AGM Information • Mar 27, 2025
AGM Information
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lli sottoscritto/i azionista/i di GEOX S.p.A., titolare/i delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:
| Azionista | N. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| LIR S.r.l. | ||
| Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso (TV) |
184.297.500 | 71,1004% |
| P.IVA - C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156 | ||
| Totale | 184.297.500 | 71,1004% |
in relazione al punto 11 (Nomina dei componenti il Collegio Sindacale) all'ordine del giorno i parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso "Infinite Area", via San Gaetano n. 113/A, 31044 Montebelluna (TV), alle ore 10.00, il 17 aprile 2025, in unica convocazione, con la presente:
la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:
| N. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
|---|---|---|---|
| NACCARATO | GIOVANNI | 02/04/1972 ROMA | |
| CONTI | VALERIA | 13/12/1971 ROMA | |
| 3. | TEMPESTINI | FABIO | 28/02/1962 FIRENZE |
| N. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
|---|---|---|---|
| ISALVI | FRANCESCA | 30/03/1982 FIRENZE | |
| 2. ITOFFOLATTI | MATTEO | 19/10/1971 VERONA |

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da (1):
Nella selezione dei candidati LIR S.r.l. ha tenuto conto degli orientamenti espressi nella "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società.
Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email [email protected]
Firma degli azionisti
LIR S.r.I. Piazza San Mito, 36/A 31100 Treviso (TV) C.F. e. P.IVA 12780156
1 Barrare caselle che interessano.

| denominazione | INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari | CAB | |||||
| ABI | ||||||
| denominazione 3. data della richlesta |
(ggmmssaa) | 4. data di invio della comunicazione | (ggmmssaa) | |||
| 19032025 | 19032025 | |||||
| 6. n.ro progressivo annuo | 6. n.ro della comunicazione precedente | 7. causale | ||||
| 24500020 | 000000000 | ાંતરક | ||||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione | LIR S.R.L. | |||||
| nome | ||||||
| codice fiscale | 1277730156 | |||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita (ggmmssaa) | 000000000 | nazionalità | TALIA | |||
| Piazza SAN VITO 36/A indirizzo |
||||||
| TREVISO città |
(TV) | Stato | ITALIA | |||
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN a Cad. interno |
T0003697080 | |||||
| denominazione | GEOX ORD | |||||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||||
| 184.297.500,000 12. vincoll o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione |
||||||
| 00 - natura |
||||||
| Beneficiario vincolo | ||||||
| 15. diritto esercitabile | ||||||
| 13. data di riferimento | (ggmmssaa) | 14. termine di efficacia 21032025 |
DEP | |||
| 190 € 2025 16. note |
||||||
| DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE | ||||||
| Firma dell'Intermediario | ||||||
| 17. Sezione riservata all'Emittente | ||||||
| Data della rilevazione | nell'Elenco | |||||
| Cancellazione | ||||||
| Causale della rilevazione: | scrizione | Maggiorazione | ||||
| Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione | ||||||
| Firma dell'Emittente | ||||||

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Giovanni Naccarato nato a ROMA, il 02 aprile 1972, codice fiscale NCCGNN72D02H501N, residente in I
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Roma, 21 marzo 2025 (Luogo e data)
In fede

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di camhio
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normaliva vigente;
analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Limiti al cumulo degli incarichi
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .

Nato a Roma il 2.04.1972;
Studio: Via Margutta, 54 - 00187 Roma
lscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti dal luglio 1996 al n. 6981;
Iscrizione nel Registro dei Revisori Legale con D.M. 25.11.1999, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 100 – IV serie speciale – del 17.12.1999 al n. 106162;
Dal 1998 al 2015 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio Laghi svolgendo attività di consulenza in tema di: operazioni di merger and acquisition; valutazione di aziende e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato; attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato; processi di ristrutturazione del debito.
Dal 2016 ha proseguito nello svolgimento delle attività sopracitate sia in forma autonoma, quale dottore commercialista e revisore legale, sia mediante la propria società di consulenza denominata Gybe S.r.l.
È stato incaricato in qualità di esperto valutatore, per operazioni di cessione/conferimento aventi ad oggetto Rami d'azienda di Società quotate su mercati regolamentati e di loro controllate.
Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore, consulente, coadiutore nell'ambito di procedure concorsuali di primari Gruppi Italiani anche quotati.

Alla data del 21 marzo 2025 ricopre, fra le altre, le seguenti cariche:
Sindaco effettivo o revisore contabile di:
· Next Re SIIQ S.p.A.
· Aurum Sril
· Val di Chienti S.c.p.A.

o Inglese
Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale
Laurea in Economia e Commercio


| La sottoscritta VALERIA CONTI | |
|---|---|
| nata a ROMA | 13/12/197 |
| codice fiscale CNTVLR71T53H501I, residente in ROMA, |
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

■ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Roma, 21 marzo 2025
In fede હ

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
4 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Limiti al cumulo degli incarichi
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .


Dottore Commercialista e Revisore Legale
| Data di nascita: | 13 dicembre 1971 | |
|---|---|---|
| Luogo di nascita: | Roma | |
| Nazionalità: | Italiana | |
| Residenza: | ||
| Recapiti: | - email: [email protected] Tel. |
|
| Sito internet: | www.cdtax.it |
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio con lode presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; è dottore commercialista e revisore legale dei conti.
Ha conseguito un master in diritto tributario presso la LUISS Management di Roma e un master di alta specializzazione presso l'Assonime in materia di profili fiscali dei principi contabili internazionali IAS-IFRS.
Ha partecipato al corso di perfezionamento universitario - Board Accademy in Governance, Risk & Compliance presso la LUISS Business School in collaborazione con Assogestioni.
Ha maturato un'ampia esperienza nell'ambito della consulenza fiscale svolgendo la propria attività per i primi 10 anni in qualità di associata nello Studio Tributario e Societario Deloitte (ex Arthur Andersen) e successivamente, dal 2008, in qualità di counsel nello Studio Gianni & Origoni; nel 2021 è fondatrice dello Studio CD TAX.
Specializzata in diritto tributario ed esperta in materia contabile e societaria, presta la propria attività professionale in diversi settori di business; la sua attività è rivolta sia alla consulenza fiscale e contabile di natura ordinaria sia all'analisi di operazioni straordinarie, su società e gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale. In particolare segue gli aspetti tributari delle operazioni di acquisizioni di società e di complessi aziendali, delle riorganizzazioni di gruppi societari, di quotazioni di società nei mercati borsistici nazionali e di valorizzazioni immobiliari.
Ha una consolidata conoscenza dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS-IFRS), avendo prestato la propria attività di consulenza nella risoluzione di tematiche contabili e fiscali derivanti dall'adozione degli stessi.


Assiste inoltre numerose società rappresentandole in occasione di verifiche fiscali, avendo maturato una significativa esperienza nella definizione delle pretese dell'amministrazione finanziaria sia in sede di accertamento che di contenzioso.
Ha una significativa esperienza in materia di attività di vigilanza e gestione dei rischi ricoprendo da molti anni incarichi di membro di collegi sindacali e di organismi di vigilanza ex D. Lgs. n.231/2001 di società.
È stata ed è amministratore indipendente e presidente di comitati endoconsiliari di società quotate presso la Borsa Italiana.
" Da marzo 1996 a giugno 1998 collaborazione presso lo Studio Commerciale professionisti associati in Roma operante principalmente nell'ambito del diritto fallimentare e del contenzioso tributario.
emarket

& Compliance presso la Luiss Business School in collaborazione con Assogestioni (2023-2024).
E' membro indipendente del consiglio di amministrazione della società Salcef Group S.p.A. e membro del Comitato Audit e Rischi (società quotata nel segmento STAR Euronext Milan di Borsa Italiana fino al 16.11.2024 di cui è stata presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate).
E' membro indipendente del consiglio di amministrazione della società Mare Group S.p.A., società quotata nel segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana; membro del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Guida per la Parità di Genere.
E' membro indipendente del consiglio di amministrazione della società Com.Tel. S.p.A., società quotata nel segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
Attualmente ricopre la carica di membro del collegio sindacale nelle seguenti società:
TSC Tevere s.r.l. (Sindaco effettivo e revisore)

Next Re SIIQ S.p.A. (Amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi).
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in accordo con le disposizioni normative vigenti.
Roma, 18 marzo 2025

| SOCIETA | Carica ricoperta/In corso-Terminata |
Gruppo di appartenenza |
Settore di appartenenza | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salcef Group S.p.A. | Amministratore indipendente/ In corso |
Realizzazione Infrastrutture ferroviarie |
|
| 2. | Mare Group S.p.A. | Amministratore indipendente/ In corso |
Progettazione di infratrutture con impiego di teconologie abilitanti |
|
| 3. | Banca del Fucino S.p.A. | Presidente Collegio sindacale/ In corso |
Servizi Finanziari | |
| 4. | Maggioli S.p.A. | Membro Collegio sindacale/ In corso |
Gruppo Maggioli | Servizi per la P.A., aziende e sanità |
| 5. | Apkappa S.r.I. | Presidente Collegio sindacale/ In corso |
Gruppo Maggioli | Servizi per la P.A. |
| 6. | M.T. S.p.A. | Membro Collegio sindacale/ In corso |
Gruppo Maggioli | Servizi di gestione delle Entrate per Enti locali |
| 7. | COM.Tel S.p.A. | Amministratore indipendente/ In corso |
Progettazione e realizzazione soluzioni ICT |
Allegato elenco cariche Valeria Conti al 21 marzo 2025
P

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Illa sottoscritto DR. FABIO TEMPESTINI nato a Firenze (FI), il 28/02/1962, codice fiscale TMP FBA 62B28 D612S, residente in
illa sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Prato, 21/03/2025
In fede
Firmato digitalmente da: Tempestini Fabio
Luogo: PRATO
Data: 21/03/2025 12:29:00

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Requisiti di professionalità
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .


Consulenza societaria finanziaria e fiscale ad aziende e gruppi di aziende.
Consulenza Strategica.

Consulenza a società italiane controllate da gruppi esteri.
Analisi di Bilancio e Revisione Contabile.
Consulenza contrattuale.
Assistenza alle imprese per il risanamento e/o la soluzione della crisi
Prato, 21 marzo 2025
In Fede
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679, in conformità con le finalità di codesto Spettabile Ente
Dr Fabio Tempestini

FABIO TEMPESTINI
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Informazioni ai sensi del 4° comma dell'art. 2400 C.C.
| Incarico ricoperto | Revisione legale |
Denominazione Società/Ente | Sede Legale | Cod.Fiscale/P. IVA |
Decorrenza Incarico |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Collegio Sindacale |
is | ISTITUTO DIAGNOSTICO SANTO SETFANO SRL | PRATO | 01970590970 | 25/05/2023 | non quot. |
| Revisore Legale | S | MMOBILIARE IL MOLINUZZO SRL | PRATO | 01902450970 | 23/05/2023 | non quot. |
| 0 Presidente Collegi Sindacale |
S | CONSORZI ENERGETICI INDUSTRIALI RIUNITI SCARL |
LUCCA | 02125990461 | 09/05/2023 | non quot. |
| Revisore Legale | S | TESMA SPECIAL FIBRES SRL | MONTEMURLO PO) |
01569080979 | 14/07/2022 | non quot. |
| Revisore Legale | S | SRL SOCIETA IMMOBILIARE CAMPOSTINO |
PRATO | 01436420481 | 11/07/2022 | non quot. |
| Sindaco Effettivo | S | LANIFICIO CANGIOLI 1859 SPA | PRATO | 01756900971 | 30/05/2022 | non quot. |
| Presidente Collegio Sindacale |
S | GIACHETTI ALBERTO & C SPA | PRATO | 00238990972 | 27/05/2022 | non quot. |
| Revisore Legale | S | PRATINDUSTRIA SRL | PRATO | 03535680486 | 29/04/2022 | non quot. |
| Sindaco Effettivo | S | POINTEX SPA | PRATO | 01588340974 | 25/10/2021 | quot. non |
| 0 Presidente Collegi Sindacale |
S | LANIFICIO COMATEX SPA | FIRENZE | 01971020480 | 23/05/2023 | non quot. |
| Sindaco Effettivo | NO | NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE - SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA a r.l. SRL |
PRATO | 00241130970 | 10/05/2023 | non quot. |
| Sindaco Effettivo | NO | MAGAZZINI GENERALI FIDUCIARI MANTOVA SpA |
MANTOVA | 00153700208 | 07/11/2023 | non quot. |
| Sindaco Effettivo | S | TESSILFIBRE SpA | CAIANO (PO) POGGIO A |
00401030481 | 15/05/2024 | non quot. |
| Consigliere Delegato |
NO | TE.CA Srl | PRATO | 01632820971 | 12/11/2020 | non quot. |
| Sindaco Supplente | NO | MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA | SIENA | 00788520013 | 06/11/2023 | non quot. |


AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
| La sottoscritta | FRANCESCA SALVI | ||
|---|---|---|---|
| nata a | FIRENZE (FI) | 30/03/1982 | |
| codice fiscale SLVFNC82C70D612O residente in | FIRENZE (FI) | ||
| via |
illa sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

l di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firenze, 21 Marzo 2025 (Luogo e data)
In fede C

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(1)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .

Nata a Firenze il 30 Marzo 1982 Residente a Firenze Codice fiscale SLVFNC82C70D6120
Studi
Febbraio 2006
Conseguimento della laurea specialistica in "Libera professione e consulenza aziendale", Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.
Votazione: 110 e lode.
Aprile 2004 Conseguimento della laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze. Votazione: 110 e lode.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 564/A dal 23 Febbraio 2009 e al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 154926 con provvedimento del 31 Marzo 2009 pubblicato in G.U. n. 37 del 15 Maggio 2009.
Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nel corso della seconda sessione 2008.
Da Luglio 2006 collaboratrice presso lo Studio "Professionisti Associati".

Attività:
Inglese Molto buono
Tedesco Elementare

| Nome Societa | Codice Fiscale Data nomina | Scadenza carica | Carica | |
|---|---|---|---|---|
| Timeless Disruptive Tech Holdings Spa | 12457870968 | 15/06/2022 | Approvazione bilancio 31/12/2024 | Sindaco Effettivo |
| Sampierana Real Estate Srl | 01603110402 | 22/01/2025 | Approvazione bilancio 31/12/2026 | Revisore legale |
| Alisped Spa | 00447750480 | 22/06/2023 | Approvazione bilancio 31/12/2025 | Sindaco Supplente |
| Geox Spa | 03348440268 | 14/04/2022 | Approvazione bilancio 31/12/2024 | Sindaco Supplente |
| Ghelli Spa | 01370170472 | 28/05/2021 | Approvazione bilancio 31/12/2026 | Sindaco Supplente |
| LIR srl | 2777330156 | 14/06/2023 | Approvazione bilancio 31/12/2025 | Sindaco Supplente |
| Fondazione Politeama Pratese | 01675330979 | 08/05/2019 | in prorogatio | Sindaco Supplente |


AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto Matteo Toffolatti nato a Verona (VR) il 19/10/1971, codice fiscale TFFMTT71R19L781F, residente in Verona (VR), \
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Verona, lì 21 marzo 2025
In fede Dottor Matteo Toffolatti

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Requisiti di professionalità
Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.
1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.
Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella guale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .

Piazza Bra 10 - 37121 Verona Tel. +39-045-8002978
www.studiorubini.it
Nascita: Verona 1971 Domicilio: Piazza Bra 10 37121 Verona Italia Codice fiscale TFF MTT 71R19 L781 F

| 2008 - oggi Presidente o membro di collegi sindacali, con o senza revisione contabile. | |
|---|---|
| 2023 – oggi | Tribunale di Verona Curatore in procedure di Liquidazione Giudiziale. |
| 2016 - oggi Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata Imprese Liquidatore giudiziale di società. |
|
| 2016 - oggi Consulente tecnico di ufficio. |
|
| 2017 - 2018 Tribunale di Verona Presidente Collegio Arbitrale. |
|
| 2016 - oggi | Tribunale di Verona Commissario Giudiziale in concordati preventivi. |

| 2002 - oggi Consulente tecnico di ufficio. |
|---|
| 2002 - oggi Curatore fallimentare. |
| 2002 - oggi Consulente tecnico di parte in diversi procedimenti civili. |
| 2023 | CCIAA di Verona Esperto Composizione Negoziata Crisi di Impresa |
|---|---|
| 2023 | Albo Gestori Crisi di Impresa al n. 1336 |
| 2015 | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona Membro Commissione Procedure Concorsuali |
| 2003 | Revisore Contabile Gazzetta ufficiale n. 31 IV Serie Speciale del 18/04/2003 Decreto Ministeriale del 09/04/2003 N. ISCRIZIONE 129139 |
| 2002 | Dottore Commercialista Ordine di Verona al n. 1161 / A |
| 1998 | Università di Verona Laurea in Economia Commercio Votazione 110/110 |
| 1990 | Istituto Tecnico Commerciale Don Bosco Maturità Votazione 54 / 60 |

Matteo Toffolatti
Nel conferire il mio curriculum, acconsento, secondo quanto previsto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati in esso contenuti.
Verona, marzo 2025
Matteo Toffolatti 10 11

MATTEO TOFFOLATTI D O T T O R E REVISORE LEGALE
Verona, lì 21 marzo 2025
Spett.le Geox S.p.a. c.a. Egregio Signor Avv. Pierluigi Ferro
Con la presente, lo scrivente, Matteo Toffolatti, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona al n. 1161/A e Revisore Legale iscritto al Registro Revisori con Provvedimento del 09/04/03, G.U. n. 31 IV Serie Speciale del 18/04/03 al n. 129139, con studio in Verona alla Piazza Brà n. 10, presso il quale elegge il proprio domicilio professionale,
di ricoprire la carica di amministratore delle seguenti società:
CENTRO MOSTRE SRL IN LIQUIDAZIONE C.F. 01209910239 LIQUIDATORE GIUDIZIARIO STEMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03262120235 LIQUIDATORE EL QUAJO S.R.L. C.F. 04521870230 AMMINISTRATORE UNICO di ricoprire la carica di sindaco delle seguenti società:
BUONOMO FIN S.P.A.
C.F. 00723370219
BRANDS INDUSTRY S.R.L.
C.F. 03759020237
SINDACO UNICO
SINDACO EFFETTIVO
PIAZZA BRA'N 10 - 37121 · VERONA TEIz= 045 8002978 = FAX: 045 8009562 c - mail:

MATTEO TOFFOLATTI D O T T O R E REVISORE LEGALE
FACCHINI DINO & C. S.R.L. C.F. 01673940233 AGOSTINO FALZI HOLDING S.R.L. C.F. 03524250234 COLORCHIMICA S.P.A.
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACO UNICO
C.F. 01301880231
SINDACO SUPPLENTE
Ringraziando, porgo i miei migliori saluti.
Dottor Matteo Toffolatti
PIAZZA BRA'N: 10 • 37121 • VERONA TEIx: 045 8002978 · FAX: 045 8009562 e - mail: - mail: - - mail: - - - - -
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