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Giglio.Com — Governance Information 2020
Dec 22, 2020
4456_egm_2020-12-22_a48f3ba3-9f2e-4218-a50e-7ccd9d67829b.pdf
Governance Information
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STATUTO
dl
GIGLIO GROVP S.P.A. (la "Società")
1 Denominazione
- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GIGLIO GROUP S.P.A.".
- 2 SEDE
- 2.1 La socletà ha sede nel conune di Mlano; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere isstero, uffici direzlonali e operativi, filiali, succursal, gentle, produtive e direzionali, comunue denominato; comunumato; compete ai socila decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
3 Oggerto
- 3.1 l 'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:
- 3.1.1 commercio nonché la prestazione di servizi connente a prodotti di abbigiamento e accessori, prodotti che costiniscono complemento alla persona ed alla casa, al tesign, allo svagu, alla hobbistica, alla cosmes nonché prodotti alimentari intesi nella più ampia accezione. Sono compresi fra i suindicati se realizazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di trazi pubblicitat e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti internet, nonche l'importazione e l'esportazione di questi prodotti. Sono lnoltre incluse nell'attività di commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti ulteriori attività:
- 3.1.2 attività di trasporto, magazhia, attività di customer-service, attività di promozione e pubblicizazione del prodotti in vendita dei chienti gestiti, attività di traduzione, attività di marketing, attività di fotografia e photo shooting, attività riconducibili alla gestione e postzionamento su canali sociol, attività e grafica e design e ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al funzionamento di un sito e-commerce:
- la realizzazione, la promozione e la gestione di siti e-commente anche per conto di terzi, di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite 3.1.3 altri media:
- 3.1.4 la realizzazione e la gestione di nini siti e/o account, anche per conto di terzi, su plattaforme narketplace nella plù ampia accezione per servizi di vendita online;
- 3.1.5 funzionali o relativi alla attività di connercio ela progettazione, la configurazione, la configurazione e la commercializzazione di sti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunizzione nonché la gestione e la manutenzione degli stess), la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l'ausilio di strumenti informatici:
- 3.1.6 la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico.
- La Società può inoftre svolere le ulteriori attività di seguito descritte:
- 3.1.7 pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive e televisivi;
- 3.1.8 articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, articoli per fotografia, chematografia e ottica, prodotti alinentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche;
- 3.1.9 l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi;
- 3.1.10 l'attività di supporto alla distribuzione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati anche per conto terzi;
- 3.1.13 l'attività, per conto proprio o di terzi di produzione di spettacoi di ogni genere nonché tutte le attività necessarie al fine della produzione, allestimento e organizzazione di spettacoli di ogni genere;
- 3.1.12 l'attività, per conto proprio o di terzi, di produzione, fornitura e acquisizione di programmi radiofonici, televisivi e chematografic, nonché tutte le attività necessarie al fine della produzione fornitura e acquisizione dei programmi televisivi, chematografie e radiofonici:
- 3.1.13 la Società può compiere tutte le attività necessarle al fine di cul ai punti 3.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo: editare opere, depositare i prodotti artisticanente qualificati, sonografici o cinematografici, di co-edizione e coproduzione, curare la stampa e la vendita di prodotti video e audio.
- 3.1.14 Installare, esercitare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi ed conittenti radio televisive per la emissione, ricczione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, nel limite delle normative vigenti;
- 3.1.15 realizzare, importare produre e commecializzare in Italia ed all'estero, direttamente, produzioni media: audiofoniche, televisive, audiovisive cinematografiche o affini;
- 3.1.16 è esclusa l'edizione di quotidiani;
- 3.1.17 Is prestazione di servizi nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla trasmissione del dati e delle informazioni:
- 3.1.18
- 3.1.19 la progettazione, l'Installazione, lo sultupo, l'organizzazione la manuenzione e la gestione di ret le / o sistemi di telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e mobilite e/o di servizi di telecomunicazione via cavo c/o via etere, di teleinformatica e/o di elettronica nonché ret informatiche interne ed esterne, ivi comprese le altività di connessione in rele e/o con altri strumenti o mezzi di accesso o comunicazione con seggetti nazionali operanti nel setore informato, pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle telecomunicazioni;
- 3.1.20 l'esercizio In proprio di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate ai servizi di telecomunicazione via cavo e via etere;
- 3.1.21 Fesercizio di attività radioteleva e di telecomunicazioni, in talia ed all'estero, la via diretta, per conto proprio e /o di terzi con tutte le nodalità e i nezzi e/o i vetcoli e/o elementi diffusivi o di trasmissione delle immagini e/o conoscibili, compresi, in via csemplificativa e non limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via satellite, in formato sia algitale, la rete internet e qualsiasi circuito virtuale:
- 3.1.22 Ia realizzazione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta per conto proprio e /o di cerzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide sitt cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni;
- 3.1.23 l'eseccitio di attività ecologine, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale;
- 3.1.24 I esercizio di tutte le inizzate al rilacio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoll abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status gluridito di fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, produzione ed assemblaggio, importazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria);
- 3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e nodo, di prodotti elettronici, sistemi harenti il settore dell'informatica, dell' telematica, della telefonia fissa e mobile, delle teleconuni per il trattamento e l'elaborazione dati (software) e di unti i prodotti secondari e derivati, nonché ia gestione, l'assistenza manutenzione, il compiemento e la riparazione degli stessi nonché tutte le attività di stodio e di realizzazione di sistemi integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed all'estero;
- 3.1.26 l'assunalone di concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, ponché l'assunzione di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione.
- La Società potrà svolgere l'attività di ricerca, consulenza in materia conomica, organizzativa e gestonale nel settore delle telecomunicazioni e/o del media e/o del commercio anche in sevigimento di servai di servai di gestione azierdale, di addestranento e formazione nanageriale o predisposizione di assetti organizzativi e sistemi direzionali in mprese, enti, aziende varie in Italia e all'estero.
- La Società può inoltre complere tutte le operazioni, nobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguinento 3.3 dell'oggetto sociale, nonché efettuare o ricevere fruttiferi o Infruttiferi, aderire o promiovere accordi di conto correnti finanziari reciproci (cash poollag): dette attività saranno ese confronti del pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o comunque facenti parte dei gruppo di appartenenza.
- 3.4 in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi.
- 3.5 La Società Infine, può assumere parte imprese, società o entità, nei liniti previsti dall'art. 2361 del codice civile,
- Restano comunque espressamente preciuse le attività riservate al sensi del D.L.vo 385/1993 e del D.L.vo 58/98. 3.6
DURATA
- La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potri essere prorogata mediante dell'iserazione del soci. 4.1
- Domicitio
- Il donicilio dei soci, degli anninistratori, del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dallibri sociali. 5.1 -A taf fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
Capitale e azioni
- 11 capitale sociale è di Euro 3.661.337 (tremillonisessantunomilatrecentotrentasette) ed è diviso in m. 18.06.665 (diciottomilionitrecentoseimilantacinque) azioni prive di valore nominale espresso.
- Ogni azione da diritto ad un voto ed è indivisibile, fatto salvo quanto previsto al successivi commi da 6.2.1 a 6.2.4; il caso di comproprietà è regolac 6.2 dall'art 2347 del codice civile.
- in deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna dà diritto a due voti ove slano l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in virto di un diritto reale lugitimante l'esercizio del diritto di voto per un periodo continuatiro mes. La ricorrenza di questo presupposto deve hoitre essere attesta: (i) dall'iscrizione continuativa per un periodo di almeno ventigunttro mest, nell'elenco "J: (ii) nonché da apposta comunicazione il possesso continuativo per il pertiquattro mesi, riasciata dall'intermediario, presso il quale le azioni sono depositate ai sensi del diritto vigente.

La maggiorazione del voo si consegue, nell'elenco speciale, con effetto dal terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi.
La dellaizione di possesso dell'azione, è htesa con riferinento al nui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto: (il) la nuto proprietà dell'azione con diritto di voto; o (il) usufruto dell'azione con diritto di voto.
A tal fine la Società istituisce e tiene presso la sociale, contenuti previsti dalla normativa applicable, l'Elenco, cui devono iscriversi gli azionisti che Intendano beneficia maggiorazione del dirito di voto. Al the di ottenere l'iscrizione nell'Elecco Speciale, il soggetto legittimato al sensi del presente articolo dovrà presentare allegardo una comunicazione attestanto il possesso azionario -che può riguardare anche solo parte delle azioni possedule dall'interned are presso il quale le azloui sono depositate al sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesa anche solo possedute dal titolare. Nel caso di sogetti diversi da persone fische l'istanza dovrà precisare se il soggetto a controllo dretto o indiretto di terzi ed i datti identificativi dell'eventuale.
La Società procede alla cancellazione Speciale nei seguenti casi: {}) rinuncia dell'interessato; (i) convoicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il vent meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto reac legittmante e/o del relativo diritto di voto; (lii) d'itîn'o, ove la Società abbia notiza del venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del diritto reale legittimante e/o dei relativo diritto di voto.
6.2.2 Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 3, del 0. Lgs. 24 (cobraio 1998, n. 58, conne successivamente modificato (i) "TUF"), il beneficio del voto maggiorato viene menu: (i) in caso di cessione a thoio one restado inteso che per "cessione" si intende anche la costtuzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perto dell'azionista. Nelle ipotosi di cossone a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute; nonché (i) in caso di cessione di partecipazioni di controllo in socielà o enti che detengeno azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del TVF.
- 6.2.3 La maggiornaza del voto:
- a è conservata Incaso di successione per causa di morte e in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
- b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
- c) può spettare anche alle azioni asseguate in cambio di quelle a cui e attributo voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- d) si estende proporzionalmente alle aseuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (ritenendosi altrimenti meno incentivante la partecipazione di raccolta di nuovi capitali di rischlo da parte dell'azionista che ha conseguito. o che sta per conseguire, la maggiorazione dei diritto di voto).
- 6.2.4 La maggiorazione del divitto di volo si computa anche dei guorum costitutiv e deiberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sul diritt, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
- 6.3 Le azioni sono liberamente trasferibill ai sensi di legge e possono formare oggetto di pegno, usufrutto, seguestro.
- 6,4 Le azioni sono nonizative sono sottoposte ai regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immese nel sistente di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cul agli artt. 83-bis e seguenti del TUF.
- 6,5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente staturo.
- 6.6 conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nei caso di aumento di Capitale, de norme e le condizioni relative all'enissione del nuovo capitale, le date e le modalità del versannti sono delerminato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a paganento del captale il diritto d'opzione può essere escluso con dell'Assembiea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Anministrazione, nei liniti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, primo e secondo perlodo, comma S e comma S del codice civile.
- 5,7 L'assembra può attribuire agli anninistratori la facoltà di aunentare in una o più volte il capitale a norma dell'art. 2443 del codte civile
- 6.8 L'Assemblea potrà del capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge.
-
6.9 In data 12 novembre 2020 l'Assemblea straordinaria ha dell'ocrato:
-
di attributre al Consiglio di Amministrazione, al sensi del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, nonché dell'art. 44, comma 3º del decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020, la facoltà di aunentare il capitale sociale a paganento, con esclusiore del diritto di opzione al sensi dell'art, 2441, comma 45 secondo periodo, Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, conna 2º del Codlce Cyvile, nei liniti del 20% (venti per cestale presistente, mediante emissione, axche in più tranche, prive di indecazione del valore nominale, aventi istiche delle azioni ordinarie in ciccolazione alla data di emissione, con godimeno regolare, da offrire in sottoscrizione al soggetti che sarano individuati dal Considerazione · ivi inclusi investtori italiani ed esteri industriali ed Inanziari, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società - possibilmente anche di debiti di linanzanento in capitale di rischio da parte degli azionisti, a condizione delle azioni corrispunda al valore di mercato delle stesse tenuo anche conto
del contesto generale e del prezzo al quale istituzionali sarebbero evenualmente disponibili ad acquistare le azioni, e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore fegale o da una società di revisione legale;
E-MARKET
SDIR
-
di stabilire che il prezzo di enissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia decerminato dal Consiglio di Amninistrazione a condizione che lo stesso corrisponda al valore di mercato delle stesse tenuto anche conto del contesto generale e del prezzo al quale gli investitori istributonia eventualmente dispontbill ad acquistare le azioni, e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale:
-
di confertre al Consiglio di Amministrazione – c per esso al legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiore ad ogni fornalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle imprese, accettando ed introducendo nelle medesine le modificazioni, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle autorità competenti, non ché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate dell'orazioni.
6. 10
-
di attribuire al Consiglio di Anministrazione, ai sensi dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, per il periodo di cirque anni dalla data della odierna dellera assembleare (e, pertanto, sino al 12 novembre il capitale sociale a pagamento, in vla scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 47, primo periodo del Codice Civile, per l'importo di Euro 366.133,70 (trecentusessantaseimilacentotrentatre virgola settanta) in linea capitale, da liberarsi mediante conferimenti in natura (e precisamente rami di azienda, aziende o Impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di allività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, parcecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni strumentali al perseguintento dell'oggito sociale, ritenuti tali dal Consiglio medesino), mediante emissione, anche in più ranche, di massime numero 1.830.668.50 (un milione altocentosessantotto virgola cinquanta) azioni ordinarie, prive di include nominale, avent le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, nel rispetto del prezzo di emissione nrevisti dell'att. 2441, commo 6° del Codice Civile; 2. di stabilire che il prezzo di enissione dell'aumento di criticale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovrarezzo) sia determinato dal Consiglo di Amministrazione a condizione che lo stesso sia basato sul valore del patrimonio net ie azioni quotate in mercati regolamentati, auche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre;
-
di conterire al Consiglio di Amninistrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinetazioni slano iscritte nel Registro delle imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificationi, aggiune o soppressioni non sostanziali eventualmente competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate del:berazioni.
STRUMENTI FINANZIARI
La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea stroordinaria con le maggioranze di legge, può enettere struitt del diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
QBBLIGAZIONI 8
- La società può emettere obbligazioni, nombre convertibile e "cun varrant" o warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni 8.1 normative.
- L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del codice civile. 8.2
Recesso del Socio 9
11 recesso potrà cssure esercitato dal socio nei casi e con ie modaità previste dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni in proroga dei termine di durata della Società e /o i'introduzione o la rincoll alla clrcolazione delle azioni. Il socio che intende esecutare il diritto di recesso lovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società Indicante, tra l'altro, gli estreni di deposito della certificazione di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.
Soggezione ad attività di direzione e coordinamento 10
10.1 - La società deventusle propria soggezione all'akrul attività di drezione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché nediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione dell'art, 2497-bis, commascondo, del codite civile.
Obblighi di Informazioni 11
Essendo le azioni dalla società ammesse alle negoziazioni sul MTA – Segnento STAR trova applicazione la discipi;na delle informazioni al pubblico e la loro archiviazione" come definita nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Imiliana S.p.A.
12 ASSEMBLEA
L'assenblea è ordinaria e straordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro certoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge. Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assenble ordinaria potra essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociate.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione della legge dal presente Statuto. L'assembles è convocata presso la sede sociale o altrove nei territorio nazionale, nediante avviso da pubblicarsi con le modaltà dalla normativa applicabile. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.
Possono interventre all'Assomblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abilinternediario abillato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in confermità alla normativa applicabile. Coloro cui spetto il diritto di voto possono farst rapresentare per delega scritta ovvero nediante delega conferita in via elettronica alla normativa applicabile.
La delega può essere notificata alla Società ancilante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indica - eventualnente certificata se così richiesto dalla normativa appivabile indicato nell'avviso di convecazione; (b) ullizzo del sito internet della Società inducata nell'avviso di convecazione. L'avviso di convocazione può altrest indicare, nel rispetto della notifica in via elettronica della delega utilizzabil nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce. Spetta al Presidente dell'Assemblea constata delle deleghe e il diritto del prosenti a partecipare all'Assemblea.
Ogni azione dà diritto a un voto. L'Assemblea sia straordinaria è costituta e delibera secondo le norme di legge. L'Assenblez portà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
Lo svolgimento delle assemble è disciplinato da apposito regolanento approvato con dell'assentblea ordinaria dell'a Società.
13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.
L'assemblea è presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assova o impellinente, dal Vice Presidente avvero dall'Amministratore Delegalo; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi. da altra persona designata modesima. N Presidente è assistito da un Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
L'assistenza del Segretario non è necessarla quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
Il Presidente dell'Assemblea;
- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.
14 AMMINISTRATORI
- 14.1 Gli amministratori possuno essere non soci, durano in cartoto non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- Gli amministratori sono rieleggibili. 14.2
- 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 15.1 determinazione dei numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.
- 15.2 Gli amministratori vengono nominati dalla base di liste presentate dagi azionisti nelle quali i candidati devono esere eterati, clascuno abbinato ad un numero progessivo. Ogni cantarsi in una sola lista a pena di inelegglotità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati n possesso dei requisti di indipendenza previsti dall'art. 146 comma 3 nel D.gs. n. 58/1999 parl almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidat appartenenti ad entranbli generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti presentatori, slano complessivamente titolari, alla di presentazione della ilsta, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto fa nomina di amministrazione e di controlle rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al tapitale sociale costruito da tall adoni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista altre parti al 2.5% (due virgola cinque per cento) ovvero a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'altima risulti diversa dalla quota prima. Nell'avviso di couvocazione dell'Assentblea chianata a dellberare sulla noministrazione è indicata la quota percentuale di partccipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- Ogni azionista non può presentare o votare, nepore per interposta persona o filuciaria, più di ula lista. Inotre, gli azionisti 15,3 che appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi osiano suggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o parto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, oppure parascciale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di uno di tali azioni, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola issa nie, come ogni altro al voto, possono votate liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in vidazione di tale divisto non sarano attributi
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ad alcuna lista. Le liste, corredate dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulte caratteristiche personali di ciascono di esst e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentato, con indicazione della propria rispettiva ilentità e della percentuale di parteipazione complessivanenta alla data di presentazione devono essere depositale presso la sede sociale entro 25 giorni precedenti alla data dell'assemble reiativa/e certificazione/i atestante/i atestante/i la sundetta partecipazione e rilasciata/e da internediario autorizzato ai sensi delle appisabil dispostzioni può/possono essere latta/e pervenire anche successivamente purché entro 21 giorni prima di quello filma o unica convocazione. Entro II termine di presentazione della llsta, devono essere depositate le dichiarazioni e quali i singoli candidati accettano la propria candidalura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'incistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge, la sussistenza dei requisti di indipendonza richiest dali art 148 conna 3 del D. Lgs. n. 58/1998, nonche l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla leggi e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste presenza delle disposizioni che preceduro sono considerate come non presentate.
- Resta inteso che essendo le azioni amnesse all'MTA Segnento STAR, ai sensi dell'art. 147- tor, comma 4, del D. lg. 58/1998, 15.4 almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto devono essere in possesso dei requisti di ndipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché, se tale statuto lo prevede, gli ulteriori requisti previsti da codici di conportanento redatti da società di gestione di mercati o da associazioni di categoria. L'amministratore indipendente che successivamente alla nomina, perda i requisti di indipendenza deve darne immediata al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carca, salvo che i requisiti non permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto devono possedere tale requisito.
- 15.5 Risultano elett quali membri del Consiglio di candidati indicati in ordine progressivo nella lista che uttene il maggio numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno, il quale sarà eletto dalla lista di minoranza come discipinato nel successivo comma, fatto salvo quanto sopra previsto per assicurare i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti.
- Dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il voti, diversa da quella di cui al precedente comma, e che non sia collegata in alcun 15.6 modo, nepure indirettamente, al sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che lanno presentato o votato la lista di cui sopra, sarà eletto amministratore il primo soggetto indicato in ordine progressivo in tale lista.
- Nell'ipotesi in cui più liste abhiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tall liste. 15.7
- Qualora non sia assicurato nella composizione di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-15.8 tempore vigenti la materia di equilibrio tra i genere plù rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella ilsta che ina riportato il maggior numero di voti sarà sostituto dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima inta secondo l'ordine progressivo. Se tale ultima procedura non dovesse assicurare il rispetto della normativa di equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea previa previa previa presentazione di candidature di sogetti appartenenti al genore meno rappresentato.
- 15.9 Qualcra con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la noministratore, overo due, qualora l'e onsiglio sta composto da più di sette componenti in possesso dei requisti di indipendenza stabiliti dall'art. 148. comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da cale procedura di sostituzione si farà luogo sho a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sta componenti, in possesso dei requisti di cui all'art. 148, conna 3, del TVF. Qualora infine detta precedura non assicuri il risutato la sostituzione avverrà con dell'ocra assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 15.10 Nel caso in cui venga presentata un un non venga presentata alcuna lista, "assembica dellera con le maggioranze di legge Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 15.11 Per la somina di amatoistratori che abbia luogo al di fuori dell'intero Cunsiglio di Amministrazione, l'assembles dellecta con le maggioranze di legge: gli amminati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16
- 16.1 necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
- 16.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con telefar u messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun mentro del Consiglio di Anministrazione e del Collegio Sindavale o, in caso di urgenza, almeno un glorno prima. Si riterrante vallamente costituite le riunioni del Consiglio di Anniaistrazione, anche in difetto di formale siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
17 QUORUM CONSILIARI
- 17.1
- 17.2

In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.
- 17.3
- 18 Presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
- 18.1 Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.
- 18.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal l'amministratore designato dagli intervenuti.
- 18.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare dal Presidente e dai segretario.
- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN T'ELECONFERENZA
- 19.1 possa essere dentificato da tuti gil altri e che clascunanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante le rinterpanti esaninati, nonche di ricevere trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenula nel luggi non si trovano il Presidente ed il segretario.
20 SOSTITUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI
- 2011 Se nel corso dell'esercizio vengoo a manzare uno o più ammistratori, il Consiglo provede alla loro sostituzione approvata dal Collegio Sinularale, nel rispetto delle appicabili di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di quilibriva i peneri, secondo quanto appresso indicato:
- a) cessato e l'Assemblea dellbera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio:
- b} qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richissti, o comunuo eguando per qualsiasi ragione non sia possibile rispetare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
- 20.2 dall'arto 148 terzo comma del 0. Lgs. n. 58/1998 aimeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo dea assicura il rispetto dell'appisco di disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Cli amministratori così contre al restano in carca fino alla prossima Assemblea e quelli nombre durano in carica per il tempo che avrebbero devett circlineral gi amministratori da essi sostituiti.
21 Decadenza degli amministratori
- 211 Consiglio di Amministrazione, si intero Consiglio, on effetto dalla riendrazione di Lale organo ad opera dell'arente di cale del la considera di cal seguente comma
- 21.2 L'assemble per la nomina di un nuovo organo anninistrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.
Poteri di gestione dell'organo amministrativo 22 -
- 22.1 Al Consiglio di Anninistrazione spettano tutti i poteri per la gestone dell'inpresa sociale senza distinzione e/o ilinitazione per atti di cosidelta ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 22.2 secondo comma, e 2446, ultimo comma, dei codice civile.
Delega di attribuzioni
- 23.1 singolarmente ad uno o più dei suoi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcul dei suoi nembri determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti, nonché, sentito il parere del Collego Sindacale, la relativa repunto anno
- 23.2 Gli organi delegati, o, in mancara degli stessi, gli amministratori riferiscono tempestivanente al consiglio di amministratione ed al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale e comuni del consiglio stesso, sill'attività svolta sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedbile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rillevo economico, finanziario e patrimoniale, no comunici di maggio rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, eflettuate in particolare in particolare referiscono sulle portravoni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzato dal soggetto che esercia l'attività di divisione e coordinamento, ove esistente.
- 23.3 propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un Contato per la renunerazione degli Amoinistratori Investiti carche par la determinazione dei criter l dell'alta direzione della Società, composto in prevalenza di Consiglieri non esecutivi, il quale fornista e l'annisla e l'eniste al fontiglio deg
proposte in merto, ed un Comitato per li controllo interno, cui prendano parte un adegunto numero di Constiglieri non escentri, con funzioni consultive c propositive in merito, in particolare dei revisori e dei preposti al controllo interno e alla scelta ed al lavoro svolto dalle società di revisione
- 23.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresi nominato i procuratori per il compimento di decerminati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 24 Comitato esecutivo
- 24.1 tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 24.2
- 25 DIRETTORE GENERALE
- 25.1 Il Consiglio di Amministrazione un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le fa relativa remunerazione all'atto della nominate essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportho decinizione degli obiettiv goball della società e la determinazione delle relative strategie,
- 25.2
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 26
- 26.1 il Dirigente preposto alla redazione del documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgg. n. S8/1996, eventualmente stabilendo von determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio nosizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo contabile e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.
- 262 Il Consiglio di Amministrazione pob sempre obbligatorio del Collegio Sindaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla documenti contabili socletari, provedenco contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.
27 Compensi Degli amministratori
- 27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 27.2 Per ) conpensi degli anninistratori vale II dice civile. In particolare, Vassemblea potrà inoltre riconoscre agli stessi indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche rapportati agli utili.
- 27.3 L'assentblea può anche a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, anche in forma assicurativa, van indentilà per la risoluzione del rapporto, da liguidarsi alla cessazione del mandato.
28 RAPPRESENTANZA
- 28.1 nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.
- 28.2
- 26.3
29 COLLEGIO SINDACALE
- 29.1 effettivi, devono inoltre essere nominati. Nelia composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra II genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili di legge e regolamentari pro-tempore vigenti
- 29.2 I sindari, che sono rieleggloli, sono scelti in possesso del requisiti previsti dalla vigone normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalià in conformità al Derreto della Giustizia 30 marco 2000 n. 162, specificandosi, in merito a guanto previsto all'articolo 1, comma 2, iet. 6) e ic. c) di tale decreto, che sono da intenderatinenti all'attività della società: (i) le materio increnti il diritto commerciale, il diritto tributario, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e del mercati finanziani, la finanziania, e (ii) i settori dell'industria ed inerent) la comunicazione in genere. Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, per i ifmiti al cunulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere del componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti,
- 29.3 La nomina del Collegio Sindarale avviene, secondo le cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili di iegge e di regolamento protempore vigenti in materia di equilibrio tra generitate dagli azionist. La nomba dei sindari viene effeltuata dall'assemblea sulla base di liste presentate qui di seguito prevista. Clascuna lista si compone di due sezioni una per leavidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candaco suppiente, nell'anbito delle qual i candidati sono elencati in numero

progressivo. Le liste che presentino un numero complessivo di cari o superiore a tre devono essere composte de candidati appartenenti ad entrambi i generi, In modo che apparteneno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'untà superiore) del candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto che, da sui o insiene ad altri azionisti presentatori, siano complessivante ne tiviari, alla data di presentazione della lista di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomba degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale da tallazioni, quale sottoscrito alla data di presentazione della Ilsta, almente percentuale applicabile per la nonina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.
- 29.4 richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 29.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presenta ni, come ogni altro al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medisinto gruppo (ovvero al sensi dell'articolo 93 del 9, Lgs. n. 50/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano sogetti a comune controllante sia una persona fista), o il partecipino ad un parto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipio ad un tale pato parasoclaie e siano, al sensi di legge, controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipant, non possono nesentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista diverse. Le adesioni ed i voti espessi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 29.6 Le liste, corredate dai curritola del cadidati contente infornativa sulte caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco dolle carliche di amministrazione e controllo evenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro nandatatio, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale a quello fissato precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione untamente a una dichiati presentatori, allorché diversi da quella che detengono, arche conginitante, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel captale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla discipina anche regolamentare pro-tempore certificazione/i ovvero comunicazione/i a testante/i la suddetta partecipazione rivatorizzato al sensi delle applicabili disposizioni di legge o cregolamentari può/possono essere latta/e pervente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
- 29.7 Entro il termine per la presentazione delle liste, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoji candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilià, l'incompatibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei regulsiti di indipendenza richiesti dall'atti. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e di ogni altro recrito dal presente slatuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri dei Collegio Sindacale,
- 29.8 Not caso in cui, entro il venticine precedente la data dell'Assemblea in prima o univa convocazione, sla stato presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la je relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i la necessaria patecipazione rilasciata/e da Intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire purché almeno ventuno giomi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
- 29.9 Delle liste e delle lnformazioni presentato a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disclplina anche regolamentare pro-tempore vigente.
- 29.10 Alfelezione del sindaci si procede cone segue: a) dala lista che ha ottenuto in assemblea II maggior numero dei voti, sono tratti. In base al'erdine progressivo con il quale sono eleccati nelle lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto previsto previsto previsto previsto assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto dellegge e regolamentari pro-tempre vigenti; b) dalla seconda ilsta che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei vot e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottensio il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio sindacale, ed un sindaco supplente.
- 29.11 Al Intidella nomina dei sindad di cui alla lettera b) dei precedente comma, in caso di partità tra liste, presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.
- 29.12 Qualora un sogetto collegato ad un socio al ista che ha ottento il più alto numero di voti abbia votao per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume ril voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza
- 29.13 Qualora a seguito della votazione dell'unica Ista non sia assicurata la composizione del Collegio sindarele, noi suoi membri efictivi, conforme alle applicabili di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provedera all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica ista e quest'ulto dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati

risuitano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.
- 29.14 In caso di partità di voti fra due o più listo numero di voli si rivorrerà al ballottaggio in Assemblea con dellerazione assunta a maggioranza relativa.
- 29.15 Qualora sia stata presentata una sola lista l'aroprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci efettivi i tre candidati in ordine progressivo nella sezlone relativa e sindaci supplenti i due candidati indicali in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindaza al printo posto della sezione del candidàti alla carica di sindaco effettivo nella fista presentata.
- 29.16 Nel caso non sia sata presentata alcuna II Collegio Shoacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comune il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempure vigenti In materia di equilibrio tra i generi.
- 29.17 In caso di cesazione di un sindaco, qualora siano state più liste, subentre il suppiente appartencente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolanentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel cessazione del sindaco di minoranza, subentre il candidato collocato successivaniente, secondo l'orighario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria cartea di sindaco effettivo o supplente, nella medesima ista a cul apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il prino candidato della conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sta assicurato il rispetto delle applicabili di legge e regolamentari pro-sempore vigenti in materia di equilibrio tra i general in ogni attro caso, così come in caso di mancanza di cantida ista medesima, l'assemblea provede alla nonina dei sindaci effectivi o supplent, necessari per i'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina del sindaci effettivi e/o del supplenti necessaria per l'Integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue; qualora al sostituzione di shaaci electi nella lista di naggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di ista nel rispetto delle applicabili dispostriori di legge e regolamentari pro-tempore vigenti In materia di eguillorio tra I genera sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, i'Assemblea Il sostituisce con voto a maggioranza rela Ira i candidati indicati nella Ilsta di cui faceva perte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo naggior numero di voti, in entranbi i casi senza tenero conto dell'originaria candidatura alla carlca di sindaco effettivo o suppiente sempre nel rispetto di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materla di equillbrio tra Igeneri. In ogni casere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la nedesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di liste per la nonina dell'intero Colleglo, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.
- 29.18 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi regione, la sindaci designati dalla minoraza, VASemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispotto di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, prevla presentazione - corredate per clascun randidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che insiene ad altri sol presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del sarebbe necessaria alla presentazione delle listo medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una parteclpazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsi dalla disciplina anche regente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i volt del soci a cul non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacəle resta in capo al sindən effettivo di minoranza cost nominato. In difeto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea del:bera a maggiorane rispetto delle applicabili dispostzioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norne di legge o regolamentari.
- 29.19 In ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale
- 29.20 } sindaci devono essere in possesso dei requisità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regiornentari applicabili.
- 29.21 L'assemblea determina II compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostente per l'espletario.
- 29.22 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisato per il Consiglio di Consiglio di Amministrazione.
Operazioni con Parti Correlate 30
- 30.1 La Società approva le operazioni conformità alle previsioni di legge e vegalamentari vigenti, alle disposizioni del presento Staturo e alle procedure adottate in materia.
- 30.2 | Le procedure adottate dalla Società In relazioni con parti correlate potramo prevedere l'esclusione dal loro ambito di appiicazione delle operazioni urgenti, anche di connetonza assembleare, nei linità di quanto consentito dalle disposizioni di l'egge e regolementari appitatoll.
- Revisione legale del conti 31
- 31.1 La revistone legale del cont della società di revisionelegale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.
- 31.2

della revisione legale dei conti, si osservano le norme di legge vigenti.
- 32 Bilancio e utili
- 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2
- 32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il ciserva legale sino a quando non abbia reggiunto il quinto del captaie sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.
- 32.4
- 33 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- 33.1 In caso di scloglimento e ilquidazione della società si applicano le norme di legge.
- 34 Disposizioni generali
- 34.1 Per quanto non previsto nel presente statulo valgono le norme di legge in materia di società per azioni.
