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Fiera Milano

AGM Information May 11, 2017

4073_egm_2017-05-11_0d61e926-c98b-4923-b7f7-70a3743f001e.pdf

AGM Information

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N. 27904 Repertorio N. 12431 Raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DELLA FIERA MILANO S.P.A. REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore quattordici e trentasette

21 aprile 2017 ore 14.37

In Rho, presso l'Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del Sempione n. 28

avanti a me Alessandra Zizanovich, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente comparso:

RETTANI Roberto, nato a Milano il 16 febbraio 1953, domiciliato per la carica in Milano, piazzale Carlo Magno n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"Fiera Milano S.p.A."

con sede in Milano, piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale Euro 42.445.141,00 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 13194800150, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1623812, mi chiede di far constare dell'assemblea straordinaria della società stessa qui riunitasi in unica convocazione giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto. Aderisco alla richiesta e do atto che 1'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza il Comparente nella sua predetta veste ed ai sensi dell'art. 13.1. dello statuto, il quale, dopo aver rivolto il proprio benvenuto a tutti i presenti, comunica, informa e dà atto che:

  • è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione;

  • sono presenti, oltre ad esso Presidente, per il Consiglio di Amministrazione, nessun altro, assenti giustificati gli altri Consiglieri;

per il Collegio Sindacale il Presidente Dottoressa Nolli, i sindaci effettivi Dottor Guastoni e Dottor Pallino;

  • della Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135–undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, è presente in qualità di persona munita di specifico incarico, il Signor Claudio Cattaneo quale soggetto cui gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzione di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tale proposito invita il rappresentante ad eventualmente indicare per ogni singola votazione il numero di azioni per le quali non intenda partecipare

Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 Registrato il 08/05/2017 al n. 17065 Serie 1T Imposte Assolte Euro 356,00

alla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, (mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute. Invita sin d'ora il Rappresentante a indicare per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Al proposito comunica che a tale soggetto non è stata conferita delega.

  • Sono anche presenti al tavolo della Presidenza il Dottor Sebastiano Carbone, il Dirigente Proposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'Avvocato Luigi Colombo, Segretario dell'Assemblea ordinaria, il Notaio Alessandra Zizanovich;

  • è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni CONSOB, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso. L'elenco di tali nominativi, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, verrà allegato al verbale dell'Assemblea; sono presenti rappresentanti della società di revisione, alcuni dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del Gruppo, che il Presidente ha ritenuto utile far partecipare alla presente Assemblea, nonché altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, che sono, invece, presenti per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;

  • l'Assemblea è stata convocata in conformità allo Statuto sociale ed alle vigenti disposizioni normative. L'Avviso di convocazione recante indicazione dell'ordine del giorno di cui verrà data lettura in seguito, è stato infatti pubblicato sul sito Internet della Società e presso la Società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A., sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato in data 10 marzo 2017, nonchè sul quotidiano "Avvenire" del 11 marzo 2017

  • sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni (di seguito D.Lgs. 58/98), al Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Regolamento Emittenti) e al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.;

  • la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione – redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 e dell'art. 72 e in conformità all'allegato 3A del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato – è stata trasmessa a CONSOB 10 marzo 2017 ed è stata depositata presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. 10 marzo 2017 in tale ultima data è stato dato avviso del suddetto deposito mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 65 bis, comma 2 del Regolamento Emittenti;

  • tutta la suddetta documentazione è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito Internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato , gestito da Bit Market Services S.p.A. nonché inviata a tutti gli Azionisti che ne hanno fatto richiesta;

  • in data 10 marzo 2017 sono stati messi a disposizione dei Soci, sul sito Internet di Fiera Milano, sia il Modulo di Delega per il Rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.), che il Modulo di Delega generico, nonché l'ulteriore documentazione di supporto alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna riunione;

-in data 30 marzo 2017 sono altresì stati depositati - e lo sono attualmente - presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, la Relazione Finanziaria annuale, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154 bis, comma 5, del D.Lgs 58/98, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 65 - bis, comma 2, del Regolamento Emittenti; - dell'avvenuto deposito della sopra indicata documentazione è stata data notizia anche tramite avviso pubblicato sul quotidiano "Avvenire" del 31 marzo 2017;

  • la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, , gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché inviata a tutti gli Azionisti che ne hanno fatto richiesta;

  • i lavori assembleari saranno anche disciplinati dal Regolamento assembleare adottato dalla Società;

  • ad oggi il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 42.445.141,00 (quarantadue milioni quattrocentoquarantacinquemila centoquarantuno virgola zero zero)

interamente versato, suddiviso in numero 71.917.829 (settantuno milioni novecentodiciassettemila ottocentoventinove) azioni ordinarie prive del valore nominale;

  • la Società si avvale, per questa Assemblea, di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze per cui è stato distribuito ai soci, o loro delegati, partecipanti all'Assemblea un blocchetto contenente, tra l'altro, una scheda con codice a barre, la cui lettura avviene mediante terminale a radiofrequenza, che consente di rilevare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni ordinarie rispettivamente portate;

  • mediante l'utilizzo del predetto sistema, viene redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie di pertinenza. Detto elenco verrà allegato al verbale della presente Assemblea, conformemente a quanto previsto dal Regolamento adottato Emittenti;

  • sulla base delle risultanze fornite dal sistema elettronico di rilevazione risultano presenti in proprio e per delega 11 (undici) legittimati al voto titolari di n. 51.845.297 (cinquantuno milioni ottocentoquarantacinquemila duecentonovantasette) azioni ordinarie pari al 72,089630% (settantadue virgola zero ottantanovemilaseicentotrenta per cento);

  • è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 12 dello Statuto sociale e dal Regolamento assembleare in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;

  • le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;

  • secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) del capitale sociale di Fiera Milano sono:

  • (Fondazione) Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano che possiede n. 45.989.995 (quarantacinque milioni novecentoottantanovemila novecentonovantacinque) azioni ordinarie, pari al 63,821% (sessantatre virgola ottocentoventuno per cento) del capitale sociale;

  • Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano che possiede, direttamente ed indirettamente, n. 4.689.317 (quattro milioni seicentoottantanovemila trecentodiciassette) azioni ordinarie, pari al 6,520% (sei virgola cinquecentoventi per cento) del capitale sociale;

  • ricorda inoltre che Fiera Milano possiede, direttamente e indirettamente, n.939.018 (novecentotrentanovemiladiciotto) azioni proprie, pari al 1,31% (uno virgola trentuno per cento) del suo capitale sociale;

  • segnala che non consta l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, proseguendo:

  • invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/98;

  • richiede formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente constata che:

  • i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

  • è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'assemblea straordinaria in unica convocazione, essendo intervenuti Azionisti o aventi diritto al voto che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'articolo 2368 del codice civile e dallo Statuto sociale, conferma e dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui dà lettura:

Parte straordinaria

  1. Proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale su richiesta del Socio Fondazione Fiera Milano ex artt. 2367 Codice Civile e 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

  1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero di componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

  3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123 - ter del D.Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

  4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Do atto che non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/98.

È stata promossa sollecitazione alle deleghe da AIE ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Il Presidente, dopo avere dato atto che non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all' ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea:

  • a ciascun Azionista intervenuto alla presente Assemblea, al momento dell'ingresso è stata consegnata apposita cartella contenente:

a) avviso di convocazione;

b) fascicolo a stampa contenente:

  • la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
  • le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,
  • la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;

c) la Relazione Illustrativa ex art. 125-ter, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 predisposta dal Socio Fondazione Fiera Milano e inerente alla Proposta di modifica dagli articoli 13,14,15,16,17,18 e 20 dello Statuto sociale, recante in allegato Statuto Sociale con evidenza modifiche proposte;

d) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs n. 58/98 e ex art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni

e) le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D.Lgs n. 58/98 ed ex art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni

f) la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 - ter del D.Lgs 58/98;

g) testo dello Statuto sociale vigente;

h) Regolamento Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Fiera Milano S.p.A.;

i) schede di intervento;

  • sia per la rilevazione delle presenze, sia per le votazioni verrà utilizzata apposita procedura elettronica che prevede l'utilizzo delle schede di voto con codice a barre, raccolte in un apposito blocchetto, consegnato all'ingresso a ciascun Azionista o delegato, che permette di identificare ciascun Azionista e le relative azioni rappresentate;

  • tale blocchetto è composto (i) da una prima scheda che riporta il solo codice a barre che è stata utilizzata all'ingresso e che verrà utilizzata in caso di uscita e rientro in sala al fine di garantire l'esatta e costante rilevazione delle presenze; e (ii) da altre schede di votazione con indicato il codice a barre con stampata l'indicazione del voto che si vuole esprimere (favorevole, contrario o astenuto);

  • la votazione si svolgerà in modo palese, tramite alzata

di mano, prima da parte dei favorevoli, poi dei contrari e, infine, degli astenuti. Gli Azionisti contrari e/o quelli astenuti saranno invitati a consegnare le proprie schede di voto al personale addetto che provvederà a ritirarle e a consegnarle, ai fini della rilevazione elettronica dei voti contrari o delle astensioni, presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" posta sul lato destro della sala. I voti favorevoli saranno conteggiati dal sistema informatico per differenza rispetto al numero dei presenti a ciascuna votazione. Tutto quanto precisato vale salvo diversa indicazione da parte del Presidente;

  • i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente ad una stessa proposta, dovranno recarsi in ogni caso presso la postazione "voto differenziato richiesta interventi" posta sul lato destro della sala;

  • tutti gli altri, qualora chiamati alla verifica elettronica, a seconda del voto "contrario" o "astenuto" che intendono esprimere, dovranno consegnare la relativa scheda di voto al personale addetto che provvederà a ritirarla e a consegnarla presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" posta sul lato destro della sala;

  • nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto, gli azionisti sono pregati di recarsi presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi", dove l'errore potrà essere corretto;

  • presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" è presente personale addetto per assistere gli azionisti nello svolgimento delle votazioni;

  • la scheda di voto è strettamente personale e le manifestazioni di voto, di conseguenza, devono essere effettuate personalmente dal titolare della stessa;

  • coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare le apposite schede predisposte, con riferimento a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per la richiesta di intervento, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "voto differenziato - richiesta interventi" posto sul lato destro della sala assembleare;

  • gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, viene fatto invito a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti come previsto dal Regolamento Assembleare della Società;

  • per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi dì replica, possibilmente, non superiori a due minuti. Gli Azionisti effettueranno i propri interventi recandosi alla postazione situata di fianco al tavolo della Presidenza;

  • come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con 1'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Infine, il Presidente:

  • ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge e, cioè, con la maggioranza assoluta dei votanti per la parte ordinaria all'ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea per la Parte Straordinaria all'ordine del giorno;

  • prega gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'Assemblea, se non per motivi urgenti, ricordando che, in caso di allontanamento dalla sala, dovrà essere utilizzata la scheda con il codice a barre, già utilizzata all'ingresso, per segnalare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala.

Il Presidente in considerazione del fatto che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione – redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 e dell'art. 72 e in conformità all'allegato 3A del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito Internet della Società, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, con il consenso unanime dei presenti, omette la lettura della suddetta Relazione.

Procede, quindi, a esporre all'assemblea articolo per articolo le proposte pervenute da Fondazione Fiera da considerarsi strettamente connesse e di cui alla Relazione Illustrativa ex art. 125 ter comma 3, del D.Lgs n. 58/98 predisposto dal socio Fondazione Fiera Milano, debitamente depositata presso la sede legale della società.

In particolare viene proposta l'eliminazione della figura dei Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se la proposta venisse accettata, andrebbe aggiornato l'art. 13 dello Statuto Sociale, riguardante la Presidenza dell'Assemblea dei Soci, al fine di prevedere che tale funzione, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, venga svolta, anziché, appunto, da un Vice Presidente, da altra persona nominata dall'Assemblea.

Il Presidente prosegue esponendo l'opportunità di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale al fine, principalmente, di introdurre più stringenti requisiti statutari di indipendenza, autonomia e professionalità per i componenti del Consiglio di Amministrazione, allineati ai migliori standard internazionali.

Si segnalano, in particolare:

  • la previsione della necessità che la maggioranza degli Amministratori sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci, mentre nel testo attualmente vigente tale requisito interessa uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti (già in conformità, comunque, a quanto previsto dall'art. 147-ter, co. 4, TUF);
  • il recepimento a livello statutario del principio 3.P.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, secondo il quale "un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti", declinandolo nel senso che tale condizione deve essere rispettata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • la precisazione per cui un amministratore non si considera più indipendente dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi nella carica;
  • la previsione secondo la quale i consiglieri indipendenti devono possedere un adeguato livello di professionalità, derivante dalle "proprie documentate esperienze", al fine di garantire l'effettività della discussione consiliare;
  • il recepimento del principio per cui la composizione dell'organo amministrativo deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

Nel testo del nuovo art. 14 proposto dal socio Fondazione Fiera si tiene poi conto della necessità di garantire il rispetto dei principi di autonomia e indipendenza degli amministratori sia (i) in sede di loro nomina da parte dell'Assemblea (mediante voto di lista), sia (ii) in sede di eventuale cooptazione (anche tramite predisposizione di un apposito regolamento interno), sia, ancora, (iii) in via continuativa, mediante verifica annuale, inter alia, del rispetto dei limiti al c.d. cumulo degli incarichi. In quest'ottica appare significativa l'esplicita previsione per cui la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dell'amministratore dalla carica, fatto salvo solamente il caso in cui i requisiti di indipendenza permangano comunque in capo alla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Continuando nella trattazione il Presidente fa presente la necessità di modificare l'articolo 15 dello Statuto sociale per rendere più chiaro che il Consiglio di Amministrazione può essere convocato (i) dal suo Presidente, (ii) da un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (iii) dal Collegio Sindacale o anche (iv) da ciascun Sindaco singolarmente.

In merito all'articolo 16 dello Statuto Sociale il Presidente propone come suggerito dal socio Fondazione Fiera di semplificare l'organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione, eliminando la figura dei "Vice Presidenti".

Il ruolo di supplenza del Presidente che, nello Statuto vigen-

te, viene svolto da tali figure, nel nuovo testo viene assegnato all'Amministratore indipendente più anziano per età. Passando alla proposta formulata dal socio Fondazione Fiera che prevede di modificare - tramite emendamento dell'articolo 17 dello Statuto - taluni aspetti dell'organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione, evidenza che tali modifiche, in particolare, riguardano:

  • l'ampliamento dell'elenco delle materie attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in seduta collegiale (e quindi non delegabili); tra le materie che si propone di attribuire alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione si segnalano, in particolare: l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione dei rischi; la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni; la nomina del Direttore Generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dell'organismo di vigilanza e del responsabile della funzione di revisione interna;

  • il recepimento a livello statutario della decisione di aderire al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate mediante previsione dell'obbligo di costituire all'interno del Consiglio di Amministrazione, quantomeno, un "comitato per le nomine e la remunerazione" e un "comitato controllo e rischi"; - la soppressione dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di nominare il Comitato Esecutivo;

  • la previsione per cui il compenso degli amministratori sia sempre nella forma di emolumento fisso, mentre solo agli amministratori investiti di particolari cariche possa essere attribuito anche un emolumento variabile.

Come già esposto in merito alla proposta di modifica dell'articolo 13, il Presidente propone di modificare l'art. 18 ("Presidente e Vice Presidenti") così come suggerito da Fondazione Fiera.

L'articolo 18 dello Statuto contempla la revisione dei compiti, delle attribuzioni e dei poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di prevedere che lo stesso svolga una funzione di promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governance della Società, garantendo, tra l'altro, l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato.

Nel nuovo testo si prevede, inoltre, che il Presidente debba essere scelto tra i consiglieri di amministrazione indipendenti e che non possa ricevere incarichi esecutivi; di conseguenza si stabilisce che, al contrario di quanto attualmente previsto, le cariche di Presidente ed Amministratore Delegato non possano coincidere in capo alla stessa persona.

Nella proposta di modifica dello Statuto si attribuisce inoltre al Presidente il ruolo di referente degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché il compito di sovrintendere alle relazioni esterne istituzionali (in coordinamento con l'Amministratore Delegato).

Come già rilevato in commento al nuovo testo dell'art. 16, si propone inoltre di eliminare i riferimenti ai "Vice Presidenti", in considerazione della soppressione di tali figure.

L'ultimo articolo, che su proposta del socio Fondazione Fiera si propone di modificare è l'articolo 20 dello Statuto sociale al fine di dettagliare ulteriormente i limiti al c.d. cumulo degli incarichi e i requisiti di indipendenza dei Sindaci.

In particolare, si prevede che i Sindaci (i) non possano ricoprire la medesima carica in più di quattro società con azioni quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (mentre il testo attuale pone il limite in cinque cariche contemporaneamente ricoperte) e (ii) debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli amministratori.

Nel nuovo testo, inoltre, viene espressamente descritta l'attribuzione al Collegio Sindacale di importanti funzioni di controllo, precisando che ad esso fa capo, tra l'altro, il compito di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e di promuovere gli interventi correttivi delle carenze ed irregolarità che fossero riscontrate.

Quindi, il Presidente dichiara aperta la discussione ricordando, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto che provvederà a ritirarle e a consegnarle presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi".

Chiede la parola il Signor Francesco Rimbatti che chiede se ci sia un limite al numero di cariche cumulabili. Il Presidente risponde che tali limiti verranno stabiliti nel regolamento di funzionamento e di autodisciplina e che verranno comunque determinati nel rispetto dei limiti di legge, precisando poi che tali limiti sono normativamente determinati solo per i Sindaci e non per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

  • dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria;

  • comunica che gli intervenuti sono ora 11 (undici) azionisti, per n. 51.845.297 (cinquantuno milioni ottocentoquarantacinquemila duecentonovantasette) azioni ordinarie, pari al 72,089630% (settantadue virgola zero ottantanovemilaseicentotrenta per cento) del capitale sociale;

Il Presidente mette ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'approvazione del nuovo testo di Statuto, e chiede a me Notaio di dare cortesemente lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.

«L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A.:

  • − esaminate e discusse le relazioni ex art. 125-ter, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 del socio Fondazione Fiera Milano e del Consiglio di Amministrazione;
  • − condivise le motivazioni delle proposte di modifica statutaria;

delibera

1. di approvare le proposte formulate dal socio Fondazione Fiera Milano, tenendo conto dei rilievi evidenziati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

2. di modificare, conseguentemente, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale come segue:

"Art. 13 (Presidenza dell'Assemblea)

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona nominata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il segretario che può anche non essere azionista. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.

13.3 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal redattore fanno prova ad ogni effetto di legge.

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. L'Assemblea, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori devono possedere, a pena di in-

eleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

Ai fini della cooptazione degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di comprovata e perdurante professionalità e di indipendenza) dei candidati.

Apposito regolamento interno definisce i criteri per la autovalutazione dell'intero Consiglio, per la cooptazione e per il cumulo di incarichi che si applicano a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque fermi, ove più rigorosi i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente. Il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi è valutato con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti al cumulo di incarichi previsti dal presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio di Amministrazione comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

14.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. I consiglieri indipendenti devono possedere, a seguito delle proprie documentate esperienze, professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interno al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contribuito effettivo alla formazione della volontà del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza: (i) in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica come indipendente; (ii) in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli amministratori che si qualificano come indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti già nominati. In ogni caso, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli amministratori qualificati come indipendenti dovrà essere condotta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il venir meno dei requisiti di indipendenza, quali sopra definiti, in capo ad un amministratore indipendente ne determina la decadenza, tranne nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, l'amministratore indipendente che perda i propri requisiti di indipendenza durante il mandato ne fornisce immediata informativa al Consiglio di Amministrazione in carica. In ogni caso, il requisito di indipendenza si considera non soddisfatto qualora l'amministratore abbia già ricoperto per tre mandati consecutivi l'incarico di amministratore indipendente nella Società.

14.3 Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio ovvero i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. La maggioranza dei soggetti candidati in ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal precedente paragrafo 14.2.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate

(i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza come sopra definiti e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, anche non quotate. Le dichiarazioni dovranno attestare il possesso della capacità di libero apprezzamento da parte di ciascun candidato, nonché contenere un impegno espresso del singolo candidato ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno, nonché un impegno espresso a dedicare alla carica il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi adottato ai

sensi del presente articolo;

(iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge applicabili. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. 14.5 Qualora la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati non sia in possesso dei requisiti di indipendenza sopra definiti, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista, purché nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge applicabili.

14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra generi e il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, nonché il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto delle regole sulla composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto.

14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'art. 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Art. 15 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni)

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente del Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.

In assenza di formalità di convocazione è comunque

validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

15.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In casi di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

Art. 16 (Presidenza del Consiglio di Amministrazione)

16.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore indipendente più anziano per età.

Art. 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

(i) la decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505- bis;

(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;

(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

(v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia.

17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente paragrafo 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

(a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria;

(b) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;

(c) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite;

(d) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto;

(e) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società;

(f) l'approvazione del budget preventivo;

(g) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;

(h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;

(i) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale;

(j) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio;

(k) la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore Generale su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato e la determinazione dei relativi poteri, mentre gli altri esponenti aziendali apicali anche nel settore dei controlli interni potranno essere nominati dall'Amministratore Delegato, purché di tali nomine il Consiglio venga tempestivamente informato;

(l) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;

(m) la nomina dell'organismo di vigilanza;

(n) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;

(o) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

17.4 Fermi i limiti di cui al precedente paragrafo 17.2, il Consiglio può delegare, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l'uso della firma sociale ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al

proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti e un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna, la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.

L'Amministratore Delegato, se nominato, fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per il periodo di durata del mandato, un emolumento fisso. Su determinazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per le nomine e per la remunerazione e del Collegio Sindacale, l'emolumento dei soli amministratori investiti di particolari cariche può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. In ogni caso, agli Amministratori che facciano parte dei comitati di cui al precedente paragrafo 17.6. può essere riconosciuta unicamente una remunerazione fissa.

Art. 18 (Presidente)

18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge fra i propri membri il Presidente della Società tra i consiglieri che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.1, favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore delegato se nominato. Il Presidente è tenuto in ogni caso a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da ciascun Sindaco effettivo singolarmente. Nel fissare l'ordine del giorno il Presidente è obbligato a inserire le proposte di integrazione dello stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:

(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

(b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori indipendenti, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo il Presidente, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

18.2 La carica di Presidente e di Amministratore Delegato non può essere associata. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale sovrintende, coordinandosi con l'amministratore delegato, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali, non possono essere conferiti incarichi esecutivi.

18.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dall'amministratore indipendente più anziano d'età. Il semplice esercizio delle funzioni da parte di un sostituto è valido, nei confronti dei terzi, unicamente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

Art. 20 (Collegio Sindacale)

20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci

effettivi, di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato, e due supplenti, uno per ciascun genere, rieleggibili. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, nell'ambito delle società del Gruppo di cui fa parte la Società, i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo e, se nominati, decadono da Sindaci della Società. Non possono altresì essere nominati Sindaci effettivi, e se eletti decadono dalla carica, coloro che ricoprono la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai Sindaci supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare di volta in volta vigente. Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge. In ogni caso, al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile ed ai poteri di cui all'art. 2403 bis del codice civile, compete la responsabilità di vigilare su:

(a) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità eventualmente rilevate;

(b) il processo di informativa finanziaria;

(c) la revisione legale dei conti annuali;

(d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra

coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. I Sindaci devono essere, in ogni caso, scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti con riferimento agli amministratori dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi, che risultano composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; nonché

(iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dal presente statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro";

Il Presidente pone in votazione quanto sopra esposto e da atto che ora sono 12 (dodici) gli azionisti intervenuti per n. 51.849.297 (cinquantuno milioni ottocentoquarantanovemila duecentonovantasette) azioni ordinarie pari al 72,095192% (settantadue virgola zero novantacinquemila centonovantadue per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A.:

delibera per alzata di mano

Non votanti: n. 0 azioni;

Contrarie: n. 0 azioni

Astenute: n. 4.000 (quattromila) azioni;

Favorevoli le rimanenti n. 51.845.297 (cinquantuno milioni ottocentoquarantacinquemila duecentonovantasette) azioni intervenute;

  • di approvare la proposta di delibera sopra letta, modificando conseguentemente gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale nella loro nuova formulazione

  • di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui al precedente punto (2), nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

Il Presidente proclama il risultato e, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'Assemblea per la Parte Straordinaria alle ore quindici e quarantadue ringraziando tutti gli intervenuti, continuando i lavori in sede ordinaria come da separato verbale.

Il Presidente consegna a me notaio:

  • lo statuto sociale che recepisce le modifiche testé approvate dall'assemblea, che al presente si allega sotto "A";

  • l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea che viene al presente allegato sotto "B", con il dettaglio delle votazioni all'ordine del giorno;

  • la situazione all'atto della costituzione e della delibera che viene al presente allegata sotto "C" in unico corpo;

  • l'elenco dei giornalisti intervenuti che viene al presente allegato sotto "D".

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubblicato mediante lettura da me fattane al Comparente, che lo approva, conferma e firma con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per volontà del Comparente medesimo e sono le ore quindici e quarantadue.

Consta il presente atto di otto fogli scritti per trenta facciate e per parte di questa trentunesima da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio fin qui della trentunesima facciata.

F.to - Roberto RETTANI " - Alessandra ZIZANOVICH Notaio

Allegato "A" del n. 27904/12431 di repertorio STATUTO FIERA MILANO S.p.A.

CAPO I

DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE-DURATA- SCOPO SOCIALE Articolo 1

Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Fiera Milano S.p.A." (di seguito Società).

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale in Milano. Nelle forme di volta involta richieste, possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia, sia all'estero.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società é stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 4

Scopo

4.1 La Società ha per oggetto:

(i) la gestione dì quartieri fieristici, in proprietà e di terzi, e di manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa, ivi incluse le relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi connessi;

(ii) la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; e

(iiì) la gestione di testate editoriali (esclusi i quotidiani), la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede.

4.2 La Società ha la facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali (esclusi i quotidiani), diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti l'oggetto sociale.

4.3 La Società inoltre, nel più assoluto rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà: - prestare avvalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriai), commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio nonché compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobilia re, immobiliare e finanziaria comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria. È in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività fi-

nanziaria nei confronti del pubblico.

4.4 La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 Capitale

5.1 Il capitale della Società è di Euro 42.445.141 (quarantaduemilioni quattrocentoquarantacinquemila centoquarantuno/00) rappresentata da 71.917.829 (settantuno milioni novecentodiciassettemila ottocentoventinove) azioni nominative prive del valore nominale. 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

5.3 Il diritto dì opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Articolo 6

Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili: ogni azione dà diritto ad un voto. Oltre alle azioni ordinarie, la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie dì azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del codice civile.

6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari

previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.

6.3 La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge.

La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili o con warrants nel rispetto dei requisiti di legge.

Articolo 7

Versamenti di capitale

7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso di riferimento in vigore alla data in cui il ritardo permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'art. 2344 codice civile.

Articolo 8 Finanziamenti soci

8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a titolo di finanziamento, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento del l'oggetto sociale,

8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora non siano eseguiti in proporzione al numero delle azioni possedute, non producono interessi, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci.

9.2 La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

CAPO III ASSEMBLEA Articolo 10 Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nel termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

L'Assemblea ordinarla deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine dì centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano te condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

10.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati II giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.

10.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie dì cui propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente paragrafo 10.3, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente paragrafo 10.3, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11 Costituzione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 12

Diritto di intervento all'Assemblea

12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato

dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti dì legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto dì intervento.

Articolo 13

Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona nominata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il segretario che può anche non essere azionista. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i, risultati delle votazioni.

13.3 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal redattore fanno prova ad ogni effetto dì legge.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

14.1 La Società è amministrata da un Consiglia di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. L'Assemblea, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

Ai fini della cooptazione degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di comprovata e perdurante professionalità e di indipendenza) dei candidati.

Apposito regolamento interno definisce i criteri per la autovalutazione dell'intero Consiglio, per la cooptazione e per il cumulo di incarichi che si applicano a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente. Il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi è valutato con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti al cumulo di incarichi previsti dal presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio di Amministrazione comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

14.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. I consiglieri indipendenti devono possedere, a seguito delle proprie documentate esperienze, professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interno al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contribuito effettivo alla formazione della volontà del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza: (i) in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica come indipendente; (ii) in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli amministratori che si qualificano come indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti già nominati. In ogni caso, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli amministratori qualificati come indipendenti dovrà essere condotta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il venir meno dei requisiti di indipendenza, quali sopra definiti, in capo ad un amministratore indipendente ne determina la decadenza, tranne nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, l'amministratore indipendente che perda i propri requisiti di indipendenza durante il mandato ne fornisce immediata informativa al Consiglio di Amministrazione in carica. In ogni caso, il requisito di indipendenza si considera non soddisfatto qualora l'amministratore abbia già ricoperto per tre mandati consecutivi l'incarico di amministratore indipendente nella Società.

14.3 Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio ovvero i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. La maggioranza dei soggetti candidati in ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal precedente paragrafo 14.2.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate;

(i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza come sopra definiti e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, anche non quotate. Le dichiarazioni dovranno attestare il possesso della capacità di libero apprezzamento da parte di ciascun candidato, nonché contenere un impegno espresso del singolo candidato ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno, nonché un impegno espresso a dedicare alla carica il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi adottato ai sensi del presente articolo;

(iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge applicabili. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

14.5 Qualora la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati non siano in possesso dei requisiti di indipendenza come sopra definiti, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista, purchè nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge applicabili.

14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra generi e il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, nonché il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto delle regole sulla composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto.

14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'art. 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 15

Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente del Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.

In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze dei Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui sì trovano il Presidente e il segretario.

15.3 Per la validità delie deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti, in casi di parità prevale il voto dì chi presiede la riunione.

15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario del Consiglio dì Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

Articolo 16

Presidenza del Consiglio di Amministrazione

16.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dall'Amministratore indipendente più anziano per età.

Articolo 17

Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: (i) la decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505- bis; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; (iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia. 17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente paragrafo 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: (a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria; (b) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società; (c) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite; (d) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto; (e) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società; (f) l'approvazione del budget preventivo; (g) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società; (h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni; (i) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale; (j) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio;

(k) la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore Generale su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato e la determinazione dei relativi poteri, mentre gli altri esponenti aziendali apicali anche nel settore dei controlli interni potranno essere nominati dall'Amministratore Delegato, purché di tali nomine il Consiglio venga tempestivamente informato;

(l) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22.

(m) la nomina dell'organismo di vigilanza;

(n) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;

(o) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

17.4 Fermi i limiti di cui al precedente paragrafo 17.2, il Consiglio può delegare, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l'uso della firma sociale ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti e un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna, la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.

L'Amministratore Delegato, se nominato, fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per il periodo di durata del mandato, un emolumento fisso. Su determinazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per le nomine e per la remunerazione e del Collegio Sindacale, l'emolumento dei soli amministratori investiti di particolari cariche può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. In ogni caso, agli Amministratori che facciano parte dei comitati di cui al precedente paragrafo 17.6. può essere riconosciuta unicamente una remunerazione fissa.

Articolo 18 Presidente e Vice Presidenti

18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge fra i propri membri il Presidente della Società e tra i consiglieri che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.1, favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore delegato se nominato. Il Presidente è tenuto in ogni caso a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da ciascun Sindaco effettivo singolarmente. Nel fissare l'ordine del giorno il Presidente è obbligato a inserire le proposte di integrazione dello stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:

(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

(b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori indipendenti, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo il Presidente, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

18.2 La carica di Presidente e di Amministratore Delegato non può essere associata. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale sovrintende, coordinandosi con l'amministratore delegato, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali, non possono essere conferiti incarichi esecutivi.

18.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dall'amministratore indipendente più anziano d'età. Il semplice esercizio delle funzioni da parte di un sostituto è valido, nei confronti dei terzi, unicamente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

Articolo 19

Rappresentanza della Società

19.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od Amministrativa ed ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spettano altresì agli amministratori e ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega.

Articolo 20 Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato, e due supplenti, uno per ciascun genere, rieleggibili. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, nell'ambito delle società del Gruppo di cui fa parte la Società, i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo e, se nominati, decadono da Sindaci della Società. Non possono altresì essere nominati Sindaci effettivi, e se eletti decadono dalla carica, coloro che ricoprono la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai Sindaci supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare di volta in volta vigente. Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge. In ogni caso, al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile ed ai poteri di cui all'art. 2403-bis del codice civile, compete la responsabilità di vigilare su:

(a) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità eventualmente rilevate;

(b) il processo di informativa finanziaria;

(c) la revisione legale dei conti annuali;

(d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. I Sindaci devono essere, in ogni caso, scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti con riferimento agli amministratori dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi, che risultano composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate;

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; nonché

(iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dal presente Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21 Controllo contabile

21.1 Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge.

Articola 22

Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi e, comunque, non può essere superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla relativa nomina. II Dirigente Preposto è rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per ì sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita dì tali requisiti comporta la decadenza dalla carica che dovrà esser dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

BILANCIO E UTILI Articolo 23 Esercizio Sociale

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 Bilancio e utili

24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere assoggettato a revisione contabile da società iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'assemblea.

24.3 II Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 25 Dividendi

25.11 dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

Articolo 26 Recesso

26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il diritto di recesso è esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni dì legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

LEGGE APPLICABILE

Articolo 28

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

F.to - Roberto RETTANI

" - Alessandra ZIZANOVICH Notaio

Fiera Milano S.p.A. AUEGATONON DEL Nº 27904/1243 DI REPERTORIO 14:59:43

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria Straordinaria
$\mathbf{I}$ SOLAZZO FRANCESCA 0 0
1 D SPINELLI GIOVANNA 1.575 1.575
Totale azioni 1.575
0,002190%
1.575
0,002190
101 BOTTOLI CORRADO 0 $\boldsymbol{0}$
1 D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 1
AGRICOLTURA DI MILANO
$\overline{2}$ D PARCAM SRL 4.689.316 4.689.316
Totale azioni 4.689.317
6,520382%
4.689.317
6,520382
102 ABATE RAFFAELLA 0 $\theta$
1 D FONDAZIONE CARIPLO 1.020.529 1.020.529
Totale azioni 1.020.529 1.020.529
1,419021% 1,419021
$\overline{2}$ LODOLO GERMANA 12.050 12.050
0,016755% 0,016755%
201 CANEVARI CARLO ENRICO 163.684 163.684
-1 D MUZZI ROBERTA 43.667 43.667
Totale azioni 207.351 207.351
0,288317% 0,288317
202 LOMBARDI PAOLO $\bf{0}$ $\bf{0}$
1 D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 45.898.995 45.898.995
Totale azioni 45.898.995 45.898.995
63,821441% 63,821441
203 LUCCHINI STEFANO 12,000 12.000
0,016686% 0,016686%
204 RIMBOTTI FRANCESCO 304 304
0,000423% 0,000423%
3 VISMARA ROBERTO 3.176 3.176
0,004416% 0,004416%
Totale azioni in proprio 191.214 191.214
Totale azioni in delega 51.654.083 51.654.083
Totale azioni in rappresentanza legale 0
TOTALE AZIONI 51.845.297 51.845.297
72,089630% 72,089630%
Totale azionisti in proprio 5
Totale azionisti in delega 6 6.
Totale azionisti in rappresentanza legale 0 0
TOTALE AZIONISTI 11 11
TOTALE PERSONE INTERVENUTE 9 9

Legenda: D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Det Detau

ś,

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria Straordinaria
1 SOLAZZO FRANCESCA 0 0
$\mathbf{1}$ D SPINELLI GIOVANNA 1.575 1.575
$\frac{m}{2}$ Totale azioni 1.575 1.575
0,002190% 0,002190
101 BOTTOLI CORRADO 0 0
1 D AGRICOLTURA DI MILANO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 1 1
$\mathbf{2}$ D PARCAM SRL 4.689.316 4.689.316
Totale azioni 4.689.317 4.689.317
6,520382% 6,520382
102 ABATE RAFFAELLA $\bf{0}$ $\bf{0}$
1 D FONDAZIONE CARIPLO 1.020.529 1.020.529
Totale azioni 1.020.529 1.020.529
1,419021% 1,419021
103 CROCE MARIO 4.000 4.000
0,005562% 0,005562%
$\overline{2}$ LODOLO GERMANA 12.050 12.050
0,016755% 0,016755%
201 CANEVARI CARLO ENRICO 163.684 163.684
1 D MUZZI ROBERTA 43.667
207.351
43.667
207.351
Totale azioni 0,288317% 0,288317
202 LOMBARDI PAOLO 0 $\Omega$
1 D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 45.898.995 45.898.995
Totale azioni 45.898.995 45.898.995
63,821441% 63,821441
203 LUCCHINI STEFANO 12.000 12.000
0,016686% 0,016686%
204 RIMBOTTI FRANCESCO 304 304
0,000423% 0,000423%
3 VISMARA ROBERTO 3.176 3.176
0,004416%
0,004416%
Totale azioni in proprio 195.214 195.214
Totale azioni in delega 51.654.083 51.654.083
Totale azioni in rappresentanza legale 0 0
TOTALE AZIONI 51.849.297 51.849.297
72,095192% 72,095192%
Totale azionisti in proprio 6 6
Totale azionisti in delega 6 6
Totale azionisti in rappresentanza legale 0 $\bf{0}$
TOTALE AZIONISTI 12 12
TOTALE PERSONE INTERVENUTE 10 1 10 °

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Poseto lectar

Becaudes Coural pagina Ad

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta modifica artt. Statuto Sociale

Hanno partecipato alla votazione:

nº 12 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega nº 51.849.297 azioni ordinarie

Hanno votato:

%AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
(Quorum deliberativo)
%AZIONI AMMESSE
AL VOTO
%CAP.SOC.
Favorevoli 51.845.297 99,992285 99,992285 72,089630
Contrari 0 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 4.000 0,007715 0,007715 0,005562
Non Votanti 0 0,000000 0,000000 0,000000
Totale 51.849.297 100,000000 100,000000 72,095192

Stanto Jectrice"

Azionisti: 12 Azionisti in proprio: 6

Teste: $10$ Azionisti in delega: 6 Pag. $1$

21 aprile 2017 15.41.03

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2017

Oggetto: Proposta modifica artt. Statuto Sociale

Cognome
CROCE MARIO 103

Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Totale voti

4.000
0,007715
0,005562

ASTENUTI

Proprio
4.000 Tot. Voti
4.000

Delega

l,

ş

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
1 Azionisti m delega:

$\overline{a}$

Renessand 19 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) $\begin{tabular}{|c|c|} \hline \textbf{P} & \textbf{P} & \textbf{q} & \textbf{q} \ \hline \textbf{D} & \textbf{E} & \textbf{q} & \textbf{q} & \textbf{q} \ \hline \textbf{D} & \textbf{E} & \textbf{q} & \textbf{q} & \textbf{q} \ \hline \textbf{D} & \textbf{E} & \textbf{q} & \textbf{q} & \textbf{q} \ \hline \textbf{D} & \textbf{q} & \textbf{q} & \textbf{q} & \textbf{q} \ \hline \textbf{M} & \textbf{q} & \textbf{q} & \$

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica D** Delega al rappresentante designaot *RA* rappresentante designato

21 aprile 2017 15.41.03

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2017

Oggetto: Proposta modifica artt. Statuto Sociale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

$\ddot{\phantom{a}}$

Cognome

Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Totale voti

$\begin{array}{c} 0 \ 0,000000 \ 0,000000 \end{array}$

NON VOTANTI

Proprio Tot. Voti

Delega

l,

Ą

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Teste:
Azionisti in delega: $\circ$ $\circ$

Chicago Pagina 3

**D delega alla porsona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda ma *RA* rappresentante designato

D** Delega al rappresentante designaot

21 aprile 2017 15.41.03

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2017

Oggetto: Proposta modifica artt. Statuto Sociale LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

Coqnome Tot. Voti Proprio Delega
SOLAZZO FRANCESCA
ta
DB
SPINELLI GIOVANNA 1.575 1.575
101 BOTTOLI CORRADO
È, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO 4.689.316
É PARCAM SRL 4.689.316
ABATE RAFFAELLA
PONDAZIONE CARIPLO 1.020.529
LODOLO GERMANA $1.020.529$
12.050
163.684
43.667
CANEVARI CARLO ENRICO 12.050
163.684
MUZZI.ROBERTA 43.667
LOMBARDI PAOLO ş
24.54242 FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 45,898.995
LUCCHINI STEFFANO
204 RIMBOTTI FRANCESCO
VISMARA ROBERTO 45.898.995
12.000
1000.994
3.176
12.000
304
3.176
Totale voti 51.845.297
Percentuale votanti % 99,992285
Percentuale Capitale % 72,089630

Azionisti:
Azionisti in proprio:

l,

$\overline{\phantom{a}}$

11 Teste:
5 Azionisti in delega:

Pagina 4

Pagina 4

9

o $\frac{1}{2}$

6
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{$

$\ddot{\phantom{a}}$

Shits Welland Me

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effetuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda mag D** Delega al rappresentante designact *RA* rappresentante designato

Fiera Milano S.p.A.

21 aprile 2017 15.41.03

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2017

Oggetto: Proposta modifica artt. Statuto Sociale

Cognome

$\ddot{\circ}$ Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Totale voti

$0,000000$
$0,000000$

CONTRARI

Delega Proprio Tot. Voti

Í,

ş

Azionisti:
Azionisti in proprio:

$\frac{1}{2}$ Teste:
0 Azionisti in delega:

EBRUCILLY

ia
C

$\sum_{\text{step all programs}} \text{Paging 1}$ DE2 delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica s $\circ$ $\circ$

RL* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica D** Delega al rappresentante designaot *RA* rappresentante designato

ALLEGATO"C" DEL Nº 27904/12431 DI REPERTORIO Fiera Milano S.p.A. 21 aprile 2017 14.43.33

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PRESENTI

I presenti sono nº 9 rappresentanti in proprio o per delega

pari a numero 51.832.993 azioni ordinarie.

(pari al 72,072522% del capitale).

John B Heisauce

Pagina 1

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE

SOCI PRESENTI

Do atto che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, nº 11 legittimati al voto portatori di nº 51.845.297 azioni ordinarie pari al 72,089630 % del capitale sociale.

Stats Chaud

Teste: Azionisti in delega: 6 Pagina 1

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE

SOCI PRESENTI

Do atto che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, nº 12 legittimati al voto portatori di nº 51.849.297 azioni ordinarie pari al 72,095192 % del capitale sociale.

Let's Kelsau

Azionisti: 12 Azionisti in proprio: -6

Teste: 10 Azionisti in delega: $\overline{6}$ Pagina 1

ALLEGATO" DEL Nº 27904/1863) DI REPERTORIO

Elenco giornalisti presenti durante l'Assemblea Straordinaria di Fiera Milano S.p.A. del 21 aprile 2017

Nome Cognome Testata giornalistica
Mauro Cortesi ANSA
Gianluca Allievi AGI
Guido Maurino RADIOCOR

Roberts Reitare

100 Managh ademais

Registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano 6 in data 08/05/2017. Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese. Bollo assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano, autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19.07.2000 Milano, 10 maggio 2017

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