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Fila Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 13, 2024

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Proxy Solicitation & Information Statement

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F.I.L.A. –FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI F.I.L.A. –FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 16 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché in conformità all'Allegato 3A al predetto regolamento CONSOB)

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella riunione del 12 novembre 2024, disponibile sul sito internet www.filagroup.it.

Relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. convocata per il giorno 16 dicembre 2024, in unica convocazione:

"Modifica degli articoli 9, 10 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."

* * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 16 dicembre 2024 per l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila" o la "Società") per deliberare in merito alle proposte di modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale di Fila (lo "Statuto") volte a recepire le innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024 (la "Legge Capitali") e dal D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 (il "Decreto Sostenibilità") con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva UE n. 2022/1464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), come meglio descritto nel prosieguo.

La presente relazione (la "Relazione") ha lo scopo di illustrare le proposte di modifica degli articoli 9, 10 e 16 dello Statuto, nonché le ragioni che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, le rendono opportune, secondo quanto previsto dall'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dagli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 12 novembre 2024, ha approvato la presente Relazione che è stata, quindi, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari; pertanto la Relazione è stata depositata presso la sede sociale in Pero (MI), via XXV Aprile, n. 5, e pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo "www.filagroup.it", sezione "Governance – Documenti societari – Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo "".

1 MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLO STATUTO

1.1 MOTIVAZIONI ED ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare gli articoli 9 e 10 dello Statuto, concernenti: (i) la convocazione delle assemblee; e (ii) le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto alle assemblee da parte degli aventi diritto, al fine di recepire le innovazioni normative introdotte dalla Legge Capitali. Il predetto provvedimento legislativo, mediante l'introduzione del nuovo art. 135-undecies.1 del TUF, consente alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato di prevedere in via statutaria che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla società (il "Rappresentante Designato"), al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la partecipazione alle assemblee mediante ricorso esclusivo al Rappresentante Designato consenta un'ordinata ed efficiente gestione delle medesime assemblee, rendendo, allo stesso tempo, agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi degli azionisti e degli aventi diritto riconosciuti dalla legge.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene dunque opportuno avvalersi della suddetta facoltà, introducendo nello Statuto la possibilità per la Società di far ricorso esclusivo al Rappresentante Designato quale modalità alternativa di partecipazione ed espressione del voto nelle assemblee, e, conseguentemente, intende formulare la seguente proposta di modifica degli articoli 9 e 10 dello Statuto da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società.

1.2 PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta in seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli articoli 9 e 10 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto quanto di nuovo inserimento.

Testo Vigente Testo proposto
Articolo 9 – Convocazione
9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del
bilancio deve essere convocata dal consiglio di
amministrazione almeno una volta all'anno, entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del
codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter
del D. Lgs. n. 58/1998.
[invariato]
9.2. L'assemblea dei soci può essere convocata in
Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede
sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in
Svizzera.
9.2.
L'assemblea dei soci può essere convocata in
Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede
sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in
Svizzera, ovvero interamente a distanza, con le
modalità indicate al successivo punto 10.7,
secondo quanto sarà indicato nell'avviso di
convocazione.

9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla
normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito
internet della Società nonché secondo le altre modalità
previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e
[invariato]
contiene le informazioni richieste dalla normativa
vigente, anche a ragione delle materie trattate.
Testo Vigente Testo proposto
Articolo 10 – Intervento e voto
10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro
ai quali spetta il diritto di voto.
[invariato]
10.2.
La legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione
alla
Società,
effettuata
dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi
di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente alla data
fissata per l'assemblea in unica convocazione, e
pervenuta alla Società nei termini di legge.
[invariato]
10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in
assemblea possono farsi rappresentare per delega ai
sensi di legge. La notifica elettronica della delega può
essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di
convocazione, mediante messaggio indirizzato alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
riportata
nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di
apposita sezione del sito internet della Società.
[invariato]
10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea,
con
indicazione
contenuta
nell'avviso
di
convocazione, un soggetto al quale i soci possano
conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune
proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le
modalità previste dalla legge.
10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea,
con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione,
un soggetto al quale i soci possano conferire delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine
del giorno (il "Rappresentante Designato"), nei
termini e con le modalità previste dalla legge.
10.5 Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o
dalle disposizioni regolamentari
pro tempore
vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento
e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da
parte degli aventi diritto possa anche avvenire
esclusivamente mediante conferimento di delega
(o
sub-delega)
di
voto
al
Rappresentante
Designato della Società ai sensi dell'art. 135-
D.lgs. 58/1998, con le modalità previste
undecies
dalle
medesime
leggi
e
disposizioni
regolamentari.
10.6 L'assemblea è presieduta dal Presidente del
consiglio di amministrazione o, in sua assenza o
impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso,
da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso
l'amministratore
delegato
(ove
nominato).
Il
Presidente sarà assistito da un segretario designato su
sua
proposta
a
maggioranza
dagli
intervenuti.
[invariato]

Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il
Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di
segretario sono esercitate da un Notaio designato dal
Presidente.
10.7 L'assemblea può svolgersi, ove consentito dalla
normativa applicabile anche esclusivamente, con gli
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati, a condizione che siano rispettati
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità
di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione
che:
(a)
sia consentito al presidente dell'assemblea di
accertare,
anche
tramite
appositi
soggetti
incaricati, l'identità e la legittimazione degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
(b)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
(c)
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
(d)
tale
modalità
sia
prevista
dall'avviso
di
convocazione dell'assemblea. La riunione si
considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di
convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il
soggetto
verbalizzante.
Resta
inteso
che
il
presidente ed il soggetto verbalizzante possono
trovarsi in luoghi diversi.
10.7 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ivi
inclusi i casi in cui la Società preveda che
l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei
soggetti
legittimati
avvenga
esclusivamente
mediante ricorso al Rappresentante Designato in
conformità al precedente punto 10.5, può svolgersi,
ove consentito dalla normativa applicabile e qualora
l'organo amministrativo lo ritenga opportuno,
anche esclusivamente, a distanza con gli intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
collegati, a condizione che siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
(a) sia consentito al presidente dell'assemblea di
accertare,
anche
tramite
appositi
soggetti
incaricati, l'identità e la legittimazione degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
(b)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
(c)
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
(d)
tale modalità
di collegamento alla riunione
siano
previstae
dall'avviso
di
convocazione
dell'assemblea, ferma restando la facoltà del
consiglio di amministrazione di fornire le
specifiche
tecniche
anche
in
momenti
successivi, prima dell'assemblea. La riunione si
considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di
convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il
soggetto
verbalizzante.
Resta
inteso
che
il
presidente ed il soggetto verbalizzante possono
trovarsi in luoghi diversi.

2 MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO

2.1 MOTIVAZIONI ED ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 16 dello Statuto concernente la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente Preposto") al fine di recepire le innovazioni normative introdotte dal Decreto Sostenibilità.

In particolare, il predetto provvedimento legislativo ha, inter alia, introdotto il nuovo comma 5 ter all'art. 154-bis TUF, a mente del quale il Dirigente Preposto è altresì tenuto ad attestare che la rendicontazione di sostenibilità venga redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE e del Decreto Sostenibilità, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852.

A tal fine, il citato comma 5-ter consente agli emittenti di prevedere che tale attestazione possa essere resa da un dirigente diverso dal Dirigente Preposto, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità (il "Dirigente della Sostenibilità"). Tuttavia,

affinché gli emittenti possano avvalersi di tale facoltà, è necessario che la figura del Dirigente della Sostenibilità sia prevista nello statuto, che ne dovrà altresì disciplinare i relativi requisiti di professionalità, alla stregua di quanto già previsto con riferimento al Dirigente Preposto

In merito, il Consiglio di Amministrazione, al fine di poter beneficiare di maggiore flessibilità nell'individuazione del dirigente chiamato a rilasciare le attestazioni in materia di sostenibilità, ritiene opportuno procedere alla suddetta modifica statutaria, introducendo quindi la facoltà di attribuire le competenze in materia di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità al Dirigente della Sostenibilità, delineandone i relativi requisiti (come meglio precisato nel prospetto di raffronto che segue), fermo restando che, in assenza dell'esercizio di tale facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione, la suddetta attestazione sarà rilasciata dal Dirigente Preposto, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile.

2.2 PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta in seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 16 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto quanto di nuovo inserimento.

Testo Vigente Testo proposto
Articolo 16
Articolo 16 – Nomina del dirigente preposto Articolo 16 – Nomina del dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari e del
dirigente responsabile della rendicontazione di
sostenibilità
16.1.
Il consiglio di amministrazione, previo parere
obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, ai sensi dell'art. 154-bis
del D. Lgs. n.
58/1998, conferendogli adeguati mezzi e poteri per
l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
16.1.
Il consiglio di amministrazione, previo parere
obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, ai sensi dell'art. 154-bis
del D. Lgs. n.
58/1998, conferendogli adeguati mezzi e poteri per
l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti da tale
disposizione, ivi inclusi quelli in materia di
rendicontazione di sostenibilità, nonché quelli
previsti della normativa, anche di attuazione,
pro
vigente.
tempore
16.2.
Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari deve essere in possesso
dei requisiti di professionalità caratterizzati da una
qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio
di attività di amministrazione e controllo, o nello
svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza,
nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di
imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e
rilevanza significative, anche in relazione alla funzione
di redazione e controllo dei documenti contabili e
societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso
anche dei requisiti di
onorabilità previsti per i
sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.
[invariato]
16.3.
Resta ferma la facoltà del consiglio di
amministrazione di attribuire i poteri e le
responsabilità di cui al comma 5-
dell'art. 154-
ter
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della
bis
normativa, anche di attuazione,
pro tempore
applicabile in materia di rendicontazione di
sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili
societari,
dotato
di
adeguata
esperienza
e
specifiche
competenze
in
materia
di
rendicontazione di sostenibilità
e che sia in
possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i
sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche agli articoli 9, 10 e 16 dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

4 DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLIAZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila"), riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché in conformità all'Allegato 3A al predetto regolamento CONSOB, pubblicata ai sensi di legge;

delibera

  • 1. di approvare la modifica agli articoli 9, 10 e 16 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega e di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.

* * *

Pero, 12 novembre 2024 Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Gorno Tempini)