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Regulatory Filings Jul 31, 2019

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Regulatory Filings

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STATUTO (TESTO CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE)

LUGLIO 2019

STATUTO della "FINCANTIERI S.p.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO

Art. 1
Testo previgente Testo vigente
1.1. La società per azioni costituita con atto a rogito
del notaio Carlo Capo di Roma il 29 dicembre 1959 è
denominata "FINCANTIERI S.p.A." (la "Società").
1.1. La società per azioni costituita con atto a rogito
del notaio Carlo Capo di Roma il 29 dicembre 1959 è
denominata "FINCANTIERI S.p.A." (la "Società").
Art. 2
Testo previgente Testo vigente
2.1. La Società ha sede nel Comune di Trieste. 2.1. La Società ha sede nel Comune di Trieste.
2.2. Può istituire e sopprimere sedi secondarie,
unità locali, succursali, filiali, rappresentanze ed
agenzie anche all'estero.
2.2. Può istituire e sopprimere sedi secondarie,
unità locali, succursali, filiali, rappresentanze ed
agenzie anche all'estero.
Art. 3
Testo previgente Testo vigente
3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre
2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, per
deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre
2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, per
deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
Art. 4
Testo previgente Testo vigente
4.1. Il domicilio di ciascun socio, amministratore, 4.1. Il domicilio di ciascun socio, amministratore,

sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 5
Testo previgente Testo vigente
5.1. La Società ha per oggetto: 5.1. La Società ha per oggetto:
-
l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di
partecipazioni o interessenze in società ed enti
-
l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di
partecipazioni o interessenze in società ed enti

già costituiti o da costituire - sia in Italia che all'estero - di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti industriali navali, meccanico, elettromeccanico e connessi, tra i quali la costruzione, la riparazione, la trasformazione di navi e di mezzi di trasporto, nonché alla costruzione e riparazione di generatori di moto e di energia, alla prestazione in genere di servizi connessi con le predette attività, e all'esecuzione di opere pubbliche e private, tanto in appalto quanto in concessione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio, realizzando nell'ambito delle attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche e integrazioni, le seguenti opere: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico-sanitari; impianti elettromeccanici trasportatori; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; componenti strutturali in acciaio; impianti termici e di condizionamento; nonché impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;

  • l'acquisto, l'esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi di qualsiasi tipo, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa con l'attività armatoriale;
  • l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché costruttiva e/o finalizzata anche a forniture e servizi, la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto, la direzione operativa, le valutazioni di congruità tecnico economica o gli studi d'impatto ambientale, anche per conto terzi;
  • la partecipazione a gare ed appalti e/o concessioni indetti da stazioni appaltanti pubbliche e private.

5.2. La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie attive e passive (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno già costituiti o da costituire - sia in Italia che all'estero - di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti industriali navali, meccanico, elettromeccanico e connessi, tra i quali la costruzione, la riparazione, la trasformazione di navi e di mezzi di trasporto, nonché alla costruzione e riparazione di generatori di moto e di energia, alla prestazione in genere di servizi connessi con le predette attività, e all'esecuzione di opere pubbliche e private, tanto in appalto quanto in concessione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio, realizzando nell'ambito delle attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche e integrazioni, le seguenti opere: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico-sanitari; impianti elettromeccanici trasportatori; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; componenti strutturali in acciaio; impianti termici e di condizionamento; nonché impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;

  • l'acquisto, l'esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi di qualsiasi tipo, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa con l'attività armatoriale;
  • l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché costruttiva e/o finalizzata anche a forniture e servizi, la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto, la direzione operativa, le valutazioni di congruità tecnico economica o gli studi d'impatto ambientale, anche per conto terzi;
  • la partecipazione a gare ed appalti e/o concessioni indetti da stazioni appaltanti pubbliche e private.

5.2. La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie attive e passive (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno

necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro- soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro- soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI – RECESSO

Art. 6
Testo previgente Testo vigente
6.1. Il capitale sociale è di EURO 862.980.725,70
(ottocentosessantaduemilioninovecentoottantamilas
ettecentoventicinque
virgola
settanta)
diviso
in
numero
1.692.119.070
(unmiliardoseicentonovantaduemilionicentodicianno
vemilasettanta) azioni.
6.1. Il capitale sociale è di EURO 862.980.725,70
(ottocentosessantaduemilioninovecentoottantamilas
ettecentoventicinque
virgola
settanta)
diviso
in
numero
1.692.119.070
(unmiliardoseicentonovantaduemilionicentodicianno
vemilasettanta)
1.699.651.360
(unmiliardoseicentonovantanovemilioniseicentocinq
uantunomilatrecentosessanta) azioni.
6.2. Le azioni non hanno valore nominale. 6.2. Le azioni non hanno valore nominale.
6.3. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in
data 19 maggio 2017 ha deliberato l'emissione,
6.3. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in
data 19 maggio 2017 ha deliberato l'emissione,

anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2021, di massime 50.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2016-2018", da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari del piano, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire gratuitamente ai beneficiari del Performance Share Plan 2016-2018, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti; (ii) determinare il valore nominale implicito delle azioni ordinarie di nuova emissione al momento di ogni emissione azionaria; (iii) individuare, anche in conseguenza di quanto anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2021, di massime 50.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2016-2018", da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari del piano, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire gratuitamente ai beneficiari del Performance Share Plan 2016-2018, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti; (ii) determinare il valore nominale implicito delle azioni ordinarie di nuova emissione al momento di ogni emissione azionaria; (iii) individuare, anche in conseguenza di quanto

previsto sub (i) e (ii), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo; e (iv) dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune.

6.4. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 maggio 2018 ha deliberato l'emissione, anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2024, di massime 25.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2019-2021", da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari del piano, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, l'assemblea straordinaria ha conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire gratuitamente ai beneficiari del Performance Share Plan 2019-2021, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti; (ii) determinare il valore nominale implicito delle azioni ordinarie di nuova emissione al momento di ogni emissione azionaria; (iii) individuare, anche in conseguenza di quanto previsto sub (i) e (ii), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo; e (iv) dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune.

previsto sub (i) e (ii), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo; e (iv) dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune.

6.4. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 maggio 2018 ha deliberato l'emissione, anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2024, di massime 25.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2019-2021", da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari del piano, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, l'assemblea straordinaria ha conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire gratuitamente ai beneficiari del Performance Share Plan 2019-2021, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti; (ii) determinare il valore nominale implicito delle azioni ordinarie di nuova emissione al momento di ogni emissione azionaria; (iii) individuare, anche in conseguenza di quanto previsto sub (i) e (ii), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo; e (iv) dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune.

Art. 6- bis
Testo previgente Testo vigente
6-
.1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
bis
maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, nessun soggetto
(diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da
questi controllati) può possedere, a qualsiasi titolo,
azioni
della
Società
che
comportino
una
partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del
capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente.
6-
.1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
bis
maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, nessun soggetto
(diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da
questi controllati) può possedere, a qualsiasi titolo,
azioni
della
Società
che
comportino
una
partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del
capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente.
6-
.2. Il limite massimo di possesso azionario è
bis
calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni
azionarie complessive facenti capo al controllante,
persona fisica o giuridica o società o ente; a tutte le
controllate
dirette
o
indirette
nonché
alle
controllate da uno stesso soggetto controllante; ai
soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate
da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo
grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge
non legalmente separato.
6-
.2. Il limite massimo di possesso azionario è
bis
calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni
azionarie complessive facenti capo al controllante,
persona fisica o giuridica o società o ente; a tutte le
controllate
dirette
o
indirette
nonché
alle
controllate da uno stesso soggetto controllante; ai
soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate
da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo
grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge
non legalmente separato.

6bis.3. Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario del 5 (cinque) per cento si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

6bis.4. Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute, da soggetti diversi dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6bis.3. Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario del 5 (cinque) per cento si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

6bis.4. Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute, da soggetti diversi dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 7
Testo previgente Testo vigente
7.1. Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni
azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono
liberamente trasferibili.
7.1. Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni
azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono
liberamente trasferibili.
Art. 8
Testo previgente Testo vigente
8.1. In sede di aumento di capitale, le azioni di nuova
emissione saranno offerte in opzione agli azionisti,
fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
8.1. In sede di aumento di capitale, le azioni di nuova
emissione saranno offerte in opzione agli azionisti,
fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di
nuova emissione potranno essere liberate anche
mediante conferimenti in natura.
8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di
nuova emissione potranno essere liberate anche
mediante conferimenti in natura.
8.3. L'assemblea può deliberare l'esclusione del
diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste
dall'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo,
del codice civile.
8.3. L'assemblea può deliberare l'esclusione del
diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste
dall'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo,
del codice civile.
8.4. Il capitale può anche essere aumentato con
l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti
diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
La Società può emettere altresì le speciali categorie
di azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo
2349 del codice civile.
8.5. L'assemblea può deliberare la riduzione del
8.4. Il capitale può anche essere aumentato con
l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti
diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
La Società può emettere altresì le speciali categorie
di azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo
2349 del codice civile.
capitale sociale anche mediante assegnazione ai
soci di attività sociali.
8.5. L'assemblea può deliberare la riduzione del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai
soci di attività sociali.
Art. 9
Testo previgente Testo vigente
9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche
convertibili in azioni, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche
convertibili in azioni, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
Art. 10
Testo previgente Testo vigente
10.1.
La
Società
potrà
acquisire
dai
soci
finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o
senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle
normative vigenti, con particolare riferimento a
quelle che regolamentano la raccolta di risparmio
tra il pubblico.
10.1.
La
Società
potrà
acquisire
dai
soci
finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o
senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle
normative vigenti, con particolare riferimento a
quelle che regolamentano la raccolta di risparmio
tra il pubblico.
Art. 11
Testo previgente Testo vigente
11.1. È escluso il diritto di recesso per i soci che non
abbiano
concorso
all'approvazione
delle
deliberazioni riguardanti la proroga del termine e
l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli
alla circolazione dei titoli azionari.
11.1. È escluso il diritto di recesso per i soci che non
abbiano
concorso
all'approvazione
delle
deliberazioni riguardanti la proroga del termine e
l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli
alla circolazione dei titoli azionari.

partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

TITOLO IV

ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente

stabilito dalla normativa applicabile.

ASSEMBLEE

Art. 12
Testo previgente Testo vigente
12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono
convocate dal consiglio di amministrazione e sono
tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo
diversa
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione.
12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono
convocate dal consiglio di amministrazione e sono
tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo
diversa
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione.

12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi del maggior termine.

12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi del maggior termine.

Art. 13
Testo previgente Testo vigente
13.1.
La
convocazione
dell'assemblea
dovrà
avvenire mediante avviso pubblicato sul sito internet
della Società, nonché con le modalità previste dalla
Consob con proprio regolamento, nei termini di
legge ed in conformità con la normativa vigente.
13.1.
La
convocazione
dell'assemblea
dovrà
avvenire mediante avviso pubblicato sul sito internet
della Società, nonché con le modalità previste dalla
Consob con proprio regolamento, nei termini di
legge ed in conformità con la normativa vigente.
13.2.
Le
assemblee
si
tengono
in
unica
convocazione. È peraltro facoltà del consiglio di
amministrazione
stabilire,
qualora
ne
ravvisi
l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o quella
straordinaria si tengano in più convocazioni.
13.2.
Le
assemblee
si
tengono
in
unica
convocazione. È peraltro facoltà del consiglio di
amministrazione
stabilire,
qualora
ne
ravvisi
l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o quella
straordinaria si tengano in più convocazioni.
Art. 14
Testo previgente Testo vigente
14.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e
le modalità di esercizio del diritto di voto sono
regolate dalla normativa vigente.
14.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e
le modalità di esercizio del diritto di voto sono
regolate dalla normativa vigente.
Art. 15
Testo previgente Testo vigente
15.1. Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire 15.1. Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire
all'assemblea, può farsi rappresentare, mediante all'assemblea, può farsi rappresentare, mediante
delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi
della normativa vigente. della normativa vigente.
15.2. La delega di voto potrà essere notificata alla 15.2. La delega di voto potrà essere notificata alla
Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta
elettronica certificata o di apposita sezione del sito, elettronica certificata o di apposita sezione del sito,
secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso
di convocazione. di convocazione.
15.3. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe 15.3. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe
presso gli azionisti dipendenti della Società e delle presso gli azionisti dipendenti della Società e delle
sue controllate associati ad associazioni di azionisti sue controllate associati ad associazioni di azionisti
che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia, sono messi a disposizione delle vigente in materia, sono messi a disposizione delle
medesime associazioni, secondo i termini e le medesime associazioni, secondo i termini e le
modalità di volta in volta concordati con i loro legali modalità di volta in volta concordati con i loro legali
rappresentanti, rappresentanti,
spazi spazi
da da
utilizzare utilizzare
per per
la la
comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di
raccolta di deleghe. raccolta di deleghe.
15.4. 15.4.
Spetta Spetta
al al
presidente presidente
dell'assemblea dell'assemblea
constatare la regolarità delle singole deleghe ed in constatare la regolarità delle singole deleghe ed in
genere il diritto di intervento all'assemblea. genere il diritto di intervento all'assemblea.

15.5. La Società ha la facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

15.6. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto: (i) potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica e/o (ii) esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica, in conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in materia.

15.7. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

15.5. La Società ha la facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

15.6. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto: (i) potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica e/o (ii) esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica, in conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in materia.

15.7. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Art. 16
Testo previgente Testo vigente
16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del 16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del
consiglio di amministrazione, consiglio di amministrazione,
o in caso di sua o in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente, ove assenza o impedimento, dal vice presidente, ove
nominato; in caso di assenza o impedimento anche nominato; in caso di assenza o impedimento anche
di quest'ultimo, è presieduta da altra persona di quest'ultimo, è presieduta da altra persona
delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto
di che l'assemblea elegge il proprio presidente. di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non 16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non
socio, e può scegliere, tra i presenti, uno o più socio, e può scegliere, tra i presenti, uno o più
scrutatori. scrutatori.
Art. 17
Testo previgente Testo vigente
17.1. L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua 17.1. L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua
competenza per legge o per statuto. competenza per legge o per statuto.
17.2. Ove non diversamente stabilito dallo statuto, 17.2. Ove non diversamente stabilito dallo statuto,
le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie
che per quelle straordinarie, sia in prima che in che per quelle straordinarie, sia in prima che in
seconda o terza convocazione, ovvero in unica seconda o terza convocazione, ovvero in unica
convocazione, vengono prese con le maggioranze convocazione, vengono prese con le maggioranze
richieste dalla legge nei singoli casi. richieste dalla legge nei singoli casi.
17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono 17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono
essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e
dal segretario. dal segretario.
I verbali delle assemblee straordinarie devono I verbali delle assemblee straordinarie devono
essere redatti da un notaio. essere redatti da un notaio.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 18
Testo previgente Testo vigente
18.1. La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione; l'attività di controllo è affidata al
collegio sindacale ed al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti ai sensi di legge e del
presente statuto.
18.1. La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione; l'attività di controllo è affidata al
collegio sindacale ed al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti ai sensi di legge e del
presente statuto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19
Testo previgente Testo vigente
19.1. La Società è amministrata da un consiglio di 19.1. La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da sette o più membri amministrazione composto da sette o più membri
fino ad un massimo di tredici. fino ad un massimo di tredici.
19.2. L'assemblea di volta in volta determina il 19.2. L'assemblea di volta in volta determina il
numero dei componenti il consiglio nei limiti numero dei componenti il consiglio nei limiti
suddetti. L'assemblea anche nel corso del mandato suddetti. L'assemblea anche nel corso del mandato
può variare il numero dei componenti del consiglio può variare il numero dei componenti del consiglio
di amministrazione, sempre entro il limite di cui al di amministrazione, sempre entro il limite di cui al
primo comma del presente articolo, provvedendo primo comma del presente articolo, provvedendo
alle relative nomine secondo quanto disposto dal alle relative nomine secondo quanto disposto dal
presente articolo. Gli amministratori così eletti presente articolo. Gli amministratori così eletti
scadranno con quelli in carica. scadranno con quelli in carica.
19.3. I membri del consiglio di amministrazione 19.3. I membri del consiglio di amministrazione
sono nominati dall'assemblea nel rispetto della sono nominati dall'assemblea nel rispetto della
normativa vigente in materia di parità di accesso normativa vigente in materia di parità di accesso
agli organi sociali del genere meno rappresentato. agli organi sociali del genere meno rappresentato.
19.4. Ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante 19.4. Ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante
"Criteri, condizioni e modalità per adottare il "Criteri, condizioni e modalità per adottare il
modello di separazione proprietaria della società modello di separazione proprietaria della società
SNAM S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 SNAM S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 24
marzo 2012, n. 27" (il "D.P.C.M."), gli amministratori marzo 2012, n. 27" (il "D.P.C.M."), gli amministratori
non possono rivestire alcuna carica nell'organo non possono rivestire alcuna carica nell'organo
amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali
in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun
rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale
o patrimoniale con tali società. o patrimoniale con tali società.
19.5. L'assunzione della carica di amministratore è 19.5. L'assunzione della carica di amministratore è
subordinata subordinata
al al
possesso possesso
dei dei
requisiti requisiti
di di

professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

  • a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
  • b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
  • c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

19.6. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli amministratori della Società.

Il difetto dei predetti requisiti determina l'ineleggibilità o la decadenza automatica dalla carica.

In tutti i casi di decadenza, l'amministratore non ha diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero perdere i suddetti requisiti di onorabilità devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

  • a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
  • b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
  • c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

19.6. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli amministratori della Società.

Il difetto dei predetti requisiti determina l'ineleggibilità o la decadenza automatica dalla carica.

In tutti i casi di decadenza, l'amministratore non ha diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero perdere i suddetti requisiti di onorabilità devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri,

sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

19.7. Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e secondo le modalità indicati dalla normativa vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di, e votare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita dalla Consob con proprio regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve essere comprovata nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

19.8. Unitamente al deposito di ciascuna lista, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventualmente dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

19.7. Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e secondo le modalità indicati dalla normativa vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di, e votare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita dalla Consob con proprio regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve essere comprovata nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

19.8. Unitamente al deposito di ciascuna lista, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventualmente dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti la cui esistenza è stata attestata in occasione della nomina, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

19.9. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

  • a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista (i) i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto fino ad un massimo di nove membri; (ii) sette amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci membri; (iii) otto amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri; (iv) nove amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dodici membri e (v) dieci amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tredici membri;
  • b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, fermo il rispetto della normativa vigente in favore delle minoranze che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due o tre, a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, tra i candidati con pari quoziente delle liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori (o nessuno) e che abbiano

perdita dei requisiti la cui esistenza è stata attestata in occasione della nomina, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

19.9. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

  • a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista (i) i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto fino ad un massimo di nove membri; (ii) sette amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci membri; (iii) otto amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri; (iv) nove amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dodici membri e (v) dieci amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tredici membri;
  • b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, fermo il rispetto della normativa vigente in favore delle minoranze che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due o tre, a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, tra i candidati con pari quoziente delle liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori (o nessuno) e che abbiano

ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

  • c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo e fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati) ovvero da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla successiva lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);
  • d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle predette liste sono sostituiti, fino a concorrenza del numero di amministratori sufficiente a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine di lista successivo più basso) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel

ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo e fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati) ovvero da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla successiva lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle predette liste sono sostituiti, fino a concorrenza del numero di amministratori sufficiente a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine di lista successivo più basso) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel

caso in cui candidati di più d'una delle predette liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente, di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

19.10. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

19.11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché di tutela delle minoranze.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata, sempre con le modalità previste dall'articolo 2386 del codice civile, per la ricostituzione integrale dello stesso.

caso in cui candidati di più d'una delle predette liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente, di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

19.10. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

19.11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché di tutela delle minoranze.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata, sempre con le modalità previste dall'articolo 2386 del codice civile, per la ricostituzione integrale dello stesso.

Art. 20
Testo previgente Testo vigente
20.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea,
elegge
tra
i
suoi
membri
un
presidente; può eleggere un vice presidente al fine
di sostituire il presidente nei casi di assenza o
impedimento di quest'ultimo.
20.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea,
elegge
tra
i
suoi
membri
un
presidente; può eleggere un vice presidente al fine
di sostituire il presidente nei casi di assenza o
impedimento di quest'ultimo.
20.2. Il consiglio di amministrazione può delegare, 20.2. Il consiglio di amministrazione può delegare,

in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, ad uno o più componenti e/o ad un comitato esecutivo. Rientra nel potere degli amministratori, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

20.3. Il consiglio nomina, inoltre, un segretario, anche estraneo alla Società.

amministratori in carica.

in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, ad uno o più componenti e/o ad un comitato esecutivo. Rientra nel potere degli amministratori, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

20.3. Il consiglio nomina, inoltre, un segretario, anche estraneo alla Società.

Art. 21
Testo previgente Testo vigente
21.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato
nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o
altrove, tutte le volte che il presidente o, nei casi di
sua assenza o impedimento, il vice presidente, se
nominato, lo giudichi necessario, o quando ne sia
fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri
(con eventuale arrotondamento all'unità inferiore) o
dal collegio sindacale.
21.1. Il consiglio si raduna nel
luogo indicato
nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o
altrove, tutte le volte che il presidente o, nei casi di
sua assenza o impedimento, il vice presidente, se
nominato, lo giudichi necessario, o quando ne sia
fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri
(con eventuale arrotondamento all'unità inferiore) o
dal collegio sindacale.
21.2. Le adunanze del consiglio di amministrazione
possono essere tenute per audio-conferenza o
videoconferenza, a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli
altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione
degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti.
21.2. Le adunanze del consiglio di amministrazione
possono essere tenute per audio-conferenza o
videoconferenza, a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli
altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione
degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo
queste
condizioni,
la
riunione
si
considera tenuta nel luogo dove si trovano coloro
che sono chiamati a svolgere le funzioni di
presidente e di segretario della riunione.
Sussistendo
queste
condizioni,
la
riunione
si
considera tenuta nel luogo dove si trovano coloro
che sono chiamati a svolgere le funzioni di
presidente e di segretario della riunione.
21.3. Di regola la convocazione è fatta almeno
cinque giorni prima della riunione, ovvero due giorni
prima
in
caso
di
urgenza,
corredata
della
documentazione disponibile relativa alle materie da
trattare.
21.3. Di regola la convocazione è fatta almeno
cinque giorni prima della riunione, ovvero due giorni
prima
in
caso
di
urgenza,
corredata
della
documentazione disponibile relativa alle materie da
trattare.
Art. 22
Testo previgente Testo vigente
22.1. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal
presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal vice presidente, se nominato; in caso di assenza
o
impedimento
anche
di
quest'ultimo,
dal
consigliere designato a maggioranza dai presenti.
22.1. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal
presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal vice presidente, se nominato; in caso di assenza
o
impedimento
anche
di
quest'ultimo,
dal
consigliere designato a maggioranza dai presenti.
Art. 23
Testo previgente Testo vigente
23.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli
23.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio
è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica.

23.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità,
prevale il voto di chi presiede.
23.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità,
prevale il voto di chi presiede.
Art. 24
Testo previgente Testo vigente
24.1.
Le
deliberazioni
del
consiglio
di
amministrazione
risultano
da
processi
verbali,
sottoscritti da coloro che sono chiamati a svolgere
le funzioni di presidente e di segretario della
riunione, da redigersi sul libro delle adunanze del
consiglio di amministrazione tenuto a norma di
legge.
24.1.
Le
deliberazioni
del
consiglio
di
amministrazione
risultano
da
processi
verbali,
sottoscritti da coloro che sono chiamati a svolgere
le funzioni di presidente e di segretario della
riunione, da redigersi sul libro delle adunanze del
consiglio di amministrazione tenuto a norma di
legge.
Art. 25
Testo previgente Testo vigente
25.1.
La
gestione
dell'impresa
spetta
agli
amministratori, i quali compiono le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
25.1.
La
gestione
dell'impresa
spetta
agli
amministratori, i quali compiono le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
25.2.
Il responsabile della funzione di controllo
interno riferisce al consiglio di amministrazione
ovvero
ad
apposito
comitato
eventualmente
costituito all'interno dello stesso.
25.2. Il responsabile della funzione di controllo
interno riferisce al consiglio di amministrazione
ovvero
ad
apposito
comitato
eventualmente
costituito all'interno dello stesso.
25.3. Ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile
sono attribuite al consiglio di amministrazione, oltre
a quanto già altrove previsto dal presente statuto, le
deliberazioni concernenti la fusione e la scissione
nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la
soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di
quali
tra
gli
amministratori
hanno
la
rappresentanza della Società, la riduzione del
capitale in caso di recesso di uno o più soci, gli
adeguamenti del presente statuto a disposizioni
normative e il trasferimento della sede sociale nel
territorio nazionale.
25.3. Ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile
sono attribuite al consiglio di amministrazione, oltre
a quanto già altrove previsto dal presente statuto, le
deliberazioni concernenti la fusione e la scissione
nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la
soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di
quali
tra
gli
amministratori
hanno
la
rappresentanza della Società, la riduzione del
capitale in caso di recesso di uno o più soci, gli
adeguamenti del presente statuto a disposizioni
normative e il trasferimento della sede sociale nel
territorio nazionale.
Art. 26
Testo previgente Testo vigente
26.1.
Previo
parere
obbligatorio
del
collegio
26.1.
sindacale, il consiglio provvede alla nomina del
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari per un periodo non inferiore alla
durata in carica del consiglio stesso e non superiore
a
sei
esercizi,
determinandone
la
durata
a
dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
Ne
dispone,
occorrendo,
anche
la
revoca.
Il
Ne
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari dovrà essere esperto in materia
di amministrazione, finanza e controllo e possedere
i
requisiti
di
onorabilità
stabiliti
per
gli
i
amministratori e, ai sensi del D.P.C.M., non potrà
rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o
di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e
Previo
parere
obbligatorio
del
collegio
sindacale, il consiglio provvede alla nomina del
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari per un periodo non inferiore alla
durata in carica del consiglio stesso e non superiore
sei
esercizi,
determinandone
la
durata
dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
dispone,
occorrendo,
anche
la
revoca.
Il
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari dovrà essere esperto in materia
di amministrazione, finanza e controllo e possedere
requisiti
di
onorabilità
stabiliti
per
gli
amministratori e, ai sensi del D.P.C.M., non potrà
rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o
di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e

sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

26.2. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla conoscenza del venir meno dei requisiti medesimi. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

26.3. Il consiglio può, limitatamente ai casi di necessità, nominare uno o più comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche da persone estranee al consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

26.4. Il consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare direttori generali e procuratori della Società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

particolari cariche è stabilito dal consiglio di

sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

26.2. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla conoscenza del venir meno dei requisiti medesimi. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

26.3. Il consiglio può, limitatamente ai casi di necessità, nominare uno o più comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche da persone estranee al consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

26.4. Il consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare direttori generali e procuratori della Società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

particolari cariche è stabilito dal consiglio di

Art. 27
Testo previgente Testo vigente
27.1. La rappresentanza legale della Società di
fronte
a
qualunque
autorità
giudiziaria
e
amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma
sociale, spettano al presidente o, nei casi di sua
assenza o impedimento, al vice presidente, se
nominato. La firma del vice presidente fa fede di
fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del
presidente.
27.1. La rappresentanza legale della Società di
fronte
a
qualunque
autorità
giudiziaria
e
amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma
sociale, spettano al presidente o, nei casi di sua
assenza o impedimento, al vice presidente, se
nominato. La firma del vice presidente fa fede di
fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del
presidente.
27.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma
sociale,
spettano
altresì
nei
limiti
dei
poteri
conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia
stato
nominato,
ed
alle
persone
debitamente
autorizzate dal consiglio di amministrazione, incluse
persone estranee al consiglio, con deliberazioni
pubblicate a norma di legge nei limiti delle
deliberazioni stesse.
27.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma
sociale,
spettano
altresì
nei
limiti
dei
poteri
conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia
stato
nominato,
ed
alle
persone
debitamente
autorizzate dal consiglio di amministrazione, incluse
persone estranee al consiglio, con deliberazioni
pubblicate a norma di legge nei limiti delle
deliberazioni stesse.
Art. 28
Testo previgente Testo vigente
28.1. Ai membri del consiglio spettano il rimborso
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed
un
compenso
da
determinarsi
dall'assemblea
ordinaria degli azionisti che può avvalersi della
facoltà prevista dall'articolo 2389, comma 3, del
codice civile. Tale deliberazione, una volta presa,
sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a
diversa determinazione dell'assemblea.
28.1. Ai membri del consiglio spettano il rimborso
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed
un
compenso
da
determinarsi
dall'assemblea
ordinaria degli azionisti che può avvalersi della
facoltà prevista dall'articolo 2389, comma 3, del
codice civile. Tale deliberazione, una volta presa,
sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a
diversa determinazione dell'assemblea.
28.2. Il compenso per gli amministratori investiti di 28.2. Il compenso per gli amministratori investiti di

18

amministrazione amministrazione
nel nel
rispetto rispetto
della della
normativa normativa
vigente. vigente.
28.3. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza 28.3. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza
del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390
del codice civile. del codice civile.
Art. 29
Testo previgente Testo vigente
29.1. In caso di urgenza, e in conformità con quanto
previsto dalle procedure in materia di operazioni
con parti correlate adottate dalla Società, le
operazioni con parti correlate che non siano di
competenza dell'assemblea e che non debbano
essere
da
questa autorizzate
possono essere
concluse anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 7 e 8 del regolamento Consob sulle parti
correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, fermo il
rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa
in vigore.
29.1. In caso di urgenza, e in conformità con quanto
previsto dalle procedure in materia di operazioni
con parti correlate adottate dalla Società, le
operazioni con parti correlate che non siano di
competenza dell'assemblea e che non debbano
essere
da
questa
autorizzate
possono
essere
concluse anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 7 e 8 del regolamento Consob sulle parti
correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, fermo il
rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa
in vigore.
29.2. Nei casi di urgenza concernenti operazioni con
parti correlate di competenza assembleare ai sensi
dell'articolo 11, quinto comma, del regolamento
suddetto, le procedure in tema di operazioni con
parti
correlate
possono
prevedere
che
tali
operazioni possano essere concluse anche in
deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 11 del regolamento, fermo il rispetto
degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore.
Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative,
l'assemblea delibera con le modalità di cui al
comma seguente.
29.2. Nei casi di urgenza concernenti operazioni con
parti correlate di competenza assembleare ai sensi
dell'articolo 11, quinto comma, del regolamento
suddetto, le procedure in tema di operazioni con
parti
correlate
possono
prevedere
che
tali
operazioni possano essere concluse anche in
deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 11 del regolamento, fermo il rispetto
degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore.
Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative,
l'assemblea delibera con le modalità di cui al
comma seguente.
29.3. Le procedure in tema di operazioni con parti
correlate
possono
inoltre
prevedere
che
l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo
2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o
deliberare, il compimento di un'operazione con parti
correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso
contrario degli amministratori indipendenti, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 11, commi 2
e 3, del suddetto regolamento a condizione che:
29.3. Le procedure in tema di operazioni con parti
correlate
possono
inoltre
prevedere
che
l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo
2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o
deliberare, il compimento di un'operazione con parti
correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso
contrario degli amministratori indipendenti, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 11, commi 2
e 3, del suddetto regolamento a condizione che:
(i)
siano
raggiunti
i
quorum
costitutivi
e
deliberativi previsti dal presente statuto, e
(i)
siano
raggiunti
i
quorum
costitutivi
e
deliberativi previsti dal presente statuto, e
(ii)
qualora
i
soci
non correlati presenti in
assemblea rappresentino almeno il dieci per
cento del capitale sociale con diritto di voto, la
maggioranza dei soci non correlati votanti non
(ii)
qualora
i
soci
non
correlati
presenti
in
assemblea rappresentino almeno il dieci per
cento del capitale sociale con diritto di voto, la
maggioranza dei soci non correlati votanti non

esprima voto contrario all'operazione.

esprima voto contrario all'operazione.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE - SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 30
Testo previgente Testo vigente
30.1. L'assemblea nomina, secondo le norme in 30.1. L'assemblea nomina, secondo le norme in
vigore, il collegio sindacale costituito da tre sindaci vigore, il collegio sindacale costituito da tre sindaci
effettivi. L'assemblea nomina inoltre tre sindaci effettivi. L'assemblea nomina inoltre tre sindaci
supplenti supplenti
e e
determina determina
il il
compenso compenso
da da
corrispondersi ai sindaci effettivi. corrispondersi ai sindaci effettivi.
30.2. La composizione del collegio sindacale deve 30.2. La composizione del collegio sindacale deve
assicurare il rispetto della normativa vigente in assicurare il rispetto della normativa vigente in
materia di parità di accesso agli organi sociali del materia di parità di accesso agli organi sociali del
genere meno rappresentato. genere meno rappresentato.
30.3. Ai sensi del D.P.C.M. i sindaci non possono 30.3. Ai sensi del D.P.C.M. i sindaci non possono
rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o
di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e
sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, sue controllate, né intrattenere alcun rapporto,
diretto diretto
o o
indiretto, indiretto,
di di
natura natura
professionale professionale
o o
patrimoniale con tali società. patrimoniale con tali società.
30.4. I componenti il collegio sindacale sono scelti
tra coloro che siano in possesso dei requisiti di
professionalità e di onorabilità indicati nel decreto
del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2
lettere b) e c) di tale decreto, si considerano
strettamente attinenti all'ambito di attività della
Società le materie inerenti il diritto commerciale ed
il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza
aziendale nonché i
settori di attività
inerenti
l'ingegneria navale. I sindaci possono assumere
incarichi
di
componente
di
organi
di
amministrazione e controllo in altre società nei
limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.
30.4. I componenti il collegio sindacale sono scelti
tra coloro che siano in possesso dei requisiti di
professionalità e di onorabilità indicati nel decreto
del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2
lettere b) e c) di tale decreto, si considerano
strettamente attinenti all'ambito di attività della
Società le materie inerenti il diritto commerciale ed
il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza
aziendale nonché i
settori di attività inerenti
l'ingegneria navale. I sindaci possono assumere
incarichi
di
componente
di
organi
di
amministrazione e controllo in altre società nei
limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.
30.5. Il collegio sindacale è nominato sulla base di 30.5. Il collegio sindacale è nominato sulla base di
liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati
sono elencati mediante un numero progressivo e in sono elencati mediante un numero progressivo e in
numero non superiore ai componenti dell'organo da numero non superiore ai componenti dell'organo da
eleggere. eleggere.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
risultino risultino
titolari titolari
della della
quota quota
di di
partecipazione partecipazione
minima al capitale sociale prevista dal presente minima al capitale sociale prevista dal presente
statuto per la presentazione delle liste di candidati statuto per la presentazione delle liste di candidati
per la nomina del consiglio di amministrazione. per la nomina del consiglio di amministrazione.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione
delle delle
liste liste
trovano trovano
applicazione, applicazione,
in in
quanto quanto
applicabili, le disposizioni del presente statuto applicabili, le disposizioni del presente statuto
dettate dettate
per per
la la
nomina nomina
del del
consiglio consiglio
di di

amministrazione nonché le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

30.6. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste all'articolo 19 del presente statuto per la nomina degli amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

30.7. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le stesse modalità.

amministrazione nonché le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

30.6. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste all'articolo 19 del presente statuto per la nomina degli amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

30.7. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le stesse modalità.

Art. 31
Testo previgente Testo vigente
31.1. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono
alla
data
dell'assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica, e sono rieleggibili.
31.1. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono
alla
data
dell'assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica, e sono rieleggibili.
31.2. La procedura del voto di lista si applica solo in
caso di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
31.2. La procedura del voto di lista si applica solo in
caso di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
31.3. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti 31.3. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il 31.3. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il

maggior numero dei voti, subentra il primo dei maggior numero dei voti, subentra il primo dei
sindaci supplenti tratto dalla medesima lista. sindaci supplenti tratto dalla medesima lista.
31.4. Le adunanze del collegio sindacale possono 31.4. Le adunanze del collegio sindacale possono
essere tenute anche mediante audio-conferenza o essere tenute anche mediante audio-conferenza o
videoconferenza, a condizione che ciascuno dei videoconferenza, a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli partecipanti possa essere identificato da tutti gli
altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione intervenire in tempo reale durante la trattazione
degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti. trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo Sussistendo
queste queste
condizioni, condizioni,
la la
riunione riunione
si si
considera tenuta nel luogo dove si trova chi considera tenuta nel luogo dove si trova chi
presiede la riunione. presiede la riunione.
Art. 32
Testo previgente Testo vigente
32.1. L'incarico di revisione legale dei conti della
Società è conferito dall'assemblea ordinaria nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
32.1. L'incarico di revisione legale dei conti della
Società è conferito dall'assemblea ordinaria nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

Art. 33
Testo vigente Testo vigente
33.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude
il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio il consiglio provvede, in conformità alle
prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio
sociale
da
sottoporre
all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti.
33.2. Il consiglio di amministrazione potrà, durante
il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti
acconti sul dividendo.
33.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude
il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio il consiglio provvede, in conformità alle
prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio
sociale
da
sottoporre
all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti.
33.2. Il consiglio di amministrazione potrà, durante
il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti
acconti sul dividendo.
Art. 34
Testo previgente Testo vigente
34.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: 34.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a
che essa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale; oppure, se la riserva è
discesa al di sotto di questo importo, fino alla
reintegrazione della stessa;
a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a
che essa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa
al
di
sotto
di
questo
importo,
fino
alla
reintegrazione della stessa;
b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per
l'assegnazione del dividendo agli azionisti o
per altro.
b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per
l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per
altro.

Art. 35
Testo previgente Testo vigente
35.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal 35.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili, saranno
prescritti a favore della Società.
giorno in cui siano diventati esigibili, saranno
prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 36
Testo previgente Testo vigente
36.1.
In
caso
di
scioglimento
della
Società,
l'assemblea
determinerà
le
modalità
della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,
fissandone i poteri e i compensi.
36.1.
In
caso
di
scioglimento
della
Società,
l'assemblea
determinerà
le
modalità
della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,
fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37
Testo previgente Testo vigente
37.1. Per quanto non espressamente contenuto nel
presente statuto valgono le norme del codice civile e
delle leggi speciali in merito.
37.1. Per quanto non espressamente contenuto nel
presente statuto valgono le norme del codice civile e
delle leggi speciali in merito.
Art. 38
Testo previgente Testo vigente
38.1. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto
dell'equilibrio fra i generi trovano applicazione in
sede di rinnovo del consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale nei limiti stabiliti dalla vigente
normativa.
38.1. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto
dell'equilibrio fra i generi trovano applicazione in
sede di rinnovo del consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale nei limiti stabiliti dalla vigente
normativa.

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