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Gefran

AGM Information Apr 6, 2020

4059_agm-r_2020-04-06_5a10b9dd-cdac-429b-b97a-4aa64339b621.pdf

AGM Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEFRAN S.p.A. Sui punti all'ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 8 e 14 dello Statuto Sociale vigente.

Parte Ordinaria

  • 2. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.
  • 2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  • 2.2 Approvazione della distribuzione di dividendi.
  • 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
  • 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
  • 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  • 5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • 5.2 Determinazione della durata dell'incarico;
  • 5.3 Nomina dei consiglieri;
  • 5.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  • 6. Nomina del Presidente Onorario.
  • 7. Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione.

PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2020 (PRIMA CONVOCAZIONE) e DEL 19 MAGGIO (SECONDA CONVOCAZIONE)

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72 e 73 e dell'Allegato 3A schemi nn. 3 e 4 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"). La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è disponibile sul sito internet www.gefran.com e viene pubblicata a norma di legge.

Il presente documento annulla e sostituisce le relazioni pubblicate in data 12 marzo 2020 e 25 marzo 2020. Le modifiche sono visibili in modalità revisione all'interno del testo, fermo restando che l'unica modifica è contenuta nel punto 6) all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 8 e 14 dello Statuto Sociale vigente

La presente relazione viene redatta secondo lo schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti al fine di illustrare all'Assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria per il giorno 28 aprile 2020 in prima convocazione ed per il 19 maggio 2020 in seconda convocazione, la proposta di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno.

La Relazione è trasmessa alla CONSOB e messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della medesima (www.gefran.com) nei termini di legge.

Vengono proposte le modifiche di seguito illustrate.

MODIFICHE ALLO STATUTO DI GEFRAN S.P.A. E RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI

Si riportano di seguito, anche ai sensi dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti:

  • i testi vigenti degli articoli 8 e 14 dello statuto di Gefran S.p.A. (nella colonna di sinistra);
  • le proposte di modifica sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, evidenziate in grassetto e barrato (nella colonna di destra);
  • la relazione sulle modifiche proposte (in fondo a ciascun articolo).
ARTICOLO 8
Attuale formulazione Formulazione proposta
L'Assemblea e'
convocata dal Consiglio di
L'Assemblea e' convocata anche in unica
Amministrazione mediante avviso pubblicato, convocazione
dal
Consiglio
di
con le modalita' e nei termini di legge, sulla Amministrazione
mediante
avviso
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pubblicato, con le modalita' e nei termini di
ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore ovvero legge,
sulla
Gazzetta
Ufficiale
della
sul
quotidiano
Finanza
Mercati
e
puo'
Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano
prevedere in sede straordinaria anche una Il Sole 24 Ore ovvero sul quotidiano
terza convocazione. Finanza Mercati e puo' prevedere in sede
straordinaria anche una terza convocazione.
Ove
necessario
per
disposizione
inderogabile, l'avviso dovrà pure essere
pubblicato su un quotidiano a diffusione
nazionale.

Quando
l'Assemblea
viene
chiamata
a
deliberare sulla nomina degli amministratori e
dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai
regolamenti
tempo
per
tempo
vigenti,
nell'avviso di convocazione e' indicata la
quota
di
partecipazione
minima
per
la
presentazione delle liste di candidati nonche'
i
relativi
criteri
di
calcolo;
fermo
l'adempimento
di
ogni
altra
prescrizione
INVARIATO
prevista dalla normativa vigente.
L'Assemblea puo' essere tenuta
anche fuori
dalla sede sociale, purche' in Italia
INVARIATO
Relazione

Si propone di prevedere la possibilità di tenere l'assemblea dei soci in un'unica convocazione, nonché di prevedere un rinvio ai termini di legge per quanto riguarda la modalità ed i tempi di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

La modifica proposta ha lo scopo di semplificare la convocazione dell'assemblea dei soci nonché di evitare di dover apportare modifiche allo statuto sociale in futuro in caso di modifiche legislative.

ARTICOLO 14
Attuale formulazione Formulazione proposta
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il
Presidente, se questi non e' nominato
dall'Assemblea
e
fino
a
tre
Vice
Presidenti
che
sostituiscono
il
Presidente nei casi di assenza o di
impedimento, nonche' un Segretario
anche
estraneo
al
Consiglio
di
Amministrazione.
INVARIATO
In caso di assenza o impedimento del
Presidente le sue funzioni sono svolte
da uno dei Vice Presidenti in ordine di
anzianità.
INVARIATO
L'assemblea
ordinaria
potrà
procedere
alla
nomina
di
un
Presidente
con
funzioni
onorarie,
denominato
"Presidente
Onorario",
scelto tra personalità che abbiano
contribuito all'affermazione e/o allo
sviluppo della società. Il Presidente
Onorario può essere nominato anche
al di fuori dei membri del Consiglio di
Amministrazione; in tale caso dura in
tale carica per un tempo anche più
este-so della durata del Consiglio di
Amministrazione.
Il
Presidente
Onorario, ove non Consigliere, può
intervenire alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione ed alle assemblee, e
può rappresentare la Società sulla
base di procure speciali rilasciate per
iscritto dai competenti organi sociali. Il
Consiglio
di
Amministra-zione
determina l'eventuale compenso, ogni
altro emolumento e/o rimborso spese
spettanti al Presidente Onorario.
L'assemblea
ordinaria
potrà
procedere
alla
nomina
di
un
Presidente
con
funzioni
onorarie,
denominato "Presidente Onorario",
scelto tra personalità che abbiano
contribuito all'affermazione e/o allo
sviluppo della società. Il Presidente
Onorario può essere nominato anche
al di fuori dei membri del Consiglio di
Amministrazione;.
in tale caso
Contestualmente
alla
nomina,
l'Assemblea Ordinaria determina
la durata della carica di Presidente
Onorario, che potrà essere anche a
durata indeterminata; in tal caso, la
nomina può essere revocata con
successiva
delibera
dell'Assemblea Ordinaria.
dura in
tale
carica per un tempo anche più
este-so della durata del Consiglio
di Amministrazione.
Il Presidente
Onorario, ove non Consigliere, può
intervenire alle riunioni del Consiglio
di
Amministrazione
ed
alle
assemblee, e può rappresentare la
Società sulla base di procure speciali
rilasciate per iscritto dai competenti
organi
sociali.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
determina
l'eventuale
compenso,
ogni
altro
emolumento
e/o
rimborso
spese
spettanti al Presidente Onorario.

Relazione

Viene proposta la possibilità che la carica di Presidente Onorario venga deliberata da parte dell'Assemblea Ordinaria con durata indeterminata, a prescindere dal fatto che il Presidente Onorario rivesta la carica di consigliere. Si ritiene che tale disposizione sia più consona alla natura della figura di Presidente Onorario che deve rappresentare la guida carismatica della società anche in presenza di avvicendamenti nel Consiglio di Amministrazione.

Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso

Si precisa che le modificazioni sopra proposte non danno luogo al ricorrere del diritto di recesso degli Azionisti, ai sensi della normativa vigente.

* * *

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Gefran S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

delibera

a) di modificare gli articoli 8 e 14 dello statuto sociale, come segue, rimanendo invariato tutto quanto non di seguito riportato:

Articolo 8

L'Assemblea e' convocata anche in unica convocazione dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, con le modalita' e nei termini di legge, e puo' prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione. Ove necessario per disposizione inderogabile, l'avviso dovrà pure essere pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Quando l'Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione e' indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonche' i relativi criteri di calcolo; fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

L'Assemblea puo' essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purche' in Italia

Articolo 14

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non e' nominato dall'Assemblea, e fino a tre Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonche' un Segretario anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità.

L'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente alla nomina, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica di Presidente Onorario, che potrà essere anche a durata indeterminata; in tal caso, la nomina può essere revocata con successiva delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione di cui sopra e in particolare per adempiere a ogni formalità pubblicitaria ivi connessa, con facoltà di introdurvi le varianti o integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o richieste dalla competenti autorità"

Parte Ordinaria

Secondo punto all'ordine del giorno

2. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; 2.2 Approvazione della distribuzione di dividendi.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un utile dell'esercizio di Euro 6.221.826.

Ricordiamo che la riserva legale già da tempo ha raggiunto il limite fissato dal Codice Civile e che le riserve disponibili coprono ampiamente i costi di sviluppo iscritti nell'attivo non corrente.

Il Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2020 ha deliberato il ritiro della proposta di dividendo per le ragioni illustrate nel comunicato stampa emesso in tale data e disponibile sul sito internet della Società (www.gefran.com/it/it/comunicati-stampa ) e sul sistema di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A.

Sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, delibera:

  1. di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 riportante un utile pari a Euro 6.221.826, così come presentati dal Consiglio d'Amministrazione;

  2. di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, Euro 0,15 per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, per l'importo occorrente, dell'utile netto dell'esercizio;

  3. di destinare integralmente a Utili esercizi precedenti l'importo corrispondente alla quota parte dell'utile netto dell'esercizio pari a Euro 6.221.826 che residui al netto della distribuzione di cui al punto 2."

Il dividendo, in conformità alle disposizioni del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.", sarà pagato come segue: data stacco 11 maggio 2020, in pagamento dal 13 maggio 2020.

L'importo del dividendo è integralmente coperto dall'utile d'esercizio e per il pagamento esistono già disponibilità finanziarie sufficienti.

Provaglio d'Iseo, 12 marzo 6 aprile 2020

Terzo punto all'ordine del giorno

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

la Società, in ottemperanza alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dell'art. 123-ter del TUF, ha adottato una Politica in materia di remunerazione, contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazione, che verrà messa a disposizione dei soci nei termini di legge sul sito internet nella sezione assemblee (https://www.gefran.com/it/it/assemblee).

Il Decreto Legislativo nr. 49 del 2019 ha recepito nell'ordinamento italiano, mediante modifiche al codice civile ed al TUF, le disposizioni della Direttiva UE 2017/828 (c.d. «Shareholders' Right II»), prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di sottoporre la Politica in materia di remunerazione al voto vincolante dell'assemblea degli azionisti.

La Politica, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2020 ed integralmente pubblicata sul sito internet della Società, contiene le linee guida per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Nella Politica, in particolare, viene definito il mix retributivo, con indicazione del peso della parte fissa e della parte variabile.

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Gefran S.p.A. verrà dunque chiamata ad esprimere, voto vincolante rispetto alla Politica in materia di remunerazione adottata dalla Società e contenuta nella prima sezione della relativa Relazione.

Provaglio d'Iseo, 12 marzo 2020

Quarto punto all'ordine del giorno

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

la Società, in ottemperanza alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dell'art. 123-ter del TUF, ha predisposto la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2019, contenuta nella seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che verrà messa a disposizione dei soci nei termini di legge sul sito internet nella sezione assemblee (https://www.gefran.com/it/it/assemblee).

Il Decreto Legislativo nr. 49 del 2019 ha recepito nell'ordinamento italiano, mediante modifiche al codice civile ed al TUF, le disposizioni della Direttiva UE 2017/828 (c.d. «Shareholders' Right II»), prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di sottoporre la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti al voto consultivo dell'assemblea degli azionisti.

La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2020, contiene le la remunerazione corrisposta agli amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategica, esposta secondo gli schemi di legge.

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Gefran S.p.A. verrà dunque chiamata ad esprimere, in via consultiva, parere favorevole o contrario rispetto alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2019 contenuta nella seconda sezione della relativa Relazione.

Provaglio d'Iseo, 12 marzo 2020

Quinto punto all'ordine del giorno

  • 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
    • 5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    • 5.2 nomina dei consiglieri;
    • 5.3 determinazione della durata dell'incarico;
    • 5.4 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 scade il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 20 aprile 2017.

L'Assemblea Ordinaria è pertanto chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, nonché a deliberare in ordine alla durata in carica e al relativo compenso.

In proposito, l'articolo 13 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da un numero di membri compreso tra 7 e 11, che essi restino in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e che I Consiglieri possano essere rieletti.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio uscente propone di mantenere invariato il numero dei componenti, attualmente pari a nove

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

La nomina avviene votando le liste presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede legale almeno 25 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. La Consob ha fissato la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati, pari al 2.5%. Le modalità e le condizioni per la presentazione delle liste, nonché i meccanismi per l'elezione degli amministratori con voto di lista, sono riportati nell'estratto dello Statuto qui di seguito allegato, nonché nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società (https://www.gefran.com/it/it/assemblee).

Determinazione della durata dell'incarico

Il Consiglio uscente propone che il nuovo Consiglio resti in carica per il triennio 2020-2021-2022, ossia sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 da parte dell'assemblea dei soci.

Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione

I signori azionisti sono inoltre chiamati a deliberare in merito alla determinazione del compenso globale annuo, da ripartirsi tra i membri a cura dello stesso Consiglio.

In ossequio alla Politica di Remunerazione adottata dalla Società e disponibile sul sito internet della società https://www.gefran.com/it/it/assemblee, e sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione uscente, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, propone riconoscere al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso un compenso lordo annuo fisso pari ad Euro 300.000,00. Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di ripartire il compenso deliberato dall'Assemblea Ordinaria tra i singoli

membri del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base della proposta formulata dal Comitato Nomine e Remunerazioni.

Detto compenso non comprende i compensi fissi e variabili per gli Amministratori investiti da particolari cariche, i quali saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Comitato per Nomine e Remunerazioni ed il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri determinati dalla Politica di Remunerazione.

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Gefran S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Premessa

Ai sensi di quanto previsto all'art. 1.C.1, lett. h) del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui Gefran aderisce, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo in considerazione anche gli esiti dei questionari di autovalutazione, in vista del rinnovo del Consiglio stesso, fornisce agli Azionisti i propri orientamenti per ciò che riguarda la dimensione del nuovo Consiglio di Amministrazione nonché le caratteristiche dei suoi membri.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

L'uscente Consiglio di Amministrazione di Gefran ritiene che l'attuale numero di Consiglieri (9) sia idoneo ad assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze richieste per partecipare attivamente alle decisioni di Gefran e dei comitati endo-consiliari in modo da garantire che essi siano composti per la loro totalità o maggioranza da amministrativi non-esecutivi di cui la maggior parte siano anche indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno differenziare le caratteristiche dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione a seconda del ruolo che saranno chiamati a svolgere.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere una persona che durante il mandato garantisca il corretto funzionamento e coordinamento delle attività del Consiglio, rappresentando al contempo un elemento di garanzia per tutti gli stakeholder. Per fare ciò si richiede una conoscenza della corporate governance maturata in società quotate e sensibilità verso i temi della sostenibilità. Non possono prescindere inoltre conoscenze di carattere economico-finanziario per orientare i lavori del Consiglio nell'approccio a tematiche legate alla strategia ed al business.

Si raccomanda che l'Amministratore Delegato abbia una profonda conoscenza del business del Gruppo e dei sui trend. Per fare ciò è indispensabile che sia dotato di know how tecnico relativo alle linee di business del Gruppo e abbia conoscenza degli specifici ambiti applicativi. Sono necessarie competenze economicofinanziarie unite a capacità di management e leadership.

Si ritiene utile sfruttare la disposizione statutaria che consente la nomina di un Presidente Onorario che possa rappresentare la guida carismatica del Gruppo e di più Vice-Presidenti.

Fermo restando le disposizioni in materia di composizione del Consiglio previste dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio suggerisce che gli Amministratori non esecutivi siano, per la maggior parte, in possesso dei requisiti di indipendenza e possiedano un profilo manageriale e/o professionale idoneo a comprendere le esigenze di Gefran e del suo business, valutarne i rischi e supportare il Consiglio stesso nella loro gestione. Gli stessi, infine, saranno chiamati a fornire utili spunti su tematiche relative alla sostenibilità e al mondo ESG (environmental, sustainability and governance). La conoscenza dei temi di corporate governance sarà utile al fine di un'efficace tutela di tutti gli stakeholder.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis del d.lgs. n. 58/1998, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione relative al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, fatta avvertenza che, trattandosi della nomina del Consiglio di Amministrazione, la presente relazione, redatta dall'organo amministrativo uscente, non tiene conto delle eventuali proposte di deliberazioni che potranno essere poste in votazione, in quanto presentate dagli azionisti o formulate in Assemblea.

Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute sui singoli punti.

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati:

***

- a determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 9 componenti;

- a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esprimendo la Vostra preferenza per una delle liste depositate presso la sede sociale;

- a deliberare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022;

- a riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo fisso complessivo pari ad Euro 300.000, che sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i vari membri, restando inteso che gli ulteriori compensi variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione muniti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Comitato Nomine e Remunerazioni ed il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri determinati dalla Politica di Remunerazione adottata dalla Società.

***

Si allega, per completezza di informativa, l'art. 13 dello statuto sociale vigente.

Provaglio d'Iseo, 12 marzo 2020

Quinto punto all'ordine del giorno – allegato

Articolo 13

La societa' e' Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di undici Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilita', professionalita' ed onorabilita' previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell 'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da piu' di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformita' a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e vengono pubblicate ai sensi delle disposizioni vigenti almeno ventuno giorni prima della medesima data.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da piu' di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonche' dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie. Un candidato puo' essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilita'.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero

di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non piu' di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di piu' di sette membri, risultera' eletto, anziche' il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terra' comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parita' di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora nel consiglio di amministrazione cosi' formato non sia rispettato il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, e cosi' a scalare dal basso verso l'alto nella lista di maggioranza. Ove non venisse cosi' raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati della lista di maggioranza appartenenti al genere piu' rappresentato, a partire dall 'ultimo candidato eletto e cosi' a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da piu' di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti e fermo restando il rispetto dell 'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, questi saranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere piu' rappresentato, a partire dall 'ultimo candidato eletto e cosi' a scalare dal basso verso l'alto nella medesima lista.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge e fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla disciplina di volta in volta vigente.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o piu' Amministratori, la loro sostituzione e' effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, nonche' l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la meta', in caso di numero pari, e piu' della meta', in caso numero dispari, degli amministratori in carica ovvero di nomina assembleare l'intero Consiglio s'intendera' cessato con effetto dalla successiva ricostituzione del consiglio stesso e si dovra' convocare d'urgenza, a cura degli amministratori rimasti in carica, l'Assemblea per le nuove nomine, che avra' luogo ai sensi di quanto dispone il presente articolo.

Sesto punto all'ordine del giorno

6. Nomina del Presidente Onorario

Signori Azionisti,

L'assemblea del 17 ottobre 2017 ha modificato lo statuto della società introducendo la possibilità di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria di un Presidente Onorario, scelto tra personalità che abbiamo contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società.

L'Assemblea dei soci del 24 aprile 2018 avevano nominato Ennio Franceschetti quale Presidente Onorario, carica che, alla luce della disposizione statutaria allora vigente, è in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che, alla luce della proposta di modifica dell'articolo 14 statuto sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2020, diverrà possibile nominare il Presidente Onorario con durata illimitata.

Si ricorda che per la carica di Presidente Onorario può essere nominato un Amministratore oppure un soggetto esterno al Consiglio.

Il Presidente Onorario, anche se non riveste la carica di Amministratore, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può ricevere procure speciali per rappresentare la società.

Il compenso del Presidente Onorario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, in ragione del contributo apportato e delle deleghe conferite.

Siete pertanto invitati a nominare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente Onorario di Gefran S.p.A., determinandone la durata.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. 'Decreto Cura Italia' ("Decreto"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID -19, Gefran S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF).

Per facilitare tale modalità di voto, il Consiglio propone di nominare Ennio Franceschetti quale Presidente Onorario con durata illimitata.

Provaglio d'Iseo, 25 marzo 2020

Settimo punto all'ordine del giorno

7. Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2020 ha deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Soci della Società – convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2020 – l'approvazione ai sensi dell'art. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie della Società rappresentanti al massimo il 10% del capitale sociale (alla data della presente Relazione pari quindi ad un massimo di n. 1.440.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna). Viene proposto altresì di revocare la precedente autorizzazione, concessa dall'assemblea del 3 maggio 2019, che verrà sostituita dalla nuova autorizzazione di cui alla presente relazione.

Di seguito pertanto vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio di Amministrazione propone di chiedere la relativa autorizzazione.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione delle azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è motivata dall'opportunità di dotare la Società di un valido strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di perseguire le seguenti finalità:

  • intervenire direttamente o tramite intermediari autorizzati per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi legati ad un eccesso di volatilità o di scarsa liquidità degli scambi; gli interventi avverranno senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti;

  • offrire agli azionisti di uno strumento aggiuntivo di monetizzazione degli investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione – in particolare dal punto di vista delle alienazioni delle azioni proprie acquisite – ritiene opportuno che la Società possa disporne anche al fine di poter cogliere opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato, perseguendo quindi finalità di trading.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale è pari ad Euro 14.400.000,00 ed è rappresentato da n. 14.400.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad Euro 1,00 ciascuna.

Il numero massimo di azioni proprie che si propone di acquistare è di n. 1.440.000,00 ovvero il limite massimo del 10% del capitale sociale, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle eventualmente possedute da società controllate, in caso di deliberazioni ed esecuzioni di aumenti e riduzioni dello stesso durante il periodo di validità della presente autorizzazione.

In ogni caso il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In proposito si precisa che dal Bilancio al 31 dicembre 2018, regolarmente approvato in data 24 aprile 2019, emergono i seguenti dati:

  • riserve disponibili: € 39.303.671 (ad oggi € 42.334.415).

3. Disposizioni previste dall'art. 2357 terzo comma del codice civile

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, terzo comma, si rappresenta che, alla data odierna, la Società e le proprie controllate detengono n. 27.220 azioni proprie in portafoglio.

4. Durata per la quale è richiesta l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea che ne abbia deliberato l'autorizzazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate è richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti delle azioni proprie debbano avvenire ad un prezzo unitario non inferiore al loro valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi tre giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15%.

Dal punto di vista del corrispettivo per l'alienazione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere discrezionale di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione ed al migliore interesse per la Società. Il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%.

Tale limite minimo di prezzo non troverà applicazione nei casi di cessione mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni, attuazione di progetti industriali ed altre operazioni di finanza straordinaria che implichino assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fusioni, scissioni ecc).

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre che, in base al proprio prudente apprezzamento, possano venir assegnate azioni proprie a titolo, anche parziale, di dividendo.

6. Modalità per gli acquisti e gli atti di disposizione

Le operazioni di acquisto avranno inizio e termine nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a valle della presente autorizzazione.

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente in materia e, in particolare, ai sensi dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144 bis, lettere a) e b) del Regolamento Emittenti:

a) mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Tra le varie modalità consentite dal Regolamento Emittenti, si ritiene preferibile l'acquisto sui mercati regolamentati per le finalità indicate, specie ai fini della stabilizzazione del corso del titolo, finalità che si ritengono più efficacemente raggiunte con un meccanismo semplice, elastico e non rigido quale appunto è l'acquisto diretto sul mercato fatto con tempestività man mano che si ritiene opportuno intervenire. Non è peraltro escluso l'eventuale ricorso alla procedura di offerta pubblica di acquisto o scambio.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132, comma terzo, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, della deroga alla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 183 del TUF, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato.

Ai Soci ed al mercato sarà data tempestiva informazione ai sensi del terzo e quinto comma dell'articolo 144 bis del Regolamento Emittenti.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, il Consiglio propone che l'autorizzazione ne consenta l'esecuzione, in una o più volte, senza limiti temporali, e nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione concerne la possibilità di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto, vendita o disposizione di azioni proprie su base rotativa (inteso come il quantitativo

massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato.

Il Consiglio propone che l'autorizzazione preveda l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di effettuare operazioni di acquisto e vendita delle azioni garantendo di non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR.

Alla luce del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si propone infine di conferire nuove deleghe e procure relative al compimento di operazioni sulle azioni proprie, analoghe a quelle conferite dal Consiglio in ottemperanza alla precedente autorizzazione del 20 aprile 2018.

7. Varie

L'acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale tramite l'annullamento delle azioni proprie acquistate.

***

Per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione di Gefran S.p.A. Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Gefran S.p.A.

  • preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;

  • visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 144-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;

  • preso atto della presenza di n. 27.220 azioni proprie in portafoglio da parte della Gefran S.p.A. e delle sue controllate alla data del 12 marzo 2020;

  • visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

delibera

1. di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, approvata dall'assemblea degli azionisti in data 3 maggio 2019 per la durata di 18 mesi;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, ad acquistare un numero massimo di n. 1.440.000,00 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà il 10% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto della azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

  • l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte e su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;

  • l'acquisto potrà essere effettuato secondo una della modalità previste dall'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, lettere a) e b), del Regolamento Emittenti adottato

con Delibera Consob n. 11971/1999 tenendo conto – se del caso – dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizione di legge e regolamentari vigenti al momento dell'acquisto;

  • il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi tre giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15%.

  • le operazioni di acquisto e vendita delle azioni della Società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter c.c., al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:

  • le azioni potranno essere alienate o cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali, ed altresì assegnate a titolo, anche parziale, di dividendo;

  • le operazioni potranno essere effettuate anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale,

attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività;

  • il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita ed in particolare nel caso in cui la cessione avvenga mediante scambio, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazioni di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione del relativo programma di acquisto, in ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti; nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione.".

Provaglio d'Iseo, 12 marzo 2020

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