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G Rent

AGM Information May 27, 2022

4330_egm_2022-05-27_e691db99-e38f-401d-8b1b-02e566cbe522.pdf

AGM Information

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L'anno 2022 (duemilaventidue)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di maggio

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritta Renata Mariella notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Mauro Speretta, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni

"G Rent S.p.A."

con sede legale in Milano (MI), via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale Euro 78.125,00, di cui sottoscritto e versato per Euro 60.875,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso no-Monza-Brianza-Lodi: 10752440965, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2554521 (la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria dalla predetta Società, convocata e tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in data

29 (ventinove) aprile 2022 (duemilaventidue)

giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, per quanto concerne il primo ed unico punto di parte straordinaria dell'Ordine del qiorno, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione, è quello che seque.

Presiede l'Assemblea per la parte straordinaria dell'Ordine del giorno (come già la aveva presieduta per la parte ordinaria, oggetto di separato verbale), ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, Marco Speretta (adequatamente identificato), il quale, alle ore 14,51 dichiara aperta la parte straordinaria dell'Assemblea, ricordando che essa è stata convocata per discutere e deliberare sul sequente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

  1. Proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello Statuto Sociale di G Rent S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Quindi il Presidente incarica me notaio della redazione del verbale di assemblea, per la parte straordinaria, e richiama (per quanto di rilievo) le comunicazioni rese in apertura

1

  • MARKET

della parte ordinaria dell'Assemblea, comunicazioni qui di seguito nuovamente riportate.

Il Presidente ricorda che - ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 18 del 1.7 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19″ (il "Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 - la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi deqli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci, nonché della facoltà di prevedere che i soggetti diversi dai soci. ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo. Pertanto, tutti i partecipanti (esclusi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere di Amministrazione Carolina Pasqualin e l'Amministratore delegato Emiliano Di Bartolo presenti presso la sede legale della Società in Milano -- Via Bernardo Quaranta n. 40) intervengono mediante collegamento audio/video e conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il Presidente avvisa che è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione.

Il Presidente informa che i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Informa, inoltre, che:

-l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 8 aprile 2022, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale. L'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto è stato, altresì, pubblicato sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. e sul canale elettronico di Borsa Italiana;

  • la presente Assemblea si tiene in prima convocazione;

  • per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti Antonio Ferrara (Vice Presidente), Emiliano Di Bartolo (Amministratore Delegato) e i consiglieri Maurizio DALLOCCHIO, Gianluca DI BARTOLO, Gimede GIGANTE, Carolina PA-SQUALIN, Daniele RICCIO, Tommaso SANTINI, tutti audio-video collegati, ad eccezione, come sopra specificato, del Presidente, del Consigliere Carolina Pasqualin e dell'Amministratore Delegato Emiliano Di Bartolo, presenti presso la sede sociale:

  • per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sindaci Alessandro REBORA (Presidente), Alberto PICARIELLO e Michele DI FON-ZO, tutti audio-video collegati;

  • per la società di revisione (BDO Italia S.p.A.) sono intervenuti Claudio TEDOLDI e Giuseppe SANTAMBROGIO, entrambi audio-video collegati.

Il Presidente dichiara che il capitale sociale deliberato è di Euro 78.125,00, di cui sottoscritto e versato Euro 60.875,00, suddiviso inn. 6.087.500 azioni ordinarie, tutte prive di indicazione espressa del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

La Società non detiene azioni proprie.

Il Presidente dichiara che, sulla base delle informazioni disponibili, anche ai fini della determinazione dei quorum assembleari, alla data odierna la società non si qualifica come società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile,

Il Presidente dà atto che

in questo momento sono intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, mediante collegamento audio/video, n. 6 aventi diritto rappresentanti per delega n.5.162.500 azioni con diritto di voto, pari all'84,805% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

l'elenco degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea per i.l. tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione degli intervenuti;

è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e della ulteriore disciplina applicabile;

non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente precisa che, ad oggi, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto posseduta direttamente da azionisti con diritto di voto in

misura superiore al 5% risulta essere pari all'82,135% per un totale di n. 5.000.000 azioni ordinarie.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 5%, indicando per ciascuno di essi il numero di azioni ordinarie possedute direttamente e la percentuale di possesso del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto:

(i) Esperia Investor S.r.l. n. 1.450.000 azioni pari al 23,819% del capitale sociale rappresentato da azioni con il diritto di voto;

(ii) Esperia Capital Partners S.r.l. n. 1.280.000 azioni pari al 21,027% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

(iii) Gabetti Property Solutions S.p.A. n. 1.000.000 azioni pari al 16,427% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

(iv) Familyfin S.r.l. n. 790.000 azioni pari al 12,977% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; (v) Airone 2005 S.r.l., n. 480.000 azioni pari al 7,885% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Il Presidente comunica inoltre che:

non consta l'esistenza di patti parasociali rilevanti, anche ai sensi dell'art. 2341 ter del codice civile;

il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle Relazioni Illustrative, e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del qiorno sono stati fatti oqqetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. e sul canale elettronico di Borsa Italiana il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con la relazione degli Amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno sia in parte ordinaria sia in parte straordinaria.

Il Presidente propone, quindi, di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno, dando lettura o illustrazione delle sole proposte di delibera, ove presenti.

In assenza di opposizione da parte del Rappresentante Designato, il Presidente invita gli intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Quindi dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita

in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria sopra indicati.

Il Presidente informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto Sociale ovvero alcuna presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del T.U.F. e comunica che non sono pervenute domande dai soci ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto Sociale.

Il Presidente ricorda, inoltre, che - ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 - la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato aí sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. I.gs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci. A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato al dott. Paolo Pavan della INTO S.r.l. a cui gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"). Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies

del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Passando alla trattazione del primo e unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria: Proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello Statuto Sociale di G Rent S.p.A.. Deliberazioni inerenti e consequenti. il Presidente ricorda l'avvenuto deposito della documentazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Ricorda, inoltre, che la proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A. è resa necessaria al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021.

Inoltre, la proposta di modifica dell'articolo 10.2 dello statuto sociale di G Rent S.p.A. è volta ad ulteriormente precisare che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D. Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di G Rent S.p.A..

Il. Presidente espone quindi gli articoli dello Statuto che si propone di modificare, confrontando il testo vigente con il

testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte modifiche. Tl. Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione alle ore 14,55 mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

Proposta relativa al punto 1. dell'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di G-Rent S.p.A.

  • preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello Statuto sociale;

  • esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;

delibera

a) di modificare l'art 5.1 dello Statuto Sociale come segue: Il capitale sociale è fissato in Euro 60.875 (sessanta mila ottocentosettantacinque/00) ed è diviso in numero 6.087.500 (sei milioni ottantasette mila cinquecento/00) azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale. L'assemblea del 7 aprile 2021 ha deliberato, tra l'altro (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 18.750 (oltre ad eventuale sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 1.875.000 nuove azioni prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare con imputazione a capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione, a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, entro il 30 giugno 2022; (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi nominali euro 9.375,00, mediante emissione di massime n. 937.500 azioni con imputazione a capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservate all'esercizio dei Warrant, che daranno diritto di sottoscrivere 1 azione di nuova emissione ogni n. 2 Warrant posseduti entro il 31 dicembre 2024;

b) di modificare l'articolo 10.1 dello Statuto Sociale come seque:

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di

attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata");

c) di modificare l'articolo 10.2 dello Statuto Sociale come segue :

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti cosi` adottati in conformità al Regolamento stesso;

d) di modificare l'articolo 10.4 dello Statuto Sociale come seque :

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.;

e) di modificare l'articolo 11.3 dello Statuto Sociale come seque :

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., e` necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle sequenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.;

f) di modificare l'articolo 11.4 dello Statuto Sociale come seque :

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve

le deroghe previste dal. Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.;

g) di modificare l'articolo 18.2 dello Statuto Sociale come seque :

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) laddove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a 9 (nove) componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

h) di modificare l'articolo 19.2 dello Statuto Sociale come segue :

Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.;

i) di modificare l'articolo 19.5 dello Statuto Sociale come seque :

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

f) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della

Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società;

g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.;

1) di modificare l'articolo 19,16 dello Statuto Sociale come seque :

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio del numero di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.;

m) di modificare l'articolo 27.1 dello Statuto Sociale come segue :

Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

n) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune".

L'assemblea approva all'unanimità, nessun contrario e nessuno astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

米米米

Il Presidente, esaurito l'esame dell'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14,56.

水水水

Si allegano al presente verbale:

  • la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifiche allo statuto sociale, sotto "A";

  • l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";

  • lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C". 女女女

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per diciannove pagine e della ventesima sin qui. F.to Renata Mariella notaio

15 420

G Rent S.p.A

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40 Capitale sociale deliberato 78.125,00 - sottoscritto e versato Euro 60.875,00 Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 10752440965 REA n. MI - 2554521 - Partita IVA n. 10752440965

Relazione Mustrativa del Consiglio di Amniuistrazione sul primo punto all'Assemblea -Parte Straordinaria degli Azionisi di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in prima convocuzione e, occorrendo, per il yiorno 30 aprile 2022, alle ore 14:30, in seconda convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di G Rent S.p.A. "Società") per illustrare le proposte di deliberazione relative al primo punto all'ordig dell'Assemblea - Parte Starordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 29 a ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 14:30, in seconda (d convocazione.

In particolare, si ricorda che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società è stata convocata per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: Parte Ordinaria

    1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
    2. 1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.
    3. 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.

Parte Straordinaria

  1. Proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello Statuto Sociale di G Rent S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2022 presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (syyw.gabettishortrent.com) ed in pari data è stata diffusa tramitell sistema di diffusione "eMarket SDIR" gestito da Spafid Connect S.p.A..

Assemblea degli Azionisti - Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno

  1. Proposta di modifica degli atticoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea – partre straordinaria per sottoporVi la proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A..

In particolare, la proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A. è resa necessaria al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021.

Inoltre, la proposta di modifica dell'atticolo 10.2 dello statuto sociale di G Rent S.p.A. è volta ad ulteriormente precisare che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Igs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in mento agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di G Rent S.p.A..

Nella tabella che segue sono esposti gli articoli dello Statuto che si propone di modificare, confrontando il testo vigente e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte modifiche di cui alla presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Testo VIGENTE Testo PROPOSTO
Articolo 5.1 Articolo 5.1
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 60.875 (sessanta 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 60.875 (sessanta
mila ottocentosettantacinque/00) ed è diviso in numero mila ottocentosettantacinque/00) ed è diviso in numero
6.087.500 (sei milioni ottantasette mila cinquecento/00) 6.087.500 (sei milioni ottantasette mila cinquecento/00)
azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del
valore nominale. L'assemblea del 7 aprile 2021 ha valore nominale. L'assemblea del 7 aprile 2021 ha
deliberato, tra l'altro (i) di aumentare il capitale deliberato, tra Paltro (i) di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in una o più volte e in via sociale a pagamento, in una o più volte e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un
ammontare massimo pari ad Euro 18.750 (oltre ad ammontare massimo pari ad Euro 18.750 (oltre ad
eventuale sovrapprezzo), mediante l'emissione di eventuale sovrapprezzo), mediante l'emissione di
massime n. 1.875.000 nuove azioni prive di massime n. 1.875.000 nuove azioni prive di
indicazione del valore nominale espresso e a indicazione del valore nominale espresso e a
godimento regolare con imputazione a capitale di godimento regolare con imputazione a capitale di
Euro 0,01 per ciascuna azione, a servizio Euro 0,01 per ciascuna azione, a servizio
dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni
della Società su AIM Italia, entro il 30 giugno 2022; della Società su Euronext Growth Milan, entro il 30
(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento per giugno 2022; (u) di aumentare il capitale sociale a

massimi nominali euro 9.375,00, mediante emissione di massime n. 937.500 azioni con imputazione a capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservate all'escreizio dei Warrant, che daranno diritto di sottoscrivere 1 azione di nuova emissione ogni n. 2 Warrant posseduti entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 10.1

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF c ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli arricoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

pagamento per massimi nominali euro 9.375,00, mediante emissione di massime n. 937.500 azioni con imputazione a capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservate all'esercizio dei Warrant, che daranno diritto di sottoscrivere 1 azione di nuova cmissione ogni n. 2 Warrant posseduti entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 10.1

10.1 A partire dal momento in cui e sing a gilabora da, azioni emesse dalla Società siano nego sistema multilaterale di negoziazione (enfinichel i Reschisione dall sia intervenuta la revoca o negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente rese applicabili in via obbligatoria, norme dil lead analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 c 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

Articolo 10.2

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna () necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF c alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su tichiesta della Socictà e/o degli azionisti, dal Panci di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria
per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese
quelle eventualmente afferenti la determinazione del
prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della

Articolo 10.2

di cui a iesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti cosi adottati in conformità al Regolamento stesso.

a tempi, modalità, costi del relativo
ordine
procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti
cosi adottati in conformità al Regolamento stesso.
Articolo 10.4 Articolo 10.4
10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per 10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per
approvare il bilancio relativo al quinto esercizio approvate il bilancio relativo al quinto esercizio
successivo all'intzio delle negoziazioni delle azioni su successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su
AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, Euronext Growth Milan Tobbligo di offerta
comma 3, lettera b), IUF non si applica. previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non
: 上一篇: si applica.
Articolo 11.3 Articolo 11.3
11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse 11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse
alle negoziazioni su un sistema multilaterale di alle negoziazioni su un sistema multilaterale di
negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal
Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan
provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., e necessaria e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., e
la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea
ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre ordinaria, ai sensi dell'atticolo 2364, comma 1, Cod.
che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle
(1) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri seguenti ipotesi:
cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri
Regolamento Emittenti ALM Italia; cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del
(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
che realizzino un "cambiamento sostanziale del (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti
business' ai sensi del Regolamento Emittenti AIM che realizzino un "cambiamento sostanziale del
Italia. business ai sensi del Regolamento Emittenti
Euronext Growth Milan.
Articolo 11.4 Articolo 11.4
11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca 11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la tevoca
dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM dell'ammissione dei propri strumenti finanziari
Italia deve comunicare tale intenzione di revoca Euronext Growth Milan deve comunicare tale
informando anche il Nominated Advisor e deve intenzione di revoca informando anche il Euronext
informare separatamente Borsa Italiana della data Growth Advisor e deve informare scparatamente
preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato Borsa Italiana della data preferita per la revoca
aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale
previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento
richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta
Società con la maggioranza del 90% (novanta per dovrà essere approvata dall'assemblea della Società
cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei

E-MARKET
SDIR certified

deliberativo si applicherà a qualunque delibera della partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo
di comportare,
Società suscettibile
anche
si applicherà a qualunque delibera della Società
indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli suscettibile di comportare, anche indirettamente,
strumenti finanzian AliM Italia, così come a qualsiasi l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti
deliberazione di modifica della presente disposizione finanziari Euronext Growth Milan, così come a
statutaria. qualsiasi deliberazione di modifica della presente
disposizione statutaria.
Articolo 18.2 Articolo 18.2
18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione 18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione
devono possedere i requisita di onorabilità ai sensi devono possedere i requisiti di onorabilità al sense
dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almene A Mapy de
componenti del consiglio di amministrazione, ovvero componenti del consiglio di amministfazione ( orveso )
2 (due) laddove il Consiglio di Amministrazione sia 2 (due) laddove il Consiglio di Amministrazione siz
composto da un numero superiore a 9 (nove) composto da un numero superiore à 9 (nove)
componenti, deve possedere i requisiti di componenti, deve possedere i requisiti-
- Qu
indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3,
TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti
dal Regolamento Emittenti AIM Italia. dal Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan.
Articolo 19.2 Articolo 19.2
19.2 Fino a quando le azioni della Società saranno 19.2 Fino a quando le azioni della Società saranno
negoziate su AIM Italia, la nomina degli negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina
amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai degli amministratori avviene sulla base di liste nelle
candidati è assegnata una numerazione progressiva. quali ai candidati è assegnata una numerazione
progressiva.
Articolo 19.5 Articolo 19.5
19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono 19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono
essere depositati, fermo restando che eventuali essere depositati, fermo restando che eventuali
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di
svolginento
dell'Assemblea
effettivo
sono
svolgimento
dell'Assemblea
cttcttvo
SONO
tempestivamente comunicate alla Societa: tempestivamente comunicate alla Società:
a) le informazioni relative ai soci che hanno a) le informazioni relative ai soci che hanno
presentato la lista e l'indicazione della presentato la lista e l'indicazione della
percentuale di capitale detenuto; percentuale di capitale detenuto;
b) il curriculum vitae dei candidati nonché b) il curriculum vitae dei candidati nonché
dichiarazione con cui ciascun candidato dichiarazione con cui ciascun candidato
attesti, sotto la propria responsabilità, attesti, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di incleggibilità e di l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

requisiti richiesti per le rispettive cariche; requisiti richiesti per le rispettive cariche;
c)
degli
di
l'indicazione
incarichi
degli
c)
l'indicazione
(11
incarichi
amministrazione e controllo ricoperti presso amministrazione e controllo ricoperti presso
altre società e l'eventuale indicazione di altre società e l'eventuale indicazione di
idoneità a qualificarsi come indipendenti ai idoneità a qualificarsi come indipendenti ai
sensi dello statuto sociale; sensi dello statuto sociale;
d) la dichiarazione con la quale ciascun d) la dichiarazione con la quale ciascun
candidato accetta la propria candidatura; candidato accetta la propria candidatura;
e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli
e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli
che detengono, anche congruntamente, una che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento con questi ultimi; collegamento con questi ultimi;
f) un documento rilasciato dal Nominated f) un documento rilasciato dal Euronext
Advisor della Società attestante che il Growth Advisor della Socictà attestante che
candidato
indipendente

stato
indipendente

candidato
్ర
stato
preventivamente individuato o valutato preventivamente individuato o valutato
positivamente dal Nominated Advisor della positivamente dal Euronext Growth
Società; Advisor della Società;
g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla informativa e/o documento previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore normativa anche regolamentare pro tempore
vigente. vigente.
Articolo 19.16 Articolo 19.16
19.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 19.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a maucare
uno o più amministratori, gli altri provvedono a uno o più amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché
maggioranza
വ്വ
sempre
costituita
da
\$12
maggioranza
ia
S12
sempre
costituita
da
amministratori nominati dall'assemblea
e
512
amministratori
nominati dall'assemblea
SIS
mantenuta la presenza in Consiglio del numero di mantenuta la presenza in Consiglio del numero di
consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dal presente statuto e individuato sulla base previsti dal presente statuto e individuato sulla base
dei criten previsti dal Regolamento Emittenti AIM dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti
Italia. Euronext Growth Milan. --------------------------------------------------------------------------------
Articolo 27.1 Articolo 27.1
27.1 Fino a quando le azioni della Società saranno 27.1 Fino a quando le azioni della Società saranno
negoziate su AIM Italia, la nomina dei sindaci negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina
avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai

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assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per 1 candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in mento a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"IL'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

  • preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

    1. di approvare la modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A. secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
    1. di conferire al Coniglio di Anninistrazione e per esso al Anministrazione ed all'Amministrazione ed all'Ammistratore Delegato ogni più ampio potere, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'esphetamenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adentinento di ogni formalià nexsaria affinché la stessa sia isoritta nel Registro dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal noiaio, o comunque ritenute utili od opportune".

Milano, 23 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Marco Speretta

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD./STRAORD. DI G RENT S.P.A.

DEL 29/04/2022

Progr Azionista In Rappresentanza Rapp. Designato Fzvorevoli Contrari Astenuti Non votanti
ESPERIA INVESTOR S.R.L. INTO SRI PAOLO PAVAN 1.450.000
ESPERIA CAPITAL PARTNERS S.R.L. INTO SRI PAOLO PAVAN 1 280 000
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA INTO SRI PAOLO PAVAN 1.000.000
FAMILYFIN S.R.L. INTO SRL/PAOLO PAVAN 790.000
AIRONE 2005 S.R.L. INTO SRI PAOLO PAVAN 480,000
4AIM SICAF SPA INTO SRLPAOLO PAVAN 162.500

data e ora votazioni:

Pagina 1 di 2

TO IN MIL ליציר המתניים

DEI . 29/04/2022

ASSEMBLEA ORD./STRAORD. SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Parte Straordinaria 1. Proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 c 27.1 dello Statuto Sociale di GRent S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 6 AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N. [ 5.162.500 | | ZIONI PARI AL | | | | 84,805 DEL CAPITALE SOCIALE. DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN AZIONI PARI AL | 100,000% ASSEMBLEA SONO FAVOREVOLI AZIONISTI 5.162.500 DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN SONO CONTRARI AZIONISTI 0 AZIONI PARI AL 0,000% ASSEMBLEA

SONO ASTENUTI 1.70 AZIONISTI PER n.ro AZIONI PARI AL 0,000% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE
ASSEMBLEA
NON PRENDONO
PARTE ALLA
VOTAZIONE
0.70 0 AZIONISTI PER n.ro AZIONI PARI AL 0,000% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN
ASSEMBLEA
TOTALE VOTANTI: AZIONISTI PER n.rol -- 5.162.500 AZIONI PARIAL 100,900% PEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN
ASSEMBLEA
TOTALE NON VOTANTI: AZIONISTI PER n.ro { AZIONI PARI AL DEL CAP. SOCIALE PRESENTE
0,000% ASSEMBLEA

data e ora votazioni:

29/04/2022 14:55:04

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORD/STRAORD. DI G RENT S.P.A.

Pagina 2 di 2

Allegato "C" del n. 46.607/15.420 di rep.

E-MARKET

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "G Rent S.p.A."

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Milano.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto la prestazione di servizi inerenti e/o connessi alla locazione e/o alla sublocazione e/o all'affitto e/o alla gestione di qualsivoglia di immobile, anche di terzi, il tutto per il soddisfacimento di esigenze abitative, lavorative, professionali, commerciali, ricreative o per vacanza anche ma non solo di breve periodo.

3.2 Tale attività potrà comprendere

(i) l'allestimento di qualsivoglia tipologia di immobile, la manutenzione, la fornitura di servizi ordinari e straordinari, la predisposizione di tutte le utenze necessarie ed opportune per il migliore utilizzo di detti immobili, l'attività di gestione di abitazioni per vacanze, case vacanze e qualsiasi tipo di attività ricettizia anche extra-alberghiera;

(ii) la compravendita e il noleggio di arredamento, stoviglie, corredi, elettrodomestici nonché la fornitura di servizi (elettricità, telefono, gas, pulizie e quant'altro utile o connesso) e l'esecuzione di tutte le attività amministrative e tecniche per qualsivoglia tipologia di immobile.

3.3 Essa può inoltre compiere, in via esclusivamente strumentale all'attività di cui sopra, qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed ancora in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, assumere direttamente inte-i ressenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie e fideiussioni anche nell'interesse di terzi.

3.4 La società potrà, infine, creare o assumere rappresentanze, concessioni e agenzie o istituire filiali, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinguanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con dell'assemblea degli azionisti. Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 60.875 (sessanta mila ottocentosettantacinque/00) ed è diviso in numero 6.087.500 (sei milioni ottantasette mila cinquecento/00) azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale. L'assemblea del 7 aprile 2021 ha deliberato, tra l'altro (i) di aumentare il capitale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 18.750 (oltre ad eventuale sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 1.875.000 nuove azioni prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare con imputazione a capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione, a servizio dell'ammissione alle negoziazioni della Società su Euronext Growth Milan, entro il 30 giugno 2022; (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi nominali euro 9.375,00, mediante emissione di massime n. 937.500 azioni con imputazione a

capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservate all'esercizio dei Warrant, che daranno diritto di sottoscrivere 1 azione di nuova emissione ogni n. 2 Warrant posseduti entro il 31 dicembre 2024.

5.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ..

[5.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

6.4 Nella deliberazione assembleare di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83, duodecies. D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

7.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o

l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento, o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano nego ziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità

al Regolamento stesso..

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e commaz 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b}, TUF.

10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo dij offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione, ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.

10.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

10.10 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo 10 dello statuto.

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronexti Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostan-

ziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) deij partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

11.5 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta, dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in forma integrale, sul sito internet della Società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7º (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione, dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i sogget-

ti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

  • MARKET

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

  • sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in. via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

  • vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari, dovendosi ritenere svolta laj riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

15.2 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali glig aventi diritto di voto possono conferire delega (fermo il limite di cui all'art, 2372, sesto comma, Cod. Civ.). In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membrig degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presiduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da una Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione

18.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto

da 7 (sette) ° a 11 (undici) componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) laddove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a 9 (nove) componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 9 (nove) deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (un) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF; ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 9 (nove) deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF .

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

f) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società;

g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla nor-

mativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

E-MARKET

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare conj il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 All'elezione del Consiglio di amministrazione si procede – fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza –come segue:

(a) al termine della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) a 11 (undici) in coerenza con il numero di amministratori da eleggere;

(b) presentazione dei candidati previsto dalla lista;

(c) quindi, i quozienti ai candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; e

(d) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

19.11 Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 19.10, non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, si procederà come segue: (a) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero non superiore a 9 componenti e non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il primo candidato indipendente non eletto elencato nella medesima lista;

(b) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a 9 componenti e non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, saranno nominati amministratori indipendenti in sostituzione dei due candidati che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbiano ottenuto il quoziente più basso, i primi due candidati indipendenti non eletti elencati successivamente nella stessa lista;

(c) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a 9 componenti e sia stato nominato un solo amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il primo candidato indipendente non eletto elencato nella medesima lista;

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione dip candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.17 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor

numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore oppure tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di talii liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletto ill candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.13 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

19.14 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previstip dal presente statuto.

19.15 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

19.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio del numero di consiglieri in possesso dei reguisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

19.17 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

19.18 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pros tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

19.19 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazio ne è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

20.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.8 Il presidente del consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod. Civ., applicandosi l'art. 2436 c. c..

21.3 L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

SDIR

24.3 L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione dis tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura delig consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Direttore generale

25.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

25.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26 - Collegio sindacale

26.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ..

26.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

26.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività dellaj Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

26.4 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

26.5 All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27 - Nomina e sostituzione dei sindaci

27.1 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

27.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

27.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della per-

centuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

27.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

27.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

27.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

27.8 All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non isia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che, ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

27.9 Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

27.10 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

27.11 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

27.12 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

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27.13 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

27.14 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea o, nel caso di cessazione del sindaco effettivo appartenente alla lista risultata seconda per numero di voti, il sindaco supplente più anziano.

27.15 Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva, assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. 27.16 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

27.17 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

27.18 L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28 - Revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29 - Esercizi sociali e bilancio

29.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1º gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1 La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

30.2 Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2487-bis Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

30.3 Salva diversa dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti. F.to Renata Mariella notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi Firmato Renata Mariella Milano, 26 maggio 2022

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

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