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Fila — Remuneration Information 2024
Nov 15, 2024
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Remuneration Information
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F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.
CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in data 6 luglio 2016 e successivamente modificato in data 10 maggio 2017 e in data 12 Novembre 2024

INDICE
| 1. | PREMESSA ……………………………………………………………………………3 | |
|---|---|---|
| 2. | DEFINIZIONI.………………………………………………………………………3 | |
| 3. | AMBITO DI APPLICAZIONE………………………………………………………4 | |
| 4. | OBBLIGHI DI COMUNICAZIOME DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE……………………………………………4 |
|
| 5. | DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD)………………………………………………………………5 |
|
| 6. | REFERENTE INFORMATIVO………………….……………………………………6 | |
| 7. | COMUNICAZIONI AI SOGGETTI RILEVANTI….………………………………7 | |
| 8. | MODIFICHE E INTEGRAZIONI.……………….…………………………………7 | |
| 9. | INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI …………… ……………………………7 |
|
| 10. | COMUNICAZIONI ………….……………………….……………………………8 |
|
| 11. | ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO………………8 |
|
| ALLEGATO 1…………………………………………………………………………………9 | ||
| ALLEGATO 2 ………………………………………………………………………………11 |
||
| ALLEGATO 3 ………………………………………………………………………………14 | ||
| ALLEGATO 4 ………………………………………………………………………………16 |

1. PREMESSA
Il presente codice di comportamento in materia di internal dealing (il "Codice di Comportamento" o il "Codice") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società") nell'adunanza del 6 luglio 2016 e successivamente modificato in data 10 maggio 2017 e in data 12 novembre 2024, e riflette le previsioni in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione della Società di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il "Regolamento 596/2014"), al Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015 (il "Regolamento Delegato"), al Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016, al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016.
2. DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli del presente Codice, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
- 2.1 Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società.
- 2.2 Controllo, controllare o controllata: ha il significato di cui all'articolo 93 del TUF.
- 2.3 Operazioni Rilevanti: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate, fatta eccezione per le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 Euro entro la fine dell'anno (l'"Importo Rilevante"); per gli Strumenti Finanziari derivati, l'Importo Rilevante è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Ai fini del calcolo qui indicato sono sommate, senza compensazione, le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate. Rientrano tra le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione anche tutte le operazioni successive alla prima comunicata, quale che sia il relativo importo.
Il documento qui accluso quale Allegato 1 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.
- 2.4 Persone Strettamente Legate:
- (a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano, i figli a carico ai sensi del diritto italiano nonché i parenti che abbiano condiviso con un Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell'Operazione Rilevante in questione (collettivamente, i "Familiari Rilevanti");
- (b) le persone giuridiche, le società di persone ed i trust in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, ovvero controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti oppure i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti ovvero ancora costituite a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

- 2.5 Referente Informativo: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.
- 2.6 Soggetti Rilevanti:
- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) ove esistenti, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (c) ulteriori soggetti, come individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Referente Informativo, il quale provvederà all'invio delle dovute comunicazioni ai sensi del presente Codice.
- 2.7 Strumenti Finanziari: gli eventuali strumenti finanziari della Società di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF e gli eventuali altri strumenti finanziari ad essi collegati.
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
- 3.1 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società, nonché gli obblighi della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.
- 3.2 Il Codice è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 7.2.
4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE
- 4.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare al Referente Informativo le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro due giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.2 Il Referente Informativo effettua le comunicazioni alla Consob ed al pubblico per conto dei Soggetti Rilevanti, anche avvalendosi di persone esterne alla Società e ad essa legate da rapporti di consulenza, entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.
- 4.3 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Referente Informativo riceva la comunicazione di cui all'articolo 4.1 e che le comunicazioni alla Consob ed al pubblico siano effettuate tempestivamente.
- 4.4 È fatta salva la facoltà per i Soggetti Rilevanti e per le persone Strettamente Legate di comunicare direttamente alla Consob l'effettuazione dell'Operazione Rilevante entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione stessa.
- 4.5 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2, tramite trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected],

specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" ed indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
4.6 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONIRILEVANTI (BLACK OUT PERIOD)
- 5.1 Fermi restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato, ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare le relazioni finanziarie intermedie e le relazioni di fine anno, che la Società è tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari cui la stessa è soggetta o delle applicabili regole della sede di negoziazione nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazioni (il "Black Out Period").
- 5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato, di:
- (a) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Referente Informativo;
- (b) fermi restando i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato, consentire ad un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso del Black Out Period:
- (i) in caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano l'immediato compimento della vendita delle Azioni o degli Strumenti Finanziari, da valutarsi caso per caso; ovvero
- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente ovvero in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o ad un programma di risparmio ovvero operazioni in cui l'interesse economico nel titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 5.3 Nelle circostanze di cui al precedente articolo 5.2(b)(i), prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black Out Period, i Soggetti Rilevanti devono rivolgere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato una richiesta scritta di autorizzazione a vendere immediatamente le proprie Azioni o i propri Strumenti Finanziari durante il Black Out Period, indicando:
- (a) le operazioni che intendono effettuare;
- (b) i motivi per cui tali operazioni devono essere svolte in un Black Out Period e non in un diverso momento;
- (c) i motivi per i quali l'Operazione Rilevante rappresenta per il Soggetto Rilevante l'unica soluzione possibile per ottenere le risorse finanziarie allo stesso necessarie.

- 5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente articolo 5.3, il Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato, valutano, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato, valutano se ed in quale misura il Soggetto Rilevante:
- (a) al momento della richiesta deve operare in esecuzione di un obbligo giuridico;
- (b) è soggetto ad un obbligo giuridico venuto ad esistenza prima dell'inizio di un Black Out Period che non può essere adempiuto se non mediante l'immediata vendita delle proprie Azioni o dei propri Strumenti Finanziari.
- 5.5 L'autorizzazione potrà essere negata pur in presenza delle condizioni di cui al precedente articolo 5.4, nel caso in cui vi sia il rischio che l'esecuzione delle operazioni nel Black Out Period possa determinare una violazione dei divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato.
- 5.6 Il documento qui accluso quale Allegato 3 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento Delegato, potrebbero essere autorizzate dalla Società ai sensi delle disposizioni che precedono.
6. REFERENTE INFORMATIVO
Il Referente Informativo ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Referente Informativo provvede a:
- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo articolo 7;
- (b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo articolo 7;
- (c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- (d) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori standard della prassi nazionale.
7. COMUNICAZIONE AI SOGGETTIRILEVANTI
- 7.1 Il Referente Informativo provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 4 al Codice, unitamente a copia del Codice stesso.
- 7.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti trasmettono alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 4, unitamente a copia del Codice, ad essa allegato.
- 7.3 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti: (a) sottoscrivono una

dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 4 , attestante l'impegno – ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico.
- 7.4 I Soggetti Rilevanti provvedono tempestivamente ad inviare la suddetta dichiarazione al Referente Informativo, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Legate di cui al precedente articolo 7.2.
- 7.5 Il Referente Informativo redige ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate che hanno ricevuto ed accettato il Codice di Comportamento e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.
8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o a modifiche alla disciplina italiana o europea applicabile ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del pubblico..
- 8.2 Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare al presente Codice modifiche e integrazioni di carattere meramente formale ovvero che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi e/o regolamentari, ed è tenuto ad informarne il Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della prima riunione successiva dello stesso.
- 8.3 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice.
9. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
- 9.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice siano dipendenti della Società, essi saranno passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 9.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 9.3 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile
10. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:
(a) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via posta elettronica al seguente indirizzo [email protected], ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
F.I.L.A - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile n. 5
20016 Pero (Milano)
(b) se ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 4 al presente Codice;
ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.
11. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Codice di Comportamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Le modificazioni e integrazioni di cui all'art. 8.2 sono immediatamente efficaci.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato, le Operazioni Rilevanti includono:
- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni o Strumenti Finanziari;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un strumento di debito di FILA, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o strumenti di debito di FILA o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti

specifici di tale assicurazione sulla vita.
Con riferimento alle lettere da l) a n), non è necessario notificare le operazioni relative agli strumenti finanziari se, al momento della transazione, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- i. lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- ii. lo strumento finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- iii. lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate1
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome] | |||
| [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
|||||
| 2 | Motivo della notifica | ||||
| a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] |
|||
| [Per le persone strettamente associate, | |||||
| - - |
indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
||||
| b) | Notifica iniziale/modifica |
[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
|||
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta |
||||
| a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] | |||
| b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
|||
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate |
||||
| a) | Descrizione dello | [- Indicare la natura dello strumento: |
|||
| strumento - finanziario, tipo di strumento |
un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito. |
||||
| Codice di identificazione |
- Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
||||
| b) | Natura dell'operazione |
[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. |
1 Il Modello è conforme a quello previsto dal e allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR.

| A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |
|||
|---|---|---|---|
| c) | Prezzo/i e volume/i | ||
| Prezzo/i | Volume/i | ||
| Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. |
|||
| 600/2014.] | Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. |
||
| d) | Informazioni | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: | |
| - - |
aggregate - |
si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; | |
| Volume aggregato - |
sono della stessa natura; | ||
| Prezzo - - - - |
sono effettuate lo stesso giorno e | ||
| sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, |
|||
| dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma |
||
| [Informazioni sui prezzi: | |||
| nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; | |||
| ponderato delle operazioni aggregate. | nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio | ||
| dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma |
||
| e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. | |
| Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] | |||
| f) | Luogo dell'operazione |
[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, |

| se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di |
|
|---|---|
| fuori di una sede di negoziazione».] |

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Delegato, l'autorizzazione ad un Soggetto Rilevante a negoziare, per proprio conto o per conto di terzi, durante un Black Out Period potrebbe essere concessa, tra le altre, nelle situazioni in cui:
- (a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
- ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- (b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Black Out Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- (c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black Out Period, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) il Soggetto Rilevante notifica a FILA la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
- iii) il Soggetto rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- (d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari di FILA nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Black Out Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
- ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Black Out Period;
- iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black Out Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black Out Period;
- (e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- (f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni di FILA e la data

finale di tale acquisizione è compresa nel Black Out Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e FILA accetti la spiegazione fornita.

Schema 1 – Comunicazione da inviare ai Soggetti Rilevanti e dai Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate
Gent.
La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi del "Codice di comportamento in materia di internal dealing" di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e allegato alla presente (il "Codice").
Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli articoli 184 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.
La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati all'articolo 10 del Codice.
Con i migliori saluti,
[•], lì
Il Referente Informativo di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Schema 2 – Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)
Io sottoscritto/a nella mia qualità di
- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del "Codice di comportamento in materia di internal dealing" adottato da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (il "Codice");
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nel paragrafo 2.4 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dal Codice, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice potrà comportare sanzioni a mio carico;
- indico i seguenti recapiti personali: numero di telefono , numero di fax , indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata .
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR"), prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede legale in Via XXV Aprile n. 5, 20016 Pero (Milano), in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing.
Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.
Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dal GDPR, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 16 del GDPR.
(luogo) (data)
,
(firma)

Schema 3 – Presa di conoscenza e accettazione (persone giuridiche)
Io sottoscritto/a quale rappresentante pro-tempore di
- prendo atto che è stata inclusa nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del "Codice di comportamento in materia di internal dealing" di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (il "Codice");
- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti del Codice all'interno di ed a far sì che
rispetti tutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 2.4 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo Codice;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice potrà comportare sanzioni a carico di ;
- indico i seguenti recapiti personali: numero di telefono , numero di fax , indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata .
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR"), prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede legale in sede legale in Via XXV Aprile n. 5, 20016 Pero (Milano), in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing.
Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.
Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dal GDPR, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 16 del GDPR.
(luogo) (data)
,
(firma)