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Giglio.Com — AGM Information 2019
Feb 20, 2019
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AGM Information
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N. 14904 di rep.
N. 7956 di racc. VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI GIGLIO GROUP S.P.A. REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2019 (duemiladiciannove)
il giorno 18 (diciotto)
del mese di febbraio
in Milano, via Agnello n. 18.
lo sottoscritto Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Giglio - della società per azioni:
"Giglio Group S.p.A.",
con sede legale in Milano, piazza Diaz n. 6, capitale sociale euro 3.208.050.00 i.v., codice fiscale c numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 07396371002, R.E.A. n. 2091150 (di seguito anche la "Società" o "Giglio Group S.p.A."),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi degli artt. 2375 e 2415 c.c., del verbale della assemblea speciale degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-2022", codice ISIN IT0005172157 emesso dalla predetta Società (il "Prestito Obbligazionario"), tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in Milano, in piazza Diaz n. 6, presso la sede sociale in data
12 (dodici) febbraio 2019 (duemiladiciannove)
in forma totalitaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.
Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Alessandro Giglio, il quale alle ore 15,36 incarica me Notaio alla redazione in forma pubblica del verbale della presente Assemblea.
In via preliminare, il Presidente dà atto che:
-
del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti i Consiglieri Massimo Mancini, Giorgio Mosci, Anna Maria Lezzi (in audioconferenza), Carlo Micchi e Yue Zhao (in audioconferenza), avendo giustificato l'assenza l'altro consigliere;
-
del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Cristian Tundo (in audioconferenza) e il sindaco effettivo Monica Mannino, assente giustificato l'altro sindaco effettivo;
-
sono presenti alcuni dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del Gruppo, nonché altri collaboratori esterni per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori.
Quindi il Presidente constata quanto segue:
-
le obbligazioni originariamente emesse e sottoscritte ammontano a n. 35 per un valore nominale cadauna di Euro 100.000, per un totale di nominali Euro 3.500.000 e, dopo parziali rimborsi, le obbligazioni attualmente in essere ammontano a n. 35 per nominali Euro 3.062.500;
-
le obbligazioni sono attualmente negoziate presso il mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
-
risultano presenti tutte le obbligazioni in essere, come da elenco allegato sotto "A":
-
gli obbligazionisti presenti hanno presentato le dichiarazioni emesse dall'intermediario incaricato che attestano la titolarità delle relative obbligazioni:
-
è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in ordine all'intervento degli obbligazionisti in assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 del codice civile e 135-novies del TUF e sono acquisite agli atti sociali;
-
l'odierna Assemblea si tiene in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del Prestito Obbligazionario e, pertanto, non sono necessarie la previa convocazione con le formalità previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "TUF"), e dell'art. 84 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, (il "Regolamento Emittenti"), né la predisposizione e pubblicazione della relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter del TUF e all'art. 84-ter del Regolamento Emittenti;
-
ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a Euro 3.208.050,00, interamente versato, suddiviso in numero 16.040.250 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
Il Presidente, inoltre, comunica che Giglio Group S.p.A. non possiede ad oggi, direttamente o indirettamente, obbligazioni del prestito in oggetto e che non è stato nominato il rappresentante comune degli obbligazionisti.
E dopo aver verificato: la presenza di tutti gli obbligazionisti, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; l'identità e la legittimazione dei presenti; l'esistenza delle deleghe conferite e la loro corrispondenza alla legge e allo Statuto sociale,
DICHIARA
quindi la presente Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sul seguente argomento posto all'
ORDINE DEL GIORNO
Proposta di modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Quindi il Presidente invita gli intervenuti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; al riguardo, prende la parola il sig. Marco Rosati, portatore di tutte le obbligazioni in essere, e dichiara che alla data del 1 febbraio 2019, settimo giorno di mercato aperto precedente la presente assemblea ai fini di cui all'art. 83-sexies del TUF, e alla data odierna i rispettivi obbligazionisti erano e sono tuttora titolari delle obbligazioni.
Il Presidente quindi informa i presenti che:
-
al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'Assemblea come previsto dall'articolo 127-ter del TUF, al termine di tutti gli interventi relativi al punto all'ordine del giorno, si procederà a dare risposta a tutte le domande formulate;
-
coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare l'apposita scheda predisposta per l'argomento posto all'ordine del giorno, indicando sulla stessa le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento;
-
gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti al punto all'ordine del giorno e a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti;
-
le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. I legittimati all'intervento effettueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato;
-
come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.
Il Presidente, prima di iniziare la trattazione del suddetto argomento all'ordine del giorno, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, per la validità delle deliberazioni relative all'odierna Assemblea è necessario il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
Il Presidente quindi:
-
prega gli aventi diritto di voto di non assentarsi dalla sala di riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a segnalarlo al tavolo della Presidenza;
-
sottolinea che a ciascun intervenuto alla presente Assemblea è stata conseenata all'ingresso apposita cartella contenente:
a) copia del Regolamento del Prestito "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-2020" di nominali Euro 3.500.000 codice ISIN IT0005172157;
c) testo dello Statuto sociale vigente;
d) scheda di intervento; e
e) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea.
Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
Il Presidente dà quindi lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno e illustra all'Assemblea le proposte di modifica al Regolamento del Prestito approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data odierna. A tale fine, il Presidente distribuisce ai presenti il testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario con evidenza delle modifiche proposte.
Il Presidente prosegue sottolineando che le modifiche al Regolamento sono finalizzate a dotare la Società di adeguata flessibilità finanziaria per consentire operazioni strategiche volte all'ottimizzazione del business e della gestione delle partecipazioni in società del Gruppo e che le stesse riguardano principalmente:
la modifica del piano di ammortamento mediante la previsione di tranche di rimborso (per interessi e capitale) mensili a partire dal 28 febbraio 2018 e sino al 30 settembre 2020;
l'inclusione delle operazioni di cessione aventi ad oggetto assets relativi al business dell'area media e televisiva fra le operazioni consentite che non richiedono la previa approvazione da parte dell'Assemblea degli obbligazionisti;
la definizione e misurazione dei covenants finanziari.
Terminata l'illustrazione delle modifiche, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, dispone che si passi alla votazione e comunica che i presenti sono invariati. Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-2022» di nominali Euro 3.500.000 codice ISIN IT0005172157, esaminate le proposte di modifica al Regolamento del Prestito Obbligazionario approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società e preso atto di quanto esposto dal Presidente:
DELIBERA
(i) di modificare il Regolamento del Prestito Obbligazionario come da allegato al presente verbale sotto "B";
(ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Massimo Mancini, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla deliberazione di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.".
L'Assemblea approva unanime, e il Presidente dichiara dunque approvata la proposta.
Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea, essendo le ore 15,45 (quindici virgola quarantacinque).
$\mathbf{I}$
presente viene sottoscritto da me notaio alle ore 18,15.
Consta
di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sette e della ottava sin qui. F.to Carlo Marchetti notaio
| Delegante | Maurizio Paradisi |
Giorgio De Donno |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Delega | 2.362.500,00 florco flosoti 87.500,00 florco flosoti |
Zenit SGR - Marco Rosati |
Zenit SGR - Marco Rosati |
||
| Nominale | 350.000,00 | 262.500,00 | |||
| dominale | 2.700.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 35,00 3.500.000,00 3.062.500,00 |
| Jobligazioni quantità |
|||||
| cert. Data | DEPObank 11/02/2019 | DEPObank 11/02/2019 | Banca Sella 11/02/2019 | ||
| BNP Paribas | |||||
| progetto Minibond Italia | Evoluzione 2021 Zenit |
||||
| Zenit SGR S.p.A. | Zenit SGR S.p.A. | società Regionale di Garanzia Marche |
Banca Sella S.p.A. | ||
S
S
All. "A" du 14904/4956 di 190.
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$
$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}) \mathcal{L}(\mathcal{L}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}) \mathcal{L}(\mathcal{L})$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{$
AQ "B" 2 M. 14904/4956 di no.
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-20202022" DI NOMINALI EURO 3.500.000 Codice ISIN IT0005172157
Giglio Group S.p.A.
Sede Legale: MilanoRoma, Piazza Diaz, 6Bologna, 1 C.F., P. IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-LodiRoma: 07396371002 Capitale sociale deliberato e sottoscrittoz Euro 3.208.0502.832.000,00
Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolament del Prestito Obbligazionario") e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.
Articolo 1. Definizioni
Nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:
"Agente di Calcolo" indica BNP Paribas Securities Services S.p.A., con sede in Milano, Via Ansperto 5, nella sua qualità di agente per il calcolo degli interessi e per i pagamenti relativi al rimborso del Prestito Obbligazionario, ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 21 (Comunicazioni).
"Beni" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali, immateriali e/o azioni e strumenti finanziari di titolarità della società stessa.
"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
"Cash Flow after Debt Service" indica il flusso di cassa netto dopo il pagamento di tutti gli impegni di tesoreria intervenuti nell'esercizio, esclusi quelli di natura patrimoniale. Si riporta il prospetto di calcolo basato sulle voci del bilancio dell'Emittente (con A si intende la variazione intervenuta tra l'esercizio chiuso e l'esercizio precedente):
- (+) Differenza tra valore e costi della produzione; Έ.
- $\overline{2}$ . (+) Ammortamenti e svalutazioni;
- $31$ (+) Accantonamenti per rischi;
- $\overline{4}$ (+) Altri accantonamenti;
-
- (-) Imposte sul reddito d'esercizio;
- (=) Cash flow operativo lordo; 6.
-
- (-) $\Delta$ attività correnti (rimanenze + crediti + ratei e risconti);
- (+) Δ passività correnti (acconti, debiti verso fornitori, debiti tributari, debiti verso istituti di 8.
previdenza, altri debiti, ratei e risconti passivi);
-
- $(+)$ $\Delta$ dei fondi iscritti nello stato patrimoniale (fondi per rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro);
-
- (-) $\Delta$ immobilizzazioni per attività di investimento e disinvestimento (immobilizzazioni + ammortamenti e svalutazioni);
-
- (=) Free Cash Flow;
-
- (+) Proventi e oneri finanziari:
-
- $(+)$ $\Delta$ Indebitamento Finanziario;
-
- (+) Proventi e oneri straordinari;
-
- (+) Rettifiche attività finanziarie;
(=) Cash Flow after Debt Service.
"Consob" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
"Covenants Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12 lettera (b) (Impegni dell'Emittente).
"Data di Calcolo" indica il 31 dicembre di ogni anno, restando inteso che la prima Data di Calcolo sarà il 31 dicembre 2016.
"Data di Emissione" indica il 10 marzo 2016.
"Data di Godimento" indica il 10 marzo 2016.
"Data di Pagamento" indica le date individuate nel pianoil 10 marzo ed il 10 settembre di ammortamentociascun anno solare, a decorrere dal 10 settembre 2016 con riferimento alla quota interessi e da 10 settembre 2018 con riferimento anche alla quota capitale e sino alla Data di cui all'Allegato AScadenza.
"Data di Scadenza" indica il 30 settembre 202010 marzo 2022.
"Data di Rimborso Anticipato" ha il significato di cui al successivo Articolo 10 (Rimborso anticipato).
"Decreto Legislativo 231" indica il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come successivamente modificato e integrato.
"Delibera" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
"EBITDA" indica, per ciascun esercizio sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale dell'Emittente redatto secondo i principi IAS/IFRS e certificato senza rilievi, la somma algebrica delle seguenti voci:
-
- (+) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
-
- $(+)$ Altri ricavi;
-
- $(+/-)$ Variazione delle rimanenze:
-
- (-) Costi della produzione:
- $(+)$ Ammortamenti e svalutazioni: $5.$
-
- (+) Accantonamenti per rischi;
- $(+)$ Altri accantonamenti. $7.$
"Emittente" indica Giglio Group S.p.A., con sede legale in MilanoRoma, Piazza DiazBol 64, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice e Partita IVA n. 07396371002.
"Equity Value" indica il corrispettivo complessivo pattuito tra l'Emittente e una Secietà Rilevante e il venditore della società, azienda o ramo d'azienda oggetto di acquisizione, parametrato al 100% della società, azienda o ramo d'azienda oggetto di acquisizione tenendo conto di eventuali posizioni debitorie accollate dall'Emittente o dalla Società Rilevante.
"Evento di Step-up" indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il mancato rispetto di uno o più Covenants Finanziari determinato da uno scostamento dei valori indicati nell'Articolo 12 lettera (b) (Impegni dell'Emittente) che non determini un Evento di Violazione dei Covenants Finanziari.
"Evento di Violazione dei Covenants Finanziari" indica che uno o più Covenants Finanziari non sono stati rispettati da parte dell'Emittente in due Date di Calcolo consecutive con riferimento al medesimo Covenant Finanziario.
"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio, l'attività o le prospettive dell'Emittente e/o del Gruppo, in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.
"Evento di Rimborso Anticipato" indica uno qualsiasi degli eventi, di cui al successivo articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), che determina il diritto degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni.
"ExtraMOT PRO" indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
"Gruppo" indica l'Emittente e le eventuali società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), del Codice Civile.
"Indebitamento Finanziario" indica qualsiasi indebitamento, ancorché non scaduto e/o esigibile, in relazione a:
-qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non $\left( 4 \right)$ tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese
- obbligazioni convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma $(a)$ o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente e/o qualsivoglia altra società del Gruppo sia l'associante o qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso, ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente e/o dal Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- $(b)$ qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand $by$ e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- $(c)$ qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione dei Beni che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- $(d)$ qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionata, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali:
- qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di operazioni di vendita e acquisto di forward, $(e)$ accordi di sale and sale back o di sale and lease back e comunque di operazioni qualificate come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- $(f)$ qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (mark to market value) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in derivati, tale ultimo importo), salva l'applicazione del netting, in termini di mark to market value, di tutti i derivati in corso con la medesima controparte;
- $(g)$ qualsiasi importo dovuto in relazione ad accordi finalizzati alla fornitura di beni o servizi o di opere che prevedano che il pagamento sia dovuto a più di 180 (centottanta) giorni dalla data di completamento della fornitura e/o del servizio e/o dell'opera (con esclusione delle ritenute di garanzia e delle altre somme trattenute a garanzia della correttezza della prestazione) e fatto salvo il caso in cui tale ritardo dipenda da contestazione e/o eccezione di pagamento sollevata in buona fede.
"Investitori Qualificati" indica i soggetti di cui agli articoli 100 del TUF, 34-ter del Regolamento Emittenti e 26 del Regolamento Intermediari.
"Legge Fallimentare" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e
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integrazioni.
"Manager Rilevante" indica uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
$\mathbf{1}$ . You Zhao:
$\overline{2}$ . Alessandro Giglio
- Myriam Amato
"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".
"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affa
"Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
"Obbligazionisti" indica i soggetti portatori delle Obbligazioni.
"Oneri Finanziari" o "OF" indica, per ciascun esercizio sociale, sulla base delle risultanze del bilancio annuale consolidato dell'Emittente redatto secondo i principi IAS/IFRS e certificato senza rilievi, la voce "Proventi (Oneri) finanziari netti del Conto Economico".
"Operazioni Consentite" indica:
- la costituzione, da parte dell'Emittente o di società del Gruppo dell'Emittentedelle Società $1.$ Rilevanti, di nuove società con conferimenti in denaro e/o in natura;
-
- il compimento di operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- $31$ il compimento, da parte dell'Emittente o di società del Gruppo dell'Emittente delle Società Rilevanti, di operazioni di conferimento in denaro e/o in natura in società già esistenti;
- il compimento, da parte dell'Emittente o di società del Gruppo dell'Emittentedelle Società 4. Rilevanti, di altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di fusione, acquisizione di aziende e/o rami d'azienda, il cui Equity Value non sia superiore complessivamente per tutta la durata del Prestito Obbligazionario ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni,00),
-
- la quotazione delle azioni delle società del Gruppo su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione);
-
- aumenti di capitale in capo all'Emittente o a società del Gruppo dell'Emittentee-alle-Società Rilevanti;
- il compimento, da parte dell'Emittente o di società del Gruppo dell'Emittente, di (i)delle $7.$ Società-Rilevanti, di operazioni di cessione di Beni a valore di mercato fino a un importo massimo pari a Euro 700.000.00 (settecentomila) annui e (ii) operazioni di cessione aventi ad oggetto Beni, partecipazioni, società e rami d'azienda afferenti all'area media e televisiva. ivi incluse operazioni di cessione aventi ad oggetto autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi, le associate numerazioni del digitale terrestre ed i contratti relativi alla trasmissione della televisione digitale, canali televisivi, produzioni e contenuti audiovisivi,
unità operative relative alla trasmissione satellitare, diritti editoriali e contenuti prodotti, indipendentemente dal valore delle stesse; e
- l'esecuzione e il compimento da parte dell'Emittente e/o di società del Gruppo dell'Emittentedelle Società Rilevanti di qualsivoglia altra operazione approvata dall'Assemblea degli Obbligazionisti.
"Patrimonio Netto" o "PN" indica, per ciascun esercizio sociale, sulla base delle risultanze del
$\lambda_{\rm{max}}$
$\pm$ $\sim 5$ $\sim$
bilancio consolidato annuale dell'Emittente redatto secondo i principi IAS/IFRS e certificato senza rilievi, la voce "Totale patrimonio netto" del Passivo dello Stato Patrimoniale.
"Piano di Ammortamento" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (Rimborso).
"Periodo di Interessi", fermo restando quanto previsto all'Articolo 8 (Interessi) in merito al pagamento degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra il 10 settembre 2018 e il 27 febbraio 2019 che saranno pagati il 10 marzo 2019," si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che sia attribuito agli Obbligazionisti il diritto a percepire alcun importo aggiuntivo a titolo di interesse o che siano posticipate le successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention – Unadjusted), sempre che il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo. non cada nel mese di calendario successivo, nel qual caso il pagamento verrà effettuato nel mese di Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento.
"Posizione Finanziaria Netta" o "PFN" indica, per ciascun esercizio sociale, suffacionale risultanze del bilancio consolidato annuale dell'Emittente redatto secondo i principi (AS/FRS certificato senza rilievi, la somma algebrica delle seguenti voci del Passivo dello Stato Patritioniale
- a. (+) Obbligazioni;
- (+) Obbligazioni convertibili; b.
- (+) Debiti verso soci per finanziamenti; $\mathbf{c}$ .
- (+) Debiti verso banche; d.
- (+) Debiti verso altri finanziatori; e.
- f. (+) Debiti verso fornitori limitatamente alla componente oltre 180 (centottanta) giorni;
- (+) Debiti rappresentati da titoli di credito; g.
- h. (+) Debiti verso imprese controllate, limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) Debiti verso imprese collegate, limitatamente alla componente finanziaria; i.
- j. (+) Debiti tributari, limitatamente alle posizioni rateizzate;
- (+) Altri debiti, limitatamente alla componente finanziaria; k.
- $\mathbf{l}$ . (+) Impegni per canoni residui di leasing (se non compresi nelle voci precedenti);
- $(+)$ Mark to market derivante da operazioni in derivati / tassi di cambio; m.
- (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (depositi bancari e postali, assegni, denaro e n. valori di cassa).
"Prestito Obbligazionario" ha il significato di cui al successivo Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
"Primaria Società di Revisione" indica una tra le seguenti società di revisione: Deloitte & Touche,
PriceWaterhouse Coopers, Reconta Ernest & Young e KPMG.
"Rappresentante Comune" ha il significato di cui al successivo Articolo 19 (Assemblea degli Obbligazionisti).
"Regolamento del Mercato ExtraMOT" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).
"Regolamento del Prestito Obbligazionario" indica il presente regolamento delle Obbligazioni.
"Regolamento Emittenti" indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
"Regolamento Intermediari" indica il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.
"Sito Internet" si intende il sito internet www.giglio.org.
"Società Rilevante" si-intende una qualsiasi delle soguenti società: Giglio TV HK-Limited, Nautical Channel Limited, M-ThreeSateom-S.p.A.
"Socio Rilevante" indica Alessandro Giglio.
"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 8 (Interessi).
"TUF" indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
"Valore Nominale" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni).
"Valore Nominale Residuo" indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, l'importo in linea capitale di detta Obbligazione non ancora rimborsato dall'Emittente.
"Vincoli": indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell'Emittente-e/o-delle-Società-Rilevanti, nonché qualsiasi fideiussione rilasciata a garanzia degli obblighi dell'Emittente-e/e-delle-Società-Rilevanti, inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale.
"Vincoli Ammessi" indica, in relazione all'Emittente-e-alle-Società-Rilevanti, a seconda-del-ease:
- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia dei finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche o istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dallo statuto;
(e) -i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione -degli
- (c) stessi Beni da parte della relativa società, purché il debito garantito dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (e) ogni Vincolo costituito dall'Emittente e dalle Società Rilevanti nella ordinaria operatività del Gruppo.
"Vincoli Esistenti": indica i Vincoli costituiti dall'Emittente e/o dalle Società Rilevanti alla data del 26 febbraio 2016.
Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento dél Obbligazionario.
Nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, ove non risulti altrimenti:
- l'espressione "disposizione di legge o regolamentare" indica qualsiasi disposizione di natura $(a)$ legislativa, regolamentare o amministrativa, avente forza di legge o di regolamento a livello? nazionale o locale, in qualsiasi materia ed ogni successiva modifica e/o integrazione;
- $(b)$ ogni definizione utilizzata nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferita anche al plurale e viceversa;
- $(c)$ salvo ove diversamente specificato, i riferimenti a "articoli", "premesse", "allegati" e "paragrafi" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario.
Articolo 2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni
Il presente Regolamento del Prestito Obbligazionario disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario (il "Prestito Obbligazionario") da parte di Giglio Group S.p.A.
Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo di Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00), denominato "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-20202022", è costituito da n. 35 obbligazioni al portatore, del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "Valore Nominale") cadauna in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni" e, ciascuna, una "Obbligazione").
Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è IT0005172157.
Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 7 marzo 2016, depositata presso il Registro delle Imprese di Roma (la "Delibera").
Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di Vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari italiani o esteri,
aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF.
Né l'Emittente, né l'Agente di Calcolo potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per qualsiasi azione od omissione da parte di Monte Titoli nell'adempimento delle proprie obbligazioni in relazione al Prestito Obbligazionario.
Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83quinquies e 83-novies, comma 1, lett. b) del TUF.
Articolo 3. Limiti di sottoscrizione e circolazione
Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.
In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Qualificati.
Le Obbligazioni sono pertanto emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 del TUF ed all'art. 34-ter del Regolamento Emittenti.
Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle autorità competenti.
Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231.
Articolo 4. Valuta
Le Obbligazioni sono denominate in Euro.
Articolo 5. Prezzo di emissione
Le Obbligazioni sono emesse alla pari a un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.
Data di Emissione e Godimento Articolo 6.
Le Obbligazioni sono emesse in data 10 marzo 2016 (la "Data di Emissione").
Il Prestito Obbligazionario ha godimento a far data dal 10 marzo 2016 (la "Data di Godimento").
Articolo 7. Durata
Il Prestito Obbligazionario ha una durata pari a 6 (sei) anni, sino al 30 settembre 202010 marzo 2022 (la "Data di Scadenza"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario.
Articolo 8. Interessi
Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclus prima tra:
(a) la Data di Scadenza (esclusa); e
(b) per le Obbligazioni eventualmente oggetto di rimborso anticipato ai sensi del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, la relativa Data di Rimborso Anticipato (o, se successiva, la data di pagamento effettivo in cui avviene il relativo rimborso),
restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza, alla Data di Rimborso Anticipato ovvero alla data di pagamento in cui l'Emittente rimborsa le Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 10, l'Emittente non proceda al rimborso del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.
L'importo di ciascuna cedola sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Tasso di Interesse per il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione alla relativa Data di Pagamento.
Il pagamento degli interessi avrà luogo in via posticipata, su base semestrale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento applicabile, che sarà il 10 settembre 2016. ad esclusione del pagamento degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra il 10 settembre 2018 e il 27 febbraio 2019, che saranno pagati il 10 marzo 2019.
Il tasso di interesse nominale annuo lordo (il "Tasso di Interesse") sarà pari a:
- (a) prima del verificarsi di un Evento di Step-up, 5,4% (cinque virgola quattro percento) (il "Tasso di Interesse Iniziale"); o
- (b) con riferimento al Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Step-up, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), fermo restando che la relativa maggiorazione potrà essere applicata una volta sola e che il tasso di interesse nominale annuo lordo pagabile dall'Emittente sarà il 5,9% (cinque virgola nove per cento) e cesserà di essere applicata con riferimento al Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i parametri dei Covenants Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell'Articolo 12 lettera (b) (Impegni dell'Emittente);
Gli interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).
Articolo 9. Rimborso
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui al successivo Articolo 10 (Rimborso anticipato), il piano di rimborso delle Obbligazioni prevede-a partire dal 10 settembre 2018, la restituzione del capitale, per ciascuna Obbligazione, secondo il piano di ammortamento allegato sub "A" al presente Regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Piano di Ammortamento").
Articolo 10. Rimborso anticipato
Ciascun Obbligazionista ha diritto di richiedere il rimborso anticipato integrale esclusivamente delle proprie Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti Eventi di Rimborso Anticipato:
- il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma $(i)$ dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, sempre che l'inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni;
- $(ii)$ la violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, diverso da quelli di cui al precedente punto (i), purché – se rimediabili – l'Emittente non vi ponga rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi decorrenti dal giorno in cui l'Emittente abbia ricevuto la contestazione scritta di tale inadempimento da parte di un Obbligazionista ovvero del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (ove nominato), salva la diversa specifica disciplina dei singoli impegni assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario;
- (iii) l'Emittente e/o-uma-o-più-Società-Rilevanti-non adempiandempiano puntualmente agli obblighi di pagamento in capo ad essaessi esistenti in forza di obbligazioni aventi fonte diversa dalle Obbligazioni, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile, e/o una qualsiasi obbligazione dell'Emittente e/o di una o più Società Rilovanti-venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" prima della sua scadenza contrattuale a causa di un evento di default a qualunque titolo dichiarato da altro creditore nei confronti dell'Emittente e/o di società del Gruppo dell'Emittenteuna o più delle Società Rilevanti;
- (iv) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- $\leftrightarrow$ -il verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente e/o a società del Gruppo dell'Emittente, ai sensi dell'art. 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente e/o a società del Gruppo, ovvero il deposito da parte dell'Emittente e/o da parte di società del Gruppo dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex art. 161, anche ai sensi del comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente e/o da parte di società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di
(y) realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- l'instaurazione di una qualsiasi controversia civile o fiscale, procedura arbitrale o $(vi)$ amministrativa nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo che, qualora avesse esito negativo, possa dar luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, ad eccezione (a) delle controversie di valore inferiore ad Euro 700.000,00 (settecentomila/00) e (b) delle controversie che siano manifestamente infondate, futili o temerarie e ciò sia accertato da un parere di un primario studio legale o fiscale indipendente;
- vii) l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppe etti pignoramento sui Reni dell'Emittente e di tr pignoramento sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo, in forza di premido giudiziale o amministrativo non più impugnabile, purché l'Emittente o la diversa società del-Gruppo, a seconda del caso, non vi abbia posto rimedio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica o dall'avvio del procedimento, ottenendo la relativa cancellazione e/o estinzione,
- (viii) l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo o un pignoramento sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo in forza di un titolo giudiziale o amministrativo ancora impugnabile, nel caso in cui il valore delle contestazioni sottostanti al sequestro/pignoramento sia superiore a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), salvo che (a) questi siano stati tempestivamente contestati e/o opposti dall'Emittente o dalla relativa società del Gruppo e (b) l'Emittente, o la relativa società del Gruppo, a seconda del caso, abbia accantonato gli importi necessari a far fronte al pregiudizio eventualmente derivante nell'ipotesi in cui la propria contestazione/opposizione non venisse accolta, ad eccezione comunque dei sequestri conservativi e dei pignoramenti che siano cancellati e/o dichiarati estinti entro 120 (centoventi) giorni;
- (ix) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e di una Società Rilevante con cui si approvi la messa in liquidazione dell'Emittente e di una Società Rilevante ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente, con espressa esclusione dell'attività legata all'area media e televisiva che potrà essere liberamente cessata dall'Emittente-o di una Società Rilevante;
- $(x)$ la cessazione da parte dell'Emittente o-di-una-Società-Rilevante-di tutta o di una parte sostanziale della propria attività, con espressa esclusione dell'attività legata all'area media e televisiva che potrà essere liberamente cessata dall'Emittente;
- $(xi)$ il verificarsi di un evento in conseguenza del quale le partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente, congiuntamente o singolarmente, dal Socio Rilevante risulti inferiore al 50.01% (cinquanta virgola zero uno 51% (cinquantuno per cento);
- (xii) il verificarsi di un Evento di Violazione dei Covenants Finanziari;
- (xiii) il mancato rispetto, in tutti i suoi aspetti sostanziali, da parte dell'Emittente-o-di-una-Società Rilevante, nello svolgimento della propria attività, di una o più disposizioni di legge o regolamentari ad essa applicabili, purché non venga posto rimedio dall'Emittente entro 30 (trenta) giorni;
- $\left(\frac{1}{2}x\right)$ erificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento di capitale o interessi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del --- Prestito
(xiv) Obbligazionario divengano invalidi, illegittimi, ovvero cessino di essere efficaci o eseguibili;
- (xv) la mancata ammissione defie Obbligazioni alle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO o l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO;
- (xvi) il rilascio da parte della Primaria Società di Revisione incaricata della revisione del bilancio dell'Emittente di un giudizio negativo sul bilancio ovvero di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ovvero manchi un qualsiasi giudizio da parte della Primaria Società di Revisione:
- (xvii) la revoca dell'Emittente dalle negoziazioni sul segmento AIM di Borsa Italiana o su altro segmento gestito da Borsa Italiana, a qualsiasi causa dovuta.
La richiesta di rimborso anticipato potrà essere effettuata da parte di ciascun Obbligazionista, ovvero dal Rappresentante Comune, qualora nominato, mediante richiesta scritta da inviarsi all'Emittente secondo le modalità previste all'Articolo 21 (Comunicazioni).
Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la "Data di Rimborso Anticipato"). Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.
L'Emittente dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti od al Rappresentante Comune, qualora nominato, e all'Agente di Calcolo, l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'Evento di Rimborso Anticipato sotteso alla richiesta di rimborso anticipato e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.
Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al 103% (cento tre per cento) del Valore Nominale Residuo e saranno dovuti gli interessi eventualmente maturati in relazione alle Obbligazioni fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti o, se successiva, sino alla data di effettivo pagamento.
Nel solo caso di violazione dell'impegno di cui all'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente), lett. (a), punto (vii), il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al 100% (cento per cento) del Valore Nominale Residuo e saranno dovuti gli interessi eventualmente maturati in relazione alle Obbligazioni fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti o, se successiva, sino alla data di effettivo pagamento.
Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà anticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente.
Articolo 11. Status delle Obbligazioni
Le Obbligazioni (ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile) costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per -le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.
Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in quote, azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.
Articolo 12. Impegni dell'Emittente
Senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:
- (a) adempiere ai seguenti obblighi:
- i. utilizzare il Prestito Obbligazionario allo specifico scopo (i) di acquisire il 30% della MF Fashion S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi 19, Codice Fiscale, Partita Iva 07485230960 e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. REA Mi-1961866, e (ii) di sviluppare e potenziare l'attività di e-commerce in Cina e negli Stati Uniti d'America;
- ii. non cessare né modificare significativamente l'attività da esso esercitata alla data del Regolamento del Prestito Obbligazionario, nonché astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse o comunque non collegate all'attività da essa esercitata alla data del Regolamento del Prestito Obbligazionario, e fare in modo che le Società Rilevanti non modifichino sostanzialmente le attività dalle stesse esercitate alla data del Regolamento del Prestito Obbligazionario né realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse o comunque non collegate all'attività da esse esercitata alla data del Regolamento del Prestito Obbligazionario, salva in ogni caso la preventiva autorizzazione scritta dell'Assemblea degli Obbligazionisti e con espressa esclusione dell'attività legata all'area media e televisiva che potrà essere liberamente modificata e/o cessata dall'Emittente con conseguente modifica dell'attività svolta dall'Emittente alla data del Regolamento Prestito Obbligazionario;
- iii. limitare la distribuzione dei dividendi ad un ammontare pari al 30% (trenta per cento) del Cash Flow after Debt Service;
- iv. fare in modo che ogni finanziamento futuro ricevuto dall'Emittente o da altre società del Gruppo dell'Emittente da parte di qualunque socio (per tale intendendosi sia soci diretti che indiretti) sia postergato e subordinato alle Obbligazioni; resta tuttavia inteso che il rimborso di finanziamenti soci di breve termine ricevuti e/o effettuati dalle società del Gruppo dell'Emittente, conformemente alla prassi utilizzata dall'Emittente e dalle Società Rilevanti, al fine di allineare il capitale circolante delle medesime e consentire l'operatività dell'Emittente o delle altre società del Gruppo dell'Emittente, non sarà postergato né subordinato alle Obbligazioni;
porre in essere ogni attività necessaria od utile al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiave, con particolare riguardo ai Manager Rilevanti; in caso di cambio di management, dovranno essere
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
$\mathcal{O}(\log n)$ . $\Delta \sim 10^4$
$\cdot$
$\bar{\mathcal{A}}$
$\overline{\phantom{a}}$
$\bar{z}$
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J. l,
$\omega$ , then
$\bar{z}$
$\hat{\boldsymbol{\gamma}}$
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$\bar{\gamma}$
Ŷ,
garantite le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
vi. non permettere che alcuna società controllata dall'Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di (i) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito Obbligazionario; (ii) rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente; (iii) trasferire alcuno dei Beni dell'Emittente, qualora tali operazioni siano in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal Regolamento del Prestito Obbligazionali
ATHEIEL ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare o compiere $\leq$ vii. le Società Rilevanti non approvino o compiano - operazioni straordinarie di qualsiasi natura, salva preventiva autorizzazione scritta dell'Assemblea degli Obbligazionisti,
- viii. salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Assemblea degli Obbligazionisti, non costituire né permettere la creazione – e far si che le Società Rilevanti non eostituiseano né permettano la creazione — di Vincoli a garanzia dell'Indebitamento Finanziario, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- ix. al di fuori delle Operazioni Consentite, astenersi - e-far-sì che le Società Rilevanti si astengano -- dal vendere, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei loro Beni;
non approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie ovvero X. effettuare altre operazioni simili (comprese operazioni di total return swap legate a proprie azioni), salvo che dette operazioni siano poste in essere in attuazione di programmi di crescita o di piani di stock option per i dipendenti e/o gli anuninistratori dell'Emittente;
- non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente, salve le xi. ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- xii. non procedere alla costituzione - e far sì che le Società Rilevanti non procedano alla eostituzione - di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2447-bis del Codice Civile né emettere strumenti finanziari di partecipazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2447-ter del Codice Civile;
- xiii. non modificare - e far sì che le Società Rilevanti non modifichino - il proprio Statuto in modo tale da pregiudicare, in qualsiasi modo, i diritti dei titolari di Obbligazioni;
- non mutare la propria forma giuridica; xiv.
-
$X^{\prime}$ porre in essere ogni attività allo stessa richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO ed ogni altra attività
-
successivamente richiesta affinché le Obbligazioni mantengano l'ammissione su tale XV. segmento fino al loro completo rimborso;
- xvi. svolgere--e-far-sì-che-le-Società-Rilevanti-svolgano-la propria attività in tutti gli aspetti sostanziali in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in tutte le sedi e Paesi nei quali opera;
- garantire—e far s) che le Società Rilevanti garantiscano— anche attraverso la xvii. sottoscrizione di apposite coperture assicurative con controparti di riconosciuto standing, l'integrità delle proprie strutture, assets fisici ed altre componenti del proprio business rispetto ai rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori ( $D\&O$ – Directors & Officers Insurance);
- xviii. sottoporre a revisione legale dei conti da parte di una Primaria Società di Revisione il proprio bilancio, anche consolidato, annuale;
- xix. mantenere tutti i libri contabili in modo corretto, completo, accurato e in conformità alla legge e ai principi contabili applicabili;
- pubblicare tempestivamente sul Sito Internet la documentazione riferita XX. all'Emittente e al Gruppo secondo le cadenze temporali nel pieno rispetto degli obblighi informativi relativi alla quotazione dell'Emittente sul segmento AIM Italia o altro segmento di Borsa Italiana;
- xxi. comunicare prontamente ai singoli Obbligazionisti (anche per mezzo del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato): (a) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; (b) il verificarsi di un qualsiasi evento che determini o possa determinare un Evento di Rimborso Anticipato ai sensi del precedente Articolo 10 (Rimborso anticipato); (c) l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana o il verificarsi di qualsiasi situazione o circostanza che possa determinare tale revoca o sospensione; e (d) eventuali procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o tributari di valore superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00), entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Emittente ne ha avuto notizia:
- (b) rispettare, a ciascuna Data di Calcolo, ad eccezione del 31 dicembre 2018, sino alla Data di Scadenza, tutti i seguenti parametri di carattere finanziario, quali risultanti dal bilancio consolidato dell'Emittente riferito a tale Data di Calcolo approvato dagli organi competenti (i "Covenants Finanziari"):
| Parametri | Valori soglia per anno |
|---|---|
| PFN/EBITDA | $\leq$ 43.5 |
| PFN/PN | $\leq$ 2.0 |
| EBITDA / OF | $>= 5.0$ |
Rimane inteso che il mancato rispetto dei Covenants Finanziari, che non costituisca un Evento Violazione dei Covenants Finanziari, non costituirà un Evento di Rimborso Anticipato, ma solo ini Evento di Step-up, con conseguente incremento del Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 8 (Interessi). Rimane, inoltre, inteso che il mancato rispetto dei Covenants Finanziari alla data del 31 dicembre 2018, non costituirà né un Evento di Rimborso Anticipato né un Evento di $Step-up$
A tal fine, l'Emittente consegnerà ai singoli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (ove nominato), entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione del proprio bilancio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dalla società di revisione dell'Emittente) che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto dei Covenants Finanziari, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto.
Servizio del Prestito Obbligazionario Articolo 13.
Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
Articolo 14. Ammissione alla negoziazione
L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sull'ExtraMOT PRO.
La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della sezione 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
Articolo 15. Riapertura dell'emissione del Prestito Obbligazionario
Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti o di terzi, l'Emittente si riserva la facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2017, di aumentare il valore nominale del Prestito Obbligazionario fino ad un massimo di Euro 3 milioni, attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento del Prestito (di seguito, le "Nuove Obbligazioni"). Le Nuove Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie.
Il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell'eventuale rateo di interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle Nuove Obbligazioni o al diverso valore che l'Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno congiuntamente al fine di rendere le Nuove Obbligazioni
$\bar{z}$
$\bar{1}$
$\lambda_{\rm c}$ $\hat{\mathcal{L}}$
$\sim$
$\overline{\phantom{a}}$
$\epsilon = 1$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\mu}{\sqrt{2\pi}}\frac{d\mu}{\sqrt{2\pi}}\frac{d\mu}{\sqrt{2\pi}}\frac{d\mu}{\sqrt{2\pi}}\,.$
$\bar{\mathcal{A}}$
$\label{eq:expansion} T_{\rm eff} = \frac{1}{2} \ln \left( 3 \log \frac{1}{\sqrt{2}} \right),$
$\sim$
$\sim 10^7$
$\sim 10$
perfettamente fungibili con le Obbligazioni inizialmente emesse.
L'Emittente provvederà di volta in volta a comunicare agli Obbligazionisti le emissioni di Nuove Obbligazioni.
.
Ynitesto
Ai fini e per gli effetti del Regolamento del Prestito, ove non si desuma diversamente il termine Obbligazioni si intende riferito anche alle Nuove Obbligazioni.
Articolo 16. Modifiche
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà appertare Regolamento del Prestito Obbligazionario le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo o di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, a condizione che tali modifiche non pregiudichino il diritto e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 21 (Comunicazioni).
Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, (i) le condizioni di cui al Regolamento del Prestito Obbligazionario (fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto (ii)) potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso espresso della maggioranza dell'Assemblea degli Obbligazionisti e (ii) nessuna modifica potrà essere apportata all'Articolo 3 (Limiti di sottoscrizione e circolazione) che precede senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti che detengono il 100% delle Obbligazioni emesse e non estinte.
Articolo 17. Termine di prescrizione e decadenza
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.
Articolo 18. Regime fiscale
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.
Articolo 19. Assemblea degli Obbligazionisti
Gli Obbligazionisti avranno il diritto di riunirsi in assemblea per deliberare sulle materie indicate all'articolo 2415 del codice civile, ivi inclusa, in particolare, la nomina di un rappresentante comune per la tutela dei propri interessi comuni, il quale avrà gli obblighi e poteri di cui all'articolo 2418 del codice civile (il "Rappresentante Comune"). A tal fine si applicheranno le disposizioni di cuiagli artt. 2415 e ss. del codice civile, nonché ogni altra disposizione che si dovesse ritenere di volta in volta applicabile.
L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata mediante pubblicazione di un avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore, Milano Finanza o Italia Oggi, nonché sul Sito Internet, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione. Ai fini delle deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge. L'assemblea degli obbligazionisti si intende comunque validamente tenuta, anche in assenza di convocazione, laddove siano presenti tutti gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune, se nominato.
Articolo 20. Legge applicabile e giurisdizione
Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario o al presente Regolamento del Prestito Obbligazionario che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Articolo 21. Comunicazioni
Ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate tramite pubblicazione sul Sito Internet e, ove richiesto, tramite Monte Titoli, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi dell'ExtraMOT PRO.
Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dagli Obbligazionisti, o dal Rappresentante Comune (ove nominato), all'Emittente saranno comunque considerate valide se effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo lettera raccomandata A/R, spedita per posta, ai seguenti indirizzi dell'Emittente:
Giglio Group S.p.A.,
Piazza DiazBologna
n. 6 20123 - Milano-
00162 Roma
All'attenzione di: amministratore delegato
PEC: [email protected]
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti ed al Rappresentante Comune (ove nominato) qualsiasi variazione degli indirizzi sopra indicati, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio delle comunicazioni agli indirizzi sopra indicati sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
Articolo 22. Varie
Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito Obbligazionario. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.
ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO
| Data di Pagamento |
Rimborso quota capitale (singola Obbligazione) |
Debito residuo খক (Euro) |
|---|---|---|
| (Euro) | ||
| 10/03/2016 | 100.000,00 | |
| 10/09/2016 | L, | 100.000,00 |
| 10/03/2017 | $\tilde{\phantom{a}}$ | 100.000,00 |
| 10/09/2017 | $\overline{\phantom{0}}$ | 100.000,00 |
| 10/03/2018 | $\blacksquare$ | 100.000,00 |
| 10/09/2018 | 12.500,00 | 87.500,00 |
| 28/02/2019 | 4.375.00 | 83.125.00 |
| 3140/03/201 | 4.37512.500,00 | 78.75075.000,00 |
| 30/0410/09/ منمط |
4.37512.500,00 | 74.37562.500,00 |
| 31/05/20194 പഹഫഹ |
4.37542.500,00 | 7050.000,00 |
| 30/06/2019 | 4.375,00 | 65.625,00 |
| 31/07/2019 | 4.375,00 | 61.250,00 |
| 31/08/2019 | 4.375,00 | 56.875,00 |
| 3010/09/201 ഛഛ |
4.37512.500,00 | 5237.500,00 |
| 31/10/20190 2000 |
4.37512.500,00 | 48.12525.000,00 |
| 30/11/20194 amamaan |
4.37512.500,00 | 43.75012.500,00 |
| 31/12/2019 | 4.375.00 | 39.375,00 |
| 31/01/2020 | 4.375,00 | 35.000,00 |
| 28/02/2020 | 4.375.00 | 30.625,00 |
| 医精神病 医神经性的 医神经性 医无线性的 医无心包 医无心包 医无心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医血管 | ||
|---|---|---|
| 31/03/2020 | 4.375,00 | 26.250.00 |
| 30/04/2020 | 4.375,00 | 21.875.00 |
| 31/05/2020+ കശാശരാര |
4.37512.500,00 | $17.500.00 -$ |
| 30/06/2020 | 4.375,00 | 13.125.00 |
| 31/07/2020 | 4.375.00 | 8.750,00 |
| 31/08/2020 | 4.375.00 | 4.375.00 |
| 30/09/2020 | 4.375,00 | 0,00 |
$\mathcal{L}_\text{max}$ and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\$
$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) & = \frac{1}{2} \sum{i=1}^{N} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \ & = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \mathcal{L}_{\text{max}}(\mathbf$
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi Firmato Carlo Marchetti Milano, 19 febbraio 2019 Assolvimento virtuale del bollo Autorizzazione n. 108375/2017 del 28 luglio 2017