AGM Information • Jan 24, 2025
AGM Information
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Repertorio n. 88.035 Raccolta n. 19.512 Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti del la "FIDIA - S.p.A." tenutasi il giorno 27 dicembre 2024.
L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di dicembre
in San Mauro Torinese (TO), presso la sede della società infranominata, corso Lombardia n. 11, alle ore dieci e venticinque minuti circa.
Io, avv. Francesco PENE VIDARI,
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questi giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della "FIDIA - S.p.A.",
convocata con avviso pubblicato in data 22 novembre 2024 sul sito internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato nonchè, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
Provvedimenti ex art. 2446, comma 1 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina di un amministratore, in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ed in una o più tranche, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da riservare in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile ovvero da destinare a terzi con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor
Luigi MANIGLIO, nato a Roma il giorno 22 gennaio 1962, domiciliato per la carica a San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11,
della identità personale del quale io notaio sono certo,
nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della
"FIDIA - S.p.A.", con sede in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, col capitale sociale deliberato per euro
27.123.000 (ventisettemilionicentoventitremila) sottoscritto e versato per euro 13.923.000 (tredicimilioninovecentoventitremila), iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 05787820017, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan (EXM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea nel corso della trattazione della parte ordinaria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgimento dell'assemblea stessa, invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea e richiama tutto quanto già comunicato nella parte ordinaria in merito alla costituzione dell'assemblea e che qui di seguito si riporta:
che l'avviso di convocazione è stato pubblicato come dianzi detto ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale e delle relative disposizioni normative;
che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
che, ai sensi all'articolo 106, comma 4, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dalla Legge 21/2024, e come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci;
che a tal fine la Società ha designato quale Rappresentante Designato la "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, al quale dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno;
che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario incaricato, del Rappresentante Designato e, in generale, dei soggetti legittimati possa avvenire anche, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili;
che è collegato con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 106, comma 2, del D.L. 18/2020 e come previsto nell'avviso di convocazione, il dottor Fabrizio ROMEO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.";
che la "Computershare S.p.A." ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse rilevanti ai sensi dell'articolo 135 decies del TUF, precisando tuttavia che, nel caso in cui si dovessero verificare circostanze ignote, non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute;
che la Società detiene attualmente n. 10.000 azioni proprie che hanno pertanto il diritto di voto sospeso;
che sono presenti fisicamente i sindaci effettivi:
Massimo CERAOLO - presidente
Mariarosa SCHEMBARI
Silvia CORNAGLIA.
Augusto MIGNANI - amministratore delegato
Laura MORGAGNI
Francesca ROSETTI;
Roberto CULICCHI - vice presidente
Mia CALLEGARI
Gaetano GASPERINI;
che è inoltre presente fisicamente il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e CFO Gianpiero ORLANDO e che partecipano, in collegamento con mezzi di telecomunicazione, l'avvocato Andrea BAZURO e il dottor Marco LIVELLI, consulenti della Società;
che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato;
di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato "Computershare S.p.A.", del suo rappresentante e degli altri partecipanti;
che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, partecipa al capitale sociale, in misura superiore al 5%:
GLOBAL GROWTH HOLDING LIMITED per n. 6.459.359 azioni (14,047%);
che, vista la dinamica di svolgimento della presente assemblea, in questa sede non è previsto che vengano rivolte domande, dovendo queste, in conformità alla normativa vigente, essere presentate in anticipo rispetto alla stessa;
che entro il termine del 13 dicembre 2024 non sono pervenute dagli azionisti domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF;
che non sono inoltre pervenute dagli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno ex articolo 126-bis del TUF, nè sono state presentate dagli stessi nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi del medesimo articolo;
che non sono state presentate individualmente dagli azionisti proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo comma, del TUF;
che la documentazione relativa alle singole materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.
Il presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione anche per la trattazione della parte straordinaria e valida a deliberare sulle materie all'ordine del giorno, in quanto hanno conferito delega al Rappresentante Designato n. 10 azionisti per n. 10.015.439 azioni pari al 21,780503% delle n. 45.983.507 azioni prive dell'indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale.
Dà altresì atto che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "D").
Il presidente dichiara quindi aperti i lavori della parte straordinaria e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria
il presidente fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari (allegato "A"), la presente assemblea è chiamata a deliberare in merito all'attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo (la "Delega"), da esercitarsi in una o più volte ed entro il periodo di cinque anni dalla data dell'odierna assemblea.
Precisa quindi che la Delega che si propone di conferire al consiglio di amministrazione è ampia e generale. In particolare, prosegue il presidente, essa comprende la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed anche in via scindibile (in una o più tranche), mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione:
i. da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
ii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 del codice civile.
Il presidente chiarisce che, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il consiglio di amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:
(i) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima;
(ii) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;
(iii) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rivenienti da ciascun esercizio della Delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, industriali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, anche in relazione ad operazioni che prevedano il conferimento in natura; e
(iv) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni e il loro godimento, secondo le modalità descritte nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, alla quale rimanda per ogni opportuno approfondimento.
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della Proposta di deliberazione relativa all'attribuzione al consiglio di amministrazione della delega di cui all'articolo 2443 del codice civile contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea che qui di seguito si trascrive:
L'Assemblea straordinaria dei Soci di Fidia S.p.A.:
udita l'esposizione del Presidente,
esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,
1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ed in una o più tranche, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da riservare in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile ovvero da destinare a terzi con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile;
2) di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, i destinatari dell'offerta, l'ammontare complessivo dell'offerta, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate in data odierna nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale".
* * *
Al termine della lettura da parte di me notaio il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione relativa all'attribuzione al consiglio di amministrazione della delega di cui all'articolo 2443 del codice civile.
Chiede pertanto al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il presidente accerta che la predetta Proposta di deliberazione non è approvata in quanto risultano:
. voti contrari n. 6.459.359
. voti favorevoli n. 3.556.080.
Coloro che risultano aver espresso voto contrario o voto favorevole, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "D").
Sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria 2. Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti,
il presidente fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari (allegato "B"), e alla quale rimanda, la presente assemblea è chiamata a deliberare in merito all'introduzione nello statuto della possibilità di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135 undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe
o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, con la conseguente modifica degli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello statuto sociale.
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della Proposta di deliberazione relativa alla modifica degli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello statuto sociale contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea che qui di seguito si trascrive:
L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fidia S.p.A.,
esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale,
i. di approvare le modifiche agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale, secondo quanto proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
ii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente:
(a) per dare esecuzione alla delibera che precede nonché per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese;
(b) per apportare alla medesima delibera e allo Statuto Sociale tutte le eventuali modifiche ed integrazioni, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza o di altre autorità competenti o del Notaio, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".
* * *
Al termine della lettura da parte di me notaio il presidente passa alla votazione della Proposta di deliberazione relativa alla modifica degli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello statuto sociale.
Chiede pertanto al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.
Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il presidente accerta che la predetta Proposta di deliberazione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 10.015.439.
Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "D").
Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e trentasei minuti circa.
Si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:
. sotto la lettera "A" la relazione illustrativa del consiglio di ammi-
nistrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea,
. sotto la lettera "B" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea,
. sotto la lettera "C" lo statuto sociale aggiornato,
. sotto la lettera "D" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, con specifica indicazione del numero delle rispettive azioni, nel quale sono evidenziati, per ciascuna votazione, coloro che risultano avere espresso voto favorevole o voto contrario.
E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore dieci e trentasei minuti circa.
Consta il presente verbale di cinque fogli scritti, da persone di mia fiducia, per sedici pagine intere e quanto alla diciassettesima sin qui.
All'originale firmato: Luigi MANIGLIO Francesco PENE VIDARI

Fidia S.p.A.
sede legale in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero TO-735673
Capitale sociale pari a Euro 13.573.000,00 i.v.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIDIA S.P.A. SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 27 DICEMBRE 2024, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
求
(la presente Relazione (llustrativa sostituisce l'analogo documento pubblicato dalla Società in data 22 novembre 2024)
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")
il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (nel prosieguo "Fidia" o l'"Emittente" o la "Società") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, in unica seduta, per il giorno 27 dicembre 2024 alle ore 10:00 in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11, presso la sede sociale dell'Emittente, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto al punto 1) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria:
Con la presente relazione (la "Relazione") – redatta ai sensi degli artt. 125-ter del TUF, e 72 del Regolamento Emittenti, nonché secondo quanto previsto dall'Allegato 3A del Regolamento Emittenti - si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni della suddetta proposta.
*
In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso della delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte, ad aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare (la "Delega").
Infatti, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto sociale può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Considerato che la Delega da conferirsi comprende la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile e lo statuto sociale deve determinare i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della Delega.
Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire
al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed anche in via scindibile (in una o più tranche), mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione:
Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:
Fermi restando i poteri che saranno attribuiti in forza della Delega, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del contesto generale e di mercato, valuterà nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione le condizioni in base alle quali la stessa potrà essere effettuata, tenuto anche conto dell'andamento a quella data del corso del titolo della Società sul mercato regolamentato. Come noto, peraltro, l'art. 2441, comma 6, del Codice Civile prevede che il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o non spettanza del diritto di opzione sia determinato in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, nel caso le azioni siano quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni del titolo. A tale riguardo, trattandosi di parametri indicativi, va ricordato che, in caso di esclusione del diritto d'opzione, il riferimento normativo al patrimonio netto non deve essere necessariamente inteso come coincidente con il dato meramente contabile. Occorre invece fare riferimento al valore economico della società da determinarsi anche in considerazione di parametri di mercato. Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle finalità cui saranno destinate le operazioni, dovrà tenere conto dell'effettiva disponibilità dei potenziali investitori a corrispondere il prezzo che sarà fissato dal Consiglio medesimo in esercizio della Delega come sopra rappresentata.
Alla luce delle modalità tecniche saranno prescelte per l'effettuazione delle diverse operazioni, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri advisor) potrà individuare i criteri più opportuni ai fini della determinazione del valore economico della Società, e - quindi - del
4 Intendendosi per "investitori qualificati" i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) del Regolamento UE n. 2017/1129.
prezzo di emissione delle azioni da offrire ai destinatari, che tengano conto delle concrete circostanze di fatto e non compromettano le finalità sottese all'operazione medesima. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascuna attuazione della Delega, darà dovuto conto nella propria relazione delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione e dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi, anche al fine del parere di congruità sul prezzo da parte della società di revisione incaricata ai sensi dell'articolo 158 del TUF.
L'operazione proposta è volta a dotare la Società e, per essa, il Consiglio di Amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse da impiegare per coprire il proprio fabbisogno finanziario, supportare l'attuazione del proprio piano industriale e alimentare la catena produttiva, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo e assicurando allo stessa la possibilità di operare in modo favorevole sul mercato, cogliendo le opportunità derivanti da una possibile evoluzione positiva del contesto macroeconomico nazionale e internazionale.
La Delega consentirebbe, infatti, di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione dell'operazione, mettendo la Società nella condizione di cogliere, con una tempistica adeguata. Il momento più favorevole per l'effettuazione di operazioni straordinarie, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari. In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dell'emissione e le condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa) sulla base delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.
lnoltre, lo strumento della Delega, nel caso di esercizio con l'esclusione del diritto di opzione, appare funzionale a consentire alla Società - ove in futuro ne ricorrano concretamente i presupposti, le condizioni e l'interesse sociale - di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni che vedano coinvolti, quali destinatari, soggetti interesso nel capitale sociale di Fidia e, tra l'altro, a fornire un ulteriore sostegno al potenziale sviluppo di progetti strategici futuri, auspicabilmente anche di medio-lungo periodo.
ll Consiglio di Amministrazione ritiene infine oltre che, in caso di esercizio della Delega, il relativo aumento di capitale riservato possa facilitare l'ingresso nella compagine societaria di primari investitori, anche industriali, italiani ed esteri. La proposta dì escludere il diritto di opzione, quindi, è principalmente motivata dall'interesse della Società a cogliere la possibilità: (i) di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi partner, investitori, oltre a operatori strategici o industriali e investitori istituzionali interessati a sostenere la crescita del Gruppo; e (il) di strutturazione dell'operazione in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato.
Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, la decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili in linea con quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.
Allo stato non è prevista la costituzione di un consorzio di garanzia e/o di collocamento. Ove, in sede di esercizio della Delega, ove deliberata dall'Assemblea Straordinaria, emergesse l'opportunità di procedere alla costituzione di un consorzio in funzione delle caratteristiche specifiche dell'operazione e dei destinatari, il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne pronta informativa al mercato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Come sopra indicato, si segnala che le azioni a valere sulla Delega potranno essere offerte:
L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, i termini e le condizioni dell'aumento di capitale, i destinatari, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento ovvero il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.
In generale, pertanto, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri advisor) avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale (anche con riferimento a ciascuna tranche).
Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi con esclusione del diritto di opzione, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione farà riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle
2 Cfr. nota 1
metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. In particolare, potranno essere utilizzate metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre, rispettando il disposto dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (applicabile in ipotesi di esclusione del diritto di opzione).
Resta inteso che i criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione potrà attenersi nell'esercizio della Delega. Resta fermo che, in occasione di ciascun esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Fidia predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione, anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo da parte della società di revisione incaricata ai sensi dell'art. 158 del TUF,
Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine di cinque anni dalla data della deliberazione e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la delega si considererà automaticamente priva di efficacia. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.
La delega della facoltà di aumentare il capitale sociale è richiesta sino ad un massimo di Euro 5 milloni, inclusivi di sovrapprezzo.
l.'operazione proposta non è soggetta ad autorizzazioni di competenti Autorità.
Alla luce dei termini e delle condizioni definitive dell'aumento di capitale che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione in attuazione, in tutto o in parte, della Delega, la Società valuterà la necessità di predisporre un prospetto informativo di offerta e/o ammissione alle negoziazioni, ottemperando tempestivamente a tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, anche regolamentare, applicabile.
Trattandosi di una Delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la sezione in questione non è applicabile.
La durata della Delega è pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare. Nell'esercizio della Delega, che potrà avvenire in una o più volte, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il periodo di esecuzione di ciascuna operazione, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari.
Le azioni ordinarie di nuova emissione da emettersi seguito della Delega avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già emesse dalla Società.
Nell'esercizio della Delega, tenuto conto delle forme tecniche che saranno definite per dare attuazione all'operazione, verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali dell'operazione oggetto della presente Relazione.
Trattandosi di una Delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, poiché il prezzo di emissione e il numero di azioni ordinarie da emettere saranno determinati solo al momento dell'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione, non è allo stato attuale possibile fornire indicazioni né formulare una stima in merito agli eventuali effetti diluitivi.
* * *
Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5 dello statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO |
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO |
| Art.5) - Il capitale sociale è pari ad Euro 13.573.000 diviso in numero 36.816.841 azioni prive di indicazione di valore nominale. L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 10,000,000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione delle Obbligazioni Fidia conv. 2022-2024, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia in circolazione alla data di emissione. L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022, ha deliberato inter alia di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. in una o più volte, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Fidia 2022- 2024", per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia in circolazione alla data di emissione, entro il |
Art.5} - Il capitale sociale è pari ad Euro 13.573.000 diviso in numero 36.816.841 azioni prive di indicazione di valore nominale. L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione delle Obbligazioni Fidia conv. 2022-2024, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia in circolazione alla data di emissione. L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022, ha deliberato inter alia di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. in una o più volte, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Fidia 2022- 2024", per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia in circolazione alla data di emissione, entro il |
| termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del | termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del |
| sessantesimo mese dallo specifico Termine di Sottoscrizione delle Obbligazioni alle quali i Warrant erano abbinati. Le |
sessantesimo mese dallo specifico Termine di Sottoscrizione |
| deliberazioni di aumento del capitale sociale possono | delle Obbligazioni alle quali i Warrant erano abbinati. Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono |
| prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con | prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con |
pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti. Le azioni sono indivisibili. La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un oeriodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dai presente articolo (!'"Elenco Speciale"). L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto dei mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto. La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto: (iji) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.
L'Assemblea straordinaria dei Soci del 27 dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art, 2443 del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile e in una o più tranche, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo. da riservare in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile ovvero da destinare a terzi con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. La delibera o le delibere di aumento di capitale dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione delle azioni offerte da imputare a capitale e la porzione di prezzo di emissione eventualmente da imputare a sovraprezzo.
Le azioni sono indivisibili. La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiguattro mesi: {b} la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"). L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: {i} il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (II) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto. La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario -- che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e. in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e
controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo"). La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: (a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; (b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione: (c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto. La maggiorazione di voto: (a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; (b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; Nelle ipotesi del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dai voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
di voto in assemblea. La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato: (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo"). La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: (a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; (b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione: (c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto. La maggiorazione di voto: (a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione; (b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; Nelle ipotesi del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del perìodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del
| capitale sociale. Ai fini del presente articolo la nozione di |
|---|
| controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli |
| emittenti quotati. |
Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di Fidia S.p.A. di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea dei Soci la seguente proposta di deliberazione relativa al 1) punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria:
"L'Assemblea straordinaria dei Soci di Fidia S.p.A.:
di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale" .
San Mauro Torinese (TO), 27 novembre 2024
Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Luigi Manigliq

Fidia S.p.A.
sede legale in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11
lscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero TO-735673
Capitale sociale parì a Euro 13.573.000,00 i.v.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIDIA S.P.A. SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 27 DICEMBRE 2024, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
※
(la presente Relazione illustrativa sostituisce l'analogo documento pubblicato dalla Società in data 22 novembre 2024)
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")
il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (nel prosieguo "Fidia" o l'"Emittente" o la "Società") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, in unica seduta, per il giorno 27 dicembre 2024 alle ore 10:00 in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, Corso Lombardia n. 11, presso la sede sociale dell'Emittente, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto al punto 2) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria:
Con la modifiche oggetto della presente proposta di delibera, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti di Fidia il recepimento all'interno dell'o Statuto Sociale della facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal TUF) che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al rappresentante designato individuato dalle società (il "Rappresentante Designato").
Tale articolo ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato "Intervento in assembled mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies", potendo, pertanto, rendere per le società quotate, la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, al Rappresentante Designato.
Come noto, Fidia si è avvalsa di tale modalità organizzativa nel corso delle ultime assemblee, in virtù della normativa transitoria adottata nel contesto della pandemia da Covid-19, e ha potuto constatare che la maggiore flessibilità consentita dal ricorso alla figura del Rappresentante Designato ha reso più agile lo svolgimento delle riunioni, consentendo l'ordinato e efficiente svolgimento dei lavori assembleari e preparatori.
Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 135-undecies 1 TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, qualora l'intervento nell'assemblea della Società si svolgesse esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato:
ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione della Società;
la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.
Per la medesima ragione, ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-ter TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea.
Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea avvenga con le altre modalità previste dalla legge o dallo statuto.
Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio propone, pertanto, di riformulare gli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto come di seguito riportato nell'esposizione a confronto tra il testo vigente e quello nuovo modificato, restando invariate le altre disposizioni statutarie.
| Statuto sociale- Testo vigente | Statuto sociale - Testo proposto |
|---|---|
| Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la | Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la |
| sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei | sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei |
| termini di legge. | termini di legge. |
| Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche | Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche |
| disposizioni di legge, e fatta altresi salva la previsione | disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione |
| dell'art. 2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è | dell'art. 2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è |
| effettuata, previa deliberazione del Consiglio di | effettuata, previa deliberazione del Consiglio di |
| Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di | Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di |
| Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di | Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di |
| altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal | altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal |
| Consiglio medesimo, in accordo con le modalità | Consiglio medesimo, in accordo con le modalità |
| previste dalla normativa vigente. | previste dalla normativa vigente. |
| L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione | L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione |
| del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco | del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco |
| delle materie da trattare, la previsione per i soci della | delle materie da trattare, la previsione per i soci della |
| possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del | possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del |
| giorno anche prima dell'assemblea, inviando la propria | giorno anche prima dell'assemblea, inviando la propria |
| richiesta all'indirizzo di posta elettronica e nei termini | richiesta all'indirizzo di posta elettronica e nei termini |
| che verranno di volta in volta indicati nell'avviso di | che verranno di volta in volta indicati nell'avviso di |
| convocazione, e le altre informazioni previste dalle | convocazione, e le altre informazioni previste dalle |
| disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta | disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta |
| applicabili. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito | applicabili. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito |
| internet della Società e con le modalità previste da | internet della Società e con le modalità previste da |
| CONSOB con proprio regolamento. | CONSOB con proprio regolamento. |
| Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri | Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri |
| giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea | giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea |
| straordinaria, la terza convocazione qualora consentito | straordinaria, la terza convocazione qualora consentito |
| dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano | dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano |
| deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi | deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi |
| previsti dalla normativa vigente. | previsti dalla normativa vigente. |
| soci che, anche congiuntamente, rappresentino | l'avviso di convocazione può prevedere che i titolari di |
| almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono | diritti di voto - ove consentito dalla normativa anche |
|---|---|
| chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione | regolamentare pro tempore vigente - possano |
| dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo | intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di |
| diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione | voto esclusivamente mediante conferimento di delega |
| dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella | (o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. |
| domanda gli argomenti proposti, nei limiti e con le | 58/98) di voto al rappresentante designato dalla |
| modalità previste dalle disposizioni di legge e | Società, con le modalità previste dalle medesime leggi |
| regolamentari applicabili. | e/o disposizioni regolamentari. |
| L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ove ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società |
l soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. |
| L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ove ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società |
|
| Art.11) - Hanno diritto di intervenire e votare in | Art.11) - Hanno diritto di intervenire e votare in |
| Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il | Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il |
| settimo giorno di mercato aperto precedente la data | settimo giorno di mercato aperto precedente la data |
| dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria | dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria |
| volontà di intervento in Assemblea mediante | volontà di intervento in Assemblea mediante |
| l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di | l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di |
| legge e regolamentari applicabili. | legge e regolamentari applicabili. |
| Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in | Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in |
| Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, | Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, |
| anche non azionista, mediante delega scritta alle | anche non azionista, mediante delega scritta alle |
| condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle | condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle |
| disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà | disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà |
| essere notificata elettronicamente mediante posta | essere notificata elettronicamente mediante posta |
| elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica e | elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica e |
| mediante le eventuali ulteriori modalità indicate | mediante le eventuali ulteriori modalità indicate |
| nell'avviso di convocazione. | nell'avviso di convocazione. |
| La Società può designare per ciascuna assemblea un | La Società ha facoltà di designare per ciascuna |
| soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le | assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto |
| modalità previste dalla legge e dalle disposizioni | di voto possono conferire delega. In tale caso |
| regolamentari, entro la fine del secondo giorno di | troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del |
| mercato antecedente la data fissata per l'assemblea in | D.Lgs. 58/98 e le disposizioni di cui al Regolamento |
| prima o in unica convocazione, una delega con istruzioni | approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio |
| di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del | 1999, come successivamente modificato e integrato. |
| giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole | Gli eventuali soggetti designati e le necessarie |
| proposte per le quali siano state conferite istruzioni di | istruzioni operative sono riportati nell'avviso di |
| voto. | convocazione della riunione. Non possono essere |
| Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la | designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non |
| regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto | consente di rilasciare deleghe per l'intervento in |
| di intervento in Assemblea. | assemblee. |
| La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le |
| modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato antecedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con-riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di vete. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento in Assemblea. |
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|---|---|
| Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa. |
Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa. |
| L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario, anche non socio. |
L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario, anche non socio. |
| Al Presidente, spettano la direzione di lavori dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle deliberazioni. |
Al Presidente, spettano la direzione di lavori dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle deliberazîoni. |
| L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvare un regolamento assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società. |
L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvare un regolamento assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società. |
| Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la Società potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire - ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. |
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| Art. 14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. |
Art. 14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. |
| Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è indicato un termine più breve, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. |
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è indicato un termine più breve, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. |
| L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. |
L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. |
| Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art. |
Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un 147-ter, comma 4, d.les. 58/1998. almeno un |
Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, al sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998. La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non risulti soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea ai sensi dell'art. 11 primo paragrafo del presente statuto.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro.
In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di
Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998. La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non risulti soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea ai sensi dell'art. 11 primo paragrafo del presente statuto.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sui sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro.
In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(li) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione. informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima
Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti nei capoversi che precedono. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
indicazione dell'identità dei soci che hanno (iii) presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista, Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"}, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.
Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti nei capoversi che precedono. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del
genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto ai paragrafi successivi e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.
In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147ter, d.lgs. 58/1998.
Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina di Amministratori senza seguire procedimento del voto di lista, essa deve comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.
È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società) secondo quanto previsto ai paragrafi successivi e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.
In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società), fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, d.lgs. 58/1998.
Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina di Amministratori senza seguire procedimento del voto di lista, essa deve comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono
| approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze. Anche in caso di cooptazione effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 c.c., la Società procede avendo cura di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi secondo le disposizioni dei paragrafi che precedono. |
comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società), ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze. Anche in caso di cooptazione effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 c.c., la Società procede avendo cura di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi secondo le disposizioni dei |
|---|---|
| Art. 23) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data |
paragrafi che precedono. Art. 23) - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data |
| dell'Assemblea convocata per l'approvazione del | dell'Assemblea convocata per l'approvazione del |
| bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e | bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e |
| sono rieleggibili. | sono rieleggibili. |
| La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea | La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea |
| all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. | all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. |
| l Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti | I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti |
| dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto | dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto |
| concerne i requisitì di professionalità, le materie ed i | concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i |
| settori strettamente attinenti a quello dell'impresa | settori strettamente attinenti a quello dell'impresa |
| sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica. | sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica. |
| Si applicano nei confronti dei membri del Collegio | Si applicano nei confronti dei membri del Collegio |
| Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di | Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di |
| amministrazione e controllo stabiliti con regolamento | amministrazione e controllo stabiliti con regolamento |
| dalla Consob. | dalla Consoh. |
| La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte | La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte |
| dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli | dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli |
| Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi | Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi |
| seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori | seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori |
| disposizioni previste da inderogabili norme di legge o | disposizioni previste da inderogabili norme di legge o |
| regolamentari. | regolamentari. |
| Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di | Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di |
| collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi | collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi |
dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.
L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.
L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
informazioni relative all'identità dei soci che le (i) hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che dichiarazione dei soci diversi da quelli che
(ii)
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di | presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti. in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi
| e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella | e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal | lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal | ||||||
| caso, il primo candidato a Sindaco effettivo. | caso, il primo candidato a Sindaco effettivo. | ||||||
| In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente | In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente | ||||||
| vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie | vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie | ||||||
| maggioranze previste dalla legge. | maggioranze previste dalla legge (salvo il caso in cui la | ||||||
| Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla | partecipazione in Assemblea sia consentita | ||||||
| nomina dei componenti del Collegio Sindacale senza | esclusivamente mediante conferimento di delega (o | ||||||
| seguire il procedimento del voto di lista, essa deve | subdelega) di voto al rappresentante designato dalla | ||||||
| comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale | Società). | ||||||
| da assicurare il rispetto della normativa vigente in | Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla | ||||||
| materia di equillibrio tra i generi. | nomina dei componenti del Collegio Sindacale senza | ||||||
| Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di uno | seguire il procedimento del voto di lista, essa deve | ||||||
| dei Sindaci effettivi tratti dalla lista di Maggioranza, a | comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale | ||||||
| questo subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto | da assicurare il rispetto della normativa vigente in | ||||||
| dalla stessa lista. Inoltre, per l'eventualità in cui il | materia di equilibrio tra i generi. | ||||||
| subentro, effettuato nei termini anzidetti, non consenta | Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di uno | ||||||
| di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla | dei Sindaci effettivi tratti dalla lista di Maggioranza, a | ||||||
| normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, | questo subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto | ||||||
| subentrerà il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla | dalla stessa lista. Inoltre, per l'eventualità in cui il | ||||||
| stessa lista. Nel caso in cui, successivamente si renda | subentro, effettuato nei termini anzidetti, non consenta | ||||||
| necessario sostituire l'altro Sindaco effettivo tratto | di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla | ||||||
| dalla lista di Maggioranza, a questo subentra in ogni | normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, | ||||||
| caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla | subentrerà il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla | ||||||
| medesima lista. | stessa lista. Nel caso in cui, successivamente si renda | ||||||
| Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il | necessario sostituire l'altro Sindaco effettivo tratto | ||||||
| Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. |
dalla lista di Maggioranza, a questo subentra in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. |
||||||
| L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c. | Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il | ||||||
| procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del | Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco | ||||||
| principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. | Supplente di Minoranza. | ||||||
| L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. |
Le modifiche statutarie in oggetto, ove approvate, avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.
Si segnala che le modifiche statutarie agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili.
Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fidia S.p.A.,
esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale,
San Mauro Torinese (TO), 27 novembre 2024
Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Luigi Manigliop

Art.1) - E' costituita una società per azioni denominata "FIDIA - S.p.A.".
Art.2) - La società ha sede in San Mauro Torinese.
La sede sociale può essere trasferita nel territorio nazionale con delibera dell'organo amministrativo.
Nelle forme di legge potranno essere istituite e soppresse succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, uffici e stabilimenti sia in Italia che all'estero con delibera dell'organo amministrativo.
Art.3) - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi secondo le modalità previste dal Codice Civile.
Art.4) - La società ha per oggetto:
a) - la fabbricazione in Italia e all'estero di macchine, apparecchiature, impianti e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici, automatismi industriali e sistemi informatici nonché di manufatti, accessori, materiali e componenti di impiego nei medesimi ivi compresi i relativi processi di software;
b) - il commercio, in proprio o per conto terzi, sia in Italia che all'estero di macchine, apparecchiature e sistemi affini o complementari a quanto oggetto di fabbricazione:
c) - la prestazione di servizi di assistenza tecnica e manutenzione in Italia e all'estero su macchinari, apparecchiature e componenti in genere;
d) - l'attività di engineering, la progettazione e la realizzazione di apparecchiature e sistemi meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici nonché di automatismi industriali, per proprio conto o su mandato di terzi, in Italia ed all'estero;
e) - lo sviluppo, l'acquisto e la cessione di tecnologie per la realizzazione di macchinari, apparecchiature e sistemi.
Essa potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.
A tal fine potrà compiere, nei limiti di legge ed in via non prevalente, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese:
l'assunzione di rappresentanze di aziende congeneri ed affini;
l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto connesso o complementare;
la stipulazione di finanziamenti e mutui fondiari ed ipotecari garantiti da ipoteca sugli immobili di proprietà sociale;
la facoltà di concedere avalli, fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, in favore ed anche nell'interesse di terzi, istituti di credito compresi.
Sono tassativamente ed espressamente escluse le attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali, e quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative: in particolare è tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 numero 385 e l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 227 del 27 settembre 1991.
Art.5) – Il capitale sociale è pari ad Euro 13.923.000 diviso in numero 45.983.507 azioni prive di indicazione di valore nominale.
L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione delle Obbligazioni Fidia conv. 2022-2024, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia in circolazione alla data di emissione.
L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 18 novembre 2022, ha deliberato inter alia di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. in una o più volte, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Fidia 2022-2024", per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fidia in circolazione alla data di emissione, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese dallo specifico Termine di Sottoscrizione delle Obbligazioni alle quali i Warrant erano abbinati.
Le deliberazioni di aumento del capitale sociale possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo sia con pagamento in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.
Le azioni sono indivisibili.
La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni dell'Assemblea.
Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione da un Euro posseduta.
In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.
Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").
La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:
(a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
(c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.
La maggiorazione di voto:
(a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
(b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
Nelle ipotesi del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
Art.6) - Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili in conformità alla vigente normativa.
Art.7) - L'Assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, nonché l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della normativa vigente.
L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.
L'assemblea può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.
Qualora la società proceda ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di altre categorie di azioni, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi di esclusione del diritto di opzione consentiti dalla legge. Il diritto di opzione può, inoltre, essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. La società può emettere obbligazioni con delibera dell'organo amministrativo. Art. 8) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni indicate all'articolo 2437, comma I, C.C. Non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Art.9) - Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge.
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art. 2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è effettuata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore Delegato o di altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, in accordo con le modalità previste dalla normativa vigente.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, la previsione per i soci della possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, inviando la propria richiesta all'indirizzo di posta elettronica e nei termini che verranno di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione, e le altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet della Società e con le modalità previste da CONSOB con proprio regolamento.
Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.
L'avviso di convocazione può prevedere che i titolari di diritti di voto - ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. 58/98) di voto al rappresentante designato dalla Società, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ove ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
Art.11) - Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione.
La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/98 e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento in Assemblea.
Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un segretario, anche non socio.
Al Presidente, spettano la direzione di lavori dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle deliberazioni.
L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvare un regolamento assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.
Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la Società potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire - ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.
Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge, fermo restando quanto previsto dal terzo e dal quarto paragrafo del presente art. 13.
Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia.
L'Assemblea autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza consiliare approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante l'avviso contrario del comitato degli amministratori indipendenti che siano state a essa sottoposte sulla base dell'art. 19, secondo paragrafo, lett. g) del presente Statuto. Ferme le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge, in tal caso l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'Assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'Assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, allorché sia chiamata a deliberare:
a) su proposte relative a operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti; e
b) su proposte relative a operazioni con parti correlate di competenza assembleare da adottare in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale, in presenza di valutazioni negative del Collegio Sindacale.
L'Assemblea delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate non rientranti nella competenza assembleare e non soggette a autorizzazione dell'Assemblea approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza prevista dalle linee guida per le operazioni con parti correlate adottate dalla società, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.
Art. 14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è indicato un termine più breve, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.
Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998. La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non risulti soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea ai sensi dell'art. 11 primo paragrafo del presente statuto.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro.
In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.
Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti nei capoversi che precedono. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società) secondo quanto previsto ai paragrafi successivi e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.
In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società), fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, d.lgs. 58/1998.
Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina di Amministratori senza seguire il procedimento del voto di lista, essa deve comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.
È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società), ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.
Anche in caso di cooptazione effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 c.c., la Società procede avendo cura di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi secondo le disposizioni dei paragrafi che precedono.
Art.15) - Il Consiglio, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea degli azionisti, elegge tra i suoi membri un Presidente, e può eleggere un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.
Art.16) - Il Consiglio si riunisce, anche al di fuori della sede sociale su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo esigano gli interessi della società o negli altri casi previsti dalla legge. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato, deve comunque convocare il Consiglio qualora ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, ovvero da almeno due amministratori.
Nell'avviso di convocazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata o telefax 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.
Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante lettera raccomandata o telefax con un preavviso di 24 ore.
In difetto di avviso, il Consiglio di Amministrazione sarà legittimamente costituito e potrà validamente deliberare con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i sindaci effettivi.
E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art.17) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da altro consigliere nominato dal Consiglio.
Art. 18) – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza o la partecipazione della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti o partecipanti; in caso di parità, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione prevale.
Art.19) – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ivi compresa la nomina di procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter C.C.;
b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
g) sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13, terzo paragrafo, del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza consiliare approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del comitato degli amministratori indipendenti, quando previsto dalle linee guida per le operazioni con parti correlate adottate dalla società.
Il Consiglio, rispettando le limitazioni dettate dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.
Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.
Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.
Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio e determinandone gli eventuali compensi, nonché, tra gli altri, un comitato per la remunerazione ed un comitato per il controllo interno.
Il Consiglio può inoltre deliberare la costituzione di articolazioni interne e/o adottare le regole di volta in volta necessarie per l'adeguamento alla normativa applicabile alla società.
Art.20) - Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli Amministratori a cui sono stati delegati poteri, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, nonché sulle operazioni con parti correlate effettuate dalla Società e dalle società controllate. La relativa comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale, sia oralmente in occasione delle riunioni del Consiglio e del Collegio Sindacale, sia mediante nota scritta al Presidente del Collegio Sindacale.
Art.21) - La società è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio e, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni e poteri, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato o da uno degli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro.
Art.22) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del d.lgs. 58/1998.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili societari.
In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza in capo al preposto dei requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.
Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento, nonché del rispetto delle procedure amministrative e contabili.
Art. 23) – Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti.
I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello dell'impresa sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.
Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.
L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge (salvo il caso in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società).
Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale senza seguire il procedimento del voto di lista, essa deve comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di uno dei Sindaci effettivi tratti dalla lista di Maggioranza, a questo subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Inoltre, per l'eventualità in cui il subentro, effettuato nei termini anzidetti, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentrerà il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui, successivamente si renda necessario sostituire l'altro Sindaco effettivo tratto dalla lista di Maggioranza, a questo subentra in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.
L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
Art.24) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art.25) - Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ai sensi di legge.
Art.26) - Il bilancio deve restare depositato presso la sede della società e sul sito internet della Società, a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i ventuno giorni che precedono l'Assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.
Il progetto di bilancio e la relazione di gestione devono essere comunicati dagli Amministratori al Collegio Sindacale ed alla società di revisione, almeno 15 giorni prima della pubblicazione dei documenti di cui al precedente paragrafo.
Art.27) - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci vengono così ripartiti:
il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima ritenga opportuno adottare.
Art.28) - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, ovvero gli altri luoghi appositamente designati, nei termini e con le modalità fissati dall'Assemblea.
Il pagamento dei dividendi non riscossi nei cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili si prescrive a favore della Società.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.
Art.29) – Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata dall'Assemblea. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione, si applicano le previsioni di legge in materia. L'Assemblea revoca l'incarico, previo parere del Collegio Sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un'altra società di revisione. L'incarico conferito ha durata di nove esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
Art.30) - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società l'Assemblea determina le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone poteri e retribuzioni.
Art.31) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.
Art. 32) - Le disposizioni degli artt. 14 e 23 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.
La composizione del Collegio Sindacale indicata nell'art. 23 caratterizzata dalla nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.
Firmato: Luigi MANIGLIO Francesco PENE VIDARI
| RISULTATI ALLE VOTAZIONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINATIVO PARTECIPANTE | Ordinaria | Straordinaria | ||||
| DELEGANTI E RAPPRESENTATI | Parziale | Totale | 1234 | ક દ | ||
| COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI | () | |||||
| SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO | ||||||
| - PER DELEGA DI | ||||||
| BELFIORE LORENZ AGENTE;INTERACTIVE BROKERS | 900 | E E = = | F F | |||
| 900 | ||||||
| COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI | ﮯ | |||||
| DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ROMEO FABRIZIO | ||||||
| - PER DELEGA DI | ||||||
| BRIDGE INVESTMENT TEAM AG | 1.121.163 | F F F F | Friday Tax Total | |||
| FUTURO ALL'IMPRESA S.R.L. | 416.656 | F F F F | ਦਾ ਵਿੱ | |||
| GLOBAL GROWTH HOLDING LIMITED | 6:459 359 | FFFF | C F | |||
| GRITIBISCE A SIMONA | 208.334 | F F F F | E F | |||
| JUERGEN DONATH RICHIEDENTE:ERSTE GROUP BANK / CLIENTS | 416.666 | FFFF | F F | |||
| RICATTO RAFFAELE | 62.500 | FFFF | E F | |||
| ROSAFIN S.R.L. RICHIEDENTE:ALLIANZ BANK F.A.SPA | 801.666 | F E F F | E F | |||
| SCIO ENRICO | 437.499 | FEEF | F F | |||
| VALENTINI FRANCO | 90.686 | FFFF | E F | |||
| 10.014.539 |
Legenda:
1 1. Provvedimenti ex art. 2446, comma 1 Codice Civile
2 2. Nomina di un amministratore, in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica;
3
6 2. Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale
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