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Fila — AGM Information 2015
Jun 10, 2015
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 1565-40-2015 |
Data/Ora Ricezione 10 Giugno 2015 09:29:06 |
MIV - SIV | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | FILA | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 59561 | ||
| Nome utilizzatore | : | FILASPAN01 - Di Rosa | ||
| Tipologia | : | IRED 02; IRCG 06 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Giugno 2015 09:29:06 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 10 Giugno 2015 09:44:06 | ||
| Oggetto | : | relazione CDA sulle materie dell'odg dell'Assemblea |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 22 luglio 2015 - unica convocazione
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998
PUNTO (1) ALL'ORDINE DEL GIORNO
Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata e determinazione dei compensi; nomina del Presidente Onorario; delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
a seguito delle dimissioni presentate dai consiglieri Massimo Candela, Luca Pelosin, Fabio Zucchetti e Roberto Italia, si rende necessario, ai sensi di legge, provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.
Al riguardo, si segnala che a norma dell'art.11 dello statuto sociale "La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 12 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.
Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.
La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione al capitale almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa regolamentare applicabile, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi".
Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti e dell'art. 11 dello statuto sociale, vista la delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015, avranno diritto a presentare le liste, entro e non oltre il termine del 27 giugno 2015, soltanto i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 2,5%.
Il deposito delle liste, corredato dalla documentazione richiesta, potrà essere effettuato presso la sede della Società, in Pero, Via XXV Aprile n. 5 – 20016 – Milano ovvero mediante trasmissione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
Ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti, le liste dei candidati depositate dagli Azionisti, corredate dalla relativa documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, in Pero, Via XXV Aprile n. 5 – 20016 – Milano e sul proprio sito internet (www.fila.it) entro il giorno 1 luglio 2015.
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Con riguardo alla determinazione del numero dei consiglieri e del periodo di durata della carica, tenuto conto di quanto sopra esposto, si propone che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 9 (nove) membri e che gli stessi rimangano in carica per tre esercizi con decorrenza dalla relativa accettazione, ritenendo la durata triennale del mandato per il Consiglio di Amministrazione adeguata in relazione alla necessità di programmazione pluriennale delle politiche del Gruppo FILA.
Tale numero, nel rispetto dei limiti statutari, è ritenuto adeguato alla necessità di costituzione dei comitati interni che il nuovo Consiglio di Amministrazione vorrà istituire, garantendo inoltre una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo amministrativo e sufficiente a prevedere in seno al Consiglio adeguate figure professionali. Si ritiene infatti che il numero di nove Amministratori sia adeguato a garantire un corretto equilibrio tra amministratori esecutivi, intendendosi per tali quelli muniti di poteri di rappresentanza e deleghe di gestione, e
amministratori non‐esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza, necessari per la
composizione ed il funzionamento dei comitati interni.
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Siete infine chiamati a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto sociale, "Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio."
In merito, il Consiglio di Amministrazione propone di attribuire a ciascun amministratore non esecutivo (in possesso o meno dei requisiti di indipendenza di cui alla normativa applicabile) - in linea con quanto corrisposto in passato da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ante fusione) e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le società quotate - un emolumento annuo di Euro 15.000,00 (non prevedendo per la partecipazione ai comitati alcun compenso specifico) e al Presidente del Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo di Euro 90.000,00.
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Con specifico riferimento al Presidente Onorario, si rammenta che l'art. 12 dello statuto sociale prevede che "Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, l'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito all' affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tale caso dura in tale carica per tempo anche più esteso della durata del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali. Il consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario".
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Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare le candidature alla carica di Amministratore e di Presidente Onorario, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente Onorario e a determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e in tre esercizi la durata del mandato degli Amministratori nominati dall'Assemblea, che rimarrebbero pertanto in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017. Si invitano altresì i Signori Azionisti ad attribuire a ciascun amministratore non esecutivo (in possesso o meno dei requisiti di indipendenza di cui alla normativa applicabile) un emolumento annuo di Euro 15.000,00 (non prevedendo per la partecipazione ai comitati alcun compenso specifico) e al Presidente del Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo di Euro 90.000,00.
PUNTO (2) ALL'ORDINE DEL GIORNO
Nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
a seguito delle dimissioni presentate dai sindaci, si rende necessario, ai sensi di legge, provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.
Al riguardo, si segnala che a norma dell'art.17 dello statuto sociale "Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero)".
Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti e dell'art. 11 dello statuto sociale, vista la delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015, avranno diritto a presentare le liste, entro e non oltre il termine del 27 giugno 2015, soltanto i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al 2,5%.
Il deposito delle liste, corredato dalla documentazione richiesta, potrà essere effettuato presso la sede della Società, in Pero, Via XXV Aprile n. 5 – 20016 – Milano ovvero mediante trasmissione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
Ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti, le liste dei candidati depositate dagli Azionisti, corredate dalla relativa documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, in Pero, Via XXV Aprile n. 5 – 20016 – Milano e sul proprio sito internet (www.fila.it) entro il giorno 1 luglio 2015.
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Vi ricordiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche sul compenso dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2402 cod. civ. il quale prevede che la retribuzione dei componenti dell'organo di controllo sia determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
In merito, il Consiglio di Amministrazione propone di attribuire - in linea con quanto corrisposto in passato da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ante fusione) e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le società quotate – a ciascun sindaco un compenso annuo pari a Euro 22.000,00 e per il Presidente un compenso annuo pari a Euro 29.000,00.
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Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare le candidature alla carica di Sindaco, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per la nomina del Collegio Sindacale e del Presidente nel rispetto delle disposizioni statutarie e ad attribuire a ciascun sindaco un compenso annuo pari a Euro 22.000,00 e al Presidente un compenso annuo pari a Euro 29.000,00.
PUNTO (3) ALL'ORDINE DEL GIORNO
Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento.
Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, in data 2 aprile 2015, ha espresso voto favorevole non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2015.
A seguito del perfezionamento della Fusione per incorporazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di predisporre una nuova relazione a integrazione della richiamata Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2015 e ciò al fine di definire:
- (a) nella Sezione I, le tipologie di remunerazione e i relativi criteri adottati dalla Società a decorrere dal 1° giugno 2015 per (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investititi di particolari cariche, (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) i membri del Collegio Sindacale; e
- (b) nella Sezione II, la composizione e quantificazione dei compensi maturati nell'esercizio 2014 (i) dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ante fusione), compresi i Consiglieri investititi di particolari cariche, (ii) dai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché (iii) dai membri del Collegio Sindacale.
Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si rinvia, quindi, alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 1, del TUF. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, sul sito internet della Società (www.fila.it), presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A..
Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/1998.
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Si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta,
DELIBERA
- di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile.".
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Milano, 10 giugno 2015
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Gianni Mion)