Pre-Annual General Meeting Information • Aug 23, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
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Signori Azionisti,
in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF" o "Testo Unico della Finanza") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group s.p.a. (la "Società") mette a vostra disposizione una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno per la parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata con avviso pubblicato in data 23 agosto 2025, per il giorno 3 ottobre 2025 alle ore 15:00, presso lo Studio del Notaio Busani in Milano, al fine di illustrare le proposte relative ai punti all'ordine del giorno, fornendo ai Soci le motivazioni e le informazioni necessarie per l'assunzione delle deliberazioni.
Le proposte illustrate dal Consiglio hanno lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società, consentire l'ingresso dei nuovi partner strategici e garantire una governance conforme alle best practice, nell'interesse della Società e di tutti i suoi azionisti, a seguito dell'accettazione di due proposte vincolanti da parte di investitori qualificati, di valenza strategica per il rilancio e il rafforzamento patrimoniale della Società comunicata al mercato il 4 agosto 2025.
La relazione viene pubblicata- limitatamente ai punti 1 e 2 della Parte Ordinaria (nomina del Consiglio di amministrazione del Collegio Sindacale) nel termine di 40 giorni prima dell'assemblea previsto dagli artt. 125 ter e 125-bis, comma 2, TUF; per i restanti argomenti nel termine di 30 giorni pima.
1. Aumento a pagamento del capitale sociale di Giglio Group S.p.A., in via riservata di un importo non eccedente nominali euro 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecento mila/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., come segue: (a) per euro 4.000.000, 00 (quattro milioni/00) con sottoscrizione riservata a Fortezza Capital
Holding S.r.l. con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile – mediante conferimento in natura delle quote, dalla stessa detenute, rappresentative dell'intero capitale sociale di Deva S.r.l., al valore risultante dalla valutazione estimativa resa da rag. Serena Plebani, iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n. 1734/A e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con matricola n. 68807, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera (b), del Codice Civile,
(b) per i restanti euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) con conferimento in denaro;
da liberarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione; delibere inerenti e conseguenti;




5.1. Modifica della Denominazione sociale della Società.
5.2. Modifica delle Sede Sociale della Società.
in data 22 agosto 2025 sono pervenute presso la sede della Società le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione, con efficacia a partire dall'assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 3 ottobre 2025, facendo seguito alla disponibilità già manifestata dagli stessi in data 3 agosto 2025 durante il Consiglio di Amministrazione – resa nota con Comunicato Stampa del 4 agosto u.s. - a rimettere le cariche attualmente ricoperte, in coerenza con gli accordi di investimento sottoscritti con Fortezza Capital Holding s.r.l. e con Global Capital Investments ed in vista dell'assemblea straordinaria e ordinaria che determinerà l'ingresso dei nuovi soci.
Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i) la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) la determinazione della durata in carica degli amministratori; (iii) la nomina degli amministratori; (iv) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea e nel rispetto del principio dell'equilibrio fra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 58/1998


("TUF"). Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo (e alla durata in carica). Il Consiglio attualmente in carica è composto da 5 componenti. Si ricorda a tal proposito che l'assemblea ordinaria del 30 aprile 2018 ha determinato in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, poi ridotto a n. 5 in data 23 aprile 2020, al fine di mantenere una struttura il più possibile efficiente ed operativa data la recente semplificazione della struttura organizzativa del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione dimessosi il 22 agosto u.s. invita quindi l'Assemblea a determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.
Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto vigente, gli Amministratori restano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, secondo quanto determinato dall'Assemblea e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. 4 Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita quindi l'Assemblea a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti. 2.3 Nomina degli amministrat
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. Predisposizione delle liste Gli Amministratori sono nominati mediante il sistema del voto di lista. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dallo Statuto (almeno uno o due componentise il Consiglio di Amministrazione è composto da più disette membri). La Società ha altresì aderito alla raccomandazione 7 del codice di corporate governance in materia di requisiti di indipendenza degli amministratori. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti e quindi in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i 2/5 dei candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti presentatori,siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista prima. Ogni azionista non può presentare, concorrere a presentare o votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, oppure partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni


altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per a presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. Presentazione delle liste Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale e trasmesse via posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] entro 25 giorni precedenti alla data dell'Assemblea, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione. In tutti i casi, in occasione del deposito delle liste devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Entro il termine di presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. In conformità alla raccomandazione di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si invitano gli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione a depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione "che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto", specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento. Le liste, e le informazioni presentate a corredo di esse, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.giglio.org - Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 2 ottobre 2025) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione: a) i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno, il quale sarà eletto dalla lista di minoranza come disciplinato nel successivo punto b); b) il primo soggetto indicato in ordine progressivo nella lista diversa da quella di Maggioranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure Indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno


presentato o votato la Lista di Maggioranza. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.
Qualora non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di votisarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. Se tale ultima procedura non dovesse assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 7 Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita quindi l'Assemblea a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soggetti legittimati secondo le modalità sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che saranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto vigente, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile. In particolare, l'Assemblea potrà riconoscere agli stessi indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche rapportati agli utili o attribuire il diritto disottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione. L'Assemblea potrà anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, anche in forma assicurativa, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. L'Assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita


quindi l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.
Tanto premesso, Vi invitiamo a i. stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da definirsi, conformemente alle previsioni statutarie, fra un minimo di tre e un massimo di undici membri; ii. stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e di Statuto; iii. deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto; iv. procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate; 8 v. determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte preséntate.
Signori Azionisti, in data 22 agosto 2025 sono pervenute presso la sede della Società unitamente alle dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione le dimissioni dei componenti del Collegio Sindacale, con efficacia a partire dall'assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 3 ottobre 2025, facendo seguito alla disponibilità già manifestata dagli stessi in data 3 agosto 2025 durante il Consiglio di Amministrazione – resa nota con Comunicato Stampa del 4 agosto u.s. - a rimettere le cariche attualmente ricoperte, in coerenza con gli accordi di investimento sottoscritti con Fortezza Capital Holding s.r.l. e con Global Capital Investments ed in vista dell'assemblea straordinaria e ordinaria che determinerà l'ingresso dei nuovi soci.
Si rende necessario procedere alla ricostituzione sia dei membri effettivi sia dei supplenti.
Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i) la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente e (ii) la determinazione dei loro compensi
Alla nomina del Collegio Sindacale si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, a cui si fa rinvio per quanto non riportato di seguito.
Il Collegio Sindacale della Società è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lett. b) e lett. c) di tale decreto, che sono da intendersistrettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto


commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio ed inerenti la comunicazione in genere. Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, peri limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste Hanno diritto a presentare le liste di candidati soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori,siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari al 2,5% (due virgola cinque percento) come da Determinazione Consob n. 44/2021. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti e quindi in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i 2/5 dei componenti del collegio sindacale, con arrotondamento per difetto. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente e tenuto conto delle raccomandazioni di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il deposito delle liste, corredate dagli allegati, dovrà essere effettuato mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. Entro il termine per la presentazione delle liste, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge,


nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e di ogni altro requisito eventualmente prescritto dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale. Si ricorda che la Società ha altresì aderito alla raccomandazione 7 del codice di corporate governance in materia di requisiti di indipendenza dei sindaci.
Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà (e dunque pari all'1,25%). Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
Fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, all'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio sindacale, ed un sindaco supplente. Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera (b), in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione


ovvero in subordine dal maggior numero di soci. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza.
Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere. In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale Si ricorda che ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Pubblicità delle proposte di nomina Le liste, e le informazioni presentate a corredo di esse, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.giglio.org - Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 3 ottobre 2025) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato perl'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita quindi l'Assemblea a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate. In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati altresì a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.
Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 29 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale, oltre alrimborso delle spese sostenute perl'espletamento dell'incarico, è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina perl'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione dimissionario invita quindi l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale, sulla base delle proposte che verranno presentate.


Tanto premesso, Vi invitiamo a i. deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto; ii. determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
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Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le proposte di cui sopra rispondano all'interesse della Società e dei suoi Azionisti, in quanto finalizzate a:
Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto i Signori Azionisti ad approvare le proposte illustrate nei singoli punti.
Roma, 23 agosto 2025
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alessandro Giglio
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