AGM Information • Nov 11, 2023
AGM Information
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Signori Azionisti,
in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF" o "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group s.p.a. (la "Società") mette a vostra disposizione una relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria e il terzo per la parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata con avviso pubblicato in data 18 ottobre 2023, per il giorno 17 novembre 2023, alle ore 12.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
Con riferimento, invece, al primo ("Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per un ammontare fino a complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Giglio in circolazione e godimento regolare, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6


dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") e secondo ("Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per la parte dell'aumento di capitale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione deliberato, pari a Euro 5.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, non sottoscritta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 125-ter D. Lgs. n.58/98, la quale sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge ossia entro il 27 ottobre 2023 presso la sede legale della Società (in Piazza Diaz, 6, Milano), il meccanismo di stoccaggio autorizzato () e sul sito internet della Società (www.giglio.org).
* * * * *
Signori Azionisti,
si ricorda che, come reso noto mediante comunicati stampa pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, (Sezione "Investor Relations"), in data 9 luglio 2023 la Società ha ricevuto le dimissioni, con decorrenza immediata, dell'Avvocato Sara Armella dalla carica di consigliere non esecutivo ed indipendente della Società, per sopraggiunti impegni lavorativi.
In data 2 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione, acquisite le valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c., ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto sociale, Avvocato Maria Cristina Grillo, quale nuovo amministratore non esecutivo e indipendente, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica.


Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea. Pertanto, l'Assemblea convocata per il prossimo 17 novembre 2023 dovrà procedere alla nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di cinque Amministratori, come determinato dall'Assemblea del 21 giugno 2021.
L'Amministratore eletto dall'Assemblea resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione conferito dall'Assemblea del 21 giugno 2021 per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023. Ai sensi di legge e di statuto l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina degli Amministratori in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo minimo richiesto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi. Si precisa che, in conformità al disposto dell'art. 15.11 dello Statuto sociale, la nomina degli Amministratori avverrà senza applicazione del sistema del voto di lista, previsto dallo statuto sociale per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza. A fronte di quanto innanzi rappresentato, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica l'Amministratore cooptato, dell'Avvocato Maria Cristina Grillo.
Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare, dopo aver esaminato le valutazioni del Comitato Nomine e Remunerazione, lo stesso Avvocato Maria Cristina Grillo quale nuovo Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, sempre in sostituzione dell'Avvocato Sara Armella.
In relazione alla remunerazione di tale Amministratore, in linea con le modalità già utilizzate per la determinazione dei compensi degli Amministratori eletti dall'Assemblea del 21 giugno 2021, si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione del compenso spettante al nominando amministratore, nell'ambito del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti in data 21 giugno 2021.
Si allegano alla presente relazione:


l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,
***
Signori Azionisti,
con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente conseguentemente (i) alla fusione per incorporazione di "ECOMMERCE OUTSOURCING S.r.l. in Giglio deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2023 e (ii) al passaggio della Società intervenuto in data 24 maggio 2023 dal segmento STAR a Euronext Milan. In


particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segueIn particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue, tenuto conto che nella relazione illustrativa sul primo e secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 125-ter D. Lgs. n.58/98, la quale sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge ossia entro il 27 ottobre 2023, verrà data evidenza della modifica dell'articolo 6 (capitale e azioni) dello statuto – ed in particolare dell'aggiunta dell'articolo 6.11* - resa necessaria per effetto dell'Aumento di Capitale.
| Testo vigente | Testo modificato |
|---|---|
| 1 DENOMINAZIONE |
Invariato |
| 1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GIGLIO GROUP S.P.A.". |
Invariato |
| 2 SEDE |
Invariato |
| 2.1 La società ha sede nel comune di Milano; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie |
Invariato |
| 3 OGGETTO 3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la |
Invariato Invariato |
| seguente: 3.1.1 il commercio nonché la prestazione di servizi commerciali relativamente a prodotti di abbigliamento e accessori, prodotti che costituiscono complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, al design, allo svago, alla hobbistica, alla cosmesi nonché prodotti alimentari intesi nella più ampia accezione. Sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambito di siti internet, nonché l'importazione e l'esportazione di questi prodotti. Sono inoltre incluse nell'attività di commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti ulteriori attività: |
3.1.1 il commercio nonché la e la vendita nonché' la distribuzione, produzione, prestazione di servizi commerciali relativamente a prodotti di abbigliamento, maglieria, filati, borse, calzature, piccola pelletteria ed accessori in genere e/o qualsiasi componente degli stessi, di qualsiasi materiale e tipologia articoli affini e accessori, prodotti che costituiscono complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, al design, allo svago, alla hobbistica, alla cosmesi, nonché prodotti per bambini nei settori dell' abbigliamento, accessori, occhiali, e articoli affini, griffati e non; nonché' prodotti alimentari intesi nella più ampia accezione . Sono nonché di bevande alcoliche e non, di caramelle, cioccolato, dolciumi e generi alimentari; sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la vendita e distribuzione di macchinari per la produzione di articoli di abbigliamento nonché per alimenti; la commercializzazione e distribuzione di prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, prodotti affini ed accessori, la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, nell'ambitonell'ambito di siti internet, nonché l'importazionenonché' |
| l'importazione e l'esportazionel'esportazione di questi prodotti Sono sono inoltre incluse nell'attività di commercio di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti ulteriori attività: |
|
| 3.1.2 il commercio tramite internet, anche per conto terzi, altrimenti detto "e-commerce" e la fornitura dei servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale, attività di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di customer-service, attività di promozione e pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e digital marketing, attività di fotografia e photo shooting, attività riconducibili alla gestione e posizionamento su |
3.1.2 il commercio tramite internet, anche per conto terzi, altrimenti detto " "e-commerce"" e la fornitura dei servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale, attività di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di customer-service, attività di promozione e pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e digital marketing, attività di fotografia e photo shooting, attività riconducibili alla gestione e posizionamento su |


| canali social, attività di creatività e grafica e design e ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al funzionamento di un sito e-commerce; |
canali social, attività di creatività e grafica e design e ogni altro servizio possa essere utile alla gestione e al funzionamento di un sito e-commerce; 3.1.3 nonché nonché la realizzazione, la promozione e la gestione di siti e-commerce , anche per conto di terzi, di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media; 3.1.4 la realizzazione, la promozione e la gestione di mini siti e/o account, anche per conto di terzi, su piattaforme marketplace nella più ampia accezione per servizi di vendita online di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media. |
|---|---|
| 3.1.3 la realizzazione, la promozione e la gestione di siti e-commerce, anche per conto di terzi, di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri media; |
3.1.5 la3 La progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l'acquistol'acquisto e la vendita, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico della telematica, della telefonia fissa e mobile, di programmi per il trattamento e l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché' attività tecniche di engineering, la gestione, l'assistenza manutenzione, l' installazione, il complemento e la riparazione degli stessi nonché' tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione, nonché la gestione e la manutenzione degli stessi la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D 3d e di design con e senza l'ausiliol'ausilio di strumenti informatici ed in ambito aerospaziale. |
| 3.1.4 realizzazione, la promozione e la gestione di mini siti e/o account, anche per conto di terzi, su piattaforme marketplace nella più ampia accezione per servizi di vendita online; |
3.1. .6 la 4 La realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico nonché l'organizzazione di eventi promozionali nonché l'attività, per conto proprio o di terzi di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere nonché' tutte le attività necessarie, la gestione e la commercializzazione di spazi pubblicitari su rete telematica, l'offerta di servizi legati al turismo e alla mobilità, l'attività di promozione di prodotti e servizi proposti e venduti da terzi (affiliazione web), l'attività di servizi di consulenza informatica per la realizzazione e la gestione di commercio elettronico svolto tramite siti internet ed il relativo addestramento e formazione di personale qualificato nell'area informatica. |
| 3.1.5 la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione, l'acquisto e la vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e software funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico fra cui la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di telecomunicazione nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l'ausilio di strumenti informatici; |
3.1.5 La vendita e distribuzione in punti vendita duty free presso navi da crociera, aeroporti, porti, aerei, e in altre sedi, nonché la vendita presso il domicilio dei consumatori, il commercio al dettaglio, l' import- export e commercio all' ingrosso di prodotti di abbigliamento, di occhiali, calzature, gioielli, indumenti intimi e da mare, borse, il tutto sia griffato che non, di mobili per arredo, nonché vestiario, accessori di vestiario, prodotti di arredamento e di design, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche e comunque di tutti i prodotti di abituale commercializzazione in detti punti vendita duty free. |
| 3.1.6 la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi alla attività di commercio elettronico. |
3.1.9 3.1.6 Procacciamento di affari e servizi di consulenza nel settore della moda, dei cosmetici e profumi nonché' nel settore degli alcolici. |


| La Società può inoltre svolere le ulteriori attività di | |
|---|---|
| seguito descritte: | |
| 3.1.7 l'attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive e televisivi; |
3.1.7 L'acquisto, la vendita, la commercializzazione ed il noleggio (esclusa la locazione finanziaria), avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica, dei seguenti articoli: - apparecchi e supporti audiovisivi (comprese videocassette, cd e dvd), apparecchi ed apparati di elettronica di consumo, telefonia, informatica, ivi compresi i programmi per detti apparecchi, elettrodomestici, prodotti idrosanitari e prodotti per la casa, beni ed articoli di largo consumo e di uso comune, nonché' quelli prodotti per uso personale e domestico, generi voluttuari (compresi preziosi, gioielli ed affini); - manufatti tessili, capi di abbigliamento, bigiotteria, pellami e calzature, prodotti tessili per la casa, tappezzerie, tendaggi e tappeti; - vasellame, articoli da regalo, articoli per il tempo libero, le attività sportive e lo svago; - arredamento, oggettistica e casalinghi; - valigeria ed articoli da viaggio; - manufatti tessili, capi di abbigliamento, bigiotteria, pellami e calzature, prodotti tessili per la casa, tappezzerie, tendaggi e tappeti; - vasellame, articoli da regalo, articoli per il tempo libero, le attività sportive e lo svago; - arredamento, oggettistica e casalinghi; - valigeria ed articoli da viaggio; - articoli per i veicoli mobili in genere (auto, barche, camper, moto, bici, etc.); - articoli e prodotti per la cura della persona in genere; - articoli e prodotti per la cura delle piante e degli |
| animali in genere; - prodotti editoriali (con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani), supporti e contenuti multimediali; - generi alimentari. |
|
| 3.1.8 l'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestiario, accessori di vestiario, prodotti di arredamento e di design, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche; |
3.1.8 L'acquisizione di aziende e/o la predisposizione di rami di azienda, finalizzati a business innovativi, con la possibilità di una successiva cessione a titolo oneroso (trading) dopo lo sviluppo. |
| 3.1.9 l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi; |
3.1.9 L'attività di servizi di consulenza informatica per la realizzazione di reti intranet ed extranet ed il relativo addestramento e formazione di personale qualificato nell'area informatica. |
| 3.1.10 l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati anche per conto terzi; |
3.1.10 L'attività di servizi di consulenza e gestione telematica di magazzini per conto terzi, nonché l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi. 3.1.10 l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati anche per conto terzi; |
| 3.1.11 l'attività, per conto proprio o di terzi di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere nonché tutte le attività necessarie al fine della produzione, allestimento e organizzazione di spettacoli di ogni genere; |
3.1.11 l'attività, per conto proprio o Attività di affiliazione commerciale (franchising) e di terzi di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere nonché tutte, progettazione e gestione di catene commerciali o singoli punti vendita. La società può inoltre svolere le ulteriori attività necessarie al fine della produzione, allestimento e organizzazione di spettacoli di ogni genere;di seguito descritte: |
| 3.1.12 l'attività, per conto proprio o di terzi, di produzione, post-produzione, fornitura e acquisizione di programmi radiofonici, televisivi e cinematografici, nonché tutte le attività necessarie al fine della produzione, post-produzione fornitura e acquisizione dei programmi televisivi, cinematografici e radiofonici; |
3.1.12 l'attività3.1.12 l'attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive e televisivi. |
| 3.1.13 la Società può compiere tutte le attività necessarie al fine di realizzare le attività di cui ai punti 3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo: |
3.1.13 L'attività, per conto proprio o di terzi, di produzione, post-produzione, fornitura e acquisizione di programmi radiofonici, televisivi e cinematografici, |


| editare opere, depositare i prodotti artisticamente qualificati, sottoscrivere contratti editoriali, fonografici o cinematografici, di co-edizione e co-produzione, curare la stampa e la vendita di prodotti video e audio. |
nonchénonché' tutte le attività necessarie al fine della produzione, post-produzione fornitura e acquisizione dei programmi televisivi, cinematografici e radiofonici. 3.1.13 la Società può compiere tutte le attività necessarie al fine di realizzare le attività di cui ai punti 3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo: editare opere, depositare i prodotti artisticamente qualificati, sottoscrivere contratti editoriali, fonografici o cinematografici, di co-edizione e co-produzione, curare la stampa e la vendita di prodotti video e audio. |
|---|---|
| 3.1.14 | 3.1.14 |
| installare, esercitare e gestire, per conto | installareInstallare, esercitare e gestire, per |
| proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi | conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni |
| ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e | riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione, |
| diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, | ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di |
| nel limite delle normative vigenti; | immagini, nel limite delle normative vigenti; |
| 3.1.15 | 3.1.15 |
| realizzare, importare, esportare produrre e | realizzareRealizzare, |
| commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od | importare, |
| indirettamente, | esportare |
| produzioni | produrre e commercializzare in Italia ed all'estero, |
| media: | direttamente od indirettamente, produzioni media: |
| audiofoniche, | audiofoniche, televisive, audiovisive cinematografiche |
| televisive, audiovisive cinematografiche o affini; | o affini;. |
| 3.1.16 | 3.1.16 |
| è esclusa l'edizione di quotidiani; | èE' esclusa l'edizione di quotidiani;. |
| 3.1.17 | 3.1.17 |
| la prestazione di servizi nel campo delle | laLa prestazione di servizi nel campo delle |
| telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla | telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla |
| trasmissione dei dati e delle informazioni; | trasmissione dei dati e delle informazioni;. |
| 3.1.18 | 3.1.18 |
| la commercializzazione in ogni forma e modo, | laLa commercializzazione in ogni forma e |
| in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di | modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di |
| telecomunicazione, anche via satellite; | sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;. |
| 3.1.19 | 3.1.19 |
| la | laLa |
| progettazione, | progettazione, |
| la | la |
| realizzazione, | realizzazione, |
| l'installazione, | l'installazione, |
| lo | lo |
| sviluppo, | sviluppo, |
| l'organizzazione | l'organizzazione |
| la | la |
| manutenzione e la gestione di: di reti e/o sistemi di | manutenzione e la gestione di: di reti e/o sistemi di |
| telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e | telecomunicazione, nonchénonché' di stazioni terrestri, |
| mobili, | fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di |
| collegate | telecomunicazione |
| al | via |
| satellite | cavo |
| e/o | e/o |
| di | via |
| servizi | etere, |
| di | di |
| telecomunicazione via cavo e/o via etere, di | teleinformatica e/o di elettronica nonchénonché' reti |
| teleinformatica | informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi |
| e/o | comprese |
| di | le |
| elettronica | attività |
| nonché | di |
| reti | connessione |
| informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi | ed |
| comprese | interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi |
| le | di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed |
| attività | internazionali |
| di | operanti |
| connessione | nel |
| ed | settore |
| interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi | informatico, |
| di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed | pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle |
| internazionali | telecomunicazioni;. |
| operanti | 3.1.20 |
| nel | l'esercizioL'esercizio |
| settore | in |
| informatico, | proprio |
| pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle | di |
| telecomunicazioni; | stazioni |
| 3.1.20 | terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di |
| l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e | telecomunicazione via cavo e via etere;. |
| mobili, | 3.1.21 |
| collegate | l'esercizioL'esercizio di attività radiotelevisiva e |
| al | di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta |
| satellite | e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le |
| e | modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di |
| di | trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o |
| servizi | conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non |
| di | limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via |
| telecomunicazione via cavo e via etere; | satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete |
| 3.1.21 | internet e qualsiasi circuito virtuale; |
| l'esercizio di attività radiotelevisiva e di | ;. 3.1.22 |
| telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta | la |
| e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le | realizzazione, |
| modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o | la |
| di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti | gestione, |
| e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non | la |
| limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via | commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che |
| satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete | all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio |
| internet e qualsiasi circuito virtuale; | e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine |
| 3.1.22 | world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali |
| la | (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e |
| realizzazione, | informazioni; 3.1.23 |
| la | l'esercizio |
| gestione, | di |
| la | attività |
| commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che | tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la |
| all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio | commercializzazione di software per applicazioni nei |
| e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine | settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in |
| world wide web (web) e siti cibernetici interattivi | ambito aerospaziale; 3.1.24 l'esercizio |
| virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e | 3.1.22 |
| informazioni; | L'esercizio di tutte le iniziative ed attività |
| finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status giuridico di fornitore di |


| contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria). |
|
|---|---|
| 3.1.23 l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale; |
3.1.23 l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale; |
| 3.1.23 L'assunzione di contratti di agenzia e di concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonchénonché' l'assunzione di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione |
|
| 3.1.24 l'esercizio di tutte le iniziative ed attività |
3.1.24 l'esercizio di tutte le iniziative ed attività |
| finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il |
finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il |
| raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed |
raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed |
| assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria); |
assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria); |
| 3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e modo, |
3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e modo, |
| di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della |
di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della |
| telematica, della telefonia fissa e mobile, delle | telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di |
| telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e | programmi per il trattamento e l'elaborazione dati |
| l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza |
(software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l' |
| manutenzione, l' installazione, il complemento e la | installazione, il complemento e la riparazione degli stessi |
| riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici |
nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende |
| integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed all'estero; |
che ai privati, in Italia ed all'estero; |
| 3.1.26 l'assunzione di contratti di agenzia e di |
3.1.26 l'assunzione di contratti di agenzia e di |
| concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, |
concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonché |
| nonché l'assunzione di rappresentanze per la |
l'assunzione di rappresentanze per la |
| commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione. |
commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione |
| 3.2 La Società potrà svolgere l'attività di ricerca, |
3.2 La Societàsocietà potrà svolgere l'attività di |
| consulenza e assistenza in materia economica, | ricerca, consulenza e assistenza in materia economica, |
| organizzativa e gestionale nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media e/o del commercio |
organizzativa e gestionale nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media e/o del commercio |
| anche in modalità elettronica. Nonché lo svolgimento | anche in modalità elettronica. NonchéNonché' lo |
| di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o professionale, la |
svolgimento di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o |
| predisposizione di assetti organizzativi e sistemi | professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e |
| direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e | sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia |
| all'estero. 3.3 La Società può inoltre compiere tutte le |
e all'estero. 3.3 La Societàsocietà può inoltre compiere tutte |
| operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed |
le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed |
| immobiliari, ritenute necessarie od utili per il |
immobiliari, ritenute necessarie od utili per il |
| conseguimento dell'oggetto sociale, nonché effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o |
conseguimento dell'oggetto sociale, nonchénonché' effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, |
| infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto | aderire o promuovere accordi di conto correnti |
| correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del |
finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del pubblico ma |
| pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o | esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici |
| enti giuridici controllanti, collegati, controllati, |
controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o |
| consociati, correlati o comunque facenti parte del gruppo di appartenenza. |
comunque facenti parte del gruppo di appartenenza. |
| 3.4 Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto |
3.4 Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto |
| sociale, la Società può compiere operazioni finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra |
sociale, la Societàsocietà può compiere operazioni finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra |


| garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi. |
garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi. |
|---|---|
| 3.5 La Società infine, può assumere |
3.5 La Societàsocietà, infine, può assumere |
| partecipazioni in altre imprese, società o entità, nei | partecipazioni in altre imprese, società o entità, nei limiti |
| limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile. | previsti dall'artdall'art. 2361 del codice civile. |
| 3.6 Restano comunque espressamente precluse |
3.6 Restano comunque espressamente precluse |
| le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del | le attività riservate ai sensi del D.Ld.d.l.vo 385/1993 e del |
| D.L.vo 58/98. | D.Ld.d.l.vo 58/98. |
| 4 DURATA |
Invariato |
| 4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 |
Invariato |
| dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante | |
| deliberazione dell'assemblea dei soci. | |
| 5 DOMICILIO 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei |
Invariato Invariato |
| sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti | |
| con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal | |
| fine la società potrà istituire apposito libro, con | |
| obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo | |
| aggiornamento. | |
| 6 CAPITALE E AZIONI |
Invariato |
| 6.1 Il capitale sociale è di Euro 4.393.604,40 |
Invariato |
| (quattro milioni trecentonovantatremila |
|
| seicentoquattro virgola quaranta) ed è diviso in n. | |
| 21.968.022 (ventuno milioni novecentosessantottomila | |
| ventidue) azioni prive di valore nominale espresso. | |
| 6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è |
Invariato |
| indivisibile, fatto salvo quanto previsto ai successivi | |
| commi da 6.2.1 a 6.2.4; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile. |
|
| 6.2.1 In deroga a quanto previsto dal comma che |
Invariato |
| precede, ciascun'azione dà diritto a due voti ove | |
| siano l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto | |
| in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del | |
| diritto di voto per un periodo continuativo di almeno | |
| ventiquattro mesi. La ricorrenza di questo presupposto | |
| deve inoltre essere attestata: (i) dall'iscrizione |
|
| continuativa per un periodo di almeno ventiquattro | |
| mesi, nell'elenco speciale (l'"Elenco"); (ii) nonché da apposita comunicazione attestante il possesso |
|
| continuativo per il periodo di ventiquattro mesi, | |
| rilasciata dall'intermediario finanziario, presso il quale | |
| le azioni sono depositate ai sensi del diritto vigente. | |
| La maggiorazione del voto si consegue, previa | |
| iscrizione nell'elenco speciale, con effetto dal terzo | |
| giorno di mercato aperto del mese di calendario | |
| successivo a quello di decorso del periodo |
|
| continuativo di ventiquattro mesi. La definizione di possesso dell'azione, è intesa con |
|
| riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia | |
| appartenuto al medesimo soggetto in forza di un | |
| diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà | |
| dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà | |
| dell'azione con diritto di voto; o (iii) usufrutto | |
| dell'azione con diritto di voto. | |
| A tal fine la Società istituisce e tiene presso la sede | |
| sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco, cui devono iscriversi |
|
| gli azionisti che intendano beneficiare della |
|
| maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere | |
| l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato | |
| ai sensi del presente articolo dovrà presentare | |
| un'apposita istanza, allegando una comunicazione | |
| attestante il possesso azionario –che può riguardare | |
| anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – | |
| rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La |
|
| maggiorazione può essere richiesta anche solo per | |


| parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di | |
|---|---|
| soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà | |
| precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto | |
| o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale | |
| controllante. | |
| La Società procede alla cancellazione dall'Elenco | |
| Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; | |
| (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario | |
| comprovante il venir meno dei presupposti per la | |
| maggiorazione del diritto di voto o la perdita della | |
| titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo | |
| diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia | |
| dell'avvenuto verificarsi del venir meno dei |
|
| presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o | |
| la perdita della titolarità del diritto reale legittimante | |
| e/o del relativo diritto di voto. | |
| 6.2.2 Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 3, del |
Invariato |
| D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente | |
| modificato (il "TUF"), il beneficio del voto maggiorato | |
| viene meno: (i) in caso di cessione a titolo oneroso o | |
| gratuito dell'azione, restando inteso che per |
|
| "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, | |
| di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò | |
| comporti la perdita del diritto di voto da parte | |
| dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso | |
| o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle | |
| azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto | |
| maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute; | |
| nonché (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di | |
| partecipazioni di controllo in società o enti che | |
| detengono azioni a voto maggiorato in misura | |
| superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 | |
| del TUF. | |
| 6.2.3 La maggioranza del voto: |
Invariato |
| a) è conservata in caso di successione per |
|
| causa di morte e in caso di fusione e scissione del | |
| titolare delle azioni; | |
| b) si estende alle azioni di nuova emissione in |
|
| caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 | |
| del codice civile; | |
| c) può spettare anche alle azioni assegnate in |
|
| cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in | |
| caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto | |
| dal relativo progetto; | |
| d) si estende proporzionalmente alle azioni |
|
| emesse in esecuzione di un aumento di capitale | |
| mediante nuovi conferimenti (ritenendosi altrimenti | |
| meno incentivante la partecipazione a |
|
| un'operazione di raccolta di nuovi capitali di rischio | |
| da parte dell'azionista che ha conseguito, o che sta | |
| per conseguire, la maggiorazione del diritto di voto). | |
| 6.2.4 La maggiorazione del diritto di voto si |
Invariato |
| computa anche per la determinazione dei quorum | |
| costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad | |
| aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui | |
| diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di | |
| determinate aliquote di capitale. | |
| 6.3 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi |
Invariato |
| di legge e possono formare oggetto di pegno, | |
| usufrutto, sequestro. | |
| 6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono |
Invariato |
| sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi | |
| della normativa vigente e immesse nel sistema di | |
| gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui | |
| agli artt. 83-bis e seguenti del TUF. | |
| 6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé |
Invariato |
| sola, adesione al presente statuto. | |
| 6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per |
Invariato |
| deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con |


| conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto | |
|---|---|
| consentito dalla legge. Nel caso di aumento di | |
| capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le | |
| condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le | |
| date e le modalità dei versamenti sono determinate | |
| dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento | |
| a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione | |
| può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea | |
| o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio | |
| di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti | |
| dall'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo, | |
| comma 5 e comma 8 del codice civile. | |
| 6.7 L'assemblea può attribuire agli amministratori |
Invariato |
| la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale a | |
| norma dell'art. 2443 del codice civile. | |
| 6.8 L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del |
Invariato |
| capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge. | |
| 6. 9 In data 12 novembre 2020 l'Assemblea |
Invariato |
| straordinaria ha deliberato: | |
| 1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi | |
| dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello | |
| Statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla | |
| data della odierna delibera assembleare (e, pertanto, | |
| sino al 12 novembre 2025) la facoltà di aumentare il | |
| capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con | |
| esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, | |
| comma 4°, primo periodo del Codice Civile, per | |
| l'importo di Euro 366.133,70 |
|
| (trecentosessantaseimilacentotrentatrè virgola |
|
| settanta) in linea capitale, da liberarsi mediante | |
| conferimenti in natura (e precisamente rami di | |
| azienda, aziende o impianti funzionalmente |
|
| organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese | |
| nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, | |
| partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o | |
| di altri beni strumentali al perseguimento dell'oggetto | |
| sociale, ritenuti tali dal Consiglio medesimo), |
|
| mediante emissione, anche in più tranche, di massime | |
| numero 1.830.668,50 (un milione ottocentotrentamila | |
| seicentosessantotto virgola cinquanta) azioni |
|
| ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, | |
| aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in | |
| circolazione alla data di emissione, con godimento | |
| regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del | |
| prezzo di emissione previsti dall'art. 2441, comma 6° | |
| del Codice Civile; | |
| 2) di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di | |
| compendio dell'aumento di capitale (e la relativa | |
| ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia | |
| determinato dal Consiglio di Amministrazione a | |
| condizione che lo stesso sia basato sul valore del | |
| patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni | |
| quotate in mercati regolamentati, anche |
|
| dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre; | |
| 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per | |
| esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche | |
| disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere | |
| ad ogni formalità necessaria affinché le adottate | |
| deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, | |
| accettando ed introducendo nelle medesime le | |
| modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali | |
| eventualmente richieste dalle autorità competenti, | |
| nonché ogni potere per espletare gli adempimenti | |
| normativi e regolamentari conseguenti alle adottate | |
| deliberazioni. | |
| 6.10 In data 23 giugno 2021 l'Assemblea straordinaria | Invariato |
| ha deliberato: | |
| 1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi | |
| dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, |


la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro nominali 180.000,00 (centoottantamila virgola zero zero) mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, al servizio esclusivo del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2021 – 2028", da offrire in sottoscrizione agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società controllate che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento del piano di stock option, fissando apposito termine per la loro sottoscrizione e prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine;
2) di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del parametro di determinazione del prezzo previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c. e quindi del valore di patrimonio netto e della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario nei sei mesi precedenti la data di assegnazione delle opzioni di cui al predetto piano, salvo eventuali aggiustamenti come da suo regolamento;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.
| 6.11 * | |
|---|---|
| 7 STRUMENTI FINANZIARI |
Invariato |
| La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. |
Invariato |
| 8 OBBLIGAZIONI |
Invariato |
| 8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative. |
Invariato |
| 8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del codice civile. |
Invariato |
| 9 RECESSO DEL SOCIO |
Invariato |
| Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il socio che intende |
Invariato |


| esercitare il diritto di recesso dovrà darne |
|
|---|---|
| comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. | |
| indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi | |
| di deposito della certificazione di appartenenza al | |
| sistema di gestione accentrata in regime di |
|
| dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il | |
| recesso presso un intermediario abilitato con vincolo | |
| di indisponibilità finalizzato al recesso. | |
| 10 SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E |
Invariato |
| COORDINAMENTO | |
| 10.1 La società deve indicare l'eventuale propria |
Invariato |
| soggezione all'altrui attività di direzione e |
|
| coordinamento negli atti e nella corrispondenza, | |
| nonché mediante iscrizione, a cura degli |
|
| amministratori, presso la sezione del Registro delle | |
| Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del | |
| codice civile. | |
| 11 OBBLIGHI DI INFORMAZIONI |
Invariato |
| Essendo le azioni dalla società ammesse alle |
Essendo le azioni dalla società ammesse alle |
| negoziazioni sul MTA – Segmento STAR trova |
negoziazioni sul MTA – Segmento STAR Euronext Milan |
| applicazione la disciplina della "Diffusione delle |
trova applicazione la disciplina della "Diffusione delle |
| informazioni al pubblico e la loro archiviazione" come | informazioni al pubblico e la loro archiviazione" come |
| definita nel Regolamento dei Mercati organizzati e | definita nel Regolamento dei Mercati organizzati e |
| gestiti da Borsa Italiana S.p.A | gestiti da Borsa Italiana S.p.A |
| 12 ASSEMBLEA |
Invariato |
| L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea | Invariato |
| ordinaria è convocata almeno una volta all'anno | |
| entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio | |
| sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla | |
| legge. Quando ricorrano le condizioni di legge, | |
| l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più | |
| ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura | |
| dell'esercizio sociale. | |
| L'Assemblea straordinaria è convocata per la |
|
| trattazione delle materie per la stessa previste dalla | |
| legge o dal presente Statuto. L'assemblea è |
|
| convocata presso la sede sociale o altrove nel | |
| territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi | |
| con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa | |
| applicabile. L'avviso di convocazione può indicare | |
| anche le date delle eventuali convocazioni |
|
| successive. | |
| Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui | |
| spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto | |
| dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro | |
| legittimazione, comunicata alla Società in conformità | |
| alla normativa applicabile. Coloro cui spetta il diritto | |
| di voto possono farsi rappresentare per delega scritta | |
| ovvero mediante delega conferita in via elettronica in | |
| conformità alla normativa applicabile. | |
| La delega può essere notificata alla Società anche in | |
| via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti | |
| modalità indicate di volta in volta nell'avviso di | |
| convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di | |
| posta elettronica - eventualmente certificata se così | |
| richiesto dalla normativa applicabile - indicato |
|
| nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita | |
| sezione del sito internet della Società indicata | |
| nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione | |
| può altresì indicare, nel rispetto della normativa |
|
| vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica | |
| della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui | |
| l'avviso stesso si riferisce. Spetta al Presidente | |
| dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe | |
| e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea. | |
| Ogni azione dà diritto a un voto. L'Assemblea sia | |
| ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera | |
| secondo le norme di legge. L'Assemblea potrà anche | |
| tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le | |
| modalità indicate nell'avviso di convocazione. | |


| apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società. 13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. Invariato L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Invariato di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea: - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea; - stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse. 14 AMMINISTRATORI Invariato 14.1 Gli amministratori possono essere non soci, Invariato durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 14.2 Gli amministratori sono rieleggibili. Invariato 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Invariato 15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da Invariato un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica. 15.2 Gli amministratori vengono nominati Invariato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D.lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore) dei candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costruito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina |
Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da | |
|---|---|---|


| del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati. |
|
|---|---|
| 15.3 Ogni azionista non può presentare, |
Invariato |
| concorrere a presentare o votare, neppure per | |
| interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, | |
| gli azionisti che appartengano al medesimo gruppo | |
| (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si | |
| trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti | |
| a comune controllo, anche allorché il controllante sia | |
| una persona fisica), o partecipino ad un patto | |
| parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. | |
| 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, | |
| oppure partecipino ad un tale patto parasociale e | |
| siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o | |
| soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti | |
| partecipanti, non possono presentare o concorrere | |
| con altri a presentare più di una sola lista né, come | |
| ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste | |
| diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di | |
| tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le | |
| liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti | |
| un'esauriente informativa sulle caratteristiche |
|
| personali e professionali di ciascuno di essi e | |
| sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o | |
| loro mandatario, con indicazione della propria | |
| rispettiva identità e della percentuale di |
|
| partecipazione complessivamente detenuta alla |
|
| data di presentazione devono essere depositate | |
| presso la sede sociale entro 25 giorni precedenti alla | |
| data dell'assemblea, mentre la/le relativa/e |
|
| certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i | |
| la suddetta partecipazione e rilasciata/e da |
|
| intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili | |
| disposizioni di legge o regolamentari può/possono | |
| essere fatta/e pervenire anche successivamente | |
| purché entro 21 giorni prima di quello fissato per | |
| l'Assemblea in prima o unica convocazione. Entro il | |
| termine di presentazione della lista, devono essere | |
| depositate le dichiarazioni con le quali i singoli | |
| candidati accettano la propria candidatura e | |
| dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza | |
| di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste | |
| dalla legge, la sussistenza dei requisiti di indipendenza | |
| richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998, | |
| nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente |
|
| prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai | |
| regolamenti per i membri del Consiglio di |
|
| Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza | |
| delle disposizioni che precedono sono considerate | |
| come non presentate. | |
| 15.4 Resta inteso che essendo le azioni ammesse |
15.4 Resta inteso che essendo le azioni ammesse alla |
| alla negoziazione sull'MTA – Segmento STAR, ai sensi | negoziazione sull'MTA – Segmento STAR Euronext Milan, |
| dell'art. 147- ter, comma 4, del D. lgs. 58/1998, almeno | ai sensi dell'art. 147- ter, comma 4, del D. lgs. 58/1998, |
| un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia | almeno un amministratore, ovvero due, qualora il |
| composto da più di sette componenti, devono essere | consiglio sia composto da più di sette componenti, |
| in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. | devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza |
| 148, comma 3, del TUF, nonché, se tale statuto lo | previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché, se tale |
| prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di | statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici |
| comportamento redatti da società di gestione di | di comportamento redatti da società di gestione di |
| mercati regolamentati o da associazioni di categoria. | |
| L'amministratore indipendente che, successivamente | |
| mercati regolamentati o da associazioni di categoria. | |
| alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve | L'amministratore indipendente che, successivamente |
| alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve | |
| darne immediata comunicazione al consiglio di | darne immediata comunicazione al consiglio di |
| amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, | amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, |
| salvo che i requisiti non permangano in capo al | salvo che i requisiti non permangano in capo al numero |
| numero minimo di amministratori che secondo il | minimo di amministratori che secondo il presente |
| presente statuto devono possedere tale requisito. | statuto devono possedere tale requisito. |
| 15.5 Risultano eletti quali membri del Consiglio di |
Invariato |
| Amministrazione i candidati indicati in ordine |


| progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di | |
|---|---|
| voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo |
|
| amministrativo da eleggere meno uno, il quale sarà | |
| eletto dalla lista di minoranza come disciplinato nel successivo comma, fatto salvo quanto sopra previsto |
|
| per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle | |
| applicabili disposizioni di legge e regolamentari | |
| protempore vigenti. | |
| 15.6 Dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, diversa da quella di cui al |
Invariato |
| precedente comma, e che non sia collegata in alcun | |
| modo, neppure indirettamente, ai sensi della |
|
| disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la |
|
| lista di cui sopra, sarà eletto amministratore il primo | |
| soggetto indicato in ordine progressivo in tale lista. | |
| 15.7 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova |
Invariato |
| votazione di ballottaggio tra tali liste. | |
| 15.8 Qualora non sia assicurato nella |
Invariato |
| composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e |
|
| regolamentari pro-tempore vigenti in materia di | |
| equilibrio tra i generi, il candidato del genere più | |
| rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior |
|
| numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del | |
| genere meno rappresentato non eletto della |
|
| medesima lista secondo l'ordine progressivo. Se tale ultima procedura non dovesse assicurare il rispetto |
|
| della normativa vigente in materia di equilibrio tra | |
| generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta | |
| dall'Assemblea a maggioranza relativa previa |
|
| presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. |
|
| 15.9 Qualora con i candidati eletti con le modalità |
Invariato |
| sopra indicate non sia assicurata la nomina di un | |
| amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei |
|
| requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma | |
| 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come | |
| ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo |
|
| candidato indipendente secondo l'ordine progressivo | |
| non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal | |
| primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il |
|
| numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale | |
| procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il | |
| Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il |
|
| consiglio sia composto da più di sette componenti, in | |
| possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del | |
| TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con |
|
| delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, | |
| previa presentazione di candidature di soggetti in | |
| possesso dei citati requisiti. 15.10 Nel caso in cui venga presentata un'unica |
Invariato |
| lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna | |
| lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di | |
| legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o |
|
| regolamentari. | |
| 15.11 Per la nomina di amministratori che abbia |
Invariato |
| luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera |


| nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto | |
|---|---|
| della loro nomina. | |
| 16 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
Invariato |
| 16.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, |
Invariato |
| anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in | |
| Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi | |
| necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da | |
| due dei suoi membri. | |
| 16.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di |
Invariato |
| posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun | |
| membro del Consiglio di Amministrazione e del | |
| Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un | |
| giorno prima. Si riterranno comunque validamente | |
| costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, | |
| anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci |
|
| effettivi. | |
| 17 QUORUM CONSILIARI |
Invariato |
| 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente |
Invariato |
| costituito con la presenza della maggioranza dei suoi | |
| membri. | |
| 17.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera |
Invariato |
| validamente con il voto favorevole della |
|
| maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità di voti, prevarrà il |
|
| voto del Presidente. | |
| 17.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in |
Invariato |
| conflitto di interessi non sono computati ai fini del | |
| calcolo della maggioranza. | |
| 18 PRESIDENZA E VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
Invariato |
| 18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i |
Invariato |
| suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda | |
| l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice | |
| Presidenti ed un segretario, anche in via permanente | |
| ed anche estraneo al Consiglio stesso. 18.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione |
Invariato |
| sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, | |
| dall'amministratore designato dagli intervenuti. | |
| 18.3 Le deliberazioni del Consiglio di |
Invariato |
| Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. |
|
| 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI |
Invariato |
| AMMINISTRAZIONE IN TELECONFERENZA | |
| 19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si |
Invariato |
| potranno svolgere anche per video, audio o tele | |
| conferenza a condizione che ciascuno dei |
|
| partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di |
|
| intervenire in tempo reale durante la trattazione degli | |
| argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere | |
| e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, | |
| la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si | |
| trovano il Presidente ed il segretario. 20 SOSTITUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI |
Invariato |
| 20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a |
Invariato |
| mancare uno o più amministratori, il Consiglio | |
| provvede alla loro sostituzione con deliberazione | |
| approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle | |
| applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro | |
| tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato: |
|
| a) il Consiglio di Amministrazione procede alla |
|
| sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla |
|
| medesima lista cui apparteneva l'amministratore | |
| cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze | |
| di legge, rispettando lo stesso criterio; |


| b) qualora non residuino nella predetta lista |
|
|---|---|
| candidati non eletti in precedenza ovvero candidati | |
| con i requisiti richiesti, o comunque quando per | |
| qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto | |
| disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione | |
| provvede alla sostituzione, così come |
|
| successivamente provvede l'Assemblea, con le |
|
| maggioranze di legge senza voto di lista. | |
| 20.2 In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea |
Invariato |
| procederanno alla nomina in modo da assicurare la | |
| presenza di amministratori in possesso dei requisiti | |
| previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 | |
| almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal | |
| presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto | |
| delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari | |
| pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. | |
| Gli amministratori così nominati restano in carica fino | |
| alla prossima Assemblea e quelli nominati |
|
| dall'Assemblea durano in carica per il tempo che | |
| avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi | |
| sostituiti. | |
| 21 DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI |
Invariato |
| 21.1 In caso di cessazione dalla carica, per |
Invariato |
| qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della | |
| maggioranza se di numero dispari, dei componenti il | |
| Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto | |
| l'intero Consiglio, con effetto dalla ricostituzione di tale | |
| organo ad opera dell'assemblea di cui al seguente | |
| comma. | |
| 21.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo |
Invariato |
| organo amministrativo deve essere convocata |
|
| d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od | |
| anche da uno solo di essi. | |
| 22 POTERI DI GESTIONE DELL'ORGANO |
Invariato |
| AMMINISTRATIVO | |
| 22.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i |
Invariato |
| poteri per la gestione dell'impresa sociale senza | |
| distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta | |
| ordinaria e straordinaria amministrazione. | |
| 22.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via |
Invariato |
| non esclusiva, la competenza per adottare le | |
| deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. | |
| 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del | |
| codice civile. | |
| 23 DELEGA DI ATTRIBUZIONI |
Invariato |
| 23.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con |
Invariato |
| i criteri previsti dall'art. 2381 del codice civile, può | |
| delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte | |
| singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi | |
| compreso il Presidente, ovvero ad un comitato | |
| esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, | |
| determinando i limiti della delega e dei poteri | |
| attribuiti, nonché, sentito il parere del Collegio | |
| Sindacale, la relativa remunerazione. | |
| 23.2 Gli organi delegati, – o, in mancanza degli |
Invariato |
| stessi, gli amministratori – riferiscono tempestivamente | |
| al consiglio di amministrazione ed al collegio | |
| sindacale con periodicità almeno trimestrale e | |
| comunque in occasione delle riunioni del consiglio | |
| stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento | |
| della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione | |
| nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, | |
| finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior | |
| rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, | |
| effettuate dalla Società e dalle società controllate; in | |
| particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi | |
| abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o | |
| che siano influenzate dal soggetto che esercita | |
| l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. |


| 23.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Comitato esecutivo, può costituire uno o più Comitati, |
Invariato |
|---|---|
| aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un |
|
| Comitato per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e per la determinazione |
|
| dei criteri dell'alta direzione della Società, composto in prevalenza di Consiglieri non esecutivi, il quale |
|
| fornisca al Consiglio adeguate proposte in merito, ed un Comitato per il controllo interno, cui prendano |
|
| parte un adeguato numero di Consiglieri non esecutivi, con funzioni consultive e propositive in merito, in particolare, alle relazioni dei revisori e dei |
|
| preposti al controllo interno e alla scelta ed al lavoro svolto dalle società di revisione. |
|
| 23.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori o procuratori per il compimento di |
Invariato |
| determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. |
|
| 24 COMITATO ESECUTIVO |
Invariato |
| 24.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo |
Invariato |
| possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. |
|
| 24.2 Per la convocazione, la costituzione ed il |
Invariato |
| funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. |
|
| 25 DIRETTORE GENERALE |
Invariato |
| 25.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le attribuzioni e la relativa |
Invariato |
| remunerazione all'atto della nomina; non possono | |
| comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli |
|
| che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la |
|
| determinazione delle relative strategie. 25.2 Il direttore generale si avvale della |
Invariato |
| collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali. |
|
| 26 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI |
Invariato |
| 26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e con l'ordinaria |
Invariato |
| maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il | |
| Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. |
|
| 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in |
|
| possesso di un'esperienza di almeno un triennio | |
| maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di |
|
| controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni. |
|
| 26.2 Il Consiglio di Amministrazione può, sempre |
Invariato |
| previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente |
|
| statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, |
|
| provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo. |
|
| 27 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI |
Invariato |
| 27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. |
Invariato |
| 27.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile. In particolare, |
Invariato |
| l'assemblea potrà inoltre riconoscere agli stessi |


| indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche rapportati agli utili. |
|
|---|---|
| 27.3 L'assemblea può anche accantonare a |
Invariato |
| favore degli amministratori, nelle forme reputate | |
| idonee, anche in forma assicurativa, una indennità | |
| per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla | |
| cessazione del mandato. | |
| 28 RAPPRESENTANZA |
Invariato |
| 28.1 Il potere di rappresentare la società di fronte |
Invariato |
| ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio | |
| di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se | |
| nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella | |
| deliberazione di nomina. | |
| 28.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad |
Invariato |
| essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei | |
| loro poteri di gestione. | |
| 28.3 La rappresentanza della società spetta |
Invariato |
| anche al direttore generale, agli institori e ai | |
| procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di | |
| nomina. | |
| 29 COLLEGIO SINDACALE |
Invariato |
| 29.1 Il Collegio Sindacale esercita i poteri, i doveri |
Invariato |
| e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre | |
| disposizioni applicabili; è composto di tre membri | |
| effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci | |
| supplenti. Nella composizione del Collegio Sindacale | |
| deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere | |
| maschile ed il genere femminile nel rispetto delle | |
| applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro | |
| tempore vigenti. | |
| 29.2 I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra |
Invariato |
| soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente | |
| normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di | |
| professionalità in conformità al Decreto del Ministro | |
| della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in | |
| merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. | |
| b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi | |
| strettamente attinenti all'attività della società: (i) le | |
| materie inerenti il diritto commerciale, il diritto | |
| tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, |
|
| l'economia generale, internazionale e dei mercati | |
| finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori |
|
| dell'industria e del commercio ed inerenti la |
|
| comunicazione in genere. Per quanto riguarda la | |
| composizione del collegio sindacale, per i limiti al | |
| cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo | |
| che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le |
|
| disposizioni di legge e di regolamento vigenti. | |
| 29.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene, |
Invariato |
| secondo le procedure di cui al presente articolo, nel | |
| rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di | |
| regolamento protempore vigenti in materia di |
|
| equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli | |
| azionisti. La nomina dei sindaci viene effettuata | |
| dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci, | |
| con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna | |
| lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla | |
| carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla | |
| carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i | |
| candidati sono elencati in numero progressivo. Le liste | |
| che presentino un numero complessivo di candidati | |
| pari o superiore a tre devono essere composte da | |
| candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo | |
| che appartengano al genere meno rappresentato | |
| nella lista stessa almeno i 2/5 (due quinti) dei candidati | |
| alla carica di Sindaco effettivo (arrotondato per | |
| difetto). Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli | |
| azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti | |
| presentatori, siano complessivamente titolari, alla |


| data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto. |
|
|---|---|
| 29.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati. |
Invariato |
| 29.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. |
Invariato |
| 29.6 Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione. |
Invariato |
| 29.7 Entro il termine per la presentazione delle liste, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. |
Invariato |


| Lgs. n. 58/1998 e di ogni altro requisito eventualmente | |
|---|---|
| prescritto dal presente statuto, dalla legge e dai | |
| regolamenti per i membri del Collegio Sindacale. | |
| 29.8 Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno |
Invariato |
| precedente la data dell'Assemblea in prima o unica | |
| convocazione, sia stata presentata una sola lista, | |
| ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti | |
| che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di | |
| legge e regolamentare pro-tempore vigente, |
|
| potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo | |
| giorno successivo a tale data e la quota minima di | |
| partecipazione per la presentazione di liste indicata | |
| nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi | |
| ridotta della metà. Anche in caso di una tale | |
| presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero | |
| comunicazione/i attestante/i la necessaria |
|
| partecipazione rilasciata/e da intermediario |
|
| autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di | |
| legge o regolamentari può/possono essere fatta/e | |
| pervenire anche successivamente purché almeno | |
| ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea | |
| in prima o unica convocazione. | |
| 29.9 Delle liste e delle informazioni presentate a |
Invariato |
| corredo di esse è data pubblicità ai sensi della | |
| disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. | |
| 29.10 All'elezione dei sindaci si procede come |
Invariato |
| segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il | |
| maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine | |
| progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni | |
| della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco | |
| supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per | |
| assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle | |
| applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro | |
| tempore vigenti; b) dalla seconda lista che ha | |
| ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e | |
| che non sia collegata neppure indirettamente con i | |
| soci che hanno presentato o votato la lista che ha | |
| ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base | |
| all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle | |
| sezioni della lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la | |
| Presidenza del Collegio sindacale, ed un sindaco | |
| supplente. | |
| 29.11 Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla |
Invariato |
| lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra | |
| liste, prevale quella presentata da soci in possesso | |
| della maggiore partecipazione ovvero in subordine | |
| dal maggior numero di soci. | |
| 29.12 Qualora un soggetto collegato ad un socio |
Invariato |
| che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto | |
| il più alto numero di voti abbia votato per una lista di | |
| minoranza l'esistenza di tale rapporto di |
|
| collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia | |
| stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da | |
| trarsi da tale lista di minoranza. | |
| 29.13 Qualora a seguito della votazione per liste o |
Invariato |
| della votazione dell'unica lista non sia assicurata la | |
| composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri | |
| effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge | |
| e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di | |
| equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del | |
| candidato a sindaco effettivo del genere più | |
| rappresentato eletto come ultimo in ordine |
|
| progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior | |
| numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà | |
| sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine | |
| progressivo con cui i candidati risultano elencati, | |
| tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro | |
| genere. | |
| 29.14 In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà |
Invariato |


| al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa. |
|
|---|---|
| 29.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, |
Invariato |
| l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora | |
| la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, | |
| risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in | |
| ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci | |
| supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo | |
| nella sezione relativa; la presidenza del Collegio | |
| Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto | |
| della sezione dei candidati alla carica di sindaco | |
| effettivo nella lista presentata. | |
| 29.16 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, |
Invariato |
| l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con |
|
| votazione a maggioranza relativa del capitale sociale | |
| rappresentato in Assemblea, in modo comunque che | |
| sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di | |
| legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia | |
| di equilibrio tra i generi. | |
| 29.17 In caso di cessazione di un sindaco, qualora |
Invariato |
| siano state presentate più liste, subentra il supplente | |
| appartenente alla medesima lista di quello cessato, a | |
| condizione che sia assicurato il rispetto delle |
|
| applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro | |
| tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In | |
| difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato |
|
| successivamente, secondo l'originario ordine di |
|
| presentazione e senza tenere conto dell'originaria | |
| candidatura alla carica di sindaco effettivo o | |
| supplente, nella medesima lista a cui apparteneva | |
| quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo | |
| candidato della lista di minoranza che abbia | |
| conseguito il secondo maggior numero di voti, a | |
| condizione che sia assicurato il rispetto delle |
|
| applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro | |
| tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In | |
| ogni altro caso, così come in caso di mancanza di | |
| candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede | |
| alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con |
|
| votazione a maggioranza. Quando l'Assemblea deve | |
| provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei | |
| supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio | |
| Sindacale si procede come segue: qualora si debba | |
| provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista | |
| di maggioranza, la nomina avviene con votazione a | |
| maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto | |
| delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari | |
| pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; | |
| qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella | |
| lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a | |
| maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati | |
| indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da | |
| sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza | |
| che abbia riportato il secondo maggior numero di | |
| voti, in entrambi i casi senza tenere conto |
|
| dell'originaria candidatura alla carica di sindaco | |
| effettivo o supplente sempre nel rispetto delle | |
| applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro | |
| tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In | |
| ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata | |
| dai soci che intendono proporre un candidato la | |
| medesima documentazione inerente a quest'ultimo | |
| quale sopra prevista in caso di presentazione di liste | |
| per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo | |
| di aggiornamento di quanto già presentato in tale | |
| sede. | |
| 29.18 Qualora l'applicazione di tali procedure non |
Invariato |
| consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei | |


| sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea |
|
|---|---|
| provvederà con votazione a maggioranza relativa e | |
| nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e | |
| regolamentari pro-tempore vigenti in materia di | |
| equilibrio tra i generi, previa presentazione di | |
| candidature - corredate per ciascun candidato dalla | |
| medesima documentazione sopra prevista in caso di | |
| presentazione di liste per la nomina dell'intero | |
| Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da | |
| soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con | |
| diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del | |
| capitale sociale che sarebbe necessaria alla |
|
| presentazione delle liste medesime come |
|
| determinata o richiamata dal presente statuto, non | |
| essendo comunque consentita tale presentazione da | |
| parte di soci che detengano, anche |
|
| congiuntamente, una partecipazione di controllo o di | |
| maggioranza relativa nel capitale sociale |
|
| (quest'ultimo sempre come sopra definito nel |
|
| presente articolo) o presentino rapporti di |
|
| collegamento con questi ultimi quali previsti dalla | |
| disciplina anche regolamentare protempore vigente. | |
| Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima |
|
| votazione non verranno computati i voti dei soci a cui | |
| non è consentita la presentazione di candidature. La | |
| presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al | |
| sindaco effettivo di minoranza così nominato. In | |
| difetto di candidature presentate come qui sopra | |
| previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa | |
| nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e | |
| regolamentari pro-tempore vigenti in materia di | |
| equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed | |
| ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di | |
| legge o regolamentari. | |
| 29.19 In ipotesi di sostituzione del Presidente del |
Invariato |
| Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume | |
| anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. | |
| 29.20 I sindaci devono essere in possesso dei |
Invariato |
| requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza | |
| previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari | |
| applicabili. | |
| 29.21 L'assemblea determina il compenso |
Invariato |
| spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese | |
| sostenute per l'espletamento dell'incarico. | |
| 29.22 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie |
Invariato |
| riunioni per video, audio o tele conferenza, con le | |
| modalità sopra precisate per il Consiglio di |
|
| Amministrazione. | |
| 30 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE |
Invariato |
| 30.1 La Società approva le operazioni con parti |
Invariato |
| correlate in conformità alle previsioni di legge e | |
| regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente | |
| Statuto e alle procedure adottate in materia. | |
| 30.2 Le procedure adottate dalla Società in |
Invariato |
| relazione alle operazioni con parti correlate potranno | |
| prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione | |
| delle operazioni urgenti, anche di competenza | |
| assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle | |
| disposizioni di legge e regolamentari applicabili. | |
| 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI |
Invariato |
| 31.1 La revisione legale dei conti della società è |
Invariato |
| esercitata da una società di revisione legale iscritta in | |
| apposito albo a norma delle disposizioni di legge. | |
| 31.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le |
Invariato |
| attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, | |
| gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque | |
| incaricati della revisione legale dei conti, si osservano | |
| le norme di legge vigenti. 32 BILANCIO E UTILI |
Invariato |


| 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno. |
|
|---|---|
| 32.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e |
Invariato |
| delle conseguenti formalità, a norma di legge. | |
| 32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea. |
Invariato |
| 32.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società. |
Invariato |
| 33 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE |
Invariato |
| 33.1 In caso di scioglimento e liquidazione della società si applicano le norme di legge. |
Invariato |
| 34 DISPOSIZIONI GENERALI |
Invariato |
| 34.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni. |
Invariato |
Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie in esame non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai sensi della normativa vigente, il diritto di recesso. In particolare, con riferimento alla modifica dell'oggetto sociale, l'art. 2437 del c.c. prevede espressamente che il recesso è consentito solo nel caso in cui la modifica dell'oggetto sociale comporti un cambiamento significativo dell'attività della società, non ravvisabile nel caso di specie.
Milano, 18 ottobre 2023
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Alessandro Giglio
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