunicazione previsti per gli Azionisti Rilevanti, non troveranno applicazione.

8 MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

8.1 La comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti deve avvenire tramite invio dei Modelli di Notifica, compilati dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone Rilevanti in conformità alla comunicazione inviata dalle medesime a norma dell'art. 7.3 via PEC all'indirizzo [email protected] (oppure, qualora il soggetto notificante non sia obbligato ad avere la PEC, all'indirizzo di posta elettronica [email protected]) specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing". In tale ipotesi, la Società effettua la comunicazione in nome e per conto e sotto l'esclusiva responsabilità della Persona Rilevante.

Le Persone Rilevanti possono delegare la Società ad inviare la comunicazione alla Consob, mediante l'invio di apposito "Modulo di Delega – comunicazione Consob" (Allegato H alla presente Procedura) al Preposto, secondo le modalità indicate all'art. 7.3.

Gli Azionisti Rilevanti che non abbiano conferito delega al Preposto, come indicato all'art. 7.2, dovranno invece procedere autonomamente alla trasmissione della comunicazione alla Consob.

  • 8.2 I Modelli di Notifica dovranno essere pubblicati per mezzo del sistema SDIR utilizzato dalla Società, nonché per mezzo di comunicazione sul sito internet della Società www.giglio.org.
  • 8.3 La comunicazione al pubblico e alla Consob di cui ai precedenti art. 8.1 e 8.2 deve avvenire tempestivamente:
  • per le Persone Rilevanti, entro due giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il Preposto riceve la comunicazione da parte della Persona Rilevante. Qualora sia stata conferita delega al Preposto, quest'ultimo ha l'obbligo di effettuare la comunicazione entro la fine del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Persona Rilevante.
  • per gli Azionisti Rilevanti e per le Persone Legate agli Azionisti Rilevanti entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. Qualora sia stata conferita delega al Preposto, quest'ultimo ha l'obbligo di effettuare la comunicazione entro la fine del giorno successivo a quello in cui il Preposto ha ricevuto la comunicazione da parte dell'Azionista Rilevante.
  • 8.4 Nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Internal Dealing, l'Azionista Rilevante è tenuto a rendere noto ai Soggetti Legati all'Azionista Rilevante, la sussistenza delle condizioni, in base alle quali, le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazioni previsti dalla normativa

9 BLACK-OUT PERIOD

  • 9.1 Alle Persone Rilevanti è fatto divieto di compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le Operazioni Rilevanti (i) nei trenta giorni di calendario precedenti la diffusione al pubblico dei dati contabili/finanziari inerenti al progetto di bilancio di esercizio, al bilancio consolidato, alla relazione finanziaria semestrale nonché ai resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici (ii) negli altri casi eventualmente previsti ai sensi della Normativa Internal Dealing pro tempore vigente. In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Blackout Period si applica solo rispetto alla data di pubblicazione di questi ultimi, e non anche rispetto alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi.
  • 9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.1, la Società ai sensi dei successivi art. 9.6 e 9.7, può consentire alle Persone Rilevanti il compimento di Operazioni MAR (come di seguito indicato), per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del Black-out Period nei seguenti casi:
  • (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;

(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni MAR condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni MAR in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato "F" alla presente Procedura.

Nei precedenti casi (a) e (b) le Persone Rilevanti sono, in ogni caso, tenute a dimostrare che l'Operazione MAR specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out Period come di seguito precisato.

  • 9.3 Nei casi di cui al precedente art. 9.2(a), prima di effettuare l'Operazione MAR durante il Black-out Period, le Persone Rilevanti richiedono all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta di queste contiene almeno: (I) la descrizione dell'Operazione MAR considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).
  • 9.4 Ricevuta la comunicazione di cui al presente art. 9.3, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalle Persone Rilevanti e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione MAR possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alle Persone Rilevanti ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura le Persone Rilevanti:
  • (i) al momento della presentazione della richiesta debbano adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
  • (ii) debbano adempiere o si trovino in una situazione creatasi prima dell'inizio del Blackout Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e i Soggetti Rilevanti medesimo non possano ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
  • 9.5 Nei casi di cui al precedente art. 9.2(b), le Persone Rilevanti richiedono alla Società l'autorizzazione al compimento dell'Operazione MAR in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato "F" alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato "F" con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della
  • richiesta presentata dalle Persone Rilevanti.
  • 9.6 Le valutazioni di cui ai precedenti art. 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato che, a tal fine si avvale del supporto del Preposto. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:
  • (i) l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e

  • (ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni MAR da compiersi dalle Persone Rilevanti che sia anche Amministratore Delegato della Società o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

  • 9.7 La Società, tramite il Preposto, è tenuta a dare un riscontro alle Persone Rilevanti in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti art. 9.3 e 9.4 entro 5 giorni di mercato aperto dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di 5 giorni di mercato aperto dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Preposto, fornirà adeguato riscontro alle Persone Rilevanti entro 3 giorni di Borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

10 COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI E AGLI AZIONISTI RILEVANTI

  • 10.1 La Società, tramite il Preposto, è tenuta ad informare i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti, e questi, a loro volta, le rispettive persone loro legate, ossia le Persone Legate ai Soggetti Rilevanti e le Persone Legate agli Azionisti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa protempore applicabile.
  • 10.2 Il Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti, rispettivamente (a) all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2.1(i) e (ii), o (b)all'atto di assunzione o di nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2.1(iii) (congiuntamente, la "Nomina"), od inviare ai medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla Nomina, la Lettera di Trasmissione, Allegato B, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti in merito all'adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo art. 12), nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla stessa e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della Procedura medesima. Alla Lettera di Trasmissione saranno allegate due copie della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Preposto la Lettera di Accettazione sottoscritta, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione. Detta documentazione verrà conservata a cura del Preposto.
  • 10.3 In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente art. 10.2 per gli adempimenti a carico del Preposto decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferimento alle Persone Rilevanti già in carica o in servizio a tale data.
  • 10.4 I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di informare tempestivamente il Preposto, qualora intervengano variazioni con riferimento alla lista delle Persone Legate ai Soggetti Rilevanti. Inoltre, qualora la lista ricomprenda nuove Persone Legate ai Soggetti Rilevanti, trova applicazione l'art. 10.2.

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  • 11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti. Questi sono pertanto tenute a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
  • (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  • (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
  • (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  • (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
  • (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:

  • titolare: Giglio Group S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 6; Con la consegna al Preposto della Lettera di Accettazione di cui all'art. 10.2 da parte dei Soggetti Rilevanti, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del d.lgs 196/2003.

12 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA

  • 12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
  • 12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
  • 12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli art. 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate alle Persone Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti, e quest'ultimi alle Persone Connesse con le modalità indicate all'art. 10.2. Nella comunicazione delle modifiche alla Procedure, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore della Procedura aggiornata.

* * *

Allegati:

  • Allegato "A": Elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni Rilevanti.
  • Allegato "B": Modello Lettera di Trasmissione.
  • Allegato "C": Modello Lettera di Accettazione.
  • Allegato "D": Modello di Notifica e comunicazione al pubblico delle Persone Rilevanti.
  • Allegato "E": Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (Azionisti Rilevanti).

  • Allegato "F": Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (trade) nei blackout period.

  • "Allegato G": Modulo di Delega per gli Azionisti Rilevanti
  • "Allegato H": Modulo di Delega per la comunicazione alla Consob dei Soggetti Rilevanti

APPENDICE NORMATIVA

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 come successivamente modificato e integrato

("MAR")

Articolo 19 MAR

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

"1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
  • b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
  • c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità ̀ dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità ̀ dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

  • a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
  • b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

  • a) il nome della persona;
  • b) il motivo della notifica;
  • c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
  • d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
  • e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

  • g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
  • 7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
  • a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
  • b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
  • c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i)il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

  • ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
  • i) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

  • a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
  • b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

  • a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
  • b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010".

Capo 5 – Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

"1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

  • a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
  • b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
  • c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
  • d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
  • e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
  • f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
  • g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
  • h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

(i) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo".

Articolo 31 MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

"1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

  • a) la gravità e la durata della violazione;
  • b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;

  • f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
  • g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri".

Articolo 34 MAR

Pubblicazione delle decisioni

"1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria. Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:

ii) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

iii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente

articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("Atto Delegato 522")

* * *

Articolo 7 Atto Delegato 522

Negoziazione durante un periodo di chiusura

"1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari."

Articolo 8 Atto Delegato 522

Circostanze eccezionali

"1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo

(ii) Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni."

Articolo 9 Atto Delegato 522

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

"L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo odi direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o

la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

  • ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
  • (iii) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

iv) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

  • (iv) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  • ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  • iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
  • iii)le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita

compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente,

strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita."

Articolo 10 Atto Delegato 522

Operazioni soggette a notifica

"1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

  • a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
  • b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
  • c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
  • d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
  • e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
  • f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
  • g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
  • h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
  • i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
  • j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
  • k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

  • l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

  • m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
  • p)l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati."

* * *

Articolo 1 ITS 523

Definizioni

"Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico."

Articolo 2 ITS 523

Formato e modello della notifica

"1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.

2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

1. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione."

Articolo 3 ITS 523

Entrata in vigore

"Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016."

* * *

ALLEGATO B

MODELLO LETTERA DI TRASMISSIONE

* * *

[su carta intestata della Società]

Egregio Sig. [●] [indirizzo] [indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all'articolo 10.2 della Procedura]

Oggetto: Trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

Con la presente Le comunichiamo che è stata adottata da Giglio Group S.p.A. (la "Società") la "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" (la "Procedura") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. Del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.

La Procedura è in vigore con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul MTA – eventualmente Segmento STAR di Borsa Italiana, avvenuto in data 20 marzo 2018. Come stabilito dall'articolo 5 della Procedura il Preposto è il Responsabile dell'Ufficio Investor Relations.

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito internet della Consob all'indirizzo www.consob.it. La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate. Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento, unitamente a una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:

  • ➢ a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Giglio Group S.p.A. Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano;
  • ➢ a mezzo fax al numero: +39 02 83974207;
  • ➢ via posta elettronica all'indirizzo: [email protected];
  • ➢ via posta elettronica certificata all'indirizzo: [email protected].

_____________________ [luogo, data] Giglio Group S.p.A.

_______________________ (in qualità di Preposto)

Allegati:

  • appendice normativa;
  • copia della Procedura da conservare a cura dei Soggetto Rilevante;
  • copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Preposto.

Per integrale accettazione:

_____________________________ (in qualità di soggetto Rilevante)

_______________________ (Luogo e data)

ALLEGATO C

MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE

Spettabile

Giglio Group S.p.A.

Piazza Diaz n. 6

Milano

Alla cortese attenzione del Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing

Il sottoscritto/La sottoscritta

  • preso atto di essere stato/a inserito/a nell'Elenco Internal Dealing di cui alla "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" (la "Procedura") adottata da Giglio Group S.p.A. (la "Società") a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) ("MAR"), integrato dagli articoli 7 e ss. Del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016;
  • attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
  • consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

  • (v) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente Lettera di Accettazione;
  • (vi) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. [], n. fax [], indirizzo di posta elettronica [] e indirizzo di posta elettronica certificata [];
  • (vii) indica i nominativi delle Persone Legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate ai sensi dell'art. 2.3 della Procedura, riportati nell'Allegato "A" della presente Lettera di Accettazione;
  • (viii) si impegna a comunicare al Preposto di cui all'art. 5 della Procedura le Operazioni come definite all'art. 6 della Procedura medesima con le modalità e nei termini di cui all'art. 7 della stessa, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi degli articoli 8 e 9 della Procedura;

31

(ix) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Allegati:

  • copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione dal Soggetto Rilevante e dell'Azionista Rilevante;
  • Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante e Persone Connesse all'Azionista Rilevante.

(luogo e data) (firma)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Legate ai Soggetti Rilevanti di cui all'art. 3 che precede. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

(luogo e data) (firma)

Allegato 1 alla Lettera di Accettazione

Nominativi delle Persone Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'articolo 2.3 della Procedura:

Nome e cognome Legame con il Soggetto
Rilevante
Coniuge
Partner equiparato al coniuge
ai sensi del diritto italiano
Figli a carico ai sensi del
diritto italiano
Genitore convivente
Parente convivente
Affine convivente
Persona giuridica, trust o
società di persone

ALLEGATO D

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE PERSONE RILEVANTI

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione/alla persona strettamente associata
a)1 Nome Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione:
2 Motivo della notifica
a)2 Posizione/qualifica Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di
controllo o di direzione:
Posizione occupata:
Per le persone strettamente associate:
Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente
associata:
Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di
direzione
Nome:
Cognome:
Posizione:
b)3 Notifica iniziale/modifica Notifica iniziale:
Modifica della precedente notifica
Motivo della modifica:
3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla
piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
a)4 Nome

1 Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

2 [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate,

indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

3 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

b)5 LEI
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun
tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state
effettuate
a)6 Descrizione dello strumento
finanziario,
tipo di strumento
Codice di identificazione
b)7 Natura dell'operazione Operazione legata all'utilizzo
di programmi su opzioni:

4 [Nome completo dell'entità.]

5 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

6 [Indicare la natura dello strumento:

un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

7 [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

c)8 Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i
9
d)10 Informazioni aggregate:
— Volume aggregato
— Prezzo
e)11 Data dell'operazione
f)12 Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione:
Codice di identificazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

9 Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

10 [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;

sono della stessa natura;

sono effettuate lo stesso giorno e

sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi:

nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 11 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

12 [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

8 [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra. inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

ALLEGATO E

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato ("Azionisti Rilevanti")

  1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

  2. a) dagli Azionisti Rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

  3. b) dagli Azionisti Rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
  4. c) dagli Azionisti Rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;
  5. d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

  6. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

  7. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [email protected] o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;

ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

  1. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove sia stata conferita apposita delega al Preposto, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.

  2. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che
controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata
a)13 Nome Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione:
2 Motivo della notifica
a) Motivo della notifica Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento
dell'emittente quotato:
Soggetto che controlla l'emittente quotato:
---------------------------------------------------------------------
Soggetto strettamente legato
Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata
a:
Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione:
b)14 Notifica iniziale/modifica Notifica iniziale:
Modifica della precedente notifica
Motivo della modifica:
3 Dati relativi all'emittente
a)15 Nome
b)16 LEI
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun

13 Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

14 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

15 [Nome completo dell'entità.]

16 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state
effettuate
a) Descrizione dello strumento
finanziario,
tipo di strumento
Codice di identificazione
b)17 Natura dell'operazione
c)18 Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i Volume/i
d)
19
Data dell'operazione
e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione:
Codice di identificazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

17 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

18 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

19 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO F

OPERAZIONI CHE GIUSTIFICANO L'AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE (TRADE) NEI BLACK-OUT PERIOD Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("Atto Delegato 522") Articolo 9, MAR Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

"L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo odi direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

  • a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  • ii)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
  • b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
  • c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  • i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  • ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
  • iii)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

  • d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

  • iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
  • e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
  • f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita".

ALLEGATO G MODELLO DELEGA PER GLI AZIONISTI RILEVANTI

Spettabile Giglio Group S.p.A. Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano.

Alla cortese attenzione del Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing

Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________, nella sua qualità di Azionista Rilevante di Giglio Group S.p.A. (la "Società") ai sensi e per gli effetti della "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" (la "Procedura") adottata dalla Società a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) ("MAR") e relative disposizioni di attuazione, nonché in conformità delle applicabili disposizioni del D.Lgs. n.58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la sottoscrizione della presente conferisce alla Società delega ad effettuare – per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità – le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

A tal fine, indica i nominativi delle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti, come individuate ai sensi dell'articolo 2.5 della Procedura.

Prende altresì atto che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della Procedura relative alle modalità e/o ai termini delle comunicazioni dovute ai sensi della procedura medesima, la Società èesonerata da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob.

_________________ (luogo e data)

______________________ (firma)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti. All'Azionista Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.

________________________ (luogo e data)

_____________________ (firma)

ALLEGATO "1" alla Delega Azionista Rilevante

Da completare a cura degli Azionisti Rilevanti

Nominativi delle Persone Legate agli Azionisti Rilevanti come individuati all'articolo 2.5 della Procedura:

Nome e Cognome Data e luogo di
nascita
Codice Fiscale Residenza
(a) Il coniuge non
separato
legalmente, i figli,
anche del coniuge,
a carico e i
e gli affini degli
Azionisti
Rilevanti, se
conviventi da
almeno un anno
Denominazione
Sede Legale
Codice
Legame con
completa
Fiscale/Partita
l'Azionista
IVA
Rilevante
(b) le persone
giuridiche, le
società di persone
e i trust in cui un
Azionista
Rilevante o una
delle persone
indicate alla
lettera (a) sia
titolare, da solo o
congiuntamente
tra loro, della
funzione di
gestione
(c) le persone
giuridiche,
controllate
direttamente o
indirettamente da
un Azionista
Rilevante o da una
delle persone
indicate alla
lettera (a)
(d) le società di
persone i cui
interessi
economici siano
sostanzialmente
equivalenti a
quelli di un
Azionista
Rilevante o di una
delle persone
indicate alla
lettera (a)
(e) i trust
costituiti a
beneficio di un
genitori, i parenti
Azionista
Rilevante o di una
delle persone
indicate alla
lettera (a)

Allegato H Modello Delega per la comunicazione alla Consob delle Persone rilevanti

Spettabile Giglio Group S.p.A. Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano.

Alla cortese attenzione del Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing.

Il/La sottoscritto/a ...................................................., nato/a a ...........................................il...................., residente in ..................................................., via ..................................................n. ...., C.F........................

[per le persone giuridiche: in qualità di] .......................................................di............................................., con sede in................................................, via.................................................n. ......, C.F./P. IVA ........... ...............n. ................di iscrizione Registro Imprese di..............

nella propria qualità di Soggetto Rilevante per Giglio Group S.p.A. o di Persona Legata a............................................, Soggetto Rilevante per Giglio Group S.p.A.

Considerato quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 596/2014, dal D. Lgs. n.58/1998 (TUF) e riportato nella Procedura per l'adempimento degli obblighi di Internal Dealing di Giglio Group S.p.A., riguardo agli obblighi di comunicazione verso la Consob, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Legate a questi, delle Operazioni in strumenti finanziari emessi dalla Società, o altri strumenti ad essi collegati o derivati, effettuate da essi o per conto di essi; e preso atto delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inosservanza o di ritardo dei suddetti obblighi

DELEGA

Giglio Group S.p.A., con sede in Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano a effettuare per suo conto l'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Consob sopra descritti.

A tal fine s'impegna a comunicare al Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura per l'adempimento degli obblighi di Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ciascuna operazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla ritardata o inesatta osservanza della Procedura per l'adempimento degli obblighi di Internal Dealing.

Cordiali saluti,

________________________ (luogo e data)

______________ (Firma)