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Fincantieri

Regulatory Filings Dec 11, 2025

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STATUTO DI FINCANTIERI S.p.A.

1 dice mbre 202 5

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO

Articolo 1

1.1. La società per azioni costituita con atto a rogito del notaio Carlo Capo di Roma il 29 dicembre 1959 è denominata "FINCANTIERI S.p.A." (la "Società").

Articolo 2

  • 2.1. La Società ha sede nel Comune di Trieste.
  • 2.2. Può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, succursali, filiali, rappresentanze ed agenzie anche all'estero.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 4

4.1. Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

  • 5.1. La Società ha per oggetto:
  • l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società ed enti già costituiti o da costituire - sia in Italia che all'estero - di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti industriali navali, meccanico, elettromeccanico e connessi, tra i quali la costruzione, la riparazione, la trasformazione

di navi e di mezzi di trasporto, nonché alla costruzione e riparazione di generatori di moto e di energia, alla prestazione in genere di servizi connessi con le predette attività, e all'esecuzione di opere pubbliche e private, tanto in appalto quanto in co ncessione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio, realizzando nell'ambito delle attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A " al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche e integrazioni, le seguenti opere: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alte rnata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico -sanitari; impianti elettromeccanici trasportatori; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; component i strutturali in acciaio; impianti termici e di condizionamento; nonché impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;

  • l'acquisto, l'esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi di qualsiasi tipo, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa con l'attività armatoriale;
  • l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché costruttiva e/o finalizzata anche a forniture e servizi, la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto, la direz ione operativa, le valutazioni di congruità tecnico economica o gli studi d'impatto ambientale, anche per conto terzi;
  • la partecipazione a gare ed appalti e/o concessioni indetti da stazioni appaltanti pubbliche e private.

5.2. La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie attive e passive (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/oservizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro- soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI – RECESSO

Articolo 6

6.1. Il capitale sociale è di EURO 878.3 32.237 ,70 (ottocentosettantottomilioni trecentotrentaduemila duecentotrentasette virgola settanta) diviso in numero 324. 572 .690 (trecentoventiquattromilioni cinque centosettantadue mila seicentonovanta) azioni .

  • 6.2. Le azioni non hanno valore nominale.
      1. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 giugno 2024 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'11 giugno 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, anche cum warrant (che diano diritto a sottoscrivere – a pagamento, entro massimi trentasei mesi dall'integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale – azioni ordinarie che saranno emesse dal consiglio stesso in esercizio della medesima delega) aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.
      1. Il consiglio di amministrazione, in data 11 giugno 2024, ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dell'11 giugno 2024 avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'11 giugno 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, strutturato come segue: (i) una prima tranche, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 400.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, cum warrant (che diano diritto a sottoscrivere a pagamento – entro massimi trentasei mesi dall'integra le liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale – azioni ordinarie che saranno emesse dal consiglio stesso in esercizio della medesima delega), aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2024, stabilendo, anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo , codice civile, che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data, e (ii) una seconda tranche, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più volte, di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circo lazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant, da sottoscriversi entro massimi 36 mesi dalla integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale, il tutto con riserva di stabilire in successiva delibera ogni ulteriore altro termine o condizione dell'aumento di capitale, ivi incluso il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo, il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il rapporto di assegnazione in opzione applicabile alle azioni, il prezzo di esercizio dei warrant, il rapporto di esercizio dei warrant, il numero massimo delle azioni di compendio da emettere a servizio dell'esercizio dei warrant.

      1. Il consiglio di amministrazione, in data 20 giugno 2024, ha deliberato di determinare i termini e le condizioni finali dell 'aumento di capitale deliberato in data 11 giugno 2024 dal consiglio di amministrazione e, quindi, di: (i) determinare il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni in Euro 2,62, da imputare quanto a Euro 0,10 a capitale e per Euro 2,52 a sovraprezzo; (ii) determinare l'importo massimo complessivo dell a prima tranche dell 'aumento di capitale in Euro 399.338.854,2 0, da imputare per Euro 15.241.941 a capitale e per Euro 384.096.913,20 a sovraprezzo; (iii) stabilire il numero massimo di nuove azioni da emettere nell'ambito dell a prima tranche dell 'aumento di capitale in 152.419.410; (iv) determinare il rapporto di opzione in ragione di n. 9 nuove azioni ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, fermo restando in ogni caso quanto necessario per assicurare la quadratura dell'operazione; (v) determinare il prezzo di sottoscrizione di ciascun a azione di compendio in Euro 4,44 , da imputare quanto a Euro 0,10 a capitale e per Euro 4,34 a sovraprezzo; (vi) stabilire il numero massimo di warrant da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale in 152.419.410; (vii) determinare il rapporto di esercizio dei warrant in ragione di n. 5 azioni di compendio , ogni n. 34 warrant esercitati; (viii) stabilire il numero massimo di azioni di compendio da emettere nell'ambito dell' aumento di capitale warrant in 22.414.615 . I termini e le condizioni dei warrant sono fissati nel Regolamento dei "Warrant Fincantieri 2024 – 2026" pubblicato sul sito internet della Società.
      1. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 giugno 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, a partire dal diciottesimo mese dall'adozione della delibera assembleare di conferimento della delega e fino alla scadenza del quinto anno dall'adozione di tale delibera, nei limiti del 10% del capitale sociale della Società preesistente alla data di eventuale esercizio della delega, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, secondo periodo del codice civile.
  • Ai fini di cui sopra, l'assemblea straordinaria ha conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della delega che precede o singola tranche, le modalità, i termini e le condizioni dell'op erazione, inclusi i poteri per: (i) determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni, e in particolare la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a sovraprezzo, nel rispetto, tra l'altro, dei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche – anche in termini di godimento – di quelle in circolazione; (ii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati, nonché (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.
  • 6.7. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 14 maggio 2025 ha deliberato l'emissione, anche in più tranche, entro il termine del 31 dicembre 2026, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del primo ciclo del Performance Share Plan 2022 - 2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026, da attribuire gratuitamente, ai sensi

dell'articolo 2349 del codice civile, ai beneficiari dei piani, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire gratuitamente ai beneficiari del primo ciclo del Performance Share Plan 2022 -2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti; (ii) determinare il valore nominale implicito delle azioni ordinarie di nuova emissione al momento di ogni emissione azionaria; (iii) individuare, anche in conseguenza di quanto previsto sub (i) e (ii), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo e (iv) dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune.

6.8. Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2025, ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea riunitasi in sede straordinaria il 14 maggio 2025 avente ad oggetto l'emissione, anche in più tranche, di massime nuove 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del primo ciclo del Performance Share Plan 2022 -2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026, da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari dei piani, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

  • a) con riferimento al primo ciclo del Performance Share Plan 2022 -2024: (i) di emettere n. 837.406 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, senza incremento del capitale sociale a servizio del Performance Share Plan 2022 -2024, da attribuire ai beneficiari del piano, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; (ii) di determinare il valore implicito di emissione delle azioni ordinarie in Euro 2,717 per azione;
  • b) con riferimento al Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026: (i) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per la determinazione del numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da emettere, anche in più tranche, senza incremento del capitale sociale a servizio del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026, da attribuire ai dipendenti della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile e per dare seguito alla relativa emissione; (ii) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per la determinazione del valore implicito di emissione delle azioni ordinarie;
  • c) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune. I termini e le caratteristiche del primo ciclo del Performance Share Plan 2022 - 2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026 sono fissati nei rispettivi documenti informativi pubblicati sul sito internet della Società.

Articolo 6-bis

  • 6-bis.1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, nessun soggetto (diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati) può possedere, a qualsias i titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
  • 6-bis.2. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società o ente; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
  • 6-bis.3. Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario del 5 (cinque) per cento si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
  • 6-bis.4. Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello

patrimoniale inerenti alle azioni detenute, da soggetti diversi dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 7

7.1. Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

  • 8.1. In sede di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
  • 8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.
  • 8.3. L'assemblea può deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.
  • 8.4. Il capitale può anche essere aumentato con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. La Società può emettere altresì le speciali categorie di azioni e strumenti finanziari previsti dall' articolo 2349 del codice civile.

8.5. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali.

Articolo 9

9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 10

10.1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

  • 11.1. È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
  • 11.2. La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferiment o alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Articolo 12

  • 12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.
  • 12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi del maggior termine.

  • 13.1. La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge ed in conformità con la normativa vigente.
  • 13.2. Le assemblee si tengono in unica convocazione. È peraltro facoltà del consiglio di amministrazione stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o quella straordinaria si tengano in più convocazioni.

14.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e le modalità di esercizio del diritto di voto sono regolate dalla normativa vigente.

Articolo 15

  • 15.1. Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa vigente.
  • 15.2. La delega di voto potrà essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o di apposita sezione del sito, secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.
  • 15.3. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizio ne delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
  • 15.4. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
  • 15.5. La Società ha la facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizi oni regolamentari. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
  • 15.6. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto: (i) potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica e/o (ii) esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica, in conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in materia.
  • 15.7. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

  • 16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è presieduta da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
  • 16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, uno o più scrutatori.

  • 17.1. L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge o per statuto.

  • 17.2. Ove non diversamente stabilito dallo statuto, le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, ovvero in unica convocazione, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
  • 17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

18.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi di legge e del presente statuto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  • 19.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette o più membri fino ad un massimo di tredici.
  • 19.2. L'assemblea di volta in volta determina il numero dei componenti il consiglio nei limiti suddetti. L'assemblea anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente articolo. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

  • 19.3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.
  • 19.4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
  • a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
  • b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico -scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
  • c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché l e funzioni comportino la gestione di risorse economico -finanziarie.
  • 19.5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli amministratori della Società.

Il difetto dei predetti requisiti determina l'ineleggibilità o la decadenza automatica dalla carica.

In tutti i casi di decadenza, l'amministratore non ha diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero perdere i suddetti requisiti di onorabilità devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalen za sostanziale.

19.6. Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e secondo le modalità indicati dalla normativa vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di, e votare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita dalla Consob con proprio regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve essere comprovata nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazion e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

19.7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventualmente dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti la cui esistenza è stata attestata in occasione della nomina, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

  • 19.8. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
  • a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista (i) i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'un ità inferiore, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto fino ad un massimo di nove membri; (ii) sette amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci membri; (iii) otto amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri; (iv) nove amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dodici membri e (v) dieci amministratori da eleggere
  • b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, fermo il rispetto della normativa vigente in favore delle minoranze che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due o tre, a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così

nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tredici membri;

ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risul teranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor n umero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il mag gior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, tra i candidati con pari quoziente delle liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori (o n essuno) e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

  • c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti pi ù bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo e fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati) ovvero da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla successiva lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ot tenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità
  • di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoz iente di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);
  • d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle predette liste sono sostituiti, fino a concorrenza del numero di amministratori sufficiente a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo il rispetto de l numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine di lista successivo più basso) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di più d'una delle predette liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ott enuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione

  • tra tutti i candidati con pari quoziente, di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);
  • e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
  • 19.9. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.
  • 19.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché di tutela delle minoranze.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata, sempre con le modalità previste dall'articolo 2386 del codice civile, per la ricostituzione integrale dello stesso.

Articolo 20

  • 20.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente al fine di sostituire il presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
  • 20.2. Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, ad uno o più componenti e/o ad un comitato esecutivo. Rientra nel potere degli amministratori, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed anche a terzi.
  • 20.3. Il consiglio nomina, inoltre, un segretario, anche estraneo alla Società.

  • 21.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, il vice presidente, se nominato, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri (con eventuale arrotondamento all'unità inferiore) o dal collegio sindacale.

  • 21.2. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere

identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente e di segretario della riunione.

21.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, corredata della documentazione disponibile relativa alle materie da trattare.

Articolo 22

22.1. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere designato a maggioranza dai presenti.

Articolo 23

  • 23.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
  • 23.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 24

24.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali, sottoscritti da coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente e di segretario della riunione, da redigersi sul libro delle adunanze del consiglio di ammi nistrazione tenuto a norma di legge.

  • 25.1. La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
  • 25.2. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.
  • 25.3. Ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile sono attribuite al consiglio di amministrazione, oltre a quanto già altrove previsto dal presente statuto, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge, l'istituzio ne o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci,

gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 26

  • 26.1. Previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il consiglio provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
  • 26.2. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla conoscenza del venir meno dei requisiti medesimi. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.
  • 26.3. Il consiglio può, limitatamente ai casi di necessità, nominare uno o più comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche da persone estranee al consiglio, determinandone gli eventuali compensi.
  • 26.4. Il consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare direttori generali e procuratori della Società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Articolo 27

  • 27.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
  • 27.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione, incluse persone estranee al consiglio, con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni stesse.

Articolo 28

28.1. Ai membri del consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti che può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

  • 28.2. Il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
  • 28.3. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

  • 29.1. In caso di urgenza, e in conformità con quanto previsto dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento Consob sulle parti correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore.

  • 29.2. Nei casi di urgenza concernenti operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, del regolamento suddetto, le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che tali operazioni possano essere concluse anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del regolamento, fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore. Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma seguente.
  • 29.3. Le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere che l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o deliberare, il compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 11, commi 2 e 3, del suddetto regolamento a condizione che:
  • (i) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente statuto, e
  • (ii) qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE - SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

  • 30.1. L'assemblea nomina, secondo le norme in vigore, il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi. L'assemblea nomina inoltre tre sindaci supplenti e determina il compenso da corrispondersi ai sindaci effettivi.
  • 30.2. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

  • 30.3. I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale. I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.
  • 30.4. Il collegio sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste trovano applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni del presente statuto dettate per la nomina del consiglio di amministrazione nonché le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

  • 30.5. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste all'articolo 19 del presente statuto per la nomina degli amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.
  • 30.6. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le stesse modalità.

Articolo 31

31.1. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

  • 31.2. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
  • 31.3. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sin daco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla medesima lista.
  • 31.4. Le adunanze del collegio sindacale possono essere tenute anche mediante audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova chi presiede la riunione.

Articolo 32

32.1. L'incarico di revisione legale dei conti della Società è conferito dall'assemblea ordinaria nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 33

  • 33.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assem blea degli azionisti.
  • 33.2. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

  • 34.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

  • a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
  • b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altro.

35.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 36

36.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

37.1. Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in merito.

Articolo 38

38.1. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto dell'equilibrio fra i generi trovano applicazione in sede di rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

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