Board/Management Information • Mar 27, 2025
Board/Management Information
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Il/i sottoscritto/i azionista/i di GEOX S.p.A., titolare/i delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:
| Azionista | N. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| LIR S.r.l. | ||
| Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso (TV) |
184.297.500 | 71,1004% |
| P.IVA - C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156 | ||
| Totale | 184.297.500 | 71,1004% |
in relazione al punto 7 (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso "Infinite Area", via San Gaetano n. 113/A, 31044 Montebelluna (TV), alle ore 10.00, il 17 aprile 2025, in unica convocazione, con la presente:
la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:
| N. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
|---|---|---|---|
| 1. | POLEGATO MOREITI | MARIO | 16/08/1952, CROCETTA DEL MONTELLO (TV) |
| 2. | POLEGATO MORETTI | ENRICO | 06/07/1981 ASOLO (TV) |
| 3. | MISTRON | ENRICO | 24/10/1969 MIRANO (VE) |
| 4. | BAGGIO | CLAUDIA | 17/08/1981 CAMPOSANPIERO (PD) |
| 5. | LIVOLSI | UBALDO | 27/10/1945 MILANO |
| 6 | GIUSTI | ALESSANDRO ANTONIO |
29/10/1950 PRATO |
| LEONELLO (*) | CLELIA | 15/06/1969 MONZA | |
| 8. | ZAMPERONI (*) | SILVIA | 21/07/1969 TREVISO |
| 9. | GIUSTI (*) | GAUDIANA | 14/07/1962 LIVORNO |
(*) Candidato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance.

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 17 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da (1):
Nella selezione dei candidati LIR S.r.l. ha tenuto conto degli orientamenti espressi nella "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società.
Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email Lirfinsr|@legalmail.it
Firma degli azionisti
LIFE S.r.L. lazza San Vita, 36/A 31100 Treviso (TV) C.F. e P.IVA 12777730156
1 Barrare caselle che interessano.
Copia Cliente

Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
II sottoscritto Mario Polegato Moretti nato a Crocetta del Montello (Treviso), ii 16 agosto 1952, codice fiscale PLGMRA52M16C670T
ii sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsita in atti e di dichiarazioni mendaci
Au 111T iZ/1 {! LL,v tvl�"; l { / tJ 3 / 2.c 9-yS
{Luogo e data)

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Mario Moretti Polegato è il Presidente del gruppo Geox S.p.A., il primo marchio italiano e uno dei primi a livello mondiale nel settore della calzatura "lifestyle casual".
Nato il 16 agosto 1952 a Crocetta del Montello (Treviso), ed ivi residente in Via Giovanni Fantin 96, Mario Moretti Polegato, appena terminati gli studi in agraria con specializzazione in enologia, si dedica all'attività imprenditoriale di famiglia, impegnata nel settore vitivinicolo da tre generazioni e divenuta una delle realtà più importanti in Italia.
A metà degli anni Novanta, ha rivoluzionato il settore della calzatura inventando e brevettando una nuova tecnologia capace di far respirare i piedi a contatto con la suola di gomma. Grazie a questa invenzione, Mario Moretti Polegato ha reso in pochi anni Geox uno dei più importanti player dell'industria calzaturiera internazionale.
Con 30.000 addetti nel mondo, tra diretti e indiretti, è presente in più di 110 paesi.
il 1° dicembre 2004 Geox è stata quotata alla Borsa di Milano.
Mario Moretti Polegato è Presidente della LIR S.r.l., holding di famiglia, che detiene il 71% di Geox e il 100% di Diadora S.p.A., storico marchio italiano dello sport presieduto da suo figlio Enrico.
Mario Moretti Polegato vanta sei Lauree Honoris Causa e dedica molto del suo tempo all'insegnamento della "Proprietà Intellettuale" nelle scuole e Università italiane e internazionali. Per l'impegno profuso, una delle più importanti business school a livello internazionale, l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, gli ha conferito il titolo di "Affiliate Professor of Entrepreneurship". E stato anche membro dell'International Advisory Council dell'Università Bocconi di Milano e Presidente dell'International Advisory Board dell'Università Cardenal Herrera di Valencia di cui è tutt'ora membro e Professore Onorario.

| Nominativo | Carica | Altri incarichi |
|---|---|---|
| Presidente del Consiglio di Amministrazione di: | ||
| LIR SRL, società controllante di Geox SPA | ||
| Reggente della: | ||
| Mario Moretti Polegato | Presidente | · Banca d'Italia presso la Sede dell'Istituto in Venezia. |
| Membro del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo di: | ||
| CONFINDUSTRIA | ||
| [Membro del Community of Chairpersons del World Economic Forum] |
Dichiatazione per i candidan Amministratore

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL. D.P.R. 28,12,2000 N. 445
Il sottoscritto Enrico Polegato Moretti nato a Asolo (Treviso), il 06 luglio 1981, codice fiscale PLGNRC81L06A471D
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
no 21/3/25
(Luogo e data)
In fede

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Enrico Moretti Polegato è Presidente di Diadora S.p.A. e Vicepresidente di Geox S.p.A.
| Ottobre 2014 | Assume la carica di Amministratore Delegato di Diadora Sport S.p.A. fino a marzo 2020 mantenendone la Presidenza |
|---|---|
| Marzo 2010 | Presidenza Diadora Sport S.r.I. |
| Diadora e un marchio sportivo italiano nato nel 1948 a Caerano di San Marco (Treviso). L'azienda, oggi presente in oltre 60 paesi al mondo, produce e commercializza calzature e abbigliamento dedicati allo sport e al tempo libero |
|
| Ottobre 2008 | Cooptato nel Consiglio direttivo di Unindustria Treviso |
| Settembre 2008 | Consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense |
| Aprile 2008 | Vicepresidente e Amministratore Esecutivo e membro del Comitato Esecutivo di Geox S.p.A. |
| Marzo 2005 | Laurea in Giurisprudenza |



| Il/la sottoscritto/a ENRICO HISTRON | |
|---|---|
| natola a HIRTNO (VE) | 94/10/1969 . |
| codice fiscale >>STNIRCGGR24T241A |
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
2015 03
(Luogo e data)
In fede

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa i interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a ognomo o i nattribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero in voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo organizzato obondo il sistema mona, del codice civile. L'amministratore indipendente, 2 loo oopilouatele, covemina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
q) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Senior Advisor, former CCO. COO. CIO. CSCO
Product and Brand Manager for Kastle bikes and ski a Division of Bnetton Sport System Executive of EssilorLuxottica and Luxottica for almost his carrer. Formely he has been Enrico Mistron is a senior executive with more than twenty-five years of experience as amd Phd for the Business Admin department at Ca' Foscari University in Venice.
responsability of Group Consolidated Financial Stetement, Corporate Reporting, Transfer He served between (1995-1998) as Corporate Finance Manager where he had the Price policy definition and for the integration of the Lenscrafters acquired in 1995. He served as M&A VP (1998-2003) where he had the opportunity grew professionally and internationally travelling all over the worls and to live one of he most exciting period for Luxottica, During this years infact Luxottica did the Acquisition and Integration of Ray Ban and SunglassHut.
controlling model (sales & marketing, operations, ovrehead, IT, credit, inventory), the He served as Group Controller VP (2003-2009) where he developed the business global controlling organization, the planning & controlling processes and the related information system to support them as well as all the business kpi that are still the foundation of the actual performance managment system. He served as Group Supply Chain SVP (2009-2014) where he had the responsability of Forecasting, Production Planning, Procurement, Retail Planning, NPI planning..). Operations Strategy, Ops Business Development and Planning processes (SIOP,
He served as Executive Corporate Officer and CIO (2014-2021) where in addition to Information System & Security and Strategic Supply Chain, he had the responsabiliy of In Store Experionce & Technology, Store format development and Store Construction, Consumer Engagement and Care platform and Sustainable Spending.
http://linkedin.com/in/enrico-mistron-03588727



| Società | Carica |
|---|---|
| Vernici Caldart Spa | Consigliere d'amministrazione |

La sottoscritta Claudia Baggio nata a Camposampiero (Padova), il 17 agosto 1981, codice fiscale BGGCLD81M57B563N
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
71 037
(Luogo e data)
In fede

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione devono possedere i reguisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.
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Nata il 17.08.1981 www.studioavvocatobaggio.it
"Le Locazioni", in Patrimonio e Residenza Pubblica, Venezia, Supernova, 2021; "Le Fondazioni" in Le Fondazioni, Venezia, Supernova, 2022.
Autorizzo il destinatario del presente CV all'utilizzo e trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modifiche nonchè del GDPR (reg. UE 2016/679).
| CERTIFIED | |||
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| Altri incarichi | |||
| DIADORA SPA Consigliere di: |
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| Carica | |||
| Amministratore | |||
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| Claudia Baggio | |||

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Ubaldo Livolsi nato a Milano, il 27 ottobre 1945, codice fiscale LVLBLD45R27F205X
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
Milano, 21 marzo 2025
(Luogo e data)

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della foro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabill dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica,
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Clascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.


NATO A MILANO IL 27 OTTOBRE 1945
EMAII
Indirizzo:
MILANO
Mobile:
Si è laureato in economia e commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano ed ha perfezionato i propri studi presso centri di formazione in Italia ed all'estero.
In passato è stato membro dei CDA di importanti Gruppi e società quali Fininvest Spa, Mondadori Spa, Standa Spa, Mediolanum Spa, Interbanca Sgr. È stato, inoltre, Amministratore Delegato di Cinecittà Holding ed Ambasciatore di San Marino in Serbia e Montenegro. È stato, infine, professore di Analisi di Bilancio presso l'Università telematica Marconi e di Finanza Internazionale presso l'Università telematica E-Campus.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679


WATHERS A
| Società | Incarico |
|---|---|
| Livolsi & Partners Spa | Presidente |
| LEAG SA | Presidente |
| Fondazione Link Campus University | Amministratore |
| Università Link Campus University | Amministratore |
| SKILLOB B.V. | Amministratore |


Dichiarazione per i candidati Amministratore
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N, 445
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
(Luogo e data)
In fede

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei reguisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.


Dati anagrafici: nato a Prato (PO) il 29 Ottobre 1950 - Cod. Fisc.: GST LSN 50R29 G999C Residenza: P Studi: Prato - Via G. Catani n. 37 Firenze - Lungarno A. Vespucci n. 58 email:
email pec: [email protected]
Amministratore Indipendente nei consigli di aziende quotate e non quotate, anche a capitale pubblico, con particolare competenza nella gestione dei comitati controllo, rischi e sostenibilità.
Presidente e/ Membro del Collegio Sindacale di società di capitali quotate e non quotate, anche a capitale pubblico, nonchè enti pubblici e private, società para-bancarie e associazioni Onlus.
laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, in data 16 Ottobre 1974 (maturità scientifica conseguita presso il Convitto Nazionale Cicognini di Prato).
abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita presso l'Università di Firenze, avendo superato l'esame di Stato nella seconda sessione relativa all'anno 1975.

Professionista certificato e referente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti Al Moosa Tower 2, 14th Floor, Trade Centre-Trade Centre 1, Dubai
FiRENZE (ITALIA) - 50123 - Lungaro A. Vespicoin (ATEL (+13) 055,267066 - PRATO (TALLA) - 59100 - Yıl G. (++39) 0574,570561 (++39) 0574,574335
Cod Fil Selection ( Sepucci n. e-mail: d


DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Soggiorno negli Stati Uniti, California, San Diego, frequenza corso di "Business English" presso la ELS School, breve esperienza presso importante studio professionale in San Diego.
· Iscritto al n. 36/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato (già n. 54 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato) -circoscrizione Tribunale di Pratodal 16 Marzo 1977.
· Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 24 Febbraio 1988 al 24 Febbraio 1991.

Professionista certificato e referente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti Al Moosa Tower 2, 14th Floor, Trade Centre- Trade Centre 1, Dubai
FIRENZE (TALIA) - 50123 - Lungarno A. Vespucci n. 58 TEL. (++39) 055 267066 PRATO (TALIA) - 59100 - Via G. Catarin - 37 - EL. (++39) 0574.57433 Cod Fisc : GST LSN 50R29 G999C - P.IVA: 00103220976


DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
= Prato (PO), Via G. Catani n. 37 - Partita IVA 00103220976 - Tel. 0574.570550 - Fax 0574.574335.
« Firenze, Lungarno A.Vespucci n. 58 - Tel. 055.2670608 (sede anche del Consolato del Principato di Monaco a Firenze),
docente Università degli Studi di Firenze al Corso di perfezionamento post laurea in "Diritto e Gestione della crisi d'impresa e del debitore", anno accademico 2016/2017,
docente Università degli Studi di Firenze al Corso di perfezionamento post laurea in "Management Industry 4.0", anno accademico 2017/2018,
docente Università degli Studi di Firenze al Corso di "Diritto della Gestione e Risoluzione della Crisi Economica", anno accademico 2024/205.

Professionista certificato e referente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti Al Moosa Tower 2, 14th Floor, Trade Centre - Trade Centre 1, Dubai
FIRENZE (ITALIA) - 50123 - Lungarno A. Vespucci n. 58 TEL. (++39) 055 267060 - PRATO (ITALIA) - 59100 - Via G. Catarin, 37 - TEL. (++39) 0574,57433 Cod Fisc : GST LSN 50R29 G999C - P IVA: 00103220976


DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
· Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della società "Geox S.p.A." società quotata presso Borsa Italiana.
· Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società "XLog S.r.l." e "Geox Retail S.r.l.".
· Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Industriale e Commerciale dell'Arte della Lana S.p.A.
· Presidente e/o Membro Effettivo del Collegio Sindacale di capitali, enti pubblici e privati e società finanziarie para-bancarie, tra le quali: "Alisped S.p.A.", "Enegan S.p.A.", "Interporto della Toscana Centrale S.p.A.", "Next Holding S.p.A., "Progetto ITACA Firenze Onlus", "Lenzi Automobili S.p.A.", "QTI S.r.l.", "Florian S.p.A.".
· Presidente del collegio sindacale della società "Toscana Finanza S.p.A." fino al 31 Dicembre 2011 (già quotata presso Borsa Italiana, successivamente acquisita ed incorporata in BANCA IFIS Spa).
· Presidente del collegio sindacale della società "SIFA' Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A." fino al 31 Dicembre 2020.
· Presidente del Collegio Sindacale, tutt'ora in carica, della società "Politeama Pratese SpA", proprietaria del "Teatro Politeama Pratese" a Prato, per il quale è stato promotore per la costituzione di una Public Company a scopo culturale, approvata dalla Consob il 17 Marzo 1997.

Professionista certificato e referente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti Al Moosa Tower 2, 14th Floor, Trade Centre - Trade Centre 1, Dubai
FIRENZE (ITALA) - 50123 - Lungaro A. Vespuco n. 58 TEL. (+39) 055 267608 - PRATO (ITALIA) - 59100 - Via G. Grani . 37 - TEL. (++39) 0574.574335
Cod Fil - Col Cod Fis - Col F


DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
· Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Azienda Speciale "APM - Azienda Pratese Multiservizi", già Azienda Farmaceutica Municipalizzata, dal 24 Luglio 1995 al 19 Febbraio 1998.
· Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società Ippica Villa Glori Aguano SpA", dal 27 Novembre 1997 al 21 Giugno 1999 su designazione di SISAL SpA.
· Membro del Consiglio di Amministrazione di Hotel Croce di Malta (Montecatini Terme) (di proprietà di Hotel La Pace - Montecatini Terme) dal 1985 al 1990.
· Presidente del Collegio Sindacale della società Terme di Saturnia dal 1995 al 2000.
· Presidente del Collegio Sindacale della società STB (Società delle Terme e del Benessere) SpA (proprietaria delle Terme di S.Casciano dei Bagni- Fonteverde, Grotta Giusti, San Giuliano Terme - Bagni di Pisa) dal 2000 al 2015.
· Membro del Collegio Sindacale della Associazione degli Industriali Pratesi, affiliata alla Confindustria (Unione Industriale Pratese).
· Presidente del Collegio Sindaco Effettivo della società "Firenze Convention Bureau S.c.r.l.".
· Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società "Marzotto Sim S.p.A. già Armonia Sim S.p.A.".
· Sindaco Effettivo del collegio sindacale della società "Firenze Fiera S.p.A." (gestione mostre, esposizioni e congressi).
· Presidente del collegio sindacale della società "APT Firenze - Azienda per il turismo di Firenze".

Professionista certificato e referente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti Al Moosa Tower 2, 14th Floor, Trade Centre - Trade Centre 1, Dubai
FIRENZE (TALM) - 50123 - Lungaro A. Vespucin (68 TEL. (+13) 065 267060 - PRATO (TALLA) - 53100 - Via G. (+139) 0574.570550 r. - FAX (+13) 0574.574.35
Cod Fig. ( Cod Fin Coll
CERTIFIED

DOTTORE COMMERCIALSTA REVISORE CONTABILE
· Presidente del collegio dei revisori della società "Provincia di Prato", dal 31 Ottobre 2007 fino al 11 Ottobre 2010.
· Amministratore Indipendente della società quotata in borsa "Eurofly S.p.A.", fino al 30 Aprile 2009.
· Consulente di riferimento della società Millenaria SpA (Firenze) e Hotel Principe di Piemonte (Viareggio) dal 1 Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2011.
Prato, 21 Marzo 2025
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


Professionista certificato e referente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti Al Moosa Tower 2, 14th Floor, Trade Centre - Trade Centre I, Dubai
FIRENZE (ITALIA) - 50123 - Lungaro A. Vespuco n. 58 TEL. (++39) 055 2670608 - PRATO (ITALIA) - 59100 - Via G. Catari n. 37 - TEL. (++39) 0574.57435 Cod Fi 00103220976
| Dott. ALESSANDRO GIUSTI | ELENCO CARICIIE | 13/03/2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Società r |
Codice Fiscale | Data nomina | Scadenza carica | CARICA |
| Alexico Srl | 10319081005 | 14/01/2021 | fino a revoca | Amministratore Unico |
| Alisped Spa | 00447750480 | 22/06/2023 | 31/12/2025 BIL | Sindaco effettivo |
| Assoc Industr Arte della Lana Spu | 00405690488 | 11/05/2022 | 31/12/2024 BIL | Consighere |
| Brubic Srl | 00435590484 | 28/06/2023 | 31/12/2025 BIL | Revisore Legale |
| Carlo Pacini Immobiliare Srl a socio unico | 3828300487 0 |
29/05/2023 | 31/12/2025 1311 | Revisore Legale |
| EBS Srl Euro Building Society | 05440430485 | 29/05/2023 | 31/12/2025 BIL | Revisore Legale |
| Enegan Spa | 06017-120487 | 02/05/2023 | 31/12/2025 BIL | Sindaco effettivo |
| Filpucci Spa | 1763440482 () |
27/06/2023 | 31/12/2025 BIL | Sindaco ellettivo |
| Florian Spa | 03621990260 | 25/07/2022 | 31/12/2024 BİL | Sindaco ellettivo |
| Fondazione Politeama Pratese | 01675330979 | 5 esercizi | Presidente Collerio Sindacale | Presidente Collegio Sindacale |
| Geox Retail Sil | 563231009 ਾ |
12/03/2024 | 31/12/2024 BIL | Presidente Consiglio di Amministrazione |
| Geox Spa | 3348440268 | 14/04/2022 | 31/12/2024 BIL | Consigliere |
| Interporto della Toscana Centrale Spa | 03447690482 | 31/01/2024 | 31/12/2025 BIL | Presidente Collegio Sindacale |
| investex Srl | 00861250488 | 11/10/2023 | 31/12/2025 BIL | Revisore Legale |
| enzi Automobili Spa | 01597850971 | 29/07/2024 | 31/12/2026 BIL | Presidente Collegio Sindacale |
| Manifattura Tessile Toscana Spa | 03965390481 | 29:05:2023 | 31:12/2025 1311 | Presidente Collegio Sindacale |
| Mycon Sil | 02479920973 | 09/09/2024 | a tempo indeterminato | Amministratore Unico |
| Next Holding Spa | 04302540481 | 25/07/2022 | 31/12/2024 BIL | Presidente Collegio Sindacale |
| O.G. Srl In Liguidazione | 00269240461 | 24/10/2014 | fino a revoca | الاستان المستمل المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتح |
| PLS Srl | 02669800357 | 29:06/2023 | 31/12/2025 BH | Revisore Legale |
| Prato Calenzano Srl | 02370650976 | 29/05/2023 | 31/12/2025 BIL | Revisore Legale |
| Progetto Itaca Firenze ETS | 18FDF1 56 Fr | 03/05/2022 | 3 ANNI | Sindaco Unico |
| ાન ડેરી | 07044650484 | 24/06/2024 | 31/12/2026 BIL | Presidente Collegio Sindacale |
| SSG Sri | 1691710477 (J |
29/05/2023 | 31/12/2025 BIL | Revisore Legale |
| l'intoria Fiordiluce Srl | 02139490979 | 17/04/2024 | 31/12/2026 BIL | Revisore Legale |
| Xlog Srl | 04409280262 | 12/03/2024 | 31/12/2024 BIL | Presidente Consiglio di Amministrazione |


AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta Clelia Leonello nata a Monza, il 15.06.1969, codice fiscale LNLCLL69H55F704Y
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

-
saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sesto San Giovanni, 21 Marzo 2025
In fede


Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:


La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Consigliere di Amministrazione Zephir Sgr a partire da maggio 2018 Procuratore Investire Sgr
Novembre 2023-attuale Incarico di Project Manager Regione Piemonte: Progetto PNRR 1000 Esperti Cogestione di circa 80 Esperti e Pianificazione Progetti Speciali
Marzo 2011- attuale Linea Re Consulting Srl- e ora Cerva Investimenti Srl Socio
Gennaio 2015-Febbraio 2016 Global Strategy Srl Partner Consulenza strategica, M&A, Restructuring, Real Estate, Analisi fattibilità Project Finance
Marzo 2010- Marzo 2011: Interporto Regionale della Puglia S.p.A Temporary Financial manager per la ristrutturazione finanziaria
Settore infrastrutture
Ristrutturazione debito nel rispetto di finanziamenti europei e regionali ottenuti. Interfaccia con gli enti preposti.
Giugno 2008-Febbraio 2010: CPI- S.p.A
Milano
Torino
Milano
Milano
Bari

Amministratore operativo di una holding di partecipazione (TUB 106) impegnata nel PE di PMI Maggio 2007-aprile 2008: Gruppo Acquamarcia (gruppo immobiliare quotato fino al 2005) Roma Consulente finanza e sviluppo Ho gestito l'iter di ottenimento di un finanziamento da 250 MIn di euro erogato nell'agosto 2007 Marzo 2000 - aprile 2007. Gruppo Zunino (holding di Risanamento, società quotata) Milano Direttore finanziario Sistema Holding · Pianificazione finanziaria, strutturazione di finanziamenti assets immobiliari, coordinamento della tesoreria. · Supervisione della gestione del patrimonio immobiliare. · Selezione e coordinamento del personale amministrativo e fiscale 1997-2000 IBI (ora Alerion, società quotata) Milano Senior Analyst Operazioni di Merger & Acquisition; analisi degli investimenti, ristrutturazione del debito bancario 1994—1997 Advance- Partner di LBO Italia Milano Financial Analyst Predisposizione di Business Plan e Valutazioni d'azienda ISTRUZIONE 1989-1993 Università Bocconi Milano Laurea in Economia Aziendale -Specializzazione Intermediari Finanziari.
1983-1988 Liceo Scientifico Casiraghi Cinisello B. Maturità scientifica.

Nome società:Cerva Investimenti Srl Viale Bianca Maria 13 20122 MILANO Iscritta al Registro delle Imprese di Milano – CF e P.IVA 08845860967 Quota detenuta: 95% Qualifica: Amministratore Delegato Nome società: Zephir Capital Partners SGR SpA -Via del Lauro n. 6, 20121 MILANO Iscritta al Registro delle Imprese di Milano – C.F. e P. IVA 08858450961 Quota detenuta: 1% Qualifica: Amministratore Indipendente

Ma sottoscrittela Silvia ZAITPERONI 11 21/07/1969 natola a TREVISO codice fiscale ZIPSLV69L61L L L GO7W
alla sottoscrittøra, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui diobiorozioni mendaci MIL Sottoschità/à, Solto la propha ed CSoldowa Tospendania, che la dichiarazioni mendaci
CERTIFIED .
21/03/2025
(Luogo e data)
In fede

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal sho improdo, Non può essere nominato annimistian e chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi La "lomina" degli "unniminati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, amministraton, ono conomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte, di 2449 e 2400. La nomina o circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di dell'interessato, or una dichiarazione di interdizioni dall'ufficio di amministratore ineleggibilità "proviote" dall'anno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, esistivo Gli annininistraton non possono convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello staluto, e sono Gli amministraton' sono neleggioni, stavo anche se nominati nell'atto costituivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese (2188) indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a cognome e il norne, il fuogo e la data al natolia società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili aisterzi dopo l'adempimento della rappresentanza della società non sono oppombile la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su vichiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia al sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei 5. Salvo quano provioto di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero indirettamente, con i soci che namo proomato vi volta monistico, il componente espresso
di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, professo di Voll. Nelle società organizzato essere in possesso dei requisiti di onofabilità, professionalità dalla lista ul minoranza devo cosoro in posticolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del comsiglio di 4. In aggiunta a quanto disposto dal osiglio di amministrazione sia composto da più di setto componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindati dell'articolo componenti, devono possedere i requisit an indiponi requisiti previsti da codici di 148, comma 3, nonche, se lo statuo lo preventi regolamentati o da associazioni di comportamento redatti da società di gostiti al consiglio di amministrazione dell'escribità di con categoria, il presente contina non si appilo al consiglio in consiglioretoro indinendentie che organizzate secondo il sistema monistio, police civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata successivamente alla consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua a) 80 novvo, o na novrato controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

Treviso, 20 marzo 2025
| Silvia Zamperoni | nata a Treviso, il 21 luglio 1969, e residente in Treviso, |
|---|---|
| Titoli di Studio: | -diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico 'Leonardo Da Vinci' di Treviso nell'anno scolastico 1988-1989; |
| -nel 1995 Laurea in Giurisprudenza - indirizzo Internazionale presso l'Università degli studi di Trieste, con discussione di tesi in materia di diritto del Lavoro 'La tutela della Maternità nel rapporto di Lavoro', Relatrice la Professoressa Dott.ssa Cecilia Assanti. |
|
| Qualifica professionale: svolgimento della pratica professionale di Avvocato nel periodo 1995-1998 presso lo Studio Legale Mognon & Partners di Treviso; |
|
| -nel dicembre 1998 esame scritto per l'abilitazione professionale presso la Corte d'Appello di Venezia. Nell'ottobre 1999 svolta la prova orale. In data 13.1.2000 iscrizione all'albo professionale degli Avvocati dell'ordine di Treviso. |
|
| -Dall'aprile 2007 presentata richiesta di iscrizione all'AGI - Associazione Giuslavoristi Italiani, alla quale si è a tutt'oggi associati. -Dall'1.1.2011 socia dello Studio M&P MOGNONPARTNERS sino ad oggi. L'attività prestata riguarda prevalentemente il diritto del lavoro sia in ambito giudiziale (redazione di atti per controversie riguardanti cessazioni rapporti di lavoro; licenziamenti; demansionamenti; differenze retributive; previdenziale) sia stragiudiziale (pareri scritti; accordi di risoluzione rapporti di lavoro; contratti; procedure di licenziamenti collettivi; richieste di Cassa Integrazione; partecipazioni a convocazioni per tentativi di conciliazione anche sindacali), a favore di Società datrici di lavoro. Occasionalmente sono stati rappresentanti anche Enti pubblici con riferimento alla cessazione di rapporti di lavoro. Inoltre, viene prestata attività con riguardo al diritto civile rispetto a contratti quali rapporti di lavoro autonomo, mediazione, prestazione d'opera e agenzia (anche a livello di contrattualistica |

internazionale). Con riferimento a detta ultima attività è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese scritta. Altresì ampia esperienza in ambito di consulenza e contenzioso riguardante le procedure concorsuali e crisi d'impresa con riferimento alle problematiche involgenti la gestione del personale.
la natura dell'attività prestata richiede un fondamentale e Altre Informazioni : costante aggiornamento sui nuovi aspetti normativi e giurisprudenziali delle materie trattate, con partecipazioni costanti a convegni e corsi specialistici.
Per quanto concerne le tematiche giuslavoristiche oltre agli interventi diretti in qualità di relatore, è stato richiesto il contributo nella progettazione, organizzazione ed elaborazione di convegni e seminari.
da aprile 2022 Consigliere d'Amministrazione indipendente di Geox Incarichi: s.p.a. e componente e Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Silvia Zámperoni
Autorizzo il destinatario del presente Curriculum Vitae all'utilizzo e trattamento dei dati Autonzio x accematare del prs. 196/03 e successive modifiche nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Silvia Zamperoni

Treviso, 21 marzo 2025
La sottoscritta SILVIA ZAMPERONI nata a Treviso il 21 luglio 1969, residente in Treviso, codice fiscale ZMPSLV69L61L407W,
in relazione alla nomina del Consiglio d'Amministrazione di GEOX s.p.a. con sede in il relazione alla nomina dol Sonolgno dell'Assemblea convocata per il giorno 17
Biadene di Montebelluna (TV), all'ODG dell' Assemblea convocata del UR o i Bladene di Monteboliana (17)) ax 1992 at 1992 at 1992 a l'esta presentata da LIR s.r.l.
di non ricoprire alcun incarico in organi di amministrazione o controllo di altre società.
silvia zamperoni,

28.12.2000 N. 445
| Na o DIST POINANA |
sottoscritte a | |
|---|---|---|
| VOIR | natøla | a |
| PREMESSO CHE | codice fiscale |
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci DICHIARA


148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
21 Marro 2025 and. (Luogo e data) In fede ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI
Cause di ineleggibilità e decadenza Art. 2382 c.c.
emarket
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.


La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Requisiti di indipendenza
Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:


la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

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d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore:
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.



Dati personali
Numero di telefono: Indirizzo e-mail:
Gaudiana Giusti è una professionista e membro di consigli di amministrazione, con un forte impegno rispetto a innovazione, corporate governance e sostenibilità.
Con una comprovata capacità di creare valore duraturo, guarda alle decisioni strategiche e relative allo sviluppo organizzativo con un focus importante su pratiche aziendali sostenibili, solidità delle strutture di governance e supporto alle iniziative innovative che contribuiscano alla crescita e alla responsabilità sociale dell'azienda.
Ha una consolidata esperienza in materia di corporate finance, capital markets, banking e corporate governance; ha inoltre un comprovato track record nella partecipazione ad operazioni di finanza straordinaria di società quotate e/o regolamentate, di rilievo per complessità, dimensioni e numero di giurisdizioni e mercati interessati, con il coinvolgimento di sistemi legali e culture diverse.
In ambito corporate governance ha una notevole esperienza in tema di gestione dei rischi, compliance, politiche di remunerazione e rapporti con parti correlate. Ha inoltre specifiche competenze in materia di sostenibilità e ha sviluppato un'importante esperienza nell'identificazione di rischi e opportunità legati alle tematiche ESG e all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, ivi inclusa la relativa pianificazione strategica e reporting.
Nei vari ruoli, ha attivamente contribuito a progetti di revisione dei piani industriali e modelli di business e/o riorganizzazioni, ivi inclusi progetti di crescita non organica; ha inoltre contribuito a progetti di innovazione e trasformazione digitale, anche in relazione alle tematiche ESG.
Durante tutta la sua carriera professionale, ha costantemente promosso equilibrio di genere e una cultura inclusiva, lavorando attivamente su progetti correlati e quidando alcuni di questi.
E' membro di alcuni dei think tank nazionali e internazionali più influenti e di alcune delle principali associazioni della comunità imprenditoriale.
Parla italiano, inglese e francese.
Ha fatto parte di consigli di amministrazione di società quotate (e non) ricoprendo ruoli di presidenza o partecipazione al Comitato Controlli e Rischi, Comitato Remunerazione e Comitato Governance e Sostenibilità. E' stata Lead Indipendent Director.
In particolare, fino al 31 gennaio u.s. è stata amministratore indipendente presso MCE Finance S.p.A e fino al 31 dicembre u.s. ha fatto parte dell'Organismo di Vigilanza di varie entità del gruppo Credit Suisse in Italia e all'estero.
Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza di Saes getters SpA; è stata amministratore indipendente di A2A e amministratore indipendente di Banca Carige S.p.A. (Nomina Fondo Interbancario); amministratore indipendente e di Unipol Banca S.p.A e amministratore indipendente e Presidente del Comitato Rischi di Banca Farmafactoring; amministratore indipendente ad interim di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
Tra le attività in ambito non -profit, è membro dello Steering Committee di Chapter Zero Italy, in collaborazione con il World Economic Forum, e Responsabile della Commissione Governance Large Corporates and Listed Companies, presso l'Ente Nazionale per l'Intelligenza Artificiale - E.N.I.A.
E' attualmente Of Counsel presso lo Studio Legale Bastianini Carnelutti. Nel 2016 ha ricoperto una posizione di General Counsel presso Veneto Banca per poi tornare, a partire dal 2017, alla professione legale. Tra il 2012 e il 2016 è stata of counsel presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, studio di cui ha fatto parte in precedenza come socio fino al 2007.
Tra il 2007 e il 2012 ha lavorato presso Credit Suisse (Italia) quale Head of General Counsel Country Coverage; ha fatto parte dell'Italian Management Committee e presieduto il Diversity and Philanthropy Council per l'Italia.
Ha collaborato e collabora su base occasionale con l'Università "Luigi Bocconi", Università LUISS "Guido Carli" e l'Università degli Studi di Milano. Ha pubblicato articoli con riviste italiane e straniere.


QUALIFICHF PROFESSIONALI
LINGUE:
CARICHF IN ORGANI GESTIONALI O DI CONTROLLO
Avvocato abilitato in Italia
| Italiano | madrelingua |
|---|---|
| Inglese | ottima conoscenza |
| Francese | buona conoscenza |
Fino al 31 gennaio 2025 e' stata amministratore indipendente presso MCE Finance S.p.A. (a partire da aprile 2025).
Fino al 31 dicembre 2024 è stata membro dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 di alcune entità giuridiche in Italia ed all'estero appartenenti al gruppo Credit Suisse (a partire da luglio 2012). Iniziativa innovativa che ha visto la creazione di vigilanza presso tutte le società del gruppo che avevano un nesso col mercato italiano.
Fino ad aprile 2024 è stata Lead Indipendent Director, Presidente del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazione e Nomine nonchè dell'Organismo di Vigilanza presso Saes Getters S.p.A. (a partire da aprile 2015). Nel corso dei 9 nove anni ha contribuito in modo significativo alla ridefinizione della struttura di governance della società.
Fino ad aprile 2023, è stata amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi presso A2A S.p.A. (a partire da Aprile 2017). Nel corso dei sei anni ha contribuito in modo importante ad accompagnare il nuovo corso della società nell'avvicendamento del top management.
Fino a novembre 2022 è stata amministratore indipendente e Presidente del Comitato Parti Correlate di Carige SpA (a partire da gennaio 2020). Ha contribuito in modo importante a traghettare la società nel periodo tra l'intervenuta ricapitalizzazione del Fondo Intercambancario e l'OPA lanciata da BPER.
E' stata amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controlli e Rischi presso Unipol Banca (tra luglio e novembre 2019) e amministratore indipendente e Presidente del Comitato Rischi Banca Farmafactoring (tra il 2014 e il 2016); presso quest'ultima ha contribuito alla riorganizzazione della governance in vista della potenziale quotazione della società.
E' stata amministratore indipendente di Domus Italia S.p.A. e di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
CARICHE IN ORGANI DI ASSOCIAZIONI NON PROFIT
ESPERIENZE PROFESSIONALI: Membro dello Steering Committee di Chapter Zero Italy (da Novembre 2022). Chapter Zero è parte della Climate Governance Initiative, in collaborazione con il World Economic Forum (dal 2022), attiva quanto alla consapevolezza degli amministratori indipendenti circa rischi ed opportunità collegati all'impatto climatico.
Responsabile della Commissione Governance Large Corporates and Listed Companies, presso l'Ente Nazionale per l'Intelligenza Artificiale - E.N.I.A.
Membro del gruppo di riflessione di NedCommunity in materia di Governance delle Istituzioni Finanziarie (dal 2019).
DA NOVEMBRE 2021
Studio Legale Bastianini Carnelutti In an alliance with Studio Legale Schiavello & Co
(Milano)
(Milano)
Of Counsel: Corporate Finance, Corporate Governance & ESG, Banking & Capital markets
DA GENNAIO 2017 A MAGGIO 2019
Studio Legale Schiavello & Co.
Of counsel
DA APRILE 2016 A DICEMBRE 2016 General Counsel
Veneto Banca (Montebelluna)


Responsabile per il coordinamento della Direzione Affari Societari e Legale con un team di 40 persone.
DA MAGGIO 2012 A APRILE 2016
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Milano)
Of counsel
M&A e Corporate finance, banking, servizi di investimento, mercato dei capitali.
DA GIUGNO 2007 A APRILE 2012
CREDIT SUISSE (Milano)
Head of General Country Coverage (Italy) (2011 - 2012): responsabile per il coordinamento delle funzioni Legal and Compliance con un team di 20 persone.
Head of Legal (Italy) (2007 - 2012):
Membro dell'Italian Management Committee, organo responsabile della gestione strategica delle attività italiane per le tre divisioni, e dell'EMEA Country Heads Conference (General Counsel Country Coverage) rivolta a coordinare l'attività nei paesi EMEA. Fondatrice e Presidente del Diversity and Philanthropy Council per l'Italia, rivolto a promuovere a livello di Gruppo una cultura di rispetto per le differenze individuali e la creazione di un ambiente di lavoro improntato all'inclusione.
DA SETTEMBRE 1995 A GIUGNO 2007
Gianni, Origoni, Grippo & Partners (Roma)
Partner da gennaio 2001: M&A e corporate finance, banking, investment services, debt e equity capital markets.
Clienti: banche d'investimento, istituti bancari e assicurativi, clienti societari e governativi.
STUDIO LEGALE BISCONTI (Londra - Milano)
Associate
TITOLI DI STUDIO: Università di Pisa Maxima cum laude, votazione 110/110
Université Libre de Bruxelles: Bruxelles, Belgio Licence speciale en droit européen, avec distinction
In the Boardroom: percorso formativo per consiglieri e key executives - un progetto congiunto di Linklaters and Egon Zehnder sponsorizzato da Valore D e GE Capital.
Assogestioni - Assonime Induction sessions per amministratori e sindaci di società quotate
ABI
Percorso introduttivo per consiglieri di nuova nomina di istituti finanziari; Percorso di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione su Mercati e Risk management e nuove sfide Induction Session su ESG e risk management.
LICENZE E CERTIFICAZIONI
EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies). ESG Essentials Certificate.
Percorso Formativo Chapter Zero: Cambiamento Climatico e Corporate Governance (A Climate Governance Initiative Approved Course).
ISQ/IEC 42001 Al MANAG. SYSTEM AUDITOR - AICQ-SICEV Artificial intelligence Management system Auditor ISO/IEC 42001:2023 (Ongoing)
ATTIVITA ACCADEMICA
Relatrice a conferenze e seminari, particolarmente su temi di corporate governance, ivi inclusi quelli più particolarmente connessi alla gestione dell'impatto climatico. Materie coperte sono il funzionamento e gestione delle società (con particolare attenzione a quelle quotate) e loro organizzazione interna (assemblee, consigli di amministrazione e organi di controllo).

Ha collaborato e collabora nel contesto di corsi di laurea e specializzazioni presso I' Università Commerciale Luigi Bocconi, l'Università LUISS Guido Carli e l'Università degli Studi di Milano.
Ha pubblicato articoli in riviste di settore e contribuito alla redazione di testi giuridici.
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ALTRI AMBITI D'INTERESSE
Sports: Sci e navigazione a vela.


in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2025 in unica convocazione, è stata designata quale candidata nella lista presentata dall'azionista LIR Srl
Dichiara
di non ricoprire alcun incarico in organi di amministrazione o controllo di altre società.
In fede Gaudiana Giusti Milano, 21 marzo 2025
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