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Geox

AGM Information Mar 27, 2025

4421_dirs_2025-03-27_d97dbfa9-a4d4-48af-8c4d-274b13299ed8.pdf

AGM Information

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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A

lli sottoscritto/i azionista/i di GEOX S.p.A., titolare/i delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista N. azioni % del capitale
sociale
LIR S.r.l.
Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso
(TV)
184.297.500 71,1004%
P.IVA - C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156
Totale 184.297.500 71,1004%

in relazione al punto 11 (Nomina dei componenti il Collegio Sindacale) all'ordine del giorno i parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso "Infinite Area", via San Gaetano n. 113/A, 31044 Montebelluna (TV), alle ore 10.00, il 17 aprile 2025, in unica convocazione, con la presente:

depositano

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

Sezione I - Sindaci Effettivi

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita
NACCARATO GIOVANNI 02/04/1972 ROMA
CONTI VALERIA 13/12/1971 ROMA
3. TEMPESTINI FABIO 28/02/1962 FIRENZE

Sezione II - Sindaci Supplenti

N. Cognome Nome Data e luogo di nascita
ISALVI FRANCESCA 30/03/1982 FIRENZE
2. ITOFFOLATTI MATTEO 19/10/1971 VERONA

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da (1):

  • l Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Geox S.p.A.
  • ( Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresi, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
  • Esauriente informativa sulle caratteristiche personali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae) e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisitì prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
  • 12 Copia di documento d'identità valido.
  • [ Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Nella selezione dei candidati LIR S.r.l. ha tenuto conto degli orientamenti espressi nella "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società.

Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email [email protected]

Firma degli azionisti

LIR S.r.I. Piazza San Mito, 36/A 31100 Treviso (TV) C.F. e. P.IVA 12780156

1 Barrare caselle che interessano.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari CAB
ABI
denominazione
3. data della richlesta
(ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
19032025 19032025
6. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24500020 000000000 ાંતરક
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione LIR S.R.L.
nome
codice fiscale 1277730156
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 000000000 nazionalità TALIA
Piazza SAN VITO 36/A
indirizzo
TREVISO
città
(TV) Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN a Cad. interno
T0003697080
denominazione GEOX ORD
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
184.297.500,000
12. vincoll o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
00 -
natura
Beneficiario vincolo
15. diritto esercitabile
13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia
21032025
DEP
190 € 2025
16. note
DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Cancellazione
Causale della rilevazione: scrizione Maggiorazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Giovanni Naccarato nato a ROMA, il 02 aprile 1972, codice fiscale NCCGNN72D02H501N, residente in I

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2025 in unica convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista Lir. S.r.l.;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • * di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • · che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • « di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • · di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • · di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • · di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • · di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • · di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 21 marzo 2025 (Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di camhio

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normaliva vigente;

analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

GIOVANNI NACCARATO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

GIOVANNI NACCARATO

DATI ANAGRAFICI

Nato a Roma il 2.04.1972;

Studio: Via Margutta, 54 - 00187 Roma

POSIZIONI PROFESSIONALI

lscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti dal luglio 1996 al n. 6981;

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legale con D.M. 25.11.1999, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 100 – IV serie speciale – del 17.12.1999 al n. 106162;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1998 al 2015 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio Laghi svolgendo attività di consulenza in tema di: operazioni di merger and acquisition; valutazione di aziende e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato; attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato; processi di ristrutturazione del debito.

Dal 2016 ha proseguito nello svolgimento delle attività sopracitate sia in forma autonoma, quale dottore commercialista e revisore legale, sia mediante la propria società di consulenza denominata Gybe S.r.l.

È stato incaricato in qualità di esperto valutatore, per operazioni di cessione/conferimento aventi ad oggetto Rami d'azienda di Società quotate su mercati regolamentati e di loro controllate.

Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore, consulente, coadiutore nell'ambito di procedure concorsuali di primari Gruppi Italiani anche quotati.

GIOVANNI NACCARATO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

CARICHE RICOPERTE

Alla data del 21 marzo 2025 ricopre, fra le altre, le seguenti cariche:

Sindaco effettivo o revisore contabile di:

  • Fondazione EUROROMA 2024
  • Federazione Italiana Nuoto
  • · Consorzio Bancario Sir S.p.A. in liq.ne
  • · SFC Sistemi Formativi Confindustria S.p.A.

Amministratore Delegato

· Next Re SIIQ S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

· Aurum Sril

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di:

· Val di Chienti S.c.p.A.

Componente del Consiglio di Amministrazione di:

  • Profit Farm S.r.l.
  • · Giomi Home S.r.l.

È stato, fra l'altro:

  • Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico di Roma
  • · Amministratore Delegato di Eurnova S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

  • · EUR S.p.A.
  • . Acea Produzione S.p.A.
  • · ICQ Holding S.p.A.
  • · Cesare Fiorucci S.p.A.
  • E-Way Finance S.p.A. .
  • Fucino Green S.r.l.

Sindaco effettivo o revisore contabile

  • · Yoox Net A Porter Group S.p.A.
  • Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.
  • Fendi S.p.A. .
  • Seves S.p.A.
  • Seves Holding S.p.A.
  • · Pirelli & C. Ambiente S.p.A.
  • · Acea Energia S.p.A.
  • Universal Pictures International Italy S.r.l.

GIOVANNI NACCARATO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

  • · S.I.T. Sviluppo Imprese e Territorio S.p.A.
  • Hitachi Rail STS S.p.A.
  • . BNPP Finacial Solution S.p.A.
  • · Logista Italia S.p.A.
  • · Fondazione Università di Roma "La Sapienza"
  • · Ecofuel S.p.A.
  • · Pirelli & C. Ambiente S.p.A.
  • · BNP Paribas Personal Finance S.p.A.
  • · Italia Trasporto Aereo S.p.A.
  • · Casa di Cura "Di Lorenzo" S.p.A.

Componente dell'Organismo di vigilanza

  • Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l.
  • Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.
  • Pirelli & C. Ambiente S.p.A.
  • · BAT British American Tobacco Italia S.p.A.

LINGUE STRANIERE

o Inglese

ISTRUZIONE

Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale

Laurea in Economia e Commercio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta VALERIA CONTI
nata a ROMA 13/12/197
codice fiscale CNTVLR71T53H501I, residente in ROMA,

PREMESSO CHF

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2025 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • ™ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • · che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • » di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • · di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

■ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 21 marzo 2025

In fede હ

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

4 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

VALERIA CONTI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

DATI PERSONALI

Data di nascita: 13 dicembre 1971
Luogo di nascita: Roma
Nazionalità: Italiana
Residenza:
Recapiti: - email: [email protected]
Tel.
Sito internet: www.cdtax.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio con lode presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; è dottore commercialista e revisore legale dei conti.

Ha conseguito un master in diritto tributario presso la LUISS Management di Roma e un master di alta specializzazione presso l'Assonime in materia di profili fiscali dei principi contabili internazionali IAS-IFRS.

Ha partecipato al corso di perfezionamento universitario - Board Accademy in Governance, Risk & Compliance presso la LUISS Business School in collaborazione con Assogestioni.

Ha maturato un'ampia esperienza nell'ambito della consulenza fiscale svolgendo la propria attività per i primi 10 anni in qualità di associata nello Studio Tributario e Societario Deloitte (ex Arthur Andersen) e successivamente, dal 2008, in qualità di counsel nello Studio Gianni & Origoni; nel 2021 è fondatrice dello Studio CD TAX.

Specializzata in diritto tributario ed esperta in materia contabile e societaria, presta la propria attività professionale in diversi settori di business; la sua attività è rivolta sia alla consulenza fiscale e contabile di natura ordinaria sia all'analisi di operazioni straordinarie, su società e gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale. In particolare segue gli aspetti tributari delle operazioni di acquisizioni di società e di complessi aziendali, delle riorganizzazioni di gruppi societari, di quotazioni di società nei mercati borsistici nazionali e di valorizzazioni immobiliari.

Ha una consolidata conoscenza dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS-IFRS), avendo prestato la propria attività di consulenza nella risoluzione di tematiche contabili e fiscali derivanti dall'adozione degli stessi.

www.cdtax.it

Assiste inoltre numerose società rappresentandole in occasione di verifiche fiscali, avendo maturato una significativa esperienza nella definizione delle pretese dell'amministrazione finanziaria sia in sede di accertamento che di contenzioso.

Ha una significativa esperienza in materia di attività di vigilanza e gestione dei rischi ricoprendo da molti anni incarichi di membro di collegi sindacali e di organismi di vigilanza ex D. Lgs. n.231/2001 di società.

È stata ed è amministratore indipendente e presidente di comitati endoconsiliari di società quotate presso la Borsa Italiana.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

  • Da gennaio 2021 è co-fondatore dello Studio CD TAX in Roma (www.cdtax.il)
  • " Da aprile 2008 a dicembre 2020 Counsel dello studio Gianni & Origoni
  • ™ Dal 2004 a marzo 2008 associata dello Studio Tributario e Societario Deloitte;
  • Dal 1998 al 2003 collaborazione presso lo Studio Tributario e Societario Deloitte;

" Da marzo 1996 a giugno 1998 collaborazione presso lo Studio Commerciale professionisti associati in Roma operante principalmente nell'ambito del diritto fallimentare e del contenzioso tributario.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

  • Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Roma dal 2001.
  • lscritta al Registro dei Revisori Contabili numero progressivo 131805

ISTRUZIONE

  • " Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro" di Roma con votazione 54/60;
  • i Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'università degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110/110 con lode. Tesi di laurea in Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario, "Servizi pubblici locali - analisi dei riflessi fiscali" Relatore Prof. Mario Leccisotti;
  • "Master" in Diritto Tributario conseguito presso la LUISS Management di Roma;
  • " "Master" in Profill fiscall degli IAS-IFRS presso lo studio Truibutario Mazza (comitato scientifico composto da Avv. Mazza, Avv. Vacca (Assonime) e dott. Alessandro Sura (membro OIC) e partecipazione al "Master di alta specializzazione" presso l'Assonime per aggiornamento in merito ai profili fiscali dei principi contabili internazionali (annualità 2015, 2016 e 2017);
  • " Corso Business School ESG & sviluppo sostenibile presso la Luiss Business School (2022-2023):
  • ª Corso di Perfezionamento Universitario Board Accademy in Governance, Risk

emarket

& Compliance presso la Luiss Business School in collaborazione con Assogestioni (2023-2024).

CARICHE SOCIETARIE (in corso)

E' membro indipendente del consiglio di amministrazione della società Salcef Group S.p.A. e membro del Comitato Audit e Rischi (società quotata nel segmento STAR Euronext Milan di Borsa Italiana fino al 16.11.2024 di cui è stata presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate).

E' membro indipendente del consiglio di amministrazione della società Mare Group S.p.A., società quotata nel segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana; membro del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Guida per la Parità di Genere.

E' membro indipendente del consiglio di amministrazione della società Com.Tel. S.p.A., società quotata nel segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Attualmente ricopre la carica di membro del collegio sindacale nelle seguenti società:

  • Banca del Fucino S.p.A. (Presidente del Collegio sindacale)
  • Apkappa S.r.l. (Presidente del Collegio sindacale)
  • Maggioli S.p.A. (Sindaco effettivo)
  • M.T. S.p.A. (Sindaco effettivo)

CARICHE SOCIETARIE (ricoperte negli ultimi 10 anni)

  • E-WAY Finance S.p.A. (Presidente del Collegio Sindaco)
  • Zehus S.p.A. (Presidente del Collegio sindacale)
  • Compagnia dei Caraibi S.p.A. (Presidente del Collegio sindacale)
  • 3V Chemical Company S.p.A. (Sindaco effettivo) -
  • Sababa Security S.p.A. (Sindaco effettivo)
  • Star Wind s.r.l. (Sindaco effettivo)
  • Reithera s.r.l. (Sindaco effettivo)
  • Finbra s.r.l. (Sindaco effettivo e revisore)
  • TSC Tevere s.r.l. (Sindaco effettivo e revisore)

  • TSC Vara s.r.l. (Sindaco effettivo e revisore)
  • TSC Ticino s.r.l. (Sindaco effettivo e revisore)
  • Unifiber S.p.A. (Sindaco effettivo e Membro Organismo di Vigilanza)
  • Eldasoft S.p.A. (Sindaco effettivo)
  • Forma I Sicaf S.p.A. (Presidente del Collegio sindacale)
  • Ludigiana Acque S.p.A. (Presidente del Collegio sindacale)
  • -
  • Inmatica S.p.A. (Sindaco effettivo)
  • Universal Pictures International Italy s.r.l. (Sindaco effettivo)
  • Rocco Forte & Family (Florence) S.p.A. (Sindaco effettivo)
  • Rocco Forte & Family (Rome) S.p.A. (Sindaco effettivo)
  • SRFF (Mediterranea Golf & Resort) S.p.A. (Sindaco effettivo)

Next Re SIIQ S.p.A. (Amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi).

ALTRE ATTIVITA'

  • Membro dell'"Osservatorio PNRR dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma" da luglio 2022;
  • ª Membro della "Commissione Imprese di costruzione ed immobiliari" dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma fino al 2022;
  • Membro della Commissione esami di stato sessione 2017-2018 per l'ammissione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili sessione 2017-2018.
  • ™ Membro Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale sessione 2020 (esami terminati nel 2021).

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in accordo con le disposizioni normative vigenti.

Roma, 18 marzo 2025

SOCIETA Carica ricoperta/In
corso-Terminata
Gruppo di
appartenenza
Settore di appartenenza
1. Salcef Group S.p.A. Amministratore
indipendente/ In corso
Realizzazione Infrastrutture
ferroviarie
2. Mare Group S.p.A. Amministratore
indipendente/ In corso
Progettazione di infratrutture con
impiego di teconologie abilitanti
3. Banca del Fucino S.p.A. Presidente Collegio
sindacale/ In corso
Servizi Finanziari
4. Maggioli S.p.A. Membro Collegio
sindacale/
In corso
Gruppo Maggioli Servizi per la P.A., aziende e sanità
5. Apkappa S.r.I. Presidente Collegio
sindacale/ In corso
Gruppo Maggioli Servizi per la P.A.
6. M.T. S.p.A. Membro Collegio
sindacale/
In corso
Gruppo Maggioli Servizi di gestione delle Entrate per
Enti locali
7. COM.Tel S.p.A. Amministratore
indipendente/ In corso
Progettazione e realizzazione
soluzioni ICT

Allegato elenco cariche Valeria Conti al 21 marzo 2025

P

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Illa sottoscritto DR. FABIO TEMPESTINI nato a Firenze (FI), il 28/02/1962, codice fiscale TMP FBA 62B28 D612S, residente in

PREMESSO CHF

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2025 in unica convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista Lir Srl;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

illa sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • " di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • " che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • · di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • = di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • · di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • · di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • " di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • ™ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Prato, 21/03/2025

In fede

Firmato digitalmente da: Tempestini Fabio
Luogo: PRATO
Data: 21/03/2025 12:29:00

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

CURRICULUM VITAE

FABIO TEMPESTINI NOME: NATO A FIRENZE IL 28 FEBBRAIO 1962

PROFESSIONE: DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE STUDIO IN PRATO - VIA PIER DELLA FRANCESCA, 39

TITOLI DI STUDIO - SERVIZIO DI LEVA - LINGUE ESTERE A)

  • Diploma di maturità scientifica nel 1981.
  • Servizio di leva nella Marina Militare nel 1984/1985.
  • Laurea in economia e commercio nel 1988.
  • Lingua Inglese compresa e parlata abbastanza fluentemente a seguito di soggiorni all'estero e rapporti di natura professionale in lingua frequenti

ABILITAZIONI CONSEGUITE E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE B)

  • Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1989 e iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 20 Marzo 1989 al n 145/A.
  • Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 57276 DM 12/04/1995 G.U. 31-bis del 21/04/1995
  • Iscritto negli elenchi dei Consulenti del Giudice e dei Delegati alle vendite presso il Tribunale di Prato
  • Iscritto nell'Elenco degli Esperti in negoziazione della Crisi d'Impresa
  • Iscritto nell'Albo dei Gestori della Crisi d'Impresa

INCARICHI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA C)

  • Membro del Consiglio Direttivo Unione Giovani Dottori Commercialisti di Prato dal 1992 al 1998.
  • Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 2000 al 2007 e dal 2010 al settembre 2018
  • membro della Commissione per l'Esame di Stato professione di Dottore commercialista ed esperto Contabile sessioni Giugno 2017 e Novembre 2017

D) INCARICHI DI NOMINA PUBBLICA

  • Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Metastasio dalla costituzione (1994) al 1997 (Nomina Comune di Prato).
  • Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Museo del Tessuto di Prato dal 1997 al 2000 (Nomina Comune di Prato).
  • Revisore Unico della Comunità Montana Val di Bisenzio dal 2003 al 2009.
  • Revisore Unico della Fondazione Museo del Tessuto di Prato dal 2005 al 2015.

E) INCARICHI DI NOMINA GIUDIZIALE

  • Incarichi Giudiziali quale Commissario Giudiziale e Curatore in procedure concorsuali e di risoluzione della crisi d'impresa
  • Incarichi quale delegato alle vendite immobiliari nelle esecuzioni del Tribunale di Prato
  • Consulente Tecnico di Ufficio nell'ambito di giudizi civili

F) ALTRI INCARICHI

  • Membro del Collegio Sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato dal 2007 al 2013
  • Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Istituto di Storia Economica F Datini" dal 2016 (nomina Fondazione Cassa di Risparmio di Prato) in corso
  • Presidente/membro del Collegio Sindacale di Società di Capitali.
    • Presidente/componente di Collegi Arbitrali in controversie societarie
    • Consulente Tecnico di Parte nell'ambito di giudizi civili e penali

G) INFORMAZIONI SULLA ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA

  • Professione svolta sia autonomamente sia quale componente di uno Studio Associato.
  • Attività e Specializzazioni:

Consulenza societaria finanziaria e fiscale ad aziende e gruppi di aziende.

Consulenza Strategica.

Consulenza a società italiane controllate da gruppi esteri.

Analisi di Bilancio e Revisione Contabile.

Consulenza contrattuale.

Assistenza alle imprese per il risanamento e/o la soluzione della crisi

H) CONVEGNI E PUBBLICAZIONI

  • Partecipazione come relatore a vari convegni a Prato e in altre città di Italia
  • Collaborazione con alcune riviste specializzate per la redazione articoli di carattere professionale (Eutekne)
  • Pubblicazioni: "I Trust in Italia oggi" Autori Vari Collana Problemi di Diritto Comparato -GIUFFRE' Editore 1996
  • Relatore al Corso Specialistico "Crisi di Impresa" Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Toscana e Liguria - Iº Corso 2016-2018 e IIº Corso 2018-2020

Prato, 21 marzo 2025

In Fede

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal

Regolamento UE 2016/679, in conformità con le finalità di codesto Spettabile Ente

Dr Fabio Tempestini

FABIO TEMPESTINI

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Informazioni ai sensi del 4° comma dell'art. 2400 C.C.

Incarico ricoperto Revisione
legale
Denominazione Società/Ente Sede Legale Cod.Fiscale/P.
IVA
Decorrenza
Incarico
Note
Presidente Collegio
Sindacale
is ISTITUTO DIAGNOSTICO SANTO SETFANO SRL PRATO 01970590970 25/05/2023 non quot.
Revisore Legale S MMOBILIARE IL MOLINUZZO SRL PRATO 01902450970 23/05/2023 non quot.
0
Presidente Collegi
Sindacale
S CONSORZI ENERGETICI INDUSTRIALI RIUNITI
SCARL
LUCCA 02125990461 09/05/2023 non quot.
Revisore Legale S TESMA SPECIAL FIBRES SRL MONTEMURLO
PO)
01569080979 14/07/2022 non quot.
Revisore Legale S SRL
SOCIETA IMMOBILIARE CAMPOSTINO
PRATO 01436420481 11/07/2022 non quot.
Sindaco Effettivo S LANIFICIO CANGIOLI 1859 SPA PRATO 01756900971 30/05/2022 non quot.
Presidente Collegio
Sindacale
S GIACHETTI ALBERTO & C SPA PRATO 00238990972 27/05/2022 non quot.
Revisore Legale S PRATINDUSTRIA SRL PRATO 03535680486 29/04/2022 non quot.
Sindaco Effettivo S POINTEX SPA PRATO 01588340974 25/10/2021 quot.
non
0
Presidente Collegi
Sindacale
S LANIFICIO COMATEX SPA FIRENZE 01971020480 23/05/2023 non quot.
Sindaco Effettivo NO NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE - SOCIETA'
NAZIONALE DI RICERCA a r.l. SRL
PRATO 00241130970 10/05/2023 non quot.
Sindaco Effettivo NO MAGAZZINI GENERALI FIDUCIARI MANTOVA
SpA
MANTOVA 00153700208 07/11/2023 non quot.
Sindaco Effettivo S TESSILFIBRE SpA CAIANO (PO)
POGGIO A
00401030481 15/05/2024 non quot.
Consigliere
Delegato
NO TE.CA Srl PRATO 01632820971 12/11/2020 non quot.
Sindaco Supplente NO MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA SIENA 00788520013 06/11/2023 non quot.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta FRANCESCA SALVI
nata a FIRENZE (FI) 30/03/1982
codice fiscale SLVFNC82C70D612O residente in FIRENZE (FI)
via

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2025 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l.;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

illa sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • · di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • · che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • " di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • a di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • · di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • · di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • · di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

l di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firenze, 21 Marzo 2025 (Luogo e data)

In fede C

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(1)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

CURRICULUM VITAE

Francesca Salvi

Nata a Firenze il 30 Marzo 1982 Residente a Firenze Codice fiscale SLVFNC82C70D6120

Studi

Febbraio 2006

Conseguimento della laurea specialistica in "Libera professione e consulenza aziendale", Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze.

Votazione: 110 e lode.

Aprile 2004 Conseguimento della laurea in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze. Votazione: 110 e lode.

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 564/A dal 23 Febbraio 2009 e al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 154926 con provvedimento del 31 Marzo 2009 pubblicato in G.U. n. 37 del 15 Maggio 2009.

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nel corso della seconda sessione 2008.

Esperienze di lavoro

Da Luglio 2006 collaboratrice presso lo Studio "Professionisti Associati".

Attività:

  • · consulenza in materia di diritto tributario, diritto societario e disciplina delle società quotate;
  • · consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001);
  • · redazione bilanci di esercizio e predisposizione dichiarazioni dei redditi;
  • · consulenza ed assistenza nella internazionalizzazione delle imprese;
  • · consulenza ed assistenza preconcorsuale alle imprese in crisi.

Lingue

Inglese Molto buono

Tedesco Elementare

Nome Societa Codice Fiscale Data nomina Scadenza carica Carica
Timeless Disruptive Tech Holdings Spa 12457870968 15/06/2022 Approvazione bilancio 31/12/2024 Sindaco Effettivo
Sampierana Real Estate Srl 01603110402 22/01/2025 Approvazione bilancio 31/12/2026 Revisore legale
Alisped Spa 00447750480 22/06/2023 Approvazione bilancio 31/12/2025 Sindaco Supplente
Geox Spa 03348440268 14/04/2022 Approvazione bilancio 31/12/2024 Sindaco Supplente
Ghelli Spa 01370170472 28/05/2021 Approvazione bilancio 31/12/2026 Sindaco Supplente
LIR srl 2777330156 14/06/2023 Approvazione bilancio 31/12/2025 Sindaco Supplente
Fondazione Politeama Pratese 01675330979 08/05/2019 in prorogatio Sindaco Supplente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Matteo Toffolatti nato a Verona (VR) il 19/10/1971, codice fiscale TFFMTT71R19L781F, residente in Verona (VR), \

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2025 in unica convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • · di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario;
  • · che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
    • a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

  • · di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
  • · di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • 교 di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto delle raccomandazioni n. 9 e n. 7 del Codice di Corporate Governance;
  • · di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
  • di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
  • · di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • * di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali

raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona, lì 21 marzo 2025

In fede Dottor Matteo Toffolatti

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria1.

1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Racc. 6, 7 e 9 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

  1. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

  1. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

  • della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

  • di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

  • con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella guale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

  1. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti (Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 148 (comma 3 e 4) del D.Lgs. n. 58 del 1998

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo1044 ; c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza1045 .

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

MATTEO TOFFOLATTI

Piazza Bra 10 - 37121 Verona Tel. +39-045-8002978

Email

www.studiorubini.it

DATI PERSONALI

Nascita: Verona 1971 Domicilio: Piazza Bra 10 37121 Verona Italia Codice fiscale TFF MTT 71R19 L781 F

ESPERIENZE PROFESSIONALI

  • 1990 1991: Esperienza lavorativa presso Banca Popolare di Vicenza
  • 1997 oggi: Esercizio della professione di Dottore Commercialista con studio professionale in Verona; dal 2005 collabora con lo Studio Rubini & Partners (Senior Associate)

INCARICHI

2008 - oggi Presidente o membro di collegi sindacali, con o senza revisione contabile.
2023 – oggi Tribunale di Verona
Curatore in procedure di Liquidazione Giudiziale.
2016 - oggi Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata Imprese
Liquidatore giudiziale di società.
2016 - oggi
Consulente tecnico di ufficio.
2017 - 2018 Tribunale di Verona
Presidente Collegio Arbitrale.
2016 - oggi Tribunale di Verona
Commissario Giudiziale in concordati preventivi.

Matteo Toffolatti

2002 - oggi
Consulente tecnico di ufficio.
2002 - oggi
Curatore fallimentare.
2002 - oggi
Consulente tecnico di parte in diversi procedimenti civili.

ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

2023 CCIAA di Verona Esperto Composizione Negoziata Crisi di Impresa
2023 Albo Gestori Crisi di Impresa al n. 1336
2015 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona Membro
Commissione Procedure Concorsuali
2003 Revisore Contabile Gazzetta ufficiale n. 31 IV Serie Speciale del 18/04/2003 Decreto
Ministeriale del 09/04/2003 N. ISCRIZIONE 129139
2002 Dottore Commercialista Ordine di Verona al n. 1161 / A
1998 Università di Verona
Laurea in Economia Commercio
Votazione 110/110
1990 Istituto Tecnico Commerciale Don Bosco
Maturità
Votazione 54 / 60

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

  • · Aspetti contabili, amministrativi e tributari per Società di capitali italiane ed estere;
  • · Bilanci d'esercizio e consolidati in base ai principi italiani, IAS IFRS.
  • · Valutazione d'azienda.
  • · Fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni e trasferimenti di sede societaria dall'estero all'Italia.
  • · Acquisizioni / cessioni di aziende o di pacchetti azionari.
  • · Contenzioso tributario.
  • · Crisi di impresa: assistenza al cliente per l'accesso alle procedure di gestione e soluzione della crisi o incarichi ricoperti per conto del Tribunale; asseverazione piani di risanamento.

Matteo Toffolatti

LINGUE STRANIERE

  • Italiano: madrelingua .
  • 0 Inglese: buono

Nel conferire il mio curriculum, acconsento, secondo quanto previsto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati in esso contenuti.

Verona, marzo 2025

Matteo Toffolatti 10 11

MATTEO TOFFOLATTI D O T T O R E REVISORE LEGALE

Verona, lì 21 marzo 2025

Spett.le Geox S.p.a. c.a. Egregio Signor Avv. Pierluigi Ferro

Oggetto: elenco incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società.

Con la presente, lo scrivente, Matteo Toffolatti, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona al n. 1161/A e Revisore Legale iscritto al Registro Revisori con Provvedimento del 09/04/03, G.U. n. 31 IV Serie Speciale del 18/04/03 al n. 129139, con studio in Verona alla Piazza Brà n. 10, presso il quale elegge il proprio domicilio professionale,

dichiara

di ricoprire la carica di amministratore delle seguenti società:

CENTRO MOSTRE SRL IN LIQUIDAZIONE C.F. 01209910239 LIQUIDATORE GIUDIZIARIO STEMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03262120235 LIQUIDATORE EL QUAJO S.R.L. C.F. 04521870230 AMMINISTRATORE UNICO di ricoprire la carica di sindaco delle seguenti società:

BUONOMO FIN S.P.A.

C.F. 00723370219

BRANDS INDUSTRY S.R.L.

C.F. 03759020237

SINDACO UNICO

SINDACO EFFETTIVO

PIAZZA BRA'N 10 - 37121 · VERONA TEIz= 045 8002978 = FAX: 045 8009562 c - mail:

MATTEO TOFFOLATTI D O T T O R E REVISORE LEGALE

FACCHINI DINO & C. S.R.L. C.F. 01673940233 AGOSTINO FALZI HOLDING S.R.L. C.F. 03524250234 COLORCHIMICA S.P.A.

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

SINDACO UNICO

C.F. 01301880231

SINDACO SUPPLENTE

Ringraziando, porgo i miei migliori saluti.

Dottor Matteo Toffolatti

PIAZZA BRA'N: 10 • 37121 • VERONA TEIx: 045 8002978 · FAX: 045 8009562 e - mail: - mail: - - mail: - - - - -

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