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Fnm — Governance Information 2018
May 15, 2018
4384_agm-r_2018-05-15_72af8aba-45dc-4a14-8640-09173a8c87b9.pdf
Governance Information
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Ferrovie dello Stato Italiane
Spett.le Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. Piazza Cadorna, 14 20123 Milano
Alla ,:a. del Presidente del Consiglio di Amministra~one Andrea Gibelli
Anticipata via PEC all'indirizzo [email protected]
Oggetto: riscontro alla Vostra richiesta di integrazione alle dichiarazioni rilasciate, nell'ambito delle liste, in merito all'assenza di rapporti di collegamento elo relazioni significative ai sensi della normativa applicabile.
Egregi Signori,
con la presente riscontriamo la Vostra richiesta di integrazione all'informativa già rilasciata dalla scrivente Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ("FSI") sul tema in oggetto in occasione della presentazione delle liste di candidati (le "Liste") per il prossimo rinnovo delle cariche sociali di FNM S.p.A. ("FNM") pervenutaci in data 11 maggio U.s. (la "Richiesta di Integrazione") per fornirVi talune ulteriori indicazioni e considerazioni volte a confermare, per quanto occorrer possa, l'insussistenza di rapporti di collegamento - rilevanti ex artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del d.lgs. 58/1998 (il ''TUF'') - fra la scrivente FSI e la Regione Lombardia in relazione alla nomina dei componenti di minoranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FNM.
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Passiamo di seguito in rassegna gli ulteriori profili indicati nella Vostra comurucaziOne, fornendo i relativi elementi informativi e valutativi richiesti.
(i) Partecipazione indiretta di FSI nella società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., partecipata indirettamente dalla ~eLombardia,
Pìazza deUa Croce Ro.... l • 00161 Roma
l'em,... dello StltP ltaitme S.p.A. - Società con SOCID unico Sede: 1eg;oIe: l'Iuza della ew.:. Ro.... 1 ·00161 Roma c.p. Soc. Euro 39.204.173.802,00 locri... al R.egutro delle Imprese di Roma Cod. Frsc. e P.lva 06359501001 - R.RA. %2805
Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fini che qui interessano, della "sussistenza di un rapporto partecipativo indiretto di FS! - tramite la propria contro/lata totalitaria ANAS S.pA. ne/la società Concessioni Autostradali Lombarde S.pA (per i/50% del capitale), partecipata (quanto al mtante 50%) da Iifrastrutture Lombarde S.pA., sOtietà interamente "mtro/lata da Regione Lombardid'.
Il rapporto con ANAS S.p.A. (,'ANAS') non viene considerato significativo ai fini che qui interessano in considerazione, tra l'altro, dei seguenti aspetti:
- (a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("CAL") è stata costituita nel 2007 da ANAS e Infrastrutture Lombarde S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 979, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. "Legge Finanziaria 2007"), ai sensi del quale: "le fun!(joni ed i poteri di soggetto ,'onfedente e aggilldit'fllfm attriblliti ad ANAS Spa per la reali~a!(jone dell'autostrada Pedemontana Lmbarda, dell'autostrada diretta Bresda-Bergamo-Milano, delle tangen!(jali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad 1111 soggetto di diritto pllbblÙ'o che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizza!(jone delle iifrastrutture autostradali e che viene appositamente ,'ostdllito informa sodetaria epartecipato dalla stessa ANAS Spa edalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partetipato";
- (b) ANAS ha rapporti "societari" di questa natura non solo con la Regione Lombardia, ma anche con diverse Regioni ed enti locali italiani. Partecipa ad esempio nel capitale sociale delle seguenti società: Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., controllata da ANAS e partecipata tra l'altro dalla Regione Marche, dalla Provincia di Macerata e dalla Provincia di Perugia; Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione, controllata da ANAS e partecipata tra l'altro dalla Regione Calabria e dalla Regione Sicilia; Centralia - Corridoio Italia Centrale S.p.A. in liquidazione, controllata da ANAS e partecipata tra l'altro (anche indirettamente) dalla Regione Marche, dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria; Autostrade del Lazio S.p.A., società partecipata pariteticamente da ANAS e dalla Regione Lazio; Autostrada del Molise S.p.A., società partecipata pariteticamente da ANAS e dalla Regione Molise; Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. in liquidazione (il bilancio di liquidazione è stato approvato a dicembre 2017), società partecipata pariteticamente da ANAS e, indiretramente, dalla Regione Piemonte; Concessioni Autostradali Venete S.p.A., società partecipata pariteticamente da ANAS e dalla Regione Veneto;
- (c) inoltre, la partecipazione totalitaria in ANAS è stata trasferita a FS! a inizio 2018, per effetto del conferimento, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (socio unico di FS!), dell'intera partecipazione da quest'ultimo detenuta nel capitale sociale di ANAS, in attuazione di quanto previsto dall'art. 49 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla 1. n. 96 del 21 giugno 2017. Gli accordi tra ANAS e la Regione Lombardia - che come detto derivano comunque dall'adempimento di norme di legge - sono di gran lunga antecedenti all'ingresso di FSI nel capitale sociale di ANAS.
La partecipazione indiretta di FSI, per il tramite di ANAS, in CAL non assume dunque rilievo ai fIni di un eventuale collegamento tra FSI e la Regione Lombardia ai sensi degli artt. 147 -ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.
(ii) Sussistenza di rapporti economici e commerciali tra società controllate dalla Regione Lombardia e società appartenenti al gnij2po FSL
Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fIni che qui interessano, "di diversi rapporti economici e commerciali tra società controllate da Regione Lombardia esOlietà parte delgruppo FSf'.
A tal riguardo, si premette innanzitutto (i) che tra le fattispecie esemplifIcative di collegamento (comunque suscettibili di prova contraria) individuate dalla Consob si fa menzione di eventuali relazioni commerciali, fInanziarie e professionali con i soci di maggioranza e non con i rispettivi gruppi e (ii) che, in ogni caso, non rilevano a tal fIne i rapporti relativi a Trenord e CAL, non essendo tali società controllate né da FSI né dalla Regione Lombardia.
Ciò detto, si precisa che non sussistono tra il gruppo FSI e la Regione Lombardia - né, per quanto possa occorrere, tra il gruppo FSI e società controllate dalla Regione Lombardia - rapporti economici e commerciali che possano considerarsi signifIcativi per il gruppo FSI, tenuto conto delle complessive attività del gruppo stesso né che facciano in alcun modo venir meno l'assoluta autonomia, indipendenza e sostanziale terzietà del gruppo FSI dalla Regione Lombardia.
N on vi sono dunque rapporti economici e commerciali con la Regione Lombardia né con le società da questa controllata che assumano rilievo ai fIni di un eventuale collegamento tra FSI e la Regione Lombardia ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.
(iii) Sussistenza di diversi rapporti economici e commerciali tra società del gnij2po FSI e la controllata congiunta Trenord S.r.l. ("Trenord'j.
Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai ftniche qui interessano, della "sussistenza di diversi rapporti economici e commeniali tra società delgruppo FS! e la controllata congiunta Trenord'.
Ribadito innanzitutto (i) che tra le fattispecie esemplifIcative di collegamento (comunque suscettibili di prova contraria) individuate dalla Consob si fa menzione di eventuali relazioni commerciali, fInanziarie e professionali con i soci di maggioranza e non con i rispettivi gruppi e (ii) che, in ogni caso, Trenord non è controllata da FSI né da FNM né, tantomeno, dalla Regione Lombardia, si precisa - per quanto possa occorrere - che i rapporti economici e commerciali con Trenord (i) sono connessi a - e derivanti da - la collaborazione relativa alla partnership tra Trenitalia e FNM, partnership che come noto è flnalizzata a soddisfare interessi di natura essenzialmente pubblicistica, attraverso una più efflciente gestione del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale locale, (ii)
soddisfano principalmente esigenze di servizio della società che li riceve piuttosto che sviluppi del business della società che li eroga, (iii) rappresentano comunque una frazione non significativa rispetto alle attività del gruppo FSI, e (iv) non fanno in alcun modo venir meno, anche alla luce delle considerazioni appena svolte, l'assoluta autonomia, indipendenza e sostanziale terzÌetà del gruppo FSI dalla Regione Lombardia.
I rapporti economici e commerciali tra le società del gruppo FSI e Trenord non assumono dunque rilievo ai fini di un eventuale collegamento tra FSI e la Regione Lombardia ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.
(iv) Rileva.nza delle situazioni verificatesi (a) nel 2015 in occasione della precedente elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di FNM e Ck) nel 2016 in occasione dell'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione di FNM medesima.
Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fmi che qui interessano, delle "situazi(mi verifit'atesi (a) nel 2015 in occasIone della prf!l:edente elezione dei t'Omponenti del Consiglio di Amministrazione della Società (ove, in assenza della formale presentazione di liste da parte dell'azionista di maggioranza e di FS!, i rispettivi t'andidati siano stati votati a maggioranza t'On il voto di FS! e di Regione Lombardia) e (b) ne12016, ove in occasione dell'integrazione della t'omposizione del CeLA di FNM, il t'andidato designato da FS! èstato votato am1Je dall'azionista di maggioranzd'.
In occasione dell'Assemblea del 25 maggio 2015, come da Voi stessi ricordato, non sono state presentate liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione né dalla Regione Lombardia né da FSI e, pertanto, non ricorre e alcuna delle fattispecie esemplificative di collegamento (comunque suscettibili di prova contraria) individuate dalla Consob.
Ciò detto, a norma dell'art. 17 dello Statuto di FNM, in mancanza di liste, "i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima t'On le maggioranze di leggi'. In attuazione di tale previsione statutaria, l'Assemblea ha dunque proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le ordinarie modalità previste dagli artt. 2364 e 2368 del codice civile, sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti in Assemblea. Più precisamente, proprio al fme di consentire la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione di componenti di minoranza, la stessa Regione Lombardia ha lasciato che altri azionisti presentassero propri candidati; una volta ricevuta la candidatura presentata da FS! senza che venisse sollevata alcuna eccezione né da parte della Regione Lombardia né da parte del Consiglio di Amministrazione di FNM - si è proceduto quindi a mettere unitariamente in votazione i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, con unica deliberazione assunta a maggioranza.
Per quanto riguarda la successiva integrazione del Consiglio di Amministrazione, il medesimo art. 17 dello Statuto di FNM prevede che, "in caso di cessazione dalla mrit'i1, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, iiprovvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. [...] nel rispetto [...] ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze". Dal momento che
l'Amministratore cessato era stato nominato dalla predetta Assemblea del 25 maggio 2015 su proposta dell'Azionista di minoranza FSI, in sede di sostituzione di tale componente ex art. 2386 c.c., l'Assemblea ha ritenuto di nominare il candidato proposto dall'Azionista di minoranza FSL
Le nomine di cui sopra non assumono dunque alcuna rilevanza ai fini di un eventuale collegamento ex art. 147-ter, comma 3, del TUF, dal momento che costituiscono la mera applicazione delle disposizioni dello Statuto sociale di FNM.
(v) Partecipazione di collegamento detenuta direttamente da FSI nel capitale sociale di FN.M, controllata quest'ultima dalla Regione Lombardia.
Nella Vostra comunicazione si fa menzione, ai fini che qui interessano, della circostanza per cui FSI detiene direttamente una partecipazione rilevante nel capitale sociale di FMN, "sodetà "ontrollata da Regione Lombardia Il qualifiaJta (ome tvllegata da FSl nelproprio bilando".
I rapporti di collegamento ex art. 2359, comma 3, c.c. tra un azionista di minoranza dell'emittente e soggetti appartenenti al gruppo dell'azionista di maggioranza dell'emittente medesimo possono costituire un indice di collegamento ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF e dell'art. 144-quinquies, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti - comunque suscettibile di prova contraria - nel caso in cui sottendano una convergenza di interessi elo una reciproca influenza tra i predetti azionisti. Appare infatti evidente che la ratio della richiamata presunzione di collegamento non sia quella di attribuire rilievo sk et simplùiter alla posizione di collegamento societario ex art. 2359, comma 3, c.c. da parte del socio di minoranza rispetto all'emittente (rispetto alla quale sarebbero applicabili peraltro tutte le esimenti già evidenziate nelle dichiarazioni presentate con le Liste, oltre che quelle ulteriormente descritte nella presente comunicazione), quanto piuttosto di valutare la rilevanza di eventuali ulteriori posizioni di collegamento societario in società terze controllate dal medesimo socio di controllo dell'emittente.
Tale situazione non si verifica con riferimento alla Regione Lombardia e a FS!. La circostanza che queste ultime partecipino nel capitale sociale di FNM - la prima quale socio di controllo e la seconda quale titolare di una partecipazione di collegamento ex art. 2359, comma 3, c.c. - non consente di ritenere che tra di esse vi sia alcuna comune strategia di investimento né alcuna reciproca influenza. Pertanto, tale situazione non rileva ai fini di un eventuale collegamento tra FSI e la Regione Lombardia ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.
(vi) Maggiori informazioni in merito alla ;Wl venture Trenord.
Per quanto concerne le relazioni riferibili allaioint venture Trenord, la cui rilevanza è stata già analizzata nel corpo delle Liste presentate da FSI, nella Vostra comunicazione viene richiesto di "eplidtarc ulteriormente le ragioni alla base della valutaifone dn'a l'auenza di un
t'allegamento rilevante, amne tenuto t'onta, tra l'altro, della strottura e del .·ontenuto delle prevùioni paraso."iali estatutarie relative a Trenord non.# della rilevanza di tale soàetà per ilgruppo FNM".
Le previsioni parasociali e statutarie relative a Trenord, unitamente al relativo assetto partecipativo, consentono di qualificare quest'ultima quale joint venture paritetica (così come risulta dallo stesso bilancio di FNI\1), dal momento che nessuno degli azionisti è in grado di esercitare il controllo "solitario" su di essa, con la conseguenza che Trenord non può essere ricondotta ad alcuno dei rispettivi gruppi di appartenenza.
Tanto premesso, a sostegno dell'assenza di rapporti di collegamento rilevanti exartt. 147 ter e 148 del TUF restano ferme le motivazioni già esposte nelle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle Liste e cioè (i) il contesto essenzialmente pubblicistico e di programmazione generale in cui è maturata, ormai diversi anni fa, la partnership tra FS e FNM, fmalizzata ad aumentare la qualità e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Lombardia, concentrando in un unico soggetto a controllo pubblico la gestione unitaria e integrata del predetto servizio; e (ii) la situazione di manifesto disallineamento da tempo sussistente in relazione alle prospettive di gestione e sviluppo della stessa Trenord.
*****
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, che sono rappresentate ad integrazione di quelle già indicate in sede di presentazione delle Liste, riteniamo che emerga chiaramente l'assoluta autonomia, indipendenza e sostanziale terzietà del gruppo FSI rispetto alla Regione Lombardia.
Confermiamo, pertanto, quanto già dichiarato in sede di presentazione delle Liste, e cioè che non sussistono, tra FSI e la Regione Lombardia, relazioni suscettibili di integrare i rapporti di collegamento rilevanti ai sensi degli artt. 147, comma 3, e 148, comma 2, del TUF.
Peraltro, si rileva come dichiarazione analoga fosse stata depositata da FSI nel 2015 in sede di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e come, in tale occasione, non fosse stato sollevato da FNM alcun rilievo. Prova ne è che, in tale occasione, nonostante fossero state presentate solo due liste (quella della Regione Lombardia e quella di FS!), la Società non ha ritenuto di dover riaprire il termine per la presentazione delle liste ai sensi dell'art. 144-Jexies, comma 5, del Regolamento Emittente, previsto nel caso in cui, alla scadenza dell'originario termine di presentazione delle liste, siano state depositate solo liste da parte di soci "collegati".
Di conseguenza, nel caso in cui, ad esito delle votazioni che si terranno in occasione della prossima Assemblea del 21/22 maggio 2018 per il rinnovo delle cariche sociali, le Liste presentate da FSI dovessero ottenere il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza, l'Amministratore e il Sindaco "di minoranza", oltre che un Sindaco supplente, dovranno essere tratti da tali Liste (ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 26 dello Statuto di FNI\1) e il Presidente dovrà accertare che ciò avvenga.
Fermo quanto precede, rammentiamo al riguardo, per quanto possa occorrere, che alla luce di tutte le informazioni rese da FSI, non residua in capo al Consiglio di Amministrazione né al Presidente del Consiglio di Amministrazione alcuno spazio di valutazione in ordine all'accertamento circa eventuali rapporti di collegamento tra i soci, stante la naturale estraneità e terzietà della società emittente rispetto a situazioni che attengono esclusivamente al rapporto tra questi ultimi. Tale valutazione, a tutto voler concedere, non potrà che essere rimessa alle competenti sedi giudiziali.
Si invita dunque la Società FNM ad astenersi da comportamenti che (i) possano interferire con elo pregiudicare il diritto di FSI di presentare e nominare propri candidati quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FNM; (ii) possano interferire con elo modificare gli esiti delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali di FNM ovvero (iii) portino per qualunque ragione il Consiglio elo il Presidente a effettuare valutazioni che non siano di loro competenza con riguardo alla sussistenza di un rapporto di collegamento rilevante tra FSI e la Regione Lombardia ex artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, collegamento che, per tutta le ragioni sopra evidenziate, non sussiste.
Distinti saluti.
Roma, 14 maggio 2018